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DECRETO-LEGGE 12 ottobre 2000, n. 279

G.U.R.I. 12 ottobre 2000, n. 239

Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali. (1)

(convertito con modificazioni dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365)

TESTO COORDINATO (al D.L.vo 15 marzo 2010, n. 66 e con annotazioni alla data 2 gennaio 2018)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di realizzare misure di salvaguardia nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, al fine di immediata e maggiore prevenzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare interventi a favore delle zone della regione Calabria in dipendenza dei danni derivati dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 ottobre 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'ambiente, del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro per gli affari regionali, con il Ministro per le politiche comunitarie, con il Ministro delle finanze, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e con il Ministro della difesa;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Interventi per le aree a rischio idrogeologico e in materia di protezione civile

1. Le misure di salvaguardia per le aree a rischio molto elevato definite nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni, di seguito denominato: "decreto-legge n. 180 del 1998", si applicano, qualora non siano in vigore misure di salvaguardia adottate ai sensi dell'articolo 17, comma 6-bis, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, e sino all'approvazione dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico di cui al decreto-legge n. 180 del 1998 o al compimento della perimetrazione prevista dall'articolo 1, comma 1-bis, del medesimo decreto-legge, con riferimento alle tipologie di dissesto idrogeologico presenti in ciascuna area:

a) alle aree ricomprese nel limite di 150 metri dalle ripe o dalle opere di difesa idraulica dei laghi, fiumi ed altri corsi d'acqua, situati nei territori dei comuni per i quali lo stato di emergenza, dichiarato ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è stato determinato da fenomeni di inondazione, nonché dei comuni o delle località indicate come ad alto rischio idrogeologico nei piani straordinari di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 180 del 1998, indicati nelle tabelle A e B, allegate al presente decreto. Per i corsi d'acqua la cui larghezza, fissata dai paramenti interni degli argini o dalle ripe naturali, risulti inferiore a 150 metri, le aree sono quelle comprese nel limite pari, per ciascun lato, alla larghezza; (1)

b) nelle aree con probabilità di inondazione corrispondente alla piena con tempo di ritorno massimo di 200 anni, come definite nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al presente comma e identificate con delibera dei comitati istituzionali delle autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale o dalle regioni per i restanti bacini idrografici, e che non siano già ricomprese in bacini per i quali siano approvati piani stralcio di tutela di fasce fluviali o di riassetto idrogeologico o di sicurezza idraulica, ai sensi dell'articolo 17, comma 6-ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni. (2)

2. Le tabelle di cui alla lettera a) del comma 1 sono aggiornate, sentite le regioni e le province autonome interessate, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, e sono integrate con i comuni interessati dagli eventi dell'ottobre e del novembre 2000, non appena saranno disponibili gli elenchi a tal fine predisposti dal Dipartimento della protezione civile. (3)

[3. Ai fini dell'approvazione o eventuale modificazione dei piani, delle perimetrazioni o delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge n. 180 del 1998, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da lui delegato, può convocare, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, un'apposita conferenza di servizi della quale è redatto verbale contenente le determinazioni ivi assunte. Del verbale è data pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale delle regioni o delle province autonome.] (comma soppresso) (4)

4. La disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 180 del 1998 si applica anche alle aree di cui al comma 1 del presente articolo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero, per le nuove aree individuate ai sensi del comma 2, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di aggiornamento delle tabelle, di cui al comma 2. Ai piani di emergenza di cui al presente comma è data adeguata informazione e pubblicità alla popolazione residente. (3)

5. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto-legge n. 180 del 1998 e delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 1-bis del medesimo decreto-legge, e con le procedure ivi previste, è autorizzata la spesa di lire 110.000 milioni per l'anno 2000, da iscriversi nell'apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, quanto a lire 38.000 milioni, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" e, quanto a lire 72.000 milioni, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'ambiente. (2)

6. Per l'attuazione del programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico elaborato ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decretolegge n. 180 del 1998, sono adottate le ordinanze di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni per l'anno 2000 da iscriversi nell'unità previsionale di base 22.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

7. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento della protezione civile, avvalendosi del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale per le ricerche, in collaborazione con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), con il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, nonché con il Comitato tecnico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 1999, predispone, sentite le regioni e le province autonome, un programma per assicurare un'adeguata copertura di radar meteorologici del territorio nazionale. Il programma è attuato nel limite di spesa complessivo di lire 25.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, comprensivo del costo di funzionamento e gestione del sistema per 24 mesi. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2001 e 2002, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1999, n. 488, volta ad assicurare il finanziamento del Fondo per la protezione civile. A decorrere dall'anno 2003, agli oneri relativi al costo di funzionamento e gestione del programma di cui al presente comma si provvede a carico dei fondi volti ad assicurare il funzionamento del Servizio meteorologico nazionale distribuito, istituito dall'articolo 111 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. (5)

(1)

Ai sensi dell'art. 47, comma 1, lett. r), del D.L.vo 2 gennaio 2018, n. 1, l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nella lettera annotata, deve intendersi riferito agli articoli 24, 25 e 26 del predetto D.L.vo n. 1 del 2018.

Art. 1

Procedura per l'adozione dei progetti di piani stralcio (1)

[1. I progetti di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 180 del 1998, sono adottati entro il termine perentorio del 30 aprile 2001, per i bacini di rilievo nazionale con le modalità di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 183, per i restanti bacini con le modalità di cui all'articolo 20 della medesima legge e successive modificazioni.

2. L'adozione dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico è effettuata, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, entro e non oltre sei mesi dalla data di adozione del relativo progetto di piano, ovvero entro e non oltre il termine perentorio del 30 aprile 2001 per i progetti di piano adottati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Ai fini dell'adozione ed attuazione dei piani stralcio e della necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione territoriale, le regioni convocano una conferenza programmatica, articolata per sezioni provinciali, o per altro ambito territoriale deliberato dalle regioni stesse, alle quali partecipano le province ed i comuni interessati, unitamente alla regione e ad un rappresentante dell'Autorità di bacino.

4. La conferenza di cui al comma 3 esprime un parere sul progetto di piano con particolare riferimento alla integrazione a scala provinciale e comunale dei contenuti del piano, prevedendo le necessarie prescrizioni idrogeologiche ed urbanistiche. Il parere tiene luogo di quello di cui all'articolo 18, comma 9, della legge 18 maggio 1989, n. 183. Il comitato istituzionale, di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), della legge 18 maggio 1989, n. 183, sulla base dell'unitarietà della pianificazione di bacino, tiene conto delle determinazioni della conferenza, in sede di adozione del piano.

5. Le determinazioni assunte in sede di comitato istituzionale, a seguito di esame nella conferenza programmatica, costituiscono variante agli strumenti urbanistici.] (articolo abrogato) (2)

Art. 2

Attività straordinaria di polizia idraulica e di controllo sul territorio (1)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti di cui al comma 4 provvedono ad effettuare, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, una attività straordinaria di sorveglianza e ricognizione lungo i corsi d'acqua e le relative pertinenze, nonché nelle aree demaniali, attraverso sopralluoghi finalizzati a rilevare le situazioni che possono determinare maggiore pericolo, incombente e potenziale, per le persone e le cose ed a identificare gli interventi di manutenzione più urgenti.

2. Le attività di cui al comma 1 ricomprendono quelle già svolte negli ultimi tre anni in base ad ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sono effettuate ponendo particolare attenzione su: (2)

a) le opere e gli insediamenti presenti in alveo e nelle relative pertinenze;

b) gli invasi artificiali, in base ai dati resi disponibili dal servizio dighe;

c) i restringimenti nelle sezioni di deflusso prodotti dagli attraversamenti o da altre opere esistenti;

d) le situazioni d'impedimento al regolare deflusso delle acque, con particolare riferimento all'accumulo di inerti e relative opere di dragaggio, anche lungo lotti diversi;

e) l'apertura di cave ed il prelievo di materiale litoide;

f) le situazioni di dissesto, in atto o potenziale, delle sponde e degli argini;

g) l'efficienza e la funzionalità delle opere idrauliche esistenti, il loro stato di conservazione;

h) qualsiasi altro elemento che possa dar luogo a situazione di allarme.

3. I soggetti di cui al comma 4 provvedono ad effettuare, entro la data di cui al comma 1, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, una ricognizione sullo stato di conservazione delle opere eseguite per la sistemazione dei versanti, indicando le esigenze di carattere manutentorio finalizzate a costruire un diffuso sistema di protezione idrogeologica, con conseguente miglioramento generalizzato delle condizioni di rischio soprattutto a beneficio dei territori di pianura.

4. Alle attività di cui ai commi 1 e 2 provvedono le regioni, d'intesa con le province, con la collaborazione degli uffici dei provveditorati alle opere pubbliche, del Corpo forestale dello Stato, dei comuni, degli uffici tecnici erariali, degli altri uffici regionali aventi competenza nel settore idrogeologico, delle comunità montane, dei consorzi di bonifica e di irrigazione, delle strutture dei commissari straordinari per gli interventi di sistemazione idrogeologica e per l'emergenza rifiuti. Il coordinamento delle attività è svolto dall'Autorità di bacino competente, che assicura anche il necessario raccordo con le iniziative in corso e con quelle previste dagli strumenti di pianificazione vigenti o adottati, provvede a definire i compiti e i settori di intervento delle singole strutture coinvolte, stabilisce la suddivisione delle risorse di cui al comma 8.

5. Sulla base della documentazione acquisita le Autorità di bacino verificano, entro i trenta giorni successivi alla scadenza di cui al comma 1, che i piani stralcio adottati o approvati contengano le misure idonee per prevenire e contrastare le situazioni di rischio di cui al comma 2 e provvedono, se necessario, a realizzare le opportune correzioni e integrazioni, informando di tale decisione il Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

6. Sulla base della documentazione di cui al comma 5 e delle conoscenze comunque disponibili, le Autorità di bacino, entro novanta giorni dalla scadenza di cui al comma 1, per ciascuno dei comuni compresi nel territorio di competenza, predispongono e trasmettono al sindaco interessato un documento di sintesi che descriva la situazione del rischio idrogeologico che caratterizza il territorio comunale.

7. Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono realizzate nelle zone interessate, nei limiti delle dotazioni di bilancio, ogni qual volta si verifichino eventi alluvionali e dissesti idrogeologici per i quali sia dichiarato lo stato di emergenza ai sensi della normativa vigente, al fine di predisporre un piano di interventi straordinari per il ripristino in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche danneggiate, per la sistemazione e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti.

8. Nelle situazioni di carenza accertata di personale tecnico, le regioni possono ricorrere a forme di consulenza libero-professionale, da retribuire a vacazione ai sensi dell'articolo 32 della legge 2 marzo 1949, n. 144, e successive modificazioni. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 2000 da iscrivere all'unità previsionale di base 4.1.1.0 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, che provvede al riparto fra le regioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

(1)

Articoli 2 e 3 sostituiti e unificati nell'articolo 2 introdotto dalla legge di conversione 11 dicembre 2000, n. 365.

(2)

Ai sensi dell'art. 47, comma 1, lett. r), del D.L.vo 2 gennaio 2018, n. 1, l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nel comma annotato, deve intendersi riferito agli articoli 24, 25 e 26 del predetto D.L.vo n. 1 del 2018.

Art. 3

(1)

(sostituito dall'articolo 2)

(1)

Articoli 2 e 3 sostituiti e unificati nell'articolo 2 introdotto dalla legge di conversione 11 dicembre 2000, n. 365.

Art. 3

Realizzazione della cartografia geologica (1)

1. Il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali e, dalla data di effettiva operatività delle disposizioni di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, sono autorizzati a trasferire ai bilanci delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per la realizzazione della cartografia geologica e geotematica del territorio nazionale, le somme non ancora erogate nell'ambito delle convenzioni e degli accordi di programma già stipulati e quelle previste dai programmi approvati dal Servizio geologico nazionale. In caso di grave inadempimento da parte di ciascun soggetto realizzatore il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, procede alla nomina di un commissario ad acta. Al fine di assicurare, tra il Servizio geologico nazionale e, dalla data di cui al primo periodo, l'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici da un lato, e le corrispondenti strutture tecniche delle regioni e delle province autonome dall'altro, il coordinamento e l'armonizzazione dei programmi di rispettiva competenza, è istituito un comitato composto dai responsabili delle predette strutture, alla cui organizzazione si provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 3

Compatibilità della ricostruzione (1)

1. Nelle zone danneggiate da calamità idrogeologiche, la ricostruzione di unità immobiliari, impianti ed infrastrutture può essere consentita solo al di fuori delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 1 e comunque previo accertamento della compatibilità nei confronti degli strumenti della pianificazione di bacino adottati ed in via di adozione.

2. La verifica di compatibilità è effettuata dalle regioni e dall'Autorità di bacino, ciascuna per le rispettive competenze, entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa richiesta da parte dei soggetti interessati.

Art. 4

Interventi urgenti a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile individua i comuni della regione Calabria interessati dalle calamità idrogeologiche del settembre e ottobre 2000.

2. Nei limiti delle risorse di cui al comma 10 ai soggetti residenti nella regione Calabria proprietari, alla data delle calamità di cui al comma 1, di unità immobiliari ad uso di abitazione principale, distrutte o non ripristinabili a causa delle stesse calamità, è assegnato un contributo a fondo perduto proporzionale alla spesa per la demolizione, per la ricostruzione, per la nuova costruzione o per l'acquisto nello stesso comune o in un comune limitrofo di un alloggio di civile abitazione, di superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unità immobiliare andata distrutta o non ripristinabile, fino ad un limite massimo di 200 metri quadrati e per un valore a metro quadrato non superiore ai limiti massimi di costo per gli interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata, come determinati dalla regione ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni. Per ogni altra unità immobiliare ad uso abitativo distrutta e non recuperabile è assegnato un contributo fino al 75 per cento della spesa. I relitti delle unità immobiliari non ricostruite nel medesimo sito sono demoliti a cura del proprietario e l'area di risulta è acquisita al patrimonio indisponibile del comune. (1)

3. Ai soggetti proprietari di unità immobiliari gravemente danneggiati dalle calamità di cui al comma 1, ma ripristinabili, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 75 per cento del valore dei danni subiti [, con priorità] (parole soppresse) (2) per le abitazioni principali e fino al 50 per cento dei danni subiti per le altre unità immobiliari ad uso abitativo, al fine del recupero delle medesime unità immobiliari. (3)

4. Alle imprese industriali, artigiane, agro-industriali, agricole, alberghiere, commerciali e di servizi, alle agenzie di viaggi, ai pubblici esercizi, agli studi professionali, alle società sportive facenti parte di federazioni o di enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., che hanno subito, in conseguenza delle calamità di cui al comma 1, gravi danni a beni immobili o mobili di loro proprietà, ivi comprese le scorte, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 40 per cento del valore dei danni subiti, nel limite massimo di complessive lire 300 milioni per ciascuna impresa. (4)

5. Alle imprese di cui al comma 4 sono concessi, altresì, finanziamenti in conto interessi fino ad un ulteriore 35 per cento del valore dei danni subiti, fermo restando, a carico del beneficiario, un onere non inferiore all'1,5 per cento della rata di ammortamento. Al fine di agevolare l'accesso al credito la regione può erogare appositi contributi alle strutture di garanzia fidi già esistenti ed operanti nel territorio regionale. (5)

5-bis. Alle imprese artigiane ed a tutte le altre imprese fino a 20 dipendenti è concesso, a loro richiesta ed in alternativa ai benefici di cui ai commi 4 e 5, un contributo a fondo perduto fino al 75 per cento del valore dei danni subiti, nel limite massimo di complessive lire 500 milioni per ciascuna impresa. I contributi di cui al comma 4 ed al primo periodo del presente comma non concorrono alla formazione del reddito di impresa ai fini dell'assoggettabilità alle imposte previste. (6)

6. Ai soggetti [residenti nei comuni di cui al comma 1,] (parole soppresse) (7) che hanno subito la distruzione o il danneggiamento grave di beni mobili o di beni mobili registrati di loro proprietà in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al comma 1, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 60 per cento del valore dei danni subiti, accertato con le modalità di cui al comma 9, nel limite massimo complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui le unità immobiliari sono state realizzate in difformità o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge.

8. Le provvidenze concesse, per le calamità di cui al comma 1, con ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile costituiscono anticipazione dei benefici di cui al presente articolo.

9. Per la concessione dei benefici di cui ai commi da 1 a 8, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2000. Il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le regioni interessate, emana disposizioni per assicurare l'omogeneità degli interventi. (8)

9-bis. I contratti di locazione relativi ad immobili adibiti ad abitazione principale e quelli di cui all'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, siti nei comuni di cui al comma 1 e che devono essere temporaneamente liberati per ragioni connesse all'effettuazione di interventi strutturali sull'edificio di cui fanno parte, conseguente agli avvenimenti di cui al comma 1, sono sospesi e riprendono efficacia, con lo stesso conduttore, dal momento del completo ripristino dell'agibilità dell'edificio, salvo disdetta da parte del conduttore medesimo. Il periodo di inagibilità non è computato ai fini del calcolo della durata della locazione. Il canone di locazione può essere rivalutato ad un tasso non superiore all'interesse legale sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, dedotti le indennità e i contributi di ogni natura che il locatore abbia percepito o che successivamente venga a percepire per le opere eseguite. L'aumento decorre dalla data in cui sono state ultimate le opere, se la richiesta è stata fatta entro trenta giorni dalla stessa data; in caso diverso decorre dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della richiesta. (9)

10. All'onere per gli interventi di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 5-bis e 6 si provvede a carico delle disponibilità di cui all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3081 del 12 settembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2000. Il fondo assegnato ai prefetti dall'articolo 1 della citata ordinanza è a valere sulle risorse di cui all'articolo 3 della medesima ordinanza, secondo una ripartizione stabilita dal Dipartimento della protezione civile in rapporto alle esigenze. (8)

10-bis. Le domande di contributo per gli interventi di ricostruzione, di recupero o di indennizzo degli immobili distrutti o danneggiati sono esenti dall'imposta di bollo. @#

Art. 4

Interventi urgenti a favore delle zone danneggiate dalle calamità idrogeologiche dell'ottobre e del novembre 2000 (1)

1. Ai soggetti privati e alle imprese gravemente danneggiati dalle calamità idrogeologiche dei mesi di ottobre e novembre 2000 nei territori per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano i benefici e le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 5-bis, 6, 7, 8, 9-bis e 10-bis dell'articolo 4.

2. Per la concessione dei benefici di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 3, comma 6, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2000.

3. Alle attività produttive, che hanno subito una riduzione del volume di affari di almeno il trenta per cento rispetto all'equivalente periodo dell'anno precedente per effetto della interruzione delle comunicazioni protrattasi per oltre trenta giorni in conseguenza delle calamità di cui al comma 1, sono concessi contributi a fondo perduto fino al 75 per cento dei minori introiti. Al fine di assicurare omogeneità per la concessione dei benefici di cui al presente comma, il Dipartimento della protezione civile emana apposita direttiva.

4. Ai soggetti proprietari o titolari di diritti reali di immobili residenziali, già danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 verificatisi in Piemonte, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 100 per cento della spesa necessaria per la riparazione dei danni alle abitazioni principali e fino al 60 per cento per ogni altra unità immobiliare ad uso abitativo. La spesa ammissibile non può superare l'importo determinato secondo i criteri di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 4.

5. Alle imprese, ai soggetti che esercitano libera attività professionale, alle organizzazioni di volontariato e del terzo settore, già danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 verificatisi in Piemonte, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 100 per cento dell'entità dei danni subiti. Le imprese, beneficiarie dei finanziamenti agevolati di cui al decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, danneggiate nuovamente dall'evento alluvionale del mese di ottobre 2000, che ricorrono alle provvidenze di cui al comma 8 dell'articolo 4, possono estinguere il mutuo contratto ai sensi del citato decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995, con oneri a carico e nei limiti delle disponibilità residue del medesimo decreto.

6. All'onere per gli interventi di cui al presente articolo si provvede a carico delle disponibilità di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2000.

Art. 4

Studio preliminare agli interventi sul collegamento ferroviario Aosta-Chivasso (1)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dei trasporti e della navigazione, d'intesa con le Ferrovie dello Stato S.p.a., predispone uno studio preliminare di comparazione tra i costi e i tempi necessari al ripristino del collegamento ferroviario Aosta-Chivasso, nel tracciato in essere alla data delle calamità idrogeologiche dell'ottobre 2000, e quelli conseguenti all'ammodernamento della linea con rettificazione di tracciato, elettrificazioni e raddoppio della medesima.

Art. 5

Disposizioni relative al servizio di leva nelle zone della regione Calabria interessate dagli eventi calamitosi del settembre e ottobre 2000; sospensione di termini fiscali e previdenziali

[1. I soggetti residenti alla data delle calamità di cui all'articolo 4, comma 1, nei comuni della regione Calabria individuati ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, interessati al servizio militare fino al 2005, sono utilizzati a domanda, anche se già incorporati o in servizio, come coadiutori del personale dello Stato, delle regioni o degli enti locali per le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare le conseguenze dell'emergenza; quelli interessati per gli stessi anni al servizio civile, sono assegnati con priorità agli enti convenzionati per l'impiego degli obiettori di coscienza di cui al comma 3 o, se già in servizio, trasferiti a domanda agli stessi enti per far fronte alle medesime esigenze.] (comma abrogato) (1)

[2. I soggetti interessati al servizio militare che intendono beneficiare delle disposizioni di cui al comma 1 devono presentare domanda, se già alle armi, ai rispettivi comandi di corpo e, se ancora da incorporare, ai distretti militari di appartenenza. I comandi militari competenti, sulla base delle esigenze rappresentate dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni o dagli enti locali, assegnano, previa convenzione, i predetti soggetti, tenendo conto delle professionalità e delle attitudini individuali. Per il vitto e l'alloggio di tali soggetti si provvede tenendo conto della ricettività delle caserme e della disponibilità dei comuni, nonché autorizzando il pernottamento ed eventualmente il vitto presso le rispettive abitazioni. L'assegnazione dei militari di leva alle amministrazioni che hanno stipulato una convenzione avverrà entro venti giorni dalla presentazione della domanda da parte dei militari stessi.] (comma abrogato) (2)

[3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio nazionale per il servizio civile attiva, con procedura d'urgenza, le convenzioni relative al servizio civile per l'utilizzazione degli obiettori di coscienza da parte delle amministrazioni dello Stato, enti o organizzazioni pubbliche e private di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 8 luglio 1998, n. 230, operanti nei territori interessati dall'emergenza, che hanno già presentato o presentino domanda, nonché ad effettuare le relative assegnazioni.] (comma abrogato) (2)

[4. I soggetti di cui al comma 1, le cui abitazioni principali sono state oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di inagibilità parziale o totale, vengono, a domanda, dispensati dal servizio di leva o dal servizio civile e, se già in servizio, collocati in congedo anticipato. Salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, con ordinanza di protezione civile, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con i Ministri competenti, misure ed agevolazioni in materia fiscale e previdenziale a favore dei soggetti danneggiati, con oneri nei limiti delle disponibilità di cui all'articolo 3, comma 5, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3081 del 12 settembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2000.] (comma abrogato) (3)

4-bis. Nelle zone colpite dalle calamità naturali di cui al comma 1, le disposizioni previste dall'articolo 48-ter dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 15 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, divengono efficaci dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. (4)

(1)

Comma modificato dall'art. 52, comma 52, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 983, del D.L.vo 15 marzo 2010, n. 66.

(2)

Comma abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 983, del D.L.vo 15 marzo 2010, n. 66.

(3)

Comma integrato dalla legge di conversione 11 dicembre 2000, n. 365 e abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 983, del D.L.vo 15 marzo 2010, n. 66.

Art. 5

Disposizioni relative al servizio di leva nelle zone delle regioni interessate dagli eventi calamitosi dell'ottobre e del novembre 2000; sospensione o proroga di termini fiscali, previdenziali, giudiziari e di controllo (1)

1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, primo periodo, dell'articolo 5, si applicano anche ai soggetti residenti, alla data della calamità, nei comuni gravemente danneggiati dai fenomeni alluvionali dell'ottobre e del novembre 2000 individuati con decreto del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile.

2. Le domande dei soggetti di cui al comma 1 presentate ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 sono accolte sino alla concorrenza delle richieste di personale avanzate dagli organi di Stato, dalle regioni e dagli enti impegnati a fronteggiare le conseguenze dei fenomeni alluvionali.

3. In conseguenza delle calamità idrogeologiche dei mesi di ottobre e di novembre 2000, per le regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Puglia e per la provincia autonoma di Trento, il termine del 31 dicembre 2000, previsto dall'articolo 7, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2001. All'onere per gli interventi di cui al presente comma, si provvede a carico delle disponibilità di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2000.

Art. 6

Modifiche al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni

1. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 180 del 1998 le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a quattro anni". (1)

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 600 milioni annui a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

Art. 6

Misure per la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato dalle Autorità di bacino di rilievo nazionale, ai sensi del decreto-legge n. 180 del 1998 (1)

1. Le Autorità di bacino di rilievo nazionale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, utilizzano personale con rapporto di lavoro a tempo determinato assunto, previo superamento di prove selettive, ai sensi del decreto-legge n. 180 del 1998, possono procedere alla trasformazione, immediata e diretta, del predetto rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato per la copertura dei corrispondenti posti vacanti nelle dotazioni organiche, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 36, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, modificando, se necessario, il programma triennale di fabbisogno di personale.

Art. 6

Disposizioni per le regioni e gli enti locali colpiti dalla crisi sismica del 27 settembre 1997(1)

1. Le regioni e gli enti locali colpiti dalla crisi sismica del 27 settembre 1997, che hanno provveduto ad assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni, sono autorizzati, in deroga alle vigenti normative in materia di reclutamento, a trasformare i rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato mediante indizione di appositi concorsi riservati al personale assunto con le predette modalità, in servizio alla data di indizione dei bandi stessi, per la copertura di posti di pianta organica di categoria corrispondente a quella di assunzione.

2. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, gli enti di cui al medesimo comma 1 provvedono mediante utilizzo dei fondi previsti dal citato articolo 14, comma 14, fin quando disponibili.

Art. 6

Disponibilità di dati ambientali e territoriali (1)

1. I dati ambientali e territoriali di interesse per le politiche e le attività relative all'assetto del territorio e alla difesa del suolo, in possesso di ciascuna amministrazione pubblica nazionale, regionale e locale, sono acquisiti e resi disponibili a tutte le amministrazioni, a cura del Ministero dell'ambiente, senza oneri ed in forma riproducibile, secondo gli standard definiti nell'ambito del sistema cartografico di riferimento, realizzato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 6

Modifiche al decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998 (1)

1. Al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 3, lettera e), secondo periodo, dopo le parole: "anche le opere" sono inserite le seguenti: "per il recupero funzionale degli edifici, nonché quelle";

b) all'articolo 3, comma 6, dopo le parole: "si sostituiscono ai proprietari" sono inserite le seguenti: "e, previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a trenta giorni, ai consorzi inadempienti";

c) all'articolo 4, comma 5, è aggiunto il seguente periodo: "Per gli enti religiosi e morali senza fini di lucro il contributo è fissato nella misura del 50 per cento del costo predetto, indipendentemente dal reddito dichiarato";

d) all'articolo 4 è aggiunto in fine il seguente comma:

"7-ter. In caso di inadempienza dei comuni per gli interventi di cui al comma 7-bis del presente articolo e al comma 6 dell'articolo 3, previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il predetto termine, la regione di sostituisce al comune inadempiente, nominando un commissario ad acta";

e) all'articolo 15, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Nelle more dei trasferimenti alle regioni Umbria e Marche delle risorse di cui al comma 3, lettera a), i presidenti delle regioni che operano in qualità di funzionari delegati, possono anticipare alle regioni stesse i fondi necessari per l'erogazione delle risorse ai soggetti attuatori, utilizzando le disponibilità esistenti nella contabilità speciale di cui al comma 5. Le somme anticipate sono reintegrate dalle regioni ad avvenuta erogazione delle risorse dell'Unione europea e delle correlate risorse provenienti dal cofinanziamento nazionale.

Art. 7

Interventi in materia di protezione civile (1)

1. I contratti a tempo determinato degli esperti tecnico-amministrativi, in servizio presso il Dipartimento della protezione civile alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogati fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia di protezione civile, istituita dal capo IV del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Al relativo onere, valutato in lire 6.000 milioni in ragione d'anno, a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1999, n. 488, volta ad assicurare il finanziamento del Fondo per la protezione civile.

1-bis. L'Agenzia di protezione civile, all'avvio del proprio funzionamento provvede, nei limiti del 70 per cento dei posti che si renderanno disponibili nella pianta organica e con onere a carico del proprio bilancio, all'inquadramento del personale di cui al comma 1, previa selezione e nel rispetto della normativa relativa alla programmazione delle assunzioni nel pubblico impiego. (2)

1-ter. La proroga dei contratti a tempo determinato, di cui al comma 1 del presente articolo, si applica agli esperti tecnico-amministrativi assunti ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, del comma 16 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e ai sensi delle seguenti disposizioni delle ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile: articolo 12, comma 1, dell'ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio 1998; articolo 6, comma 4, dell'ordinanza n. 2863 dell'8 ottobre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre 1998; articolo 8, comma 2, dell'ordinanza n. 2947 del 24 febbraio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1999; articolo 7, comma 2, dell'ordinanza n. 2991 del 31 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 1999. (2)

1-quater. Per favorire una rapida attuazione degli interventi connessi al ripristino delle infrastrutture e dei beni immobili danneggiati dall'alluvione che ha colpito nei mesi di settembre e ottobre 2000 ampie zone della Calabria, la regione e gli enti locali sono autorizzati ad assumere, con contratto a tempo determinato, personale tecnico ed informatico, con priorità per il personale utilizzato nella rilevazione di vulnerabilità sismica dei progetti dei lavori socialmente utili promossi dal Dipartimento della protezione civile. Al relativo onere si provvede nel limite del 2 per cento delle disponibilità di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3081 del 12 settembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2000.  (2)

1-quinquies. Per la previsione e la prevenzione dei rischi, per gli interventi di emergenza, e per tutte le funzioni di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, per la organizzazione della protezione civile nella regione, e per la proroga dei contratti in essere a tempo determinato con il personale tecnico ed amministrativo ex Italter e Sirap e con lavoratori socialmente utili già formati dal Dipartimento della protezione civile, la regione siciliana è autorizzata ad utilizzare, nei limiti del 4 per cento, e per un periodo di tre anni rinnovabile, i fondi ad essa assegnati dall'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433(2)

Art. 7

Ulteriori misure urgenti per gli interventi di superamento dell'emergenza nelle regioni del Nord Italia interessate dagli eventi alluvionali del novembre 1994, nonché per la rilocalizzazione delle attività produttive ubicate in zone a rischio di esondazione (1)

1. Il termine per la presentazione delle domande di rilocalizzazione da parte dei titolari di attività produttive ubicate in aree a rischio di cui all'articolo 4-quinquies, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, è prorogato, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, al 31 dicembre 2001.

2. Per le finalità di cui all'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, il Fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale S.p.a. ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è incrementato dell'importo di 100 miliardi di lire per l'anno 2001 a valere sulle disponibilità giacenti presso lo stesso Mediocredito centrale S.p.a. di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla predetta legge n. 35 del 1995, la cui autorizzazione di spesa si intende conseguentemente ridotta del medesimo importo.

3. Fino alla completa attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2000, e comunque entro il 31 dicembre 2002, per le attività connesse agli interventi agevolativi finalizzati alla rilocalizzazione di attività produttive ubicate in aree a rischio di cui all'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, la gestione del Fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale S.p.a. ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, resta incardinata a livello centrale ed indistinto presso il medesimo Mediocredito centrale S.p.a., che svolge le funzioni di concessione in garanzia di cui al presente comma mediante un ulteriore riparto tra le regioni delle risorse trasferite.

4. Ai contratti di finanziamento agevolato previsti dall'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, nei limiti delle residue disponibilità, si applicano i benefici di cui all'articolo 3-quinquies, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226. Alle imprese che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, hanno già stipulato il finanziamento di cui al citato articolo 4-quinquies, è riconosciuto, a decorrere dalla medesima data, il tasso agevolato dell'1,5 per cento; la durata del finanziamento, che non può superare i dieci anni, ricomprenderà un periodo massimo di preammortamento di tre anni a decorrere dalla data della prima erogazione nei limiti delle residue disponibilità.

5. Nei limiti delle risorse assegnate e disponibili, i finanziamenti di cui all'articolo 4-quinquies, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, ricomprendono anche gli oneri di trasferimento delle scorte.

6. Le imprese locatarie degli insediamenti ubicati nelle aree di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1998, adottato in attuazione del disposto dell'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, anche provvisoriamente rilocalizzatesi, possono accedere ai finanziamenti di cui al medesimo articolo 4-quinquies, nei limiti delle risorse assegnate e disponibili, anche per l'acquisto o la realizzazione del nuovo insediamento.

7. Nei casi di immobili destinati ad uso di civile abitazione e interessati da eventi calamitosi avvenuti in conseguenza dell'alluvione del novembre 1994, la regione Piemonte può concedere ai proprietari contributi al fine di consentire la ricostruzione in altro sito o l'acquisto di abitazioni sostitutive. All'onere relativo, stimato in lire 2 miliardi, si provvede utilizzando le residue disponibilità di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, presenti, per l'anno 2000, sui capitoli di bilancio dei comuni interessati e la regione Piemonte è autorizzata ad utilizzare le economie derivanti dai ribassi d'asta, fino alla concorrenza di 2 miliardi di lire, relativi all'esecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni. I comuni interessati sono autorizzati a versare le predette disponibilità all'entrata del bilancio regionale perché siano riassegnate allo scopo. Per le aree su cui insistono gli immobili da demolire, l'onere della demolizione è posto a carico dei bilanci comunali e le aree sono acquisite al patrimonio indisponibile dei comuni medesimi.

8. I professionisti che risultavano iscritti negli appositi albi, collegi o ordini professionali alla data del 20 luglio 1997, possono, nei limiti delle risorse disponibili, accedere ai finanziamenti di cui all'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni.

Art. 7

Competenze della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano(1)

1. L'attuazione del presente decreto avviene nel rispetto delle competenze previste dallo statuto della regione Valle d'Aosta, dalle relative norme di attuazione e dall'articolo 16 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché nel rispetto di quanto stabilito in materia dagli statuti speciali delle province autonome di Trento e di Bolzano e dalle relative norme di attuazione.

Art. 8

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 2000

CIAMPI

AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri

BORDON, Ministro dell'ambiente

BIANCO, Ministro dell'interno delegato

per il coordinamento della protezione civile

NESI, Ministro dei lavori pubblici

VISCO, Ministro del tesoro, del bilancio

e della programmazione economica

LOIERO, Ministro per gli affari regionali

MATTIOLI, Ministro per le politiche comunitarie

DEL TURCO, Ministro delle finanze

LETTA, Ministro dell'industria, del commercio

e dell'artigianato e del commercio con l'estero

MATTARELLA, Ministro della difesa

Visto, il Guardasigilli: FASSINO

Allegati

 TABELLA A Comuni con possibili situazioni di rischio idrogeologico  molto elevato indi-
viduati  dalle ordinanze di  Protezione Civile ai sensi dell'art. 5, comma 2, legge 225/92 (**). 
 N°         Regione        Provincia         Comune
  1         Abruzzo           CH             Furci
  2         Abruzzo           CH             Montazzoli
  3         Basilicata        PZ             Lauria
  4         Basilicata        PZ             Melfi (*)
  5         Basilicata        PZ             Tolve
  6         Calabria          CS             Amantea
  7         Calabria          CS             Amendolara (*)
  8         Calabria          CS             Bisignano
  9         Calabria          CS             Cerisano
 10         Calabria          CS             Diamante
 11         Calabria          CS             Longobucco (*)
 12         Calabria          CS             Mongrassano
 13         Calabria          CS             Roseto Capo Spulico (*)
 14         Calabria          CS             Serra Pedace
 15         Calabria          CS             Villapiana
 16         Calabria          CZ             Badolato
 17         Calabria          CZ             Botricello
 18         Calabria          CZ             Curinga
 19         Calabria          CZ             Davoli
 20         Calabria          CZ             Falerna
 21         Calabria          CZ             Feroleto Antico
 22         Calabria          CZ             Gizzeria
 23         Calabria          CZ             Guardavalle
 24         Calabria          CZ             Lamezia Terme (*)
 25         Calabria          CZ             Magisano
 26         Calabria          CZ             Martirano Lombardo
 27         Calabria          CZ             Montepaone
 28         Calabria          CZ             Nocera Terinese
 29         Calabria          CZ             Petrizzi
 30         Calabria          CZ             Santa Caterina dello Ionio
 31         Calabria          CZ             Sant'Andrea Apostolo dello Ionio
 32         Calabria          CZ             Satriano
 33         Calabria          CZ             Sellia Marina
 34         Calabria          CZ             Simeri Crichi
 35         Calabria          CZ             Soverato
 36         Calabria          CZ             Zagarise
 37         Calabria          KR             Cirò
 38         Calabria          KR             Crotone
 39         Calabria          KR             Isola di Capo Rizzuto
 40         Calabria          KR             Scandale
 41         Calabria          KR             Strongoli
 42         Calabria          RC             Africo
 43         Calabria          RC             Agnana Calabra (*)
 44         Calabria          RC             Anoia
 45         Calabria          RC             Antonimina (*)
 46         Calabria          RC             Bagaladi
 47         Calabria          RC             Benestare
 48         Calabria          RC             Bianco
 49         Calabria          RC             Bivongi
 50         Calabria          RC             Bova Marina
 51         Calabria          RC             Bovalino
 52         Calabria          RC             Brancaleone
 53         Calabria          RC             Bruzzano Zeffirio
 54         Calabria          RC             Camini
 55         Calabria          RC             Cardeto
 56         Calabria          RC             Careri
 57         Calabria          RC             Casignana
 58         Calabria          RC             Caulonia (*)
 59         Calabria          RC             Ciminà
 60         Calabria          RC             Cinquefrondi
 61         Calabria          RC             Condofuri
 62         Calabria          RC             Cosoleto
 63         Calabria          RC             Feroleto della Chiesa
 64         Calabria          RC             Ferruzzano
 65         Calabria          RC             Fiumara
 66         Calabria          RC             Gerace
 67         Calabria          RC             Gioia Tauro
 68         Calabria          RC             Gioiosa Ionica
 69         Calabria          RC             Laganadi
 70         Calabria          RC             Locri
 71         Calabria          RC             Marina di Gioiosa Ionica
 72         Calabria          RC             Martone
 73         Calabria          RC             Melito di Porto Salvo
 74         Calabria          RC             Montebello Ionico
 75         Calabria          RC             Motta San Giovanni
 76         Calabria          RC             Oppido Mamertina
 77         Calabria          RC             Palmi
 78         Calabria          RC             Pazzano (*)
 79         Calabria          RC             Placanica
 80         Calabria          RC             Platì
 81         Calabria          RC             Reggio di Calabria
 82         Calabria          RC             Riace
 83         Calabria          RC             Rizziconi
 84         Calabria          RC             Roccaforte del Greco
 85         Calabria          RC             Samo
 86         Calabria          RC             San Ferdinando
 87         Calabria          RC             San Giovanni di Gerace
 88         Calabria          RC             San Lorenzo
 89         Calabria          RC             San Luca (*)
 90         Calabria          RC             San Pietro di Caridà
 91         Calabria          RC             San Procopio
 92         Calabria          RC             Santa Cristina d'Aspromonte
 93         Calabria          RC             Sant'Agata del Bianco
 94         Calabria          RC             Sant'Alessio in Aspromonte
 95         Calabria          RC             Sant'Eufemia d'Aspromonte
 96         Calabria          RC             Sant'Ilario dello Ionio
 97         Calabria          RC             Scido
 98         Calabria          RC             Scilla
 99         Calabria          RC             Seminara
100         Calabria          RC             Siderno
101         Calabria          RC             Sinopoli
102         Calabria          RC             Staiti
103         Calabria          RC             Terranova Sappo Minulio
104         Calabria          RC             Varapodio
105         Calabria          VV             Dinami
106         Calabria          VV             Francavilla Angitola (*)
107         Calabria          VV             Maierato
108         Calabria          VV             Monterosso Calabro
109         Calabria          VV             Nicotera (*)
110         Calabria          VV             Tropea
111         Calabria          VV             Vibo Valentia (*)
112         Campania          AV             Lacedonia
113         Molise            IS             Pietrabbondante
114         Puglia            BA             Canosa di Puglia (*)
115         Puglia            BA             Cassano delle Murge (*)
116         Puglia            BA             Noci (*)
117         Puglia            BA             Palo del Colle (*)
118         Puglia            BA             Rutigliano (*)
119         Puglia            BA             Ruvo di Puglia (*)
120         Puglia            BA             Spinazzola (*)
121         Puglia            BR             Carovigno (*)
122         Puglia            BR             Cellino San Marco (*)
123         Puglia            BR             Cisternino (*)
124         Puglia            BR             Fasano (*)
125         Puglia            BR             Latiano (*)
126         Puglia            BR             Ostuni (*)
127         Puglia            BR             San Donaci (*)
128         Puglia            BR             San Pancrazio Salentino (*)
129         Puglia            BR             San Pietro Vernotico (*)
130         Puglia            BR             Torchiarolo (*)
131         Puglia            BR             Villa Castelli (*)
132         Puglia            FG             Candela (*)
133         Puglia            FG             Carlantino (*)
134         Puglia            FG             Casalnuovo Monterotaro (*)
135         Puglia            FG             Casalvecchio di Puglia (*)
136         Puglia            FG             Celenza Valfortore (*)
137         Puglia            FG             Foggia (*)
138         Puglia            FG             Ischitella (*)
139         Puglia            FG             Monte Sant'Angelo (*)
140         Puglia            FG             Orsara di Puglia (*)
141         Puglia            FG             Rodi Garganico (*)
142         Puglia            FG             San Marco in Lamis (*)
143         Puglia            FG             San Marco La Catola (*)
144         Puglia            FG             Sant'Agata di Puglia (*)
145         Puglia            FG             Stornarella (*)
146         Puglia            FG             Vico del Gargano (*)
147         Puglia            LE             Calimera (*)
148         Puglia            LE             Campi Salentina (*)
149         Puglia            LE             Carmiano (*)
150         Puglia            LE             Castro(le) (*)
151         Puglia            LE             Cavallino (*)
152         Puglia            LE             Copertino (*)
153         Puglia            LE             Diso (*)
154         Puglia            LE             Galatina (*)
155         Puglia            LE             Guagnano (*)
156         Puglia            LE             Leverano (*)
157         Puglia            LE             Nardò (*)
158         Puglia            LE             Porto Cesareo (*)
159         Puglia            LE             Presicce (*)
160         Puglia            LE             Salice Salentino (*)
161         Puglia            LE             Soleto (*)
162         Puglia            LE             Squinzano (*)
163         Puglia            LE             Surbo (*)
164         Puglia            LE             Tuglie (*)
165         Puglia            LE             Ugento (*)
166         Puglia            LE             Veglie (*)
167         Sardegna          CA             Decimomannu
168         Sardegna          CA             Uta
169         Sardegna          CA             Vallermosa
170         Sicilia           CL             Butera
171         Sicilia           CT             Adrano
172         Sicilia           CT             Nicolosi
173         Sicilia           CT             Pedara
174         Sicilia           CT             Zafferana Etnea
175         Sicilia           EN             Cerami
176         Sicilia           ME             Scaletta Zanclea
177         Sicilia           ME             Torrenova
178         Toscana           GR             Gavorrano
179         Toscana           LI             Campo nell'Elba
180         Toscana           LI             Marciana
181         Toscana           LU             Forte dei Marmi
182         Toscana           SI             Cetona
183         Umbria            PG             Costacciaro
184         Umbria            PG             Gualdo Tadino
185         Umbria            PG             Nocera Umbra
186         Umbria            PG             Pietralunga
187         Veneto            BL             Lozzo di Cadore
188         Veneto            BL             Selva di Cadore
189         Veneto            VE             San Michele al Tagliamento
                                                                   Totale 189
NOTA 1: I comuni  di Bracigliano, Sarno e Siano  (Campania) non sono inseriti
nell'elenco in quanto  già oggetto di perimetrazioni  ai sensi dell'ordinanza
di Protezione Civile n. 2787 del 21 maggio 1998.
NOTA 2: Nei 12 comuni della Regione Calabria già individuati  nell'ambito del
Piano Straordinario le perimetrazioni risultano effettuate  e sono in fase di
acquisizione.
(*)  Comune già individuato nell'ambito del Piano Straordinario. 
(**) I dati della Protezione  Civile sono in  fase di ulteriore integrazione.
 TABELLA B Comuni con situazioni di rischio idrogeologico molto elevato individuate nel-
l'ambito  dei Piani  Straordinari  ai  sensi dell'art. 1, comma 1 bis, D.L. 180/98. 
 N°         Regione        Provincia         Comune
  1         Basilicata        PZ             Rionero in Vulture
  2         Calabria          CS             Acquaformosa
  3         Calabria          CS             Aiello Calabro
  4         Calabria          CS             Alessandria del Carretto
  5         Calabria          CS             Aprigliano
  6         Calabria          CS             Bocchigliero
  7         Calabria          CS             Caloveto
  8         Calabria          CS             Canna
  9         Calabria          CS             Cariati
 10         Calabria          CS             Cassano allo Ionio
 11         Calabria          CS             Castrovillari
 12         Calabria          CS             Corigliano Calabro
 13         Calabria          CS             Lungro
 14         Calabria          CS             Malvito
 15         Calabria          CS             Mormanno
 16         Calabria          CS             Oriolo
 17         Calabria          CS             Papasidero
 18         Calabria          CS             Rossano
 19         Calabria          CS             Rota Greca
 20         Calabria          CS             San Benedetto Ullano
 21         Calabria          CS             San Lorenzo Bellizzi
 22         Calabria          CS             San Pietro in Guarano
 23         Calabria          CS             Verbicaro
 24         Calabria          CZ             Borgia
 25         Calabria          CZ             Cardinale
 26         Calabria          CZ             Catanzaro
 27         Calabria          CZ             Chiaravalle Centrale
 28         Calabria          CZ             Conflenti
 29         Calabria          CZ             Gimigliano
 30         Calabria          KR             Petilia Policastro
 31         Calabria          KR             Santa Severina
 32         Calabria          RC             Bova
 33         Calabria          VV             Drapia
 34         Calabria          VV             Polia
 35         Campania          AV             Sant'Angelo dei Lombardi
 36         Friuli Venezia
            Giulia            UD             Buia
 37         Friuli Venezia
            Giulia            UD             Cassacco
 38         Friuli Venezia
            Giulia            UD             Castions di Strada
 39         Friuli Venezia
            Giulia            UD             Colloreco di Monte Albano
 40         Friuli Venezia
            Giulia            UD             Lestizza
 41         Friuli Venezia
            Giulia            UD             Magnano in Riviera
 42         Friuli Venezia
            Giulia            UD             Martignacco
 43         Friuli Venezia
            Giulia            UD             Montenars
 44         Friuli Venezia
            Giulia            UD             Mortegliano
 45         Friuli Venezia
            Giulia            UD             Moruzzo
 46         Friuli Venezia
            Giulia            UD             Muzzana del Turgnano
 47         Friuli Venezia
            Giulia            UD             Pagnacco
 48         Friuli Venezia
            Giulia            UD             Reana del Roiale
 49         Friuli Venezia
            Giulia            UD             Tarcento
 50         Friuli Venezia
            Giulia            UD             Tavagnacco
 51         Friuli Venezia
            Giulia            UD             Treppo Grande
 52         Friuli Venezia
            Giulia            UD             Tricesimo
 53         Friuli Venezia
            Giulia            UD             Udine
 54         Piemonte          VB             Domodossola
 55         Piemonte          VC             Buronzo
 56         Piemonte          VC             Vercelli
 57         Puglia            BA             Barletta
 58         Puglia            BA             Capurso
 59         Puglia            BA             Molfetta
 60         Puglia            BA             Triggiano
 61         Puglia            BA             Valenzano
 62         Puglia            BR             San Michele Salentino
 63         Puglia            FG             Accadia
 64         Puglia            FG             Alberona
 65         Puglia            FG             Apricena
 66         Puglia            FG             Ascoli Satriano
 67         Puglia            FG             Biccari
 68         Puglia            FG             Bovino
 69         Puglia            FG             Castelluccio Valmaggiore
 70         Puglia            FG             Castelnuovo della Daunia
 71         Puglia            FG             Celle di San Vito
 72         Puglia            FG             Chieuti
 73         Puglia            FG             Pietramontecorvino
 74         Puglia            FG             Roseto Valfortore
 75         Puglia            FG             Serracapriola
 76         Puglia            LE             Alezio
 77         Puglia            LE             Andrano
 78         Puglia            LE             Botrugno
 79         Puglia            LE             Castrignano del Capo
 80         Puglia            LE             Martano
 81         Puglia            LE             Melendugno
 82         Puglia            LE             Melissano
 83         Puglia            LE             Miggiano
 84         Puglia            LE             Minervino di Lecce
 85         Puglia            LE             Morciano di Leuca
 86         Puglia            LE             Otranto
 87         Puglia            LE             San Pietro in Lama
 88         Puglia            LE             Santa Cesarea Terme
 89         Puglia            LE             Scorrano
 90         Puglia            LE             Tiggiano
 91         Sicilia           ME             Lipari
 92         Sicilia           ME             Malfa
 93         Valle d'Aosta     AO             Morgex
 94         Veneto            BL             Agordo
 95         Veneto            BL             Alleghe
 96         Veneto            BL             Belluno
 97         Veneto            BL             La Valle Agordina
 98         Veneto            BL             Livinallongo del Col di Lana
 99         Veneto            BL             Rocca Pietore
100         Veneto            BL             Sedico
101         Veneto            BL             Sospirolo
                                                                   Totale 101
NOTA 1: Nei 33 comuni della Regione Calabria le  perimetrazioni risultano ef-
fettuate e sono in fase di acquisizione.