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CORTE DEI CONTI

DELIBERAZIONE 16 giugno 2000, n. 14

G.U.R.I. 6 luglio 2000, n. 156

Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti. (Deliberazione n. 14/DEL/2000).

TESTO COORDINATO (alla Delibera Corte dei Conti 26 novembre 2024, n. 406)

LA CORTE DEI CONTI

a sezioni riunite

Visto l'art. 100, commi secondo e terzo, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, secondo il quale la Corte dei conti delibera con regolamento le norme concernenti l'organizzazione, il funzionamento, la struttura dei bilanci e la gestione delle spese;

Visto il regolamento (1/1997) per l'organizzazione di collegi regionali di controllo e di una sezione per gli affari comunitari e internazionali deliberato dalle sezioni riunite nell'adunanza del 13 giugno 1997 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 145 del 24 giugno 1997);

Visto il regolamento (21/1998) per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti deliberato dalle sezioni riunite nell'adunanza del 5 marzo 1998 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 72 del 27 marzo 1998);

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, il quale dispone che, al fine anche di adeguare l'organizzazione delle strutture di controllo della Corte dei conti al sistema dei controlli interni disciplinati dal decreto stesso, il numero, la composizione e la sede degli organi della Corte dei conti adibiti a compiti di controllo preventivo su atti o successivo su pubbliche gestioni e degli organi di supporto sono determinati dalla Corte stessa, anche in deroga a previgenti disposizioni di legge, nell'esercizio dei poteri ad essa conferiti dall'art. 4 della legge 20/1994;

Ritenuto doversi provvedere all'emanazione di un regolamento al fine di determinare gli organi preposti alla funzione di controllo ed il loro funzionamento anche con riguardo alle strutture di supporto;

Viste le determinazioni del consiglio di presidenza, in data 13-15 marzo 2000, e del Consiglio di amministrazione, in data 22-29 febbraio 2000;

Delibera

il seguente regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti:

Art. 1

Le funzioni e gli organi di controllo

(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), della Deliberazione Corte dei Conti 3 luglio 2003, n. 2, sostituito dall'art. 1 della Deliberazione Corte dei Conti 19 giugno 2008, n. 229 e modificato dall'art. 1, comma 1, della Delibera Corte dei Conti 15 novembre 2023, n. 248)

1. Nell'ambito delle leggi vigenti e dei principi affermati dalla Corte costituzionale, relativi al conferimento alla Corte dei conti di funzioni di controllo, il presente regolamento è adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Il controllo sulle gestioni è esercitato dalle sezioni riunite in sede di controllo, dalla sezione centrale del controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, dalla sezione del controllo sugli enti, dalla sezione delle Autonomie, dalla Sezione di controllo per gli affari europei e internazionali, dalle sezioni regionali di controllo.

3. Il controllo di legittimità su atti, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 3 della legge 19 gennaio 1994, n. 20 [N.d.R. recte: legge 14 gennaio 1994, n. 20], è esercitato dalla sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato e dalle sezioni regionali di controllo. Le sezioni riunite in sede di controllo sono competenti per il procedimento di cui all'art. 25 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

4. Il Presidente della Corte può presiedere qualsiasi sezione di controllo.

5. Il Presidente della Corte trasmette alla sezione che ha svolto l'indagine di controllo sulla gestione il provvedimento motivato previsto dall'art. 3, comma 64, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La stessa sezione, esaminato il provvedimento dell'amministrazione sul mancato adeguamento, si pronuncia con propria deliberazione motivata indirizzata alle Presidenze delle Camere e comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Presidente della Corte, nei casi di particolare rilevanza della questione che concerna più sezioni di controllo, può deferire la pronuncia alle sezioni riunite anzichè alla sezione che ha svolto l'attività di controllo.

6. Per l'assolvimento delle proprie funzioni e dei compiti di indirizzo politico-istituzionale di cui all'art. 3, comma 63, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e delle norme ivi richiamate, nell'ambito dell'ufficio della presidenza di cui all'art. 5 del regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti, il Presidente della Corte può avvalersi, in aggiunta al Magistrato Addetto alla Presidenza della Corte, anche della diretta collaborazione di magistrati da lui direttamente nominati, uno dei quali ha anche il compito di sovrintendere al servizio statistico della Presidenza, coordinando, per i fini conoscitivi del Presidente e sulla base delle direttive dallo stesso impartite, gli uffici della Corte che elaborano proprie statistiche, acquisendo da questi i dati necessari. Il servizio statistico della Presidenza fornisce i dati ufficiali relativi ai lavori della Corte dei conti.

7. I magistrati di cui al comma precedente esercitano le funzioni loro assegnate dal Presidente in posizione aggiuntiva rispetto alle altre funzioni di Istituto di cui sono investiti.

8. Al fine di conseguire l'obiettivo che i magistrati della Corte esercitino nell'arco della carriera entrambe le funzioni, di controllo e giurisdizionali, il Consiglio di presidenza, nell'ambito delle proprie competenze, assume ogni iniziativa utile a promuovere l'avvicendamento delle funzioni stesse.

Art. 2

Le sezioni regionali di controllo

(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), della Deliberazione Corte dei Conti 17 dicembre 2004, n. 1, modificato e integrato dall'art. 2 della Deliberazione Corte dei Conti 19 giugno 2008, n. 229 e modificato dall'art. 1, comma 1, della Delibera Corte dei Conti 15 novembre 2023, n. 248)

1. Le sezioni regionali di controllo esercitano, ai sensi dell'art. 3, commi 4, 5 e 6 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dell'art. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, il controllo sulla gestione delle amministrazioni regionali e loro enti strumentali ai fini di referto ai consigli regionali, nonchè il controllo sulla gestione degli enti locali territoriali e loro enti strumentali, delle università e delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione. Il controllo comprende la verifica della gestione dei cofinanziamenti regionali per interventi sostenuti con fondi dell'Unione europea.

2. Le sezioni regionali di controllo, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, verificano il rispetto degli equilibri di bilancio da parte di comuni, province, città metropolitane e regioni, in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

3. Qualora accertino, anche sulla base delle relazioni degli organi di revisione economico-finanziaria, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto stesso, la presenza di squilibri di bilancio o di gravi irregolarità contabili, adottano specifica pronuncia e vigilano sull'adozione, da parte dell'ente locale, delle necessarie misure correttive nonchè sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno.

4. Le disposizioni del periodo precedente si applicano anche agli enti del Servizio sanitario nazionale. Le pronunzie adottate nei confronti di tali enti vengono anche trasmesse alla regione interessata, per i conseguenti provvedimenti.

5. Per la determinazione dei parametri relativi al controllo di gestione la Corte dei conti può avvalersi anche degli studi condotti in materia dal Ministero dell'interno e da altre amministrazioni, istituti o enti pubblici.

6. Le regioni possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonchè pareri in materia di contabilità pubblica. Analoghe richieste possono essere formulate, di norma, tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da comuni, province e città metropolitane.

7. Le sezioni regionali di controllo esercitano, ai sensi delle vigenti disposizioni, il controllo di legittimità su atti e il controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato aventi sede nella regione.

7-bis Il controllo sulla gestione comprende, in applicazione dell'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le verifiche sul funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione.

7-ter Ciascuna sezione regionale di controllo è composta da un presidente di sezione, che la presiede, e da almeno tre magistrati assegnati dal Consiglio di presidenza, cui il presidente attribuisce le indagini di controllo sulla gestione all'inizio di ciascun anno, secondo le cadenze previste dai programmi. I magistrati riferiscono l'esito delle indagini di controllo sulla gestione alla sezione regionale che delibera le relazioni e assume le altre determinazioni di cui all'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. La sezione delibera con almeno tre magistrati.

7-quater Fra i magistrati assegnati alla sezione, il presidente della stessa conferisce le funzioni di consigliere delegato al controllo di legittimità su atti, di norma al più anziano in ruolo, e di magistrato istruttore per il controllo di legittimità su atti, di norma al meno anziano in ruolo. L'ammissione al visto degli atti medesimi è di competenza del consigliere delegato, su conforme richiesta del magistrato istruttore. In caso di dissenso ovvero di concorde richiesta di ricusazione del visto, la questione è devoluta all'esame della sezione regionale di controllo, con le modalità di cui all'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

8. Presso le sezioni è istituito un servizio con compiti di collaborazione, revisione ed istruttori, anche nel settore delle analisi tecnico-economiche, esecutivi e di segreteria. Il servizio è posto alle dipendenze funzionali del presidente della sezione e dei magistrati in relazione agli affari a ciascuno di essi assegnati. Con decreto del Presidente della Corte, sentito il segretario generale, sono individuati i servizi di livello dirigenziale non generale. Ai servizi di livello non dirigenziale sono preposti funzionari di area C con caratteristiche professionali corrispondenti alle declaratorie indicate in sede di contratto collettivo di lavoro.

Art. 3

La sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato

(integrato dall'art. 1, comma 1, lett. b), della Deliberazione Corte dei Conti 17 dicembre 2004, n. 1, modificato e integrato dagli artt. 3 e 4 della Deliberazione Corte dei Conti 19 giugno 2008, n. 229, modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), del Provvedimento Corte dei Conti 24 giugno 2011, dall'art. 1, comma 1, della Delibera Corte dei Conti 15 novembre 2023, n. 248 e all'art. 1, comma 1, lett. a), della Delibera Corte dei Conti 26 novembre 2024, n. 406)

1. La sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato è presieduta da un presidente di sezione ed è composta da magistrati, ad essa assegnati dal Consiglio di presidenza, che conferisce a non più di sette di essi le funzioni di consigliere delegato e ai restanti le funzioni di magistrato istruttore. Le funzioni di consigliere delegato sono conferite per gruppi di Ministeri o altre Autorità e, di regola, con criterio di rotazione triennale; il presidente della sezione opera il riparto di competenze, previo parere del consigliere delegato, tra i magistrati istruttori con il medesimo criterio di rotazione.

2. La sezione opera con collegio unico: ne fanno parte tutti i magistrati della sezione e decide a maggioranza con non meno di sette componenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Il collegio è integrato da cinque consiglieri delegati delle sezioni regionali di controllo individuati, annualmente, dal Consiglio di presidenza nonchè dal magistrato che deferisce l'esame dell'atto alla sezione.

3. Ove si renda necessaria la risoluzione di questioni di massima di particolare importanza con riguardo ad atti appartenenti ad una delle tipologie indicate dall'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o dall'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la pronunzia sul visto è deferita dal Presidente della Corte, su conforme richiesta del consigliere delegato competente per l'atto, all'adunanza generale della sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, integrata da tutti i consiglieri delegati delle sezioni regionali di controllo.

4. L'adunanza generale delibera con un numero minimo di undici componenti.

5. La sezione si avvale del supporto di una segreteria cui è preposto un dirigente di seconda fascia.

6. Il presidente della sezione cura il coordinamento dell'attività degli uffici di controllo e nomina il relatore, secondo criteri obiettivi, per ogni questione deferita alla sezione; dispone che il consigliere delegato inoltri, al termine della procedura di visto e registrazione, una copia degli atti e dei provvedimenti di approvazione di piani o programmi comportanti spese, o di altri provvedimenti di notevole impatto sulla finanza pubblica, corredandoli di una breve relazione illustrativa, alle sezioni riunite in sede di controllo, alla sezione centrale del controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato e, qualora concernenti la gestione di fondi di interesse dell'Unione europea, alla Sezione di controllo per gli affari europei e internazionali. Può, sentito il parere del competente consigliere delegato, deferire l'esame di atti al collegio.

7. Il presidente della sezione assicura che il controllo sui decreti di accertamento dei residui e su quelli di variazione di bilancio sia idoneo anche al fine di garantire l'attendibilità delle risultanze del bilancio, comunicando l'esito di tale controllo alle sezioni riunite.

8. Il presidente della sezione assicura che sia data tempestiva comunicazione alla sezione delle Autonomie degli atti sottoposti al controllo che possano investire anche la competenza di una sezione regionale di controllo.

9. Il presidente della sezione cura che degli atti di maggior rilievo pervenuti al controllo sia data tempestiva notizia al Presidente della Corte.

10. Il presidente della sezione è componente di diritto delle sezioni riunite in sede di controllo.

Art. 4

Gli uffici di controllo di legittimità su atti

(modificato dall'art. 5 della Deliberazione Corte dei Conti 19 giugno 2008, n. 229, dall'art. 1, comma 1, lett. b), del Provvedimento Corte dei Conti 24 giugno 2011, dall'art. 1 della Delibera Corte dei Conti 27 luglio 2021, n. 210, modificato e integrato dall'art. 1 della Delibera Corte dei Conti 14 aprile 2023, n. 111 e modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), della Delibera Corte dei Conti 26 novembre 2024, n. 406)

1. Il controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni centrali dello Stato è esercitato secondo i moduli procedimentali definiti dall'art. 24 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, nonchè dall'art. 3, comma 11, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, da magistrati assegnati dal Consiglio di Presidenza ai seguenti uffici:

a) Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

b) Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa;

c) Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze;

d) Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo;

e) Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

f) Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

g) Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della cultura.

2. Per la modifica della denominazione degli uffici di controllo indicati nel comma 1 in conseguenza di disposizioni di legge sulle attribuzioni dei ministeri si provvede con decreto del Presidente della Corte dei conti, su proposta del Presidente della Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

[2. L'ufficio di controllo sui ministeri istituzionali esercita il controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri dell'interno, della giustizia, della difesa e degli affari esteri. L'ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari esercita il controllo sugli atti dei Ministeri delle finanze, del tesoro, bilancio e programmazione economica, nonchè sugli atti relativi al trattamento di quiescenza del personale civile e militare. L'ufficio di controllo sui ministeri delle attività produttive esercita il controllo sugli atti dei Ministeri dell'industria, commercio ed artigianato, del commercio estero, delle comunicazioni e delle politiche agricole e forestali. L'ufficio di controllo sui ministeri delle infrastrutture e assetto del territorio esercita il controllo sugli atti dei Ministeri dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'ambiente. L'ufficio di controllo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali esercita il controllo sugli atti dei Ministeri del lavoro, della sanità, dell'università e della ricerca, della pubblica istruzione e per i beni e le attività culturali.] (comma soppresso) (1)

3. Gli atti di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e all'art. 3, comma 1, lettera a), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, adottati con decreto del Presidente della Repubblica o con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nonchè gli atti relativi agli incarichi di cui all'art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono attribuiti agli uffici di controllo con riferimento al Ministro che propone l'atto. Le deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) sono attribuite all'Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze. Le deliberazioni dei restanti comitati interministeriali sono attribuite agli uffici di controllo competenti per materia. I provvedimenti adottati dai Commissari straordinari di Governo e da ogni altro Commissario straordinario comunque denominato, per i quali la legge prevede la loro sottoposizione al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, sono attribuiti agli uffici di controllo competenti per materia.

4. Il consiglio di presidenza, su proposta del presidente della sezione centrale del controllo di legittimità su atti, in relazione alla entità numerica degli atti concernenti i trattamenti di quiescenza, può incaricare un magistrato assegnato all'ufficio di cui al comma 1 lettera b) di assolvere, limitatamente agli atti medesimi, le funzioni proprie del consigliere delegato.

5. A ciascun ufficio di controllo è assegnato un congruo numero di personale amministrativo, cui è preposto un funzionario di area C con caratteristiche professionali corrispondenti alle declaratorie indicate in sede di contratto collettivo di lavoro, con compiti di revisione, di collaborazione, di attestazione, esecutivi e di segreteria, posto alle dipendenze funzionali del consigliere delegato e dei magistrati in relazione agli affari di competenza di ciascuno di essi.

Art. 5

Programmazione del controllo sulla gestione

(integrato dagli artt. 6 e 7 della Deliberazione Corte dei Conti 19 giugno 2008, n. 229)

1. Le sezioni riunite in sede di controllo definiscono, entro il 30 ottobre di ciascun anno, il quadro di riferimento programmatico, anche pluriennale, delle indagini di finanza pubblica e dei controlli sulla gestione e i relativi indirizzi di coordinamento e criteri metodologici di massima; programmano, inoltre, entro il 15 novembre indagini relative a più sezioni, tenendo conto delle eventuali richieste formulate dal parlamento e determinano, secondo criteri di prevalenza, la sezione competente, ovvero definiscono le modalità della collaborazione operativa tra le sezioni interessate. I programmi di indagine intersettoriale relativi ad analisi generali di finanza pubblica possono essere svolti direttamente dalle sezioni riunite anche in collaborazione con le sezioni del controllo.

2. Le sezioni centrali e regionali di controllo, previa analisi di fattibilità e nel rispetto di quanto disposto dal comma 1, deliberano i propri programmi di controllo entro il 30 novembre di ciascun anno. I programmi individuano anche metodologie di analisi sul funzionamento dei controlli interni ai sensi delle norme vigenti, al fine di verificarne l'azione e di trarre indirizzi per la successiva programmazione delle attività di controllo.

3. Il Presidente della Corte e i presidenti delle sezioni centrali del controllo comunicano al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica i programmi annuali di controllo di cui ai commi 1 e 2. I presidenti delle sezioni regionali di controllo comunicano ai presidenti dei consigli regionali e ai presidenti dei consigli delle Autonomie, ove istituiti, i programmi di lavoro di cui al comma 2.

4. Il Presidente della Corte, ai fini del coordinamento, nonchè della individuazione delle indagini relative a settori comuni a più sezioni, può indire una conferenza dei presidenti delle sezioni centrali e regionali, che si esprime, anche sui riflessi operativi ed organizzativi delle indagini proposte.

5. I presidenti delle sezioni centrali e regionali di controllo comunicano al Presidente della Corte ed al Consiglio di presidenza i relativi cronoprogrammi delle attività, redatti dai singoli magistrati istruttori entro trenta giorni dall'assegnazione delle rispettive indagini di controllo. Comunicano altresì, una volta approvata la relazione conclusiva di ciascuna indagine, le ragioni degli eventuali scostamenti dal cronoprogramma nonchè una sintesi della relazione stessa, evidenziando i punti di pregio e le criticità dell'operato dell'amministrazione, anche in relazione all'obbligo posto alle amministrazioni pubbliche dall'art. 3, comma 64, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

6. I presidenti delle sezioni centrali e regionali di controllo effettuano un monitoraggio costante delle attività di controllo e ne riferiscono, con relazione semestrale, al Presidente della Corte ed al Consiglio di presidenza.

7. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, tutte le sezioni orientano i propri programmi di controllo sulle gestioni anche all'obiettivo di accertare che ogni spesa, effettuata nel rispetto di leggi, regolamenti e della normativa dell'Unione europea, abbia conseguito il miglior risultato tenuto conto anche dei profili di efficienza, efficacia ed economicità, anche al fine della riqualificazione della spesa pubblica o di una diversa allocazione delle risorse ai sensi dell'art. 1, comma 171, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Art. 6

Le sezioni riunite in sede di controllo

(modificato e integrato dall'art. 8 della Deliberazione Corte dei Conti 19 giugno 2008, n. 229)

1. Le sezioni riunite in sede di controllo, ferme restando le attribuzioni ad esse demandate da norme di legge o di regolamento e sulla base degli indirizzi formulati dal presidente delle sezioni riunite, provvedono a:

a) deliberare sul rendiconto generale dello Stato e riferire annualmente al Parlamento ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, ferme restando le norme vigenti per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano;

b) svolgere le funzioni di cui all'art. 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di certificazione dei contratti collettivi di lavoro del pubblico impiego;

c) esercitare le funzioni di cui all'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di copertura finanziaria delle leggi;

d) riferire al Parlamento in tema di costo del lavoro pubblico, su analisi di finanza pubblica relative a specifici temi intersettoriali e su ogni altra materia per la quale la legge prevede uno specifico referto della Corte al Parlamento;

e) deliberare ai sensi dell'art. 25 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

f) verificare l'affidabilità dei conti pubblici e ad analizzare le politiche pubbliche di settore in rapporto a quanto previsto:

dalle norme vigenti;

dal programma di Governo, come desumibile dalle dichiarazioni programmatiche rese dal Governo al Parlamento in sede di votazione della fiducia;

dal documento di programmazione economico-finanziaria annualmente approvato dal Parlamento;

dal bilancio di previsione annuale e pluriennale;

dai piani e programmi approvati dal Governo o dai comitati interministeriali competenti;

g) accertare l'osservanza dell'obbligo di cui al comma 3-bis dell'art. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e a valutarne le conseguenze finanziarie;

h) formulare indirizzi di programmazione per le sezioni centrali e regionali di controllo, secondo le modalità indicate dall'art. 5, coordinandone le attività necessarie per corrispondere alle richieste del Parlamento e per assicurare le priorità di cui all'art. 1, comma 473, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

i) corrispondere alle richieste dei Presidenti delle Camere avanzate a norma dell'art. 16, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Il Presidente della Corte deferisce alle sezioni riunite in sede di controllo le questioni di competenza insorte tra sezioni di controllo e può rimettere ad esse l'esame di questioni di massima di particolare complessità o rilevanza che interessino sezioni di controllo aventi competenze tra loro diverse, per i profili di legittimità e regolarità, fatte salve le competenze della sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato e della sezione delle Autonomie in materia di risoluzione delle questioni di massima.

3. Le sezioni riunite in sede di controllo sono composte da un numero congruo di magistrati, designati a cadenza triennale dal Consiglio di presidenza secondo criteri di rotazione tali da assicurare la rappresentatività delle varie componenti del controllo. Sono presiedute dal Presidente della Corte, coadiuvato da due presidenti di sezione, e decidono con non meno di quindici votanti.

4. Un contingente di almeno venti magistrati, coordinati dai due presidenti di coordinamento secondo le attribuzioni specificamente ripartite dal presidente delle sezioni riunite, è assegnato dal Consiglio di presidenza alle sezioni riunite in sede di controllo. Tali magistrati integrano i collegi, qualora non ne siano già componenti, in relazione alle materie su cui sono relatori. In tale contingente sono compresi quattro magistrati stabilmente assegnati alle funzioni di cui all'art. 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5. Il presidente delle sezioni riunite provvede, annualmente, con ordinanza, alla ripartizione delle competenze tra i due presidenti di coordinamento, che nominano, di concerto con il Presidente, i magistrati relatori per i singoli affari e provvedono alla formazione dei collegi, secondo criteri obiettivi e predeterminati. Entrambi partecipano a tutte le funzioni di controllo.

5-bis. In seno alle sezioni riunite in sede di controllo è istituito il nucleo permanente per le audizioni, coordinato da uno dei due presidenti di coordinamento, che in conformità agli indirizzi formulati dal Presidente della Corte segue le tematiche di finanza pubblica di maggior rilievo e attualità, tenendo anche conto dell'attività di controllo svolta dalle sezioni, per poter fornire con tempestività gli elementi conoscitivi richiesti al Presidente della Corte dal Parlamento o dal Governo. Il presidente di coordinamento preposto al nucleo può, su delega del Presidente della Corte, rappresentare la Corte nelle audizioni richieste dal Parlamento.

5-ter. Il nucleo previsto dal comma precedente è composto da quattro magistrati assegnati alle sezioni riunite in sede di controllo, nominati dal presidente delle sezioni riunite, ed è coadiuvato da un congruo numero di funzionari assegnati dal Segretario generale. In relazione all'oggetto dell'audizione il nucleo può essere integrato con magistrati anche di altre sezioni, esperti nelle materie trattate.

5-quater. In occasione del giudizio sul rendiconto generale dello Stato di cui agli articoli 39, 40 e 41 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, la Corte trasmette altresì al Parlamento un referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, a norma dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

6. Presso le sezioni riunite in sede di controllo è istituito, alle dipendenze funzionali del Presidente della Corte e dei presidenti di sezione di cui al comma 3, un servizio cui è preposto un dirigente di seconda fascia, con compiti di collaborazione ed istruttori, anche nel settore delle analisi tecnico-economiche. Al servizio è assegnato un contingente di personale, non superiore a trenta unità, dotato di adeguata preparazione professionale. Il servizio può anche avvalersi di non più di dieci esperti estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di alta qualificazione professionale, con documentata competenza nelle discipline economiche e statistiche. Gli incarichi agli esperti sono conferiti con contratti di diritto privato di durata massima di tre anni, rinnovabili per una sola volta. Gli esperti, oltrechè per le esigenze delle sezioni riunite, possono essere utilizzati dalle sezioni di controllo, previa intesa tra il Presidente della Corte e i presidenti delle sezioni medesime. La selezione degli esperti avviene secondo i criteri e con le modalità stabiliti dal Presidente della Corte, sentito il segretario generale.

Art. 7

Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato

(modificato e integrato dall'art. 9, comma 2 e dall'art. 10 della Deliberazione Corte dei Conti 19 giugno 2008, n. 229)

1. La sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato è presieduta da un presidente di sezione ed è composta dai magistrati assegnati dal consiglio di presidenza [agli uffici di cui all'art. 8] (parole soppresse) (1).

2. La sezione opera suddivisa in due collegi. Il primo collegio delibera sulle gestioni delle attività dei Ministeri istituzionali ed economico-finanziari. Il secondo collegio delibera sulle gestioni delle attività dei Ministeri delle attività produttive, delle infrastrutture ed assetto del territorio, dei servizi alla persona e dei beni culturali. Le gestioni statali non direttamente imputabili ai ministeri sono ripartite tra i collegi in relazione alla materia trattata.

3. Il presidente della sezione può, con riguardo alla natura degli affari, convocare adunanze congiunte dei collegi. La sezione in adunanza congiunta approva entro il 30 novembre di ciascun anno, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 2, il programma di controllo da espletare nell'anno successivo. Ciascun magistrato è istruttore e relatore delle indagini previste dal programma di controllo ed a lui assegnate dal presidente della sezione.

4. I collegi e l'adunanza congiunta deliberano con un numero minimo, rispettivamente, di sette e di undici componenti.

5. Il presidente cura il coordinamento dell'attività della sezione anche avvalendosi di magistrati assegnati alla sezione stessa; cura, altresì, i necessari raccordi con i presidenti delle sezioni regionali interessate relativamente a quelle indagini su amministrazioni dello Stato che presentano, comunque, connessioni per materia. La sezione si avvale del supporto di una segreteria cui è preposto un dirigente di seconda fascia. Il dirigente svolge, altresì, alle dipendenze funzionali del presidente, compiti di coordinamento del personale amministrativo assegnato agli uffici di cui all'art. 8, anche al fine di assicurarne l'ottimale utilizzazione.

6. La sezione centrale del controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato esercita il controllo sulle gestioni delle amministrazioni centrali dello Stato nonchè su quelle aventi sedi decentrate allorchè la gestione stessa interessi più di una regione o sia connessa a piani o programmi dello Stato o sia di straordinaria rilevanza per la finanza pubblica. Esercita altresì il controllo su gestioni di Agenzie e Autorità indipendenti che abbiano incidenza sul bilancio dello Stato.

7. Nell'ambito della sezione un apposito collegio esercita il controllo sulle entrate. Esso, ferma la facoltà di presiederlo da parte del presidente della sezione, è presieduto da un consigliere o da un presidente di sezione ivi assegnato anche in posizione aggiuntiva, di comprovata esperienza professionale nello specifico settore, designato dal Consiglio di presidenza su proposta del Presidente della Corte, anche assegnato ad altre funzioni istituzionali. Il presidente del collegio è componente di diritto delle sezioni riunite.

8. Il presidente della sezione è componente di diritto delle sezioni riunite in sede di controllo; cura il coordinamento dell'attività della sezione, anche emanando idonee istruzioni; distribuisce le attività di controllo tra tutti i magistrati, all'uopo nominando i magistrati istruttori e relatori, ed effettua il monitoraggio dei compiti assegnati.

9. L'apposito collegio di controllo sulle entrate previsto dal comma 7 del presente articolo verifica altresì lo scostamento delle entrate rispetto alle previsioni e accerta i recuperi effettivamente conseguiti per effetto di lotta all'evasione tributaria o, comunque, derivanti da qualsiasi altra attività.

10. Ogni sezione di controllo della Corte trasmette tempestivamente gli atti, comunque pervenuti, rilevanti per monitorare il rispetto del limite massimo di trattamento economico complessivo di cui all'art. 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con le proprie osservazioni, alle sezioni riunite in sede di controllo, per la verifica di cui all'art. 3, comma 53, della stessa legge, ferme restando le competenze delle singole sezioni di controllo.

Art. 8

Gli uffici di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato

(modificato e integrato dall'art. 9, commi 3 e 4, della Deliberazione Corte dei Conti 19 giugno 2008, n. 229)

1. Il controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato è esercitato, a norma dei commi 4, 6, 8, 9 e 12 dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, da magistrati assegnati dal Consiglio di presidenza alla sezione. Il presidente della sezione cura la ripartizione tra gli uffici di tutte le competenze della sezione.

[2. Gli uffici di controllo di cui al comma 1, esercitano il controllo sulla gestione dei ministeri secondo il criterio di ripartizione indicato all'art. 4, comma 2. Gli uffici di cui al comma 1, lett. b) e c), esercitano, inoltre, rispettivamente, il controllo sulla gestione delle contabilità di tesoreria, spese fisse e debito vitalizio e sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di rotazione.] (comma soppresso) (1)

[3. Il controllo sulle entrate, sulla esecuzione delle sentenze di condanna della Corte, sull'officina carte valori, Zecca e magazzini dello Stato è svolto da apposita articolazione operante all'interno dell'ufficio di cui al comma 1, lettera b), cui il Consiglio di presidenza assegna un congruo numero di magistrati.] (comma soppresso) (1)

[4. Le indagini e le attività istruttorie ad esse correlate si estendono a tutti i soggetti pubblici interessati al fenomeno gestorio, anche indipendentemente dalla ripartizione delle competenze di cui al comma 2.] (comma soppresso) (1)

5. A ciascun ufficio di controllo è assegnato un congruo numero di personale amministrativo, cui è preposto un funzionario di area C con caratteristiche professionali corrispondenti alle declaratorie indicate in sede di contratto collettivo di lavoro, con compiti di collaborazione, istruttori anche nel settore delle analisi tecnico-economiche, esecutivi e di segreteria, posto alle dipendenze funzionali del presidente della sezione e dei magistrati in relazione alle indagini a ciascuno di essi assegnate.

Art. 9

Sezione delle autonomie

(sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b), della Deliberazione Corte dei Conti 3 luglio 2003, n. 2 e integrato dall'art. 11 della Deliberazione Corte dei Conti 19 giugno 2008, n. 229)

1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, la sezione delle autonomie, espressione delle sezioni regionali di controllo [di cui all'art. 2] (parole eliminate) (1), riferisce al Parlamento, almeno una volta l'anno, sugli andamenti complessivi della finanza regionale e locale per la verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte di comuni, province, città metropolitane e regioni, in relazione al patto di stabilità interno e ai vincoli che derivano dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, anche sulla base dell'attività svolta dalle sezioni regionali. Esamina a fini di coordinamento ogni tema e questione che rivesta interesse generale o che riguardi le indagini comparative su aspetti gestionali comuni a più sezioni.

2. La sezione delle autonomie è presieduta dal presidente della Corte dei conti ed è composta da due presidenti di sezione che lo coadiuvano, nonchè dai presidenti delle sezioni regionali di controllo [di cui al comma 1] (parole eliminate) (1) e dai magistrati di cui al comma 4. Il consiglio di presidenza individua, sulla base di criteri predeterminati, un magistrato in servizio presso ciascuna sezione regionale di controllo quale supplente del presidente ai fini della partecipazione al collegio.

3. La sezione delle autonomie delibera con un numero minimo di quindici componenti. Il presidente della sezione delle autonomie, per l'esame di specifiche questioni che involgono anche le competenze di altre sezioni di controllo, invita a partecipare alle adunanze i presidenti delle sezioni di volta in volta interessati ai temi da trattare.

4. Alla sezione delle autonomie sono assegnati, nel numero stabilito dal consiglio di presidenza, magistrati alla cui attività sono preposti i due presidenti di sezione di cui al comma 2, l'uno per la funzione di referto al Parlamento, l'altro per la funzione di coordinamento.

5. La sezione si avvale di un servizio di supporto, cui è assegnato personale amministrativo, che svolge compiti di collaborazione e istruttori, anche nel settore delle analisi tecnico-economiche, esecutivi e di segreteria. Al servizio sono assegnati dirigenti il cui numero e posizione funzionale sono definiti con decreto del presidente della Corte dei conti, sentito il segretario generale. Il servizio è organizzato per la ricezione, la verifica e l'elaborazione dei dati trasmessi su supporto elettronico e il loro inserimento nel sistema conoscitivo di finanza delle autonomie a disposizione delle sezioni regionali di controllo.

6. Al fine di assicurare la migliore funzionalità della sezione è prevista l'articolazione della stessa in collegi, cui provvede il presidente della sezione. L'attività di programmazione, l'approvazione delle linee guida di cui all'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e la risoluzione di questioni di massima, per i profili di legittimità e regolarità, insorte tra diverse sezioni regionali di controllo sono riservate alla competenza della sezione delle Autonomie in adunanza plenaria.

7. La sezione delle Autonomie può programmare ed effettuare controlli intersettoriali o per materie che interessano più regioni e ne riferisce l'esito al Parlamento, comunicandolo alle sezioni regionali di controllo interessate. In tali casi partecipano alla sezione i magistrati delle sezioni regionali relatori sui singoli referti.

8. I due presidenti di coordinamento della sezione delle Autonomie sono componenti di diritto delle sezioni riunite in sede di controllo.

9. La sezione delle Autonomie, nelle relazioni al Parlamento di cui all'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, ed all'art. 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni, riferisce anche sulla base dei dati e degli esiti dei referti delle sezioni regionali di controllo.

10. La sezione delle Autonomie definisce unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, da trasmettere alle competenti sezioni regionali di controllo. Le disposizioni del periodo precedente si applicano anche agli enti del servizio sanitario nazionale.

11. Annualmente il presidente della Corte può costituire gruppi di lavoro anche con magistrati delle sezioni regionali di controllo per la definizione dei controlli programmati dalla sezione delle Autonomie e di interesse di più sezioni regionali, per la redazione delle linee guida a cui debbono attenersi gli organi di revisione degli enti locali e degli enti del servizio sanitario nazionale e per esaminare, con finalità di coordinamento, gli indirizzi emersi presso le sezioni regionali con riguardo alle questioni di particolare complessità.

Art. 10

La Sezione di controllo per gli affari europei e internazionali

(modificato e integrato dall'art. 12 della Deliberazione Corte dei Conti 19 giugno 2008, n. 229 e modificato dall'art. 1, comma 1, della Delibera Corte dei Conti 15 novembre 2023, n. 248)

1. La Sezione di controllo per gli affari europei e internazionali è presieduta da un presidente di sezione ed è composta dai magistrati assegnati dal consiglio di presidenza.

2. La sezione riferisce almeno annualmente al Parlamento:

a) sulla gestione dei fondi europei da parte delle amministrazioni e degli altri organismi con riferimento all'attuazione dei quadri europei di sostegno ed al rispetto dei principi definiti dall'Unione europea, con particolare riguardo agli interventi nelle aree depresse;

[b) sull'utilizzo di altri finanziamenti e programmi comunitari;] (lettera abrogata) (1)

c) sullo stato delle risorse dell'Unione europea di pertinenza nazionale e dei relativi sistemi di verifica;

d) sulla consistenza e sulle cause delle frodi ai danni dell'Unione europea e sulle relative misure preventive e repressive.

3. La sezione riceve da tutte le sezioni centrali e regionali di controllo segnalazione di atti di gestione contrastanti con norme o principi della Unione europea e può proporre al presidente della Corte di darne comunicazione, con relazione illustrativa, alla Corte dei conti europea e ai competenti organi dell'Unione. Il presidente della Corte, qualora accolga la proposta, approva la relazione illustrativa e dà indirizzi alla sezione per gli ulteriori adempimenti.

3-bis Il presidente della sezione è componente di diritto delle sezioni riunite in sede di controllo.

3-ter La sezione svolge, nel rispetto del programma annuale coordinato con le linee guida delle sezioni riunite ed in connessione con il programma della Corte dei conti europea, indagini specifiche sulla gestione dei fondi dell'Unione europea, anche in collaborazione con altre sezioni. La sezione, inoltre, svolge attività di controllo in cooperazione con la Corte dei conti europea e con le altre istituzioni superiori di controllo in attuazione di trattati, accordi e intese. [Nell'ambito della sezione] (parole soppresse) (2) 

[4. L'ufficio affari internazionali cura, alle dirette dipendenze del Presidente della Corte, i rapporti con la Corte dei conti europea, con l'INTOSAI e con le altre istituzioni superiori di controllo. E' composto da due magistrati, uno dei quali nominato direttamente dal presidente della Corte, in posizione aggiuntiva.] (comma soppresso) (3)

Art. 10

La sezione del controllo sugli enti

(introdotto dall'art. 13 della Deliberazione Corte dei Conti 19 giugno 2008, n. 229)

1. La sezione del controllo sugli enti prevista dalla legge 21 marzo 1958, n. 259, ha competenza al controllo sulla sana gestione finanziaria degli enti, economici e non, e delle società partecipate dallo Stato.

2. Concorre alle attività volte a comporre il quadro conoscitivo della finanza pubblica allargata.

3. Trasmette, entro il 31 maggio di ogni anno, i risultati dell'attività di cui al comma precedente alle sezioni riunite in sede di controllo.

4. Il presidente della sezione è componente di diritto delle sezioni riunite in sede di controllo.

5. I magistrati che esercitano il controllo ai sensi dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, danno piena conoscenza degli affari da discutere ai propri sostituti mediante integrale trasmissione dei documenti.

6. I sostituti di cui al comma precedente hanno facoltà di essere presenti alle sedute anche unitamente al titolare, senza diritto ad alcun compenso e senza oneri per l'ente controllato.

Art. 10

Il seminario di formazione permanente

(introdotto dall'art. 14 della Deliberazione Corte dei Conti 19 giugno 2008, n. 229)

1. Il seminario permanente dei controlli istituito con il regolamento n. 2/1997 adottato con deliberazione delle sezioni riunite n. 2 in data 13 giugno 1997 assume la denominazione di "Seminario di formazione permanente".

2. Il seminario cura la formazione continuativa del personale di magistratura, in particolare nelle discipline finanziarie ed economiche, nel rispetto delle attuali competenze del Consiglio di presidenza in materia di formazione dei magistrati.

Art. 10

Ufficio Affari Internazionali

(introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. a), della Delibera Corte dei Conti 29 maggio 2024, n. 223)

L'Ufficio affari internazionali cura, alle dirette dipendenze del presidente della Corte, i rapporti con la Corte dei conti europea, con I'INTOSAI e con le altre istituzioni superiori di controllo. E' composto da quattro magistrati, in posizione aggiuntiva, nominati direttamente dal presidente della Corte, uno dei quali assegnato alle funzioni requirenti, per il quale è sentito il procuratore generale. L'ufficio potrà, occasionalmente, avvalersi della collaborazione di ulteriori figure magistratuali individuate per aree tematiche.

Art. 10

Il seminario di formazione permanente

(introdotto dall'art. 14 della Deliberazione Corte dei Conti 19 giugno 2008, n. 229)

1. Il seminario permanente dei controlli istituito con il regolamento n. 2/1997 adottato con deliberazione delle sezioni riunite n. 2 in data 13 giugno 1997 assume la denominazione di "Seminario di formazione permanente".

2. Il seminario cura la formazione continuativa del personale di magistratura, in particolare nelle discipline finanziarie ed economiche, nel rispetto delle attuali competenze del Consiglio di presidenza in materia di formazione dei magistrati.

Art. 11

Servizi di supporto

(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), della Deliberazione Corte dei Conti 3 luglio 2003, n. 2)

1. Presso la sezione centrale di cui all'art. 10 e presso la sezione di controllo sugli enti è istituito un servizio, cui è preposto un dirigente di seconda fascia, con compiti di collaborazione, istruttori anche nel settore delle analisi tecnico-economiche, esecutivi e di segreteria.

2. I servizi sono posti alle dipendenze funzionali dei presidenti delle sezioni e dei magistrati in relazione agli affari a ciascuno di essi assegnato.

Art. 11

Ulteriori funzioni dei presidenti delle sezioni di controllo

(introdotto dall'art. 16 della Deliberazione Corte dei Conti 19 giugno 2008, n. 229)

1. I presidenti di tutte le sezioni di controllo curano che ogni dato e documento sia reso disponibile, a richiesta, per ogni magistrato del controllo ai fini dell'esercizio delle sue funzioni.

2. I presidenti di cui al comma precedente individuano, in ogni sezione, un magistrato incaricato del monitoraggio dell'evoluzione del quadro normativo relativo alle amministrazioni controllate e delle conseguenti problematiche, curando altresì che delle risultanze di tale monitoraggio sia redatto un rapporto, almeno annuale, da trasmettere al Presidente della Corte.

Art. 11

Sostituzione temporanea dei presidenti delle sezioni di controllo

(introdotto dall'art. 17 della Deliberazione Corte dei Conti 19 giugno 2008, n. 229)

Al fine di assicurare il regolare funzionamento delle sezioni di controllo, il Consiglio di presidenza, in caso di assenza di un presidente di sezione, può attribuire temporaneamente le relative funzioni, in via aggiuntiva, ad altro presidente di sezione.

Art. 11

Coordinamento interno delle sezioni di controllo

(introdotto dall'art. 18 della Deliberazione Corte dei Conti 19 giugno 2008, n. 229)

Ogni presidente di sezione può avvalersi di uno dei magistrati assegnati alla rispettiva sezione per compiti di collaborazione nell'attività di coordinamento.

Art. 12

Norme finali e transitorie

(integrato dall'art. 1, comma 1, lett. d), della Deliberazione Corte dei Conti 3 luglio 2003, n. 2 e modificato e integrato dagli artt. 15 e 19 della Deliberazione Corte dei Conti 19 giugno 2008, n. 229)

1. Il Presidente della Corte può presiedere qualsiasi sezione di controllo.

2. Il Presidente della Corte, anche su proposta dei presidenti delle sezioni di controllo, può promuovere intese con l'ISTAT, l'ISAE, l'AIPA, con autorità indipendenti e con università o istituti pubblici di ricerca ai fini dell'elaborazione di metodologie e strumenti di analisi da utilizzare nell'ambito dell'attività di controllo sulla gestione. Può altresì stipulare convenzioni e protocolli di intesa con ogni istituzione, ente o società che svolga attività di interesse per la Corte, anche al fine di ottenere accessi a banche dati utili per l'attività di controllo della Corte.

3. I dirigenti e i funzionari preposti ai servizi di supporto e alle segreterie svolgono le funzioni di cui all'art. 22, comma 2, del regolamento n. 21 deliberato dalle sezioni riunite nell'adunanza del 5 marzo 1998, in attuazione degli indirizzi e delle direttive impartite dal segretario generale ai sensi degli articoli 6 e 7, comma 15, della medesima deliberazione.

4. Sono abrogate le norme contrastanti o incompatibili con il presente regolamento, nei limiti di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

5. Le delegazioni regionali di controllo di cui alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, sono assorbite nelle sezioni regionali di controllo di cui all'art. 2, cui sono, altresì, intestate le competenze già esercitate dai collegi regionali. L'ufficio di controllo distaccato presso il Magistrato per il Po di cui alla legge 18 marzo 1958, n. 240, è assorbito nella sezione regionale di controllo con sede in Bologna. I magistrati assegnati alle sezioni regionali di controllo, nei limiti di due per ciascuna sezione, sono collocati fuori ruolo, ai sensi degli articoli 7 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345 e 3 comma nono del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, come modificato dall'art. 7 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589.

6. I posti di presidente di sezione di cui all'art. 2 comma 5, rendono indisponibile un corrispondente numero di posti nella qualifica iniziale della carriera di magistratura; resta fermo quanto disposto dall'art. 1, comma 8-bis del decreto legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, introdotto dall'art. 1, comma 3, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 639.

7. Il controllo sul rendiconto e sulla gestione amministrativa della Cassa depositi e prestiti continua ad essere esercitato dalla sezione di cui all'art. 9 sino al 31 dicembre 2000 relativamente alle attività da questa già programmate.

8. Fino all'insediamento delle sezioni centrali e regionali di controllo di cui agli articoli 2, 3, 7, 9 e 10, da realizzare entro il 31 dicembre 2000, nulla è innovato negli assetti relativi all'organizzazione e al funzionamento del controllo.

8-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'art. 9 e con le modalità stabilite dal consiglio di presidenza, sono assegnati alla sezione delle autonomie, per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 9, i presidenti di sezione già preposti alla sezione autonomie ed al coordinamento delle sezioni regionali di controllo. I magistrati già in servizio presso la sezione autonomie sono assegnati con le medesime modalità, anche in soprannumero, alla sezione delle autonomie per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 4 dell'art. 9.

9. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Così deliberato dalla Corte dei conti a sezioni riunite nelle adunanze del 17 e 24 marzo, 6, 14 e 19 aprile, 2, 5, 10 e 26 maggio, 8, 9 e 16 giugno 2000.

Roma, 16 giugno 2000

Il Presidente: SERNIA