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DIRETTIVA 2001/113/CE DEL CONSIGLIO, 20 dicembre 2001

G.U.C.E. 12 gennaio 2002, n. L 10

Direttiva del Consiglio relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana.

TESTO COORDINATO (alla Dir. (UE) 2024/1438)

Note sul recepimento

Adottata il: 20 dicembre 2001

Entrata in vigore il: 12 gennaio 2002

Termine per il recepimento: 11 luglio 2003

Recepita il: 20 febbraio 2004

Provvedimenti nazionali di recepimento

- D. Lgs. 20 febbraio 2004, n. 50

_____________________________________________________________________

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando quanto segue:

1) Occorre semplificare talune direttive verticali nel settore dei prodotti alimentari per tener conto unicamente dei requisiti fondamentali cui devono rispondere i prodotti disciplinati da tali direttive, affinché essi possano circolare liberamente nel mercato interno, conformemente alle conclusioni elaborate dal Consiglio europeo di Edimburgo dell'11-12 dicembre 1992, confermate dal Consiglio europeo di Bruxelles del 10-11 dicembre 1993.

2) La direttiva 79/693/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1979, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti le confetture, gelatine e marmellate di frutta nonché la crema di marroni (4), è stata motivata dal fatto che disparità tra le legislazioni nazionali concernenti detti prodotti potevano creare condizioni di concorrenza sleale con la conseguenza di trarre in inganno il consumatore e avevano quindi un'incidenza diretta sull'instaurazione e il funzionamento del mercato comune.

3) Con detta direttiva si è mirato quindi a fissare definizioni e norme comuni per la composizione, le caratteristiche di fabbricazione e l'etichettatura di detti prodotti, al fine di garantirne la libera circolazione all'interno della Comunità.

4) La direttiva 79/693/CEE dovrebbe essere adeguata alla legislazione comunitaria generale applicabile a tutti i prodotti alimentari, in particolare a quella relativa all'etichettatura, ai coloranti, agli edulcoranti e agli altri additivi autorizzati e, per motivi di chiarezza, dovrebbe essere rifusa in un nuovo testo al fine di rendere più accessibili le norme relative alle condizioni di produzione e di immissione in commercio delle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni.

5) Le regole generali sull'etichettatura dei prodotti alimentari, enunciate dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), dovrebbero applicarsi fatte salve alcune condizioni.

6) Onde tener conto delle diverse tradizioni nazionali esistenti nella fabbricazione delle confetture, gelatine e marmellate, nonché della crema di marroni, è opportuno mantenere le disposizioni nazionali esistenti che autorizzano l'immissione in commercio dei prodotti che presentano un tenore ridotto di zucchero.

7) Secondo i principi di sussidiarietà e di proporzionalità definiti dall'articolo 5 del trattato, l'obiettivo di stabilire definizioni e regole comuni per i prodotti interessati e di allineare le disposizioni alla normativa comunitaria generale sui prodotti alimentari non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri e può dunque, data la natura della presente direttiva, essere realizzato meglio a livello comunitario. La presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo.

8) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate in base alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (6).

9) Per evitare che si creino nuovi ostacoli alla libera circolazione, occorre che gli Stati membri non adottino, per i prodotti indicati, disposizioni nazionali non previste dalla presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

(1)

GU C 231 del 9.8.1996.

(2)

GU C 279 dell'1.10.1999.

(3)

GU C 56 del 24.2.1997.

(4)

GU L 205 del 13.8.1979. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 88/593/CEE (GU L 318 del 25.11.1988).

(5)

GU L 109 del 6.5.2000.

(6)

GU L 184 del 17.7.1999.

Art. 1

La presente direttiva si applica ai prodotti definiti nell'allegato I.

Essa non si applica ai prodotti destinati alla fabbricazione dei prodotti da forno fini, pasticceria o biscotteria.

Art. 2

(modificato e integrato dall'art. 3 della Dir. (UE) 2024/1438)

Il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) si applica ai prodotti definiti nell'allegato I, alle condizioni seguenti:

1) Le denominazioni di vendita previste dall'allegato I sono riservate ai prodotti in esso definiti e sono utilizzate nel commercio per designarli.

Tuttavia le denominazioni di cui all'allegato I possono essere utilizzate a titolo complementare e conformemente agli usi per designare altri prodotti che non possono essere confusi con i prodotti definiti nell'allegato I.

2) La denominazione di vendita è completata dall'indicazione del frutto o dei frutti utilizzati in ordine decrescente rispetto al peso delle materie prime utilizzate. Tuttavia, per i prodotti ottenuti da tre o più frutti, l'indicazione dei frutti utilizzati può essere sostituita dalla dicitura "frutti misti", da un'indicazione simile o da quella del numero di frutti utilizzati.

A titolo di deroga al primo comma, gli Stati membri che non autorizzano l'utilizzo dei termini "marmellata" e "marmellata extra" per le denominazioni di vendita "confettura" e "confettura extra" di cui al primo e secondo trattino dell'allegato I, parte I, possono autorizzare sul loro territorio l'uso dell'indicazione "marmellata di frutta mista" o "marmellata di [x] frutti", dove x indica il numero dei frutti per le marmellate di agrumi fabbricate con tre o più frutti.

3) L'etichettatura indica il contenuto di frutta mediante la dicitura "... grammi di frutta per 100 grammi" di prodotto finito, se del caso previa detrazione del peso dell'acqua utilizzata per la preparazione degli estratti acquosi.

[4) L'etichettatura indica il tenore totale di zuccheri mediante la dicitura "zuccheri ... grammi per 100 grammi"; la cifra indicata rappresenta il valore rifratto metrico del prodotto finito, determinato a 20 °C, con una tolleranza di ± 3 gradi rifratto metrici.

Tuttavia, tale indicazione non deve essere riportata allorché un'informazione nutrizionale sugli zuccheri figura nell'etichettatura in applicazione della direttiva 90/496/CEE (2).] (punto soppresso) (3)

5. Le indicazioni di cui al punto 3 figurano, a caratteri chiaramente leggibili, nello stesso campo visivo della denominazione del prodotto.

[6) Allorché il tenore residuo di anidride solforosa è superiore a 10 mg/kg, la sua presenza deve essere menzionata nell'elenco degli ingredienti in deroga all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2000/13/CE.] (punto soppresso) (3)

(1)

Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011).

(2)

GU L 276 del 6.10.1990.

(3)

Punto soppresso dall'art. 3 della Dir. (UE) 2024/1438.

Art. 3

Per i prodotti di cui all'allegato I, gli Stati membri si astengono dall'adottare disposizioni nazionali non previste dalla presente direttiva.

Art. 4

(sostituito dall'art. 3 della Dir. (UE) 2024/1438)

Per la fabbricazione dei prodotti definiti nell'allegato I si può possono essere utilizzati soltanto gli ingredienti di cui all'allegato II e le materie prime conformi all'allegato III.

Art. 5

(modificato dall'art. 51 del Reg. (CE) n. 1182/2007 e sostituito dall'art. 4 del Reg. (UE) n. 1021/2013)

Al fine di tenere conto del progresso tecnico e dell'evoluzione delle norme internazionali pertinenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 6 riguardo alla modifica dell'allegato II e della parte B dell'allegato III.

Art. 6

(sostituito dall'art. 4 del Reg. (UE) n. 1021/2013)

1. Il potere di adottare gli atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 18 novembre 2013. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 5 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Art. 6

(introdotto dall'art. 3 della Dir. (UE) 2024/1438)

Entro il 14 giugno 2027, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente una valutazione della fattibilità delle diverse possibilità di etichettatura che indichi il paese o i paesi d'origine in cui il frutto o i frutti utilizzati per la fabbricazione di confetture, gelatine e marmellate di agrumi e crema di marroni sono stati raccolti. Tale relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

Art. 7

La direttiva 79/693/CEE è abrogata a decorrere dal 12 luglio 2003.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.

Art. 8

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 12 luglio 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni sono applicate in modo da:

- autorizzare l'immissione in commercio dei prodotti definiti nell'allegato I se rispondono alle definizioni e alle norme previste dalla presente direttiva, a decorrere dal 12 luglio 2003,

- vietare l'immissione in commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva, a decorrere dal 12 luglio 2004.

Tuttavia, l'immissione in commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva, ma etichettati anteriormente al 12 luglio 2004 in conformità della direttiva 79/693/CEE, è autorizzata fino allo smaltimento delle scorte.

Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al primo comma, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento al momento della loro pubblicazione ufficiale. La procedura da seguire per il riferimento è adottata dagli Stati membri.

Art. 9

La presente direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Art. 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. PICQUE'

ALLEGATO I

(modificato dall'art. 3 della Dir. (UE) 2024/1438)

DENOMINAZIONI E DEFINIZIONI DEI PRODOTTI

I. DEFINIZIONI

- La "confettura" è la mescolanza, portata alla consistenza gelificata appropriata, di zuccheri, polpa e/o purea di una o più specie di frutta e acqua. Per gli agrumi, tuttavia, la confettura può essere ottenuta dal frutto intero tagliato e/o affettato.

Per tenere conto dei termini comunemente utilizzati dai consumatori, gli Stati membri possono comunque autorizzare, sul loro territorio, l'utilizzo del termine "marmellata" per la denominazione di vendita "confettura", salvo nel caso della confettura di agrumi.

La quantità di polpa e/o purea utilizzata per la fabbricazione di 1 000 g di prodotto finito non deve essere inferiore a:

- 450 g in generale,

- 350 g per ribes rosso, sorbe, olivello spinoso, ribes nero, cinorrodi e cotogne,

- 180 g per lo zenzero,

- 230 g per il pomo di acagiù,

- 80 g per il frutto di granadiglia.

- La "confettura extra" è la mescolanza, portata alla consistenza gelificata appropriata, di zuccheri e di polpa non concentrata di una o più specie di frutta e acqua. Tuttavia, la confettura extra di cinorrodi e la confettura extra senza semi di lamponi, more, ribes neri, mirtilli e ribes rossi può essere ottenuta parzialmente o totalmente dalla purea non concentrata di queste specie di frutta. Per gli agrumi, la confettura extra può essere ottenuta dal frutto intero tagliato e/o affettato.

Per tenere conto dei termini comunemente utilizzati dai consumatori, gli Stati membri possono comunque autorizzare, sul loro territorio, l'utilizzo del termine "marmellata extra" per la denominazione di vendita "confettura extra", salvo nel caso della confettura extra di agrumi.

I frutti seguenti mescolati ad altri non possono essere utilizzati per la produzione di confettura extra: mele, pere, prugne a nocciolo aderente, meloni, angurie, uva, zucche, cetrioli e pomodori.

La quantità di polpa utilizzata per la fabbricazione di 1 000 g di prodotto finito non deve essere inferiore a:

- 500 g in generale,

- 450 g per ribes rosso, sorbe, olivello spinoso, ribes nero, cinorrodi e cotogne,

- 280 g per lo zenzero,

- 290 g per il pomo di acagiù,

- 100 g per il frutto di granadiglia.

- La "gelatina" è la mescolanza, sufficientemente gelificata, di zuccheri e del succo e/o estratto acquoso di una o più specie di frutta.

La quantità di succo e/o estratto acquoso utilizzata per la fabbricazione di 1.000 g di prodotto finito non deve essere inferiore a quella fissata per la produzione della confettura. Dette quantità sono calcolate previa detrazione del peso dell'acqua impiegata per la preparazione degli estratti acquosi.

- Tuttavia, nel caso della "gelatina extra", la quantità di succo di frutta e/o estratto acquoso utilizzata per la fabbricazione di 1.000 g di prodotto finito non deve essere inferiore a quella fissata per la produzione della confettura extra. Dette quantità sono calcolate previa detrazione del peso dell'acqua impiegata per la preparazione degli estratti acquosi. I frutti seguenti mescolati ad altri non possono essere utilizzati per la produzione della gelatina extra: mele, pere, prugne a nocciolo aderente, meloni, angurie, uva, zucche, cetrioli e pomodori.

- La "marmellata di agrumi" è la mescolanza, portata alla consistenza gelificata appropriata, di acqua, zuccheri e di uno o più dei seguenti prodotti, ottenuti a partire da agrumi: polpa, purea, succo, estratti acquosi e scorze. Nella denominazione di vendita "marmellata di agrumi", il termine "agrumi" può essere sostituito dal nome dell'agrume utilizzato.

La quantità di agrumi utilizzata nella fabbricazione di 1 000 g di prodotto finito non deve essere inferiore a 200 g, di cui almeno 75 g ottenuti dall'endocarpo.

- La denominazione "marmellata-gelatina" può essere utilizzata quando il prodotto definito "marmellata di agrumi" è esente totalmente da sostanze insolubili, salvo eventualmente esigue quantità di scorza finemente tagliata.

- La "crema di marroni" è la mescolanza, portata alla consistenza appropriata, di acqua, zuccheri e non meno di 380 g di purea di marroni (di Castanea Sativa) per 1.000 g di prodotto finito.

II. I prodotti definiti nella parte I devono presentare un tenore di sostanza secca solubile, determinata al rifrattometro, uguale o superiore al 60 %, eccettuati i prodotti che soddisfano i requisiti del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) per quanto riguarda lo zucchero ridotto, e dei prodotti nei quali gli zuccheri sono stati totalmente o parzialmente sostituiti da edulcoranti.

Fatto salvo l'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011, gli Stati membri possono autorizzare, per tener conto di taluni casi particolari, le denominazioni riservate per i prodotti definiti nella parte I, che presentano un tenore di sostanza secca solubile inferiore al 60 %.

III. In caso di mescolanza, i tenori minimi fissati nella parte I, per le diverse specie di frutta sono ridotti in proporzione alle percentuali impiegate.

________________

(*1) Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU L 404 del 30.12.2006).

ALLEGATO II

(modificato e integrato dall'art. 3 della Dir. (UE) 2024/1438)

Ai prodotti definiti nell'allegato I possono essere addizionati i seguente ingredienti:

- miele, come definito nella direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa al miele: in tutti i prodotti in cui sostituisce totalmente o parzialmente gli zuccheri,

- succo di frutta, concentrato o meno: solo nella confettura,

- succo di agrumi, concentrato o meno: nei prodotti ottenuti da altri frutti: solo nella confettura, confettura extra, gelatina e gelatina extra,

- succo di piccoli frutti rossi, concentrato o meno: solo nella confettura e confettura extra prodotte con cinorrodi, fragole, lamponi, uva spina, ribes rossi, prugne e rabarbaro,

- succo di barbabietole rosse, concentrato o meno: solo nella confettura e gelatina prodotte con fragole, lamponi, uva spina, ribes rossi e prugne,

- oli essenziali di agrumi: solo nelle marmellate di agrumi e nelle marmellate-gelatine,

- oli e grassi commestibili in quanto agenti antischiumogeni: in tutti i prodotti,

- pectina liquida: in tutti i prodotti,

- scorze di agrumi: nella confettura, confettura extra, gelatina e gelatina extra,

- foglie di Pelargonium odoratissimum: nella confettura, confettura extra, gelatina e gelatina extra, quando sono ottenute da cotogne,

- sostanze alcoliche, vino e vino liquoroso, noci, erbe aromatiche, spezie, vaniglia ed estratti di vaniglia: in tutti i prodotti,

- vanillina: in tutti i prodotti.

- additivi alimentari autorizzati in conformità del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).

________________

(*1) Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008).

ALLEGATO III

A. DEFINIZIONI

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni.

1) Frutto:

- freschi, sani, esenti da qualsiasi alterazione, non privati di alcuno dei suoi componenti essenziali, giunti al grado di maturazione adeguato, dopo pulitura, mondatura e spuntatura,

- sono equiparati alla frutta, ai fini della presente direttiva, i pomodori, le parti commestibili dei fusti del rabarbaro, le carote, le patate dolci, i cetrioli, le zucche, i meloni e le angurie,

- il termine "zenzero" designa le radici commestibili dello zenzero, conservate o fresche. Lo zenzero può essere essiccato o conservato nello sciroppo.

2) Polpa (di frutta):

si intende la parte commestibile del frutto intero, eventualmente sbucciato o privato dei semi; tale parte commestibile può essere tagliata in pezzi o schiacciata, ma non ridotta in purea.

3) Purea (di frutta):

si intende la parte commestibile del frutto intero, se necessario sbucciato o privato dei semi; tale parte commestibile è ridotta in purea mediante setacciatura o altro procedimento simile.

4) Estratto acquoso (di frutta):

si intende l'estratto acquoso di frutta che, fatte salve le perdite inevitabili dovute alle buone pratiche di fabbricazione, contiene tutti i costituenti solubili nell'acqua della frutta utilizzata.

5) Zuccheri

Sono autorizzati:

1) gli zuccheri definiti nella direttiva 2001/111/CE;

2) lo sciroppo di fruttosio;

3) gli zuccheri estratti dalla frutta;

4) lo zucchero bruno.

B. TRATTAMENTO DELLE MATERIE PRIME

1. I prodotti definiti nella parte A, punti da 1 a 4, possono subire i trattamenti seguenti:

- trattamenti mediante il calore o il freddo,

- liofilizzazione,

- concentrazione, sempreché vi si prestino tecnicamente,

[- eccettuate le materie prime utilizzate per la fabbricazione di prodotti "extra": uso di anidride solforosa (E 220) o di sali (E 221, E 222, E 223, E 224, E 226 e E 227) come ausilio per la fabbricazione, purché il tenore massimo di anidride solforosa fissato nella direttiva 95/2/CE non sia superato nei prodotti definiti nell'allegato I, parte I (Definizioni).] (trattino soppresso) (1)

2. Le albicocche e le prugne destinate alla fabbricazione di confettura possono anche subire trattamenti di disidratazione diversi dalla liofilizzazione.

3. Le scorze di agrumi possono essere conservate in salamoia.

(1)

Trattino soppresso dall'art. 3 della Dir. (UE) 2024/1438.