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N.d.R.: Il presente Regolamento è stato ABROGATO dall'art. 30 del Reg. (UE) n. 1005/2009.

REGOLAMENTO (CE) N. 2037/2000 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, 29 giugno 2000

G.U.U.E. 29 settembre 2000, n. L 244

Sostanze che riducono lo strato di ozono.

N.d.R: Con D.P.R. 15 febbraio 2006 n. 147 è stato approvato il Regolamento concernente le modalità per il controllo ed il recupero delle fughe di sostanze lesive della fascia di ozono stratosferico da apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore, di cui al presente regolamento.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino al Reg. (CE) n. 569/2009)

N.d.R.: Il presente Regolamento è stato ABROGATO dall'art. 30 del Reg. (UE) n. 1005/2009.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 30 settembre 2000

Applicabile dal: 1° ottobre 2000

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N.d.R.: Il presente Regolamento è stato ABROGATO dall'art. 30 del Reg. (UE) n. 1005/2009.

IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

previa consultazione del Comitato delle Regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3), visto il progetto comune approvato il 5 maggio 2000 dal comitato di conciliazione,

considerando quanto segue:

1) E' accertato che le emissioni continue di sostanze che riducono lo strato di ozono ai livelli attuali causano un grave danno allo strato di ozono. La riduzione dello strato di ozono nell'emisfero meridionale ha raggiunto nel 1998 livelli mai toccati in precedenza. Nel corso di tre delle quattro ultime primavere si sono registrate gravi riduzioni dello strato di ozono nella regione artica. L'aumento di radiazioni UV-B provocato dalla riduzione dello strato di ozono costituisce una grave minaccia per la salute umana e per l'ambiente. E' pertanto necessario adottare ulteriori provvedimenti per proteggere la salute umana e l'ambiente dagli effetti nocivi derivanti da tali emissioni.

2) Date le sue competenze in materia ambientale e commerciale, la Comunità, con decisione 88/540/CEE (4), ha aderito alla convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e al protocollo di Montreal relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono, modificata dalle parti signatarie del protocollo nel corso della seconda riunione tenutasi a Londra e della quarta riunione tenutasi a Copenaghen.

3) Ulteriori misure per la protezione dello strato di ozono sono state adottate dalle parti del protocollo di Montreal durante la settima riunione tenutasi a Vienna nel dicembre 1995 e durante la nona riunione tenutasi a Montreal nel settembre 1997, cui la Comunità ha partecipato.

4) E' necessario adottare provvedimenti a livello comunitario per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione di Vienna e dai più recenti emendamenti e modifiche del protocollo di Montreal, in particolare per eliminare gradualmente la produzione e l'immissione sul mercato di bromuro di metile nella Comunità e per istituire un sistema di licenze non solo per l'importazione, ma anche per l'esportazione di sostanze che riducono lo strato di ozono.

5) Essendo disponibili prima del previsto tecnologie atte a sostituire le sostanze che riducono l'ozono, è opportuno prevedere in alcuni casi misure di controllo più severe di quelle previste dal regolamento (CE) n. 3093/94 del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (5), e di quelli previsti dal protocollo di Montreal.

6) Il regolamento (CE) n. 3093/94 deve essere sostanzialmente modificato. La completa revisione di tale regolamento risponde ad esigenze di certezza del diritto e di trasparenza.

7) Ai sensi del regolamento (CE) n. 3093/94, la produzione di clorofluorocarburi, altri clorofluorocarburi completamente alogenati, halon, tetracloruro di carbonio, 1,1,1-tricloroetano e idrobromofluorocarburi è stata gradualmente eliminata. La produzione di queste sostanze controllate è quindi vietata, fatte salve eventuali deroghe per usi essenziali e per soddisfare il fabbisogno interno fondamentale delle parti ai sensi dell'articolo 5 del protocollo di Montreal. E' ora opportuno vietare progressivamente l'immissione sul mercato e l'uso di tali sostanze e di prodotti e apparecchiature che le contengano.

8) Anche successivamente all'eliminazione delle sostanze controllate la Commissione può, a determinate condizioni, accordare deroghe per usi essenziali.

9) La crescente disponibilità di sostanze alternative al bromuro di metile dovrebbe dar luogo ad una più sostanziale riduzione nella sua produzione e consumo rispetto a quanto previsto nel protocollo di Montreal. La produzione ed il consumo di bromuro di metile dovrebbe cessare completamente, fatte salve eventuali deroghe per usi critici stabilite a livello comunitario sulla base dei criteri indicati nel protocollo di Montreal. Inoltre, l'utilizzo di bromuro di metile per quarantena e trattamento anteriore al trasporto dovrebbe essere controllato. Tale utilizzo non dovrebbe superare i livelli attuali e dovrebbe infine essere ridotto, visti i progressi tecnici e gli sviluppi del protocollo di Montreal.

10) Il regolamento (CE) n. 3093/94 stabilisce controlli sulla produzione di tutte le altre sostanze che riducono lo strato di ozono, ma non su quella degli idroclorofluorocarburi. E' pertanto opportuno introdurre una tale disposizione per assicurare che l'uso di idroclorofluorocarburi cessi, nei casi in cui esistono sostanze alternative che non riducono lo strato di ozono. Le misure di controllo della produzione di idroclorofluorocarburi dovrebbero essere adottate da tutte le parti del protocollo di Montreal. Un blocco della produzione di idroclorofluorocarburi rispecchierebbe tale necessità, nonché la determinazione della Comunità ad assumere un ruolo guida al riguardo. Le quantità prodotte dovrebbero essere adattate alle riduzioni previste per l'immissione sul mercato comunitario di idroclorofluorocarburi ed al declino mondiale della domanda a seguito delle riduzioni stabilite dal protocollo nel consumo di tali sostanze.

11) Il protocollo di Montreal stabilisce, all'articolo 2 F, paragrafo 7, che ciascuna delle parti si impegna ad assicurare che l'uso di idroclorofluorocarburi sia limitato considerabilmente alle applicazioni per le quali non sono disponibili sostanze o tecnologie alternative più idonee dal punto di vista ambientale. Data la disponibilità di tecnologie alternative e sostitutive, l'immissione sul mercato e l'uso di idroclorofluorocarburi e di prodotti che li contengono possono essere ulteriormente limitati. La decisione VI/13 della conferenza delle parti del protocollo di Montreal prevede che, nel valutare le alternative agli idroclorofluorocarburi, occorra tener conto di fattori quali il potenziale di riduzione dell'ozono, l'efficienza energetica, la potenziale infiammabilità, la tossicità, il riscaldamento globale, nonché l'impatto potenziale sull'uso efficace e sull'eliminazione graduale di clorofluorocarburi e halon. I controlli di idroclorofluorocarburi in base al protocollo di Montreal dovrebbero essere considerevolmente rafforzati per proteggere lo strato di ozono e per riflettere la disponibilità delle sostanze alternative.

12) Le quote relative all'immissione in libera pratica nella Comunità di sostanze controllate dovrebbero essere assegnate solo per usi limitati di tali sostanze. Le sostanze controllate e i prodotti contenenti sostanze controllate non dovrebbero essere importati da Stati che non aderiscono al protocollo di Montreal.

13) Il sistema di licenze per le sostanze controllate dovrebbe essere esteso per comprendere le autorizzazioni all'esportazione di tali sostanze, così da tenere sotto controllo gli scambi di sostanze che riducono lo strato di ozono e permettere alle parti lo scambio di informazioni.

14) Dovrebbero essere adottate disposizioni per recuperare le sostanze controllate usate ed evitare fughe di sostanze controllate.

15) Il protocollo di Montreal prevede l'elaborazione di relazioni annuali sul commercio delle sostanze che riducono lo strato di ozono. I produttori, gli importatori e gli esportatori di sostanze controllate dovrebbero pertanto presentare relazioni annuali.

16) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (6).

17) La decisione X/8 della decima riunione delle parti del protocollo di Montreal invita le parti ad attivarsi per adottare i provvedimenti adatti a scoraggiare la produzione e la commercializzazione di nuove sostanze che riducono lo strato di ozono ed in particolare di bromoclorometano. A tal fine, dovrebbe essere istituito un meccanismo per le nuove sostanze trattate dal presente regolamento. La produzione, l'importazione, l'immissione sul mercato e l'uso di bromoclorometano dovrebbe essere vietato.

18) La conversione a nuove tecnologie o prodotti alternativi, richiesta dalla prevista sospensione della produzione e dell'uso di sostanze controllate, potrebbe comportare problemi specie per le piccole e medie imprese (PMI). Pertanto gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione l'opportunità di sostenere specificamente le PMI con adeguate misure di promozione della conversione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU C 286 del 15.9.1998 e GU C 43 del 25.3.1999.

(2)

GU C 40 del 15.2.1999.

(3)

Parere del Parlamento europeo del 17 dicembre 1998 (GU C 98 del 9.4.1999), confermato il 16 settembre 1999, posizione comune del Consiglio del 23 febbraio 1999 (GU C 123 del 4.5.1999) e decisione del Parlamento europeo del 15 dicembre 1999. Decisione del Parlamento europeo del 13 giugno 2000 e decisione del consiglio del 16 giugno 2000.

(4)

GU L 297 del 31.10.1988.

(5)

GU L 333 del 22.12.1994.

(6)

GU L 184 del 17.7.1999.

N.d.R.: Il presente Regolamento è stato ABROGATO dall'art. 30 del Reg. (UE) n. 1005/2009.

Capitolo I

Disposizioni introduttive

N.d.R.: Il presente Regolamento è stato ABROGATO dall'art. 30 del Reg. (UE) n. 1005/2009.

Art. 1

Campo d'applicazione

(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1804/2003)

Il presente regolamento si applica alla produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato, uso, recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione di clorofluorocarburi, altri clorofluorocarburi completamenti alogenati, halon, tetracloruro di carbonio, 1,1,1-tricloroetano, bromuro di metile, idrobromofluorocarburi, idroclorofluorocarburi e il bromoclorometano. Esso si applica inoltre alla comunicazione dei dati relativi a tali sostanze e all'importazione, esportazione, immissione sul mercato e uso di prodotti e apparecchiature che contengono tali sostanze.

Il presente regolamento si applica inoltre alla produzione, importazione, immissione sul mercato e uso delle sostanze di cui all'allegato II.

N.d.R.: Il presente Regolamento è stato ABROGATO dall'art. 30 del Reg. (UE) n. 1005/2009.

Art. 2

Definizioni

(modificato ed integrato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1804/2003 e modificato dall'allegato del Reg. (CE) n. 596/2009)

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- "protocollo", il protocollo di Montreal del 1987 relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono, nella sua più recente versione modificata e adattata,

- "parte", ogni parte del protocollo,

- "Stato non parte del protocollo", per quanto riguarda una data sostanza controllata, uno Stato o un'organizzazione regionale d'integrazione economica che non abbia accettato di essere vincolato dalle disposizioni del protocollo applicabili a tale sostanza,

- "sostanze controllate", i clorofluorocarburi, gli altri clorofluorocarburi completamente alogenati, gli halon, il tetracloruro di carbonio, l'1,1,1-tricloroetano, il bromuro di metile, gli idrobromofluorocarburi, gli idroclorofluorocarburi e il bromoclorometano, soli o in miscela; vergini, recuperati, riciclati o rigenerati. Questa definizione non comprende le sostanze controllate contenute in un manufatto, tranne nel caso si tratti del contenitore utilizzato per il trasporto o il magazzinaggio di dette sostanze, o le quantità trascurabili di sostanze controllate originate da una produzione collaterale o involontaria durante un processo di fabbricazione, da una materia prima che non abbia reagito o dal loro uso come agenti di fabbricazione che siano presenti in tracce come impurezze in sostanze chimiche o che siano emesse durante la fabbricazione o la manipolazione di un prodotto,

- "clorofluorocarburi"(CFCs), le sostanze controllate elencate nel gruppo I dell'allegato I, inclusi i loro isomeri,

- "altri clorofluorocarburi completamente alogenati", le sostanze controllate elencate nel gruppo II dell'allegato I, inclusi i loro isomeri,

- "halon", le sostanze controllate elencate nel gruppo III dell'allegato I, inclusi i loro isomeri,

- "tetracloruro di carbonio", la sostanza controllata specificata nel gruppo IV dell'allegato I,

- "1,1,1-tricloroetano", la sostanza controllata specificata nel gruppo V dell'allegato I,

- "bromuro di metile", la sostanza controllata specificata nel gruppo VI dell'allegato I,

- "idrobromofluorocarburi"(HCFCs), le sostanze controllate elencate nel gruppo VII dell'allegato I, inclusi i loro isomeri,

- "bromoclorometano", la sostanza controllata indicata nel gruppo IX dell'allegato I,

- "idroclorofluorocarburi", le sostanze controllate elencate nel gruppo VIII dell'allegato I, inclusi i loro isomeri,

- "sostanze nuove", le sostanze elencate nell'allegato II. Questa definizione comprende sostanze sole o in miscela, vergini, recuperate, riciclate o rigenerate. Essa non comprende le sostanze contenute in un manufatto, tranne nel caso si tratti del contenitore utilizzato per il trasporto o il magazzinaggio di dette sostanze, o le quantità trascurabili di sostanze nuove originate da una produzione collaterale o involontaria durante un processo di fabbricazione o da una materia prima che non abbia reagito,

- "materia prima", ogni sostanza controllata o nuova sostanza sottoposta a trasformazione chimica mediante un processo a seguito del quale la sua composizione d'origine è totalmente modificata e le cui emissioni sono trascurabili,

- "agente di fabbricazione", le sostanze controllate usate come agenti chimici di fabbricazione nei processi elencati nell'allegato VI, che hanno luogo negli impianti esistenti al 1 o settembre 1997, e le cui emissioni siano trascurabili. La Commissione, alla luce di tali criteri e nel rispetto della procedura di gestione di cui all'articolo 18, paragrafo 2, stabilisce un elenco di imprese alle quali è permesso l'uso di sostanze controllate come agenti di fabbricazione e fissa livelli massimi di emissioni per ciascuna di esse.

Alla luce di nuove informazioni o sviluppi tecnici, compresa la revisione prevista dalla decisione X/14 della conferenza delle parti del protocollo, la Commissione può:

a) modificare il suddetto elenco di imprese nel rispetto della procedura di gestione di cui all'articolo 18, paragrafo 2;

b) modificare l'allegato VI. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 3.

- "produttore", la persona fisica o giuridica che fabbrica sostanze controllate all'interno della Comunità,

- "produzione", il quantitativo di sostanze controllate prodotto, meno il quantitativo distrutto con tecnologie approvate dalle parti e meno il quantitativo interamente utilizzato come materia prima o come agente di fabbricazione nella fabbricazione di altri prodotti chimici. I quantitativi recuperati, riciclati e rigenerati non sono considerati come "produzione",

- "potenziale di riduzione dell'ozono", il valore specificato nella terza colonna dell'allegato I, esprimente l'effetto potenziale di ciascuna sostanza controllata sullo strato d'ozono,

- "livello calcolato", una quantità determinata moltiplicando la quantità di ciascuna sostanza controllata per il suo potenziale di riduzione dell'ozono e sommando, separatamente per ciascun gruppo di sostanze controllate di cui all'allegato I, i valori ottenuti,

- "razionalizzazione industriale", il trasferimento totale o parziale tra parti del protocollo o all'interno di uno Stato membro del livello calcolato di produzione da un produttore ad un altro, al fine di ottimizzare l'efficienza economica o far fronte a previste carenze di fornitura conseguenti alla chiusura di impianti,

- "immissione sul mercato", la fornitura o la messa a disposizione di terzi, contro pagamento o gratuitamente, di sostanze controllate o prodotti contenenti sostanze controllate disciplinate dal presente regolamento,

- "uso", l'impiego di sostanze controllate nella produzione o manutenzione, in particolare nella ricarica, di prodotti o apparecchiature o in altri processi, salvo quelli che ne prevedono l'utilizzazione come materia prima o come agente di fabbricazione, - "sistema reversibile di condizionamento d'aria/pompa di calore", una combinazione di parti intercollegate contenenti refrigerante che costituiscono un circuito chiuso di refrigerazione, nel quale il refrigerante circola per estrarre ed eliminare il calore (ad esempio raffreddamento, riscaldamento) e che è reversibile, in quanto i dispositivi di evaporazione e condensazione sono destinati ad essere intercambiabili nelle loro funzioni,

- "perfezionamento attivo", la procedura prevista dall'articolo 114, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1),

- "recupero", la raccolta e il magazzinaggio di sostanze controllate provenienti, per esempio, da macchine, apparecchiature, vasche di contenimento, effettuati nel corso delle operazioni di manutenzione o prima dello smaltimento,

- "riciclo", la riutilizzazione di sostanze controllate recuperate previa effettuazione di un processo di pulitura di base quale la filtrazione e l'essiccazione. Per i refrigeranti, il riciclo prevede normalmente la ricarica delle apparecchiature spesso effettuata in loco,

- "rigenerazione", il ritrattamento e la valorizzazione delle sostanze controllate recuperate attraverso operazioni quali filtrazione, essiccazione, distillazione e trattamento chimico, allo scopo di riportare la sostanza a determinate caratteristiche di funzionalità. Ciò spesso prevede un trattamento non in loco in un impianto centralizzato,

- "impresa", la persona fisica o giuridica che produce, ricicla per immetterle sul mercato o utilizza nella Comunità sostanze controllate a fini industriali o commerciali, ovvero che immette in libera circolazione nella Comunità tali sostanze importate o le esporta dalla Comunità per fini industriali o commerciali.

(1)

GU L 302 del 19.10.1992. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 955/1999 (GU L 119 del 7.5.1999).

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Capitolo II

Programma di eliminazione graduale

N.d.R.: Il presente Regolamento è stato ABROGATO dall'art. 30 del Reg. (UE) n. 1005/2009.

Art. 3

Controllo della produzione delle sostanze controllate

(integrato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1804/2003)

1. Fatto salvo il disposto dei paragrafi da 5 a 10, è vietata la produzione di:

a) clorofluorocarburi;

b) altri clorofluorocarburi completamente alogenati;

c) halon;

d) tetracloruro di carbonio;

e) 1,1,1-tricloroetano;

f) idrobromofluorocarburi;

g) bromoclorometano.

Con riferimento alle proposte degli Stati membri, la Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, applica i criteri indicati nella decisione IV/25 adottata dalle parti per determinare ogni anno gli usi essenziali per i quali possono essere consentite nella Comunità la produzione e l'importazione delle sostanze controllate di cui al comma precedente e gli utilizzatori che possono avvalersi di tali usi essenziali. La produzione e l'importazione sono consentite solo se nessuna delle parti dispone di adeguate alternative o sostanze controllate di cui al comma precedente riciclate o rigenerate (1).

2. i) Fatto salvo il disposto dei paragrafi da 5 a 10, ciascun produttore provvede a che:

a) il livello calcolato della sua produzione di bromuro di metile, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1999 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi, non superi il 75% del livello calcolato della sua produzione di bromuro di metile nel 1991;

b) il livello calcolato della sua produzione di bromuro di metile, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi, non superi il 40% del livello calcolato della sua produzione di bromuro di metile nel 1991;

c) il livello calcolato della sua produzione di bromuro di metile, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi, non superi il 25% del livello calcolato della sua produzione di bromuro di metile nel 1991;

d) la produzione di bromuro di metile cessi dopo il 31 dicembre 2004.

I livelli calcolati di cui alle lettere a), b), c) e) non comprendono la quantità di bromuro di metile prodotto per applicazioni di quarantena o di trattamento anteriore al trasporto.

ii) Alla luce delle proposte presentate dagli Stati membri la Commissione applica, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, i criteri stabiliti nella decisione IX/6 delle parti, insieme agli altri criteri pertinenti convenuti dalle parti, al fine di determinare ogni anno gli usi critici per i quali possono essere autorizzati la produzione, l'importazione e l'uso di bromuro di metile nella Comunità dopo il 31 dicembre 2004, le quantità e gli usi consentiti e gli utilizzatori che possono beneficiare della deroga per usi critici. La produzione e l'importazione sono autorizzate solo se nessuna delle parti dispone di adeguate alternative o di bromuro di metile riciclato o rigenerato.

In caso di emergenza, se ciò è necessario a seguito della diffusione imprevista di particolari parassiti o malattie, la Commissione, su richiesta dell'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare l'uso temporaneo di bromuro di metile. L'autorizzazione si applica per un periodo non superiore a 120 giorni e per un quantitativo non superiore a 20 tonnellate.

3. Fatto salvo il disposto dei paragrafi 8, 9 e 10, ciascun produttore provvede a che:

a) il livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi, non superi il livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi nel 1997;

b) il livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi, non superi il 35% del livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi nel 1997;

c) il livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi, non superi il 20% del livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi nel 1997;

d) il livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi, non superi il 15% del livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi nel 1997;

e) la produzione di idroclorofluorocarburi cessi dopo il 31 dicembre 2025.

Prima del 31 dicembre 2002, la Commissione riesamina i livelli di produzione di idroclorofluorocarburi allo scopo di stabilire:

- se debba essere proposta una riduzione prima dell'anno 2008 e/o

- se debba essere proposta una modifica dei livelli di produzione previsti alle lettere b), c) e d).

Tale riesame tiene conto degli sviluppi nei consumi di idroclorofluorocarburi a livello mondiale, delle esportazioni di idroclorofluorocarburi da parte della Comunità e di altri paesi dell'OCSE e della disponibilità, dal punto di vista tecnico ed economico, di sostanze o di tecnologie alternative, nonché dei rilevanti sviluppi internazionali nel quadro del protocollo.

4. La Commissione rilascia licenze agli utilizzatori definiti al paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 2, punto ii), e notifica loro l'uso per il quale è stata concessa l'autorizzazione, le sostanze che essi sono autorizzati a usare nonché i relativi quantitativi.

5. Un produttore può essere autorizzato, dall'autorità competente dello Stato membro dove si situa la sua produzione, a produrre le sostanze controllate di cui ai paragrafi 1 e 2 per soddisfare le richieste presentate dagli utilizzatori muniti di licenza ai sensi del paragrafo 4. L'autorità competente dello Stato membro interessato notifica preliminarmente alla Commissione la sua intenzione di rilasciare tale autorizzazione.

6. L'autorità competente dello Stato membro dove si situa la produzione in questione può autorizzare un produttore a superare i livelli calcolati di produzione specificati nei paragrafi 1 e 2 per soddisfare al fabbisogno interno fondamentale delle parti in forza dell'articolo 5 del protocollo, purché i livelli supplementari di produzione del suddetto Stato membro non superino i livelli consentiti a tal fine dagli articoli da 2A a 2E e 2H del protocollo per i periodi in oggetto. L'autorità competente dello Stato membro notifica preliminarmente alla Commissione la sua intenzione di rilasciare tali autorizzazioni.

7. Nei limiti consentiti dal protocollo, l'autorità competente dello Stato membro in cui si situa la produzione in questione può autorizzare un produttore a superare i livelli calcolati di produzione specificati nei paragrafi 1 e 2 al fine di soddisfare le richieste presentate da parti del protocollo in relazione ad eventuali usi essenziali o critici. L'autorità competente dello Stato membro interessato notifica preliminarmente alla Commissione la sua intenzione di rilasciare tali autorizzazioni.

8. Nei limiti consentiti dal protocollo, l'autorità competente dello Stato membro dove si situa la produzione in questione può autorizzare un produttore a superare i livelli calcolati di produzione di cui ai paragrafi da 1 a 7 per ragioni di razionalizzazione industriale all'interno dello Stato membro interessato, purché i livelli calcolati di produzione di suddetto Stato membro non superino la somma dei livelli calcolati di produzione dei suoi produttori nazionali, come indicato nei paragrafi da 1 a 7 per i periodi considerati. L'autorità competente dello Stato membro interessato notifica preliminarmente alla Commissione la sua intenzione di rilasciare tali autorizzazioni.

9. Nei limiti consentiti dal protocollo, la Commissione, d'intesa con l'autorità competente dello Stato membro dove si situa la produzione in questione, può autorizzare un produttore a superare i livelli calcolati di produzione di cui ai paragrafi da 1 a 8 per ragioni di razionalizzazione industriale tra Stati membri, purché l'insieme dei livelli calcolati di produzione degli Stati membri interessati non superi la somma dei livelli calcolati di produzione dei loro produttori nazionali, come indicato nei paragrafi da 1 a 8 per i periodi considerati. E' necessario anche l'accordo dell'autorità competente dello Stato membro nel quale si intende ridurre la produzione.

10. Nei limiti consentiti dal protocollo, la Commissione, d'intesa con l'autorità competente dello Stato membro dove si situa la produzione in questione, nonché con il governo della parte terza interessata, può autorizzare un produttore a combinare i livelli calcolati di produzione di cui ai paragrafi da 1 a 9 con i livelli calcolati di produzione consentiti ad un produttore di una parte terza in virtù del protocollo e della sua legislazione nazionale per ragioni di razionalizzazione industriale con una parte terza, purché i livelli calcolati di produzione combinati dei due produttori non superino la somma dei livelli calcolati di produzione autorizzati conformemente ai paragrafi da 1 a 9 per il produttore comunitario e dei livelli calcolati di produzione autorizzati per il produttore della parte terza, in virtù del protocollo e di ogni legislazione nazionale pertinente.

(1)

Per l'applicazione del presente nel periodo 1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2006 si veda la Dec. 2006/540/CE.

N.d.R.: Il presente Regolamento è stato ABROGATO dall'art. 30 del Reg. (UE) n. 1005/2009.

Art. 4

Controllo dell'immissione sul mercato e dell'uso di sostanze controllate

(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2039/2000, integrato e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1804/2003, integrato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1366/2006 e modificato dall'allegato del Reg. (CE) n. 596/2009)

1. Fatto salvo il disposto dei paragrafi 4 e 5, sono vietati l'immissione sul mercato e l'uso delle seguenti sostanze controllate:

a) clorofluorocarburi;

b) altri clorofluorocarburi completamente alogenati;

c) halon;

d) tetracloruro di carbonio;

e) 1,1,1-tricloroetano;

f) idrobromofluorocarburi;

g) bromoclorometano.

La Commissione, a richiesta di un'autorità competente di uno Stato membro e conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, può autorizzare una deroga temporanea al fine di consentire l'uso di clorofluorocarburi, sino al 31 dicembre 2004, nei meccanismi di somministrazione di dispositivi ermeticamente sigillati destinati ad essere impiantati nel corpo umano per rilasciare dosaggi specifici di sostanze medicinali e, fino al 31 dicembre 2008, per usi militari esistenti qualora sia dimostrato che, per un particolare uso, non sono disponibili o applicabili sostanze o tecnologie alternative, fattibili sotto il profilo tecnico ed economico.

2. i) Fatto salvo il disposto dei paragrafi 4 e 5, ciascun produttore e importatore provvede a che:

a) il livello calcolato di bromuro di metile che immette sul mercato od usa per proprio conto, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1999 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi, non superi il 75% del livello calcolato di bromuro di metile immesso sul mercato o usato per proprio conto nel 1991;

b) il livello calcolato di bromuro di metile che immette sul mercato od usa per proprio conto, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi, non superi il 40% del livello calcolato di bromuro di metile immesso sul mercato o usato per proprio conto nel 1991;

c) il livello calcolato di bromuro di metile che immette sul mercato od usa per proprio conto, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi, non superi il 25% del livello calcolato di bromuro di metile immesso sul mercato o usato per proprio conto nel 1991;

d) l'immissione sul mercato e l'uso per proprio conto di bromuro di metile cessi dopo il 31 dicembre 2004.

Entro i limiti consentiti dal protocollo, la Commissione, a richiesta di un'autorità competente di uno Stato membro e in conformità della procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, adegua il livello calcolato di bromuro di metile di cui all'articolo 3, paragrafo 2, punto i), lettera c), e all'articolo 4, paragrafo 2, punto i), lettera c), ove sia dimostrato che tale adeguamento è necessario per soddisfare al fabbisogno di detto Stato membro in quanto non esistono o non possono essere utilizzati alternative o sostituti tecnicamente ed economicamente validi, che siano accettabili sotto il profilo ambientale e sanitario.

La Commissione promuove, di concerto con gli Stati membri, lo sviluppo, compresa la ricerca, e l'utilizzo di alternative al bromuro di metile in tempi quanto più possibile brevi.

ii) Fatto salvo il disposto del paragrafo 4, dopo il 31 dicembre 2005 sono vietati l'immissione sul mercato e l'uso del bromuro di metile da parte di imprese diverse dai produttori e dagli importatori.

iii) I livelli calcolati di cui al punto i), lettere a), b), c) e d), e punto ii) non comprendono la quantità di bromuro di metile prodotto o importato per applicazione di quarantena e trattamenti anteriori al trasporto. Per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001 e per ogni successivo periodo di 12 mesi, ciascun produttore e importatore garantisce che il livello calcolato di bromuro di metile che immette sul mercato o usa per proprio conto per applicazioni di quarantena e trattamenti anteriori al trasporto non superi la media del livello calcolato di bromuro di metile che ha immesso sul mercato o ha usato per proprio conto per le stesse applicazioni negli anni 1996, 1997 e 1998.

Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione le quantità di bromuro di metile autorizzate per applicazioni di quarantena e trattamenti anteriori al trasporto usate nel suo territorio, gli scopi per i quali il bromuro di metile è stato utilizzato e i progressi compiuti nella valutazione e nell'utilizzo di sostanze alternative.

La Commissione prende misure per ridurre il livello calcolato di bromuro di metile che i produttori e gli importatori possono immettere sul mercato o usare per proprio conto per applicazioni di quarantena e trattamenti anteriori al trasporto in funzione della disponibilità, sotto il profilo tecnico ed economico, di sostanze o tecnologie alternative e degli sviluppi internazionali nel quadro del protocollo. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 3.

iv) Le restrizioni quantitative complessive per l'immissione sul mercato e l'uso per proprio conto da parte dei produttori e importatori di bromuro di metile sono indicati nell'allegato III.

3. i) Fatto salvo il disposto dei paragrafi 4 e 5 e dell'articolo 5, paragrafo 5:

a) il livello calcolato di idroclorofluorocarburi che i produttori e gli importatori immettono sul mercato o usano per proprio conto nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1999 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi non supera la somma:

- del 2,6% del livello calcolato di clorofluorocarburi immessi sul mercato o usati per proprio conto dai produttori e dagli importatori nel 1989

e

- del livello calcolato di idroclorofluorocarburi immessi sul mercato o usati per proprio conto dai produttori e dagli importatori nel 1989;

b) il livello calcolato di idroclorofluorocarburi immessi sul mercato o usati per proprio conto dai produttori e dagli importatori nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001 non supera la somma:

- del 2,0% del livello calcolato di clorofluorocarburi immessi sul mercato o usati per proprio conto dai produttori e dagli importatori nel 1989

e

- del livello calcolato di idroclorofluorocarburi immessi sul mercato o usati per proprio conto dai produttori e dagli importatori nel 1989;

c) il livello calcolato di idroclorofluorocarburi immessi sul mercato o usati per proprio conto dai produttori e dagli importatori nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2002 non supera l'85% del livello calcolato a norma della lettera b);

d) il livello calcolato di idroclorofluorocarburi immessi sul mercato o usati per proprio conto dai produttori e dagli importatori nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003 non supera il 45% del livello calcolato a norma della lettera b);

e) il livello calcolato di idroclorofluorocarburi immessi sul mercato o usati per proprio conto dai produttori e dagli importatori nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi non supera il 30% del livello calcolato a norma della lettera b);

f) il livello calcolato di idroclorofluorocarburi immessi sul mercato o usati per proprio conto dai produttori e dagli importatori nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi non supera il 25% del livello calcolato a norma della lettera b);

g) nessun produttore o importatore immette sul mercato o usa per proprio conto idroclorofluorocarburi dopo il 31 dicembre 2009;

h) ciascun produttore e importatore provvede a che il livello calcolato di idroclorofluorocarburi immesso sul mercato o usato per proprio conto nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001 e nel periodo successivo di 12 mesi fino al 31 dicembre 2002 non superi, in percentuale dei livelli calcolati di cui alle lettere da a) a c), la quota percentuale ad esso assegnata nel 1999.

i) in deroga alla lettera h), ciascun produttore e importatore della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia provvede a che il livello calcolato di idroclorofluorocarburi immesso sul mercato o usato per proprio conto non superi, in percentuale dei livelli calcolati di cui alle lettere b), d), e) e f), la media delle quote di mercato degli anni 2002 e 2003.

ii) La Commissione può modificare il meccanismo per l'attribuzione a ciascun produttore ed importatore di quote dei livelli calcolati di cui alle lettere da d) a f), applicabili dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003 e per ogni successivo periodo di dodici mesi.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 3.

iii) Per quanto riguarda i produttori, le quantità di cui al presente paragrafo si riferiscono alle quantità di sostanze vergini di idroclorofluorocarburi che essi immettono sul mercato o usano per proprio conto all'interno della Comunità e che sono state prodotte nella Comunità.

iv) I limiti quantitativi complessivi per l'immissione sul mercato e l'uso per proprio conto da parte dei produttori e importatori di idroclorofluorocarburi sono indicati nell'allegato III.

4. i) a) Le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano all'immissione sul mercato di sostanze controllate se esse sono distrutte all'interno della Comunità con tecnologie approvate dalle parti;

b) le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano all'immissione sul mercato e all'uso di sostanze controllate se queste

- sono utilizzate come materia prima o agente di fabbricazione, ovvero

- servono a soddisfare le richieste per usi essenziali presentate dagli utilizzatori muniti di licenza di cui all'articolo 3, paragrafo 1 e a soddisfare le richieste per usi critici da parte degli utilizzatori di cui all'articolo 3, paragrafo 2 oppure a soddisfare le richieste per usi temporanei in caso di emergenza autorizzati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, punto ii).

ii) Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano all'immissione sul mercato, da parte di imprese diverse da quelle di produzione di sostanze controllate per la manutenzione o l'assistenza di apparecchiature di refrigerazione o condizionamento d'aria fino al 31 dicembre 1999.

iii) Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano all'uso di sostanze controllate per la manutenzione o assistenza di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento dell'aria o per i processi relativi alla presa di impronte fino al 31 dicembre 2000.

iv) Il paragrafo 1, lettera c), non si applica all'immissione sul mercato e all'uso di halon recuperati, riciclati o rigenerati in sistemi di protezione antincendio esistenti fino al 31 dicembre 2002 e all'immissione sul mercato e all'uso di halon per usi critici conformemente all'allegato VII. Le autorità competenti degli Stati membri notificano ogni anno alla Commissione le quantità di halon utilizzate per gli usi critici, le misure prese per ridurre le emissioni ed una stima delle stesse e le attività in corso per individuare ed utilizzare alternative appropriate.

Ogni anno la Commissione riesamina l'elenco degli usi critici di cui all'allegato VII e, se necessario, adotta modifiche e, ove opportuno, un calendario per la loro eliminazione graduale, tenuto conto della disponibilità di tecnologie o alternative sia tecnicamente che economicamente praticabili, che siano accettabili dal punto di vista ambientale e sanitario.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 3.

v) Ad eccezione degli usi elencati nell'allegato VII, i sistemi di protezione antincendio e gli estintori contenenti halon sono eliminati entro il 31 dicembre 2003 e gli halon recuperati a norma dell'articolo 16.

5. I produttori o importatori autorizzati a immettere sul mercato o utilizzare per proprio conto le sostanze controllate di cui al presente articolo possono cedere i loro diritti ad altri produttori o importatori di tale gruppo di sostanze nella Comunità per tutte le quantità di tale gruppo di sostanze stabilite dal presente articolo o per parte di esse. Tali cessioni sono preventivamente notificate alla Commissione. La cessione del diritto di immissione sul mercato o di uso non comporta un diritto supplementare di produzione o importazione.

6. L'importazione e l'immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature contenenti clorofluorocarburi, altri clorofluorocarburi completamente alogenati, halon, tetracloruro di carbonio, 1,1,1-tricloroetano, idrobromofluorocarburi e bromoclorometano sono vietate, ad eccezione di prodotti o apparecchiature per i quali l'uso della rispettiva sostanza controllata è stato autorizzato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma o è elencato nell'allegato VII. I prodotti e le apparecchiature per i quali è dimostrato che la data di fabbricazione è precedente all'entrata in vigore del presente regolamento non sono soggetti a questo divieto.

N.d.R.: Il presente Regolamento è stato ABROGATO dall'art. 30 del Reg. (UE) n. 1005/2009.

Art. 5

Controllo dell'uso degli idroclorofluorocarburi

(modificato dall'allegato del Reg. (CE) n. 569/2009)

1. Fatte salve le condizioni seguenti, l'uso di idroclorofluorocarburi è vietato:

a) negli aerosol;

b) come solventi:

i) come solvente in applicazioni non confinate, comprese le vasche di pulizia aperte alla sommità e i sistemi di rimozione dell'acqua aperti alla sommità se privi di zone raffreddate, negli adesivi e negli agenti di distacco per sformatura se non utilizzati in apparecchiature chiuse, per la pulitura tramite drenaggio in cui gli idroclorofluorocarburi non vengono recuperati;

ii) dal 1° gennaio 2002 in tutti gli usi come solventi, ad eccezione della pulitura di precisione di componenti elettrici e di altri componenti nelle applicazioni aerospaziali e aeronautiche, per il quale il divieto entra in vigore il 31 dicembre 2008;

c) come refrigeranti

i) in apparecchiature fabbricate dopo il 31 dicembre 1995 per i seguenti usi:

- in sistemi non confinati ad evaporazione diretta,

- in frigoriferi e congelatori domestici,

- nei sistemi di condizionamento d'aria su autovetture, trattori, fuoristrada o rimorchi, funzionanti con qualsiasi fonte energetica, tranne per usi militari, per i quali il divieto entra in vigore il 31 dicembre 2008,

- nel condizionamento d'aria di mezzi di trasporto pubblico su strada;

ii) nel condizionamento d'aria di mezzi di trasporto su rotaia, in apparecchiature fabbricate dopo il 31 dicembre 1997;

iii) dal 1° gennaio 2000, in apparecchiature fabbricate dopo il 31 dicembre 1999 per i seguenti usi:

- depositi e magazzini frigoriferi pubblici e adibiti alla distribuzione,

- per apparecchiature di potenza misurata all'albero motore pari o superiore a 150 kW;

iv) dal 1° gennaio 2001, in tutte le altre apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria fabbricate dopo il 31 dicembre 2000, ad eccezione delle apparecchiature di condizionamento fisse con capacità di raffreddamento inferiore a 100 kW, per le quali l'uso di idroclorofluorocarburi è vietato dal 1° luglio 2002 nelle apparecchiature prodotte dopo il 30 giugno 2002, e dei sistemi reversibili di condizionamento d'aria/pompe di calore, per i quali l'uso di idroclorofluorocarburi è vietato dal 1° gennaio 2004 in tutte le apparecchiature fabbricate dopo il 31 dicembre 2003;

v) dal 1° gennaio 2010, l'uso di idroclorofluorocarburi vergini è vietato nella manutenzione e assistenza delle apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria esistenti a tale data; a decorrere dal 1° gennaio 2015, tutti gli idrofluorocarburi sono vietati.

Anteriormente al 31 dicembre 2008 la Commissione esamina la disponibilità tecnica ed economica di alternative agli idroclorofluorocarburi riciclati.

L'esame tiene conto della disponibilità di alternative agli idroclorofluorocarburi tecnicamente ed economicamente praticabili nelle apparecchiature di refrigerazione esistenti al fine di evitare l'indebito abbandono di apparecchiature.

Le alternative da esaminare devono avere sull'ambiente un effetto sensibilmente meno nocivo rispetto agli idroclorofluorocarburi.

La Commissione presenta i risultati dell'esame al Parlamento europeo e al Consiglio. Se del caso decide se modificare il termine del 1° gennaio 2015. Tale misura intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 3.

d) per la produzione di schiume:

i) per la produzione di tutte le schiume, ad eccezione delle schiume a pelle integrale per applicazioni di sicurezza e delle schiume isolanti rigide;

ii) dal 1° ottobre 2000, per la produzione di schiume a pelle integrale per applicazioni di sicurezza e di schiume isolanti rigide a base di polietilene;

iii) dal 1° gennaio 2002, per la produzione di schiume isolanti rigide di polistirene estruso, tranne se sono usate per isolamento nel trasporto;

iv) dal 1° gennaio 2003, per la produzione di schiume di poliuretano per elettrodomestici, di schiume flessibili di poliuretano laminate in superficie e di pannelli continui di poliuretano, tranne se questi due ultimi articoli sono usati per isolamento nel trasporto;

v) dal 1° gennaio 2004, per la produzione di tutte le schiume, incluse schiume di poliuretano spray e a blocchi;

e) come gas vettore di sostanze di sterilizzazione in sistemi chiusi, in apparecchiature fabbricate dopo il 31 dicembre 1997;

f) in tutte le altre applicazioni.

2. In deroga al paragrafo 1, è consentito l'uso di idroclorofluorocarburi:

a) per scopi di laboratorio, compresa la ricerca e sviluppo;

b) come materia prima;

c) come agente di fabbricazione.

3. In deroga al paragrafo 1 l'uso di idroclorofluorocarburi come agenti antincendio nei sistemi di protezione antincendio esistenti può essere consentito ai fini di sostituzione degli halon negli usi previsti nell'allegato VII, alle seguenti condizioni:

- gli halon contenuti in tali sistemi di protezione antincendio vengono integralmente sostituiti,

- gli halon ritirati vengono distrutti,

- il 70% dei costi di distruzione sono sostenuti dal fornitore degli idroclorofluorocarburi,

- ogni anno gli Stati membri che applicano questa disposizione comunicano alla Commissione il numero di impianti e i quantitativi di halon interessati dalla stessa.

4. L'importazione e l'immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature contenenti idroclorofluorocarburi soggetti ad un uso limitato, a norma del presente articolo, sono vietate dalla data di entrata in vigore delle restrizioni all'uso. I prodotti e le apparecchiature per i quali è dimostrato che la data di fabbricazione è precedente alla data delle restrizioni all'uso non sono soggetti a questo divieto.

5. Fino al 31 dicembre 2009 le restrizioni all'uso di cui al presente articolo non si applicano all'uso di idroclorofluorocarburi per la fabbricazione di prodotti destinati all'esportazione in paesi in cui l'uso di idroclorofluorocarburi in tali prodotti è ancora consentito.

6. La Commissione, in base all'esperienza acquisita con l'applicazione del presente regolamento e al progresso tecnico, può modificare l'elenco e le date di cui al paragrafo 1, senza in alcun caso prorogare i termini ivi previsti, fatte salve le deroghe di cui al paragrafo 7.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 3.

7. La Commissione, a richiesta di un'autorità competente di uno Stato membro e conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, può autorizzare una deroga temporanea al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 4, paragrafo 3, per consentire l'uso e l'immissione sul mercato di idroclorofluorocarburi, qualora sia dimostrato che, per un particolare uso, non sono disponibili o applicabili sostanze o tecnologie alternative, praticabili sotto il profilo tecnico ed economico. La Commissione informa senza indugio gli Stati membri sulle deroghe accordate.

N.d.R.: Il presente Regolamento è stato ABROGATO dall'art. 30 del Reg. (UE) n. 1005/2009.

Capitolo III

Commercializzazione

N.d.R.: Il presente Regolamento è stato ABROGATO dall'art. 30 del Reg. (UE) n. 1005/2009.

Art. 6

Licenze di importazione da paesi terzi

(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1804/2003 e dall'allegato del Reg. (CE) n. 569/2009)

1. L'immissione in libera pratica nella Comunità o il perfezionamento attivo di sostanze controllate sono soggetti alla presentazione di una licenza di importazione. Le licenze sono rilasciate dalla Commissione previa verifica del rispetto degli articoli 6, 7, 8 e 13. La Commissione trasmette copia della licenza all'autorità competente dello Stato membro nel quale le sostanze saranno importate. A tal fine, ciascuno Stato membro designa la propria autorità competente. Le sostanze controllate dei gruppi I, II, III, IV, V e IX elencate nell'allegato I, non sono importate per il perfezionamento attivo.

2. La licenza, se comporta una procedura di perfezionamento attivo, può essere rilasciata solo se le sostanze controllate sono usate nel territorio doganale della Comunità nell'ambito del sistema di sospensione di cui all'articolo 114, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2913/92, a condizione che i prodotti compensatori vengano riesportati verso uno Stato in cui la produzione, il consumo o l'importazione di tale sostanza controllata non sono vietati. La licenza è rilasciata soltanto dopo approvazione dell'autorità competente dello Stato membro in cui ha luogo il perfezionamento attivo.

3. La domanda di licenza contiene:

a) il nome e l'indirizzo dell'importatore e dell'esportatore;

b) il paese di esportazione;

c) il paese di destinazione finale qualora le sostanze controllate siano usate nel territorio doganale della Comunità nell'ambito della procedura di perfezionamento attivo di cui al paragrafo 2;

d) la descrizione di ciascuna sostanza controllata, compresi:

- la designazione commerciale,

- la descrizione e il codice della nomenclatura combinata, come indicato nell'allegato IV,

- la natura della sostanza (vergine, recuperata o rigenerata),

- la quantità della sostanza espressa in chilogrammi;

e) la finalità dell'importazione proposta;

f) se conosciuti, l'indicazione del luogo e della data dell'importazione proposta e, se del caso, eventuali modifiche di tali dati.

4. La Commissione può richiedere un certificato che attesti la natura delle sostanze da importare.

5. La Commissione può modificare l'elenco delle voci riportate al paragrafo 3 e nell'allegato IV.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 3. 

N.d.R.: Il presente Regolamento è stato ABROGATO dall'art. 30 del Reg. (UE) n. 1005/2009.

Art. 7

Importazioni di sostanze controllate da paesi terzi

L'immissione in libera pratica nella Comunità di sostanze controllate importate da paesi terzi è soggetta a restrizioni quantitative. Le restrizioni sono fissate e alle imprese sono assegnate quote per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1999 e per ciascun periodo successivo di 12 mesi, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Le quote sono assegnate solo:

a) per le sostanze controllate dei gruppi VI e VIII di cui all'allegato I;

b) per le sostanze controllate impiegate per usi essenziali o critici o per applicazioni di quarantena o per trattamento anteriore al trasporto;

c) per le sostanze controllate usate come materia prima o come agente di fabbricazione;

d) alle imprese che hanno impianti di distruzione, per le sostanze controllate recuperate se le sostanze controllate vengono distrutte nella Comunità con tecnologie approvate dalle parti.

N.d.R.: Il presente Regolamento è stato ABROGATO dall'art. 30 del Reg. (UE) n. 1005/2009.

Art. 8

Importazioni di sostanze controllate da Stati non parti del protocollo

Sono vietati l'immissione in libera pratica nella Comunità e il perfezionamento attivo di sostanze controllate importate da Stati non parti del protocollo.

N.d.R.: Il presente Regolamento è stato ABROGATO dall'art. 30 del Reg. (UE) n. 1005/2009.

Art. 9

Importazioni di prodotti contenenti sostanze controllate da Stati non parti del protocollo

(modificato dall'allegato del Reg. (CE) n. 569/2009)

1. E' vietata l'immissione in libera pratica nella Comunità di prodotti e apparecchiature contenenti sostanze controllate importati da Stati non parti del protocollo.

2. L'allegato V riporta a titolo orientativo per le autorità doganali degli Stati membri un elenco di prodotti contenenti sostanze controllate e i codici della nomenclatura combinata. La Commissione può aggiungere e sopprimere voci o modificare tale elenco sulla base degli elenchi redatti dalle parti.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 3.

N.d.R.: Il presente Regolamento è stato ABROGATO dall'art. 30 del Reg. (UE) n. 1005/2009.

Art. 10

Importazioni di prodotti fabbricati con sostanze controllate da Stati non parti del protocollo

Alla luce della decisione delle parti, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le norme relative all'immissione in libera pratica nella Comunità di prodotti fabbricati impiegando sostanze controllate, ma non contenenti sostanze identificabili come sostanze controllate, importati da Stati non parti del protocollo. Nell'identificazione di detti prodotti sono rispettate le avvertenze tecniche fornite periodicamente alle parti. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

N.d.R.: Il presente Regolamento è stato ABROGATO dall'art. 30 del Reg. (UE) n. 1005/2009.

Art. 11

Esportazione di sostanze controllate o prodotti contenenti sostanze controllate

(modificato ed integrato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2038/2000, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1804/2003 e modificato dall'allegato dl Reg. (CE) n. 596/2009)

1. Sono vietate le esportazioni dalla Comunità di clorofluorocarburi, altri clorofluorocarburi completamenti alogenati, halon, tetracloruro di carbonio, 1,1,1-tricloroetano, idrobromofluorocarburi e bromoclorometano o di prodotti e apparecchiature, diversi dagli effetti personali, che contengono queste sostanze o che continuano a funzionare solo se alimentati con tali sostanze. Il divieto non si applica alle esportazioni di:

a) sostanze controllate la cui produzione è stata autorizzata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, per soddisfare al fabbisogno interno fondamentale delle parti a norma dell'articolo 5 del protocollo;

b) sostanze controllate prodotte ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7, per soddisfare usi essenziali o critici delle parti;

c) prodotti o apparecchiature contenenti sostanze controllate prodotte ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, o importate ai sensi dell'articolo 7, lettera b);

d) halon recuperato, riciclato e rigenerato, immagazzinato per usi critici in impianti autorizzati o gestiti dall'autorità competente per soddisfare gli usi critici di cui all'allegato VII entro il 31 dicembre 2009, e prodotti e apparecchiature contenenti halon per soddisfare gli usi critici di cui all'allegato VII. In seguito ad un riesame delle esportazioni di tale halon recuperato, riciclato e rigenerato per usi critici avviato dalla Commissione entro il 1° gennaio 2005, la Commissione può vietare tali esportazioni prima del 31 dicembre 2009. Tale misura intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 3.

e) sostanze controllate per l'uso come materia prima o come agente di fabbricazione;

f) inalatori per la somministrazione di dosi controllate e i meccanismi di somministrazione di dispositivi ermeticamente sigillati destinati ad essere impiantati nel corpo umano per rilasciare dosaggi specifici di sostanze medicinali, che contengono clorofluorocarburi, di cui all'articolo 4, paragrafo 1 possono essere autorizzati temporaneamente in conformità della procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

g) prodotti e apparecchiature usati, contenenti schiume isolanti rigide o schiume a pelle integrale prodotte con clorofluorocarburi. Tale deroga non si applica a:

- apparecchiature e prodotti di refrigerazione e di condizionamento dell'aria,

- apparecchiature e prodotti di refrigerazione e di condizionamento dell'aria che contengono clorofluorocarburi utilizzati quali refrigeranti, o che continuano a funzionare solo se alimentati con clorofluorocarburi, utilizzati quali refrigeranti, in altre apparecchiature e altri prodotti,

- schiume e prodotti per l'isolamento degli edifici.

2. Sono vietate le esportazioni dalla Comunità di bromuro di metile verso Stati non parti del protocollo.

3. Dal 1° gennaio 2004 sono vietate le esportazioni dalla Comunità di idroclorofluorocarburi verso Stati non parti del protocollo. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, esamina la succitata data alla luce degli sviluppi internazionali pertinenti nell'ambito del protocollo e la modifica se del caso.

4. A decorrere dal 31 dicembre 2003 sono vietate le esportazioni dalla Comunità di halon per usi critici non proveniente da impianti di immagazzinamento autorizzati o gestiti dall'autorità competente per immagazzinare halonn per usi critici.

N.d.R.: Il presente Regolamento è stato ABROGATO dall'art. 30 del Reg. (UE) n. 1005/2009.

Art. 12

Autorizzazioni all'esportazione

(modificato ed integrato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1804/2003)

1. Le esportazioni dalla Comunità di sostanze controllate sono soggette ad autorizzazione. Tale autorizzazione è rilasciata dalla Commissione alle imprese per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001 e per ciascun periodo successivo di 12 mesi, previa verifica dell'osservanza dell'articolo 11. Le disposizioni che disciplinano l'autorizzazione ad esportare halon quale sostanza controllata figurano nel paragrafo 4. La Commissione invia copia di ogni autorizzazione all'esportazione all'autorità competente dello Stato membro interessato.

2. La domanda di autorizzazione all'esportazione contiene:

a) il nome e l'indirizzo dell'esportatore e del produttore, se diverso dal primo;

b) la descrizione delle sostanze controllate da esportare, compresi:

- la designazione commerciale,

- la descrizione e il codice della nomenclatura combinata di cui all'allegato IV,

- la natura della sostanza (vergine, recuperata o rigenerata);

c) la quantità totale di ogni sostanza da esportare;

d) il paese o i paesi di destinazione finale delle sostanze controllate;

e) la finalità dell'esportazione.

3. Ogni esportatore notifica alla Commissione le eventuali variazioni intervenute nel periodo di validità dell'autorizzazione, relativamente ai dati notificati ai sensi del paragrafo 2. Ogni esportatore comunica i dati alla Commissione conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 19.

4. Sono soggette ad autorizzazione le esportazioni dalla Comunità di halon, prodotti e apparecchiature contenenti halon, per soddisfare gli usi critici di cui all'allegato VII per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004 e per ciascun periodo successivo di 12 mesi. Tale autorizzazione è rilasciata dalla Commissione all'esportatore previa verifica dell'osservanza dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato. Nella domanda di autorizzazione all'esportazione figurano:

- il nome e l'indirizzo dell'esportatore,

- una descrizione commerciale dell'esportazione,

- la quantità totale di halon,

- il paese o i paesi di destinazione finale dei prodotti e delle apparecchiature,

- una dichiarazione secondo cui l'halon deve essere esportato per un uso critico specifico di cui all'allegato VII,

- qualsiasi ulteriore informazione ritenuta necessaria dall'autorità competente.

N.d.R.: Il presente Regolamento è stato ABROGATO dall'art. 30 del Reg. (UE) n. 1005/2009.

Art. 13

Autorizzazione eccezionale agli scambi con Stati non parti del protocollo

In deroga all'articolo 8, all'articolo 9, paragrafo 1, all'articolo 10, all'articolo 11, paragrafo 2, e all'articolo 11, paragrafo 3, gli scambi di sostanze controllate e i prodotti contenenti e/o fabbricati con una o più di queste sostanze con Stati non parti del protocollo possono essere autorizzati dalla Commissione qualora sia accertato, in una riunione delle parti, che tali Stati ottemperano pienamente al disposto del protocollo e hanno presentato la relativa documentazione in conformità dell'articolo 7 del medesimo. La Commissione decide secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, del presente regolamento.

N.d.R.: Il presente Regolamento è stato ABROGATO dall'art. 30 del Reg. (UE) n. 1005/2009.

Art. 14

Scambi con territori non soggetti al protocollo

1. Fatte salve eventuali decisioni ai sensi del paragrafo 2, le disposizioni degli articoli 8 e 9, dell'articolo 11, paragrafo 2 e dell'articolo 11, paragrafo 3, si applicano a qualsiasi territorio non contemplato dal protocollo così come si applicano a Stati non parti del protocollo.

2. Qualora le autorità di un territorio non contemplato dal protocollo si conformino pienamente a quanto stabilito dal protocollo ed abbiano presentato la relativa documentazione in conformità dell'articolo 7 del medesimo, la Commissione può decidere che le disposizioni degli articoli 8, 9 e 11 del presente regolamento non si applichino, parzialmente o totalmente, a detto territorio.

La Commissione decide secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

N.d.R.: Il presente Regolamento è stato ABROGATO dall'art. 30 del Reg. (UE) n. 1005/2009.

Art. 15

Informazione degli Stati membri

La Commissione informa senza indugio gli Stati membri di tutti i provvedimenti da essa adottati a norma degli articoli 6, 7, 9, 12, 13 e 14.

N.d.R.: Il presente Regolamento è stato ABROGATO dall'art. 30 del Reg. (UE) n. 1005/2009.

Capitolo IV

Controllo delle emissioni

N.d.R.: Il presente Regolamento è stato ABROGATO dall'art. 30 del Reg. (UE) n. 1005/2009.

Art. 16

Recupero delle sostanze controllate usate

(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1804/2003)

1. Le sostanze contenute in:

- apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore, tranne i frigoriferi e i congelatori domestici,

- apparecchiature contenenti solventi,

- sistemi di protezione antincendio ed estintori,

sono recuperate per essere distrutte con tecnologie approvate dalle parti o ogni altra tecnologia di distruzione accettabile dal punto di vista ambientale, oppure per essere riciclate o rigenerate nel corso delle operazioni di manutenzione e riparazione delle apparecchiature o prima che tali apparecchiature siano smantellate o eliminate.

2. Le sostanze controllate contenute in frigoriferi e congelatori domestici sono recuperate e trattate come indicato nel paragrafo 1 dopo il 31 dicembre 2001.

3. Le sostanze controllate contenute in prodotti, impianti e apparecchiature diversi da quelli indicati nei paragrafi 1 e 2 sono recuperate, se fattibile, e trattate come indicato nel paragrafo 1.

4. Le sostanze controllate non sono immesse sul mercato in contenitori a perdere, tranne se impiegate per usi essenziali.

5. Gli Stati membri agiscono per promuovere il recupero, il riciclaggio, la rigenerazione e la distruzione delle sostanze controllate e conferiscono agli utenti, ai tecnici della refrigerazione o ad altri organismi appropriati la responsabilità di assicurare il rispetto delle disposizioni del paragrafo 1. Gli Stati membri definiscono i requisiti professionali minimi del personale utilizzato. Entro il 31 dicembre 2001 gli Stati membri comunicano alla Commissione i programmi relativi ai suddetti requisiti professionali. La Commissione valuta le misure adottate dagli Stati membri. Alla luce di tale valutazione e di informazioni tecniche o di pertinenti informazioni di altro tipo, la Commissione, se del caso, propone misure concernenti detti requisiti professionali minimi.

6. Gli Stati membri notificano alla Commissione entro il 31 dicembre 2001, e per ciascun periodo successivo di 12 mesi, i sistemi istituiti per promuovere il recupero delle sostanze controllate usate, inclusi gli impianti disponibili, e le quantità di sostanze controllate usate recuperate, riciclate, rigenerate o distrutte.

7. Il presente articolo non pregiudica la direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (1) e le misure adottate in forza dell'articolo 2, paragrafo 2, di detta direttiva.

(1)

GU L 194 del 25.7.1975. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 96/350/CE della Commissione (GU L 135 del 6.6.1996).

N.d.R.: Il presente Regolamento è stato ABROGATO dall'art. 30 del Reg. (UE) n. 1005/2009.

Art. 17

Fughe di sostanze controllate

1. Sono adottate tutte le misure precauzionali praticabili per evitare e ridurre al minimo fughe di sostanze controllate. In particolare le apparecchiature fisse contenenti liquido refrigerante in quantità superiore a 3 kg sono controllate annualmente onde verificare la presenza di fughe. Gli Stati membri definiscono i requisiti professionali minimi del personale utilizzato. Entro il 31 dicembre 2001 gli Stati membri comunicano alla Commissione i programmi relativi ai suddetti requisiti professionali. La Commissione valuta le misure adottate dagli Stati membri. Alla luce di tale valutazione e di informazioni tecniche o di pertinenti informazioni di altro tipo, la Commissione, se del caso, propone misure concernenti detti requisiti professionali minimi.

La Commissione promuove l'elaborazione di norme europee relative al controllo delle fughe e al recupero delle sostanze fuoriuscite da apparecchiature commerciali e industriali di condizionamento d'aria e di refrigerazione, da sistemi antincendio e da apparecchiature contenenti solventi nonché, ove opportuno, ai requisiti tecnici in materia di sistemi di refrigerazione a prova di fughe.

2. Sono adottate tutte le misure precauzionali praticabili per evitare e ridurre al minimo fughe di bromuro di metile da impianti di fumigazione e da operazioni in cui è usato bromuro di metile. Se il bromuro di metile è usato per la fumigazione del terreno, è obbligatorio l'uso di film plastici virtualmente impermeabili per un periodo sufficiente di tempo, o di altre tecniche che garantiscano almeno lo stesso livello di protezione dell'ambiente. Gli Stati membri definiscono i requisiti professionali minimi per il personale utilizzato.

3. Sono adottate tutte le misure precauzionali praticabili per evitare e ridurre al minimo fughe di sostanze controllate usate come materia prima o agente di fabbricazione.

4. Sono adottate tutte le misure precauzionali praticabili per evitare e ridurre al minimo fughe di sostanze controllate prodotte involontariamente durante la fabbricazione di altri prodotti chimici.

5. La Commissione elabora, se del caso, note informative che descrivano le migliori tecnologie disponibili e le migliori pratiche ambientali concernenti la prevenzione e la riduzione al minimo delle fughe e delle emissioni di sostanze controllate, e ne cura la diffusione.

N.d.R.: Il presente Regolamento è stato ABROGATO dall'art. 30 del Reg. (UE) n. 1005/2009.

Capitolo V

Comitato, comunicazione dei dati, ispezione e sanzioni

N.d.R.: Il presente Regolamento è stato ABROGATO dall'art. 30 del Reg. (UE) n. 1005/2009.

Art. 18

Comitato

(modificato dall'allegato del Reg. (CE) n. 569/2009)

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

N.d.R.: Il presente Regolamento è stato ABROGATO dall'art. 30 del Reg. (UE) n. 1005/2009.

Art. 19

Comunicazione dei dati

(integrato e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1804/2003 e dall'allegato del Reg. (CE) n. 569/2009)

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, ciascun produttore, importatore e esportatore di sostanze controllate comunica alla Commissione, inviandone copia all'autorità competente dello Stato membro interessato, per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre dell'anno precedente e per ciascuna sostanza controllata, i dati specificati di seguito.

L'articolazione di tale comunicazione è definita conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

a) Ogni produttore comunica:

- la sua produzione totale di ciascuna sostanza controllata,

- la produzione immessa sul mercato o usata dal produttore per proprio conto nella Comunità, distinguendo la produzione usata come materia prima, come agente di fabbricazione quarantena e trattamento anteriore al trasporto e per altri usi,

- la produzione per soddisfare usi essenziali o critici nella Comunità, per la quale è stata ottenuta licenza ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4,

- la produzione autorizzata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6 per soddisfare al fabbisogno interno fondamentale delle parti ai sensi dell'articolo 5 del protocollo,

- la produzione autorizzata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7 per soddisfare usi essenziali o critici delle parti,

- l'aumento della produzione autorizzata ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 8, 9 e 10 per ragioni di razionalizzazione industriale,

- le quantità riciclate, rigenerate o distrutte,

- gli stock.

b) Ogni importatore, compresi i produttori che svolgono anche attività di importazione, comunica:

- le quantità immesse in libera pratica nella Comunità, distinguendo le importazioni per uso come materia prima e come agente di fabbricazione, quelle per usi essenziali o critici per i quali è stata ottenuta licenza ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, quelle per applicazioni di quarantena o per trattamento anteriore al trasporto e quelle destinate alla distruzione,

- le quantità di sostanze controllate introdotte nella Comunità nell'ambito della procedura di perfezionamento attivo,

- le quantità di sostanze controllate usate importate per essere riciclate o rigenerate,

- gli stock.

c) Ogni esportatore, compresi i produttori che svolgono anche attività di esportazione, comunica:

- le quantità di sostanze controllate esportate dalla Comunità, comprese le sostanze riesportate nell'ambito della procedura di perfezionamento attivo, distinguendo le quantità esportate in ciascun paese di destinazione e le quantità esportate per uso come materia prima e come agente di fabbricazione, quelle per usi essenziali, per usi critici, quelle per applicazioni di quarantena o per trattamento anteriore al trasporto, quelle per soddisfare al fabbisogno interno fondamentale delle parti ai sensi dell'articolo 5 del protocollo e quelle destinate alla distruzione,

- le quantità di sostanze controllate usate, esportate per essere riciclate o rigenerate,

- gli stock.

2. Le autorità doganali degli Stati membri restituiscono ogni anno alla Commissione, entro il 31 dicembre, i documenti timbrati relativi alle licenze.

3. Anteriormente al 31 marzo di ogni anno, ciascun utilizzatore autorizzato ad avvalersi di una deroga per uso essenziale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, comunica alla Commissione, inviandone copia all'autorità competente dello Stato membro interessato, relativamente a ogni sostanza per la quale ha ottenuto l'autorizzazione, il tipo di uso, le quantità utilizzate l'anno precedente, quelle detenute in stock, quelle riciclate o distrutte e le quantità dei prodotti contenenti tali sostanze immesse sul mercato comunitario e/o esportate.

4. Anteriormente al 31 marzo di ogni anno, ciascuna impresa autorizzata ad usare sostanze controllate come agente di fabbricazione comunica alla Commissione le quantità utilizzate l'anno precedente, nonché una stima delle emissioni prodotte durante l'uso.

4 bis. Anteriormente al 31 marzo di ogni anno l'esportatore comunica alla Commissione, inviandone copia all'autorità competente dello Stato membro interessato, i dati forniti da ogni richiedente in conformità dell'articolo 12, paragrafo 4, per quanto riguarda il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente.

5. La Commissione adotta le misure opportune per tutelare la riservatezza dei dati che le sono comunicati.

6. La Commissione può modificare le prescrizioni in materia di comunicazione dei dati di cui ai paragrafi da 1 a 4, per ottemperare al protocollo o per migliorare l'attuazione concreta di tali prescrizioni.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 3.

N.d.R.: Il presente Regolamento è stato ABROGATO dall'art. 30 del Reg. (UE) n. 1005/2009.

Art. 20

Ispezione

1. Nell'esecuzione dei compiti ad essa assegnati in forza del presente regolamento, la Commissione può ottenere tutte le informazioni necessarie dai governi e dalle autorità competenti degli Stati membri, nonché dalle imprese.

2. Quando invia una richiesta di informazioni a un'impresa, la Commissione ne invia contemporaneamente copia all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio l'impresa ha sede, unendovi la motivazione della richiesta.

3. Le autorità competenti degli Stati membri svolgono le indagini che la Commissione ritiene necessarie in forza del presente regolamento. Gli Stati membri effettuano inoltre controlli a campione sulle importazioni di sostanze controllate e ne comunicano alla Commissione il calendario e i risultati.

4. Previo accordo fra la Commissione e l'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio si deve svolgere l'indagine, i funzionari della Commissione assistono i funzionari dell'autorità nazionale nello svolgimento dei loro compiti.

5. La Commissione adotta i provvedimenti atti ad incentivare un adeguato scambio di informazioni e la cooperazione tra le autorità nazionali e tra questi ultime e la Commissione. La Commissione adotta le misure opportune per tutelare la riservatezza delle informazioni ottenute in virtù del presente articolo.

N.d.R.: Il presente Regolamento è stato ABROGATO dall'art. 30 del Reg. (UE) n. 1005/2009.

Art. 21

Sanzioni

Gli Stati membri determinano le necessarie sanzioni da irrogare in caso di violazione del presente regolamento. Le sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le disposizioni relative alle sanzioni alla Commissione entro il 31 dicembre 2000, nonché, quanto prima possibile, le relative modifiche.

N.d.R.: Il presente Regolamento è stato ABROGATO dall'art. 30 del Reg. (UE) n. 1005/2009.

Capitolo VI

Sostanze nuove

N.d.R.: Il presente Regolamento è stato ABROGATO dall'art. 30 del Reg. (UE) n. 1005/2009.

Art. 22

Sostanze nuove

1. E' vietata la produzione, l'immissione in libera pratica nella Comunità e il perfezionamento attivo, l'immissione sul mercato e l'uso delle nuove sostanze di cui all'allegato II. Tale divieto non si applica alle nuove sostanze se utilizzate come materia prima.

2. La Commissione presenta, se del caso, proposte relative all'inclusione nell'allegato II, di sostanze diverse dalle sostanze controllate ma che il comitato di valutazione scientifica istituito nel quadro del protocollo considera abbiano un notevole potenziale di riduzione dell'ozono, incluse eventuali deroghe al paragrafo 1.

N.d.R.: Il presente Regolamento è stato ABROGATO dall'art. 30 del Reg. (UE) n. 1005/2009.

Capitolo VII

Disposizioni finali

N.d.R.: Il presente Regolamento è stato ABROGATO dall'art. 30 del Reg. (UE) n. 1005/2009.

Art. 23

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 3093/94 è abrogato dal 1° ottobre 2000.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

N.d.R.: Il presente Regolamento è stato ABROGATO dall'art. 30 del Reg. (UE) n. 1005/2009.

Art. 24

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 2000.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. FONTAINE

Per il Consiglio

Il Presidente

M. MARQUES DA COSTA

N.d.R.: Il presente Regolamento è stato ABROGATO dall'art. 30 del Reg. (UE) n. 1005/2009.

ALLEGATO I

Sostanze controllate disciplinate

Gruppo

Sostanza

Potenziale di riduzione dell'ozono [1]

Gruppo I

CFCl3

(CFC-11)

1,0

CF2Cl2

(CFC-12)

1,0

C2F3 Cl3

(CFC-113)

0,8

C2F4Cl2

(CFC-114)

1,0

C2F5Cl

(CFC-115)

0,6

Gruppo II

CF3Cl

(CFC-13)

1,0

C2FCl5

(CFC-111)

1,0

C2F2Cl4

(CFC-112)

1,0

C3FCl7

(CFC-211)

1,0

C3F2Cl6

(CFC-212)

1,0

C3F3Cl5

(CFC-213)

1,0

C3F4Cl4

(CFC-214)

1,0

C3F5Cl3

(CFC-215)

1,0

C3F6Cl2

(CFC-216)

1,0

C3F7Cl

(CFC-217)

1,0

Gruppo III

CF2BrCl

(halon-1211)

3,0

CF3Br

(halon-1301)

10,0

C2F4Br2

(halon-2402)

6,0

Gruppo IV

CCl4

(tetracloruro di carbonio)

1,1

Gruppo V

C2H3Cl3 [2]

(1,1,1-tricloroetano)

0,1

Gruppo VI

CH3Br

(bromuro di metile)

0,6

Gruppo VII

CHFBr2

1,00

CHF2Br

0,74

CH2FBr

0,73

C2HFBr4

0,8

C2HF2Br3

1,8

C2HF3Br2

1,6

C2HF4Br

1,2

C2H2FBr3

1,1

C2H2F2Br2

1,5

C2H2F3Br

1,6

C2H2FBr2

1,7

C2H3F2Br

1,1

C2H4FBr

0,1

C3HFBr6

1,5

C3HF2Br5

1,9

C3HF3Br4

1,8

C3HF4Br3

2,2

C3HF5Br2

2,0

C3HF6Br

3,3

C3H2FBr5

1,9

C3H2F2Br4

2,1

C3H2F3Br3

5,6

C3H2F4Br2

7,5

C3H2F5Br

1,4

C3H3FBr4

1,9

C3H3F2Br3

3,1

C3H3F3Br2

2,5

C3H3F4Br

4,4

C3H4FBr3

0,3

C3H4F2Br2

1,0

C3H4F3Br

0,8

C3H5FBr2

0,4

C3H5F2Br

0,8

C3H6FBr

0,7

Gruppo VIII

CHFCl2

(HCFC-21) [3]

0,040

CHF2Cl

(HCFC-22) [3]

0,055

CH2FCl

(HCFC-31)

0,020

C2HFCl4

(HCFC-121)

0,040

C2HF2Cl3

(HCFC-122)

0,080

C2HF3Cl2

(HCFC-123) [3]

0,020

C2HF4Cl

(HCFC-124) [3]

0,022

C2H2FCl3

(HCFC-131)

0,050

C2H2F2Cl2

(HCFC-132)

0,050

C2H2F3Cl

(HCFC-133)

0,060

C2H3FCl2

(HCFC-141)

0,070

CH3CFCl2

(HCFC-141b) [3]

0,110

C2H3F2Cl

(HCFC-142)

0,070

CH3CF2Cl

(HCFC-142b) [3]

0,065

C2H4FCl

(HCFC-151)

0,005

C3HFCl6

(HCFC-221)

0,070

C3HF2Cl5

(HCFC-222)

0,090

C3HF3Cl4

(HCFC-223)

0,080

C3HF4Cl3

(HCFC-224)

0,090

C3HF5Cl2

(HCFC-225)

0,070

CF3CF2CHCl2

(HCFC-225ca) [3]

0,025

CF2ClCF2CHClF

(HCFC-225cb) [3]

0,033

C3HF6Cl

(HCFC-226)

0,100

C3H2FCl5

(HCFC-231)

0,090

C3H2F2Cl4

(HCFC-232)

0,100

C3H2F3Cl3

(HCFC-233)

0,230

C3H2F4Cl2

(HCFC-234)

0,280

C3H2F5Cl

(HCFC-235)

0,520

C3H3FCl4

(HCFC-241)

0,090

C3H3F2Cl3

(HCFC-242)

0,130

C3H3F3Cl2

(HCFC-243)

0,120

C3H3F4Cl

(HCFC-244)

0,140

C3H4FCl3

(HCFC-251)

0,010

C3H4F2Cl2

(HCFC-252)

0,040

C3H4F3Cl

(HCFC-253)

0,030

C3H5FCl2

(HCFC-261)

0,020

C3H5F2Cl

(HCFC-262)

0,020

C3H6FCl

(HCFC-271)

0,030

Gruppo IX

CH2BrCl

(halon 1011 bromoclorometano)

0,12

[1] I potenziali di riduzione dell'ozono qui indicati sono stime basate sulle attuali conoscenze e saranno riesaminati e modificati periodicamente in base alle decisioni adottate dalle parti sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

[2] La formula non si riferisce all'1,1,2-tricloroetano.

[3] Identifica la sostanza più valida da un punto di vista commerciale, come prescritto dal protocollo.

N.d.R.: Il presente Regolamento è stato ABROGATO dall'art. 30 del Reg. (UE) n. 1005/2009.

ALLEGATO II

(soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1804/2003)

Nuove sostanze

[Bromoclorometani]

N.d.R.: Il presente Regolamento è stato ABROGATO dall'art. 30 del Reg. (UE) n. 1005/2009.

ALLEGATO III

(sostituito dall'allegato II dell'atto di adesione 2003)

Restrizioni quantitative complessive per i produttori e gli importatori relativamente all'immissione sul mercato e all'uso per proprio conto di sostanze controllate nella Comunità  

N.d.R.: Il presente Regolamento è stato ABROGATO dall'art. 30 del Reg. (UE) n. 1005/2009.

ALLEGATO IV

(sostituito dall'allegato del Reg. (CE) n. 29/2006 e dall'allegato del Reg. (CE) n. 473/2008)

Gruppi, codici della nomenclatura combinata (*) e designazioni delle sostanze di cui agli allegati I e III

Gruppo

Codice NC

Designazione

Gruppo I

2903 41 00

Triclorofluorometano

2903 42 00

Diclorodifluorometano

2903 43 00

Triclorotrifluoroetani

2903 44 10

Diclorotetrafluoroetani

2903 44 90

Cloropentafluoroetano

Gruppo II

2903 45 10

Clorotrifluorometano

2903 45 15

Pentaclorofluoroetano

2903 45 20

Tetraclorodifluoroetani

2903 45 25

Eptaclorofluoropropani

2903 45 30

Esaclorodifluoropropani

2903 45 35

Pentaclorotrifluoropropani

2903 45 40

Tetraclorotetrafluoropropani

2903 45 45

Tricloropentafluoropropani

2903 45 50

Dicloroesafluoropropani

2903 45 55

Cloroeptafluoropropani

Gruppo III

2903 46 10

Bromoclorodifluorometano

2903 46 20

Bromotrifluorometano

2903 46 90

Dibromotetrafluoroetani

Gruppo IV

2903 14 00

Tetracloruro di carbonio

Gruppo V

2903 19 10

1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformio)

Gruppo VI

2903 39 11

Bromometano (bromuro di metile)

Gruppo VII

2903 49 30

Idrobromofluorometani, -etani o -propani

Gruppo VIII

2903 49 11

Clorodifluorometano (HCFC-22)

2903 49 15

1,1-dicloro-1-fluoroetano (HCFC-141b)

2903 49 19

Altri idroclorofluorometani, -etani o -propani (HCFC)

Gruppo IX

ex 2903 49 80

Bromoclorometano

Miscugli

3824 71 00

Miscugli contenenti clorofluorocarburi (CFC), anche con idroclorofluorocarburi (HCFC), perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC)

3824 72 00

Miscugli contenenti bromoclorodifluorometano, bromotrifluorometano o dibromotetrafluoroetani

3824 73 00

Miscugli contenenti idrobromofluorocarburi (HBFC)

3824 74 00

Miscugli contenenti idroclorofluorocarburi (HCFC), anche con perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC), ma senza clorofluorocarburi (CFC)

3824 75 00

Miscugli contenenti tetracloruro di carbonio

3824 76 00

Miscugli contenenti 1,1,1-tricloroetano (metilcloroformio)

3824 77 00

Miscugli contenenti bromometano (bromuro di metile) o bromoclorometano

(*) L'indicazione "ex"prima di un codice significa che in questa voce possono rientrare anche altri prodotti, diversi da quelli indicati nella colonna "designazione"."

N.d.R.: Il presente Regolamento è stato ABROGATO dall'art. 30 del Reg. (UE) n. 1005/2009.

ALLEGATO V

Codici della nomenclatura combinata (NC) relativi ai prodotti contenenti sostanze controllate [*]

1. Impianti di condizionamento d'aria delle autovetture e degli autocarri

Codici NC

8701 20 10 - 8701 90 90

8702 10 11 - 8702 90 90

8703 10 11 - 8703 90 90

8704 10 11 - 8704 90 00

8705 10 00 - 8705 90 90

8706 00 11 - 8706 00 99

2. Apparecchiature per la refrigerazione domestica e commerciale, apparecchiature per il condizionamento d'aria/pompe di calore

Frigoriferi:

Codici NC

8418 10 10 - 8418 29 00

8418 50 11 - 8418 50 99

8418 61 10 - 8418 69 99

Congelatori:

Codici NC

8418 10 10 - 8418 29 00

8418 30 10 - 8418 30 99

8418 40 10 - 8418 40 99

8418 50 11 - 8418 50 99

8418 61 10 - 8418 61 90

8418 69 10 - 8418 69 99

Deumidificatori:

Codici NC

8415 10 00 - 8415 83 90

8479 60 00

8479 89 10

8479 89 98

Raffreddatori di acqua e dispositivi per la liquefazione di gas:

Codici NC

8419 60 00

8419 89 98

Macchine per gelati:

Codici NC

8418 10 10 - 8418 29 00

8418 30 10 - 8418 30 99

8418 40 10 - 8418 40 99

8418 50 11 - 8418 50 99

8418 61 10 - 8418 61 90

8418 69 10 - 8418 69 99

Impianti di condizionamento d'aria e pompe di calore:

Codici NC

8415 10 00 - 8415 83 90

8418 61 10 - 8418 61 90

8418 69 10 - 8418 69 99

8418 99 10 - 8418 99 90

3. Aerosol, eccetto quelli per uso medico

Prodotti alimentari:

Codici NC

0404 90 21 - 0404 90 89

1517 90 10 - 1517 90 99

2106 90 92

2106 90 98

Pitture e vernici, pigmenti e tinture ad acqua preparati:

Codici NC

3208 10 10 - 3208 10 90

3208 20 10 - 3208 20 90

3208 90 11 - 3208 90 99

3209 10 00 - 3209 90 00

3210 00 10 - 3210 00 90

3212 90 90

Prodotti di profumeria, di bellezza, per il trucco e per l'igiene personale:

Codici NC

3303 00 10 - 3303 00 90

3304 30 00

3304 99 00

3305 10 00 - 3305 90 90

3306 10 00 - 3306 90 00

3307 10 00 - 3307 30 00

3307 49 00

3307 90 00

Preparati tensioattivi:

Codici NC

3402 20 10 - 3402 20 90

Preparazioni lubrificanti:

Codici NC

2710 00 81

2710 00 97

3403 11 00

3403 19 10 - 3403 19 99

3403 91 00

3403 99 10 - 3403 99 90

Prodotti di pulizia domestica:

Codici NC

3405 10 00

3405 20 00

3405 30 00

3405 40 00

3405 90 10 - 3405 90 90

Articoli composti da materiali combustibili:

Codici NC

3606 10 00

Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, ecc.:

Codici NC

3808 10 10 - 3808 10 90

3808 20 10 - 3808 20 80

3808 30 11 - 3808 30 90

3808 40 10 - 3808 40 90

3808 90 10 - 3808 90 90

Appretti, ecc.

Codici NC

3809 10 10 - 3809 10 90

3809 91 00 - 3809 93 00

Preparazioni e cariche per estintori antincendio; cariche per bombe estintrici:

Codici NC

3813 00 00

Solventi organici composti, ecc.:

Codici NC

3814 00 10 - 3814 00 90

Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento:

Codici NC

3820 00 00

Prodotti delle industrie chimiche o affini:

Codici NC

3824 90 10

3824 90 35

3824 90 40

3824 90 45 - 3824 90 95

Siliconi in forme primarie:

Codici NC

3910 00 00

Armi:

Codici NC

9304 00 00

4. Estintori portatili

Codici NC

8424 10 10 - 8424 10 99

5. Pannelli e guaine isolanti

Codici NC

3917 21 10 - 3917 40 90

3920 10 23 - 3920 99 90

3921 11 00 - 3921 90 90

3925 10 00 - 3925 90 80

3926 90 10 - 3926 90 99

6. Prepolimeri

Codici NC

3901 10 10 - 3911 90 99

[*] Questi codici tariffari servono da orientamento per le autorità doganali degli Stati membri.

N.d.R.: Il presente Regolamento è stato ABROGATO dall'art. 30 del Reg. (UE) n. 1005/2009.

ALLEGATO VI

(sostituito dall'allegato del Reg. (CE) n. 2077/2004 e dall'allegato del Reg. (CE) n. 1784/2006)

Processi nei quali sostanze controllate sono usate come agenti di fabbricazione ai sensi dell'articolo 2, sedicesimo trattino

a) Uso di tetracloruro di carbonio per l'eliminazione del tricloruro di azoto nella produzione di cloro e di soda caustica;

b) uso di tetracloruro di carbonio per il recupero del cloro presente nei gas residui (tail gas) del processo di produzione del cloro;

c) uso di tetracloruro di carbonio nella produzione di gomma clorurata;

d) uso di tetracloruro di carbonio nella produzione di isobutil-acetofenone (ibuprofene - analgesico);

e) uso di tetracloruro di carbonio nella produzione di polifenilen-tereftalamide (PPTA);

f) uso di tetracloruro di carbonio per la produzione di cianocobalamina radio-marcata;

g) uso di CFC-11 nella produzione di lamine sottili di fibre poliolefiniche sintetiche;

h) uso di CFC-12 nella sintesi fotochimica di precursori perfluoropolieterepoliperossidici di Z-perfluoropolieteri e composti difunzionali;

i) uso di CFC-113 nella riduzione di prodotti intermedi di perfluoropolieterepoliperossidi per la produzione di diesteri di perfluoropolieteri (PFPE);

j) uso di CFC-113 nella preparazione di dioli di perfluoropolieteri (PFPE) ad alta funzionalità;

k) uso di tetracloruro di carbonio nella produzione di cyclodime;

l) uso di HCFC nei processi indicati nelle lettere da a) a k), quando impiegati in sostituzione di CFC o di tetracloruro di carbonio. 

N.d.R.: Il presente Regolamento è stato ABROGATO dall'art. 30 del Reg. (UE) n. 1005/2009.

ALLEGATO VII

(sostituito dall'allegato della decisione 2003/160/CE ed integrato dall'allegato della decisione 2004/232/CE)

Usi critici di halon

Uso dell'halon 1301:

- negli aerei per la protezione dei compartimenti dell'equipaggio, della gondola motore, degli scomparti merci, degli scomparti per il carico secco (dry bay) e per l'inertizzazione dei serbatoi,

- in veicoli militari terrestri e in navi da guerra per la protezione degli spazi occupati dal personale e dei compartimenti motore,

- per l'inertizzazione di spazi occupati in cui potrebbe verificarsi la fuoruscita di liquidi e/o gas infiammabili, nel settore militare, petrolifero, del gas e petrolchimico e nelle navi mercantili esistenti,

- per l'inertizzazione dei centri di comunicazione e di comando esistenti, con presenza di personale, delle forze armate o altri, indispensabili per la sicurezza del paese,

- per l'inertizzazione di spazi in cui possa esservi il rischio di dispersione di sostanze radioattive,

- nel tunnel sotto la Manica e nei relativi impianti e materiale rotabile.

Uso dell'halon 1211:

- in veicoli militari terrestri e in navi da guerra per la protezione degli spazi occupati dal personale e dei compartimenti motore,

- negli estintori a mano e nelle apparecchiature antincendio fisse per i motori per l'uso a bordo degli aerei,

- negli aerei per la protezione dei compartimenti dell'equipaggio, della gondola motore, degli scomparti merci e degli scomparti per il carico secco (dry bay),

- negli estintori indispensabili per la sicurezza delle persone, utilizzati dai vigili del fuoco,

- negli estintori utilizzati da militari e polizia sulle persone.

Uso di halon 2402 esclusivamente nei seguenti paesi: Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia, Slovenia:

- negli aerei per la protezione dei compartimenti dell'equipaggio, della gondola motore, degli scomparti merci, degli scomparti per il carico secco (dry bay) e per l'inertizzazione dei serbatoi,

- in veicoli militari terrestri e in navi da guerra per la protezione degli spazi occupati dal personale e dei compartimenti motore,

- per l'inertizzazione di spazi occupati in cui potrebbe verificarsi la fuoruscita di liquidi e/o gas infiammabili, nel settore militare, petrolifero, del gas e petrolchimico e nelle navi mercantili esistenti,

- per l'inertizzazione dei centri di comunicazione e di comando esistenti, con presenza di personale, delle forze armate o altri, indispensabili per la sicurezza del paese,

- per l'inertizzazione di spazi in cui possa esservi il rischio di dispersione di sostanze radioattive,

- negli estintori a mano e nelle apparecchiature antincendio fisse per i motori per l'uso a bordo degli aerei,

- negli estintori indispensabili per la sicurezza delle persone, utilizzati dai vigili del fuoco,

- negli estintori utilizzati da militari e polizia sulle persone.