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DECRETO PRESIDENZIALE 18 ottobre 2001, n. 19

G.U.R.S. 27 novembre 2001, n. 56

Regolamento esecutivo dell'art. 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, concernente la determinazione delle misure minime delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori locali in Sicilia.

Testo annotato al 29/2/2008

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto l'art. 2 del T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;

Visto l'art. 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;

Udito il parere n. 606/2001 reso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana nell'adunanza del 10 settembre 2001;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 355 del 25 settembre 2001;

Su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1

1. Le indennità di funzione dei sindaci e dei presidenti delle province regionali e i gettoni di presenza dei consiglieri comunali e provinciali per la partecipazione alle adunanze dei consigli e delle commissioni consiliari sono stabiliti avendo riguardo alle categorie degli amministratori e alle dimensioni demografiche degli enti locali, nonché al trattamento economico fondamentale dei segretari, nelle misure minime riportate nella tabella A allegata. (1)

2. In ogni caso l'importo dell'indennità di funzione del presidente della provincia regionale e del sindaco del comune capoluogo di provincia devono essere equivalenti, prendendo come riferimento l'importo determinato nell'allegata tabella A che risulti maggiore.

(1)

Si rimanda al Decr. Ass. Famiglia 29 febbraio 2008 che ha fissato le variazioni percentuali per l'adeguamento delle misure minime di alcune indennità, con decorrenza 2004/2007.

Art. 2

1. Gli importi risultanti dalla tabella A sono maggiorati:

a) del 5% per i comuni caratterizzati da fluttuazioni stagionali della popolazione tali da alterare, incrementandolo del 30%, il parametro della popolazione dimorante. L'incremento, verificabile anche attraverso i consumi idrici e altri dati univoci obiettivamente rilevabili, dovrà essere attestato dall'ente interessato;

b) del 3% per i comuni e le province regionali la cui percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato, sia superiore alla media regionale, per fasce demografiche di cui alle tabelle B e B1 allegate;

c) del 2% per i comuni e le province regionali la cui spesa corrente, risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato, sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle B e B1 allegate.

2. Le maggiorazioni del precedente comma sono cumulabili e riferibili all'anno di variazione di pertinenza.

Art. 3

1. Ai sindaci dei comuni capoluogo di provincia, con popolazione da 40.001 a 100.000 abitanti, è corrisposta l'indennità di funzione prevista per i sindaci dei comuni con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti. Eguale trattamento è riconosciuto al sindaco del comune capoluogo di provincia di Enna.

2. Ai sindaci dei comuni capoluogo di provincia, con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti, è corrisposta l'indennità di funzione prevista per i sindaci dei comuni con popolazione da 250.001 a 500.000 abitanti.

3. Ai consiglieri del comune capoluogo di provincia di Enna è riconosciuta la misura del gettone di presenza prevista per i comuni da 40.001 a 250.000 abitanti.

Art. 4

1. Al vice sindaco è corrisposta l'indennità di funzione nelle seguenti misure:

- comuni sino a 40.000 abitanti 55% indennità sindaco;

- comuni sopra 40.000 abitanti 75% indennità sindaco.

2. Per gli assessori ed i presidenti dei consigli dei comuni, nelle due fasce di popolazione indicate nel precedente comma, sono corrisposte indennità di funzione nelle seguenti misure percentuali rispetto a quella prevista per i sindaci: 45% e 65%.

Art. 5

1. Ai vice presidenti delle province regionali è corrisposta l'indennità di funzione nella misura del 75% di quella prevista per i presidenti.

2. Agli assessori e ai presidenti dei consigli delle province regionali è corrisposta indennità di funzione nella misura del 65% di quella prevista per i presidenti delle province regionali.

Art. 6

Ai vice presidenti dei consigli dei comuni e delle province regionali è corrisposta indennità di funzione nella misura del 75% di quella prevista per i presidenti dei consigli comunali e provinciali.

Art. 7

1. Ai presidenti dei consigli circoscrizionali è corrisposta indennità di funzione nella misura dell'80% di quella riconosciuta all'assessore del comune di appartenenza. Ai consiglieri circoscrizionali è corrisposto gettone di presenza, per la partecipazione alle sedute dei consigli e delle commissioni previste dalla normativa locale relativa, nella misura dell'80% di quella prevista per il consigliere del comune di appartenenza.

Art. 8

1. Le indennità di funzione ed i gettoni di presenza previsti per gli amministratori delle province regionali, le quali ricomprendono aree metropolitane in attuazione degli artt. 19, 20 e 21 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, sono incrementati del 15%.

Art. 9

1. Al presidente e agli assessori delle unioni dei comuni e dei consorzi tra enti locali sono attribuite le indennità di funzione nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione delle unioni dei comuni nonché a quella del consorzio tra enti locali.

2. Ai componenti dei consigli delle unioni e dei comuni e di assemblee di consorzi tra enti locali sono riconosciuti i gettoni di presenza per l'effettiva partecipazione alle riunioni dei collegi, nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione dei comuni o del consorzio tra enti locali.

Art. 10

1. Fermi restando i soggetti aventi diritto all'indennità di funzione ed al gettone di presenza, gli importi relativi nelle misure minime stabilite dal presente regolamento, possono essere aumentati o diminuiti secondo le modalità previste dall'art. 19, comma 5, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30.

2. Gli aumenti e le diminuzioni degli importi delle indennità e dei gettoni di presenza potranno anche determinare una differenziazione nei rapporti percentuali previsti per categorie di amministratori dal presente regolamento, salva l'equiparazione del trattamento all'interno di ciascuna categoria di amministratori.

3. L'incremento della spesa complessiva risultante, in applicazione del precedente comma, non deve superare la quota predeterminata, per classi di enti stabilita nella tabella C allegata, dello stanziamento di bilancio per le spese correnti. Sono esclusi dalla possibilità di incremento gli enti locali in condizione di dissesto finanziario.

Art. 11

1. In sede di applicazione dei precedenti articoli 7, 8 e 9, le parametrazioni percentuali stabilite nel presente regolamento si riferiscono in ogni caso agli importi delle indennità di funzione dei sindaci e dei presidenti delle province regionali nonché agli importi dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali e provinciali, come determinati nell'allegata tabella A, senza tenere conto della misura eventualmente variata in aumento o in diminuzione.

Art. 12

1. L'indennità di fine mandato spettante ai sindaci ed ai presidenti delle province regionali, pari ad una indennità mensile per ogni anno di mandato, va commisurata all'indennità media percepita negli anni del periodo del mandato, proporzionalmente ridotta per eventuali periodi inferiori all'anno.

Art. 13

1. La popolazione di riferimento per le misure di indennità disciplinate dal presente regolamento è quella risultante dall'ultimo censimento della popolazione. Con decorrenza dalla pubblicazione dei dati ufficiali del nuovo censimento della popolazione, le misure delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza sono automaticamente adeguate.

Art. 14

1. Ai sensi del decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il controllo di legittimità.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 18 ottobre 2001.

CUFFARO

Assessore regionale per gli enti locali

D'AQUINO

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 14 novembre 2001, reg. n. 1, Presidenza della Regione, fg. n. 128.

ALLEGATI

Tabella A (1)


                INDENNITA' DI FUNZIONE MENSILE DEI SINDACI
Comuni sino a 3.000 abitanti                                L.  3.000.000
Comuni da 3.001 a 5.000 abitanti                            L.  4.300.000
Comuni da 5.001 a 10.000 abitanti                           L.  5.500.000
Comuni da 10.001 a 40.000 abitanti                          L.  7.000.000
Comuni da 40.001 a 100.000 abitanti                         L.  8.700.000
Comuni da 100.001 a 250.000 abitanti                        L. 10.000.000
Comuni da 250.001 a 500.000 abitanti                        L. 11.200.000
Comuni oltre 500.000 abitanti                               L. 15.100.000
  INDENNITA' DI FUNZIONE MENSILE DEI PRESIDENTI DELLE PROVINCE REGIONALI
Province sino a 250.000 abitanti                            L. 10.000.000
Province da 250.001 a 500.000 abitanti                      L. 11.200.000
Province da 500.001 a 1.000.000 abitanti                    L. 13.500.000
Province oltre 1.000.000 abitanti                           L. 15.100.000
             GETTONI DI PRESENZA PER I CONSIGLIERI COMUNALI
Comuni sino a 3.000 abitanti                                L.     40.000
Comuni da 3.001 a 10.000 abitanti                           L.     50.000
Comuni da 10.001 a 40.000 abitanti                          L.     60.000
Comuni da 40.001 a 250.000 abitanti                         L.    100.000
Comuni da 250.001 a 500.000 abitanti                        L.    150.000
Comuni oltre 500.000 abitanti                               L.    250.000
     GETTONI DI PRESENZA PER I CONSIGLIERI DELLE PROVINCE REGIONALI
Province sino a 250.000 abitanti                            L.    100.000
Province da 250.001 a 500.000 abitanti                      L.    150.000
Province da 500.001 a 1.000.000 abitanti                    L.    200.000
Province oltre 1.000.000 abitanti                           L.    250.000
Visto: CUFFARO
(1)

Si rimanda al Decr. Ass. Famiglia 29 febbraio 2008 che ha fissato le variazioni percentuali per l'adeguamento delle misure minime di alcune indennità, con decorrenza 2004/2007.