
REGOLAMENTO (CE) N. 1825/2000 DELLA COMMISSIONE, 25 agosto 2000
G.U.C.E. 26 agosto 2000, n. L 216
Modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino al Reg. (CE) n. 275/2007)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 29 agosto 2000
Applicabile dal: 1° settembre 2000
______________________________________________________________________
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 19,
considerando quanto segue:
1) Occorre stabilire le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000, in particolare per quanto riguarda le vendite tra Stati membri affinché il sistema di etichettatura non provochi distorsioni negli scambi sul mercato delle carni bovine.
2) Per garantire la rintracciabilità dell'origine, sia nell'ambito del sistema obbligatorio che del sistema facoltativo di etichettatura delle carni bovine, è necessario che gli operatori e le organizzazioni applichino un sistema di identificazione e di registrazione delle carni bovine in tutte le varie fasi della produzione e della vendita.
3) Per indicare i macelli non provvisti di alcun numero di riconoscimento è necessario prevedere, per un periodo transitorio, metodi alternativi di contraddistinzione.
4) E' inoltre necessario definire la procedura da seguire per etichettare le carni ottenute da animali per i quali non sono disponibili tutti i dati relativi alla nascita ed agli spostamenti successivi, in quanto la registrazione di tali dati è diventata obbligatoria soltanto a partire dal 1° gennaio 1998 in forza del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, del 21 aprile 1997, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichetta delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine (2). Una disposizione analoga è necessaria per l'etichettatura delle carni bovine ottenute da animali importati vivi nella Comunità da Paesi terzi.
5) In ordine all'indicazione completa dell'origine, onde evitare che sulle etichette venga inutilmente ripetuta l'indicazione degli Stati membri o dei Paesi terzi in cui gli animali sono stati ingrassati, appare necessario introdurre modalità semplificate basate sul periodo di tempo durante il quale l'animale da cui provengono le carni è permaso nello Stato membro o nel Paese terzo di nascita o di macellazione.
6) E' necessario chiarire la situazione relativa alle informazioni supplementari che possono figurare sulle etichette nel quadro delle procedure semplificate di etichettatura per le carni macinate. Secondo le regole di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000, tali informazioni possono essere apposte a partire dal 1° settembre 2000. Alcune informazioni supplementari possono essere indicate soltanto fino al 1° gennaio 2002 se lo Stato membro ha deciso di applicare un sistema nazionale obbligatorio di etichettatura che comprenda tali informazioni oppure se l'operatore di cui trattasi indica volontariamente tali informazioni.
7) Nel quadro del sistema di etichettatura facoltativo delle carni bovine è necessario prevedere una procedura di approvazione accelerata o semplificata per taluni tagli di carni bovine etichettati in uno Stato membro in base ad un disciplinare approvato ed introdotti nel territorio di un altro Stato membro.
8) Per garantire l'attendibilità del disciplinare è necessario disporre che l'organismo indipendente e l'autorità competente abbiano accesso a tutta la documentazione in possesso degli operatori e delle organizzazioni ed eseguano regolarmente controlli sul posto in base ad un'analisi del rischio.
9) L'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1760/2000 stabilisce disposizioni per i casi in cui le carni bovine siano prodotte, in tutto o in parte, in un Paese terzo. E' opportuno adottare le modalità di applicazione della procedura di approvazione per l'importazione di carni bovine dai Paesi terzi.
10) Per garantire che i sistemi di etichettatura delle carni bovine importate siano altrettanto attendibili di quelli applicati alle carni bovine prodotte nella Comunità, è opportuno che la Commissione esamini le notifiche trasmesse dai Paesi terzi. Qualora la Commissione pervenga alla conclusione che le procedure e/o i criteri applicati nel Paese terzo di cui trattasi sono equivalenti alle norme previste dal regolamento (CE) n. 1760/2000, agli Stati membri vengono inviate notifiche complete.
11) Per accertare l'attendibilità del sistema di etichettatura applicato nei Paesi terzi la Commissione ha facoltà di chiedere informazioni complementari e può adottare le misure necessarie tenendo conto delle informazioni comunicate su sua richiesta.
12) La Commissione può effettuare verifiche nei Paesi terzi. A tal fine è necessario che essa sia preventivamente autorizzata da tale Paese. In mancanza di tale autorizzazione, la Commissione adotta le misure del caso.
13) E' necessario che gli Stati membri procedano a controlli per garantire la correttezza delle etichette utilizzate nel quadro del sistema facoltativo di etichettatura.
14) E' opportuno stabilire le modalità secondo cui possono essere imposte sanzioni agli operatori. A tal fine occorre tener conto dell'ipotesi in cui l'operatore non abbia etichettato le carni bovine secondo le norme previste dal sistema obbligatorio di etichettatura, dell'ipotesi in cui l'operatore abbia etichettato le carni bovine, nel quadro del sistema facoltativo di etichettatura, senza rispettare il disciplinare e infine dell'ipotesi in cui non esista alcun disciplinare approvato. Per un periodo limitato, ossia fino al 1° gennaio 2001, ed in considerazione delle difficoltà incontrate dagli operatori nell'applicazione del presente regolamento, le sanzioni più severe si applicheranno soltanto se l'etichetta contiene informazioni che inducano il consumatore in errore o non conformi al disciplinare approvato.
15) A norma del regolamento (CE) n. 820/97 gli operatori o le organizzazioni che desiderino apporre sull'etichetta le indicazioni facoltative sono tenuti a sottoporre un apposito disciplinare all'approvazione delle competenti autorità degli Stati membri in cui hanno luogo la produzione o la vendita delle carni di cui trattasi. Il regolamento (CE) n. 2772/1999 del Consiglio, del 21 dicembre 1999, che stabilisce le regole generali per un sistema di etichettatura obbligatorio delle carni bovine (3), ha autorizzato gli operatori a continuare ad apporre indicazioni facoltative sulle etichette delle carni bovine, oltre alle indicazioni obbligatorie, fino al 31 agosto 2000.
16) Appare opportuno che continuino ad essere validi i disciplinari facoltativi già approvati, i quali non abbiano subito alcuna modifica e che siano conformi alle nuove regole, così come i disciplinari approvati per i Paesi terzi.
17) A norma del regolamento (CE) n. 820/97 gli Stati membri che dispongono di un sistema adeguatamente perfezionato di identificazione e di registrazione dei bovini possono prescrivere l'indicazione di dati supplementari sulle etichette per gli animali nati, allevati e macellati nel loro territorio. Il regolamento (CE) n. 2772/1999 ha consentito agli Stati membri a continuare, in via provvisoria, fino al 31 agosto 2000, ad esercitare la facoltà prevista dall'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 820/97, di prescrivere un sistema obbligatorio di etichettatura per i bovini nati, allevati e macellati nel loro territorio.
18) La decisione 98/595/CE della Commissione, del 13 ottobre 1998, relativa all'applicazione di un sistema obbligatorio di etichettatura delle carni bovine in Francia e Belgio (4) e la decisione 1999/1/CE della Commissione, del 14 dicembre 1998, relativa all'applicazione di un sistema obbligatorio di etichettatura delle carni bovine in Finlandia (5), hanno permesso a tali Stati membri di prescrivere un sistema obbligatorio di etichettatura per le carni bovine ottenute da animali nati, allevati e macellati sul proprio territorio. Tali decisioni, come pure eventuali altre decisioni di questo tipo, continuano ad applicarsi sino all'entrata in vigore dell'obbligo di indicazione completa dell'origine nel quadro del sistema obbligatorio di etichettatura nella Comunità, ossia sino al 1° gennaio 2002.
19) Per controllare l'applicazione del sistema facoltativo di etichettatura, gli Stati membri registrano i disciplinari approvati e comunicano alla Commissione le informazioni relative alle norme nazionali di esecuzione e alle indicazioni facoltative approvate nel loro territorio. E' necessario che tali informazioni vengano regolarmente aggiornate.
20) E' necessario abrogare il regolamento (CE) n. 1141/97 della Commissione, del 23 giugno 1997, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio per quanto concerne l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine (6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 824/98 (7). Tuttavia, per evitare confusioni nel corso del periodo transitorio che precede l'introduzione del sistema obbligatorio, a norma del regolamento (CE) n. 1760/2000, è opportuno che il regolamento (CE) n. 1141/97 rimanga applicabile per le carni ottenute da animali macellati anteriormente al 1° settembre 2000.
21) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 204 dell'11.8.2000.
GU L 117 del 7.5.1997.
GU L 334 del 28.12.1999.
GU L 286 del 23.10.1998.
GU L 1 del 5.1.1999.
GU L 165 del 24.6.1997.
GU L 117 del 21.4.1998.
Rintracciabilità dell'origine
Gli operatori e le organizzazioni di cui all'articolo 12, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1760/2000, si dotano, per ciascuna fase della produzione e della vendita, di un sistema di identificazione e di un sistema completo di registrazione.
Essi applicano tali sistemi in modo da garantire il nesso tra la contraddistinzione della carne e l'animale o gli animali da cui è stata ottenuta, secondo quanto disposto dall'articolo 13, paragrafo 1, e dall'articolo 16, paragrafo 2, del citato regolamento.
Nel sistema di registrazione sono iscritti, in particolare, gli arrivi e le partenze degli animali, delle carcasse e/o dei tagli, in modo da garantire la correlazione tra arrivi e partenze.
Definizioni
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 275/2007)
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) "carni macinate": le carni ridotte in frammenti o macinate in un tritacarne a vite senza fine che rientrano in uno dei codici NC di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e che contengono meno dell'1% di sale;
b) "rifilature": pezzetti di carne di piccole dimensioni riconosciuti idonei al consumo umano, risultanti esclusivamente da un'operazione di modanatura della carne e ottenuti al momento del disossamento delle carcasse e/o del sezionamento delle carni;
c) "carni sezionate": le carni sezionate in cubetti, fette o altre porzioni individuali, che non richiedono un ulteriore taglio da parte di un operatore prima di essere acquistate dal consumatore finale e che sono direttamente utilizzabili da quest'ultimo. Da questa definizione sono escluse le carni macinate e le rifilature;
d) "carni sezionate preconfezionate": l'unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore finale o ad un esercizio avente come attività esclusiva il commercio al dettaglio, costituita da una porzione di carne sezionata e dall'imballaggio in cui essa è stata confezionata prima di essere posta in vendita, avvolta completamente o parzialmente in tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere modificato senza che l'imballaggio sia aperto o modificato;
e) "carni sezionate non preconfezionate": le carni sezionate esposte per la vendita in forma non preconfezionata in un punto di vendita al consumatore finale, nonché i tagli di carne esposti per la vendita in forma non preconfezionata in un punto di vendita al consumatore finale, destinati ad essere tagliati su richiesta del consumatore finale;
f) "partita": l'insieme delle carni con o senza osso, ad esempio carcasse o quarti o tagli di carni senza osso, sezionate, macinate o condizionate assieme o in circostanze praticamente identiche;
g) "commercio al dettaglio": la manipolazione e/o la trasformazione delle carni nonché il loro deposito nei punti di vendita o di consegna al consumatore finale, comprese le rosticcerie, le mense aziendali o di collettività, i ristoranti e altri prestatori di servizi di ristorazione analoghi, i negozi, le piattaforme di distribuzione per supermercati e i punti di vendita all'ingrosso;
h) "consumatore finale": il consumatore finale di carni sezionate che non utilizza tale prodotto nell'ambito di un'operazione o di un'attività di un'impresa del settore alimentare.
Etichettatura in caso di informazioni non disponibili
1. Il numero di approvazione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1760/2000 è:
a) il numero di riconoscimento previsto all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 64/433/CEE del Consiglio (1);
b) oppure, qualora non vi sia alcun numero di riconoscimento, il numero di registrazione nazionale.
Nei casi in cui non sia disponibile alcuno dei due numeri summenzionati, fino al 1° gennaio 2001 il numero può essere sostituito dal nome e dall'indirizzo del macello.
2. In applicazione dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1760/2000:
a) per le carni ottenute da animali nati nella Comunità anteriormente al 1° gennaio 1998, qualora non sia disponibile l'informazione circa il luogo di nascita e/o il luogo di ingrasso, diverso dall'ultimo luogo di ingrasso, l'indicazione del luogo di nascita e/o di ingrasso è sostituita dall'indicazione "* (nato prima del 1° gennaio 1998)";
b) per le carni ottenute da animali importati vivi nella Comunità, per le quali non sia disponibile l'informazione relativa al luogo di nascita e al luogo di ingrasso, diversi dall'ultimo luogo di ingrasso, l'indicazione del luogo di nascita e/o di ingrasso è sostituita dall'indicazione "(Importato vivo nella CE)" oppure * (Importato vivo da [nome del Paese terzo]).
GU L 121 del 29.7.1964.
Semplificazione dell'indicazione dell'origine
In applicazione dell'articolo 13, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 1760/2000, per le carni bovine ottenute da animali ingrassati per un periodo pari o inferiore a 30 giorni
- nello Stato membro o nel Paese terzo di nascita,
- nello Stato membro o nel Paese terzo in cui ha avuto luogo la macellazione,
non è necessario indicare tale Stato membro o Paese terzo quale Stato membro o Paese terzo di ingrasso se gli animali sono stati ingrassati in un altro Stato membro o in un altro Paese terzo per un periodo superiore a 30 giorni.
Dimensioni e composizione del gruppo
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 275/2007)
1. Le dimensioni del gruppo di cui all'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1760/2000, sono definite:
a) durante il sezionamento delle carcasse o dei quarti, dal numero di carcasse o di quarti che costituiscono una partita per il laboratorio di sezionamento;
b) durante le operazioni di ulteriore sezionamento o di macinazione, dal numero di carcasse o di quarti le cui carni costituiscono una partita per il laboratorio di sezionamento o di macinazione interessato.
Le dimensioni del gruppo non possono in nessun caso eccedere la produzione di un giorno.
2. Al momento della costituzione delle partite di cui al paragrafo 1, gli operatori si assicurano che:
a) al momento delle operazioni di sezionamento delle carcasse o dei quarti, tutte le carcasse o i quarti della partita provengano da animali nati nello stesso paese, allevati nello stesso o negli stessi paesi, macellati nello stesso paese e nello stesso macello;
b) nelle operazioni di ulteriore sezionamento delle carni, la condizione di cui alla lettera a) venga rispettata per tutte le carcasse da cui provengono le carni della partita e che tutte le carcasse siano state sezionate nello stesso laboratorio di sezionamento;
c) nelle operazioni di macinazione, le carni della partita provengano da animali macellati nello stesso paese.
3. In deroga alla regola dell'unicità del macello e del laboratorio di sezionamento delle carcasse, di cui al paragrafo 2, lettera b), nella produzione di carni sezionate gli operatori sono autorizzati a costituire delle partite utilizzando carni provenienti da animali macellati in non più di tre macelli diversi e da carcasse sezionate in non più di tre diversi laboratori di sezionamento.
4. In deroga al paragrafo 2, lettera b), nella produzione di rifilature gli operatori all'atto della costituzione delle partite sono tenuti a rispettare solo la regola dell'unicità del paese di macellazione.
Carni macinate
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 275/2007)
[1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento per carni macinate si intendono le carni ridotte in frammenti o macinate in una tritacarne a vite senza fine.] (paragrafo soppresso)
2. Le informazioni supplementari che possono essere indicate sulle etichette ai sensi dell'articolo 14, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1760/2000 sono le seguenti:
a) a partire dal 1° settembre 2000, le indicazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1760/2000 nonché la data di macinatura;
b) a partire dal 1° settembre 2000 e fino al 1° gennaio 2002, le indicazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 5, lettera a), punti i) e ii), e lettera b) del regolamento (CE) n. 1760/2000, se lo Stato membro ha deciso di applicare un sistema nazionale obbligatorio di etichettatura che comprenda tali informazioni, oppure nel caso in cui l'operatore indichi volontariamente tale informazione a norma della sezione II del titolo II del regolamento (CE) n. 1760/2000;
c) a partire dal 1° gennaio 2002, le indicazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 5, lettera a), punti i) e ii), del regolamento (CE) n. 1760/2000.
Rifilature
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 275/2007)
1. In deroga all'articolo 13, paragrafo 2, lettere b) e c), e paragrafo 5, lettera a), punti i) e ii), del regolamento (CE) n. 1760/2000, gli operatori e le organizzazioni indicano sull'etichetta dei prodotti di rifilatura: a) il nome del paese di macellazione degli animali da cui provengono le rifilature; l'indicazione deve recare le parole: "Macellato in: [nome dello Stato membro o del paese terzo di macellazione]";
b) il nome del paese di produzione delle rifilature e il numero di approvazione del laboratorio nel quale sono state ottenute; l'indicazione deve recare le parole: "Prodotto in: [nome dello Stato membro o del paese terzo di produzione e numero di approvazione del laboratorio]";
c) i nomi dei paesi nei quali gli animali del gruppo sono nati e sono stati allevati; l'indicazione deve recare le parole: "Paese di nascita e di allevamento: [elenco dei nomi dei paesi nei quali hanno avuto luogo la nascita e l'allevamento]".
2. In deroga al paragrafo 1, lettere a) e c), quando il paese di nascita, il paese di allevamento e il paese di macellazione è lo stesso per tutti gli animali del gruppo, gli operatori sono autorizzati a utilizzare l'indicazione "Origine" seguita dal nome dello Stato membro o del paese terzo nel quale hanno avuto luogo la nascita, l'allevamento e la macellazione.
Carni sezionate preconfezionate
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 275/2007)
In deroga all'articolo 13, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1760/2000, un operatore o un'organizzazione che si avvale della possibilità prevista dall'articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento riporta sull'etichetta delle carni sezionate preconfezionate le seguenti indicazioni, che completano quelle di cui all'articolo 13, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 1760/2000:
a) il nome del paese di macellazione degli animali, seguito dal numero di approvazione del macello o, se del caso, dei due o tre macelli nei quali gli animali del gruppo sono stati macellati; l'indicazione deve recare le parole: "Luogo(luoghi) di macellazione degli animali del gruppo: [nome dello Stato membro o del paese terzo di macellazione e numero di approvazione del macello o dei due o tre macelli di cui trattasi]";
b) il nome del paese di sezionamento delle carcasse, seguito dal numero di approvazione del laboratorio o, se del caso, dei due o tre laboratori nei quali le carcasse sono state sezionate; l'indicazione deve recare le parole: "Luogo (luoghi) di sezionamento delle carni della partita: [nome dello Stato membro o del paese terzo di sezionamento e numero di approvazione del laboratorio o dei due o tre laboratori di cui trattasi]";
Carni sezionate non preconfezionate
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 275/2007)
1. Quando in un punto di vendita al consumatore finale vengono esposte per la vendita carni sezionate non preconfezionate, gli operatori e le organizzazioni si assicurano, qualora venga applicata la deroga di cui all'articolo 4, paragrafo 3, che la costituzione delle partite sia conforme al suddetto paragrafo per tutte le carni sezionate non preconfezionate esposte per la vendita contemporaneamente.
2. In deroga all'articolo 13, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1760/2000, in un punto di vendita al consumatore finale gli operatori e le organizzazioni indicano sulle etichette delle carni sezionate non preconfezionate esposte per la vendita il nome dei paesi di nascita, di allevamento e di macellazione degli animali dai quali provengono le carni, seguito dal nome dei paesi di sezionamento delle carcasse.
Nell'esposizione per la vendita le carni ottenute da animali i cui paesi di nascita e/o di allevamento e/o di macellazione sono diversi sono chiaramente separate fra loro. Le informazioni esposte nel punto di vendita sono collocate vicino alle carni in questione in modo da consentire al consumatore finale di distinguere facilmente le carni di diversa origine.
L'operatore registra quotidianamente i numeri di approvazione dei macelli e dei laboratori di sezionamento delle carcasse per le carni sezionate non preconfezionate esposte insieme per la vendita, facendo riferimento alla data del giorno. Egli comunica le suddette informazioni al consumatore che gliene faccia richiesta.
3. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, e a condizione che vengano rispettati i requisiti di cui al paragrafo 2 del presente articolo, per le carni bovine sezionate esposte per la vendita al consumatore finale in forma non preconfezionata le dimensioni del gruppo in un punto di vendita al consumatore finale possono eccedere la produzione di un giorno.
Procedure di approvazione
1. Il periodo di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1760/2000, nel corso del quale non è stata concessa o negata alcuna approvazione o non è stata richiesta alcuna informazione supplementare dall'autorità competente dello Stato membro al quale le carni bovine sono state spedite, è fissato in due mesi a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
2. A norma dell'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1760/2000, per i pezzi di carni bovine di prima scelta confezionati individualmente, etichettati in uno Stato membro conformemente ad un disciplinare approvato ed introdotti nel territorio di un altro Stato membro, il periodo di cui all'articolo 16, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1760/2000 è fissato in 14 giorni, a condizione che non siano aggiunte informazioni all'etichetta iniziale.
3. Ai fini dell'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1760/2000, le carni bovine confezionate in piccoli imballaggi per la vendita al minuto, etichettate in uno Stato membro conformemente ad un disciplinare approvato, possono essere introdotte nel territorio di un altro Stato membro ed ivi commercializzate senza previa approvazione del disciplinare di etichettatura da parte di questo Stato membro, a condizione che:
a) le confezioni non vengano modificate;
b) il disciplinare approvato dallo Stato membro di imballaggio riguardi anche la commercializzazione in altri Stati membri delle carni bovine confezionate;
c) lo Stato membro che approva tale disciplinare fornisca preventivamente tutte le informazioni necessarie agli altri Stati membri nei quali, secondo quanto previsto dal disciplinare approvato, saranno commercializzate le carni confezionate.
Controlli
1. Gli operatori e le organizzazioni consentono in qualsiasi momento agli esperti della Commissione, all'autorità competente e all'organismo indipendente di controllo, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1760/2000 l'accesso ai propri locali e l'accesso a tutta la documentazione comprovante l'esattezza delle informazioni riportate sull'etichetta.
2. L'autorità competente e, nel caso di cui all'articolo 16, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1760/2000 l'organismo indipendente di controllo, effettuano regolarmente controlli sul posto in base ad un'analisi di rischio che tenga conto, in particolare, della complessità del disciplinare di cui trattasi. Per ciascun controllo viene redatta una relazione di ispezione in cui si indicano le eventuali carenze, nonché le misure proposte per porvi rimedio, eventualmente i termini impartiti e le sanzioni eventualmente applicate.
3. Qualora non si avvalgano della facoltà di cui all'articolo 16, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1760/2000, gli Stati membri eseguono controlli che forniscano sufficienti garanzie quanto all'esattezza delle etichette utilizzate. La frequenza dei controlli deve essere fissata tenendo conto in particolare della complessità del disciplinare di cui trattasi.
4. Gli operatori, le organizzazioni e gli organismi indipendenti comunicano tutte le informazioni pertinenti all'autorità competente.
Approvazioni concesse dai Paesi terzi
1. La Commissione verifica che le notifiche rechino tutte le informazioni prescritte dall'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1760/2000. Qualora riceva una notifica incompleta, la Commissione ne informa il Paese terzo indicando l'informazione da fornire.
Le notifiche complete sono trasmesse agli Stati membri, a meno che la Commissione non accerti, in base all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1760/2000, che le procedure e/o i criteri applicati dal Paese terzo non sono equivalenti alle norme stabilite dallo stesso regolamento (CE) n. 1760/2000.
2. La Commissione può chiedere in qualsiasi momento al Paese terzo di fornire ogni informazione necessaria ove essa ritenga, in base alla notifica trasmessa in forza dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1760/2000, che sia opportuno verificare se le procedure e/o i criteri notificati dal Paese terzo stesso continuino ad essere equivalenti a quelli definiti nel regolamento (CE) n. 1760/2000. In particolare, la Commissione può chiedere al Paese terzo di fornire copie dei disciplinari approvati dalle competenti autorità. Essa può inoltre chiedere al Paese terzo di autorizzare i rappresentanti della Commissione a effettuare controlli sul suo territorio.
3. Qualora non riceva le informazioni o autorizzazioni richieste a norma del paragrafo 2, la Commissione può concludere che le procedure e/o i criteri applicati in un Paese terzo non sono equivalenti alle norme previste dal regolamento (CE) n. 1760/2000.
4. La Commissione può in qualsiasi momento modificare la propria decisione iniziale sull'equivalenza delle procedure e/o dei criteri applicati nel Paese terzo di cui trattasi a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1760/2000.
Sanzioni
1. Gli Stati membri definiscono il sistema di sanzioni da applicare contro le violazioni del regolamento (CE) n. 1760/2000 e adottano tutte le misure necessarie per la sua esecuzione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, commisurate e dissuasive.
2. Ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1760/2000, se le carni bovine sono state etichettate:
- senza rispettare il sistema obbligatorio di etichettatura, oppure
- in caso di applicazione del sistema facoltativo, senza rispettare il disciplinare o senza che esistesse un disciplinare approvato,
gli Stati membri chiedono che esse siano ritirate dal mercato finché non vengano rietichettate in modo conforme alle disposizioni del presente regolamento.
Tuttavia, se le carni risultano conformi alle vigenti norme sanitarie e veterinarie, gli Stati membri possono, ferme restando le sanzioni di cui al paragrafo 1, consentire che esse vengano destinate direttamente alla trasformazione in prodotti a base di carni diversi da quelli di cui all'articolo 12, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1760/2000.
3. Fino al 1° gennaio 2001 le carni bovine sono ritirate dal mercato soltanto se l'etichetta contiene informazioni che inducano in errore l'acquirente o non siano conformi al disciplinare approvato.
Registri
L'autorità competente tiene un registro dei disciplinari approvati e, in particolare, di ogni operatore e organizzazione responsabile dell'etichettatura delle carni bovine, nonché degli organismi indipendenti preposti ai controlli.
Comunicazioni
Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a) i nomi delle autorità competenti per l'attuazione del sistema di etichettatura di cui al regolamento (CE) n. 1760/2000, nonché le modalità d'attuazione complementari, in particolare quelle relative ai controlli da eseguire e alle sanzioni da applicare;
b) entro il 30 settembre 2000, l'elenco di tutte le indicazioni facoltative approvate sul loro territorio;
c) ogni tre mesi, un aggiornamento dell'elenco di cui alla lettera b).
Disposizioni transitorie
Qualora siano conformi alle norme del regolamento (CE) n. 1760/2000 e del presente regolamento,
a) i disciplinari facoltativi approvati a norma degli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 820/97 continuano ad essere validi;
b) i sistemi nazionali obbligatori di etichettatura delle carni bovine, approvati a norma dell'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 820/97, nonché le ulteriori decisioni di analoga natura, continuano ad essere validi fino al 1° gennaio 2002.
Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 1141/97 è abrogato.
Esso rimane tuttavia applicabile per le carni bovine ottenute da animali macellati anteriormente al 1° settembre 2000.
I riferimenti al regolamento (CE) n. 1141/97 si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza riportata in allegato.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica alle carni bovine ottenute da animali macellati a partire dal 1° settembre 2000.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2000.
Per la Commissione
Philippe BUSQUIN
Membro della Commissione
ALLEGATO
TAVOLA DI CONCORDANZA
Regolamento (CE) n. 1141/97 |
Presente regolamento |
Articolo 2 |
Articolo 1 |
- |
Articolo 2 |
- |
Articolo 3 |
- |
Articolo 4 |
- |
Articolo 5 |
Articolo 6 |
Articolo 6 |
Articolo 3 |
Articolo 7 |
Articolo 4 bis |
Articolo 8 |
Articolo 4 |
Articolo 9 |
Articolo 5, paragrafo 1 |
Articolo 10 |
Articolo 5, paragrafo 2 |
Articolo 11 |
- |
Articolo 12 |
- |
Articolo 13 |
Articolo 6 |
Articolo 14 |