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LEGGE REGIONALE 27 aprile 1999, n. 8

G.U.R.S. 30 aprile 1999, n. 20

Rideterminazione delle dotazioni organiche del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali e disposizioni in materia di catalogazione informatizzata dei beni culturali.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 9/1999)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Dotazioni organiche del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali

1. Al fine di procedere alla necessaria rideterminazione degli organici del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali e di includervi le figure professionali utili per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, le dotazioni organiche di ciascuna delle qualifiche del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali sono fissate nella tabella A, allegata alla presente legge, che sostituisce la tabella I allegata alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, come modificata dalla legge regionale 15 maggio 1991, n. 18.

2. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad adeguare e riordinare gli organici del Centro regionale progettazione e restauro, del Centro regionale inventario e catalogazione, delle Soprintendenze ai beni culturali ed ambientali, delle biblioteche regionali, dei musei regionali, nonché in particolare delle sezioni di cui al punto 1 dell'articolo 2 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, con proprio decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2

Finalità dell'attività di catalogazione

1. Allo scopo di effettuare l'individuazione dei beni di cui all'articolo 5 delle norme di attuazione dello Statuto, approvate con D.P.R. 1° dicembre 1961, n. 1825, nonché allo scopo di meglio tutelare il proprio patrimonio culturale di cui alla legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, e di aggiornare e gestire i dati raccolti diffondendone la conoscenza, la Regione Siciliana, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, promuove l'azione sistematica di censimento e catalogazione dei beni culturali, da realizzare anche con sistemi informatici.

Art. 3

Disposizioni attuative

dell'attività di catalogazione

1. Alla catalogazione, inventariazione, censimento, aggiornamento e gestione dei dati sui beni culturali provvedono le soprintendenze, le gallerie, i musei e le biblioteche, sulla base degli indirizzi espressi dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione e con il coordinamento del Centro regionale per l'inventario, la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, fotogrammetrica e audiovisiva, secondo quanto prescritto dall'articolo 9 della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116 e per le finalità di cui al punto 1 dell'articolo 13 e dell'articolo 18 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80.

Art. 4

Procedimento concorsuale

1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione conclude i procedimenti concorsuali per la copertura dei posti vacanti in organico entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. (Comma omesso in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 14-22 aprile 1999, n. 141).

3. (Comma omesso in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 14-22 aprile 1999, n. 141).

4. (Comma omesso in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 14-22 aprile 1999, n. 141).

5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 500 milioni.

Art. 5

Limiti d'età

1. Per la partecipazione ai concorsi indetti dalla Regione Siciliana e dalle pubbliche amministrazioni nel territorio della Regione Siciliana si applicano i commi 6 e 7 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Art. 6

Applicazione dell'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27

1. Al fine di non disperdere il patrimonio di professionalità formato prima con fondi statali e poi con fondi regionali, nella prima applicazione della presente legge la riserva del cinquanta per cento, di cui all'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 e successive modifiche è applicata - per la copertura di posti delle qualifiche proprie del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali di cui alla presente legge - esclusivamente al personale che ha prestato effettivo servizio per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 111 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, così come modificato dall'articolo 13 della legge regionale 29 settembre 1994, n. 34.

2. Il personale risultato vincitore dei concorsi in forza delle disposizioni di cui al comma 1, svolgerà, nelle rispettive qualifiche, attività prevalente di catalogazione, in relazione alle esigenze di cui all'articolo 2.

3. Il servizio prestato per la realizzazione degli interventi inerenti l'attività di catalogazione del patrimonio culturale della Regione Siciliana in forza delle leggi 20 maggio 1988, n. 160, 19 aprile 1990 n. 84, 10 febbraio 1992, n. 145 dell'articolo 1, lettera e), del D.L. 7 settembre 1987, n. 371 convertito con modificazioni in legge 29 ottobre 1987, n. 449 (Progetto rilevazione per il recupero del barocco siciliano) e dell'articolo 111 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche è considerato, per la valutazione dei titoli nei concorsi pubblici di cui alla presente legge, alla stregua dei servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni.

Art. 7

Modifiche ed abrogazione di norme

1. E' abrogato l'articolo 17 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 19.

2. Ai fini dell'articolo 6 la riserva per il personale interno di cui all'articolo 18 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145, è applicata nella misura del 5 per cento.

3. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 111 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 così come modificato dall'articolo 13 della legge regionale 29 settembre 1994, n. 34, sono abrogate le parole "e con l'esercizio di arti e professioni".

4. Al comma 1, lettera a), dell'articolo 18 della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, sono soppresse le parole "indirizzo classico".

5. All'articolo 2 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, i punti 1) e 2) sono così sostituiti:

"1) paesistici, naturali, naturalistici e urbanistici;

2) architettonici".

Art. 8

Assunzioni di personale fino al quarto livello

1. Per il periodo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, il 50 per cento delle assunzioni da effettuarsi relativamente a qualifiche o profili professionali del ruolo del personale dell'Amministrazione dei beni culturali ed ambientali per i quali è previsto ai fini dell'accesso il possesso di titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo è riservato al personale che abbia prestato effettivo servizio in qualifiche corrispondenti o assimilabili per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 111 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, così come modificato dall'articolo 13 della legge regionale 29 settembre 1994, n. 34, che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 9

Attività di catalogazione nella fase transitoria

(abrogato dall'art. 2 della L.R. 9/99)

Art. 10

Norma finanziaria

(modificato dall'art. 2 della L.R. 9/99)

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 4 della presente legge valutato in lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1997 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 38371 del bilancio di previsione della Regione.

2. ----------------------- (1)

(1)

Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 9/99.

Art. 11

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 27 aprile 1999.

CAPODICASA

Tabella A


                      ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI
                      ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
 Ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali
____________________________________________________________________________
     Qualifica                        Unità                  Variazioni
                                                              rispetto
                                                            al precedente
                                                              organico
____________________________________________________________________________
Dirigente tecnico superiore             83                          0
Dirigente tecnico                      456                     +   63
Esperto laureato                        11                     -    9
Assistente tecnico                     864                     -  106
Operatore tecnico                      648                     -   85
Agente tecnico custode                1651                          0
                          Totale      3713                     -  137
La dotazione organica complessiva, in relazione alle precedenti variazioni, è ripartita nel modo seguente:
Architetto                             117                     +   82
Naturalista                             15                     -   17
Ingegnere                               15                     +    4
Geologo                                 17                     +    8
Architetto museografo                    4                     -    5
Storico dell'architettura                4                     -    5
Storico dell'urbanistica                 3                     -    6
Antropologo                             30                     +    7
Etnolinguista                            2                     -    7
Archeologo                              82                     +   48
Archeologo epigrafista                   0                     -   11
Archeologo medievalista                  2                     -    9
Archeologo numismatico                   2                     -    9
Archeologo preistorico                   4                     -    9
Archeologo sottomarino                   0                     -    1
Archeologo storico antico                0                     -    9
Storico dell'arte                       46                     +   32
Storico dell'arte moderna                1                     -   24
 e contemporanea
Storico dell'arte medioevale             1                     -    8
Storico moderno                          0                     -    9
Archivista                              25                     +   12
Paleografo                               3                          0
Fisico                                   2                     -    1
Chimico                                  2                     -    1
Biologo                                  5                          0
Biblioteconomo                           7                     -   14
Bibliotecario                           67                     +   14
Esperto laureato                         8                     -    9
Aiutobibliotecario documentarista      380                          0
Assistente tecnico                     100                     +  100
(Archeologo - Architetto
 - Etno naturalista
 - Storico dell'arte
 - Documentarista)
Addetto laboratorio                     84                     -  100
(di cui alle tabelle B/1, B/2, B/3,
 B/5, annesse la legge regionale n. 116/80)
Assistente tecnico restauratore        100                     -  106
Geometra e disegnatore                 156                          0
Operatore tecnico distributore         309                         33
Operatore tecnico al restauro          164                     -   41
Operatore tecnico addetto laboratorio  175                     -   11
(di cui alle tabelle B/1, B/2, B/3,
 B/5, annesse alla legge regionale n. 116/80)

Visto

: CAPODICASA