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LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2001, n. 22

G.U.R.S. 8 gennaio 2002, n. 2

Esercizio provvisorio e norme tecniche per la gestione del bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2002.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 23/2002)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Esercizio provvisorio

1. E' autorizzato l'esercizio provvisorio, fino a quando non sarà approvato con legge e comunque non oltre il 28 febbraio 2002, del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2002, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge, nonché secondo la nota di variazioni, presentati all'Assemblea regionale siciliana.

Art. 2

Variazioni di bilancio

1. All'articolo 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni sono aggiunti i seguenti commi:

"21 bis - Le variazioni di bilancio comunque autorizzate da specifiche norme di legge sono disposte, secondo le modalità e le finalità previste dalle norme medesime, ove necessario, anche in termini di cassa.

21 ter - Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione sono iscritti appositi fondi di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa da utilizzare in relazione ad indifferibili necessità con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, su proposta della competente Amministrazione".

2. L'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 34 è abrogato.

3. Al comma 1 dell'articolo 36 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, la lettera e) è soppressa.

Art. 3

Impegni di spesa

(abrogato dall'art. 63, comma 1, della L.R. 23/2002)

Art. 4

POR 2000-2006

1. L'articolo 39 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, è sostituito dal seguente: (1)

"1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione - amministrazione Bilancio e finanze - è istituito un fondo, che costituisce copertura finanziaria complessiva del Programma operativo regionale 2000-2006, cui fare confluire i finanziamenti della UE e i cofinanziamenti statali e regionali.

2. L'autorità di gestione, su richiesta dell'amministrazione interessata, verificata la compatibilità con il quadro finanziario della misura, prima dell'attivazione della spesa, chiede nulla osta per l'avvio delle procedure e la conseguente assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, anche in assenza dello stanziamento e del relativo impegno nello specifico capitolo di spesa.

3. L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze annota l'importo complessivo comunicato fra le disponibilità di competenza e di cassa della misura nelle annualità in cui è ripartita la spesa e provvede a comunicare l'avvenuta annotazione all'autorità di gestione ed ai dipartimenti interessati.

4. Con successive variazioni di bilancio apportate sia in termini di competenza che di cassa dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze su richiesta dell'autorità di gestione in relazione alla effettiva erogazione della spesa e sulla base del complemento di programmazione esitato dalla Giunta di governo le somme saranno iscritte in corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa nelle rubriche di pertinenza, mediante prelevamento dal fondo di cui al comma 1.

5. Gli impegni, in deroga a quanto disposto dall'articolo 11 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere assunti solo dopo aver esperito le procedure di cui ai commi precedenti.

6. Le somme non utilizzate o le economie comunque realizzate sugli stanziamenti dei pertinenti capitoli per le quali non sussistono obbligazioni vincolanti possono essere trasferite, mediante decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, su richiesta dell'autorità di gestione e sentiti i responsabili di misure, al fondo di cui al comma 1 per la successiva riassegnazione alla stessa o ad altre misure del POR.

7. Ai fini del monitoraggio finanziario dello stato di attuazione del POR, la Presidenza della Regione e l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze realizzeranno un apposito sistema di codificazione ad integrazione di quello già presente nel bilancio della Regione.

8. L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, dipartimento bilancio e tesoro, partecipa al controllo ed al monitoraggio finanziario durante l'attuazione del POR.

9. Al fine di consentire la immediata attivazione del Programma operativo regionale della Sicilia 2000-2006, a decorrere dall'anno 2001, lo stanziamento dei capitoli relativi alle singole misure può contenere somme relative ad interventi coerenti finanziati con fondi regionali.

10. Delle variazioni di cui al presente articolo è data tempestiva comunicazione alla Commissione bilancio e finanze ed alla Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività della comunità europea dell'Assemblea regionale siciliana.".

(1)

Vedi l'art. 39 della L.R. 8/2000 come oggi riformulato a seguito delle successive modifiche.

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione con effetto dall'1 gennaio 2002.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 29 dicembre 2001.

CUFFARO

Assessore regionale per il bilancio e le finanze

PAGANO