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LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2000, n. 30

G.U.R.S. 23 dicembre 2000, n. 61

Norme sull'ordinamento degli enti locali.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 13/2022 e con annotazioni alla data 25 maggio 2022)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

REVISIONE DELL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Capo I

Art. 1

Autonomia statutaria e regolamentare

1. Nella lettera a), del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, le parole "allo stesso articolo 4" sono sostituite dalle parole "agli stessi articoli 4 e 5".

2. Alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 sono aggiunti, prima del punto 1), i seguenti:

- "01) Il comma 2 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente: "Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, prevedendo l'attribuzione alle stesse della presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e di garanzia, ove costituite. Lo statuto stabilisce altresì l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, anche attraverso l'esercizio del diritto di udienza, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma ed il gonfalone;

- 02) La legislazione in materia di ordinamento dei comuni e delle province e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei comuni e delle province. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. I consigli comunali e provinciali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette".

3. Alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, il punto 3) è così modificato:

"3) Il secondo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente:

"Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente"".

4. Ai punti 1), 2) e 3), della lettera a), del comma 1 dell'articolo 1, della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, rispettivamente, dopo le parole "comma 2", "comma 3" e "comma 4" sono aggiunte le parole "dell'articolo 4".

5. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle modifiche statutarie.

6. Alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, è aggiunto, dopo il punto 3), il seguente:

"4) All'articolo 5, comma 1, le parole "della legge" sono sostituite dalle parole "dei principi fissati dalla legge"".

Art. 2

Principio di sussidiarietà

1. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 3

Partecipazione popolare e azione popolare

1. La lettera b), del comma 1, dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, è sostituita dalle seguenti:

"b) 6, con le seguenti modifiche:

- al comma 1, le parole "dei cittadini" sono sostituite con la parola "popolare";

- al comma 2, dopo la parola "statuto" sono aggiunte le seguenti: "nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10";

- al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Devono essere altresì previsti referendum consultivi e possono essere previsti altri tipi di referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini";

- al comma 4, le parole "in coincidenza con altre operazioni di voto" sono sostituite dalle seguenti: "con operazioni elettorali, provinciali, comunali e circoscrizionali";

bb) 7, con le modifiche apportate dall'articolo 4, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n. 265 e 8".

Art. 4

Modifica dei soggetti al diritto di accesso

1. L'articolo 26 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, è così sostituito:

"Art. 26. 1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 25 si esercita nei confronti dei soggetti indicati all'articolo 1 della presente legge. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 4, comma 2, della legge 3 agosto 1999, n. 265".

Art. 5

Rinnovo dei consigli di circoscrizione

1. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio comunale non si procede allo scioglimento anticipato dei consigli di circoscrizione e si procede al rinnovo dei consigli circoscrizionali contestualmente al rinnovo dei consigli comunali.

Capo II

Art. 6

Funzionamento degli organi comunali e provinciali

1. Alla lettera e), del comma 1, dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 sono apportate le seguenti aggiunte e sostituzioni:

- prima del punto 1) è aggiunto il seguente:

"1. Il comma 2 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:

"2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di personalità giuridica, di autonomia gestionale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale"".

- dopo il punto 3) sono aggiunti i seguenti 3 bis) e 3 ter):

3 bis) Alla fine del comma 1, dell'articolo 31 sono aggiunti i seguenti periodi: "Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che nelle sedute di seconda convocazione debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente".

3 ter) All'articolo 31, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "I consigli sono dotati di autonomia funzionale ed organizzativa. Con norme regolamentari i comuni e le province fissano le modalità per fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Possono essere previste, per i comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti e per le province, strutture apposite per il funzionamento dei consigli. Con il regolamento di cui al comma 1 i consigli disciplinano la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti nonché delle risorse economiche da attribuire alla presidenza dei consigli per le spese istituzionali connesse alla funzione";

- alla fine del punto 4) è aggiunto il seguente capoverso: "Lo statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative";

- dopo il punto 4) è aggiunto il seguente:

"4 bis) Dopo il comma 7 dell'articolo 31, è inserito il seguente: "Il presidente del consiglio comunale o provinciale assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio"";

- il punto 9) è così sostituito:

"9) All'articolo 33 i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. La giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia che le presiedono e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, e, comunque, non superiore a sedici unità.

2. Fino all'adozione delle nuove norme statutarie, di cui al comma 1, si applicano le disposizioni regionali vigenti.";

- dopo il punto 13) è aggiunto il seguente:

13 bis) Al comma 7, dell'articolo 36, come sostituito dall'articolo 4, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, introdotto con l'articolo 2, comma 3, della legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, sono soppresse le parole: "della spalla destra" ed è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: "Distintivo del presidente della provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria provincia, da portare a tracolla".

2. I comuni annualmente con l'approvazione del bilancio determinano la quota percentuale di risorsa da trasferire ai consigli circoscrizionali per lo svolgimento delle relative funzioni.

3. Le nomine fiduciarie demandate ai sindaci o ai presidenti delle province regionali decadono nel momento della cessazione del mandato del sindaco o del presidente della provincia regionale.

Art. 7

Autonomia organizzativa

1. Alla lettera h), del comma 1, dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 è aggiunto il seguente capoverso:

"Prima del comma 1 dell'articolo 51 è inserito il seguente comma:

"01) Ferme restando le disposizioni per gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, i comuni, le province e gli altri enti locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla presente legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti.

Nell'organizzazione e gestione del personale gli enti locali tengono conto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro. Il personale assegnato ai comuni ai sensi dell'ultimo periodo del comma 46 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è collocato in un ruolo ad esaurimento in attesa che si rendano liberi nell'organico dell'ente posti di pari livello da destinare, prioritariamente, a detto personale"".

Art. 8

Variazioni territoriali e di denominazione dei comuni

(integrato dall'art. 102 della L.R. 2/2002, dall'art. 11, commi 144 e 145, della L.R. 26/2012, dall'art. 1, comma 1, della L.R. 1/2018 e modificato dall'art. 13, comma 39, della L.R. 13/2022(1)

1. Alle variazioni territoriali dei comuni si provvede con legge, previo referendum delle popolazioni interessate. Per variazioni dei territori comunali si intendono:

a) l'istituzione di uno o più comuni a seguito dello scorporo di parti del territorio di uno o più comuni;

b) l'incorporazione di uno o più comuni nell'ambito di altro comune;

c) la fusione di due o più comuni in uno nuovo;

d) l'aggregazione di parte del territorio e di popolazione di uno o più comuni ad altro comune contermine.

2. Le variazioni di denominazione dei comuni consistenti nel mutamento, parziale o totale, della precedente denominazione, sono anch'esse soggette a referendum sentita la popolazione dell'intero comune, fatta eccezione per i casi disciplinati dal comma 2 bis.

2-bis. Ai comuni sui cui territori insistono insediamenti e/o bacini termali è consentita l'aggiunta della parola "terme" alla propria denominazione, previa deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della delibera nell'albo pretorio, i cittadini del comune interessato possono esprimere il proprio dissenso alla modifica di denominazione mediante la presentazione, alla sede dell'ente, di una petizione sottoscritta dagli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. La mancata sottoscrizione della petizione equivale all'adesione alla modifica di denominazione. La delibera del consiglio comunale acquista efficacia alla scadenza del termine di cui al presente comma, a condizione che non sia stata presentata una petizione sottoscritta da almeno un quinto degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.

3. Per popolazioni interessate si intendono, nella loro interezza, le popolazioni del comune o dei comuni i cui territori devono subire modificazioni, o per l'istituzione di nuovi comuni, o per la fusione, o per l'incorporazione, o per cambio di denominazione o per il passaggio di parti di territorio e di popolazione da un comune all'altro.

4. Nelle ipotesi di istituzione di nuovi comuni o di aggregazioni di parte del territorio e di popolazione di uno o più comuni ad altro comune contermine, la consultazione referendaria non va riferita all'intera popolazione residente nei comuni interessati alla variazione qualora a questa non possa riconoscersi un interesse qualificato per intervenire nel procedimento di variazione che riguarda parte del territorio rispetto al quale essa non abbia alcun diretto collegamento e la variazione di territorio e popolazione, rispetto al totale, risulti di limitata entità.

5. In tale ipotesi le "popolazioni interessate" aventi diritto a prendere parte alla consultazione referendaria sono costituite esclusivamente dagli elettori residenti nei territori da trasferire risultanti dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione.

5-bis. Per le finalità di cui al comma 4, per interesse qualificato si intende quello riferito alle infrastrutture o alle funzioni di istituti territoriali essenziali per l'intera popolazione residente nei comuni interessati alla variazione territoriale.

6. Salvo i casi di fusione tra più comuni non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite.

6-bis. -------------------- (comma abrogato) (2)

7. In tutti i casi previsti dalla presente legge il referendum è valido solo se vota la metà più uno degli aventi diritto.

7-bis. -------------------- (comma abrogato) (3)

7-ter. Nei casi di istituzione di nuovi comuni in cui all'intera popolazione residente sia riconosciuto il diritto di voto, i risultati del referendum, ai fini del quorum strutturale, sono distintamente raccolti e valutati con riguardo all'ambito della frazione di cui si chiede il distacco e con riguardo al restante ambito comunale. In tal caso, il referendum è valido se vota la metà più uno degli aventi diritto in almeno uno dei due ambiti. Nel caso in cui in entrambi gli ambiti si raggiunge il quorum strutturale, il risultato valutabile è quello complessivo.

8. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, e previa deliberazione della Giunta, emana apposito regolamento per disciplinare tempi, modalità e procedure della consultazione referendaria.

(1)

La Corte Costituzionale con sentenza n. 123 del 2 aprile - 23 maggio 2019 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, della L.R. 1/2018, di modifica del presente.

Art. 8

Variazioni territoriali e di denominazione dei comuni

(integrato dall'art. 102 della L.R. 2/2002 e dall'art. 11, commi 144 e 145, della L.R. 26/2012)

1. Alle variazioni territoriali dei comuni si provvede con legge, previo referendum delle popolazioni interessate. Per variazioni dei territori comunali si intendono:

a) l'istituzione di uno o più comuni a seguito dello scorporo di parti del territorio di uno o più comuni;

b) l'incorporazione di uno o più comuni nell'ambito di altro comune;

c) la fusione di due o più comuni in uno nuovo;

d) l'aggregazione di parte del territorio e di popolazione di uno o più comuni ad altro comune contermine.

2. Le variazioni di denominazione dei comuni consistenti nel mutamento, parziale o totale, della precedente denominazione, sono anch'esse soggette a referendum sentita la popolazione dell'intero comune.

3. Per popolazioni interessate si intendono, nella loro interezza, le popolazioni del comune o dei comuni i cui territori devono subire modificazioni, o per l'istituzione di nuovi comuni, o per la fusione, o per l'incorporazione, o per cambio di denominazione o per il passaggio di parti di territorio e di popolazione da un comune all'altro.

4. Nelle ipotesi di istituzione di nuovi comuni o di aggregazioni di parte del territorio e di popolazione di uno o più comuni ad altro comune contermine, la consultazione referendaria non va riferita all'intera popolazione residente nei comuni interessati alla variazione qualora a questa non possa riconoscersi un interesse qualificato per intervenire nel procedimento di variazione che riguarda parte del territorio rispetto al quale essa non abbia alcun diretto collegamento e la variazione di territorio e popolazione, rispetto al totale, risulti di limitata entità.

5. In tale ipotesi le "popolazioni interessate" aventi diritto a prendere parte alla consultazione referendaria sono costituite esclusivamente dagli elettori residenti nei territori da trasferire risultanti dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione.

5-bis. Per le finalità di cui al comma 4, per interesse qualificato si intende quello riferito alle infrastrutture o alle funzioni di istituti territoriali essenziali per l'intera popolazione residente nei comuni interessati alla variazione territoriale.

6. Non si fa luogo all'istituzione di nuovi comuni qualora la popolazione del nuovo comune sia inferiore a 5.000 abitanti e la popolazione del comune o dei comuni di origine rimanga inferiore ai 5.000 abitanti.

6-bis. La superiore disposizione non si applica qualora in almeno due dei comuni di origine ed in quello istituendo la popolazione sia pari o superiore a 5.000 abitanti.

7. In tutti i casi previsti dalla presente legge il referendum è valido solo se vota la metà più uno degli aventi diritto.

7-bis. La consultazione referendaria è limitata agli abitanti residenti nel territorio del comune o dei comuni interessati alla costituzione di nuovo comune per scorporo di parti del territorio e di popolazione di altro o di altri comuni ovvero di aggregazione di parte del territorio e di popolazione di uno o più comuni a comune o comuni contermini, a condizione che la variazione di popolazione non sia superiore al 30 per cento della popolazione complessiva del comune.

7-ter. Nei casi di istituzione di nuovi comuni in cui all'intera popolazione residente sia riconosciuto il diritto di voto, i risultati del referendum, ai fini del quorum strutturale, sono distintamente raccolti e valutati con riguardo all'ambito della frazione di cui si chiede il distacco e con riguardo al restante ambito comunale. In tal caso, il referendum è valido se vota la metà più uno degli aventi diritto in almeno uno dei due ambiti. Nel caso in cui in entrambi gli ambiti si raggiunge il quorum strutturale, il risultato valutabile è quello complessivo.

8. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, e previa deliberazione della Giunta, emana apposito regolamento per disciplinare tempi, modalità e procedure della consultazione referendaria.

Art. 9

Potere di iniziativa del procedimento di variazione

1. L'iniziativa dei procedimenti diretti alle variazioni territoriali spetta:

a) alla Giunta regionale;

b) al comune o ai comuni interessati alla variazione con deliberazioni consiliari adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica;

c) ad un terzo degli elettori iscritti nelle sezioni del comune di cui si chiede il cambio di denominazione;

d) ad un terzo degli elettori iscritti nelle sezioni di ciascuno dei comuni interessati nell'ipotesi di incorporazione e di fusione;

e) ad un terzo degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune o di ciascuno dei comuni interessati negli altri casi di variazioni territoriali;

f) nei casi ove la consultazione referendaria non vada riferita all'intera popolazione ma solo a coloro che hanno un diretto collegamento con il territorio di cui si chiede la variazione, l'iniziativa compete ad un terzo degli elettori residenti nei territori da trasferire.

Art. 10

Procedimento istruttorio

1. Il progetto di variazione territoriale è corredato della seguente documentazione:

a) relazione tecnica-illustrativa;

b) quadro di unione dei fogli di mappa;

c) cartografia dell'Istituto geografico militare;

d) indicazione, su mappe catastali, dei nuovi confini;

e) elenco delle particelle catastali.

2. Il progetto è pubblicato per quindici giorni presso l'albo comunale e, nei successivi trenta giorni, ciascun cittadino può presentare osservazioni. Il consiglio comunale nei successivi sessanta giorni si pronuncia in merito, in difetto, previa diffida, provvede in via sostitutiva nei trenta giorni successivi l'Assessorato degli enti locali tramite commissario ad acta. Il progetto, unitamente alle osservazioni dei cittadini e del consiglio comunale, è trasmesso all'Assessorato regionale degli enti locali che, verificatane la legittimità, in contraddittorio con i comuni eventualmente controinteressati, autorizza la consultazione referendaria.

Art. 11

Sistemazione dei rapporti finanziari e patrimoniali

1. In caso di esito positivo del referendum, entro i sei mesi successivi, i comuni interessati predispongono, su iniziativa di un solo comune o di concerto fra loro, analitici progetti di sistemazione dei rapporti finanziari e patrimoniali scaturenti dalla variazione. I progetti sono approvati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali. In difetto interviene, in via sostitutiva, a mezzo di apposito commissario, l'Assessore regionale per gli enti locali. Nei successivi trenta giorni il Presidente della Regione emana, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, il relativo decreto di modificazione territoriale o di istituzione del nuovo comune.

TITOLO II

Capo I

Art. 12

Parere dei responsabili dei servizi

1. Alla lettera i) del comma 1, dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, è aggiunto il seguente punto:

"01) Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 53 è sostituito dal seguente:

"Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile"".

Art. 13

Contratti

1. All'inizio del punto 1), della lettera i), del comma 1, dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, è aggiunto quanto segue:

"La rubrica dell'articolo 56 è sostituita dalla seguente:

"Determinazioni a contrattare e relative procedure"; nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 56 le parole: "da apposita deliberazione" sono sostituite dalle seguenti: "da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa"".

Art. 14

Il commissario straordinario

1. L'articolo 55 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche è sostituito dal seguente: (1)

"Con il decreto presidenziale che dichiara la decadenza del consiglio o ne pronuncia lo scioglimento è nominato un commissario straordinario scelto, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, fra i componenti dell'Ufficio ispettivo previsto dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1962, n. 25, con almeno cinque anni di anzianità di servizio nell'ufficio o tra i dirigenti, aventi professionalità amministrative, dell'amministrazione della Regione o dello Stato, in servizio o in quiescenza.

Nelle ipotesi di cessazione anticipata e di elezione congiunta del sindaco e del consiglio, si procede con le modalità del primo comma.

Il commissario straordinario esercita le attribuzioni del consiglio nelle ipotesi di cui al primo comma e anche del sindaco e della Giunta nelle ipotesi di cui al secondo comma.

Ai commissari straordinari, compresi i dirigenti nominati dall'Amministrazione regionale e considerati in attività di servizio, è attribuito un compenso mensile stabilito con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali e previa delibera della Giunta regionale.

Nelle ipotesi di cui al secondo comma, con i criteri di nomina e di compenso stabiliti nel presente articolo, può, con specifica motivazione essere nominato un vice commissario straordinario anche per l'esercizio di funzioni delegate dal commissario straordinario".

2. L'articolo 145 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche è così sostituito: (2)

"Con il decreto presidenziale che dichiara la decadenza del consiglio o ne pronuncia lo scioglimento è nominato un commissario straordinario scelto, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, fra i componenti dell'Ufficio ispettivo previsto dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1962, n. 25, con almeno cinque anni di anzianità di servizio nell'ufficio o tra i dirigenti, aventi professionalità amministrative, dell'amministrazione della Regione o dello Stato, in servizio o in quiescenza.

Nelle ipotesi di cessazione anticipata e di elezione congiunta del presidente e del consiglio, si procede con le modalità del primo comma.

Il commissario straordinario esercita le attribuzioni del consiglio nelle ipotesi di cui al primo comma e anche del presidente e della Giunta nelle ipotesi di cui al secondo comma.

Ai commissari straordinari, compresi i dirigenti nominati dall'Amministrazione regionale e considerati in attività di servizio, è attribuito un compenso mensile stabilito con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali e previa delibera della Giunta regionale.

Nelle ipotesi di cui al secondo comma, con i criteri di nomina e di compenso stabiliti nel presente articolo, può, con specifica motivazione essere nominato un vice commissario straordinario anche per l'esercizio di funzioni delegate dal commissario straordinario".

(1)

Vedi l'art. 55 dell'OREL come oggi riformulato a seguito delle successive modifiche.

(2)

Vedi l'art. 145 dell'OREL come oggi riformulato a seguito delle successive modifiche.

Capo II

DISCIPLINA DELLO STATUS DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI

Art. 15

Disposizioni generali

(integrato e modificato dall'art. 3 della L.R. 22/2008)

1. La Regione tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ad espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge.

2. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali. Per amministratori, ai soli fini del presente capo, si intendono i sindaci, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni e delle province, i componenti delle giunte comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i componenti degli organi delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali ed i componenti degli organi di decentramento.

Art. 16

Condizione giuridica degli amministratori locali

1. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

2. Per la disciplina dei trasferimenti degli amministratori lavoratori dipendenti e del loro avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo, nonché per l'assegnazione della sede per l'espletamento del servizio militare o di sue forme sostitutive, si applica il comma 6 dell'articolo 78 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Nella fattispecie di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato elettivo il trasferimento del finanziamento regionale previsto dall'articolo 46 della legge 27 aprile 1999, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, non si attua restandone beneficiario l'Ente.

4. Il nulla osta per il trasferimento dei titolari di mandato elettivo dipendenti da enti pubblici sottoposti alla vigilanza regionale negato per motivi ostativi ovviabili e che non reca grave pregiudizio alla organizzazione degli enti interessati, previa verifica ispettiva, è disposto dai competenti organi governativi regionali in via sostitutiva.

Art. 17

Termine per la rimozione di cause di ineleggibilità o di incompatibilità

1. All'articolo 14 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, il termine di dieci giorni previsto dal comma 4 decorre dalla data di notificazione del ricorso".

Art. 18

Aspettative

(sostituito dall'art. 4 della L.R. 22/2008)

1. I sindaci, i presidenti delle province regionali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province, che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova. I consiglieri di cui all'articolo 15, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'articolo 22.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli amministratori e ai consiglieri comunali e provinciali che siano dipendenti dello stesso ente e si siano avvalsi delle disposizioni obbligatorie in materia di aspettative per non incorrere nei casi di ineleggibilità di cui all'articolo 9 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31.

Art. 19

Indennità

(integrato dall'art. 21, comma 7, della L.R. 19/2005 e integrato e modificato dall'art. 5 della L.R. 22/2008)

1. La misura minima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio della Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato dal Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, e sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, nel rispetto dei seguenti criteri:  (1)

a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;

b) articolazione delle indennità in rapporto alla dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;

c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vicesindaci e dei vicepresidenti delle province regionali e degli assessori, in rapporto alla misura dell'indennità stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia regionale. Al presidente e ai componenti degli organi esecutivi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali e al soggetto coordinatore degli uffici unici o comuni dei PIT sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 20 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni e del consorzio fra enti locali e dei comuni in convenzione;

d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle province comprendenti aree metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;

e) determinazione dell'indennità spettante al presidente della provincia e al sindaco dei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, comunque non inferiore al trattamento economico fondamentale del segretario generale dei rispettivi enti; per i comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti, nella determinazione dell'indennità si tiene conto del trattamento economico fondamentale del segretario comunale;

f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari ad un'indennità mensile spettante per ciascun anno di mandato.

2. Il regolamento previsto dal comma 1 determina un'indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia regionale, il presidente della provincia regionale comprendente area metropolitana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali nonché i componenti delle giunte dei comuni, delle province regionali e delle province comprendenti aree metropolitane ed i componenti degli organi esecutivi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa. Ai presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia è corrisposta un'indennità pari al 40 per cento di quella spettante agli assessori dei rispettivi comuni.  (2)

3. ---------------------------- (comma abrogato) (3)

4. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali limitatamente ai comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, i componenti degli organi assembleari delle unioni dei comuni e i componenti degli organi assembleari dei consorzi tra enti locali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari al 30 per cento dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente della provincia regionale o presidente dell'unione dei comuni o presidente del consorzio e al 50 per cento dell'indennità massima prevista per il rispettivo presidente del consiglio circoscrizionale in base al regolamento di cui al comma 1. Ai consiglieri circoscrizionali, limitatamente ai comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, è attribuito per l'effettiva partecipazione alle riunioni dei consigli e delle commissioni circoscrizionali, formalmente convocate, un gettone di presenza pari al 60 per cento di quello attribuito ai consiglieri dell'ente in cui è costituita la circoscrizione. (4)

5. Le indennità e i gettoni di presenza, determinati ai sensi del comma 1, possono essere diminuiti con delibera rispettivamente di giunta e di consiglio.

6. Il regolamento è rinnovato ogni tre anni ai fini dell'adeguamento della misura minima delle indennità e dei gettoni di presenza sulla base della media degli indici annuali dell'ISTAT di variazione del costo della vita applicando, alle misure stabilite per l'anno precedente, la variazione verificatasi nel biennio nell'indice dei prezzi al consumo rilevata dall'ISTAT e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana relativa al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine del biennio. Su richiesta della Conferenza Regione-Autonomie locali si può procedere alla revisione del regolamento con la medesima procedura ivi indicata. (5)

7. ---------------------------- (comma abrogato) (6)

8. Le indennità di funzione previste dal presente capo non sono tra loro cumulabili. L'interessato opta per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del cinquanta per cento di ciascuna.

9. ---------------------------- (comma abrogato) (7)

10. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dal presente capo non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne.

11. Per le indennità di cui al presente articolo, la disciplina relativa al divieto di cumulo tra pensione e redditi è stabilita dal comma 3 dell'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

12. Le indennità previste nel presente articolo sono corrisposte dalla data di entrata in vigore della presente legge.

12-bis. La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata all'effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento dell'ente locale stabilisce termini e modalità.

(1)

Si rimanda al Decr. Pres. 18 ottobre 2001 n. 19: "Regolamento esecutivo dell'art. 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, concernente la determinazione delle misure minime delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori locali in Sicilia".

(2)

L'art. 23, comma 19, della L.R. 19/2005 ha precisato che il presente comma non trova applicazione, a far data dall'1 gennaio 2006, per i componenti dei consigli di amministrazione dei CIAPI.

(4)

Per quanto disposto dall'art. 23 della L.R. 6/2009 la presente disposizione si applica anche ai consiglieri circoscrizionali di comuni con popolazione non superiore a 100.000 abitanti, ove i consigli siano stati istituiti ai sensi della previgente normativa, sino alla scadenza, naturale o anticipata, del periodo di carica.

(5)

Si rimanda al Decr. Ass. Famiglia 29 febbraio 2008 che ha fissato le variazioni percentuali per l'adeguamento delle misure minime di alcune indennità, con decorrenza 2004/2007.

Art. 19

Divieto di cumulo

(introdotto dall'art. 6 della L.R. 22/2008)

1. I parlamentari nazionali ed europei e i deputati regionali non possono percepire le indennità e i gettoni di presenza previsti dal presente capo.

2. Salve le disposizioni previste per le forme associative degli enti locali, gli amministratori locali di cui all'articolo 15, comma 2, secondo periodo, non percepiscono alcun compenso, tranne quanto dovuto ai sensi dell'articolo 21, per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche.

3. In caso di cariche incompatibili, le indennità di funzione non sono cumulabili; ai soggetti che si trovano in tale condizione, fino al momento dell'esercizio dell'opzione o comunque sino alla rimozione della condizione di incompatibilità, l'indennità per la carica sopraggiunta non è corrisposta.

4. Il sindaco e il presidente della provincia non possono cumulare alla propria altre indennità relative a cariche ricoperte per la funzione.

Art. 20

Permessi e licenze

(modificato dall'art. 129, comma 14, della L.R. 2/2002, modificato e integrato dall'art. 8 della L.R. 22/2008, modificato dall'art. 24 della L.R. 6/2009, dall'art. 2, comma 2, della L.R. 11/2015, dall'art. 7, comma 1, della L.R. 17/2016, dall'art. 10, comma 1, della L.R. 5/2021 e dall'art. 34, comma 1, della L.R. 9/2021)

1. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali e delle unioni di comuni nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a duecentomila abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre l'una, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.

2. I componenti delle commissioni consiliari previsti dai regolamenti e dagli statuti dei comuni hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare a ciascuna seduta. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende un tempo massimo di due ore prima dell'orario di convocazione della seduta ed il tempo strettamente necessario per rientrare al posto di lavoro.

3. I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, degli organi esecutivi delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali ovvero delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite e delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capigruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende un tempo massimo di due ore prima dell'orario di convocazione della riunione e un'ora dopo la fine della stessa. Per i militari di leva o richiamati o per coloro che svolgano il servizio sostitutivo si applica l'ultimo periodo dell'articolo 80 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 36 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti.

5. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati e da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui ai commi precedenti. L'ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto per retribuzioni ed assicurazioni per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. In nessun caso l'ammontare complessivo da rimborsare nell'ambito di un mese può superare l'importo pari ad un terzo o, limitatamente ai comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, pari alla metà dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente di provincia.

6. I lavoratori dipendenti di cui al presente articolo hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.

Art. 21

Rimborso delle spese di viaggio

(sostituito dall'art. 9 della L.R. 22/2008 e modificato e dall'art. 2, comma 3, della L.R. 11/2015)

1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dal capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione nel caso di componenti degli organi esecutivi ovvero del presidente del consiglio nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonché un rimborso forfettario omnicomprensivo per le altre spese nella misura fissata con decreto dell'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali e dell'Assessore per il bilancio e le finanze, sentita la Conferenza Regione-autonomie locali.

2. Le norme stabilite dalle vigenti disposizioni di legge, relative alla posizione, al trattamento e ai permessi dei lavoratori pubblici e privati chiamati a funzioni elettive, si applicano anche per la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali alle associazioni internazionali, nazionali e regionali tra enti locali. Le spese che gli enti locali sostengono per la partecipazione dei componenti dei propri organi alle riunioni e alle attività degli organi nazionali e regionali delle associazioni fanno carico ai bilanci degli enti stessi.

3. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.

4. ------------------------ (comma soppresso) (1)

5. Ai soli amministratori e consiglieri che risiedano fuori dal comune ove ha sede il rispettivo ente, che siano residenti in una delle isole minori della Sicilia, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per l'effettiva partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

Art. 21

Obblighi di pubblicazione nei siti istituzionali

(introdotto dall'art. 4, comma 1, della L.R. 11/2015)

1. Fermi restando gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla disciplina statale, al fine di garantire la massima trasparenza nella pubblica amministrazione, tutte le spese a carico dell'ente per i rimborsi e per i gettoni ai consiglieri comunali sono pubblicate nel sito istituzionale dell'ente.

2. I comuni predispongono nei propri siti internet una sezione dedicata ai consigli comunali ed alle singole commissioni dove sono inseriti gli ordini del giorno, i verbali delle commissioni e dei consigli, l'orario di inizio e di fine delle commissioni e dei consigli.

Art. 22

Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative

1. L'amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di provincia, per i presidenti di unioni di comuni, di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 18, per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali, per i presidenti dei consigli circoscrizionali nel caso in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e per i presidenti delle aziende anche consortili fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali.

2. A favore degli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 l'amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili secondo quanto previsto dalla normativa statale. Con decreto degli Assessori regionali per gli enti locali, per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione e per il bilancio e le finanze sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico. (1)

3. L'amministrazione locale provvede a rimborsare al datore di lavoro la quota annuale di accantonamento per l'indennità di fine rapporto entro i limiti di un dodicesimo dell'indennità di carica annua da parte dell'ente e per l'eventuale residuo da parte dell'amministratore.

4. Alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza si applica quanto previsto dalla normativa statale.

5. I comuni, le province, le unioni di comuni, i consorzi fra enti locali possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

6. Al fine di conferire certezza alla posizione previdenziale e assistenziale dei soggetti destinatari dei benefici di cui al comma 1 è consentita l'eventuale ripetizione degli oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali, entro cinque anni dalla data del loro versamento, se precedente la data di entrata in vigore della presente legge, ed entro tre anni se successiva.

7. Le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 4, del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, si applicano anche agli amministratori degli enti locali territoriali. Gli enti locali territoriali possono provvedere a loro carico.

8. Il termine per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 7 agli amministratori locali è fissato in sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono comunque da considerare valide le basi contributive sulle quali l'INPS abbia, anche solo temporaneamente, accettato il versamento di contributi.

(1)

Per la determinazione delle quote forfettarie di cui al presente comma vedi Decr. Ass. Famiglia 10 dicembre 2003.

Art. 23

Occupazione d'urgenza di immobili

1. L'amministrazione comunale può disporre, in presenza dei presupposti di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni, l'occupazione d'urgenza degli immobili necessari per la realizzazione di opere e lavori pubblici o di pubblico interesse, compresi gli interventi di edilizia residenziale pubblica e quelli necessari per servizi pubblici locali di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48. Per le opere ed i lavori di cui al precedente periodo la redazione dello stato di consistenza può avvenire contestualmente al verbale di immissione nel possesso ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni.

Art. 24

Patrocinio legale

1. L'articolo 39 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145, si interpreta nel senso che la norma si applica a tutti i soggetti, ivi inclusi i pubblici amministratori, che in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio siano stati sottoposti a procedimenti di responsabilità civile, penale ed amministrativa e siano stati dichiarati esenti da responsabilità. (1)

Art. 25

Consigli di amministrazione delle aziende speciali

1. Fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali, ai componenti dei consigli di amministrazione delle aziende speciali anche consortili si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 16, comma 1, nell'articolo 18, nell'articolo 20, commi 3 e 4, nell'articolo 21, comma 2, e nell'articolo 22.

Art. 26

Testo coordinato in materia di ordinamento degli enti locali

1. Il Presidente della Regione è autorizzato a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli enti locali.

Art. 27

Apertura domenicale

1. L'attività di panificazione autorizzata ai sensi della legge 31 luglio 1956, n. 1002, è da intendersi ricompresa tra quelle elencate al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28.

Capo III

PROVINCE REGIONALI

Art. 28

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

Art. 29

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 23 dicembre 2000.

LEANZA

Assessore regionale per gli enti locali

TURANO