
LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2000, n. 34
G.U.R.S. 30 dicembre 2000, n. 63
Norme per la gestione del bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2001.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 22/2001)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Gestione unificata delle spese per il personale e strumentali
(integrato dall'art. 80 della L.R. 6/2001 e dall'art. 11 della L.R. 21/2001)
1. Al fine del contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di strutture, la gestione delle spese per il personale e di talune spese a carattere strumentale, comuni a più dipartimenti o uffici equiparati nell'ambito della stessa Amministrazione, nonché di tutte le spese ascritte agli uffici posti alle esclusive dipendenze del Presidente della Regione o degli Assessori regionali di cui all'articolo 4, commi 6 e 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, può essere affidata ad un unico ufficio o struttura di servizio.
2. L'individuazione delle spese svolte secondo le modalità di cui al comma 1, nonché degli uffici o strutture di gestione unificata, è effettuata dall'Assessore competente, con proprio decreto, di concerto con l'Assessore per il bilancio e le finanze. Con lo stesso decreto sono individuati i dirigenti generali o gli altri dirigenti responsabili incaricati della gestione delle spese e della firma dei relativi atti inerenti i capitoli oggetto di gestione unificata.
3. I titolari dei centri di responsabilità amministrativa ai quali le spese comuni sono riferite provvedono a quanto necessario affinché l'ufficio di gestione unificata possa procedere, anche in via continuativa, all'esecuzione delle spese e alla imputazione delle stesse ai capitoli di rispettiva pertinenza.
Continuità di gestione
1. Fino a quando i dipartimenti regionali e uffici equiparati non provvedono, in attuazione dei principi di cui all'articolo 3 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, a stipulare autonomi contratti di fornitura di beni e servizi per l'organizzazione dei propri uffici, secondo le direttive, ove necessarie, del Provveditorato regionale, il competente dipartimento della Presidenza della Regione continua a svolgere le competenze in materia, anche per detti dipartimenti e uffici. Restano salvi in ogni caso i contratti di fornitura di beni e servizi stipulati o in corso di stipulazione alla data di entrata in vigore della presente legge fino alla loro naturale scadenza.
2. Qualora i dipartimenti regionali o uffici equiparati di diverse amministrazioni siano allocati nel medesimo edificio, i rispettivi responsabili concordano fra di loro la gestione delle spese per acquisto di beni e servizi in comune, e non divisibili.
3. I residui attivi e i residui passivi vigenti alla chiusura dell'esercizio 2000 e gli impegni poliennali relativi ai capitoli di bilancio dell'esercizio medesimo che, a seguito della riallocazione nell'esercizio 2001 e successivi secondo la nuova ripartizione per dipartimenti ed uffici equiparati, siano suddivisi in due o più capitoli, sono trasferiti, fino alla loro totale estinzione, nel capitolo assegnato al dipartimento o ufficio equiparato corrispondente alla direzione regionale che nel precedente esercizio gestiva il capitolo dal quale i medesimi residui o impegni poliennali derivano.
4. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, al fine di agevolare il raffronto fra i dati di bilancio dell'esercizio 2001 e quelli dell'esercizio precedente, elabora una tabella di raccordo fra i capitoli di bilancio relativi a detti esercizi, da approvarsi con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana.
Norme per la semplificazione delle procedure di spesa relative al POR 2000/2006
(integrato dall'art. 102, comma 4, della L.R. 6/2001)
1. L' articolo 39 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 è sostituito dal seguente: (1)
"1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione - Rubrica Bilancio e finanze è istituito un fondo cui fare confluire i finanziamenti della UE e i cofinanziamenti nazionali (statali e regionali) relativi al Programma operativo regionale 2000/2006.
2. Mediante variazioni di bilancio disposte dall'Assessore per il bilancio e le finanze su richiesta dell'Autorità di gestione in relazione alla effettiva attivazione della spesa e sulla base del complemento di programmazione esitato dalla Giunta di Governo o del Programma operativo regionale approvato dalla Unione europea nel caso delle misure relative all'assistenza tecnica, le somme saranno iscritte in corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa nelle rubriche di pertinenza, mediante prelevamento dal fondo di cui al comma 1. Di tali variazioni è data comunicazione alla competente commissione dell'Assemblea regionale siciliana per l'esame delle questioni concernenti l'attività della Comunità europea.
3. Contestualmente alle variazioni di competenza di cui ai precedenti commi, l'Assessore per il bilancio e le finanze predispone le conseguenti variazioni al bilancio di previsione di cassa - parte concernente interventi comunitari e connessi cofinanziamenti statali e regionali.
4. Le somme non utilizzate o le economie comunque realizzate sugli stanziamenti dei pertinenti capitoli per le quali non sussistono obbligazioni vincolanti possono essere trasferite, mediante decreti dell'Assessore per il bilancio e le finanze, su richiesta dell'autorità di gestione e sentiti i responsabili di misura, al fondo di cui al comma 1 per la successiva riassegnazione alla stessa o ad altre misure del POR.
5. Ai fini del monitoraggio finanziario dello stato di attuazione del POR, la Presidenza della Regione e l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze realizzeranno un apposito sistema di codificazione ad integrazione di quello già presente nel bilancio della Regione.
6. L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, dipartimento bilancio e tesoro, partecipa al controllo ed al monitoraggio finanziario durante l'attuazione del POR.
7. Al fine di consentire la immediata attivazione del Programma operativo regionale della Sicilia 2000/2006, a decorrere dall'anno 2001 lo stanziamento dei capitoli relativi alle singole misure può contenere somme relative ad interventi coerenti finanziati con fondi regionali.
8. In applicazione dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento CE 21 giugno 1999, n. 1260, le spese sostenute a decorrere dalla data di presentazione all'Unione europea del Programma operativo regionale possono essere ammesse alla rendicontazione dei fondi strutturali.
9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire i progetti già finanziati, inseriti nelle misure del POP Sicilia 1994-1999 in esubero rispetto alle esigenze della rendicontazione comunitaria, in un apposito programma regionale mantenendo il finanziamento sui capitoli originali senza determinare ulteriori oneri per il bilancio regionale. I dipartimenti regionali possono imputare tali progetti al POR Sicilia 2000-2006, dopo averne accertato la coerenza programmatica e la compatibilità tecnica con le schede tecniche di misura del Complemento di programmazione dello stesso POR Sicilia.".
Vedi l'art. 39 della L.R. 8/2000 come oggi riformulato a seguito delle successive modifiche.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione con effetto dall'1 gennaio 2001.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 30 dicembre 2000.
LEANZA
Assessore regionale per il bilancio e le finanze
NICOLOSI