
LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2000, n. 31
G.U.R.S. 23 dicembre 2000, n. 61
Interventi a favore dell'imprenditoria femminile.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
1. L'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a cofinanziare gli interventi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, sull'imprenditoria femminile.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per l'anno 2000 la spesa di lire 1.000 milioni cui si fa fronte mediante le disponibilità del capitolo 21257, codice 1002, del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario medesimo.
3. Per gli esercizi finanziari successivi l'onere è determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Per la gestione degli interventi di cui al comma 1, l'Assessore per l'industria si avvale di un comitato composto da un dirigente per ciascuno degli Assessorati: dell'industria; della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca; dell'agricoltura e delle foreste; del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti; del bilancio; del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.
5. I dirigenti di cui al comma 4 sono designati dai rispettivi assessori.