
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 27 luglio 2000
G.U.R.I. 22 agosto 2000, n. 195
Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di educatore professionale, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.
TESTO COORDINATO (al D.M. Salute 22 giugno 2016)
IL MINISTRO DELLA SANITA' di concerto con IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l'art. 4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base;
Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del 1999;
Decreta:
(modificato dall'art. 1, comma 1, del D.M. Salute 22 giugno 2016)
I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di educatore professionale, di cui al decreto del Ministro della sanità, 8 ottobre 1998, n. 520, indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.
Tabella
Sezione A diploma universitario | Sezione B titoli equipollenti |
Educatore professionale |
Educatore professionale - corsi regionali triennali di formazione specifica, purché siano iniziati in data antecedente a quella di attuazione del decreto del Ministro della sanità del 10 febbraio 1984; - corsi regionali di formazione specifica ex decreto del Ministro della sanità 10 febbraio 1984; - corsi triennali di formazione specifica, legge n. 845/1978; - corsi di formazione specifica, legge 30 marzo 1971, n. 118. |
Educatore di comunità - decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444. |
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Educatore professionale - decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982; - legge 11 novembre 1990, n. 341. |
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Educatore di comunità - decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982; - legge 11 novembre 1990, n. 341. |
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Educatore professionale animatore - corsi regionali triennali di formazione specifica autorizzati con delibere di giunta regionale della Regione Veneto. |
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Operatore sociale - Educatore specializzato educatore professionale in servizio - Educatore professionale psicomotricista - corsi regionali triennali di formazione specifica autorizzati con delibere di giunta regionale della Regione Lombardia. |
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Educatore professionale - corsi regionali triennali di formazione specifica di qualificazione e di riqualificazione autorizzati con delibere di giunta regionale della Regione Piemonte. |
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Educatore professionale - corsi regionali triennali di formazione specifica autorizzati con delibere di giunta regionale della Regione autonoma della Valle d'Aosta. |
L'equipollenza dei titoli indicati nella sezione B della tabella riportata nell'art. 1, al diploma universitario di educatore professionale indicato nella sezione A della stessa tabella, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 luglio 2000
p. Il Ministro della sanità
LABATE
p. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
GUERZONI