
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 6 del D.L.vo 10 dicembre 2002, n. 306.
DECRETO LEGISLATIVO 1° febbraio 2000, n. 57
G.U.R.I. 16 marzo 2000, n. 63
Disciplina sanzionatoria relativa ai controlli sulla qualità dei prodotti ortofrutticoli, a norma dell'articolo 8 della legge 24 aprile 1998, n. 128.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 6 del D.L.vo 10 dicembre 2002, n. 306.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista l'articolo 8 della legge 24 aprile 1998, n. 128;
Visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, e successive modifiche;
Visto il regolamento (CEE) n. 2251/92 della Commissione del 29 luglio 1992, concernente i controlli sulla qualità degli ortofrutticoli freschi, e successive modifiche;
Visto il decreto ministeriale 2 giugno 1992, n. 339, e successive modificazioni e integrazioni, che reca disposizioni in materia di controlli di qualità dei prodotti ortofrutticoli;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;
Vista la preliminare delibera del Consiglio dei Ministri, adottata, nella riunione del 19 novembre 1999;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 2000;
Su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle politiche agricole e forestali e per gli affari regionali;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 6 del D.L.vo 10 dicembre 2002, n. 306.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce le sanzioni applicabili in materia di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi, oggetto di norme comuni di qualità stabilite a livello comunitario, commercializzati all'interno dell'Unione europea e nell'interscambio con i Paesi terzi.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 6 del D.L.vo 10 dicembre 2002, n. 306.
Commercializzazione senza iscrizione
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializza prodotti ortofrutticoli senza essere iscritto nell'apposito registro di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2251/92, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 500.000 a L. 3.000.000.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, non avendone titolo, appone sui colli etichette con il logo dell'esenzione dal controllo, di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2251/92, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di L. 2.000.000 a L. 12.000.000.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 6 del D.L.vo 10 dicembre 2002, n. 306.
Impedimento delle operazioni di controllo
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, essendone tenuto, omette di notificare all'organismo competente le informazioni necessarie per l'esecuzione del controllo, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2251/92, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di L. 500.000 a L. 3.000.000.
2. Salvo che il fatto costituisce reato, la stessa sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque impedisce l'espletamento delle funzioni di controllo da parte del personale addetto o, comunque, ne ostacola l'esercizio.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 6 del D.L.vo 10 dicembre 2002, n. 306.
Violazione delle norme comuni di qualità
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le norme comuni di qualità di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2200/96 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 30.000.000, a seconda della gravità dell'infrazione e del valore commerciale del prodotto.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 6 del D.L.vo 10 dicembre 2002, n. 306.
Modalità di versamento delle somme dovute
1. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente decreto sono versati alle regioni e alle province autonome secondo criteri e modalità da stabilirsi con propri provvedimenti.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 6 del D.L.vo 10 dicembre 2002, n. 306.
Disposizioni finali
1. Il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1967, n. 268, è abrogato.
2. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 6 del D.L.vo 10 dicembre 2002, n. 306.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1° febbraio 2000
CIAMPI
D'ALEMA, Presidente del
Consiglio dei Ministri
TOIA, Ministro per le politiche
comunitarie
DILIBERTO, Ministro della
giustizia
AMATO, Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione
economica
DE CASTRO, Ministro delle
politiche agricole e forestali
BELLILLO, Ministro per gli
affari regionali
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
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