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REGOLAMENTO (CE) N. 980/2007 DELLA COMMISSIONE, 21 agosto 2007

G.U.U.E. 22 agosto 2007, n. L 217

Misure speciali per la gestione del contingente tariffario OMC per il burro neozelandese dal mese di settembre al mese di dicembre 2007, modifica il regolamento (CE) n. 2535/2001 e deroga a tale regolamento.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 25 agosto 2007

Applicabile dal: 1° settembre 2007

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LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 29, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari (2), come modificato dal regolamento (CE) n. 2020/2006 (3), stabilisce disposizioni per la gestione del contingente tariffario OMC per il burro neozelandese attraverso titoli di importazione assegnati due volte l'anno nei periodi di presentazione delle domande previsti all'articolo 34 bis.

2) Al momento dell'assegnazione dei titoli di importazione per la seconda metà del 2007 per il burro neozelandese di cui al contingente 09.4182 dell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 2535/2001, le domande di titoli vertevano su quantitativi inferiori a quelli disponibili per i prodotti interessati. Non è stato pertanto assegnato un quantitativo pari a 9.958,6 tonnellate.

3) Poiché prima del 1° gennaio 2007, quando sono state istituite nuove regole di gestione, il contingente è sempre stato utilizzato per intero, tale sottoutilizzo può essere dovuto alla scarsa dimestichezza degli importatori con le nuove disposizioni e procedure.

4) E' quindi opportuno disporre un periodo di assegnazione supplementare per il quantitativo residuo e ridurre la cauzione per agevolare l'accesso degli operatori.

5) Oltre alle comunicazioni disposte dal regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (4), occorre specificare quali comunicazioni siano necessarie tra gli Stati membri e la Commissione, in particolare al fine di monitorare il mercato del burro neozelandese.

6) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2535/2001.

7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 160 del 26.6.1999. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005).

(2)

GU L 341 del 22.12.2001. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 731/2007 (GU L 166 del 28.6.2007).

(3)

GU L 384 del 29.12.2006.

(4)

GU L 238 dell'1.9.2006. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007).

Art. 1

1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, gli articoli da 34 a 42 del regolamento (CE) n. 2535/2001 si applicano all'importazione per l'anno 2007 di un quantitativo di 9 958,6 tonnellate di burro di cui al contingente 09.4182 dell'allegato III, parte A, di tale regolamento.

2. In deroga all'articolo 34 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2535/2001, le domande di titoli possono essere presentate soltanto nei primi 10 giorni del mese di settembre 2007.

3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, il quantitativo disponibile di cui all'articolo 34 bis, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CE) n. 2535/2001 è di 9 958,6 tonnellate.

4. I titoli di importazione rilasciati a norma del presente regolamento sono validi fino al 31 dicembre 2007.

5. In deroga all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 2535/2001, la cauzione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (1) ammonta a 10 EUR per 100 kg netti di prodotto.

6. In deroga all'articolo 35 ter, terzo comma, del regolamento (CE) n. 2535/2001, la casella 20 dei titoli reca una delle diciture di cui all'allegato del presente regolamento.

(1)

GU L 152 del 24.6.2000.

Art. 2

All'articolo 35 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2535/2001, è aggiunto il seguente comma:

"Prima del 15 del mese di presentazione delle domande, gli Stati membri comunicano inoltre alla Commissione il nome e l'indirizzo dei richiedenti, suddiviso per numero di contingente. Tale comunicazione avviene per via elettronica mediante il modulo che la Commissione mette a disposizione degli Stati membri."

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

ALLEGATO

Diciture di cui all'articolo 1, paragrafo 6:

Omissis

- in italiano: assegnazione del contingente n. 09.4182 per il periodo settembre 2007 - dicembre 2007

Omissis