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DIRETTIVA 1999/68/CE DELLA COMMISSIONE, 28 giugno 1999

G.U.C.E. 8 luglio 1999, n. L 172

Disposizioni di applicazione supplementari riguardanti gli elenchi delle varietà di piante ornamentali tenuti dai fornitori a norma della direttiva 98/56/CE del Consiglio.

Note sul recepimento

Adottata il: 28 giugno 1999

Entrata in vigore il: 28 luglio 1999

Termine per il recepimento: 31 dicembre 1999

Recepita il: 9 agosto 2000

Provvedimenti nazionali di recepimento

- D.M. 9 agosto 2000

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LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 98/56/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

1) considerando che la direttiva 93/78/CEE della Commissione (2) stabilisce modalità d'applicazione riguardanti gli elenchi delle varietà di piante ornamentali tenuti dai fornitori a norma della direttiva 91/682/CEE del Consiglio (3);

2) considerando che la direttiva 91/682/CEE è abrogata con effetto a decorrere dal 1° luglio 1999 e sostituita dalla direttiva 98/56/CE;

3) considerando che, conformemente all'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 98/56/CE, è possibile adattare disposizioni di applicazione supplementari riguardanti gli elenchi delle varietà di piante ornamentali tenuti dai fornitori, comprese le descrizioni tecniche e le denominazioni;

4) considerando che a livello comunitario esiste già un sistema di descrizione delle varietà nel quadro della privativa comunitaria per ritrovati vegetali;

5) considerando che il sistema in parola contiene anche informazioni relative al mantenimento delle varietà e agli elementi che differenziano le singole varietà dalle altre maggiormente somiglianti;

6) considerando che, alla luce dello sviluppo della legislazione comunitaria che disciplina la privativa per le varietà vegetali è auspicabile garantire la coerenza con tale legislazione nel rispetto della descrizione delle varietà a norma della direttiva 98/56/CE;

7) considerando che la direttiva 93/78/CEE andrebbe abrogata;

8) considerando che le misure contemplate dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

(1)

GU L 226 del 13.8.1998.

(2)

GU L 256 del 14.10.1993.

(3)

GU L 376 del 31.12.1991.

Art. 1

La presente direttiva stabilisce le disposizioni di applicazione supplementari riguardanti gli elenchi delle varietà di piante ornamentali tenuti dai fornitori a norma della direttiva 98/56/CE, articolo 9, paragrafo 1, quarto trattino.

Art. 2

1. Gli elenchi tenuti dai fornitori debbono fornire le seguenti informazioni:

i) la denominazione della varietà e gli eventuali sinonimi comunemente noti;

ii) indicazioni riguardanti il mantenimento della varietà e il sistema di moltiplicazione applicato;

iii) descrizione della varietà almeno sulla base delle caratteristiche e delle loro espressioni, conformemente alle disposizioni relative alle domande di concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali, qualora siano applicabili;

iv) indicazioni, per quanto possibile, circa gli elementi che differenziano la varietà dalle altre varietà maggiormente somiglianti.

2. I fornitori la cui attività si limita all'immissione sul mercato di materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali non sono soggetti alle norme enunciate nei punti ii) e iv).

Art. 3

La direttiva 93/78/CEE è abrogata con effetto a decorrere dalla data di cui all'articolo 4 della presente direttiva.

Art. 4

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni legislative nazionali adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Art. 5

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Art. 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione