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N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 33 del Reg. (CE) n. 1333/2008.

DIRETTIVA 95/2/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, 20 febbraio 1995

G.U.C.E. 18 marzo 1995, n. L 61

Additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti.

TESTO COORDINATO (alla Dir. 2010/69/UE)

N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 33 del Reg. (CE) n. 1333/2008.

Note sul recepimento

Adottata il: 20 febbraio 1995

Entrata in vigore il: 25 marzo 1995

Termine per il recepimento: 24 settembre 1996

Recepita il: 27 febbraio 1996

Provvedimenti nazionali di recepimento:

- D.M. 27 febbraio 1996, n. 209

- D.M. 24 giugno 1998, n. 261

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N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 33 del Reg. (CE) n. 1333/2008.

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100A,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando secondo la procedura prevista all'articolo 189B del trattato (3),

vista la direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano (4), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando che le differenze tra le legislazioni nazionali concernenti i conservanti, gli antiossidanti e altri additivi e le relative condizioni di impiego ostacolano la libera circolazione dei prodotti alimentari e possono creare condizioni di concorrenza ineguali;

considerando che l'obiettivo fondamentale nel definire norme riguardanti questi additivi alimentari e le relative condizioni di impiego deve risiedere nella protezione del consumatore;

considerando che è generalmente riconosciuto che i prodotti alimentari non lavorati e certuni altri prodotti alimentari non dovrebbero contenere additivi alimentari;

considerando che, sulla base delle ultime informazioni scientifiche e tossicologiche concernenti queste sostanze, alcune di queste devono essere permesse soltanto per determinati prodotti alimentari ed in determinate condizioni di impiego;

considerando che è necessario stilare norme rigorose per l'uso di additivi negli alimenti per lattanti, negli alimenti per la prima infanzia e negli alimenti per lo svezzamento, come citato nella direttiva 89/389/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (5), in particolare nel suo articolo 4, paragrafo 1, lettera e);

considerando che la presente direttiva non intende incidere sulle norme concernenti gli edulcoranti e i coloranti;

considerando che, in attesa di specifici provvedimenti sulla base della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, concernente l'introduzione sul mercato di prodotti fitosanitari (6), e della direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (7), certune sostanze appartenenti a tale categoria sono temporaneamente trattate dalla presente direttiva;

considerando che la Commissione deve adeguare le disposizioni comunitarie in conformità delle norme stabilite nella presente direttiva;

considerando che il comitato scientifico per l'alimentazione umana è stato interpellato per quelle sostanze che non sono ancora oggetto di una disposizione comunitaria;

considerando che è necessario includere nella presente direttiva le disposizioni specifiche relative agli additivi citate in altri provvedimenti comunitari;

considerando che è auspicabile seguire la procedura della consultazione del comitato permanente per l'alimentazione umana qualora si debba decidere se un particolare prodotto alimentare appartenga ad una data categoria di prodotti alimentari;

considerando che la modifica degli attuali requisiti di purezza degli additivi alimentari esclusi i coloranti e gli edulcoranti e la nuova definizione di requisiti di purezza ancora mancanti per talune sostanze verranno adottate in base alla procedura di cui all'articolo 11 della direttiva 89/107/CEE;

considerando che per gli agenti di trattamento della farina manca ancora il parere del comitato scientifico dell'alimentazione umana e pertanto saranno oggetto di una direttiva separata;

considerando che la presente direttiva sostituisce le direttive 64/54/CEE (8), 70/357/CEE (9), 74/329/CEE (10) e 83/463/CEE (11) e che, pertanto, queste sono abrogate dalla stessa,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

(1)

GU C 206 del 13.8.1992 e GU C 189 del 13.7.1993.

(2)

GU C 108 del 19.4.1993.

(3)

Parere del Parlamento europeo del 26 maggio 1993 (GU C 176 del 28.6.1993), confermato il 2 dicembre 1993 (GU C 342 del 20.12.1993), posizione comune del Consiglio del 10 marzo 1994, e decisione del Parlamento europeo del 16 novembre 1994 (GU C 341 del 5.12.1994).

(4)

GU L 40 dell'11.2.1989.

(5)

GU L 186 del 30.6.1989.

(6)

GU L 230 del 19.8.1991. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione (GU L 366 del 15.12.1992).

(7)

GU L 350 del 14.12.1990.

(8)

GU 12 del 27.1.1994.

(9)

GU L 157 del 18.7.1970.

(10)

GU L 189 del 12.7.1974.

(11)

GU L 255 del 15.9.1983.

N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 33 del Reg. (CE) n. 1333/2008.

Art. 1

(modificato dall'art. 1 della Dir. 98/72/CE, dall'art. 1 della Dir. 2003/114/CE e dall'art. 1 della Dir. 2006/52/CE)

1. La presente direttiva è una direttiva specifica che rientra nella direttiva globale di cui all'articolo 3 della direttiva 89/107/CEE e si applica agli additivi diversi dai coloranti e dagli edulcoranti. Essa non si applica agli enzimi diversi da quelli menzionati negli allegati.

2. Nelle derrate alimentari si possono usare unicamente additivi rispondenti ai requisiti fissati dal comitato scientifico per l'alimentazione umana.

3. Ai fini della presente direttiva:

a) i "conservanti" sono sostanze che prolungano il periodo di validità di prodotti alimentari proteggendoli dal deterioramento provocato da microorganismi;

b) gli "antiossidanti" sono sostanze che prolungano il periodo di validità di prodotti alimentari proteggendoli dal deterioramento provocato dall'ossidazione, come l'irrancidimento dei grassi e le variazioni di colore;

c) "coadiuvanti", inclusi i solventi veicolanti, sono sostanze utilizzate per sciogliere, diluire, disperdere o altrimenti modificare fisicamente un additivo alimentare o una sostanza aromatizzante senza alterarne la funzione tecnologica (e senza esercitare essi stessi alcun effetto tecnologico) allo scopo di facilitarne la manipolazione, l'applicazione o l'impiego;

d) gli "acidi" sono sostanze che aumentano l'acidità di un prodotto alimentare e/o conferiscono ad esso un sapore aspro;

e) i "regolatori dell'acidità" sono sostanze che modificano o controllano l'acidità o l'alcalinita di un prodotto alimentare;

f) gli "antiagglomeranti" sono sostanze che riducono la tendenza di particelle individuali di un prodotto alimentare ad aderire una all'altra;

g) gli "agenti antischiumogeni" sono sostanze che impediscono o riducono la formazione di schiuma;

h) gli "agenti di carica" sono sostanze che contribuiscono ad aumentare il volume di un prodotto alimentare senza contribuire in modo significativo al suo valore energetico disponibile;

i) gli "emulsionanti" sono sostanze che rendono possibile la formazione o il mantenimento di una miscela omogenea di due o più fasi immiscibili, come olio e acqua, in un prodotto alimentare;

j) i "sali di fusione" sono sostanze che disperdono le proteine contenute nel formaggio realizzando in tal modo una distribuzione omogenea dei grassi e altri componenti;

k) gli "agenti di resistenza" sono sostanze che rendono o mantengono saldi o croccanti i tessuti dei frutti o degli ortaggi, o che interagiscono con agenti gelificanti per produrre o consolidare un gel;

l) gli "esaltatori di sapidità" sono sostanze che esaltano il sapore e/o la fragranza esistente di un prodotto alimentare;

m) gli "agenti schiumogeni" sono sostanze che rendono possibile l'ottenimento di una dispersione omogenea di una fase gassosa in un prodotto alimentare liquido o solido;

n) gli "agenti gelificanti" sono sostanze che danno consistenza ad un prodotto alimentare tramite la formazione di un gel;

o) gli "agenti di rivestimento" (inclusi gli agenti lubrificanti) sono sostanze che, quando vengono applicate alla superficie esterna di un prodotto alimentare, gli conferiscono un aspetto brillante o forniscono un rivestimento protettivo;

p) gli "agenti umidificanti" sono sostanze che impediscono l'essiccazione dei prodotti alimentari contrastando l'effetto di una umidità atmosferica scarsa, o che promuovono la dissoluzione di una polvere in un ambiente acquoso;

q) gli "amidi modificati" sono sostanze ottenute mediante uno o più trattamenti chimici di amidi alimentari, che possono aver subito un trattamento fisico o enzimatico e essere acidi o alcalini, diluiti o bianchiti;

r) i "gas d'imballaggio" sono gas differenti dall'aria introdotti in un contenitore prima, durante o dopo aver introdotto in tale contenitore un prodotto alimentare;

s) i "propellenti" sono gas differenti dall'aria che espellono un prodotto alimentare da un contenitore;

t) gli "agenti lievitanti" sono sostanze, o combinazioni di sostanze, che liberano gas e in questo modo aumentano il volume di un impasto o di una pastella;

u) gli "agenti sequestranti" sono sostanze che formano complessi chimici con ioni metallici;

v) "gli stabilizzanti" sono sostanze che rendono possibile il mantenimento dello stato fisico-chimico di un prodotto alimentare; gli stabilizzanti comprendono le sostanze che rendono possibile il mantenimento di una dispersione omogenea di due o più sostanze immiscibili in un prodotto alimentare, le sostanze che stabilizzano, trattengono o intensificano la colorazione esistente di un prodotto alimentare e le sostanze che aumentano la capacità degli alimenti di formare legami, compresa la formazione di legami tra le proteine tale da consentire il legame delle particelle per la formazione dell'alimento ricostituito;

w) gli "addensanti" sono sostanze che aumentano la viscosità di un prodotto alimentare.

4. Gli agenti di trattamento delle farine, esclusi gli emulsionanti, sono sostanze che vengono aggiunte alla farina o ad un impasto per migliorarne le qualità di cottura.

5. Ai fini della presente direttiva, le seguenti sostanze non sono considerate additivi alimentari:

a) sostanze utilizzate per il trattamento dell'acqua potabile, di cui alla direttiva 80/778/CEE (1);

b) prodotti contenenti pectina e derivati dalla polpa di mela essiccata o dalla scorza di agrumi, o da una miscela delle due, per azione di acido diluito seguita da parziale neutralizzazione con sali di sodio o di potassio ("pectina liquida");

c) basi per gomma da masticare;

d) destrina bianca o gialla, amido arrostito o destrinizzato, amido modificato mediante trattamento acido o alcalino, amido bianchito, amido modificato fisicamente e amido trattato con enzimi amilolitici;

e) cloruro d'ammonio;

f) plasma sanguigno, gelatina alimentare, proteine idrolizzate e i loro sali, proteine del latte e glutine;

g) aminoacidi e i loro sali diversi dall'acido glutammico, la glicina, la cisteina e la cistina e i loro sali, e non aventi funzione di additivo;

h) caseinati e caseina;

i) inulina.

(1)

GU L 229 del 30.8.1980. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/692/CEE (GU L 377 del 31.12.1991).

N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 33 del Reg. (CE) n. 1333/2008.

Art. 2

(modificato dall'art. 1 della Dir. 98/72/CE)

1. Possono essere utilizzate nei prodotti alimentari per i fini menzionati nell'articolo 1, paragrafi 3 e 4, soltanto le sostanze elencate negli allegati I, III, IV e V.

2. Nei prodotti alimentari sono consentiti gli additivi alimentari elencati nell'allegato I per gli scopi di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4, ad eccezione dei prodotti alimentari elencati nell'allegato II, secondo il principio "quanto basta".

3. Salvo laddove sia specificamente previsto il paragrafo 2 non si applica ai seguenti prodotti:

a) - prodotti alimentari non lavorati,

- miele, come definito nella direttiva 74/409/CEE (1),

- oli e grassi di origine animale o vegetale, non emulsionati,

- burro,

- latte (compreso quello intero, scremato e parzialmente scremato), pastorizzato, sterilizzato (compreso il trattamento UHT) e panna intera pastorizzata,

- prodotti lattieri non aromatizzati, ottenuti con fermenti vivi,

- acqua minerale naturale, come definita nella direttiva 80/777/CEE (2), e acqua di sorgente,

- caffè (escluso il caffè istantaneo aromatizzato) e estratti di caffè,

- te in foglie non aromatizzato,

- zuccheri, come definiti nella direttiva 73/437/CEE (3),

- pasta essiccata, esclusa la pasta esente da glutine e/o la pasta per diete ipoproteiche, a norma della direttiva 89/398/CEE,

- latticello naturale non aromatizzato (escluso il latticello sterilizzato).

Ai sensi della presente direttiva, i termini "non lavorati" significano che i prodotti non sono stati sottoposti a trattamenti che comportano un cambiamento sostanziale dello stato originario del prodotto. Essi possono tuttavia essere stati tagliati, separati, sezionati, disossati, tritati, scorticati, pelati, sbucciati, macinati, tagliuzzati, puliti, preparati, surgelati o congelati, refrigerati, privati degli scarti, imballati o meno;

b) agli alimenti per lattanti e per la prima infanzia, come definiti nella direttiva 89/398/CEE, compresi gli alimenti per i lattanti e la prima infanzia in cattive condizioni di salute. Questi prodotti alimentari sono oggetto delle disposizioni dell'allegato VI;

c) ai prodotti alimentari elencati nell'allegato II che possono contenere soltanto gli additivi citati negli allegati II, III e IV e alle condizioni ivi specificate.

4. Gli additivi elencati negli allegati III e IV possono venire usati solo nei prodotti alimentari citati in tali allegati e alle condizioni ivi specificate.

5. Soltanto gli additivi elencati nell'allegato V possono venire usati come coadiuvanti o solventi veicolanti per additivi alimentari alle condizioni ivi specificate.

6. Le disposizioni della presente direttiva si applicano anche ai corrispondenti prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare in conformità della direttiva 89/398/CEE.

7. I livelli massimi indicati negli allegati si riferiscono ai prodotti alimentari immessi sul mercato, salvo diversa indicazione.

8. Negli allegati della presente direttiva, "quanto basta" significa che non e specificato alcun livello massimo. Tuttavia, gli additivi alimentari devono essere usati secondo le norme di buona fabbricazione ad un livello non maggiore di quello necessario per realizzare lo scopo ricercato e non devono in nessun caso indurre in inganno il consumatore.

(1)

GU L 221 del 12.8.1974.

(2)

GU L 229 del 30.8.1980.

(3)

GU L 356 del 27.12.1983.

N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 33 del Reg. (CE) n. 1333/2008.

Art. 3

(modificato ed integrato dall'art. 1 della Dir. 2003/114/CE e modificato dall'art. 1 della Dir. 2006/52/CE)

1. La presenza di un additivo alimentare è ammissibile:

a) in un prodotto alimentare composito diverso da quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 3, nella misura in cui l'additivo alimentare è ammesso in uno degli ingredienti che costituiscono il prodotto alimentare composito;

b) in un prodotto alimentare in cui è stata aggiunta una sostanza aromatizzante nella misura in cui l'additivo alimentare è ammesso nella sostanza aromatizzante in ottemperanza alla presente direttiva ed è presente nel prodotto alimentare tramite la sostanza aromatizzante, a condizione che l'additivo alimentare non abbia alcuna funzione tecnologica nel prodotto alimentare finale; oppure

c) se il prodotto alimentare è destinato unicamente alla preparazione di un prodotto alimentare composito e in misura tale che il prodotto alimentare composito sia conforme alle disposizioni della presente direttiva.

2. Il paragrafo 1 non si applica agli alimenti per lattanti, per la prima infanzia e alimenti a base di cereali e alimenti per lattanti, come definiti nella direttiva 89/398/CEE, salvo se previsto da disposizioni specifiche.

3. Per quanto riguarda gli additivi presenti nelle sostanze aromatizzanti, il loro livello dovrà limitarsi al minimo richiesto per garantire la sicurezza e la qualità di tali sostanze e facilitarne lo stoccaggio. Inoltre, la presenza di additivi nelle sostanze aromatizzanti non deve indurre in errore il consumatore, né deve metterne a repentaglio la salute. Ove la presenza di un additivo in un alimento, risultante dall'aggiunta di sostanze aromatizzanti, svolga una funzione tecnologica nell'alimento in questione, il suddetto additivo è annoverato tra gli additivi dell'alimento e non tra gli additivi della sostanza aromatizzante.

N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 33 del Reg. (CE) n. 1333/2008.

Art. 4

La presente direttiva lascia impregiudicate le direttive specifiche che ammettono l'utilizzo come edulcoranti o coloranti degli additivi elencati negli allegati.

N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 33 del Reg. (CE) n. 1333/2008.

Art. 5

Se del caso, può essere deciso, con la procedura definita nell'articolo 6 della presente direttiva:

- se un particolare prodotto alimentare non catalogato al momento dell'adozione della presente direttiva appartenga ad una delle categorie di prodotti alimentari citate nell'articolo 2 o in uno degli allegati, oppure

- se un additivo alimentare elencato negli allegati e autorizzato in base al criterio "quanto basta" sia impiegato in conformità dei princìpi citati nell'articolo 2, oppure

- se una sostanza sia un additivo alimentare ai sensi dell'articolo 1.

N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 33 del Reg. (CE) n. 1333/2008.

Art. 6

(sostituito dall'allegato III del Reg. (CE) n. 1882/2003)

1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002, in seguito denominato "il Comitato".

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 33 del Reg. (CE) n. 1333/2008.

Art. 7

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri istituiscono sistemi per il controllo del consumo e dell'uso degli additivi alimentari e riferiscono le loro constatazioni alla Commissione.

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai mutamenti intercorsi nel mercato degli additivi alimentari e nei livelli di uso e consumo dei medesimi.

Conformemente ai criteri generali dell'allegato II, punto 4, della direttiva 89/107/CEE, entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione riesamina le condizioni d'impiego ivi menzionate e propone le modificazioni eventualmente necessarie.

N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 33 del Reg. (CE) n. 1333/2008.

Art. 8

1. Le direttive 64/54/CEE, 70/357/CEE, 74/329/CEE e 83/463/CEE sono abrogate.

2. I riferimenti a queste direttive abrogate e ai criteri di purezza di taluni additivi alimentari in esse citati si intendono d'ora in poi come riferimenti alla presente direttiva.

N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 33 del Reg. (CE) n. 1333/2008.

Art. 9

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 25 settembre 1996 al fine di:

- entro il 25 settembre 1996 al più tardi, consentire gli scambi e l'uso di prodotti conformi alla presente direttiva;

- entro il 25 marzo 1997 al più tardi, vietare gli scambi e l'uso di prodotti non conformi alla presente direttiva; i prodotti in commercio o etichettati prima di tale data che non sono conformi alla presente direttiva possono, comunque, essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 33 del Reg. (CE) n. 1333/2008.

Art. 10

La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 33 del Reg. (CE) n. 1333/2008.

Art. 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 20 febbraio 1995.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

K. HÄNSCH

Per il Consiglio

Il presidente

J. PUECH

N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 33 del Reg. (CE) n. 1333/2008.

ALLEGATO I

(modificato ed integrato dall'art. 1 della Dir. 96/85/CE, dall'allegato della Dir. 98/72/CE, dall'art. 1 della Dir. 2001/5/CE, dall'allegato della Dir. 2003/114/CE e dall'allegato I della Dir. 2006/52/CE)

ADDITIVI ALIMENTARI DI CUI E' GENERALMENTE AUTORIZZATO L'IMPIEGO NEI PRODOTTI ALIMENTARI NON CITATI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 3

Note

1. Le sostanze di questo elenco possono essere aggiunte, in base al criterio "quanto basta", a tutti i prodotti alimentari ad eccezione di quelli citati all'articolo 2, paragrafo 3.

2. Le sostanze elencate nei numeri E 407, E 407a ed E 440 possono essere standardizzate con zuccheri, a condizione che ciò sia specificato in aggiunta a detto numero e alla definizione.

3. Spiegazione dei simboli utilizzati:

* Le sostanze E 290, E 938, E 939, E 941, E 942, E 948 ed E 949 possono anche essere utilizzate nei prodotti alimentari citati all'articolo 2, paragrafo 3.

Le sostanze E 410, E 412, E 415 ed E 417 non possono essere utilizzate nella fabbricazione di prodotti alimentari disidratati che devono reidratarsi all'atto dell'ingestione.

4. Le sostanze E 400, E 401, E 402, E 403, E 404, E 406, E 407, E 407bis, E 410, E 412, E 413, E 414, E 415, E 417, E 418 ed E 440 non possono essere utilizzate nella produzione di coppette di gelatina definite, agli effetti della presente direttiva, dolciumi a base di sostanze gelatinose di consistenza solida, contenuti in coppette o minicapsule semirigide, destinati ad essere ingeriti in un unico boccone dopo essere stati proiettati in bocca esercitando una pressione sulla coppetta o sulla minicapsula.

N. E

Denominazione

E 170

Carbonato di calcio

E 260

Acido acetico

E 261

Acetato di potassio

E 262

Acetati di sodio

i) Acetato di sodio

ii) Idrogeno acetato di sodio (diacetato di sodio)

E 263

Acetato di calcio

E 270

Acido lattico

E 290

Anidride carbonica *

E 296

Acido malico

E 300

Acido ascorbico

E 301

Ascorbato di sodio

E 302

Ascorbato di calcio

E 304

Esteri dell'acido ascorbico con acidi grassi

i) Palmitato di ascorbile

ii) Stearato di ascorbile

E 306

Estratto ricco in tocoferolo

E 307

Alfatocoferolo

E 308

Gammatocoferolo

E 309

Deltatocoferolo

E 322

Lecitine

E 325

Lattato di sodio

E 326

Lattato di potassio

E 327

Lattato di calcio

E 330

Acido citrico

E 331

Citrati di sodio

i) Citrato monosodico

ii) Citrato disodico

iii) Citrato trisodico

E 332

Citrati di potassio

i) Citrato monopotassico

ii) Citrato tripotassico

E 333

Citrati di calcio

i) Citrato monocalcico

ii) Citrato dicalcico

iii) Citrato tricalcico

E 334

Acido tartarico [L(+)-]

E 335

Tartrati di sodio

i) Tartrato monosodico

ii) Tartrato disodico

E 336

Tartrati di potassio

i) Tartrato monopotassico

ii) Tartrato dipotassico

E 337

Tartrato di sodio e di potassio

E 350

Malati di sodio

i) Malato di sodio

ii) Malato acido di sodio

E 351

Malato di potassio

E 352

Malati di calcio

i) Malato di calcio

ii) Malato acido di calcio

E 354

Tartrato di calcio

E 380

Citrato triammonico

E 400

Acido alginico

E 401

Alginato di sodio

E 402

Alginato di potassio

E 403

Alginato d'ammonio

E 404

Alginato di calcio

E 406

Agar-agar

E 407

Carragenina

E 407bis

Alghe Eucheuma trasformate

E 410

Farina di semi di carrube #

E 412

Gomma di guar #

E 413

Gomma adragante

E 414

Gomma d'acacia (gomma arabica)

E 415

Gomma di xanthan #

E 417

Gomma di tara #

E 418

Gomma di gellano

E 422

Glicerolo

E 440

Pectine

i) Pectina

ii) Pectina amidata

E 460

Cellulosa

i) Cellulosa microcristallina

ii) Cellulosa in polvere

E 461

Metilcellulosa

E 462

Etilcellulosa

E 463

Idrossi-propil-cellulosa

E 464

Idrossi-propil-metilcellulosa

E 465

Etilmetilcellulosa

E 466

Carbossimetilcellulosa

Carbossimetilcellulosa di sodio

Gomma di cellulosa

E 469

Carbossimetilcellulosa idrolizzata enzimaticamente

Gomma di cellulosa idrolizzata enzimaticamente

E 470 a

Sali di sodio, di potassio e di calcio degli acidi grassi

E 470 b

Sali di magnesio degli acidi grassi

E 471

Mono- e digliceridi degli acidi grassi

E 472 a

Esteri acetici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

E 472 b

Esteri lattici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

E 472 c

Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

E 472 d

Esteri tartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

E 472 e

Esteri mono- e diacetiltartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

E 472 f

Esteri misti acetici-tartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

E 500

Carbonati di sodio

i) Carbonato di sodio

ii) Carbonato acido di sodio

iii) Sesquicarbonato di sodio

E 501

Carbonati di potassio

i) Carbonato di potassio

ii) Carbonato acido di potassio

E 503

Carbonati d'ammonio

i) Carbonato d'ammonio

ii) Carbonato acido d'ammonio

E 504

Carbonati di magnesio

i) Carbonato di magnesio

ii) Carbonato acido di magnesio

(sinonimo: Idrogenocarbonato di magnesio)

E 507

Acido cloridrico

E 508

Cloruro di potassio

E 509

Cloruro di calcio

E 511

Cloruro di magnesio

E 513

Acido solforico

E 514

Solfati di sodio

i) Solfato di sodio

ii) Solfato acido di sodio

E 515

Solfati di potassio

i) Solfato di potassio

ii) Solfato acido di potassio

E 516

Solfato di calcio

E 524

Idrossido di sodio

E 525

Idrossido di potassio

E 526

Idrossido di calcio

E 527

Idrossido d'ammonio

E 528

Idrossido di magnesio

E 529

Ossido di calcio

E 530

Ossido di magnesio

E 570

Acidi grassi

E 574

Acido gluconico

E 575

Gluconodeltalattone

E 576

Gluconato di sodio

E 577

Gluconato di potassio

E 578

Gluconato di calcio

E 640

Glicina e suo sale di sodio

E 920

L-Cisteina [*]

E 938

Argon *

E 939

Elio *

E 941

Azoto *

E 942

Protossido di azoto *

E 948

Ossigeno *

E 949

Idrogeno *

E 1103

Invertasi

E 1200

Polidestrosio

E 1404

Amido ossidato

E 1410

Fosfato di monoamido

E 1412

Fosfato di diamido

E 1413

Fosfato di diamido fosfatato

E 1414

Fosfato di diamido acetilato

E 1420

Amido acetilato

E 1422

Adipato di diamido acetilato

E 1440

Amido idrossipropilato

E 1442

Fosfato di diamido idrossipropilato

E 1450

Ottenilsuccinato di amido e sodio

E 1451

Amido acetilato ossidato

[*] Può essere usata solo come agente di trattamento delle farine.

N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 33 del Reg. (CE) n. 1333/2008.

ALLEGATO II

(modificato ed integrato dall'allegato della Dir. 98/72/CE, dall'allegato della dir. 2003/114/CE, dall'allegato I della Dir. 2006/52/CE e dall'allegato della Dir. 2010/69/UE)

PRODOTTI ALIMENTARI IN CUI PUO' ESSERE UTILIZZATO UN NUMERO LIMITATO DI ADDITIVI DELL'ALLEGATO I

Prodotto alimentare

Additivo

Livello massimo

Cacao e prodotti a base di cioccolato citati nella direttiva 73/241/CEE (1)

E 330 Acido citrico

0,5%

E 322 Lecitine

quanto basta

E 334 Acido tartarico

0,5%

E 422 Glicerolo

quanto basta

E 471 Mono- e digliceridi degli acidi grassi

quanto basta

E 170 Carbonato di calcio

E 500 Carbonati di sodio

E 501 Carbonati di potassio

E 503 Carbonati di ammonio

E 504 Carbonati di magnesio

E 524 Idrossido di sodio

E 525 Idrossido di potassio

E 526 Idrossido di calcio

E 527 Idrossido di ammonio

E 528 Idrossido di magnesio

E 530 Ossido di magnesio

7% sulla materia secca senza grasso espressi come carbonati di potassio

E 414 Gomma d'acacia

E 440 Pectine

solo come agenti di rivestimento quanto basta

.

E 472c Esteri citrici acidi di mono-e digliceridi degli acidi grassi

Quanto basta

Succhi e nettari di frutta citati nella direttiva 93/77/CEE (2)

E 300 Acido ascorbico

quanto basta

Succo di ananasso citato nella direttiva 93/77/CEE

E 296 Acido malico

3 g/l

Nettari citati nella direttiva 93/77/CEE

E 270 Acido lattico

E 330 Acido citrico

5 g/l

5 g/l

Succo di uva citato nella direttiva 93/77/CEE

E 170 Carbonato di calcio

E 336 Tartrati di potassio

quanto basta

quanto basta

Succhi di frutta citati nella direttiva 93/77/CEE

E 330 Acido citrico

3 g/l

Confettura extra, gelatine extra citate nella direttiva79/693/CEE (3)

E 440 Pectine

quanto basta

E 270 Acido lattico

E 296 Acido malico

E 300 Acido ascorbico

E 327 Lattato di calcio

E 330 Acido citrico

E 331 Citrati di sodio

E 333 Citrati di calcio

E 334 Acido tartarico

E 335 Tartrati di sodio

E 350 Malati di sodio

quanto basta

.

E 471 Mono- e digliceridi degli acidi grassi

quanto basta

Confetture, gelatine, marmellate citate nella direttiva 79/693/CEE ed altre simili creme di frutta da spalmare compresi i prodotti a ridotto contenuto calorico

E 440 Pectine

quanto basta

E 270 Acido lattico

E 296 Acido malico

E 300 Acido ascorbico

E 327 Lattato di calcio

E 330 Acido citrico

E 331 Citrati di sodio

E 333 Citrati di calcio

E 334 Acido tartarico

E 335 Tartrati di sodio

E 350 Malati di sodio

quanto basta

E 400 Acido alginico

E 401 Alginato di sodio

E 402 Alginato di potassio

E 403 Alginato di ammonio

E 404 Alginato di calcio

E 406 Agar-Agar

E 407 Carragenina

E 410 Farina di semi di carrube

E 412 Gomma di guar

E 415 Gomma di xanthan

E 418 Gomma di gellano

10 g/kg (singolarmente o in combinazione)

E 509 Cloruro di calcio

E 524 Idrossido di sodio

quanto basta

.

E 471 Mono- e digliceridi degli acidi grassi

quanto basta

Latte disidratato e parzialmente disidratato citato nella direttiva 76/118/CEE

E 300 Acido ascorbico

E 301 Ascorbato di sodio

E 304 Esteri dell'acido ascorbico con acidi grassi

E 322 Lecitine

E 331 Citrati di sodio

E 332 Citrati di potassio

E 407 Carragenina

E 500 ii) Carbonato acido di sodio

E501 ii) Carbonato acido di potassio

E 509 Cloruro di calcio

quanto basta

Panna pastorizzata intera

E 401 Alginato di sodio

E 402 Alginato di potassio

E 407 Carragenina

E 466 Carbossimetilcellulosa di sodio

E 471 Mono- e digliceridi degli acidi grassi

quanto basta

Frutta ed ortaggi non lavorati, congelati e surgelati; frutta ed ortaggi non lavorati preconfezionati, refrigerati e pronti per il consumo e patate preconfezionate non lavorate e sbucciate

E 296 Acido malico

Quanto basta (solo per le patate sbucciate)

.

E 300 Acido ascorbico

E 301 Ascorbato di sodio

E 302 Ascorbato di calcio

E 330 Acido citrico

quanto basta

Composta di frutta

E 331 Citrati di sodio

E 332 Citrati di potassio

.

E 440 Pectina

E 509 Cloruro di calcio

Quanto basta (solo per composta di frutta tranne quella di mela)

Pesci, crostacei e molluschi non lavorati, anche congelati e surgelati

E 333 Citrati di calcio

.

Riso a cottura rapida

E 471 Mono - e digliceridi degli acidi grassi

E 472 a Esteri acetici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

quanto basta

Oli e grassi di origine animale o vegetale, non emulsionati (esclusi gli oli vergini e gli oli d'oliva) specifici per cuocere e/o friggere o destinati alla preparazione di condimenti per le carni

E 270 Acido lattico

E 300 Acido ascorbico

E 304 Esteri dell'acido ascorbico con acidi grassi

E 306 Estratto ricco in tocoferolo

E 307 Alfa-tocoferolo

E 308 Gamma-tocoferolo

E 309 Delta-tocoferolo

quanto basta

.

E 322 Lecitine

30 g/l

.

E 471 Mono- e digliceridi degli acidi grassi

10 g/l

.

E 472 c Esteri citrici di mono - e digliceridi degli acidi grassi

E 330 Acido citrico

E 331 Citrati di sodio

E 332 Citrati di potassio

E 333 Citrati di calcio

quanto basta

Olio d'oliva raffinato, compreso l'olio di sansa d'oliva

E 307 Alfatocoferolo

200 m/g

Formaggi stagionati

E 170 Carbonato di calcio

E 504 Carbonati di magnesio

E 509 Cloruro di calcio

E 575 Gluconedeltalattone

quanto basta

.

E 500ii carbonato acido di sodio

quanto basta (solo per formaggi di latte acido)

Mozzarella e formaggi ottenuti dal siero di latte

E 260 Acido acetico

E 270 Acido lattico

E 330 Acido citrico

E 575 Gluconodeltalattone

quanto basta

.

E 460 ii Cellulosa in polvere

Quanto basta (solo per il formaggio grattugiato e a fette

Ortofrutticoli conservati in recipienti

E 260 Acido acetico

E 261 Acetato di potassio

E 262 Acetati di sodio

E 263 Acetato di calcio

E 270 Acido lattico

E 296 Acido malico

E 300 Acido ascorbico

E 301 Ascorbato di sodio

E 302 Ascorbato di calcio

E 325 Lattato di sodio

E 326 Lattato di potassio

E 327 lattato di calcio

E 330 Acido citrico

E 331 Citrati di sodio

E 332 Citrati di potassio

E 333 Citrati di calcio

E 334 Acido tartarico

E 335 Tartrati di sodio

E 336 Tartrati di potassio

E 337 Tartrato sodico potassico

E 509 Cloruro di calcio

E 575 Gluconodeltalattone

quanto basta

Gehakt

E 300 Acido ascorbico

E 301 Ascorbato di sodio

E 302 Ascorbato di calcio

E 330 Acido citrico

E 331 Citrati di sodio

E 332 Citrati di potassio

E 333 Citrati di calcio

quanto basta

Preparazioni preconfezionate di carne fresca macinata

E 261 Acetato di potassio

E 262i Acetato di sodio

E 262ii Idrogeno acetato di sodio

E 300 Acido ascorbico

E 301 Ascorbato di sodio

E 302 Ascorbato di calcio

E 325 Lattato di sodio

E 326 Lattato di potassio

E 330 Acido citrico

E 331 Citrati di sodio

E 332 Citrati di potassio

E 333 Citrati di calcio

quanto basta

Pane preparato unicamente con i seguenti ingredienti: farina di frumento, acqua, lievito di birra o lievito, sale

E 260 Acido acetico

E 261 Acetato di potassio

E 262 Acetati di sodio

E 263 Acetato di calcio

E 270 Acido lattico

E 300 Acido ascorbico

E 301 Ascorbato di sodio

E 302 Ascorbato di calcio

E 304 Esteri dell'acido ascorbico con acidi grassi

E 322 Lecitine

E 325 Lattato di sodio

E 326 Lattato di potassio

E 327 Lattato di calcio

E 471 Mono- e digliceridi degli acidi grassi

E 472 a Esteri acetici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

E 472 d Esteri tartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

E 472 e Esteri mono- e diacetiltartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

E 472 f Esteri misti acetici-tartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

quanto basta

Pain courant français Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

E 260 Acido acetico

E 261 Acetato di potassio

E 262 Acetati di sodio

E 263 Acetato di calcio

E 270 Acido lattico

E 300 Acido ascorbico

E 301 Ascorbato di sodio

E 302 Ascorbato di calcio

E 304 Esteri dell'acido ascorbico con acidi grassi

E 322 Lecitine

E 325 Lattato di sodio

E 326 Lattato di potassio

E 327 Lattato di calcio

E 471 Mono- e digliceridi degli acidi grassi

quanto basta

Pasta fresca

E 270 Acido lattico

E 300 Acido ascorbico

E 301 Ascorbato di sodio

E 322 Lecitine

E 330 Acido citrico

E 334 Acido tartarico

E 471 Mono- e digliceridi degli acidi grassi

E 575 Gluconodeltalattone

quanto basta

Vini e spumanti e mosti d'uva parzialmente fermentati

Additivi autorizzati:

in conformità dei regolamenti (CEE) n. 822/87 (4), (CEE) n. 4252/88 (5), (CEE) n. 2332/92 (6) e (CEE) n. 1873/84 (7) e dei relativi regolamenti di applicazione;

in conformità del regolamento (CEE) n. 1873/84 che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CEE) n. 337/79.

pro memoria

Birra

E 270 Acido lattico

E 300 Acido ascorbico

E 301 Ascorbato di sodio

E 330 Acido citrico

E 414 Gomma d'acacia

quanto basta

Foie, gras, foie gras entier,blocs de foie gras Libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben

E 300 Acido ascorbico

E 301 Ascorbato di sodio

quanto basta

Succhi e nettari di frutto della passione e di ananasso

E 440 Pectine

3 g/l

Formaggio stagionato a fette e grattugiato

E 170 Carbonato di calcio

E 504 Carbonati di magnesio

E 509 Cloruro di calcio

E 575 Gluconodeltalattone

E 460 Cellulosa

quanto basta

Burro di panna acida

E 500 Carbonati di sodio

quanto basta

Latte di capra UHT

E 331 Citrati di sodio

4 g/l

Castagne conservate in liquido

E 410 Farina di semi di carrube

E 412 Gomma di guar

E 415 Gomma di xanthan

Quanto basta

Prodotti a base di latte non aromatizzati, ottenuti con fermenti vivi, e loro succedanei, con tenore di grassi inferiore al 20%

E 406 Agar-agar

E 407 Carragenina

E 410 Farina di semi di carrube

E 412 Gomma di guar

E 415 Gomma di xantano

E 440 Pectine

E 460 Cellulosa

E 466 Carbossimetilcellulosa

E 471 Mono- e digliceridi di acidi grassi

E 1404 Amido ossidato

E 1410 Fosfato di monoamido

E 1412 Fosfato di diamido

E 1413 Fosfato di diamido fosfatato

E 1414 Fosfato di diamido acetilato

E 1420 Amido acetilato

E 1422 Fosfato di diamido idrossipropilato

E 1440 Amido idrossipropilato

E 1442 Fosfato di diamido idrossipropilato

E 1450 Ottenilsuccinato di amido e sodio

E 1451 Amido acetilato ossidato

quanto basta

(1)

GU L 228 del 16.8.1973. Cacao e prodotti a base di cioccolato a ridotto contenuto calorico o senza aggiunta di zuccheri non rientrano nelle disposizioni dell'allegato II. Direttiva abrogata dalla Dir. 2000/36/CE.

(2)

GU L 244 del 30.9.1993.

(3)

GU L 205 del 13.8.1979.

(4)

GU L 84 del 27.3.1987.

(5)

GU L 205 del 31.12.1988.

(6)

GU L 231 del 13.8.1992.

(7)

GU L 176 del 3.7.1984.

N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 33 del Reg. (CE) n. 1333/2008.

ALLEGATO III

(modificato ed integrato dall'allegato della Dir. 98/72/CE, dall'allegato della Dir. 2003/114/CE, dall'allegato I della Dir. 2006/52/CE nel testo modificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 17 marzo 2007, n. L 78 e dall'allegato della Dir. 2010/69/UE)

CONSERVANTI E ANTIOSSIDANTI CONDIZIONATAMENTE AMMESSI

PARTE A

N. E

Denominazione

Abbreviazioni

E 200

E 202

E 203

Acido sorbico

Sorbato di potassio

Sorbato di calcio

Sa

E 210

E 211

E 212

E 213

Acido benzoico

Benzoato di sodio

Benzoato di potassio

Benzoato di calcio

Ba [1]

E 214

E 215

[E 216

[E 217

E 218

E 219

p-idrossibenzoato d'etile

Etil-p-idrossibenzoato di sodio

p-idrossibenzoato di propile]

Propil-p-idrossibenzoato di sodio]

p-idrossibenzoato di metile

Metil-p-idrossibenzoato di sodio

PHB

[1] L'acido benzoico può essere presente in alcuni prodotti fermentati ottenuti con processo di fermentazione secondo una buona prassi di fabbricazione.

Note:

1. I livelli di tutte le sostanze succitate sono espressi come acido libero.

2. Le abbreviazioni usate nelle tabelle hanno il seguente significato:

Sa + Ba: Sa e Ba usati singolarmente o in combinazione;

Sa + PHB: Sa e PHB usati singolarmente o in combinazione;

Sa + Ba + PHB: Sa, Ba e PHB usati singolarmente o in combinazione.

3. I livelli d'uso massimi indicati si riferiscono a prodotti alimentari pronti per il consumo preparati secondo le istruzioni del fabbricante.

Prodotti alimentari

Livello massimo (mg/kg o mg/l, come più appropriato)

Sa

Ba

PHB

Sa + Ba

Sa + PHB

Sa + Ba + PHB

Bevande aromatizzate a base di vino inclusi i prodotti compresi nel regolamento (CEE) n. 1601/91

200

.

.

.

.

.

Bevande aromatizzate analcoliche (1)

300

150

.

250 Sa +150 Ba

.

.

Concentrati di tè liquido, di frutta liquida e di infusioni di erbe

.

.

.

600

.

.

Succo d'uva, non fermentato, per uso sacramentale

.

.

.

2 000

.

.

Vini contemplati nel regolamento (CEE) n. 822/87 (26); vino dealcolizzato, vino di frutta (compresi i prodotti analcolici) "Made wine"; sidro e sidro di pere (compresi i prodotti analcolici)

200

.

.

.

.

.

Sød... Saft o Sødet... Saft

500

200

.

.

.

.

Birra analcolica in fusto

200

.

.

.

.

Idromele

200

.

.

.

.

.

Bevande spiritose con grado alcolico volumico inferiore al 15%

200

200

.

400

.

.

Farciture dei ravioli e prodotti simili

1000

.

.

.

.

.

Confetture, gelatine, e marmellate a basso contenuto di zucchero e prodotti analoghi a ridotto contenuto calorico ovvero privi di zucchero e altre creme da spalmare a base di fruttaMarmeladas

.

500

.

1000

.

.

Frutti e ortaggi canditi, cristallizzati e glassati

.

.

.

1000

.

.

Frutta essiccata

1000

.

.

.

.

Frugtgrøt e Rote Grütze

1000

500

Preparazioni di frutta e ortaggi comprese le salse a base di frutta, ad esclusione di purea, spuma, composta, insalate e prodotti simili in recipienti

.

.

.

.

.

.

Ortaggi sottoaceto, in salamoia o sott'olio (escluse le olive)

.

.

.

2 000

.

.

Pasta di patate e patate a fette precotte

2 000

.

.

.

.

.

Gnocchi

1 000

.

.

.

.

.

Polenta

200

.

.

.

.

.

Olive e preparazioni a base di olive

1 000

500

1 000

.

.

.

Rivestimenti di gelatina di prodotti a base di carne (cotti, salati e stagionati o essiccati), Paté

.

.

.

.

1 000

.

Trattamento superficiale di prodotti a base di carne essiccati o stagionati

.

.

.

.

.

Quanto basta

Prodotti a base di pesce semiconservati, compresi i prodotti a base di uova di pesce

.

.

.

2 000

.

.

Pesce salato ed essiccato

.

.

.

200

.

.

[Gamberetti cotti

.

.

.

2 000]

.

.

Crangon crangon e Crangon vulgaris, cotto

.

.

.

6 000

Formaggio preconfezionato a fette

1 000

.

.

.

.

.

Formaggio non stagionato

1 000

.

.

.

.

.

Formaggio fuso

2 000

.

.

.

Formaggio a strati e formaggio con aggiunta di prodotti alimentari

1 000

.

.

.

.

.

Dessert a base di latte e derivati senza trattamento termico

.

.

.

300

.

.

Latte cagliato

1 000

.

.

.

.

.

Uovo liquido (albume, tuorlo o uovo intero)

.

.

.

5 000

.

.

Prodotti a base di uova, disidratati, concentrati, congelati o surgelati

1 000

.

.

.

.

.

Pane a fette preconfezionato e pane di segala

2 000

.

.

.

.

.

Prodotti da forno preconfezionati, parzialmente precotti destinati al commercio al dettaglio e pane a ridotto contenuto calorico destinato al commercio al dettaglio

2 000

.

.

.

.

.

Prodotti da forno fini con attività dell'acqua superiore a 0,65

2 000

.

.

.

.

.

Spuntini a base di cereali o di patate e frutta a guscio ricoperta

.

.

.

.

1.000 (max. 300 PHB)

.

Pastelle

2.000

.

.

.

.

.

Prodotti della confetteria anche a base di cacao (cioccolato escluso)

.

.

.

.

1.500 (max. 300 PHB)

Gomma da masticare

.

.

.

1.500

.

.

Coperture (sciroppi per frittelle, sciroppi aromatizzati per frappé e gelati; prodotti simili)

1.000

.

.

.

.

.

Emulsioni di grassi con contenuto di grassi pari o superiore al 60% (escluso il burro)

1.000

.

.

.

.

.

Emulsioni di grassi con contenuto di grassi inferiore al 60%

2.000

.

.

.

.

.

Salse emulsionate con contenuto di grassi pari o superiore al 60%

1.000

500

.

1.000

.

.

Salse emulsionate con contenuto di grassi inferiore al 60%

2.000

1.000

.

2.000

.

.

Salse non emulsionate

.

.

.

1.000

.

.

Insalate preparate

.

.

.

1.500

.

.

Senape

.

.

.

1.000

.

.

Condimenti

.

.

.

1.000

.

.

Zuppe liquide e brodi (esclusi i prodotti in scatola)

.

.

.

500

.

.

Gelatina animale

1.000

500

.

.

.

.

[Integratori alimentari dietetici liquidi

.

.

.

.

.

2 000]

Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali, quali definiti nella direttiva 1999/21/CE (2) esclusi i cibi per lattanti o bambini nella prima infanzia contemplati nella direttiva 89/398/CEE. Preparati dietetici per il controllo del peso che sostituiscono l'intera alimentazione quotidiana o un solo pasto

.

.

.

1.500

.

.

... Mehu e Make utettu... Mehu

500

200

.

.

.

.

Surrogati di carne, pesce, crostacei e cefalopodi e formaggio a base di proteine

2.000

.

.

.

.

.

Dulce de membrillo

1.000

.

.

.

.

.

Marmelada

.

.

.

1.500

.

.

Ostkaka

2.000

.

.

.

.

.

Pasha

1.000

.

.

.

.

.

Semmelknödelteig

2.000

.

.

.

.

.

Formaggi e prodotti analoghi (unicamente trattamento superficiale)

quanto basta

.

.

.

.

.

Barbabietole rosse cotte

.

2.000

.

.

.

.

Rivestimenti a base di collagene con attività dell'acqua superiore a 0,6

quanto basta

.

.

.

.

.

[Code di gamberi di fiume europei cotte e molluschi cotti marinati e preconfezionati

2.000]

.

.

.

.

.

Sostanze aromatizzanti

.

.

.

1.500

.

.

Crostacei e molluschi cotti

.

1.000

.

2.000

.

.

Integratori alimentari dietetici liquidi, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE (3)

.

.

.

2.000

.

.

Surrogati di prodotti ittici a base di alghe

1000

500

.

.

.

.

Birra in fusto contenente oltre lo 0,5% di zuccheri fermentescibili aggiunti e/o succhi/concentrati di frutta

200

200

.

400

.

.

Agrumi freschi non sbucciati (solo trattamento superficiale)

20

.

.

.

.

.

Integratori alimentari come definiti dalla direttiva 2002/46/CE presentati in forma essiccata contenenti preparati di vitamina A e combinazioni di vitamina A e D

.

.

.

1.000 nel prodotto pronto all'uso"

.

.

PARTE B

Anidride solforosa e solfiti

N. E

Denominazione

E 220

Anidride solforosa

E 221

Solfito di sodio

E 222

Sodio bisolfito

E 223

Metabisolfito di sodio

E 224

Metabisolfito di potassio

E 226

Solfito di calcio

E 227

Calcio bisolfito

E 228

Potassio solfito acido

Note:

1. I livelli massimi sono espressi in mg/kg o mg/l di SO2, come più appropriato e riguardano la quantità totale, proveniente da tutte le fonti.

2. L'SO2, ad una concentrazione non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l non si considera presente.

Prodotti alimentari

Livello massimo (mg/kg o mg/l, come più appropriato) espresso come SO2

"Burger meat" con un contenuto minimo di ortaggi e/o cereali del 4%

450

Breakfast sausages

450

Longaniza fresca e butifarra fresca

450

Pesci delle specie gadidi salati essiccati

200

Crostacei e cefalopodi:

.

- freschi, congelati e surgelati

150 [1]

- crostacei, famiglia dei Peneidi, Solenceridi e Aristeidi:

.

- fino a 80 unità

150 [1]

- tra 80 e 120 unità

200 [1]

- più di 120 unità

300 [1]

Crostacei e cefalopodi

.

- cotti

50 [1]

- crostacei, famiglia dei peneidi, solenceridi e aristeidi cotti:

.

- fino a 80 unità

135 [1]

- tra 80 e 120 unità

180 [1]

- più di 120 unità

270 [1]

[1] Nelle parti commestibili

Biscotti secchi

50

Amidi (esclusi quelli per gli alimenti per lattanti, gli alimenti di proseguimento, gli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini piccoli)

50

Sago

30

Orzo perlato

30

Patate disidratate

400

Spuntini a base di patate e cereali

50

Patate pelate

50

Patate lavorate (incluse le patate congelate e surgelate)

100

Pasta di patate

100

Ortaggi bianchi essiccati

400

Ortaggi bianchi lavorati (compresi gli ortaggi bianchi congelati e surgelati)

50

Zenzero essiccato

150

Pomodori essiccati

200

Polpa di barbaforte

800

Polpa di cipolla, aglio e scalogno

300

Ortaggi e frutti sottoaceto, sott'olio o in salamoia (escluse le olive e i peperoni gialli in salamoia)

100

Peperoni gialli in salamoia

500

Funghi lavorati (compresi i funghi surgelati e congelati)

50

Funghi essiccati

100

Frutta essiccata:

.

- albicocche, pesche, uva, prugne e fichi

2.000

- banane

1.000

- mele e pere

600

- altri (compresa la frutta a guscio)

500

Cocco essiccato

50

Frutta, ortaggi, angelica e scorze di agrumi canditi, cristallizzati o glassati

100

Confettura, gelatina e marmellata citate nella direttiva 79/693/CEE (ad eccezione della confettura e della gelatina extra) ed altre simili creme di frutta da spalmare, compresi i prodotti a ridotto contenuto calorico

50

Jams, jellies e marmelades di frutta trattata con solfiti

100

Farciture per torte a base di frutta

100

Condimenti a base di succo d'agrumi

200

Succo d'uva concentrato per la produzione casalinga di vino

200

Mostarda di frutta

100

Estratto gelificante di frutta, pectina liquida destinati al consumatore finale

800

Ciliegie a polpa bianca in barattolo, frutta secca reidratata e litchi

100

Limoni affettati in barattolo

250

Zuccheri ai sensi della direttiva 73/437/CEE tranne lo sciroppo di glucosio, disidratato o no

10

Sciroppo di glucosio, disidratato o no

20

Melasse

70

Altri zuccheri

40

Coperture (sciroppi per frittelle, sciroppi aromatizzati per frappé e gelati; prodotti simili)

40

Succo di arancia, pompelmo, mela e ananasso da consumare sfuso nei servizi di ristorazione

50

Succo di limetta o limone

350

Concentrati a base di succo di frutta, contenenti non meno del 2,5% di orzo (Barley water)

350

Altri concentrati a base di succo di frutta o di frutta sminuzzata; Capilé groselha

250

Bevande analcoliche aromatizzate contenenti succo di frutta

20

(solo residui dai concentrati)

Bevande analcoliche aromatizzate contenenti almeno 235 g/l di sciroppo di glucosio

50

Succo d'uva, non fermentato, per uso sacramentale

70

Prodotti della confetteria a base di sciroppo di glucosio

50

(solo residui da sciroppo di glucosio)

Birra, inclusa la birra a bassa gradazione alcolica e la birra analcolica

20

Birra con una seconda fermentazione in fusto

50

Vini

ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 822/87, (CEE) n. 4252/88, (CEE) n. 2332/92 e (CEE) n. 1873/84 e dei relativi regolamenti di applicazione;

(pro memoria) ai sensi del regolamento (CEE) n. 1873/84 che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CEE) n. 337/79.

Vino dealcolizzato

200

Made wine

260

Sidro, sidro di pere, vino di frutta, vino di frutta spumante (compresi i prodotti analcolici)

200

Idromele

200

Aceto di fermentazione

170

Senape, esclusa la senape di Digione

250

Senape di Digione

500

Gelatina animale

50

Surrogati di carne, di pesce e di crostacei a base di proteine

200

Frutta a guscio marinata

50

Granturco dolce confezionato sotto vuoto

100

Bevande alcoliche contenenti pere intere

50

Salsicha fresca

450

Uva da tavola

10

Litchi freschi

10 (misurati nelle parti commestibili)

Mirtilli (solo Vaccinium corymbosum)

10

Cannella (solo Cinnamomum ceylanicum)

150

[1] Nelle parti commestibili.

PARTE C

Altri conservanti

N.E.

Denominazione

Prodotti alimentari

Livello massimo

[E 230

Bifenile, difenile

Trattamento superficiale degli agrumi

70 mg/kg] (riga soppressa)

[E 231

E 232

Ortofenilfenolo

Ortofenilfenolo sodico

Trattamento superficiale degli agrumi

12 mg/kg

singolarmente o in combinazione espressi come ortofenilfenolo] (riga soppressa)

[E 233

Tiabendazolo

Trattamento superficiale di

- agrumi

- banane

.

6 mg/kg

3 mg/kg] (riga soppressa)

E 234

Nisina (*)

Budini di semolino e di tapioca e prodotti affini

3 mg/kg

Formaggio stagionato e formaggio fuso

12,5 mg/kg

Clotted cream

10 mg/kg

Mascarpone

10 mg/kg

Uova liquide pastorizzate (albume, tuorlo o uovo intero)

6,25 mg/l

E 235

Natamicina

Trattamento superficiale di

- formaggio duro, semiduro e semimolle

- insaccati salati, essiccati o stagionati

1 mg/dm2 di superficie (a non più di 5 mm dalla superficie)

E 239

Esametilentetramina

Formaggio Provolone

25 mg/kg di residuo, espressi come formaldeide

E 242

Dicarbonato di dimetile

Bevande aromatizzate analcoliche

Vino dealcolizzato

Concentrato di tè liquido

250 mg/l di quantità introdotta, residui non rilevabili

Sidro, sidro di pere, vini di frutta

Vino a tenore ridotto di alcole

Bevande a base di vino di cui al regolamento (CEE) n. 1601/91

250 mg/l di quantità introdotta, residui non rilevabili

E 284

Acido borico

Uova di storione (caviale)

4 g/kg espressi come acido borico

E 285

Tetraborato di sodio (borace)

(*) Questa sostanza può essere naturalmente presente in taluni formaggi a seguito dei processi di fermentazione.

N.E

Denominazione

Prodotti alimentari

Dose massima che può essere aggiunta durante la fabbricazione (espressa in NaNO3)

Dose massima residua (espressa in NaNO3)

E 249

Nitrito di potassio [x]

Prodotti a base di carne

150 mg/kg

.

E 250

Nitrito di sodio [x]

Prodotti a base di carne sterilizzati (Fo > 3,00) [y]

100 mg/kg

Prodotti a base di carne tradizionali ottenuti mediante salatura per immersione [1]:

Wiltshire bacon (1.1);

Entremeada, entrecosto, chispe, orelheira e cabeça (salgados), Toucinho fumado (1.2); e prodotti affini

.

175 mg/kg

Wiltshire ham (1.1); e prodotti affini

.

100 mg/kg

Rohschinken, nassgepökelt (1.6); e prodotti affini

.

50 mg/kg

Cured tongue (1.3)

.

50 mg/kg

Prodotti a base di carne tradizionali ottenuti mediante salatura a secco [2]:

Dry cured bacon (2.1);

e prodotti affini

.

175 mg/kg

Dry cured ham (2.1);

Jamón curado, paleta curada, lomo embuchado y cecina (2.2);

Presunto, Presunto da Pá e Paio do Lombo (2.3)

e prodotti affini

.

100 mg/kg

Rohschinken trockengepökelt (2.5);

e prodotti affini

.

50 mg/kg

Altri prodotti a base di carne tradizionali ottenuti mediante salatura [3]:

.

.

Vysoèina

Selský salám

Turistický trvanlivý salám

Polièan

Herkules

Lovecký salám

Dunajská klobása

Paprikás (3.5);

e prodotti affini

180 mg/kg

.

Rohschinken, trocken-/nassgepökelt (3.1);

e prodotti affini

Jellied veal and brisket (3.2)

.

50 mg/kg

E 251

E 252

Nitrato di potassio [z]

Nitrato di sodio [z]

Prodotti a base di carne non trattati termicamente

150 mg/kg

.

Prodotti a base di carne tradizionali ottenuti

mediante salatura per immersione [1]:

.

.

Kylmäsavustettu poronliha/

Kallrökt renkött (1.4);

300 mg/kg

.

Wiltshire bacon e Wiltshire ham (1.1);

Entremeada, Entrecosto, Chispe, Orelheira e Cabeça (salgados), Toucinho fumado (1.2);

Rohschinken, nassgepökelt (1.6);

e prodotti affini

.

250 mg/kg

Bacon, Filet de bacon (1.5);

e prodotti affini

.

250 mg/kg senza aggiunta di E 249 o E 250

Cured tongue (1.3)

.

10 mg/kg

Prodotti a base di carne tradizionali ottenuti mediante salatura a secco [2]:

Dry cured bacon e Dry cured ham (2.1);

Jamón curado, paleta curada, lomo embuchado y cecina (2.2);

Presunto, presunto da pá e paio do lombo (2.3);

Rohschinken trockengepökelt (2.5); e

prodotti affini

.

250 mg/kg

Jambon sec, jambon sel sec et autres pièces maturées séchées similaires (2.4)

.

250 mg/kg senza aggiunta di E 249 o E 250

Altri prodotti a base di carne tradizionali ottenuti mediante salatura [3]:

Rohwürste (Salami e Kantwurst) (3.3);

300 mg/kg (senza aggiunta di E 249 o E 250)

.

Rohschinken, trocken-/nassgepökelt (3.1);

e prodotti affini

.

250 mg/kg

Salchichón y chorizo tradicionales de larga curación (3.4);

Saucissons secs (3.6);

e prodotti affini

250 mg/kg (senza aggiunta di E 249 o E 250)

.

Jellied veal and brisket (3.2);

.

10 mg/kg

Formaggio di pasta dura, semidura e semimolle

150 mg/kg nel latte destinato alla produzione di formaggi o dose equivalente se addizionata dopo aver prelevato il siero e aggiunto acqua

 

Prodotti analoghi al formaggio, a base di latte

Aringhe e spratti marinati

500 mg/kg

.

[x] Se etichettato "per uso alimentare", il nitrito può essere venduto solo in miscela con sale o con un sostituto del sale.

[y] Il valore Fo 3 è equivalente a tre minuti di trattamento termico a 121°C (riduzione della carica batterica di un miliardo di spore per ogni 1.000 scatole ad una spora in un migliaio di scatole).

[z] I nitrati possono essere presenti in taluni prodotti a base di carne trattati termicamente a seguito della naturale conversione dei nitriti in nitrati in ambiente a bassa acidità.

1 I prodotti a base di carne sono immersi in una salamoia contenente nitriti e/o nitrati, sale ed altre componenti. I prodotti a base di carne possono subire ulteriori trattamenti, ad esempio l'affumicatura.

1.1 Iniezione di salamoia nella carne, cui fa seguito un periodo di immersione in salamoia di 3-10 giorni. La soluzione in cui viene immerso il prodotto contiene alcuni starters microbiologici.

1.2 Salatura per immersione per 3-5 giorni. Il prodotto non è trattato termicamente e ha un'attività dell'acqua elevata.

1.3 Salatura per immersione per almeno 4 giorni e pre-cottura.

1.4 Iniezione di salamoia nella carne, cui fa seguito un periodo di immersione in salamoia. La salatura in salamoia dura 14-21 giorni ed è seguita dalla stagionatura con affumicatura a freddo per 4-5 settimane.

1.5 Salatura per immersione per 4-5 giorni a 5-7°C, stagionatura per 24-40 ore a 22°C, eventuale affumicatura per 24 ore a 20-25°C e conservazione per 3-6 settimane a 12-14°C.

1.6 Tempo di salatura che dipende dalla forma e dal peso dei pezzi di carne, per approssimativamente 2 giorni/kg seguito dalla stabilizzazione/stagionatura.

2 Il procedimento di salatura a secco consiste nell'applicazione a secco di una miscela contenente nitriti e/o nitrati, sale e altri componenti sulla superficie della carne, cui fa seguito un periodo di stabilizzazione/stagionatura. I prodotti a base di carne possono subire ulteriori trattamenti, ad esempio l'affumicatura.

2.1 Salatura a secco seguita da stagionatura per almeno 4 giorni.

2.2 Salatura a secco con periodo di stabilizzazione di almeno 10 giorni ed un periodo di stagionatura superiore a 45 giorni.

2.3 Salatura a secco per 10-15 giorni, seguita da un periodo di stabilizzazione di 30-45 giorni ed un periodo di stagionatura di almeno 2 mesi.

2.4 Salatura a secco per 3 giorni + 1 giorno/kg seguito da 1 settimana di post-salatura e da un periodo di 45 giorni - 18 mesi di stagionatura/maturazione.

2.5 Tempo di salatura, che dipende dalla forma e dal peso dei pezzi di carne, per approssimativamente 10-14 giorni/kg seguito dalla stabilizzazione/stagionatura.

3 Procedimenti combinati di salatura per immersione ed a secco o allorché i nitriti e/o nitrati sono inclusi in un prodotto composto o allorché la salamoia è iniettata nel prodotto prima della cottura. I prodotti possono subire ulteriori trattamenti, ad esempio l'affumicamento.

3.1 Salatura a secco e salatura per immersione utilizzate in combinazione (senza iniezioni di salamoia). Tempo di salatura, che dipende dalla forma e dal peso dei pezzi di carne, per approssimativamente 14-35 giorni seguito dalla stabilizzazione/stagionatura.

3.2 Iniezione della salamoia, seguita, dopo un periodo minimo di 2 giorni, da cottura in acqua bollente fino a 3 ore.

3.3 Prodotto con un periodo minimo di stagionatura di 4 settimane ed un rapporto acqua/proteine inferiore a 1,7.

3.4 Periodo di stagionatura di almeno 30 giorni.

3.5 Prodotto essiccato cotto a 70°C, cui fa seguito un procedimento di essiccazione e affumicatura di 8-12 giorni. Prodotto fermentato soggetto ad un procedimento di fermentazione in tre fasi della durata di 14-30 giorni, seguito da affumicatura.

3.6 Salsiccia cruda essiccata e fermentata senza aggiunta di nitriti. Il prodotto è fermentato a temperature comprese tra i 18 ed i 22°C o inferiori (10-12°C) e successivamente ha un periodo minimo di stagionatura/maturazione di 3 settimane. Il prodotto ha un rapporto acqua/proteine inferiore a 1,7.

N. E

Denominazione

Prodotti alimentari

Livello massimo

E 280

E 281

E 282

E 283

Acido propionico

Propionato di sodio

Propionato di calcio

Propionato di potassio[1]

Pane a fette preconfezionato e pane di segale

3.000 mg/kg

espressi come acido propionico

Pane a ridotto contenuto calorico

Pane semicotto preconfezionato

Prodotti da forno fini preconfezionati (compresa la pasticceria a base di farina) con una attività dell'acqua superiore di 0,65

Rolls, buns e pitta preconfezionati

2.000 mg/kg

espressi come acido propionico

Christmas pudding

Pane preconfezionato

1.000 mg/kg

espressi come acido propionico

Pølsebrød, boller e dansk flutes preconfezionati

2.000 mg/kg

espressi come acido propionico

Formaggi e prodotti analoghi a formaggi (solo trattamento superficiale)

quanto basta

E 1105

Lisozima

Formato stagionato

Vino in conformità al regolamento (CE) n. 1493/1999 [*] e al relativo regolamento d'applicazione (CE) n. 1622/2000 [**]

quanto basta

pro memoria

[1] L'acido propionico e i suoi sali possono essere presenti in alcuni prodotti fermentati ottenuti con processo di fermentazione secondo una buona prassi di fabbricazione.

[*] Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (G.U.C.E. L 179 del 14.7.1999). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione (G.U.U.E. L 262 del 14.10.2003).

[**] Regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, che fissa talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici (G.U.C.E. L 194 del 31.7.2000). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1410/2003 (G.U.U.E. L 201 dell'8.8.2003).

PARTE D

Altri antiossidanti

Nota

L'asterisco (*) in tabella si riferisce alla regola di proporzionalità: quando si usano combinazioni di gallati, TBHQ, BHA e BHT, i singoli livelli devono essere ridotti in modo proporzionale.

N. E

Denominazione

Prodotti alimentari

Livello massimo mg/kg

E 310

Gallato di propile

Grassi e oli per la preparazione professionale di prodotti alimentari trattati termicamente

200* (gallati, TBHQ e BHA, singolarmente o in combinazione)

E 311

Gallato d'ottile

Olio e grasso per frittura, escluso l'olio di sansa di oliva

100* (BHT)

E 312

Gallato di dodecile

.

.

E 319

Butilidrochinone terziario (TBHQ)

Strutto, olio di pesce, grasso di bovini, di pollame e di ovini

ambedue espressi sul grasso

E 320

Butilidrossianisolo (BHA)

Preparazione per torte

Spuntini a base di cereali

Latte in polvere per distributori automatici

200 (gallati, TBHQ e BHA, singolarmente o in combinazione)

E 321

Butilidrossitoluene (BHT)

Zuppe e brodi disidratati

Salse

Carne disidratata

Frutta a guscio lavorata

Cereali precotti

espressi sul grasso

.

.

Condimenti e spezie

200 (gallati e BHA, singolarmente o in combinazione) espressi sul grasso

.

.

Patate granulate disidratate

25 (gallati, TBHQ e BHA, singolarmente o in combinazione)

.

.

Gomma da masticare

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

400 (gallati, TBHQ, BHT e BHA,

singolarmente o in combinazione)

.

.

Oli essenziali

1.000 (gallati, TBHQ e BHA, singolarmente o in combinazione)

.

.

Aromi diversi dagli oli essenziali

100* (gallati, singolarmente o in combinazione)

200* (TBHQ e BHA, singolarmente o in combinazione)

E 315

E 316

Acido eritorbico

Eritorbato di sodio

Prodotti a base di carne salati e stagionati e conserve di carne

500

espressi come acido eritorbico

.

Conserve e semiconserve di pesce

Pesce a pelle rossa congelato e surgelato

1.500

espressi come acido eritorbico

E 392

Estratti di rosmarino

Oli vegetali (oli vergini e oli d'oliva esclusi) e grassi se il contenuto di acidi grassi polinsaturi è superiore al 15% p/p degli acidi grassi totali, per l'uso in prodotti alimentari non sottoposti a trattamento termico

30 mg/kg (espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico) Espresso in base ai grassi

Oli di pesce e di alghe

50 mg/kg (espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico)

Espresso in base ai grassi

Grasso bovino, grasso di pollame, grasso ovino e strutto Grassi e oli per la preparazione professionale di prodotti alimentari trattati termicamente Olio e grasso per frittura, esclusi l'olio d'oliva e l'olio di sansa di oliva Spuntini (a base di cereali, patate o amidi)

Salse

100 mg/kg (espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico)

Espresso in base ai grassi

Prodotti di panetteria fine

200 mg/kg (espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico)

Espresso in base ai grassi

Integratori alimentari di cui alla direttiva 2002/46/CE

400 mg/kg (espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico)

Patate granulate disidratate

Prodotti a base di uova

Gomme da masticare (chewing-gum)

200 mg/kg (espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico)

Latte in polvere per distributori automatici Condimenti e spezie Frutta a guscio lavorata

200 mg/kg (espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico)

Espresso in base ai grassi

Zuppe e brodi disidratati

50 mg/kg (espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico)

Carne disidratata

150 mg/kg (espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico)

Prodotti a base di carne e pesce, esclusi carne disidratata e salsiccia essiccata

150 mg/kg (espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico)

Espresso in base ai grassi

Salsiccia essiccata

100 mg/kg (espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico)

Aromi

1.000 mg/kg (espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico)

Latte in polvere per la produzione di gelato

30 mg/kg (espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico)

E 310

E 311

E 312

E 320

Gallato di propile

Gallato d'ottile

Gallato di dodecile

Butilidrossianisolo (BHA)

Oli essenziali

1.000 mg/kg (gallati e BHA, singolarmente o in combinazione)

Sostanze aromatizzanti tranne gli oli essenziali

100 mg/kg (gallati, singolarmente o in combinazione) oppure 200 mg/kg (BHA)

E 586

4-Esilresorcinolo

Crostacei freschi, congelati e surgelati

2 mg/kg sotto forma di residui in polpa di crostaceo

(1)

Escluse le bevande di latte e derivati.

(3)

Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 183 del 12.7.2002).

N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 33 del Reg. (CE) n. 1333/2008.

ALLEGATO IV

(modificato ed integrato dall'allegato della Dir. 98/72/CE, dall'art. 1 della Dir. 2001/5/CE, dall'art. 1 della Dir. 2003/52/CE, dall'allegato della Dir. 2003/114/CE, dall'allegato I della Dir. 2006/52/CE e dall'allegato della Dir. 2010/69/UE)

ALTRI ADDITIVI AMMESSI

I livelli d'uso massimi indicati si riferiscono a prodotti alimentari pronti per il consumo preparati secondo le istruzioni del fabbricante.

N. E

Denominazione

Prodotti alimentari

Livello massimo

E 297

Acido fumarico

(Pro memoria)

.

Vino ai sensi del regolamento (CEE) n. 1873/84 che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CEE) n. 337/79

.

Ripieni e coperture per prodotti da forno fini

2,5 g/kg

Prodotti della confetteria a base di zucchero

1 g/kg

Dessert di aspetto gelatinoso

Dessert aromatizzati alla frutta

Miscele essiccate in polvere per dessert

4 g/kg

Polveri solubili per bevande a base di frutta

1 g/l

Prodotti solubili per la preparazione di tè aromatizzato e infusioni d'erbe

1 g/kg

Gomma da masticare

2 g/kg

.

Nelle applicazioni che seguono, il livello massimo indicato (espresso come P2 O5) di acido fosforico e dei fosfati E 338, E 339, E 340, E 341, E 343, E 450, E 451 ed E 452 può essere addizionato singolarmente o in combinazione:

.

E 338

Acido fosforico

Bevande aromatizzate analcoliche

700 mg/l

Latte sterilizzato e UHT

1 g/l

Frutti canditi

800 mg/kg

Preparati a base di frutta 800 mg/kg

800 mg/kg

Sostanze aromatizzanti

40 g/kg

Bevande per sportivi contenenti siero di latte

4 g/kg

E 339

Fosfati di sodio

Latte parzialmente disidratato contenente meno del 28% di materia secca

1 g/kg

i) Fosfato monosodico

Latte parzialmente disidratato contenente più del 28% di materia secca

1,5 g/kg

ii) Fosfato disodico

Latte disidratato e latte scremato disidratato

2,5 g/kg

iii) Fosfato trisodico

Panna pastorizzata, sterilizzata e UHT

5 g/kg

Panna montata e prodotti analoghi a base di grasso vegetale

5 g/kg

Formaggio non stagionato (esclusa la mozzarella)

2 g/kg

Sostanze aromatizzanti

40 g/kg

Bevande per sportivi contenenti siero di latte

4 g/Kg

E 340

Fosfati di potassio

Formaggio fuso e prodotti analoghi

20 g/kg

i) Fosfato monopotassico

Prodotti a base di carne

5 g/kg

ii) Fosfato dipotassico

Bevande per sportivi e acque da tavola preparate

0,5 g/l

iii) Fosfato di tripotassio

Integratori alimentari

quanto basta

Sale e suoi succedanei

10 g/kg

Bevande a base di proteine vegetali

20 g/l

Sostanze aromatizzanti

40 g/kg

Bevande per sportivi contenenti siero di latte

4 g/Kg

E 341

Fosfati di calcio

Preparati per la macchiatura di bevande

30 g/kg

i) Fosfato monocalcico

Preparati per la macchiatura di bevande per distributori automatici

50 g/kg

ii) Fosfato dicalcico

Gelati

1 g/kg

iii) Fosfato tricalcico

Dessert

3 g/kg

Miscele essiccate in polvere per dessert

7 g/kg

Sostanze aromatizzanti

40 g/kg

Bevande per sportivi contenenti siero di latte

4 g/Kg

E 343

Fosfati di magnesio

Prodotti da forno fini

20 g/kg

i) Fosfato di magnesio

Farina

2,5 g/kg

ii) Fosfato di dimagnesio

Farina in miscela con lievito

20 g/kg

Soda bread

20 g/kg

Uovo liquido (albume, tuorlo o uovo intero)

10 g/kg

Sostanze aromatizzanti

40 g/kg

Bevande per sportivi contenenti siero di latte

4 g/Kg

E 450

Difosfati

Salse

5 g/kg

i) Difosfato disodico

Zuppe e brodi

3 g/kg

ii) Difosfato trisodico

Tè solubile e infusioni d'erbe solubili

2 g/kg

iii) Difosfato tetrasodico

[Sidro e sidro di pere

2 g/l] (testo soppresso)

v) Difosfato tetrapotassico

Gomma da masticare

quanto basta

.

Prodotti alimentari essiccati in polvere

10 g/kg

vi) Difosfato di dicalcio

Bevande al cioccolato e al malto a base di latte e derivati

2 g/l

vii) Diidrogeno difosfato di calcio

Bevande alcoliche, esclusi vino e birra

1 g/l

Cereali da colazione

5 g/kg

Spuntini

5 g/kg

Sostanze aromatizzanti

40 g/kg

Bevande per sportivi contenenti siero di latte

4 g/Kg

E 451

Trifosfati

Surimi

1 g/kg

.

Pasta di pesci e crostacei

5 g/kg

i) Trifosfato pentasodico

Guarnizioni (sciroppi per frittelle, sciroppi aromatizzati per frullati e gelati; prodotti analoghi)

3 g/kg

ii) Trifostato pentapotassico

Preparati speciali per particolari usi nutrizionali

5 g/kg

.

Agenti di rivestimento per prodotti a base di carne e prodotti vegetali

4 g/kg

Sostanze aromatizzanti

40 g/kg

Bevade per sportivi contenenti siero di latte

4 g/Kg

E 452

Polifosfati

Prodotti della confetteria a base di zucchero

5 g/kg

i) Polifosfato di sodio

Zucchero a velo

10 g/kg

ii) Polifosfato di potassio

Noodles

2 g/kg

iii) Polifosfato di sodio e calcio

Pastelle

12 g/kg

iv) Polifosfati di calcio

Filetti di pesce non lavorato, congelato o surgelato

5 g/kg

Molluschi e crostacei congelati o surgelati, lavorati e non lavorati

5 g/kg

Prodotti lavorati a base di patate (inclusi i prodotti lavorati congelati, surgelati, refrigerati o essiccati) e patate prefritte congelate e surgelate

5 g/kg

Grassi da spalmare, escluso il burro

5 g/kg

Burro di panna acida

2 g/kg

Prodotti a base di crostacei in scatola

1 g/kg

Emulsione a base acquosa in aerosol per il rivestimento di teglie da forno

30 g/kg

Bevande a base di caffè per distributori automatici

2 g/l

Sostanze aromatizzanti

40 g/kg

Bevende per sportivi contenenti siero di latte

4 g/Kg

E 431

40) Stearato di poliossietilene

(Pro memoria)

.

Vino conformemente al regolamento (CEE) n. 1873/84 che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto da taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CEE) n. 337/79

E 353

Acido metatartarico

Vino conformemente ai regolamenti (CEE) n. 822/87, (CEE) n. 4252/88, (CEE) n. 2332/92 e (CEE) n. 1873/84 e ai relativi regolamenti di applicazione

100 mg/l

Made wine

E 355

Acido adipico

Ripieni e coperture per prodotti da forno fini

2 g/kg

E 356

Adipato di sodio

Miscele essiccate in polvere per dessert

1 g/kg

E 357

Adipato di potassio

Dessert di aspetto gelatinoso

6 g/kg

Dessert aromatizzati alla frutta

1 g/kg

Polveri per la preparazione casalinga di bevande

10 g/l

espressi come acido adipico

E 363

Acido succinico

Dessert

6 g/kg

Zuppe e brodi

5 g/kg

Polveri per la preparazione casalinga di bevande

3 g/l

E 385

Etilendiamminate-tracetato di calcio disodico (EDTA di calcio disodico)

Salse emulsionate

75 mg/kg

Conserve di prodotti orticoli e di leguminose, di funghi e di carciofi, in scatola o in bottiglia

250 mg/kg

Conserve di crostacei e molluschi in scatola o in bottiglia

75 mg/kg

Conserve di pesce in scatola o in bottiglia

75 mg/kg

Materie grasse da spalmare, corrispondenti alle definizioni di cui agli allegati B e C del regolamento (CE) n. 2991/94, con un contenuto di grasso pari o inferiore al 41 %

100 mg/kg

Crostacei congelati e surgelati

75 mg/kg

Libamáj, egészben és tömbben

250 mg/kg

E 405

Alginato di 1.2 propandiolo

Emulsioni di grassi

3 g/kg

Prodotti da forni fini

2 g/kg

Ripieni, coperture e decorazioni per prodotti da forno fini e dessert

5 g/kg

Prodotti della confetteria a base di zucchero

1,5 g/kg

Gelati a base di acqua

3 g/kg

Spuntini a base di cereali e patate

3 g/kg

Salse

8 g/kg

Birra

100 mg/1

Gomma da masticare

5 g/kg

Preparazioni di frutta e verdura

5 g/kg

Bevande aromatizzate analcoliche

300 mg/1

Liquori emulsionati

10 g/l

Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali, quali definiti nella direttiva 1999/21/CE - Preparati dietetici per il controllo del peso che sostituiscono l'intera alimentazione quotidiana o un solo pasto

1,2 g/kg

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

1 g/kg

Sidro, escluso cidre bouché

100 mg/l

E 416

Gomma di karaya

Spuntini a base di cereali e patate

5 g/kg

Rivestimenti per frutta a guscio

10 g/kg

Ripieni, coperture e decorazioni per prodotti da forno fini

5 g/kg

Dessert

6 g/kg

Salse emulsionate

10 g/kg

Liquori a base di uova

10 g/l

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

quanto basta

Gomma da masticare

5 g/kg

Sostanze aromatizzanti

50 g/kg

E 420

Sorbitolo

Prodotti alimentari in generale, escluse le bevande e quei prodotti alimentari che sono menzionati all'articolo 2, paragrafo 3

quanto basta

i) Sorbitolo

ii) Sciroppo di sorbitolo

E 421

Mannitolo

Pesci, crostacei, molluschi e cefalopodi, non lavorati congelati o surgelati

 

(per scopi diversi dalla edulcorazione)

E 953

Isomalto

E 965

Maltitolo

i) Maltitolo

ii) Sciroppo di maltitolo

E 966

Lattitolo

Liquori

.

E 967

Xilitolo

E 968

Eritritolo

Prodotti alimentari in genere (ad eccezione di bevande e alimenti a cui si riferisce l'articolo 2, paragrafo 3

quanto basta

Pesce, crostacei, molluschi e cefalopodi non trasformati, congelati e surgelati

quanto basta

Liquori

quanto basta

Per fini diversi dall'edulcorazione

E 427

Gomma cassia

Gelati

2.500 mg/kg

Prodotti a base di latte fermentato, esclusi i prodotti a base di latte non aromatizzati ottenuti con fermenti vivi

Dolci a base di latte e prodotti simili

Ripieno, farcitura e rivestimento per prodotti di panetteria fine e dolci

Formaggi fusi

Salse e condimenti da insalata

Zuppe e brodi disidratati

Prodotti a base di carne sottoposti a trattamento termico

1.500 mg/kg

E 432

Monolaurato di poliossietilensorbitano (polisorbato 20)

Prodotti da forno fini

Emulsioni di grasso per cottura al forno

Analoghi di latte e panna

Gelati

Dessert

Prodotti della confetteria a base di zucchero

Salse emulsionate

Zuppe

Gomma da masticare

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali, quali definiti nella direttiva 1999/21/CE

- Preparati dietetici

per il controllo del peso che sostituiscono l'intera alimentazione quotidiana o un solo pasto

Sostanze aromatizzanti, tranne gli aromatizzanti di affumicatura liquidi e gli aromatizzanti a base di oleoresine di spezie

Alimenti contenenti aromatizzanti di affumicatura liquidi e aromatizzanti basati su oleoresine di spezie [*]

3 g/kg

10 g/kg

5 g/kg

1 g/kg

3 g/kg

1 g/kg

5 g/kg

1 g/kg

5 g/kg

quanto basta

1 g/kg

singolarmente o in combinazione

di 10 g/kg

1 g/kg

 

E 433

Monooleato di poliossietilensorbitano (polisorbato 80)

E 434

Monopalmitato di poliossietilensorbitano (polisorbato 40)

E 435

Monostearato di poliossietilensorbitano (polisorbato 60)

E 436

Tristearato di poliossietilensorbitano (polisorbato 65)

E 442

Fosfati d'ammonio

Cacao e prodotti di cioccolato menzionati nella direttiva 73/241/CEE, incluse le farciture

10 g/kg

Confetterie a base di tali prodotti

10 g/kg

E 444

Saccarosio di isobutirrato acetato

Bevande torbide aromatizzate analcoliche

300 mg/l

Bevande torbide spiritose aromatizzate con volume alcolico inferiore al 15%

300 mg/l

E 445

Esteri della glicerina della resina del legno

Bevande torbide aromatizzate analcoliche

100 mg/l

Trattamento superficiali degli agrumi

50 mg/kg

Bevande torbide spiritose conformi al regolamento (CEE) n. 1576/89 che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose

100 mg/l

Bevande torbide spiritose con volume alcolico inferiore al 15%

100 mg/l

E 473

Esteri di

Caffè liquido in barattolo

1 g/

E 474

saccarosio degli acidi grassi

Sucrogliceridi

Prodotti a base di carne trattati termicamente

5 g/kg

(sul grasso)

Emulsioni di grasso per cottura al forno

10 g/kg

Prodotti da forno fini

10 g/kg

Preparati per la macchiatura di bevande

20 g/kg

Gelati

5 g/kg

Prodotti della confetteria a base di zucchero

5 g/kg

Dessert

5 g/kg

Salse

10 g/kg

Zuppe e brodi

2 g/kg

Frutta fresca, trattamento superficiale

quanto basta

Bevande non alcoliche a base di anice

5 g/kg

Bevande analcoliche al cocco e alla mandorla

5 g/l

Bevande spiritose (esclusi vino e birra)

5 g/l

Polveri per la preparazione di bevande calde

10 g/l

Bevande a base di latte e derivati

5 g/l

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

5 g/l

Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali, quali definiti nella direttiva 1999/21/CE

quanto basta

- Preparati dietetici per il controllo del peso che sostituiscono l'intera alimentazione quotidiana o un solo pasto

5 g/kg

Gomma da masticare

10 g/kg

singolarmente o in combinazione

Prodotti analoghi alla panna

5 g/kg

Panna sterilizzata e panna sterilizzata a basso contenuto in grasso

5 g/kg

[*] Le orleoresine di spezie sono estratti da cui il solvente d'estrazione è evaporato, lasciando una miscela di olio volatile e sostanza resinosa di spezie.

N. E

Denominazione

Prodotti alimentari

Livello massimo

E 475

Esteri poliglicerici degli acidi grassi

Prodotti da forno fini

10 g/kg

Liquori emulsionati

5 g/l

Prodotti a base di uova

1 g/kg

Preparati per la macchiatura di bevande

0,5 g/kg

Gomma da masticare

5 g/kg

Emulsioni di grassi

5 g/kg

Analoghi del latte e della panna

5 g/kg

Prodotti della confetteria a base di zucchero

2 g/kg

Dessert

2 g/kg

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

quanto basta

Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali, quali definiti nella direttiva 1999/21/CE

- Preparati per il controllo del peso che sostituiscono l'intera alimentazione quotidiana o un solo pasto

5 g/kg

Cereali per colazione di tipo granulare

10 g/kg

E 476

Poliricinoleato di poliglicerolo

Grassi da spalmare definiti negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 2991/94 con un tenore di grassi pari o inferiore al 41%

4 g/kg

Prodotti da spalmare analoghi con un tenore di grassi inferiore al 10%

4 g/kg

Condimenti

4 g/kg

Prodotti della confetteria a base di cacao, compreso il cioccolato

5 g/kg

E 477

Esteri dell'1.2 propandiolo degli acidi grassi

Prodotti da forno fini

5 g/kg

Emulsioni di grassi per cottura al forno

10 g/kg

Analoghi del latte e della panna

5 g/kg

Preparati per la macchiatura di bevande

1 g/kg

Gelati

3 g/kg

Prodotti della confetteria a base di zucchero

5 g/kg

Dessert

5 g/kg

Coperture frullate per dessert, esclusa la panna

30 g/kg

Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali, quali definiti nella direttiva 1999/21/CE - Preparati per il controllo del peso che sostituiscono l'intera alimentazione quotidiana o un solo pasto

1 g/kg

E 479 b

Prodotto di reazione dell'olio di soia ossidato termicamente con mono- e digliceridi degli acidi grassi

Emulsioni di grassi per fritture

5 g/kg

E 481

Stearoil-2-lattilato di sodo

Prodotti da forno fini

5 g/kg

E 482

Stearoil-2-lattilato di calcio

Riso a cottura rapida

4 g/kg

Cereali da colazione

5 g/kg

Liquori emulsionati

8 g/l

Bevande spiritose con volume alcolico inferiore al 15%

8 g/l

Spuntini a base di cereali

2 g/kg

Gomma da masticare

2 g/kg

Emulsioni di grassi

10 g/kg

Dessert

5 g/kg

Prodotti della confetteria a base di zucchero

5 g/kg

Prodotti per la macchiatura di bevande

3 g/kg

Spuntini a base di patate e cereali

5 g/kg

Prodotti a base di carne tritata e a cubetti, in scatola

4 g/kg

Polveri per la preparazione di bevande calde

2 g/l

Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali, quali definiti nella direttiva 1999/21/CE- Preparati dietetici per il controllo del peso che sostituiscono l'intera alimentazione

quotidiana o un solo pasto

2 g/kg

Pane (escluso quello menzionato nell'allegato II)

3 g/kg

Mostarda di frutta

2 g/kg singolarmente o in combinazione

E 483

Tartrato di sterile

Prodotti da forno (escluso il pane di cui all'allegato II)

4 g/kg

Dessert

5 g/kg

E 491

Monostearato di sorbitano

Prodotti da forno fini

10 g/kg

E 492

Tristearato di sorbitano

Coperture e decorazioni per prodotti da forno fini

5 g/kg

E 493

Monolaurato di sorbitano

Marmellata - Gelatina

25 mg/kg [1]

E 494

Monooleato di sorbitano

Emulsioni di grassi

10 g/kg

E 495

Monopalmitato di sorbitano

Analoghi del latte e della panna

5 g/kg

Preparati per la macchiatura di bevande

5 g/kg

Concentrati di tè liquido, di frutta liquida e di infusioni di erbe

0,5 g/l

Gelati

0,5 g/kg

Dessert

5 g/kg

Prodotti della confetteria a base di zucchero

5 g/kg

Prodotti della confetteria a base di cacao, compreso il cioccolato

10 g/kg [2]

Salse emulsionate

5 g/kg

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

quanto basta

Lieviti per panetteria e pasticceria

quanto basta

Gomma da masticare

5 g/kg

Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali, quali definiti nella direttiva 1999/21/CE. Preparati dietetici per il controllo del peso che sostituiscono l'intera alimentazione quotidiana o un solo pasto

5 g/kg

(Pro memoria) Solo per E 491, vino ai sensi del regolamento (CEE) n. 1873/84 che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CEE) n. 337/79

singolarmente o in combinazione

E 512

Cloruro stannoso

Asparagi bianchi in scatola o in barattolo

25 mg/kg espresso come Sn

E 520

Solfato d'alluminio

Albume d'uovo

30 mg/kg

E 521

Solfato di alluminio e sodio

Frutta e ortaggi canditi, cristallizzati o glassati

200 mg/kg

E 522

Solfato di alluminio e potassio

singolarmente o in combinazione espressi come Al

E 523

Solfato di alluminio e ammonio

E 541

Fosfato acido di sodio e alluminio

Prodotti da forno fini (solo Scones e tipo pan di Spagna)

1 g/kg espresso come Al

E 535

Ferrocianuro di sodio

Sale e suoi succedanei

Singolarmente o in combinazione 20 mg/kg espressi come ferrocianuro di potassio anidro

E 536

Ferrocianuro di potassio

E 538

Ferrocianuro di calcio

E 551

Biossido di silicio

Prodotti alimentari essiccati in polvere (compresi gli zuccheri)

Sostanze aromatizzanti

10 g/kg

50 g/kg

E 552

Silicato di calcio

Sale e suoi succedanei

10 g/kg

E 553 a

i) Silicato di magnesio

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

quanto basta

ii) Trisilicato di magnesio [3]

Prodotti alimentari sotto forma di compresse e/o pastigliaggi, anche ricoperti

quanto basta

E 553 b

Talco [3]

E 554

Silicato di sodio e alluminio

Formaggio duro, semiduro e fuso a fette o grattugiato

Prodotti analoghi al formaggio, a fette o grattugiati e prodotti analoghi al formaggio fuso

10 g/kg

E 555

Silicato di potassio e alluminio

E 556

Silicato di calcio e alluminio

E 559

Silicato di alluminio (caolino)

Gomma da masticare

Riso

Insaccati (solo trattamento in superficie)

Prodotti della confetteria colati a base di gelatina (solo trattamento esterno)

quanto basta [4]

Insaporitori

30 g/kg

Confetteria, escluso il cioccolato (solo trattamento superficiale) [6]

quanto basta

Grassi da spalmare per il rivestimento di teglie da forno

30 g/kg

E 579

Gluconato ferroso

Olive nere

150 mg/kg

espressi come ferro

E 585

Lattato ferroso

E 620

Acido glutammico

Prodotti alimentari in generale (esclusi quelli di cui all'articolo2, paragrafo 3)

10 g/kg

singolarmente o in combinazione

E 621

Glutammato monosodico

E 622

Glutammato monopotassico

E 623

Diglutammato di calcio

Condimenti e spezie

quanto basta

E 624

Glutammato monoammonico

E 625

Diglutammato di magnesio

E 626

Acido guanilico

Prodotti alimentari in generale (esclusi quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 3)

500 mg/kg

singolarmente o in combinazione, espressi come acido guanilico

E 627

Guanilato disodico

E 628

Guanilato dipotassico

E 629

Guanilato di calcio

E 630

Acido inosinico

E 631

Inosinato disodico

E 632

Inosinato dipotassico

E 633

Inosinato di calcio

E 634

5'-ribonucleotidi di calcio

E 635

5'-ribonucleotidi di sodio

Condimenti e spezie

quanto basta

E 650

Acetato di zinco

Gomma da masticare

1.000 mg/kg

E 900

Dimetilpolisilos-sano

Confetture, gelatine e marmellate di cui alla direttiva 79/693/CEE e altre simili creme da spalmare, compresi i prodotti a ridotto contenuto calorico

10 mg/kg

Zuppe e brodi

10 mg/kg

Oli e grassi per fritture

10 mg/kg

Prodotti della confetteria (escluso il cioccolato)

10 mg/kg

Bevande aromatizzate analcoliche

10 mg/l

Succo di ananasso

10 mg/l

Frutta e ortaggi in scatola e in barattolo

10 mg/kg

Gomma da masticare

100 mg/kg

(Pro memoria) Vino ai sensi del regolamento (CEE) n. 1873/84 che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CEE) n. 337/79

.

Sød... Saft

10 mg/l

Pastelle

10 mg/kg

Sidro, escluso cidre bouché

10 mg/kg

Sostanze aromatizzanti

10 mg/kg

E 901

Cera d'api, bianca e gialla

Come agenti di rivestimento solo per:

- Prodotti della confetteria (compreso il cioccolato)

- Piccoli prodotti da forno fini ricoperti di cioccolato

- Spuntini

- Frutta a guscio

- Caffè in grani

- Wafer preconfezionati contenenti gelato (solo per E 901)

quanto basta

quanto basta

E 902

Cera di candelilla

[E 903

Cera di Carnauba] (voce soppressa)

E 904

Gommalacca

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

quanto basta

Agrumi, meloni, mele e pere freschi (solo trattamento superficiale)

quanto basta

Pesche e ananassi (solo trattamento superficiale)

Aromi nelle bevande non alcoliche aromatizzate (solo per E 901)

quanto basta

0,2 g/kg nelle bevande aromatizzate

E 903

Cera di Carnauba

Solo come agenti di rivestimento:

.

- prodotti della confetteria (incluso cioccolato)

500 mg/kg

1.200 mg/kg (solo per gomma da masticare)

- piccoli prodotti da forno fini ricoperti di cioccolato

200 mg/kg

- spuntini

200 mg/kg

- frutta a guscio

200 mg/kg

- caffè in grani

200 mg/kg

- integratori dietetici

200 mg/kg

- agrumi, meloni, mele, pere, pesche e ananassi freschi (solo trattamento superficiale)

200 mg/kg

E 912

Esteri dell'acido montanico

Agrumi freschi (solo trattamento superficiale)

Meloni, manghi, papaie, avocadi e ananassi freschi (solo trattamento superficiale)

quanto basta

quanto basta

 

E 914

Cera polietilenica ossidata

E 927 b

Carbammide

Gomma da masticare senza aggiunta di zuccheri

30 g/kg

E 943a

Butano

Spray di olio vegetale per ungere piastre (solo ad uso professionale)

Spray a base di emulsione acquosa

quanto basta

E 943b

Isobutano

E 944

Propano

E 950

Acesulfame-K

Gomma da masticare con aggiunta di zuccheri

800 mg/kg

E 951

Aspartame

2.500 mg/kg

E 957

Taumatina

10 mg/kg

(solo come esaltatore di sapidità) [5]

Bevande aromatizzate analcoliche a base di acqua

0,5 mg/l

Dessert - a base di latte o no

5 mg/kg

(soltanto come esaltatore della sapidità)

E 959

Neoesperidina DC

Gomma da masticare con aggiunta di zuccheri

150 mg/kg [5]

Grassi da spalmare definiti negli allegati B e C del regolamento (CE) n. 2991/94

5 mg/kg

Prodotti a base di carne

Gelatine di frutta

Proteine vegetali

E 961

Neotame

Bevande aromatizzate a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

2 mg/l come esaltatore di sapidità

Bevande a base di latte e prodotti derivati o di succo di frutta, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

2 mg/l come esaltatore di sapidità

"Spuntini": taluni aromi di prodotti salati e secchi preconfezionati e pronti al consumo, a base di amido o di frutta a guscio ricoperta

2 mg/kg come esaltatore di sapidità

Prodotti della confetteria a base di amido a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

3 mg/kg come esaltatore di sapidità

Microconfetti per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti

3 mg/kg come esaltatore di sapidità

Pastiglie rinfrescanti per la gola, fortemente aromatizzate senza zuccheri aggiunti

3 mg/kg come esaltatore di sapidità

Gomma da masticare con zuccheri aggiunti

3 mg/kg come esaltatore di sapidità

Confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto calorico

2 mg/kg come esaltatore di sapidità

Salse

2 mg/kg come esaltatore di sapidità

Integratori alimentari di cui alla direttiva 2002/46/CE forniti in forma liquida

2 mg/kg come esaltatore di sapidità

Integratori alimentari di cui alla direttiva 2002/46/CE forniti in forma solida

2 mg/kg come esaltatore di sapidità

Integratori alimentari a base di vitamine e/o elementi minerali e forniti sotto forma di sciroppo o di pastiglie non masticabili, di cui alla direttiva 2002/46/CE

2 mg/kg come esaltatore di sapidità

E 999

Estratto di quillaia

Bevande analcoliche aromatizzate a base d'acqua

200 mg/l calcolato come estratto anidro

Sidro, escluso il cidre bouché

E 1201

Polivinilpirroli-done

Integratori dietetici quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, sotto forma di compresse, anche ricoperte

quanto basta

E 1202

Polivinilpolipir-rolidone

E 1505

Citrato di trietile

Integratori alimentari di cui alla direttiva 2002/46/CE sotto forma di capsule e compresse

3,5 g/kg

Albume essiccato

quanto basta

E 468

Carbossimetilcel-lulosa sodica reticolata

Integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, presentati in forma solida

30 g/kg

E 905

Cera microcristallina

Trattamento superficiale di:

- prodotti della confetteria (escluso cioccolato)

- gomma da masticare

- meloni, papaie, manghi e avocadi

quanto basta

E 1518

Triacetato di glicerile (triacetina)

Gomma da masticare

quanto basta

E 459

Beta-ciclodestrine

Prodotti alimentari in pastiglie e confetti

quanto basta

Sostanze aromatizzanti incapsulate in

.

- Tè aromatizzati e bevande aromatizzate istantanee in polvere

500 mg/l

- spuntini aromatizzati

1 g/kg in alimenti destinati al consumo diretto o da ricostituire in base alle istruzioni del produttore

E 425

Konjak [*]

Prodotti alimentari in generale (ad eccezione di quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 3 e dei dolciumi a base di sostanze gelatinose, comprese le coppette di gelatina)

10 g/kg

singolarmente o in combinazione

i) gomma di Konjak

ii) glucomannano di Konjak

E 907

Poli-1-decene idrogenato

Solo come agente di rivestimento per:

.

- prodotti della confetteria a base di zucchero

2 g/kg

- frutti essiccati

2 g/kg

E 1505

Citrato di trietile

Aromi

3 g/kg da tutte le fonti, in alimenti destinati al consumo diretto o da ricostituire in base alle istruzioni del produttore; singolarmente o in combinazione. Per le bevande, ad eccezione dei liquori cremosi, il livello massimo di E 1520 è pari a 1 g/l

E 1517

Diacetato di glicerile (diacetina)

E 1518

Triacetato di glicerile (triacetina)

E 1520

Propan-1,2-diolo (glicolepropileni-co);

E 1519

Alcol benzilico

Sostanze aromatizzanti per:

.

- liquori, vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati a base di vino

100 mg/l

- dolciumi tra cui cioccolato e prodotti da forno fini

250 mg/kg da tutte le fonti, in alimenti destinati al consumo diretto o da ricostituire in base alle istruzioni del produttore

E 426

Emicellulosa di soia

Bevande a base di latte destinate alla vendita al dettaglio

5 g/l

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

1,5 g/l

Salse emulsionate

30 g/l

Prodotti di panetteria fine preconfezionati destinati alla vendita al dettaglio

10 g/kg

"Noodles" orientali preconfezionate pronte per il consumo destinate alla vendita al dettaglio

10 g/kg

Riso preconfezionato pronto per il consumo destinato alla vendita al dettaglio

10 g/kg

Prodotti trasformati preconfezionati a base di patate e riso (inclusi i prodotti congelati, surgelati, refrigerati o disidratati) destinati alla vendita al dettaglio

10 g/kg

Ovoprodotti disidratati, concentrati, congelati o surgelati

10 g/kg

Prodotti dolciari a base di gelificanti, ad eccezione delle coppette di gelatina

10 g/kg

E 1204

Pullulan

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE sotto forma di capsule e compresse

quanto basta

Piccole caramelle per rinfrescare l'alito sotto forma di "cartine"

quanto basta

E 1452

Ottenilsuccinato di amido e alluminio

Preparati incapsulati a base di vitamine negli integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

35 g/kg nell'integratore alimentare

E 1521

Polietilenglicole

Integratori alimentari di cui alla direttiva 2002/46/CE sotto forma di capsule e compresse

10 g/kg

[1] Solo per E 493.

[2] Solo per E 492.

[3] Esente da asbesto.

[4] Solo per E 553b.

[5] Se l'E 950, l'E 951, l'E 957 e l'E 959 sono impiegati in combinazione nella gomma da masticare, il livello massimo per ciascuno di essi viene ridotto proporzionalmente.

[6] La definizione "Confetteria, escluso il cioccolato (solo trattamento superficiale)" sostituisce "Prodotti della confetteria colati gelatinosi (solo trattamento esterno)" nella direttiva 95/2/CE.

[*] Queste sostanze non possono essere utilizzate per produrre alimenti disidratati che devono reidratarsi all'atto dell'ingestione.

N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 33 del Reg. (CE) n. 1333/2008.

ALLEGATO V

(integrato dall'allegato della Dir. 98/72/CE, modificato dall'art. 1 della Dir. 2001/5/CE, integrato dall'allegato della Dir. 2003/114/CE, dall'allegato I della Dir. 2006/52/CE e dall'allegato della dir. 2010/69/UE)

COADIUVANTI E SOLVENTI VEICOLANTI AMMESSI

Nota

In questo elenco non sono incluse:

1) le sostanze considerate in generale prodotti alimentari

2) le sostanze di cui all'articolo 1, paragrafo 5

3) le sostanze aventi principalmente una funzione di acido o regolatore dell'acidità, come l'acido citrico e l'idrossido d'ammonio

N. E

Denominazione

Uso limitato

E 1520

1,2-propandiolo (propilenglicol)

Coloranti, emulsionanti, antiossidanti ed enzimi (massimo 1 g/kg nell'alimento)

E 420

Sorbitolo

.

E 421

Mannitolo

E 422

Glicerolo

E 953

Isomalto

E 965

Maltitolo

E 966

Lattitolo

E 967

Xilitolo

E 968

Eritritolo

E 400-404

Acido alginico e i suoi sali di sodio, potassio, calcio e ammonio

.

E 405

Alginato di propan - 1,2 - diolo

.

E 406

Agar-agar

E 407

Carragenina

E 410

Farina di semi di carrube

E 412

Gomma di guar

E 413

Gomma adragante

E 414

Gomma d'acacia (gomma arabica)

E 415

Gomma di xanthan

E 440

Pectine

E 432

Monolaurato di poliossietilensorbitano (polisorbato 20)

Agenti antischiuma

 

E 433

Monooleato di poliossietilensorbitano (polisorbato 80)

E 434

Monopalmitato di poliossietilensorbitano (polisorbato 40)

E 435

Monostearato di poliossietilensorbitano (polisorbato 60)

E 436

Tristearato di poliossietilensorbitano (polisorbato 65)

E 442

Fosfatidi d'ammonio

Antiossidanti

E 460

Cellulosa (microcristallina o in polvere)

.

E 461

Metilcellulosa

E 463

Idrossi propil cellulosa

E 464

Idrossi propil metilcellulosa

E 465

Etilmetilcellulosa

E 466

Carbossimetilcellulosa

Carbossimetilcellulosa di sodio

E 462

Etilcellulosa

E 322

Lecitine

Coloranti e antiossidanti liposolubili

E 432-436

Polisorbati 20, 40, 60, 65 e 80

E 470 b

Sali di magnesio degli acidi grassi

E 471

Mono - e digliceridi degli acidi grassi

E 472 a

Esteri acetici di mono - e digliceridi degli acidi grassi

E 472 c

Esteri citrici di mono - e digliceridi degli acidi grassi

E 472 e

Esteri mono - e diaceltiltartarici di mono - e digliceridi degli acidi grassi

E 473

Esteri di saccarosio degli acidi grassi

E 475

Esteri di poliglicerolo degli acidi grassi

E 491

Monostearato di sorbitano

Coloranti e agenti antischiuma

E 492

Tristearato di sorbitano

E 493

Monolaurato di sorbitano

E 494

Monooleato di sorbitano

E 495

Monopalmitato di sorbitano

E 1404

Amido ossidato

.

E 1410

Fosfato di monoamido

E 1412

Fosfato di diamido

E 1413

Fosfato di diamido fosfato

E 1414

Fosfato di diamido acetilato

E 1420

Amido acetilato

E 1422

Adipato di diamido acetilato

E 1440

Amido idrossipropilato

E 1442

Fosfato di diamido idrossipropilato

E 1450

Ottenilsuccinato di amido e sodio

E 170

Carbonati di calcio

.

E 263

Acetato di calcio

E 331

Citrati di sodio

E 332

Citrati di potassio

E 341

Fosfati di calcio

E 501

Carbonati di potassio

E 504

Carbonati di magnesio

E 508

Cloruro di potassio

E 509

Cloruro di calcio

E 511

Cloruro di magnesio

E 514

Solfato di sodio

E 515

Solfato di potassio

E 516

Solfato di calcio

E 517

Solfato d'ammonio

E 577

Gluconato di potassio

E 640

Glicina e suo sale di sodio

E 1505

Citrato di trietile

E 1518

Triacetato di glicerine (triacetina)

E 551

Biossido di silicio

Emulsionanti e coloranti, massimo 5%

Per l'E 551: nell'E 171 (diossido di titanio) ed E 172 (ossido e idrossido di ferro) (al 90% al massimo, in rapporto al pigmento).

E 552

Silicato di calcio

E 553 b

Talco

Coloranti, massimo 5%

E 558

Bentonite

E 559

Silicato d'alluminio (caolino)

E 901

Cera d'api

Coloranti

E 1200

Polidestrosio

.

E 1201

Polivinilpirrolidone Edulcoranti

.

E 1202

Polivinilpolipirrolidone

E 322

Lecitina

agenti di rivestimento per frutta

E 432-436

Polisorbati

E 470 a

Sali di sodio, di potassio e di calcio degli acidi grassi

E 471

Mono e digliceridi degli acidi grassi

E 491-495

Sorbitani

E 570

Acidi grassi

E 900

Dimetilpolisilossano

Polietilenglicol 6000

edulcoranti

E 1521

Polietilenglicole

Edulcoranti

E 425

Konjak

.

i) gomma di Konjak

ii) glucomannano di Konjak

E 459

Beta-ciclodestrina

1 g/kg

E 1451

Amido acetilato ossidato

.

E 468

Carbossimetilcellulosa sodica reticolata

Gomma di cellulosa reticolata

edulcoranti

E 469

Carbossimetilcellulosa idrolizzata enzimaticamente

E 555

Silicato di potassio e alluminio

Nell'idrossido di titanio (E 171) e negli ossidi e biossidi di ferro (E 172) (max 90% in rapporto al pigmento)

N.d.R. La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 33 del Reg. (CE) n. 1333/2008.

ALLEGATO VI

(modificato ed integrato dall'allegato della Dir. 98/72/CE, dall'allegato della Dir. 2003/114/CE, dall'allegato I della Dir. 2006/52/CE e dall'allegato della Dir. 2010/69/UE)

ADDITIVI ALIMENTARI AMMESSI NEGLI ALIMENTI DESTINATI AI LATTANTI E ALLA PRIMA INFANZIA

Nota

I preparati e gli alimenti a base di cereali e alimenti per lattanti e per la prima infanzia possono contenere le sostanze E 414 (gomma d'acacia, gomma arabica) e E 551 (diossido di silicio) risultanti dall'aggiunta di preparazioni nutrienti contenenti al massimo 150 g/kg di E 414 e non più di 10 g/kg di E 551, nonché della sostanza E 421 (mannitolo) utilizzata come supporto della vitamina B 12 (non meno di una parte di vitamina B 12 per 1.000 parti di mannitolo). La presenza della sostanza E 414 nel prodotto pronto per il consumo non dovrebbe superare i 10 mg/kg.

I preparati e gli alimenti a base di cereali e alimenti per lattanti destinati a lattanti e alla prima infanzia possono contenere E 1450 ottenilsuccinato di amido e sodio risultante dall'aggiunta di preparati a base di vitamine o di acidi grassi polinsaturi. La presenza di E 1450 nel prodotto pronto per il consumo non deve superare 100 mg/kg dai preparati a base di vitamine e 1.000 mg/kg dai preparati a base di acidi grassi polinsaturi.

I preparati e gli alimenti a base di cereali e alimenti per lattanti e per la prima infanzia possono contenere la sostanza E 301 (ascorbato di sodio), utilizzato a livello QB negli agenti di rivestimento di preparazioni nutrienti contenenti acidi grassi polinsaturi. La presenza della sostanza E 301 nel prodotto pronto per il consumo non dovrebbe superare i 75 mg/l.

I livelli di uso massimi indicati si riferiscono a prodotti alimentari pronti per il consumo preparati secondo le istruzioni del fabbricante.

PARTE 1

ADDITIVI ALIMENTARI AMMESSI IN ALIMENTI PER LATTANTI IN BUONA SALUTE

Note

1. Per la produzione di latti acidificati, si possono usare colture produttrici di acido l (+)-lattico non patogene.

2. Se a un prodotto alimentare vengono aggiunte più di una delle sostanze E 322, E 471, E 472 c ed E 473, il livello massimo di ciascuna di queste sostanze stabilito per tale prodotto alimentare viene ridotto in proporzione alla quantità delle altre sostanze contemporaneamente presenti in tale prodotto alimentare.

N. E

Denominazione

Livello massimo

E 270

Acido lattico [solo forma L(+)]

quanto basta

E 330

Acido citrico

quanto basta

E 338

Acido fosforico

Conformemente ai limiti stabiliti nell'allegato I della direttiva91/321/CEE

E 306

Estratto ricco di tocoferolo

10 mg/l singolarmente o in combinazione

E 307

Alfatocoferolo

E 308

Gammatocoferolo

E 309

Deltatocoferolo

E 322

Lecitine

1 g/l

E 471

Mono - e digliceridi

4 g/l

E 304

Palmitato di ascorbile

10 mg/l

E 331

Citrati di sodio

2 g/l

E 332

Citrati di potassio

Singolarmente o in combinazione e in conformità dei limiti fissati all'allegato I della direttiva 91/321/CEE

E 339

Fosfati di sodio

1 g/l espresso come P2O5

E 340

Fosfati di potassio

Singolarmente o in combinazione e in conformità dei limiti fissati all'allegato I della direttiva 91/321/CEE

E 412

Gomma di guar

1 g/l

Qualora il prodotto contenga proteine parzialmente idrolizzate e sia conforme ai requisiti fissati all'allegato IV della direttiva 91/321/CEE e modificati dalla direttiva 96/4/CE

E 472 c

Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

7,5 g/l venduto in polvere,

9 g/l venduto in forma liquida.

Qualora i prodotti contengano proteine, peptidi o amminoacidi parzialmente idrolizzati e siano conformi ai requisiti fissati all'allegato IV della direttiva 91/321/CEE e modificati dalla direttiva 96/4/CE

E 473

Esteri di saccarosio degli acidi grassi

120 mg/l, in prodotti contenenti proteine, peptidi o amminoacidi idrolizzati

PARTE 2

ADDITIVI ALIMENTARI AMMESSI IN ALIMENTI DI PROSEGUIMENTO PER SOGGETTI IN BUONA SALUTE

Note

1. Per la produzione di latti acidificati si possono usare colture produttrici di acido l (+)-lattico non patogene.

2. Se a un prodotto alimentare vengono aggiunte più di una delle sostanze E 322, E 471, E 472 c e E 473, il livello massimo di ciascuna di queste sostanze stabilito per tale prodotto alimentare viene ridotto in proporzione alla quantità delle altre sostanze contemporaneamente presenti in tale prodotto alimentare.

3. Se ad un prodotto alimentare viene aggiunta più di una delle sostanze E 407, E 410 e E 412, il livello massimo di ciascuna di queste sostanze stabilito per tale prodotto alimentare viene ridotto in proporzione alla quantità delle altre sostanze contemporaneamente presenti in tale prodotto alimentare.

N. E

Denominazione

Livello massimo

E 270

Acido lattico [solo forma L(+)]

quanto basta

E 330

Acido citrico

quanto basta

E 306

Estratto ricco di tocoferolo

.

E 307

Alfatocoferolo

10 mg/l

singolarmente o in combinazione

E 308

Gammatocoferolo

E 309

Deltatocoferolo

E 338

Acido fosforico

Conformemente ai limiti stabiliti nell'allegato II della direttiva 91/321/CEE

E 440

Pectine

5 g/l solo in preparati per la prima infanzia acidificanti

E 322

Lecitine

1 g/l

E 471

Mono - e digliceridi

4 g/l

E 407

Carragenina

0,3 g/l

E 410

Farina di semi di carrube

1 g/l

E 412

Gomma di guar

1 g/l

E 304

Palmitato di ascorbile

10 mg/l

E 331

Citrati di sodio

2 g/l

E 332

Citrati di potassio

Singolarmente o in combinazione e in conformità dei limiti fissati all'allegato I della direttiva 91/321/CEE

E 339

Fosfati di sodio

1 g/l espresso come P2O5

E 340

Fosfati di potassio

Singolarmente o in combinazione e in conformità dei limiti fissati all'allegato I della direttiva 91/321/CEE

E 472 c

Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

7,5 g/l venduto in polvere,

9 g/l, venduto in forma liquida.

Qualora i prodotti contengano proteine, peptidi o amminoacidi parzialmente idrolizzati e siano conformi ai requisiti fissati all'allegato IV della direttiva 91/321/CEE e modificati dalla direttiva 96/4/CE

E 473

Esteri di saccarosio degli acidi grassi

120 mg/l, in prodotti contenenti proteine, peptidi o amminoacidi idrolizzati

PARTE 3

ADDITIVI ALIMENTARI AMMESSI IN ALIMENTI A BASE DI CEREALI E ALIMENTI PER LATTANTI E PER BAMBINI IN BUONA SALUTE

N. E

Denominazione

Prodotti alimentari

Livello massimo

E 170

Carbonati di calcio

Alimenti a base di cereali e alimenti per lattanti

quanto basta (solo per l'aggiustamento del pH)

E 260

Acido acetico

E 261

Acetato di potassio

E 262

Acetati di sodio

E 263

Acetato di calcio

E 270

Acido lattico [*]

E 296

Acido malico

E 325

Lattato di sodio [*]

E 326

Lattato di potassio [*]

E 327

Lattato di calcio [*]

E 330

Acido citrico

E 331

Citrati di sodio

E 332

Citrati di potassio

E 333

Citrati di calcio

E 507

Acido cloridrico

Alimenti a base di cereali e alimenti per lattanti

quanto basta (solo come agenti lievitanti)

E 524

Idrossido di sodio

E 525

Idrossido di potassio

E 526

Idrossido di calcio

E 920

L-cisteina

Biscotti per lattanti e per la prima infanzia

1 g/kg

E 500

Carbonati di sodio

Alimenti a base di cereali e alimenti per lattanti

quanto basta (solo come agenti lievitanti)

E 501

Carbonati di potassio

E 503

Carbonati d'ammonio

.

.

.

Singolarmente o in combinazione, espressi come acido ascorbico

E 300

Acido L-ascorbico

Bevande, succhi e prodotti alimentari per l'infanzia a base di frutti e ortaggi

Alimenti a base di cereali contenenti grassi, compresi biscotti e fette biscottate

0,3 g/kg

0,2 g/kg

E 301

L-ascorbato di sodio

E 302

L-ascorbato di calcio

E 304

Palmitato di L-ascorbile

Cereali, biscotti e fette biscottate e alimenti per l'infanzia contenenti grassi

0,1 g/kg

singolarmente o in combinazione

E 306

Estratto ricco di tocoferolo

E 307

Alfatocoferolo

E 308

Gammatocoferolo

E 309

Deltatocoferolo

E 338

Acido fosforico

Alimenti a base di cereali e alimenti per lattanti

1 g/kg come P2O5 (solo per l'adeguamento del pH)

E 339

Fosfati di sodio

Cereali

 

1 g/kg

singolarmente o in combinazione, espressi come P2O5

E 340

Fosfati di potassio

E 341

Fosfati di calcio

E 322

Lecitine

Biscotti e fette biscottate

Alimenti a base di cereali

Alimenti per l'infanzia

10 g/kg

E 471

Mono - e digliceridi degli acidi grassi

Biscotti e fette biscottate

Alimenti a base di cereali

Alimenti per l'infanzia

5 g/kg singolarmente o in combinazione

E 472 a

Esteri acetici di mono - e digliceridi degli acidi grassi

E 472 b

Esteri lattici di mono - e digliceridi degli acidi grassi

E 472 c

Esteri citrici di mono - e digliceridi degli acidi grassi

E 400

Acido alginico

Dessert Budini

0,5 g/kg

singolarmente o in

combinazione

E 401

Alginato di sodio

E 402

Alginato di potassio

E 404

Alginato di calcio

E 410

Farina di semi di carruba

Alimenti a base di cereali e alimenti per lattanti

10 g/kg

singolarmente o in combinazione

E 412

Gomma di guar

E 414

Gomma d'acacia (arabica)

E 415

Gomma di xanthan

alimenti a base di cereali senza glutine

20 g/kg

singolarmente o in combinazione

E 440

Pectine

E 551

Biossido di silicio

Cereali secchi

2 g/kg

E 334

Acido tartarico [*]

Biscotti e fette biscottate

5 g/kg come residuo

E 335

Tartrati di sodio [*]

E 336

Tartrati di potassio [*]

E 354

Tartrati di calcio [*]

E 450 a

Difosfato di disodio

E 575

Gluconodeltalattone

E 1404

Amido di ossidato

Alimenti a base di cereali e alimenti per lattanti

50 g/kg

E 1410

Fosfato di monoamido

E 1412

Fosfato di diamido

E 1413

Fosfato di diamido fosfatato

E 1414

Fosfato di diamido acetilato

E 1420

Amido acetilato

E 1422

Adipato di diamido acetilato

E 1450

Ottenilsuccinato di amido e sodio

E 333

Citrati di calcio [1]

Prodotti a base di frutta a basso tenore di zucchero

quanto basta

E 341

Fosfato tricalcico [1]

Dessert a base di frutta

1 g/kg come P2O5

E 1451

Amido acetilato ossidato

Alimenti a base di cereali e alimenti per lattanti

50 g/kg

[*] Solo la forma L(+)

[1] Non si applica la nota nella parte 4.

PARTE 4

ADDITIVI ALIMENTARI AMMESSI NEGLI ALIMENTI DIETETICI DESTINATI AI LATTANTI E ALLA PRIMA INFANZIA PER SCOPI MEDICI SPECIALI, DI CUI ALLA DIRETTIVA 1999/21/CE

Si applicano le tabelle contenute nelle parti 1, 2 e 3 dell'allegato VI.

N. E

Denominazione

Livello massimo

Condizioni speciali

E 401

Alginato di sodio

1 g/l

A partire da quattro mesi nei prodotti alimentari speciali a composizione adattata, necessari per trattare disordini del metabolismo e per l'alimentazione con sonda gastrica

E 405

Alginato di 1,2 propandiolo

200 mg/l

A partire da dodici mesi nelle diete speciali per bambini nella prima infanzia che soffrono di intolleranza al latte di vacca o di errori congeniti del metabolismo

E 410

Farina di semi di carrube

10 g/l

A partire dalla nascita, nei prodotti destinati a ridurre il riflusso gastroesofageo

E 412

Gomma di guar

10 g/l

A partire dalla nascita nei prodotti sotto forma di preparati liquidi contenenti proteine, peptidi o amminoacidi idrolizzati conformemente alle condizioni previste nell'allegato IV della direttiva 91/321/CEE, modificata dalla direttiva 96/4/CE

E 415

Gomma di Xanthan

1,2 g/l

A partire dalla nascita nei prodotti a base di amminoacidi o peptidi per i pazienti che soffrono di malassorbimento delle proteine, menomazioni del tratto gastrointestinale o errori congeniti del metabolismo

E 440

Pectine

10 g/l

A partire dalla nascita nei prodotti utilizzati in caso di disordini gastrointestinali

E 466

Carbossimetilcellulosa

10 g/l o kg

A partire dalla nascita nei prodotti destinati al trattamento alimentare di scompensi congeniti del metabolismo

E 471

Mono e digliceridi degli acidi grassi

5 g/l

A partire dalla nascita nelle diete speciali, particolarmente quelle prive di proteine

E 472 c

Esteri citrici di mono - e digliceridi degli acidi grassi

7,5 g/l venduto in polvere

9 g/l, venduto in forma liquida

A partire dalla nascita

 

E 473

Esteri di saccarosio degli acidi grassi

120 mg/l

Prodotti contenenti proteine, peptidi e amminoacidi idrolizzati

E 1450

Ottenilsuccinato di amido e sodio

20 g/l

Alimenti per lattanti e di proseguimento