
DECRETO-LEGGE 12 ottobre 2000, n. 279
G.U.R.I. 12 ottobre 2000, n. 239
Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali. (1)
(convertito con modificazioni dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365)
TESTO COORDINATO (al D.L.vo 15 marzo 2010, n. 66 e con annotazioni alla data 2 gennaio 2018)
Titolo sostituito dalla legge di conversione 11 dicembre 2000, n. 365.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di realizzare misure di salvaguardia nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, al fine di immediata e maggiore prevenzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare interventi a favore delle zone della regione Calabria in dipendenza dei danni derivati dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 ottobre 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'ambiente, del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro per gli affari regionali, con il Ministro per le politiche comunitarie, con il Ministro delle finanze, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e con il Ministro della difesa;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Interventi per le aree a rischio idrogeologico e in materia di protezione civile
1. Le misure di salvaguardia per le aree a rischio molto elevato definite nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni, di seguito denominato: "decreto-legge n. 180 del 1998", si applicano, qualora non siano in vigore misure di salvaguardia adottate ai sensi dell'articolo 17, comma 6-bis, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, e sino all'approvazione dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico di cui al decreto-legge n. 180 del 1998 o al compimento della perimetrazione prevista dall'articolo 1, comma 1-bis, del medesimo decreto-legge, con riferimento alle tipologie di dissesto idrogeologico presenti in ciascuna area:
a) alle aree ricomprese nel limite di 150 metri dalle ripe o dalle opere di difesa idraulica dei laghi, fiumi ed altri corsi d'acqua, situati nei territori dei comuni per i quali lo stato di emergenza, dichiarato ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è stato determinato da fenomeni di inondazione, nonché dei comuni o delle località indicate come ad alto rischio idrogeologico nei piani straordinari di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 180 del 1998, indicati nelle tabelle A e B, allegate al presente decreto. Per i corsi d'acqua la cui larghezza, fissata dai paramenti interni degli argini o dalle ripe naturali, risulti inferiore a 150 metri, le aree sono quelle comprese nel limite pari, per ciascun lato, alla larghezza; (1)
b) nelle aree con probabilità di inondazione corrispondente alla piena con tempo di ritorno massimo di 200 anni, come definite nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al presente comma e identificate con delibera dei comitati istituzionali delle autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale o dalle regioni per i restanti bacini idrografici, e che non siano già ricomprese in bacini per i quali siano approvati piani stralcio di tutela di fasce fluviali o di riassetto idrogeologico o di sicurezza idraulica, ai sensi dell'articolo 17, comma 6-ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni. (2)
2. Le tabelle di cui alla lettera a) del comma 1 sono aggiornate, sentite le regioni e le province autonome interessate, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, e sono integrate con i comuni interessati dagli eventi dell'ottobre e del novembre 2000, non appena saranno disponibili gli elenchi a tal fine predisposti dal Dipartimento della protezione civile. (3)
[3. Ai fini dell'approvazione o eventuale modificazione dei piani, delle perimetrazioni o delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge n. 180 del 1998, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da lui delegato, può convocare, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, un'apposita conferenza di servizi della quale è redatto verbale contenente le determinazioni ivi assunte. Del verbale è data pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale delle regioni o delle province autonome.] (comma soppresso) (4)
4. La disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 180 del 1998 si applica anche alle aree di cui al comma 1 del presente articolo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero, per le nuove aree individuate ai sensi del comma 2, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di aggiornamento delle tabelle, di cui al comma 2. Ai piani di emergenza di cui al presente comma è data adeguata informazione e pubblicità alla popolazione residente. (3)
5. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto-legge n. 180 del 1998 e delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 1-bis del medesimo decreto-legge, e con le procedure ivi previste, è autorizzata la spesa di lire 110.000 milioni per l'anno 2000, da iscriversi nell'apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, quanto a lire 38.000 milioni, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" e, quanto a lire 72.000 milioni, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'ambiente. (2)
6. Per l'attuazione del programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico elaborato ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decretolegge n. 180 del 1998, sono adottate le ordinanze di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni per l'anno 2000 da iscriversi nell'unità previsionale di base 22.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
7. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento della protezione civile, avvalendosi del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale per le ricerche, in collaborazione con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), con il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, nonché con il Comitato tecnico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 1999, predispone, sentite le regioni e le province autonome, un programma per assicurare un'adeguata copertura di radar meteorologici del territorio nazionale. Il programma è attuato nel limite di spesa complessivo di lire 25.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, comprensivo del costo di funzionamento e gestione del sistema per 24 mesi. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2001 e 2002, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1999, n. 488, volta ad assicurare il finanziamento del Fondo per la protezione civile. A decorrere dall'anno 2003, agli oneri relativi al costo di funzionamento e gestione del programma di cui al presente comma si provvede a carico dei fondi volti ad assicurare il funzionamento del Servizio meteorologico nazionale distribuito, istituito dall'articolo 111 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. (5)
Ai sensi dell'art. 47, comma 1, lett. r), del D.L.vo 2 gennaio 2018, n. 1, l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nella lettera annotata, deve intendersi riferito agli articoli 24, 25 e 26 del predetto D.L.vo n. 1 del 2018.
Comma modificato dalla legge di conversione 11 dicembre 2000, n. 365.
Comma sostituito dalla legge di conversione 11 dicembre 2000, n. 365.
Comma soppresso dalla legge di conversione 11 dicembre 2000, n. 365.
Comma integrato dalla legge di conversione 11 dicembre 2000, n. 365.
Procedura per l'adozione dei progetti di piani stralcio (1)
[1. I progetti di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 180 del 1998, sono adottati entro il termine perentorio del 30 aprile 2001, per i bacini di rilievo nazionale con le modalità di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 183, per i restanti bacini con le modalità di cui all'articolo 20 della medesima legge e successive modificazioni.
2. L'adozione dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico è effettuata, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, entro e non oltre sei mesi dalla data di adozione del relativo progetto di piano, ovvero entro e non oltre il termine perentorio del 30 aprile 2001 per i progetti di piano adottati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Ai fini dell'adozione ed attuazione dei piani stralcio e della necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione territoriale, le regioni convocano una conferenza programmatica, articolata per sezioni provinciali, o per altro ambito territoriale deliberato dalle regioni stesse, alle quali partecipano le province ed i comuni interessati, unitamente alla regione e ad un rappresentante dell'Autorità di bacino.
4. La conferenza di cui al comma 3 esprime un parere sul progetto di piano con particolare riferimento alla integrazione a scala provinciale e comunale dei contenuti del piano, prevedendo le necessarie prescrizioni idrogeologiche ed urbanistiche. Il parere tiene luogo di quello di cui all'articolo 18, comma 9, della legge 18 maggio 1989, n. 183. Il comitato istituzionale, di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), della legge 18 maggio 1989, n. 183, sulla base dell'unitarietà della pianificazione di bacino, tiene conto delle determinazioni della conferenza, in sede di adozione del piano.
5. Le determinazioni assunte in sede di comitato istituzionale, a seguito di esame nella conferenza programmatica, costituiscono variante agli strumenti urbanistici.] (articolo abrogato) (2)
Articolo introdotto dalla legge di conversione 11 dicembre 2000, n. 365.
Articolo abrogato dall'art. 175, comma 1, lett. cc), del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152.
Attività straordinaria di polizia idraulica e di controllo sul territorio (1)
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti di cui al comma 4 provvedono ad effettuare, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, una attività straordinaria di sorveglianza e ricognizione lungo i corsi d'acqua e le relative pertinenze, nonché nelle aree demaniali, attraverso sopralluoghi finalizzati a rilevare le situazioni che possono determinare maggiore pericolo, incombente e potenziale, per le persone e le cose ed a identificare gli interventi di manutenzione più urgenti.
2. Le attività di cui al comma 1 ricomprendono quelle già svolte negli ultimi tre anni in base ad ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sono effettuate ponendo particolare attenzione su: (2)
a) le opere e gli insediamenti presenti in alveo e nelle relative pertinenze;
b) gli invasi artificiali, in base ai dati resi disponibili dal servizio dighe;
c) i restringimenti nelle sezioni di deflusso prodotti dagli attraversamenti o da altre opere esistenti;
d) le situazioni d'impedimento al regolare deflusso delle acque, con particolare riferimento all'accumulo di inerti e relative opere di dragaggio, anche lungo lotti diversi;
e) l'apertura di cave ed il prelievo di materiale litoide;
f) le situazioni di dissesto, in atto o potenziale, delle sponde e degli argini;
g) l'efficienza e la funzionalità delle opere idrauliche esistenti, il loro stato di conservazione;
h) qualsiasi altro elemento che possa dar luogo a situazione di allarme.
3. I soggetti di cui al comma 4 provvedono ad effettuare, entro la data di cui al comma 1, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, una ricognizione sullo stato di conservazione delle opere eseguite per la sistemazione dei versanti, indicando le esigenze di carattere manutentorio finalizzate a costruire un diffuso sistema di protezione idrogeologica, con conseguente miglioramento generalizzato delle condizioni di rischio soprattutto a beneficio dei territori di pianura.
4. Alle attività di cui ai commi 1 e 2 provvedono le regioni, d'intesa con le province, con la collaborazione degli uffici dei provveditorati alle opere pubbliche, del Corpo forestale dello Stato, dei comuni, degli uffici tecnici erariali, degli altri uffici regionali aventi competenza nel settore idrogeologico, delle comunità montane, dei consorzi di bonifica e di irrigazione, delle strutture dei commissari straordinari per gli interventi di sistemazione idrogeologica e per l'emergenza rifiuti. Il coordinamento delle attività è svolto dall'Autorità di bacino competente, che assicura anche il necessario raccordo con le iniziative in corso e con quelle previste dagli strumenti di pianificazione vigenti o adottati, provvede a definire i compiti e i settori di intervento delle singole strutture coinvolte, stabilisce la suddivisione delle risorse di cui al comma 8.
5. Sulla base della documentazione acquisita le Autorità di bacino verificano, entro i trenta giorni successivi alla scadenza di cui al comma 1, che i piani stralcio adottati o approvati contengano le misure idonee per prevenire e contrastare le situazioni di rischio di cui al comma 2 e provvedono, se necessario, a realizzare le opportune correzioni e integrazioni, informando di tale decisione il Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183.
6. Sulla base della documentazione di cui al comma 5 e delle conoscenze comunque disponibili, le Autorità di bacino, entro novanta giorni dalla scadenza di cui al comma 1, per ciascuno dei comuni compresi nel territorio di competenza, predispongono e trasmettono al sindaco interessato un documento di sintesi che descriva la situazione del rischio idrogeologico che caratterizza il territorio comunale.
7. Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono realizzate nelle zone interessate, nei limiti delle dotazioni di bilancio, ogni qual volta si verifichino eventi alluvionali e dissesti idrogeologici per i quali sia dichiarato lo stato di emergenza ai sensi della normativa vigente, al fine di predisporre un piano di interventi straordinari per il ripristino in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche danneggiate, per la sistemazione e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti.
8. Nelle situazioni di carenza accertata di personale tecnico, le regioni possono ricorrere a forme di consulenza libero-professionale, da retribuire a vacazione ai sensi dell'articolo 32 della legge 2 marzo 1949, n. 144, e successive modificazioni. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 2000 da iscrivere all'unità previsionale di base 4.1.1.0 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, che provvede al riparto fra le regioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
Articoli 2 e 3 sostituiti e unificati nell'articolo 2 introdotto dalla legge di conversione 11 dicembre 2000, n. 365.
Ai sensi dell'art. 47, comma 1, lett. r), del D.L.vo 2 gennaio 2018, n. 1, l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nel comma annotato, deve intendersi riferito agli articoli 24, 25 e 26 del predetto D.L.vo n. 1 del 2018.
Articoli 2 e 3 sostituiti e unificati nell'articolo 2 introdotto dalla legge di conversione 11 dicembre 2000, n. 365.
Realizzazione della cartografia geologica (1)
1. Il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali e, dalla data di effettiva operatività delle disposizioni di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, sono autorizzati a trasferire ai bilanci delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per la realizzazione della cartografia geologica e geotematica del territorio nazionale, le somme non ancora erogate nell'ambito delle convenzioni e degli accordi di programma già stipulati e quelle previste dai programmi approvati dal Servizio geologico nazionale. In caso di grave inadempimento da parte di ciascun soggetto realizzatore il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, procede alla nomina di un commissario ad acta. Al fine di assicurare, tra il Servizio geologico nazionale e, dalla data di cui al primo periodo, l'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici da un lato, e le corrispondenti strutture tecniche delle regioni e delle province autonome dall'altro, il coordinamento e l'armonizzazione dei programmi di rispettiva competenza, è istituito un comitato composto dai responsabili delle predette strutture, alla cui organizzazione si provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
Articolo introdotto dalla legge di conversione 11 dicembre 2000, n. 365.
Compatibilità della ricostruzione (1)
1. Nelle zone danneggiate da calamità idrogeologiche, la ricostruzione di unità immobiliari, impianti ed infrastrutture può essere consentita solo al di fuori delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 1 e comunque previo accertamento della compatibilità nei confronti degli strumenti della pianificazione di bacino adottati ed in via di adozione.
2. La verifica di compatibilità è effettuata dalle regioni e dall'Autorità di bacino, ciascuna per le rispettive competenze, entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa richiesta da parte dei soggetti interessati.
Articolo introdotto dalla legge di conversione 11 dicembre 2000, n. 365.
Interventi urgenti a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile individua i comuni della regione Calabria interessati dalle calamità idrogeologiche del settembre e ottobre 2000.
2. Nei limiti delle risorse di cui al comma 10 ai soggetti residenti nella regione Calabria proprietari, alla data delle calamità di cui al comma 1, di unità immobiliari ad uso di abitazione principale, distrutte o non ripristinabili a causa delle stesse calamità, è assegnato un contributo a fondo perduto proporzionale alla spesa per la demolizione, per la ricostruzione, per la nuova costruzione o per l'acquisto nello stesso comune o in un comune limitrofo di un alloggio di civile abitazione, di superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unità immobiliare andata distrutta o non ripristinabile, fino ad un limite massimo di 200 metri quadrati e per un valore a metro quadrato non superiore ai limiti massimi di costo per gli interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata, come determinati dalla regione ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni. Per ogni altra unità immobiliare ad uso abitativo distrutta e non recuperabile è assegnato un contributo fino al 75 per cento della spesa. I relitti delle unità immobiliari non ricostruite nel medesimo sito sono demoliti a cura del proprietario e l'area di risulta è acquisita al patrimonio indisponibile del comune. (1)
3. Ai soggetti proprietari di unità immobiliari gravemente danneggiati dalle calamità di cui al comma 1, ma ripristinabili, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 75 per cento del valore dei danni subiti [, con priorità] (parole soppresse) (2) per le abitazioni principali e fino al 50 per cento dei danni subiti per le altre unità immobiliari ad uso abitativo, al fine del recupero delle medesime unità immobiliari. (3)
4. Alle imprese industriali, artigiane, agro-industriali, agricole, alberghiere, commerciali e di servizi, alle agenzie di viaggi, ai pubblici esercizi, agli studi professionali, alle società sportive facenti parte di federazioni o di enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., che hanno subito, in conseguenza delle calamità di cui al comma 1, gravi danni a beni immobili o mobili di loro proprietà, ivi comprese le scorte, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 40 per cento del valore dei danni subiti, nel limite massimo di complessive lire 300 milioni per ciascuna impresa. (4)
5. Alle imprese di cui al comma 4 sono concessi, altresì, finanziamenti in conto interessi fino ad un ulteriore 35 per cento del valore dei danni subiti, fermo restando, a carico del beneficiario, un onere non inferiore all'1,5 per cento della rata di ammortamento. Al fine di agevolare l'accesso al credito la regione può erogare appositi contributi alle strutture di garanzia fidi già esistenti ed operanti nel territorio regionale. (5)
5-bis. Alle imprese artigiane ed a tutte le altre imprese fino a 20 dipendenti è concesso, a loro richiesta ed in alternativa ai benefici di cui ai commi 4 e 5, un contributo a fondo perduto fino al 75 per cento del valore dei danni subiti, nel limite massimo di complessive lire 500 milioni per ciascuna impresa. I contributi di cui al comma 4 ed al primo periodo del presente comma non concorrono alla formazione del reddito di impresa ai fini dell'assoggettabilità alle imposte previste. (6)
6. Ai soggetti [residenti nei comuni di cui al comma 1,] (parole soppresse) (7) che hanno subito la distruzione o il danneggiamento grave di beni mobili o di beni mobili registrati di loro proprietà in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al comma 1, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 60 per cento del valore dei danni subiti, accertato con le modalità di cui al comma 9, nel limite massimo complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui le unità immobiliari sono state realizzate in difformità o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge.
8. Le provvidenze concesse, per le calamità di cui al comma 1, con ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile costituiscono anticipazione dei benefici di cui al presente articolo.
9. Per la concessione dei benefici di cui ai commi da 1 a 8, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2000. Il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le regioni interessate, emana disposizioni per assicurare l'omogeneità degli interventi. (8)
9-bis. I contratti di locazione relativi ad immobili adibiti ad abitazione principale e quelli di cui all'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, siti nei comuni di cui al comma 1 e che devono essere temporaneamente liberati per ragioni connesse all'effettuazione di interventi strutturali sull'edificio di cui fanno parte, conseguente agli avvenimenti di cui al comma 1, sono sospesi e riprendono efficacia, con lo stesso conduttore, dal momento del completo ripristino dell'agibilità dell'edificio, salvo disdetta da parte del conduttore medesimo. Il periodo di inagibilità non è computato ai fini del calcolo della durata della locazione. Il canone di locazione può essere rivalutato ad un tasso non superiore all'interesse legale sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, dedotti le indennità e i contributi di ogni natura che il locatore abbia percepito o che successivamente venga a percepire per le opere eseguite. L'aumento decorre dalla data in cui sono state ultimate le opere, se la richiesta è stata fatta entro trenta giorni dalla stessa data; in caso diverso decorre dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della richiesta. (9)
10. All'onere per gli interventi di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 5-bis e 6 si provvede a carico delle disponibilità di cui all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3081 del 12 settembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2000. Il fondo assegnato ai prefetti dall'articolo 1 della citata ordinanza è a valere sulle risorse di cui all'articolo 3 della medesima ordinanza, secondo una ripartizione stabilita dal Dipartimento della protezione civile in rapporto alle esigenze. (8)
10-bis. Le domande di contributo per gli interventi di ricostruzione, di recupero o di indennizzo degli immobili distrutti o danneggiati sono esenti dall'imposta di bollo. @#
Comma integrato e modificato dalla legge di conversione 11 dicembre 2000, n. 365.
Parole soppresse dalla legge di conversione 11 dicembre 2000, n. 365.
Comma integrato dalla legge di conversione 11 dicembre 2000, n. 365.
Comma modificato dalla legge di conversione 11 dicembre 2000, n. 365.
Comma integrato e modificato dalla legge di conversione 11 dicembre 2000, n. 365.
Comma introdotto dalla legge di conversione 11 dicembre 2000, n. 365.
Parole soppresse dalla legge di conversione 11 dicembre 2000, n. 365.
Comma sostituito dalla legge di conversione 11 dicembre 2000, n. 365.
Comma introdotto dalla legge di conversione 11 dicembre 2000, n. 365.
Interventi urgenti a favore delle zone danneggiate dalle calamità idrogeologiche dell'ottobre e del novembre 2000 (1)
1. Ai soggetti privati e alle imprese gravemente danneggiati dalle calamità idrogeologiche dei mesi di ottobre e novembre 2000 nei territori per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano i benefici e le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 5-bis, 6, 7, 8, 9-bis e 10-bis dell'articolo 4.
2. Per la concessione dei benefici di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 3, comma 6, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2000.
3. Alle attività produttive, che hanno subito una riduzione del volume di affari di almeno il trenta per cento rispetto all'equivalente periodo dell'anno precedente per effetto della interruzione delle comunicazioni protrattasi per oltre trenta giorni in conseguenza delle calamità di cui al comma 1, sono concessi contributi a fondo perduto fino al 75 per cento dei minori introiti. Al fine di assicurare omogeneità per la concessione dei benefici di cui al presente comma, il Dipartimento della protezione civile emana apposita direttiva.
4. Ai soggetti proprietari o titolari di diritti reali di immobili residenziali, già danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 verificatisi in Piemonte, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 100 per cento della spesa necessaria per la riparazione dei danni alle abitazioni principali e fino al 60 per cento per ogni altra unità immobiliare ad uso abitativo. La spesa ammissibile non può superare l'importo determinato secondo i criteri di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 4.
5. Alle imprese, ai soggetti che esercitano libera attività professionale, alle organizzazioni di volontariato e del terzo settore, già danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 verificatisi in Piemonte, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 100 per cento dell'entità dei danni subiti. Le imprese, beneficiarie dei finanziamenti agevolati di cui al decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, danneggiate nuovamente dall'evento alluvionale del mese di ottobre 2000, che ricorrono alle provvidenze di cui al comma 8 dell'articolo 4, possono estinguere il mutuo contratto ai sensi del citato decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995, con oneri a carico e nei limiti delle disponibilità residue del medesimo decreto.
6. All'onere per gli interventi di cui al presente articolo si provvede a carico delle disponibilità di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2000.
Articolo introdotto dalla legge di conversione 11 dicembre 2000, n. 365.
Studio preliminare agli interventi sul collegamento ferroviario Aosta-Chivasso (1)
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dei trasporti e della navigazione, d'intesa con le Ferrovie dello Stato S.p.a., predispone uno studio preliminare di comparazione tra i costi e i tempi necessari al ripristino del collegamento ferroviario Aosta-Chivasso, nel tracciato in essere alla data delle calamità idrogeologiche dell'ottobre 2000, e quelli conseguenti all'ammodernamento della linea con rettificazione di tracciato, elettrificazioni e raddoppio della medesima.
Articolo introdotto dalla legge di conversione 11 dicembre 2000, n. 365.
Disposizioni relative al servizio di leva nelle zone della regione Calabria interessate dagli eventi calamitosi del settembre e ottobre 2000; sospensione di termini fiscali e previdenziali
[1. I soggetti residenti alla data delle calamità di cui all'articolo 4, comma 1, nei comuni della regione Calabria individuati ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, interessati al servizio militare fino al 2005, sono utilizzati a domanda, anche se già incorporati o in servizio, come coadiutori del personale dello Stato, delle regioni o degli enti locali per le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare le conseguenze dell'emergenza; quelli interessati per gli stessi anni al servizio civile, sono assegnati con priorità agli enti convenzionati per l'impiego degli obiettori di coscienza di cui al comma 3 o, se già in servizio, trasferiti a domanda agli stessi enti per far fronte alle medesime esigenze.] (comma abrogato) (1)
[2. I soggetti interessati al servizio militare che intendono beneficiare delle disposizioni di cui al comma 1 devono presentare domanda, se già alle armi, ai rispettivi comandi di corpo e, se ancora da incorporare, ai distretti militari di appartenenza. I comandi militari competenti, sulla base delle esigenze rappresentate dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni o dagli enti locali, assegnano, previa convenzione, i predetti soggetti, tenendo conto delle professionalità e delle attitudini individuali. Per il vitto e l'alloggio di tali soggetti si provvede tenendo conto della ricettività delle caserme e della disponibilità dei comuni, nonché autorizzando il pernottamento ed eventualmente il vitto presso le rispettive abitazioni. L'assegnazione dei militari di leva alle amministrazioni che hanno stipulato una convenzione avverrà entro venti giorni dalla presentazione della domanda da parte dei militari stessi.] (comma abrogato) (2)
[3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio nazionale per il servizio civile attiva, con procedura d'urgenza, le convenzioni relative al servizio civile per l'utilizzazione degli obiettori di coscienza da parte delle amministrazioni dello Stato, enti o organizzazioni pubbliche e private di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 8 luglio 1998, n. 230, operanti nei territori interessati dall'emergenza, che hanno già presentato o presentino domanda, nonché ad effettuare le relative assegnazioni.] (comma abrogato) (2)
[4. I soggetti di cui al comma 1, le cui abitazioni principali sono state oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di inagibilità parziale o totale, vengono, a domanda, dispensati dal servizio di leva o dal servizio civile e, se già in servizio, collocati in congedo anticipato. Salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, con ordinanza di protezione civile, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con i Ministri competenti, misure ed agevolazioni in materia fiscale e previdenziale a favore dei soggetti danneggiati, con oneri nei limiti delle disponibilità di cui all'articolo 3, comma 5, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3081 del 12 settembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2000.] (comma abrogato) (3)
4-bis. Nelle zone colpite dalle calamità naturali di cui al comma 1, le disposizioni previste dall'articolo 48-ter dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 15 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, divengono efficaci dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. (4)
Comma modificato dall'art. 52, comma 52, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 983, del D.L.vo 15 marzo 2010, n. 66.
Comma abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 983, del D.L.vo 15 marzo 2010, n. 66.
Comma integrato dalla legge di conversione 11 dicembre 2000, n. 365 e abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 983, del D.L.vo 15 marzo 2010, n. 66.
Comma introdotto dalla legge di conversione 11 dicembre 2000, n. 365.
Disposizioni relative al servizio di leva nelle zone delle regioni interessate dagli eventi calamitosi dell'ottobre e del novembre 2000; sospensione o proroga di termini fiscali, previdenziali, giudiziari e di controllo (1)
1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, primo periodo, dell'articolo 5, si applicano anche ai soggetti residenti, alla data della calamità, nei comuni gravemente danneggiati dai fenomeni alluvionali dell'ottobre e del novembre 2000 individuati con decreto del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile.
2. Le domande dei soggetti di cui al comma 1 presentate ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 sono accolte sino alla concorrenza delle richieste di personale avanzate dagli organi di Stato, dalle regioni e dagli enti impegnati a fronteggiare le conseguenze dei fenomeni alluvionali.
3. In conseguenza delle calamità idrogeologiche dei mesi di ottobre e di novembre 2000, per le regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Puglia e per la provincia autonoma di Trento, il termine del 31 dicembre 2000, previsto dall'articolo 7, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2001. All'onere per gli interventi di cui al presente comma, si provvede a carico delle disponibilità di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2000.
Articolo introdotto dalla legge di conversione 11 dicembre 2000, n. 365.
Modifiche al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni
1. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 180 del 1998 le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a quattro anni". (1)
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 600 milioni annui a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
Comma modificato dalla legge di conversione 11 dicembre 2000, n. 365.
Misure per la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato dalle Autorità di bacino di rilievo nazionale, ai sensi del decreto-legge n. 180 del 1998 (1)
1. Le Autorità di bacino di rilievo nazionale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, utilizzano personale con rapporto di lavoro a tempo determinato assunto, previo superamento di prove selettive, ai sensi del decreto-legge n. 180 del 1998, possono procedere alla trasformazione, immediata e diretta, del predetto rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato per la copertura dei corrispondenti posti vacanti nelle dotazioni organiche, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 36, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, modificando, se necessario, il programma triennale di fabbisogno di personale.
Articolo introdotto dalla legge di conversione 11 dicembre 2000, n. 365.
Disposizioni per le regioni e gli enti locali colpiti dalla crisi sismica del 27 settembre 1997(1)
1. Le regioni e gli enti locali colpiti dalla crisi sismica del 27 settembre 1997, che hanno provveduto ad assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni, sono autorizzati, in deroga alle vigenti normative in materia di reclutamento, a trasformare i rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato mediante indizione di appositi concorsi riservati al personale assunto con le predette modalità, in servizio alla data di indizione dei bandi stessi, per la copertura di posti di pianta organica di categoria corrispondente a quella di assunzione.
2. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, gli enti di cui al medesimo comma 1 provvedono mediante utilizzo dei fondi previsti dal citato articolo 14, comma 14, fin quando disponibili.
Articolo introdotto dalla legge di conversione 11 dicembre 2000, n. 365.
Disponibilità di dati ambientali e territoriali (1)
1. I dati ambientali e territoriali di interesse per le politiche e le attività relative all'assetto del territorio e alla difesa del suolo, in possesso di ciascuna amministrazione pubblica nazionale, regionale e locale, sono acquisiti e resi disponibili a tutte le amministrazioni, a cura del Ministero dell'ambiente, senza oneri ed in forma riproducibile, secondo gli standard definiti nell'ambito del sistema cartografico di riferimento, realizzato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Articolo introdotto dalla legge di conversione 11 dicembre 2000, n. 365.
Modifiche al decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998 (1)
1. Al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, comma 3, lettera e), secondo periodo, dopo le parole: "anche le opere" sono inserite le seguenti: "per il recupero funzionale degli edifici, nonché quelle";
b) all'articolo 3, comma 6, dopo le parole: "si sostituiscono ai proprietari" sono inserite le seguenti: "e, previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a trenta giorni, ai consorzi inadempienti";
c) all'articolo 4, comma 5, è aggiunto il seguente periodo: "Per gli enti religiosi e morali senza fini di lucro il contributo è fissato nella misura del 50 per cento del costo predetto, indipendentemente dal reddito dichiarato";
d) all'articolo 4 è aggiunto in fine il seguente comma:
"7-ter. In caso di inadempienza dei comuni per gli interventi di cui al comma 7-bis del presente articolo e al comma 6 dell'articolo 3, previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il predetto termine, la regione di sostituisce al comune inadempiente, nominando un commissario ad acta";
e) all'articolo 15, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
"6-bis. Nelle more dei trasferimenti alle regioni Umbria e Marche delle risorse di cui al comma 3, lettera a), i presidenti delle regioni che operano in qualità di funzionari delegati, possono anticipare alle regioni stesse i fondi necessari per l'erogazione delle risorse ai soggetti attuatori, utilizzando le disponibilità esistenti nella contabilità speciale di cui al comma 5. Le somme anticipate sono reintegrate dalle regioni ad avvenuta erogazione delle risorse dell'Unione europea e delle correlate risorse provenienti dal cofinanziamento nazionale.
Articolo introdotto dalla legge di conversione 11 dicembre 2000, n. 365.
Interventi in materia di protezione civile (1)
1. I contratti a tempo determinato degli esperti tecnico-amministrativi, in servizio presso il Dipartimento della protezione civile alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogati fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia di protezione civile, istituita dal capo IV del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Al relativo onere, valutato in lire 6.000 milioni in ragione d'anno, a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1999, n. 488, volta ad assicurare il finanziamento del Fondo per la protezione civile.
1-bis. L'Agenzia di protezione civile, all'avvio del proprio funzionamento provvede, nei limiti del 70 per cento dei posti che si renderanno disponibili nella pianta organica e con onere a carico del proprio bilancio, all'inquadramento del personale di cui al comma 1, previa selezione e nel rispetto della normativa relativa alla programmazione delle assunzioni nel pubblico impiego. (2)
1-ter. La proroga dei contratti a tempo determinato, di cui al comma 1 del presente articolo, si applica agli esperti tecnico-amministrativi assunti ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, del comma 16 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e ai sensi delle seguenti disposizioni delle ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile: articolo 12, comma 1, dell'ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio 1998; articolo 6, comma 4, dell'ordinanza n. 2863 dell'8 ottobre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre 1998; articolo 8, comma 2, dell'ordinanza n. 2947 del 24 febbraio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1999; articolo 7, comma 2, dell'ordinanza n. 2991 del 31 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 1999. (2)
1-quater. Per favorire una rapida attuazione degli interventi connessi al ripristino delle infrastrutture e dei beni immobili danneggiati dall'alluvione che ha colpito nei mesi di settembre e ottobre 2000 ampie zone della Calabria, la regione e gli enti locali sono autorizzati ad assumere, con contratto a tempo determinato, personale tecnico ed informatico, con priorità per il personale utilizzato nella rilevazione di vulnerabilità sismica dei progetti dei lavori socialmente utili promossi dal Dipartimento della protezione civile. Al relativo onere si provvede nel limite del 2 per cento delle disponibilità di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3081 del 12 settembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2000. (2)
1-quinquies. Per la previsione e la prevenzione dei rischi, per gli interventi di emergenza, e per tutte le funzioni di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, per la organizzazione della protezione civile nella regione, e per la proroga dei contratti in essere a tempo determinato con il personale tecnico ed amministrativo ex Italter e Sirap e con lavoratori socialmente utili già formati dal Dipartimento della protezione civile, la regione siciliana è autorizzata ad utilizzare, nei limiti del 4 per cento, e per un periodo di tre anni rinnovabile, i fondi ad essa assegnati dall'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433. (2)
Rubrica sostituita dalla legge di conversione 11 dicembre 2000, n. 365.
Comma introdotto dalla legge di conversione 11 dicembre 2000, n. 365.
Ulteriori misure urgenti per gli interventi di superamento dell'emergenza nelle regioni del Nord Italia interessate dagli eventi alluvionali del novembre 1994, nonché per la rilocalizzazione delle attività produttive ubicate in zone a rischio di esondazione (1)
1. Il termine per la presentazione delle domande di rilocalizzazione da parte dei titolari di attività produttive ubicate in aree a rischio di cui all'articolo 4-quinquies, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, è prorogato, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, al 31 dicembre 2001.
2. Per le finalità di cui all'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, il Fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale S.p.a. ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è incrementato dell'importo di 100 miliardi di lire per l'anno 2001 a valere sulle disponibilità giacenti presso lo stesso Mediocredito centrale S.p.a. di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla predetta legge n. 35 del 1995, la cui autorizzazione di spesa si intende conseguentemente ridotta del medesimo importo.
3. Fino alla completa attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2000, e comunque entro il 31 dicembre 2002, per le attività connesse agli interventi agevolativi finalizzati alla rilocalizzazione di attività produttive ubicate in aree a rischio di cui all'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, la gestione del Fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale S.p.a. ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, resta incardinata a livello centrale ed indistinto presso il medesimo Mediocredito centrale S.p.a., che svolge le funzioni di concessione in garanzia di cui al presente comma mediante un ulteriore riparto tra le regioni delle risorse trasferite.
4. Ai contratti di finanziamento agevolato previsti dall'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, nei limiti delle residue disponibilità, si applicano i benefici di cui all'articolo 3-quinquies, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226. Alle imprese che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, hanno già stipulato il finanziamento di cui al citato articolo 4-quinquies, è riconosciuto, a decorrere dalla medesima data, il tasso agevolato dell'1,5 per cento; la durata del finanziamento, che non può superare i dieci anni, ricomprenderà un periodo massimo di preammortamento di tre anni a decorrere dalla data della prima erogazione nei limiti delle residue disponibilità.
5. Nei limiti delle risorse assegnate e disponibili, i finanziamenti di cui all'articolo 4-quinquies, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, ricomprendono anche gli oneri di trasferimento delle scorte.
6. Le imprese locatarie degli insediamenti ubicati nelle aree di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1998, adottato in attuazione del disposto dell'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, anche provvisoriamente rilocalizzatesi, possono accedere ai finanziamenti di cui al medesimo articolo 4-quinquies, nei limiti delle risorse assegnate e disponibili, anche per l'acquisto o la realizzazione del nuovo insediamento.
7. Nei casi di immobili destinati ad uso di civile abitazione e interessati da eventi calamitosi avvenuti in conseguenza dell'alluvione del novembre 1994, la regione Piemonte può concedere ai proprietari contributi al fine di consentire la ricostruzione in altro sito o l'acquisto di abitazioni sostitutive. All'onere relativo, stimato in lire 2 miliardi, si provvede utilizzando le residue disponibilità di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, presenti, per l'anno 2000, sui capitoli di bilancio dei comuni interessati e la regione Piemonte è autorizzata ad utilizzare le economie derivanti dai ribassi d'asta, fino alla concorrenza di 2 miliardi di lire, relativi all'esecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni. I comuni interessati sono autorizzati a versare le predette disponibilità all'entrata del bilancio regionale perché siano riassegnate allo scopo. Per le aree su cui insistono gli immobili da demolire, l'onere della demolizione è posto a carico dei bilanci comunali e le aree sono acquisite al patrimonio indisponibile dei comuni medesimi.
8. I professionisti che risultavano iscritti negli appositi albi, collegi o ordini professionali alla data del 20 luglio 1997, possono, nei limiti delle risorse disponibili, accedere ai finanziamenti di cui all'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni.
Articolo introdotto dalla legge di conversione 11 dicembre 2000, n. 365.
Competenze della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano(1)
1. L'attuazione del presente decreto avviene nel rispetto delle competenze previste dallo statuto della regione Valle d'Aosta, dalle relative norme di attuazione e dall'articolo 16 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché nel rispetto di quanto stabilito in materia dagli statuti speciali delle province autonome di Trento e di Bolzano e dalle relative norme di attuazione.
Articolo introdotto dalla legge di conversione 11 dicembre 2000, n. 365.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 ottobre 2000
CIAMPI
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
BORDON, Ministro dell'ambiente
BIANCO, Ministro dell'interno delegato
per il coordinamento della protezione civile
NESI, Ministro dei lavori pubblici
VISCO, Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
LOIERO, Ministro per gli affari regionali
MATTIOLI, Ministro per le politiche comunitarie
DEL TURCO, Ministro delle finanze
LETTA, Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e del commercio con l'estero
MATTARELLA, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: FASSINO
Allegati
TABELLA A Comuni con possibili situazioni di rischio idrogeologico molto elevato indi- viduati dalle ordinanze di Protezione Civile ai sensi dell'art. 5, comma 2, legge 225/92 (**). N° Regione Provincia Comune 1 Abruzzo CH Furci 2 Abruzzo CH Montazzoli 3 Basilicata PZ Lauria 4 Basilicata PZ Melfi (*) 5 Basilicata PZ Tolve 6 Calabria CS Amantea 7 Calabria CS Amendolara (*) 8 Calabria CS Bisignano 9 Calabria CS Cerisano 10 Calabria CS Diamante 11 Calabria CS Longobucco (*) 12 Calabria CS Mongrassano 13 Calabria CS Roseto Capo Spulico (*) 14 Calabria CS Serra Pedace 15 Calabria CS Villapiana 16 Calabria CZ Badolato 17 Calabria CZ Botricello 18 Calabria CZ Curinga 19 Calabria CZ Davoli 20 Calabria CZ Falerna 21 Calabria CZ Feroleto Antico 22 Calabria CZ Gizzeria 23 Calabria CZ Guardavalle 24 Calabria CZ Lamezia Terme (*) 25 Calabria CZ Magisano 26 Calabria CZ Martirano Lombardo 27 Calabria CZ Montepaone 28 Calabria CZ Nocera Terinese 29 Calabria CZ Petrizzi 30 Calabria CZ Santa Caterina dello Ionio 31 Calabria CZ Sant'Andrea Apostolo dello Ionio 32 Calabria CZ Satriano 33 Calabria CZ Sellia Marina 34 Calabria CZ Simeri Crichi 35 Calabria CZ Soverato 36 Calabria CZ Zagarise 37 Calabria KR Cirò 38 Calabria KR Crotone 39 Calabria KR Isola di Capo Rizzuto 40 Calabria KR Scandale 41 Calabria KR Strongoli 42 Calabria RC Africo 43 Calabria RC Agnana Calabra (*) 44 Calabria RC Anoia 45 Calabria RC Antonimina (*) 46 Calabria RC Bagaladi 47 Calabria RC Benestare 48 Calabria RC Bianco 49 Calabria RC Bivongi 50 Calabria RC Bova Marina 51 Calabria RC Bovalino 52 Calabria RC Brancaleone 53 Calabria RC Bruzzano Zeffirio 54 Calabria RC Camini 55 Calabria RC Cardeto 56 Calabria RC Careri 57 Calabria RC Casignana 58 Calabria RC Caulonia (*) 59 Calabria RC Ciminà 60 Calabria RC Cinquefrondi 61 Calabria RC Condofuri 62 Calabria RC Cosoleto 63 Calabria RC Feroleto della Chiesa 64 Calabria RC Ferruzzano 65 Calabria RC Fiumara 66 Calabria RC Gerace 67 Calabria RC Gioia Tauro 68 Calabria RC Gioiosa Ionica 69 Calabria RC Laganadi 70 Calabria RC Locri 71 Calabria RC Marina di Gioiosa Ionica 72 Calabria RC Martone 73 Calabria RC Melito di Porto Salvo 74 Calabria RC Montebello Ionico 75 Calabria RC Motta San Giovanni 76 Calabria RC Oppido Mamertina 77 Calabria RC Palmi 78 Calabria RC Pazzano (*) 79 Calabria RC Placanica 80 Calabria RC Platì 81 Calabria RC Reggio di Calabria 82 Calabria RC Riace 83 Calabria RC Rizziconi 84 Calabria RC Roccaforte del Greco 85 Calabria RC Samo 86 Calabria RC San Ferdinando 87 Calabria RC San Giovanni di Gerace 88 Calabria RC San Lorenzo 89 Calabria RC San Luca (*) 90 Calabria RC San Pietro di Caridà 91 Calabria RC San Procopio 92 Calabria RC Santa Cristina d'Aspromonte 93 Calabria RC Sant'Agata del Bianco 94 Calabria RC Sant'Alessio in Aspromonte 95 Calabria RC Sant'Eufemia d'Aspromonte 96 Calabria RC Sant'Ilario dello Ionio 97 Calabria RC Scido 98 Calabria RC Scilla 99 Calabria RC Seminara 100 Calabria RC Siderno 101 Calabria RC Sinopoli 102 Calabria RC Staiti 103 Calabria RC Terranova Sappo Minulio 104 Calabria RC Varapodio 105 Calabria VV Dinami 106 Calabria VV Francavilla Angitola (*) 107 Calabria VV Maierato 108 Calabria VV Monterosso Calabro 109 Calabria VV Nicotera (*) 110 Calabria VV Tropea 111 Calabria VV Vibo Valentia (*) 112 Campania AV Lacedonia 113 Molise IS Pietrabbondante 114 Puglia BA Canosa di Puglia (*) 115 Puglia BA Cassano delle Murge (*) 116 Puglia BA Noci (*) 117 Puglia BA Palo del Colle (*) 118 Puglia BA Rutigliano (*) 119 Puglia BA Ruvo di Puglia (*) 120 Puglia BA Spinazzola (*) 121 Puglia BR Carovigno (*) 122 Puglia BR Cellino San Marco (*) 123 Puglia BR Cisternino (*) 124 Puglia BR Fasano (*) 125 Puglia BR Latiano (*) 126 Puglia BR Ostuni (*) 127 Puglia BR San Donaci (*) 128 Puglia BR San Pancrazio Salentino (*) 129 Puglia BR San Pietro Vernotico (*) 130 Puglia BR Torchiarolo (*) 131 Puglia BR Villa Castelli (*) 132 Puglia FG Candela (*) 133 Puglia FG Carlantino (*) 134 Puglia FG Casalnuovo Monterotaro (*) 135 Puglia FG Casalvecchio di Puglia (*) 136 Puglia FG Celenza Valfortore (*) 137 Puglia FG Foggia (*) 138 Puglia FG Ischitella (*) 139 Puglia FG Monte Sant'Angelo (*) 140 Puglia FG Orsara di Puglia (*) 141 Puglia FG Rodi Garganico (*) 142 Puglia FG San Marco in Lamis (*) 143 Puglia FG San Marco La Catola (*) 144 Puglia FG Sant'Agata di Puglia (*) 145 Puglia FG Stornarella (*) 146 Puglia FG Vico del Gargano (*) 147 Puglia LE Calimera (*) 148 Puglia LE Campi Salentina (*) 149 Puglia LE Carmiano (*) 150 Puglia LE Castro(le) (*) 151 Puglia LE Cavallino (*) 152 Puglia LE Copertino (*) 153 Puglia LE Diso (*) 154 Puglia LE Galatina (*) 155 Puglia LE Guagnano (*) 156 Puglia LE Leverano (*) 157 Puglia LE Nardò (*) 158 Puglia LE Porto Cesareo (*) 159 Puglia LE Presicce (*) 160 Puglia LE Salice Salentino (*) 161 Puglia LE Soleto (*) 162 Puglia LE Squinzano (*) 163 Puglia LE Surbo (*) 164 Puglia LE Tuglie (*) 165 Puglia LE Ugento (*) 166 Puglia LE Veglie (*) 167 Sardegna CA Decimomannu 168 Sardegna CA Uta 169 Sardegna CA Vallermosa 170 Sicilia CL Butera 171 Sicilia CT Adrano 172 Sicilia CT Nicolosi 173 Sicilia CT Pedara 174 Sicilia CT Zafferana Etnea 175 Sicilia EN Cerami 176 Sicilia ME Scaletta Zanclea 177 Sicilia ME Torrenova 178 Toscana GR Gavorrano 179 Toscana LI Campo nell'Elba 180 Toscana LI Marciana 181 Toscana LU Forte dei Marmi 182 Toscana SI Cetona 183 Umbria PG Costacciaro 184 Umbria PG Gualdo Tadino 185 Umbria PG Nocera Umbra 186 Umbria PG Pietralunga 187 Veneto BL Lozzo di Cadore 188 Veneto BL Selva di Cadore 189 Veneto VE San Michele al Tagliamento Totale 189 NOTA 1: I comuni di Bracigliano, Sarno e Siano (Campania) non sono inseriti nell'elenco in quanto già oggetto di perimetrazioni ai sensi dell'ordinanza di Protezione Civile n. 2787 del 21 maggio 1998. NOTA 2: Nei 12 comuni della Regione Calabria già individuati nell'ambito del Piano Straordinario le perimetrazioni risultano effettuate e sono in fase di acquisizione. (*) Comune già individuato nell'ambito del Piano Straordinario. (**) I dati della Protezione Civile sono in fase di ulteriore integrazione. TABELLA B Comuni con situazioni di rischio idrogeologico molto elevato individuate nel- l'ambito dei Piani Straordinari ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis, D.L. 180/98. N° Regione Provincia Comune 1 Basilicata PZ Rionero in Vulture 2 Calabria CS Acquaformosa 3 Calabria CS Aiello Calabro 4 Calabria CS Alessandria del Carretto 5 Calabria CS Aprigliano 6 Calabria CS Bocchigliero 7 Calabria CS Caloveto 8 Calabria CS Canna 9 Calabria CS Cariati 10 Calabria CS Cassano allo Ionio 11 Calabria CS Castrovillari 12 Calabria CS Corigliano Calabro 13 Calabria CS Lungro 14 Calabria CS Malvito 15 Calabria CS Mormanno 16 Calabria CS Oriolo 17 Calabria CS Papasidero 18 Calabria CS Rossano 19 Calabria CS Rota Greca 20 Calabria CS San Benedetto Ullano 21 Calabria CS San Lorenzo Bellizzi 22 Calabria CS San Pietro in Guarano 23 Calabria CS Verbicaro 24 Calabria CZ Borgia 25 Calabria CZ Cardinale 26 Calabria CZ Catanzaro 27 Calabria CZ Chiaravalle Centrale 28 Calabria CZ Conflenti 29 Calabria CZ Gimigliano 30 Calabria KR Petilia Policastro 31 Calabria KR Santa Severina 32 Calabria RC Bova 33 Calabria VV Drapia 34 Calabria VV Polia 35 Campania AV Sant'Angelo dei Lombardi 36 Friuli Venezia Giulia UD Buia 37 Friuli Venezia Giulia UD Cassacco 38 Friuli Venezia Giulia UD Castions di Strada 39 Friuli Venezia Giulia UD Colloreco di Monte Albano 40 Friuli Venezia Giulia UD Lestizza 41 Friuli Venezia Giulia UD Magnano in Riviera 42 Friuli Venezia Giulia UD Martignacco 43 Friuli Venezia Giulia UD Montenars 44 Friuli Venezia Giulia UD Mortegliano 45 Friuli Venezia Giulia UD Moruzzo 46 Friuli Venezia Giulia UD Muzzana del Turgnano 47 Friuli Venezia Giulia UD Pagnacco 48 Friuli Venezia Giulia UD Reana del Roiale 49 Friuli Venezia Giulia UD Tarcento 50 Friuli Venezia Giulia UD Tavagnacco 51 Friuli Venezia Giulia UD Treppo Grande 52 Friuli Venezia Giulia UD Tricesimo 53 Friuli Venezia Giulia UD Udine 54 Piemonte VB Domodossola 55 Piemonte VC Buronzo 56 Piemonte VC Vercelli 57 Puglia BA Barletta 58 Puglia BA Capurso 59 Puglia BA Molfetta 60 Puglia BA Triggiano 61 Puglia BA Valenzano 62 Puglia BR San Michele Salentino 63 Puglia FG Accadia 64 Puglia FG Alberona 65 Puglia FG Apricena 66 Puglia FG Ascoli Satriano 67 Puglia FG Biccari 68 Puglia FG Bovino 69 Puglia FG Castelluccio Valmaggiore 70 Puglia FG Castelnuovo della Daunia 71 Puglia FG Celle di San Vito 72 Puglia FG Chieuti 73 Puglia FG Pietramontecorvino 74 Puglia FG Roseto Valfortore 75 Puglia FG Serracapriola 76 Puglia LE Alezio 77 Puglia LE Andrano 78 Puglia LE Botrugno 79 Puglia LE Castrignano del Capo 80 Puglia LE Martano 81 Puglia LE Melendugno 82 Puglia LE Melissano 83 Puglia LE Miggiano 84 Puglia LE Minervino di Lecce 85 Puglia LE Morciano di Leuca 86 Puglia LE Otranto 87 Puglia LE San Pietro in Lama 88 Puglia LE Santa Cesarea Terme 89 Puglia LE Scorrano 90 Puglia LE Tiggiano 91 Sicilia ME Lipari 92 Sicilia ME Malfa 93 Valle d'Aosta AO Morgex 94 Veneto BL Agordo 95 Veneto BL Alleghe 96 Veneto BL Belluno 97 Veneto BL La Valle Agordina 98 Veneto BL Livinallongo del Col di Lana 99 Veneto BL Rocca Pietore 100 Veneto BL Sedico 101 Veneto BL Sospirolo Totale 101 NOTA 1: Nei 33 comuni della Regione Calabria le perimetrazioni risultano ef- fettuate e sono in fase di acquisizione.