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MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 22 giugno 2016 

G.U.R.I. 23 agosto 2016, n. 196

Modifica del decreto 27 luglio 2000, recante «Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di educatore professionale, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base».

IL MINISTRO DELLA SALUTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l'art. 4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base;

Visto il decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 27 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2000, concernente «Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di educatore professionale, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base»;

Visti il titolo di educatore professionale animatore conseguito a positivo compimento di corsi triennali autorizzati con delibere di giunta regionale della Regione Veneto; i titoli di Operatore sociale - Educatore specializzato, Educatore professionale in servizio e di Educatore professionale psicomotricista conseguiti a positivo compimento di corsi triennali autorizzati con delibere di giunta regionale della Regione Lombardia; i titoli di educatore professionale conseguiti a positivo compimento di corsi triennali di qualificazione e di riqualificazione autorizzati con delibere di giunta regionale della Regione Piemonte; i titoli di educatore professionale conseguiti a positivo compimento di corsi triennali autorizzati con delibere di giunta regionale della Regione autonoma della Valle d'Aosta;

Visti i titoli di educatore professionale conseguiti a positivo compimento di corsi regionali biennali autorizzati ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 10 febbraio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 15 febbraio 1984, concernente la «Identificazione dei profili professionali attinenti a figure nuove atipiche o di dubbia iscrizione ai sensi dell'art. 1, quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, che regolamenta lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali»;

Considerato che i suddetti titoli, a seguito di valutazione anche con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, rispondono ai requisiti dettati dal comma 1 dell'art. 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42;

Ravvisata, pertanto, la necessità di sostituire la tabella di cui al decreto del 27 luglio 2000, al fine di ricomprendere fra i titoli equipollenti al diploma universitario di educatore professionale anche i titoli autorizzati con le delibere di giunta regionale delle Regioni Veneto, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta sopra indicati, nonchè i titoli biennali di educatore professionale di cui al decreto del Ministro della sanità 10 febbraio 1984 sopra citato;

Decreta:

Art. 1

1. La tabella di cui al decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 27 luglio 2000, riportato in premessa, è sostituita dalla seguente:

Tabella
Sezione A diploma universitario Sezione B titoli equipollenti

Educatore professionale

- decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520.

Educatore professionale

- corsi regionali triennali di formazione specifica, purché siano iniziati in data antecedente a quella di attuazione del decreto del Ministro della sanità del 10 febbraio 1984;

- corsi regionali di formazione specifica ex decreto del Ministro della sanità 10 febbraio 1984;

- corsi triennali di formazione specifica, legge n. 845/1978;

- corsi di formazione specifica, legge 30 marzo 1971, n. 118.

Educatore di comunità

- decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444.

Educatore professionale

- decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982;

- legge 11 novembre 1990, n. 341.

Educatore di comunità

- decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982;

- legge 11 novembre 1990, n. 341.

Educatore professionale animatore

- corsi regionali triennali di formazione specifica autorizzati con delibere di giunta regionale della Regione Veneto.

Operatore sociale - Educatore specializzato educatore professionale in servizio - Educatore professionale psicomotricista

- corsi regionali triennali di formazione specifica autorizzati con delibere di giunta regionale della Regione Lombardia.

Educatore professionale

- corsi regionali triennali di formazione specifica di qualificazione e di riqualificazione autorizzati con delibere di giunta regionale della Regione Piemonte.

Educatore professionale

- corsi regionali triennali di formazione specifica autorizzati con delibere di giunta regionale della Regione autonoma della Valle d'Aosta.

Art. 2

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso al competente organo di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2016

Il Ministro della salute

LORENZIN

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

GIANNINI