
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
REGOLAMENTO (CE) N. 2535/2001 DELLA COMMISSIONE, 14 dicembre 2001
G.U.C.E. 22 dicembre 2001, n. L 341
Modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari.
N.d.R.: Per una particolare applicazione si veda il Reg. (CE) n. 980/2007, che ha anche introdotto deroghe e modifiche al presente regolamento.
TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2018/339)
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 29 dicembre 2001
Applicabile dal: 1° gennaio 2002
______________________________________________________________________
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 (2), in particolare l'articolo 26, paragrafo 3, e l'articolo 29, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (CE) n. 1374/98 della Commissione, del 29 giugno 1998, relativo alle modalità d'applicazione del regime d'importazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e all'apertura di contingenti tariffari in tale settore (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1129/98 (4) è stato modificato più volte e in maniera sostanziale. In occasione delle nuove modifiche da adottare appare opportuno, per ragioni di chiarezza e di razionalità, procedere alla rifusione del suddetto regolamento incorporandovi anche i seguenti regolamenti: regolamento (CEE) n. 2967/79 della Commissione, del 18 settembre 1979, che determina le condizioni in cui taluni formaggi ammessi al beneficio di un regime preferenziale all'importazione devono essere trasformati (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/95 (6). Regolamento (CE) n. 2508/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari, dei regimi previsti dagli accordi europei tra la Comunità e la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria, la Romania e la Slovenia e del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità e i Paesi baltici (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2856/2000 (8), e regolamento (CE) n. 2414/98 della Commissione, del 9 novembre 1998, che stabilisce le modalità di applicazione del regime applicabile ai prodotti del settore lattiero-caseario originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CEE) n. 1150/90 (9).
2) In applicazione degli articoli 26 e 29 del regolamento (CE) n. 1255/1999, i titoli d'importazione devono essere rilasciati ad ogni interessato che ne faccia richiesta, a prescindere dal luogo in cui è stabilito nella Comunità e, fatte salve le pertinenti disposizioni, evitando qualsiasi discriminazione tra gli importatori.
3) Per tener conto di talune peculiarità delle importazioni dei prodotti lattiero-caseari è opportuno prevedere disposizioni complementari ed eventualmente derogatorie alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime di titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (10), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2299/2001 (11).
4) E' necessario prevedere disposizioni specifiche per l'importazione nella Comunità di prodotti lattiero-caseari a dazio doganale ridotto nell'ambito delle concessioni tariffarie previste nei seguenti testi:
a) il calendario delle concessioni CXL stabilito in seguito ai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e ai negoziati condotti a norma dell'articolo XXIV. 6 del GATT dopo l'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea (in appresso "il calendario delle concessioni CXL");
b) l'accordo tariffario con la Svizzera relativo a taluni formaggi di cui alla voce ex 0404 della tariffa doganale comune, concluso a nome della Comunità con la decisione 69/352/CEE del Consiglio (12), modificata da ultimo dall'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea, da un lato, e la Confederazione elvetica, dall'altro, in merito a taluni prodotti agricoli, approvato con la decisione 95/582/CE (13), (in appresso "l'accordo con la Svizzera");
c) l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia in merito a taluni prodotti agricoli, approvato con la decisione 95/582/CE del Consiglio (in appresso "l'accordo con la Norvegia");
d) la decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 25 febbraio 1998, relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli (14);
e) il regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CEE) n. 715/90 (15);
f) l'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, applicato in via provvisoria in virtù dell'accordo in forma di scambio di lettere concluso tra la Comunità europea e il Sudafrica, approvato con la decisione 1999/753/CE del Consiglio (16) (in appresso "l'accordo con il Sudafrica");
g) i regolamenti (CE) n. 1349/2000 (17), modificato dal regolamento (CE) n. 2677/2000 (18), (CE) n. 1727/2000 (19), (CE) n. 2290/2000 (20), (CE) n. 2341/2000 (21), (CE) n. 2433/2000 (22), (CE) n. 2434/2000 (22), (CE) n. 2435/2000 (22), (CE) n. 2475/2000 (23), (CE) n. 2766/2000 (24) e (CE) n. 2851/2000 (25) del Consiglio, relativi a talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e che prevedono l'adattamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi europei con l'Estonia, l'Ungheria, la Bulgaria, la Lettonia, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Romania, la Slovenia, la Lituania e la Polonia, rispettivamente;
h) l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro, firmato il 19 dicembre 1972, concluso a nome della Comunità con il regolamento (CEE) n. 1246/73 del Consiglio (26) , in particolare il protocollo che fissa le condizioni e le procedure per l'attuazione della seconda tappa dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro, firmato il 19 dicembre 1987, concluso con la decisione 87/607/CEE del Consiglio (27), (in appresso "l'accordo con Cipro").
5) Il calendario delle concessioni CXL prevede alcuni contingenti tariffari nell'ambito dei regimi detti "di accesso corrente" e "di accesso minimo". E' necessario aprire tali contingenti e stabilirne il metodo di gestione.
6) Per garantire una gestione corretta ed equa dei contingenti tariffari non suddivisi per paese di origine figuranti nel calendario CXL, nonché dei contingenti tariffari a dazio ridotto previsti per le importazioni in provenienza dai paesi dell'Europa centrale e dell'Europa orientale, dai paesi ACP, dalla Turchia e dal Sudafrica è opportuno, da un lato, accompagnare la domanda di titolo di importazione con la costituzione di una cauzione più elevata di quella prevista per le normali importazioni e, d'altro lato, definire talune condizioni relative alla presentazione delle domande di titolo. E' altresì necessario disporre lo scaglionamento dei contingenti nel corso dell'anno e definire la procedura di assegnazione dei titoli e la validità degli stessi.
7) Per garantire la serietà delle domande di titolo d'importazione, prevenire le operazioni speculative e garantire l'utilizzazione ottimale dei contingenti aperti è opportuno limitare il quantitativo di ogni domanda al 10% del quantitativo contingentale, sopprimere inoltre la possibilità di rinunciare al titolo qualora il coefficiente di assegnazione sia inferiore a 0,8, riservare l'accesso ai contingenti esclusivamente agli operatori che hanno già importato o esportato i prodotti oggetto dei contingenti, definire criteri di ammissibilità per le domande di titolo esigendo la presentazione di documenti che comprovino la qualità di operatore commerciale di ogni richiedente e la regolarità nel tempo dell'attività svolta, nonché limitare il numero di domande per operatore ad una sola domanda di titolo per contingente. Per agevolare le amministrazioni nazionali nella procedura di selezione dei richiedenti ammissibili, è necessario prevedere una procedura di riconoscimento dei richiedenti ammissibili e la compilazione di un elenco dei richiedenti riconosciuti, valido per un anno. Per garantire l'efficacia delle disposizioni in materia di numero di domande, è opportuno prevedere una sanzione in caso di mancata osservanza di tale limitazione.
8) I prodotti oggetto di transazioni realizzate nell'ambito del regime del perfezionamento attivo o passivo non formano oggetto di importazioni, seguite dall'immissione in libera pratica, né di esportazioni e pertanto non vengono prese in considerazione ai fini dell'ammissibilità dei richiedenti al regime di cui al regolamento (CE) n. 1374/98. Per ragioni di chiarezza è opportuno precisare che tali transazioni non possono essere prese in considerazione ai fini del calcolo del quantitativo di riferimento previsto dal presente regolamento.
9) Ai fini della gestione dei contingenti tariffari suddivisi per paese di origine, fissati nel calendario CXL e per i contingenti previsti nel quadro dell'accordo con la Norvegia, in particolare per quanto riguarda il controllo della conformità dei prodotti importati con la designazione delle merci ad essi relativa e il rispetto del contingente tariffario, occorre fare ricorso al regime dei certificati di importazione rilasciati nella forma prevista per i certificati "IMA 1" (inward monitoring arrangements), sotto la responsabilità del paese esportatore. Tale regime, in virtù del quale il paese esportatore fornisce l'assicurazione che i prodotti esportati sono conformi alla loro descrizione, semplifica considerevolmente la procedura di importazione. Esso è altresì utilizzato dai paesi terzi per controllare il rispetto dei contingenti tariffari.
10) Per garantire la tutela degli interessi finanziari della Comunità è tuttavia opportuno sottoporre il regime dei certificati IMA 1 alla verifica delle dichiarazioni su scala comunitaria, in base a sondaggi a campione delle partite e avvalendosi di metodi statistici e di prova internazionalmente riconosciuti.
11) E' necessario indicare ulteriori precisazioni ai fini dell'applicazione del sistema di certificazione IMA 1, segnatamente per quanto riguarda la compilazione, il rilascio, la revoca, la modifica e la sostituzione dei certificati da parte dell'organismo emittente, nonché il periodo di validità e le condizioni d'utilizzo dei certificati unitamente ad un corrispondente titolo d'importazione. Occorre altresì prevedere disposizioni per il periodo finale dell'anno per tener conto della normale durata del trasporto, ai fini dell'immissione in libera pratica del prodotto scortato da un certificato IMA 1 e destinato ad essere importato nel corso dell'anno successivo. Per garantire il rispetto dei contingenti è opportuno istituire il controllo delle dichiarazioni di importazione e una verifica di fine anno.
12) Il burro neozelandese importato nel quadro del contingente detto "di accesso corrente" deve essere identificato per evitare l'erogazione della restituzione all'esportazione a tasso pieno e il versamento di taluni aiuti. A tal fine è opportuno stabilire alcune definizioni e precisare le modalità di compilazione del certificato IMA 1, le modalità di controllo del peso e del tenore di materie grasse e la procedura da seguire in caso di controversia sulla composizione del burro.
13) In deroga al regolamento (CE) n. 1291/2000 occorre altresì l'importazione di burro neozelandese nel quadro del contingente detto "di accesso corrente", subordinare a condizioni supplementari che colleghino in particolare la quantità coperta da un certificato IMA 1 alla quantità coperta dal corrispondente titolo di importazione ed esigere che questi due documenti siano utilizzati soltanto una volta con una stessa dichiarazione di immissione in libera pratica.
14) Il cheddar canadese è attualmente l'unico prodotto soggetto al sistema di certificazione IMA 1, per il quale debba essere rispettato un valore minimo franco frontiera. A questo scopo è opportuno specificare sul certificato IMA 1 l'acquirente e lo Stato membro di destinazione.
15) In seguito alla gestione inadeguata dei certificati IMA 1 da parte degli organismi emittenti in Norvegia, che ha comportato il superamento dei contingenti, la Norvegia ha chiesto di sostituire i due organismi indicati nell'allegato VII del regolamento (CE) n. 1374/98 con un unico organismo che fa capo direttamente al ministero dell'Agricoltura. E' quindi necessario procedere alle modifiche necessarie per soddisfare tale richiesta.
16) Gli operatori che intendono importare taluni formaggi originari della Svizzera devono impegnarsi a rispettare un valore franco frontiera minimo per poter beneficiare del trattamento preferenziale per questi formaggi. In passato tale impegno era indicato nella casella 17 del certificato IMA 1 obbligatorio, ma oggi questa disposizione non è più valida. Per ragioni di chiarezza è quindi necessario precisare in un altro modo la nozione di valore franco frontiera e le condizioni per garantirne il rispetto.
17) Nel quadro delle disposizioni specifiche relative alle importazioni preferenziali non soggette a contingenti, previste dal regolamento (CE) n. 1706/98, nell'allegato I del protocollo n. 1 della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia, nell'allegato IV dell'accordo con il Sudafrica e nel quadro dell'accordo con la Svizzera, è opportuno precisare che l'applicazione dell'aliquota del dazio doganale ridotto è subordinata alla presentazione della prova dell'origine prevista nei protocolli dei relativi accordi.
18) Per migliorare la protezione delle risorse proprie e alla luce dell'esperienza si ravvisa la necessità di adottare disposizioni particolareggiate relative ai controlli all'importazione. Occorre in particolare precisare la procedura da seguire in certi casi quando la partita coperta da una dichiarazione di immissione in libera pratica non è conforme alla dichiarazione, in modo da assicurare un'adeguata sorveglianza dei quantitativi effettivamente messi in libera pratica rispetto ai contingenti.
19) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 160 del 26.6.1999
GU L 193 del 29.7.2000
GU L 185 del 30.6.1998
GU L 88 del 28.3.2001
GU L 336 del 29.12.1979
GU L 151 dell'1.7.1995
GU L 345 del 16.12.1997
GU L 332 del 28.12.2000
GU L 299 del 10.11.1998
GU L 152 del 24.6.2000
GU L 308 del 27.11.2001
GU L 257 del 13.10.1969
GU L 327 del 30.12.1995
GU L 86 del 20.3.1998
GU L 215 dell'1.8.1998
GU L 311 del 4.12.1999
GU L 155 del 28.6.2000
GU L 308 dell'8.12.2000
GU L 198 del 4.8.2000
GU L 262 del 17.10.2000
GU L 271 del 24.10.2000
GU L 280 del 4.11.2000
GU L 286 dell'11.11.2000
GU L 321 del 19.12.2000
GU L 332 del 28.12.2000
GU L 133 del 21.5.1973
GU L 393 del 31.12.1987
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano, salvo disposizione contraria, alle importazioni nella Comunità dei prodotti figuranti nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999 (in appresso "prodotti lattiero-caseari"), comprese le importazioni non soggette a restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente e in esenzione da dazi doganali e da tasse di effetto equivalente nel quadro di misure commerciali eccezionali accordate dalla Comunità a taluni paesi e territori.
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
(integrato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1984/2006 nel testo sostituito da rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 7 febbraio 2007, n. L 34 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1565/2007 e dall'art. 4 del Reg. (CE) n. 514/2008)
I prodotti per i quali va presentato un titolo di importazione sono indicati all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione (*). Il periodo di validità del titolo di importazione e l'importo della cauzione da costituire sono fissati nell'allegato II, parte I, del suddetto regolamento, fatto salvo l'articolo 24, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento.
Salvo diversa disposizione del presente regolamento, si applicano il regolamento (CE) n. 376/2008 e il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (**).
(*) GU L 114 del 26.4.2008.
(**) GU L 238 dell'1.9.2006.
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
(integrato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 487/2007 e modificato dall'art. 4 del Reg. (CE) n. 514/2008)
[1. La cauzione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 ammonta a 10 EUR per 100 kg netti di prodotto.] (paragrafo soppresso)
2. La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 16, il codice della nomenclatura combinata (in appresso "codice NC"), composto da otto cifre, eventualmente preceduto dalla dicitura "ex". Il titolo è valido unicamente per il prodotto così designato.
Tuttavia, qualora il titolo sia rilasciato nell'ambito dei contingenti tariffari di cui al capo I e al capo III, sezione 2, del titolo 2, esso è valido per tutti i codici NC che rientrano nell'ambito dello stesso numero di contingente, a condizione che il dazio all'importazione applicato sia identico.
[3. Il titolo è valido a decorrere dalla data del rilascio effettivo, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, sino al termine del terzo mese successivo.] (paragrafo soppresso)
4. Il titolo è rilasciato non oltre il giorno lavorativo successivo alla data di presentazione della domanda.
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
(modificato ed integrato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1165/2002, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 487/2007 e dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1335/2014)
1. Il codice NC 0406 90 01, che classifica i formaggi destinati alla trasformazione, si applica unicamente alle importazioni.
[2. I codici NC 0406 20 10 e 0406 90 19 si applicano unicamente alle importazioni di prodotti originari e in provenienza dalla Svizzera, in conformità dell'articolo 20.] (paragrafo soppresso)
[3. I codici NC da 0406 90 02 a 0406 90 06 non sono applicabili nel quadro del presente regolamento. Per le importazioni effettuate dal 1° giugno sulla base dei titoli rilasciati anteriormente a tale data, i prodotti dei suddetti codici sono classificati nei codici NC da 0406 90 13 a 0406 90 17 e ad essi sono applicabili le aliquote indicate nell'allegato II.D.] (paragrafo soppresso)
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
CAPO I
Importazioni nel quadro dei contingenti aperti dalla comunità in base esclusivamente al titolo di importazione
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
(integrato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 886/2002, modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1667/2002, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 787/2003, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1157/2003, dall'art. 7 del Reg. (CE) n. 810/2004 nel testo sostituito da rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 16 giugno 2004, n. L 215, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1036/2005, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 316/2006, dall'art. 3 del Reg. (CE) n. 1919/2006, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 487/2007, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 467/2008, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1098/2009, dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 157/2012, integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 64/2013, dall'art. 1 del Reg. 415/2014, modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2018/339 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2018/1300)
Il presente capo si applica alle importazioni di prodotti lattiero-caseari nel quadro dei contingenti seguenti:
a) contingenti non suddivisi per paese di origine e figuranti nel calendario delle concessioni CXL;
[b) contingenti previsti dalle decisioni 2005/430/CE e 2005/431/CE del Consiglio e della Commissione] (lettera soppressa);
[c) contingenti previsti dal regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio;] (lettera soppressa)
[d) contingenti previsti al protocollo n. 1 della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE/Turchia, allegato 1;] (lettera soppressa)
[e) contingenti previsti nell'allegato IV dell'accordo con il Sudafrica.] (lettera soppressa)
f) contingente previsto nell'allegato 2 dell'accordo tra la Comunità e la Svizzera sul commercio di prodotti agricoli, approvato con decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione (*);
[g) contingente previsto nell'allegato del protocollo n. 1 dell'accordo con la Giordania] (lettera soppressa).
h) contingenti previsti nell'allegato V dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia, approvato con decisione 2011/818/UE del Consiglio (*1), e contingenti previsti nell'allegato IV dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia, approvato con decisione (UE) 2018/760 del Consiglio (*2) («gli accordi con la Norvegia»);
i) contingenti previsti nell'allegato V dell'accordo tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli, approvato con decisione (UE) 2017/1913 del Consiglio (**) («accordo con l'Islanda»);
j) il contingente n. 09.4210 di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio (***);
k) contingenti previsti nell'allegato I, parte K;
l) contingenti di cui all'allegato I, parte L.
__________________________
(*2) Decisione 2011/818/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo (GU L 327 del 9.12.2011).
(*2) Decisione (UE) 2018/760 del Consiglio, del 14 maggio 2018, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli (GU L 129 del 25.5.2018).»;
(*) GU L 114 del 30.4.2002.
(**) Decisione (UE) 2017/1913 del Consiglio, del 9 ottobre 2017, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli (GU L 274 del 24.10.2017).
(***)GU L 20 del 24.1.2008.
(****) GU L 327 del 9.12.2011.
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 886/2002, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1984/2006 nel testo sostituito da rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 7 febbraio 2007, n. L 34 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 64/2013)
Nell'allegato I figurano i contingenti tariffari, i dazi applicabili, i quantitativi annui massimi da importare, i periodi del contingente tariffario d'importazione e la loro ripartizione in sottoperiodi.
I quantitativi di cui all'allegato I, parti B, D, e F, sono ripartiti per ogni anno di importazione in parti uguali in due semestri, che iniziano rispettivamente il 1° luglio e il 1° gennaio di ogni anno.
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
Il richiedente di un titolo di importazione deve essere stato preventivamente riconosciuto dall'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito.
Detta autorità attribuisce un numero di riconoscimento ad ogni operatore che riconosce.
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1984/2006 nel testo sostituito da rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 7 febbraio 2007, n. L 34)
In deroga all'articolo 5, primo paragrafo, del regolamento (CE) n. 1301/2006, è concesso il riconoscimento ai richiedenti che, entro il 1° aprile di ogni anno, presentano una domanda alle autorità competenti dello Stato membro nel quale sono stabiliti e nel quale sono registrati ai fini dell'IVA, accompagnata dalla prova che, durante entrambi i due anni precedenti, essi hanno importato o esportato nella o dalla Comunità, almeno 25 tonnellate di prodotti lattiero-caseari di cui al Capitolo 04 della Nomenclatura Combinata (1).
La modifica si applica a decorrere dal 1° luglio 2007.
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2020/2006 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1324/2007)
Anteriormente al 1° maggio l'autorità competente comunica ai richiedenti l'esito della procedura di riconoscimento e, se del caso, il numero di riconoscimento loro attribuito. Il riconoscimento è valido per un anno.
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 886/2002 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1324/2007 e dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1212/2012)
1. Anteriormente al 20 maggio di ogni anno, gli Stati membri comunicano, in conformità del paragrafo 3, l'elenco degli operatori riconosciuti alla Commissione, la quale lo trasmette alle autorità competenti degli altri Stati membri. Solo gli importatori che figurano nell'elenco sono autorizzati a presentare domande di titolo a partire dal 1° giugno successivo per le importazioni effettuate nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 giugno dell'anno successivo, a norma degli articoli da 11 a 14.
2. La Commissione può comunicare ai paesi candidati all'adesione per i quali è aperto un contingente di importazione, su loro richiesta, un elenco degli operatori riconosciuti a condizione che questi ultimi abbiano acconsentito a tale comunicazione. Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per ottenere l'assenso degli operatori.
3. Gli Stati membri notificano alla Commissione l'elenco degli operatori riconosciuti suddivisi tra operatori riconosciuti che hanno dato l'assenso di cui al paragrafo 2 e altri operatori riconosciuti. Tale notifica contiene il numero di riconoscimento, il nome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica degli operatori riconosciuti.
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
Le domande di titolo possono essere presentate soltanto nello Stato membro che ha rilasciato il riconoscimento. Esse recano il numero di riconoscimento dell'operatore.
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
(integrato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1165/2002, modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 787/2003 e soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1984/2006 nel testo sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 7 febbraio 2007, n. 34)
[Ogni operatore può presentare una sola domanda di titolo per lo stesso contingente figurante nella tariffa integrata delle Comunità europee (TARIC) (in appresso "numero del contingente"). Tuttavia, i contingenti di cui agli allegati I.B.2 e I.B.3 recanti gli stessi numeri dei contingenti devono essere considerati come contingenti differenti.
Le domande di titolo sono valide solo a condizione che il richiedente alleghi una dichiarazione scritta con la quale attesta di non aver presentato e si impegna a non presentare, nel periodo in corso, altre domande per lo stesso contingente nel quadro del regime di importazione di cui al presente capo.
Qualora lo stesso operatore presenti più domande relative allo stesso contingente, per un semestre di importazione non può essere accettata nessuna delle domande da lui presentate per i contingenti di cui al titolo 2, capo I.] (1)
La modifica si applica a decorrere dal 1° luglio 2007.
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 886/2002, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1667/2002, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1157/2003, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 748/2004, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 316/2006, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1984/2006 nel testo sostituito da rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 7 febbraio 2007, n. L 34, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 487/2007, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 467/2008 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 64/2013)
1. La domanda di titolo può recare l'indicazione di uno o più dei codici NC di cui all'allegato I per lo stesso contingente e precisa la quantità richiesta per ciascun codice.
Tuttavia, viene rilasciato un titolo distinto per ogni codice.
2. La domanda di titolo riguarda non meno di 10 tonnellate e non più del quantitativo stabilito per il contingente per il sottoperiodo di cui all'articolo 6.
Tuttavia, la domanda di titolo riguarda:
a) per i contingenti di cui all'articolo 5, lettera a), non più del 10 % del quantitativo stabilito;
b) per i contingenti di cui all'articolo 5, lettera k), non più del 25 % del quantitativo stabilito.
[3. I quantitativi per i quali possono essere presentate domande di titolo, di cui al paragrafo 2, sono maggiorati dei quantitativi risultanti dall'applicazione dell'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma.] (paragrafo soppresso) (1)
La modifica si applica a decorrere dal 1° luglio 2007.
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1324/2007 e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 64/2013)
1. La domanda di titolo può essere presentata esclusivamente:
a) dal 20 al 30 novembre, per le importazioni effettuate nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno successivo;
b) dal 1° al 10 giugno, per le importazioni effettuate nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre successivo.
2. La cauzione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 ammonta a 35 EUR per 100 kg netti di prodotto.
1 bis. Per i contingenti di cui all'allegato I, parte K, le domande di titolo possono essere presentate soltanto:
a) dal 20 al 30 novembre, per le importazioni effettuate nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno successivo;
b) dal 1° al 10 giugno, per le importazioni effettuate nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre successivo;
c) dal 1° al 10 settembre, per le importazioni effettuate nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre successivo.
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1984/2006 nel testo sostituito da rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 7 febbraio 2007, n. L 34)
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, le domande presentate per ciascuno dei prodotti considerati. Le notifiche specificano per ogni quantitativo richiesto il numero di contingente e il codice NC. Le notifiche vengono presentate su formulari separati per ogni contingente (1).
La modifica si applica a decorrere dal 1° luglio 2007.
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1984/2006 nel testo sostituito da rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 7 febbraio 2007, n. L 34, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1324/2007 ed integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 157/2012)
1. I titoli vengono rilasciati dalle autorità competenti degli Stati membri entro i cinque giorni lavorativi seguenti il quinto giorno lavorativo che segue la data della notifica di cui all'articolo 15 (1).
[2. Qualora i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli siano superiori a quelli disponibili, la Commissione applica ai quantitativi richiesti un coefficiente di assegnazione.
Qualora la quantità globale oggetto delle domande sia inferiore alla quantità disponibile, la Commissione stabilisce la quantità residua che si aggiunge alla quantità disponibile del periodo successivo dello stesso anno di importazione.] (paragrafo soppresso) (1)
3. In deroga all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1291/2000, i titoli di importazione sono validi unicamente durante il sottoperiodo per il quale sono rilasciati. I titoli di importazione contengono nella casella 24 una delle diciture riportate nell'allegato XX.
4. I titoli d'importazione rilasciati ai sensi del presente capo sono trasferibili unicamente alle persone fisiche o giuridiche riconosciute a norma delle disposizioni di cui alla sezione 2. Se trasferisce il titolo, il cedente comunica il numero di riconoscimento del cessionario all'organismo emittente.
5. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, primo comma, lettera b), in combinato disposto con il secondo comma del medesimo articolo del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi, compresi quelli negativi, oggetto dei titoli di importazione da essi rilasciati, entro i 10 giorni lavorativi che seguono la fine del periodo di rilascio dei titoli di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
La modifica si applica a decorrere dal 1° luglio 2007.
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
In deroga all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il quantitativo importato a norma del presente capo non può essere superiore a quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo è iscritta la cifra 0.
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 886/2002, dall'art. 7 del Reg. (CE) n. 810/2004 nel testo sostituito da rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 16 giugno 2004, n. L 215, dall'art. 3 del Reg. (CE) 1919/2006 e dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1984/2006 nel testo sostituito da rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 7 febbraio 2007, n. L 34)
1. La domanda di titolo e il titolo stesso recano:
a) nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine;
b) nella casella 15, la descrizione del prodotto figurante nell'allegato I, oppure, in mancanza, la descrizione della nomenclatura combinata del codice NC indicato nel contingente di cui trattasi;
c) nella casella 16, il codice NC corrispondente al relativo contingente, ove del caso preceduto da "ex";
d) nella casella 20, una delle diciture riportate nell'allegato XV. (1)
2. Il titolo obbliga ad importare nel paese indicato nella casella 8, eccettuate le importazioni realizzate nel quadro dei contingenti di cui all'allegato I, parte A.
[3. Il titolo reca, nella casella 24, secondo gli allegati, l'aliquota del dazio applicabile o l'aliquota del dazio espressa in percentuale del dazio di base o il tasso di riduzione del dazio, espresso in percentuale.] (paragrafo soppresso). (1)
La modifica si applica a decorrere dal 1° luglio 2007.
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
(modificato ed integrato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 886/2002, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1157/2003, sostituito dall'art. 7 del Reg. (CE) n. 810/2004 nel testo sostituito da rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 16 giugno 2004, n. L 215, modificato dall'art. 3 del Reg. (CE) n. 1919/2006, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 487/2007, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 467/2008, modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1013/2009, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1098/2009, modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 157/2012, integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 64/2013, modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2015/2080 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2018/1300)
1. L'applicazione dell'aliquota del dazio ridotto è subordinata alla presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, accompagnata dal titolo di importazione e, per le importazioni sotto elencate, dalla prova dell'origine rilasciata in applicazione dei seguenti strumenti:
[a) protocollo n. 4 degli accordi europei conclusi tra la Comunità e la Romania e la Bulgaria] (lettera soppressa);
[b) protocollo n. 1 all'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, applicabile in virtù della decisione 1/2000 del Consiglio dei Ministri ACP-CE (in appresso "l'accordo di partenariato ACP-CE");] (lettera soppressa)
[c) protocollo n. 3 della decisione 1/98 del Consiglio di associazione CE/Turchia;] (lettera soppressa)
[d) protocollo n. 1 dell'accordo con il Sudafrica;] (lettera soppressa)
e) protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972;
f) protocollo n. 3 dell'accordo con la Giordania;
g) regole di cui al punto 9 degli accordi con la Norvegia;
h) protocollo n. 3 dell'accordo con l'Islanda.
i) le disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 55/2008;
[j) articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 374/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).] (lettera soppressa)
2. L'immissione in libera pratica dei prodotti importati a norma degli accordi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), è subordinata alla presentazione di un certificato EUR 1 oppure ad una dichiarazione redatta dall'esportatore a norma delle disposizioni di cui ai suddetti protocolli. 3. Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'importatore è tenuto ad indicare, per le importazioni di formaggi indicati all'allegato XIII, coperte dal contingente di cui all'articolo 5, nella casella 31 della dichiarazione di importazione, il tenore in peso (%) della sostanza secca, il tenore delle materie grasse in peso (%) della sostanza secca e, se del caso, il tenore della materia grassa in peso (%). Se i tenori indicati superano i tenori di cui all'allegato XIII, le autorità competenti ne informano quanto prima la Commissione trasmettendole una copia della dichiarazione di importazione e una copia del relativo titolo di importazione.
[3. Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'importatore è tenuto ad indicare, per le importazioni di formaggi indicati all'allegato XIII, coperte dal contingente di cui all'articolo 5, nella casella 31 della dichiarazione di importazione, il tenore in peso ( %) della sostanza secca, il tenore delle materie grasse in peso ( %) della sostanza secca e, se del caso, il tenore della materia grassa in peso ( %). Se i tenori indicati superano i tenori di cui all'allegato XIII, le autorità competenti ne informano quanto prima la Commissione trasmettendole una copia della dichiarazione di importazione e una copia del relativo titolo di importazione.] (paragrafo soppresso)
3. Per i contingenti di cui all'allegato I, parte K, l'applicazione dell'aliquota del dazio ridotto è subordinata:
a) all'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica;
b) alla presentazione del titolo d'importazione; e
c) alla presentazione di un certificato IMA 1, conformemente all'allegato IX, rilasciato da un organismo emittente figurante nell'allegato XII e contenente i pertinenti elementi di cui all'allegato XI, comprovante l'ammissibilità e l'origine del prodotto oggetto della dichiarazione di immissione in libera pratica.
Le autorità doganali indicano il numero di serie del certificato IMA 1 sul titolo di importazione.
L'articolo 37, paragrafi 2, 3 e 4, si applica mutatis mutandis.
___________
(*) Regolamento (UE) n. 374/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina (GU L 118 del 22.4.2014).
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
CAPO I BIS
Importazioni nel quadro dei contingenti gestiti conformemente alle disposizioni degli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 787/2003)
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 787/2003, modificato dall'art. 1 dell'art. 1 del Reg. (CE) n. 1036/2005, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1565/2007, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 467/2008, sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1098/2009 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1335/2014)
1. Gli articoli 308 bis e 308 ter e l'articolo 308 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 si applicano ai contingenti indicati nell'allegato VII bis di cui:
a) al regolamento (CE) n. 312/2003 del Consiglio (*);
b) al regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio (**);
[c) all'allegato IV, elenco 4, dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione con la Repubblica sudafricana (***);] (lettera soppressa)
d) al protocollo n. 1, allegato I, della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia (****).
2. Le importazioni nell'ambito dei contingenti di cui al paragrafo 1 non sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione.
2 bis. Per il contingente di cui al paragrafo 1, lettera d), l'articolo 308 quater, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93 non si applica nel periodo contingentale dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010.
4. L'applicazione dell'aliquota ridotta del dazio doganale è subordinata alla presentazione della prova dell'origine in conformità:
a) dell'allegato III dell'accordo con la Repubblica del Cile;
b) del protocollo n. 4 dell'accordo con Israele;
[c) del protocollo n. 1 dell'accordo con il Sudafrica (*****);] (lettera soppressa)
d) del protocollo n. 3 della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia.
___________
(*) GU L 46 del 20.2.2003.
(**) GU L 109 del 19.4.2001.
(***) GU L 311 del 4.12.1999.
(****) GU L 86 del 20.3.1998.
(*****) GU L 311 del 4.12.1999.
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
CAPO II
Importazioni fuori contingente esclusivamente in base al titolo di importazione
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1070/2012)
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 787/2003, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 886/2002, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 487/2007, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1565/2007, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 467/2008, sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1070/2012, modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1335/2014 e soppresso dall'art. 11 del Reg. (UE) 2016/1237)
[1. Il presente capo si applica a:
a) le importazioni preferenziali non soggette a contingenti e previste nei seguenti atti:
i) allegato I del protocollo n. 1 della decisione 1/98 del Consiglio di associazione CE/Turchia;
[ii) allegato IV dell'accordo con il Sudafrica;] (punto soppresso)
iii) allegato 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Svizzera sul commercio di prodotti agricoli;
b) qualsiasi altra importazione preferenziale, non soggetta a contingenti, dei prodotti di cui all'allegato II, parte I, lettera J, del regolamento (CE) n. 376/2008.
2. Per le importazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), i prodotti lattiero-caseari e le aliquote dei dazi applicabili sono indicati nell'allegato II del presente regolamento.]
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
(modificato dall'art. 7 del Reg. (CE) n. 810/2004 nel testo sostituito da rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 16 giugno 2004, n. L 215, dall'art. 3 del Reg. (CE) n. 1919/2006 e dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1984/2006 nel testo sostituito da rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 7 febbraio 2007, n. L 34, sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1070/2012 e soppresso dall'art. 11 del Reg. (UE) 2016/1237)
[1. La domanda di titolo e il titolo stesso recano:
a) nella casella 8, il paese di origine;
b) nella casella 20, una delle diciture elencate nell'allegato XVI.
2. Il titolo stesso reca nella casella 24, l'aliquota del dazio ridotto applicabile.
3. Il titolo obbliga ad importare dal paese indicato nella casella 8.]
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 467/2008, sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1070/2012 e soppresso dall'art. 11 del Reg. (UE) 2016/1237)
[L'applicazione dell'aliquota del dazio ridotto è subordinata alla presentazione del titolo di importazione e di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, accompagnata dalla prova dell'origine.]
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
CAPO II bis
IMPORTAZIONI FUORI CONTINGENTE SENZA PRESENTAZIONE DI UN TITOLO D'IMPORTAZIONE
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1565/2007)
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1565/2007)
1. Tale articolo si applica alle importazioni preferenziali di cui all'articolo 3 dell'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera sul commercio di prodotti agricoli.
2. Tutti i prodotti che rientrano nel codice NC 0406, originari della Svizzera, sono esentati dal dazio all'importazione e dispensati dalla presentazione di un titolo d'importazione.
3. L'esenzione dai dazi all'importazione è subordinata alla presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica accompagnata dalla prova d'origine rilasciata conformemente al protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972.
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 886/2002)
[Per quanto riguarda i prodotti originari della Svizzera, elencati nell'allegato II, parte D a fronte dei numeri d'ordine 3-10, il titolo d'importazione è rilasciato soltanto se la domanda è accompagnata da una dichiarazione scritta del richiedente che attesta il rispetto del valore minimo franco frontiera indicato nello stesso allegato II, parte D.
Il richiedente fornisce, su richiesta delle autorità competenti, tutte le informazioni e i documenti giustificativi supplementari che esse ritengano necessari per dimostrare il rispetto del valore minimo franco frontiera e si impegna ad autorizzare eventuali controlli contabili prescritti da dette autorità. Egli non accetta sconti, rimborsi, o riduzioni di qualsiasi tipo tali da determinare, per il prodotto considerato, un valore inferiore al valore minimo d'importazione per esso stabilito.
In caso di mancata osservanza del valore minimo franco frontiera, oltre al dazio d'importazione fissato nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, è applicata una penale pari al 25% del dazio].
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
CAPO III
Importazioni in base ad un titolo di importazione coperto da un certificato ima 1 ("inward monitoring arrangement")
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1157/2003, dagli artt. 1 e 3 del Reg. (CE) n. 50/2004, dall'art. 7 del Reg. (CE) n. 810/2004 nel testo sostituito da rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 16 giugno 2004, n. L 215 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2020/2006 ed integrato dall'art. 4 Reg. (CE) n. 514/2008)
1. La presente sezione si applica alle importazioni realizzate nell'ambito dei contingenti specificati per paese di origine e riportati nel calendario delle concessioni CXL di cui all'allegato III.B.
2. Nell'allegato III.B del presente regolamento sono indicati i dazi applicabili e i quantitativi massimi da importare per periodo di contingente tariffario di importazione.
3. La domanda di titolo è respinta se non è stata costituita una cauzione di 10 euro per 100 chilogrammi netti di prodotto presso l'organismo competente entro le ore 13 del giorno di presentazione della domanda.
4. Il titolo è valido a decorrere dalla data effettiva del rilascio, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008, fino alla fine del terzo mese successivo a tale data.
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) 1984/2006 nel testo sostituito da rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 7 febbraio 2007, n. L 34 e dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2020/2006)
1. Per i prodotti elencati nell'allegato III.B è rilasciato un titolo di importazione all'aliquota di dazio ivi indicata, unicamente su presentazione del corrispondente certificato IMA 1, per il quantitativo totale netto ivi indicato.
I certificati IMA 1 devono rispettare i requisiti stabiliti negli articoli da 29 a 33. Il titolo di importazione reca il numero e la data di rilascio del corrispondente certificato IMA 1.
2. I titoli di importazione possono essere rilasciati soltanto dopo che l'autorità competente ha verificato che sono state rispettate le disposizioni dell'articolo 33, paragrafo 1, lettera e).
L'organismo che rilascia il titolo trasmette alla Commissione una copia del certificato IMA 1 che accompagna ciascuna domanda di titolo d'importazione entro le ore 18.00 del giorno della sua presentazione (ora di Bruxelles).
Il titolo di importazione è rilasciato dal competente organismo il quarto giorno lavorativo successivo, sempreché la Commissione non abbia adottato nel frattempo misure specifiche.
L'autorità preposta al rilascio del titolo d'importazione conserva l'originale di ogni certificato IMA 1 presentato.
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
(integrato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 50/2004 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2020/2006)
1. Il periodo di validità dei certificati IMA 1 è compreso tra la data d'emissione e la fine dell'ottavo mese successivo e non può in nessun caso superare il periodo di validità del corrispondente titolo d'importazione, né protrarsi oltre il 31 dicembre dell'anno d'importazione per il quale è rilasciato.
2. Dal 1° novembre di ogni anno è autorizzato il rilascio di certificati IMA 1 validi a decorrere dal 1° gennaio successivo per i quantitativi che rientrano nel contingente relativo a tale anno di importazione. Tuttavia, le domande di titoli d'importazione possono essere presentate solo a partire dal primo giorno lavorativo dell'anno d'importazione.
[Tuttavia, per il contingente n. 09.4589, possono essere rilasciati certificati IMA 1:
a) a partire dal 1° novembre di ogni anno, validi a partire dal 1° gennaio successivo, per quantitativi non superiori al quantitativo massimo per il primo periodo contingentale dell'anno, di cui all'allegato III. A; tuttavia le domande di titoli d'importazione possono essere presentate solo a partire dal primo giorno lavorativo del mese di gennaio;
b) a partire dal 1° maggio di ogni anno, validi a partire dal 1° luglio successivo, per i quantitativi rimanenti del quantitativo annuo del contingente, di cui all'allegato III. A; tuttavia le domande di titoli d'importazione possono essere presentate solo a partire dal primo giorno lavorativo del mese di luglio.] (comma soppresso)
3. L'allegato VIII precisa le circostanze nell'ambito delle quali un certificato IMA 1 può essere revocato, modificato, sostituito o corretto.
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
In deroga all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il quantitativo importato non può superare quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo è iscritta la cifra "0".
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
(modificato dall'art. 7 del Reg. (CE) n. 810/2004 nel testo sostituito da rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 16 giugno 2004, n. L 215, dall'art. 3 del Reg. (CE) n. 1919/2006 e dall'allegato del Reg. (CE) n. 1984/2006 nel testo sostituito da rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 7 febbraio 2007, n. L 34)
1. La domanda di titolo e il titolo stesso recano:
a) nelle caselle 7 e 8, rispettivamente il paese di provenienza e quello d'origine;
b) nella casella 15, la designazione dei prodotti secondo la specifica di cui all'allegato III;
c) nella casella 16, il codice NC secondo la specifica di cui all'allegato III, ove del caso preceduto da "ex";
d) nella casella 20, se pertinente, il numero del contingente nonché il numero e la data di rilascio del certificato IMA 1, utilizzando una delle diciture riportate nell'allegato XVII.
2. Il titolo obbliga ad importare dal paese di origine indicato nella casella 8.
[3. Il titolo reca, nella casella 24, l'aliquota del dazio applicabile.] (paragrafo soppresso)
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/1588)
1. Il certificato IMA 1 è compilato avvalendosi del modulo riportato nell'allegato IX, salvo che per il burro neozelandese, in ossequio alle disposizioni stabilite dal presente capo.
2. La casella 3 del certificato IMA 1, relativa all'acquirente, e la casella 6, relativa al paese di destinazione, non sono compilate.
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
1. Il formato del modulo di cui all'articolo 29 è di 210 × 297 mm. La carta pesa almeno 40 g/m2 ed è di colore bianco.
2. Il modulo è stampato e compilato in una delle lingue ufficiali della Comunità. Inoltre può essere stampato e compilato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese esportatore.
3. Il modulo è redatto in forma dattiloscritta o manoscritta. In quest'ultimo caso deve essere redatto in stampatello.
4. Ogni certificato IMA 1 è contraddistinto da un numero di serie assegnato dall'organismo emittente.
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
1. Per ciascun tipo e ciascuna presentazione dei prodotti di cui all'allegato III è redatto un certificato IMA 1.
2. Il certificato IMA 1 contiene, per ciascun tipo e ciascuna presentazione dei prodotti, salvo il burro neozelandese, i dati che figurano nell'allegato IX.
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1984/2006 nel testo sostituito da rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 7 febbraio 2007, n. L 34)
1. Una copia del certificato IMA 1 è presentata, debitamente autenticata, assieme al corrispondente titolo d'importazione e ai prodotti cui si riferisce, alle autorità doganali dello Stato membro d'importazione all'atto della presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica. Fatto salvo l'articolo 26, paragrafo 1, il certificato è presentato durante il suo periodo di validità, salvo casi di forza maggiore.
2. Un certificato IMA 1 è valido solo se debitamente compilato e vidimato da uno degli organismi emittenti figuranti all'allegato XII.
3. Il certificato IMA 1 si considera debitamente vidimato se vi sono indicati il luogo e la data di rilascio e se reca il timbro dell'organismo emittente e la firma della persona o delle persone a ciò autorizzate.
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
1. Un organismo emittente può figurare nell'elenco di cui all'allegato XII soltanto se soddisfa le seguenti condizioni:
a) è riconosciuto come tale dal paese esportatore;
b) si impegna a verificare le indicazioni contenute nei certificati;
c) si impegna a fornire alla Commissione e agli Stati membri, su richiesta, ogni informazione utile e necessaria per poter valutare le indicazioni contenute nei certificati;
d) si impegna, per i prodotti elencati nell'allegato III, parte A, a rilasciare il certificato IMA 1 per il quantitativo totale coperto prima che il prodotto oggetto del certificato lasci il territorio del paese emittente;
e) si impegna ad inviare per telefax alla Commissione una copia di ciascun certificato IMA 1 autenticato per il quantitativo totale coperto, il giorno del rilascio e comunque entro sette giorni da tale data e, ove del caso, a comunicare ogni eventuale revoca, correzione o modifica dei certificati;
f) si impegna, per i prodotti del codice NC 0406, a comunicare alla Commissione, entro il 15 gennaio, le seguenti informazioni per ciascun contingente:
i) il numero di certificati IMA 1 rilasciati per l'anno contingentale precedente, con i rispettivi numeri d'identificazione e quantitativi, unitamente al numero totale di certificati emessi e al quantitativo totale da essi coperto per l'anno contingentale considerato;
ii) ogni eventuale revoca, correzione o modifica di tali certificati IMA 1 o le copie dei certificati IMA 1 eventualmente rilasciate, conformemente all'allegato VIII, paragrafi da 1 a 5, e all'articolo 32, paragrafo 1, nonché le informazioni particolareggiate pertinenti.
2. L'allegato XII è modificato qualora venga meno la condizione di cui al paragrafo 1, lettera a), o qualora un organismo emittente non adempia uno degli obblighi assunti.
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2020/2006 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 64/2013)
1. Le disposizioni della presente sezione si applicano alle importazioni di burro neozelandese effettuate nell'ambito dei contingenti n. 09.4195 e 09.4182 di cui all'allegato III.A del presente regolamento.
2. Si applicano le disposizioni degli articoli 27 e 30, dell'articolo 31, paragrafo 1, dell'articolo 32, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 33, paragrafo 1, lettere da a) a d).
3. L'espressione "di almeno sei settimane" figurante nella descrizione del contingente di burro neozelandese significa che il burro ha almeno sei settimane alla data di presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica alle autorità doganali.
4. Nell'allegato III.A sono indicati i contingenti tariffari, il dazio applicabile e i quantitativi massimi da importare ogni anno, i periodi del contingente tariffario di importazione e la loro ripartizione in sottoperiodi.
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2020/2006, modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1013/2009 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 64/2013)
1. I contingenti sono suddivisi in due parti come indicato nell'allegato III.A:
a) il contingente n. 09.4195 (di seguito denominato parte A) è ripartito fra gli importatori dell'Unione riconosciuti a norma dell'articolo 7 e in grado di comprovare di avere effettuato importazioni nell'ambito dei contingenti 09.4195 o 09.4182 nel corso dei 24 mesi anteriori al mese di novembre precedente l'anno contingentale;
b) il contingente n. 09.4182 (di seguito denominato parte B) è riservato ai richiedenti:
i) riconosciuti a norma delle disposizioni dell'articolo 7; e
ii) in grado di comprovare che durante il periodo di 12 mesi anteriore al mese di novembre precedente l'anno contingentale hanno importato e/o esportato dall'Unione almeno 100 tonnellate di latte o di prodotti lattiero-caseari di cui al capitolo 04 della nomenclatura combinata in almeno 4 operazioni distinte.
2. Le domande di titolo di importazione possono essere presentate soltanto:
a) dal 20 al 30 novembre, per le importazioni effettuate nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno successivo;
b) dal 1° al 10 giugno, per le importazioni effettuate nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre successivo;
c) dal 1° al 10 settembre, per le importazioni effettuate nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre successivo.
3. Per essere ammissibili, le domande di titoli di importazione possono avere ad oggetto, per richiedente:
a) per la parte A, non più del 125 % dei quantitativi di prodotti da loro importati nell'ambito dei contingenti 09.4195 o 09.4182, nel corso dei 24 mesi anteriori al mese di novembre che precede l'anno contingentale;
b) per la parte B, non meno di 20 tonnellate e non più del 10 % del quantitativo disponibile per il sottoperiodo e purché siano in grado di comprovare, in modo soddisfacente per l'autorità competente dello Stato membro interessato, di soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b).
Fatto salvo il rispetto delle condizioni di ammissibilità, i richiedenti possono presentare domanda contemporaneamente per entrambe le parti del contingente.
Devono essere presentate domande di titolo di importazione distinte per la parte A e per la parte B.
4. Le domande di titolo di importazione possono essere presentate soltanto nello Stato membro che ha rilasciato il riconoscimento ai sensi dell'articolo 7 e devono recare il numero di riconoscimento dell'importatore.
5. Le prove di cui ai paragrafi 1 e 3 sono presentate conformemente all'articolo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006.
Tali prove sono presentate al momento della presentazione delle domande di titoli e sono valide per l'anno contingentale di cui trattasi.
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2020/2006)
La cauzione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 ammonta a 35 EUR per 100 kg netti di prodotto.
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2020/2006 ed integrato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 980/2007 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1013/2009)
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il quinto giorno lavorativo successivo al termine del periodo di presentazione delle domande, le domande presentate per ciascuno dei prodotti considerati.
2. Le notifiche specificano i quantitativi richiesti per ciascun numero di contingente, ripartiti per codice NC.
Entro il quinto giorno lavorativo successivo al termine del periodo di presentazione delle domande gli Stati membri comunicano inoltre alla Commissione il nome e l'indirizzo dei richiedenti, suddiviso per numero di contingente. Tale comunicazione avviene per via elettronica mediante il modulo che la Commissione mette a disposizione degli Stati membri.
3. La Commissione decide entro i 5 giorni lavorativi successivi al termine del periodo di notifica di cui al paragrafo 1 in che misura è possibile dare seguito alle domande. Se i quantitativi oggetto di domanda non sono superiori ai quantitativi contingentali disponibili, la Commissione non prende alcuna decisione e i titoli sono rilasciati per i quantitativi richiesti.
Se le domande di titoli per un sottocontingente riguardano un quantitativo superiore al quantitativo disponibile per il periodo contingentale considerato, la Commissione applica ai quantitativi oggetto di domanda un coefficiente uniforme di assegnazione. La parte della cauzione corrispondente ai quantitativi non assegnati è svincolata.
Se, per uno dei sottocontingenti, l'applicazione del coefficiente di assegnazione comporterebbe l'assegnazione di titoli per quantitativi inferiori a 20 tonnellate per domanda, i quantitativi corrispondenti disponibili sono assegnati dallo Stato membro di cui trattasi procedendo al sorteggio di titoli per quantitativi di 20 tonnellate ciascuno fra i richiedenti a cui applicando il coefficiente di assegnazione sarebbero state assegnate meno di 20 tonnellate.
Se dalla costituzione di partite di 20 tonnellate risulta un quantitativo residuo inferiore a 20 tonnellate, detto quantitativo è considerato una partita.
La cauzione relativa alle domande che con il sorteggio non hanno ottenuto alcuna partita è immediatamente svincolata.
4. Il rilascio dei titoli avviene entro i 5 giorni lavorativi successivi alla decisione di cui al paragrafo 3.
5. I titoli di importazione rilasciati in applicazione del presente regolamento sono validi fino all'ultimo giorno del semestre di cui all'allegato III.A.
6. I titoli di importazione rilasciati ai sensi della presente sezione sono trasferibili unicamente alle persone fisiche o giuridiche riconosciute a norma delle disposizioni dell'articolo 7. Con la richiesta di trasferimento il cedente comunica all'organismo emittente il numero di riconoscimento del cessionario.
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2020/2006)
Le domande di titolo e i titoli contengono le indicazioni di cui all'articolo 28, eccetto quelle relative al certificato IMA 1.
La casella 16 della domanda di titolo può recare uno o più dei codici NC riportati nell'allegato III.A.
Nella casella 20 del titolo è indicato il periodo sottocontingentale per il quale è rilasciato il titolo.
Se nella domanda di titolo è indicato più di un codice NC occorre specificare il quantitativo richiesto per ciascun codice e procedere al rilascio di un titolo distinto per ciascuno di essi.
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2020/2006)
Se il burro neozelandese non rispetta i requisiti in materia di composizione, l'intero quantitativo soggetto alla pertinente dichiarazione doganale è escluso dal beneficio del contingente.
Una volta constatata la non conformità, quando è stata accettata la dichiarazione di immissione in libera pratica le autorità doganali riscuotono il dazio doganale fissato nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio. A tal fine per il quantitativo non conforme è rilasciato un titolo di importazione a dazio pieno.
Tale quantitativo non è attribuito al titolo.
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
(modificato dall'art. 7 del Reg. (CE) n. 810/2004 nel testo sostituito da rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 16 giugno 2004, n. L 215, dall'art. 3 del Reg. (CE) 1919/2006 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2020/2006)
1. L'aliquota del dazio prevista nell'allegato III.A si applica al burro neozelandese importato a norma della presente sezione soltanto su presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica accompagnata da un titolo di importazione, rilasciato in conformità delle disposizioni dell'articolo 35 bis, e da un certificato IMA 1 di cui all'allegato X, rilasciato da un organismo emittente figurante nell'allegato XII, comprovante il rispetto dei requisiti di ammissibilità e l'origine del prodotto oggetto di tale dichiarazione. Le autorità doganali riportano sul titolo di importazione il numero d'ordine del certificato IMA 1.
2. Il quantitativo indicato nel certificato IMA 1 è uguale al quantitativo indicato nella dichiarazione doganale di importazione.
3. I certificati IMA 1 sono validi dalla data di rilascio fino all'ultimo giorno del periodo contingentale annuale di importazione.
4. Il titolo di importazione può essere utilizzato per una o più dichiarazioni di importazione.
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2020/2006 e soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1565/2007)
[Oltre al rispetto delle condizioni indicate nell'articolo 33, paragrafo 1, lettere da a) a d), l'inserimento degli organismi emittenti nell'allegato XII è subordinato all'impegno da parte di detti organismi a comunicare alla Commissione la deviazione standard del tenore di materie grasse caratteristica del processo, di cui all'allegato IV, parte 1, lettera e), per il burro neozelandese fabbricato da ciascun produttore di cui all'allegato IV, parte 1, lettera a), in conformità del relativo disciplinare dell'acquirente.]
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2020/2006, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1013/2009 e soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1212/2012)
[1. Ai fini del controllo dei quantitativi del burro neozelandese, si tiene conto di tutti i quantitativi per i quali sono state accettate dichiarazioni di immissione in libera pratica nel corso del periodo contingentale considerato.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 gennaio successivo alla fine di un dato anno contingentale, i quantitativi mensili definitivi e i quantitativi totali, per l'anno contingentale considerato, dei prodotti per i quali sono state accettate dichiarazioni di immissione in libera pratica nell'ambito del contingente tariffario di cui al paragrafo 1 nel corso dell'anno contingentale precedente.
3. Le comunicazioni mensili sono effettuate entro il decimo giorno del mese successivo al mese in cui sono state accettate le dichiarazioni di immissione in libera pratica.]
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1565/2007 e dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1212/2012)
1. Nell'allegato IV sono precisate le regole riguardanti la compilazione del certificato IMA 1, il controllo del peso e del tenore di materie grasse del burro e le conseguenze di tale controllo.
[Le deviazioni standard del tenore di materie grasse caratteristiche del processo, di cui al punto 1, lettera e), dell'allegato IV, comunicate conformemente all'articolo 38, lettera a), sono approvate dalla Commissione e il relativo elenco è comunicato agli Stati membri unitamente alla data d'entrata in vigore ai fini del rilascio di certificati IMA 1.] (comma soppresso)
[Le deviazioni standard caratteristiche del processo hanno una validità minima di un anno, salvo qualora circostanze eccezionali, che l'autorità emittente neozelandese notifica alla Commissione, giustifichino una modifica, che deve essere approvata dalla Commissione.] (comma soppresso)
[Le deviazioni standard caratteristiche del processo modificate o aggiunte e approvate dalla Commissione sono comunicate agli Stati membri unitamente alla rispettiva data d'entrata in vigore ai fini del rilascio di certificati IMA 1.] (comma soppresso)
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione i risultati dei controlli effettuati in conformità dell'allegato IV per ogni trimestre, entro il decimo giorno del mese successivo. La notifica contiene le seguenti informazioni:
a) informazioni generali:
i) nome del fabbricante di burro;
ii) codice di identificazione della partita;
iii) peso della partita in kg;
iv) data dei controlli (giorno/mese/anno);
b) controllo del peso:
i) peso del campione su base casuale (numero di cartoni);
ii) dati relativi alla media:
- media aritmetica del peso netto per scatola in kg (come specificata nel certificato IMA 1 - casella 9),
- media aritmetica del peso netto delle scatole campione in kg,
- se la media aritmetica del peso netto determinato nell'Unione evidenzia una differenza significativa rispetto al valore indicato (N = no, S = sì);
iii) dati relativi alle deviazioni standard:
- deviazione standard del peso netto per scatola in kg (come specificata nel certificato IMA 1 - casella 9),
- deviazione standard del peso netto delle scatole campione (kg),
- se la deviazione standard del peso netto determinato nell'Unione evidenzia una differenza significativa rispetto al valore indicato (N = no, S = sì);
c) controllo del tenore di materie grasse:
i) peso del campione su base casuale (numero di cartoni);
ii) dati relativi alla media:
- media aritmetica del tenore percentuale di materia grassa delle scatole campione,
- se la media aritmetica del tenore di materie grasse determinato nell'Unione supera l'84,4% (N = no, S = sì).
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
1. In tutte le fasi della commercializzazione del burro neozelandese importato nella Comunità conformemente al presente capo, l'origine neozelandese del prodotto deve essere indicata sull'imballaggio e sulla fattura o sulle fatture corrispondenti.
2. In deroga al paragrafo 1, qualora il burro neozelandese sia mescolato con burro comunitario e destinato al consumo diretto, presentato in confezioni di peso non superiore a 500 grammi, l'origine neozelandese del burro mescolato è indicata solo sulla fattura corrispondente.
3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, nella fattura occorre altresì indicare:
"burro importato in applicazione del capo III, sezione 2 del regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione: non può essere ammesso a beneficiare dell'aiuto per il burro di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, né dell'aiuto per il burro di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, né di restituzioni all'esportazione a norma dell'articolo 31, paragrafi 10 e 11, del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, salvo se diversamente stabilito all'articolo 31, paragrafo 12 di tale regolamento o all'articolo 7 bis del regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione."
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
Il certificato IMA 1 è compilato secondo il modulo riportato nell'allegato X, alle condizioni stabilite nella presente sezione e all'articolo 40, paragrafo 1.
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
1. Gli uffici doganali comunitari in cui i prodotti sono dichiarati ai fini dell'immissione in libera pratica nella Comunità procedono all'esame dei documenti presentati a sostegno di una dichiarazione di immissione in libera pratica con la quale viene chiesta l'applicazione di un dazio doganale ridotto.
Essi procedono inoltre a controlli fisici dei prodotti sulla base di detti documenti.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per istituire un sistema che consenta di effettuare, senza preavviso, i controlli fisici di cui al paragrafo 1, secondo comma, in funzione di un'analisi dei rischi.
Tuttavia, fino alla fine del 2003 tale sistema garantisce che i controlli fisici vertano almeno sul 3% delle dichiarazioni di immissione in libera pratica presentate per Stato membro e per anno civile.
Nel determinare il tasso minimo di controlli fisici da effettuare, gli Stati membri possono decidere di non tener conto delle dichiarazioni d'importazione relative a quantitativi non superiori a 500 kg.
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
(modificato dall'art. 7 del Reg. (CE) n. 810/2004 nel testo sostituito da rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 16 giugno 2004, n. L 215 e sostituito dall'art. 3 del Reg. (CE) n. 1919/2006)
1. Per quanto riguarda i metodi di riferimento da utilizzare per l'analisi dei prodotti di cui al presente regolamento si applica il regolamento (CE) n. 213/2001 della Commissione (1), allo scopo di verificare che la loro composizione sia conforme a quella indicata nella dichiarazione di immissione in libera pratica.
2. Gli uffici doganali redigono un resoconto dettagliato per ogni controllo fisico effettuato. Tale resoconto reca la data di esecuzione dei controlli e viene conservato per almeno tre anni civili.
3. Se è stato effettuato un controllo fisico, nella casella 32 del titolo d'importazione o, se il titolo è emesso in formato elettronico, nella casella riservata alle comunicazioni, è apposta una delle diciture riportate nell'allegato XIX.
Entro 20 giorni lavorativi dalla data di esecuzione del controllo fisico, l'autorità doganale valuta la prima analisi. Entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui viene definitivamente accertata la mancata conformità, i risultati e, se del caso, il titolo, sono inviati all'autorità competente per il rilascio.
Fatto salvo l'articolo 248 del regolamento (CE) n. 2454/93 della Commissione (2), la cauzione è svincolata qualora sia stato effettuato un controllo fisico della composizione del prodotto prima della presentazione del titolo d'importazione vidimato conformemente all'articolo 33, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1291/2000.
4. Entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui viene accertata la mancata conformità con la dichiarazione di immissione in libera pratica, le autorità doganali trasmettono alla Commissione i relativi dati per ciascun caso, specificando di che tipo di inadempienza si tratti e l'aliquota del dazio doganale applicata in seguito all'accertamento della mancata conformità.
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1212/2012)
Nell'ambito dei contingenti tariffari d'importazione, gli Stati membri notificano alla Commissione i dati relativi ai quantitativi di prodotti immessi in libera pratica a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1301/2006.
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1212/2012)
Le notifiche di cui al presente regolamento, tranne quelle di cui all'articolo 15, all'articolo 35 bis, paragrafo 1, e all'articolo 45, sono effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*).
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(*) GU L 228 dell'1.9.2009.
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie al controllo del buon funzionamento del regime dei titoli e dei certificati previsto dal presente regolamento.
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
Per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2002 non è richiesto il riconoscimento di cui all'articolo 7.
Nel corso di tale periodo le domande di titolo per i contingenti di cui al titolo 2, capo I, possono essere presentate esclusivamente nello Stato membro in cui il richiedente è stabilito e sono ammissibili solo a condizione che, contestualmente alla domanda di titolo, siano presentati anche i dati previsti all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), con soddisfazione dello Stato membro interessato.
I titoli di importazione di cui al titolo 2, capo I, rilasciati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2002, possono essere trasferiti senza tener conto delle limitazioni imposte dall'articolo 16, paragrafo 4.
Per i periodi dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002, l'anno di riferimento di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), è il 2001, oppure il 2000 qualora l'operatore interessato comprovi di non aver potuto importare o esportare nel 2001 i quantitativi di prodotti lattiero-caseari indicati per motivi eccezionali.
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
I regolamenti (CEE) n. 2967/79, (CE) n. 2508/97, (CE) n. 1374/98 e (CE) n. 2414/98 sono abrogati.
Essi restano tuttavia applicabili ai titoli richiesti anteriormente al 1° gennaio 2002.
I riferimenti ai regolamenti abrogati s'intendono fatti al presente regolamento.
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica ai titoli di importazione richiesti a decorrere dal 1° gennaio 2002.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2001.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.