
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 agosto 2001, n. 363
G.U.R.I. 5 ottobre 2001, n. 232
Regolamento di semplificazione del procedimento per la determinazione dei compensi ai presidenti e ai componenti degli organi delle camere di commercio.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, n. 61;
Visto l'articolo 3, comma 6, della legge 1 agosto 1988, n. 340;
Visto la legge 29 dicembre 1993, n. 580, ed in particolare gli articoli 9 e 11, comma 1, lettera e);
Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 6 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1998;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2001;
Sentita la Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 aprile 2001;
Acquisito il parere della X commissione attività produttive della Camera dei deputati il 7 maggio 2001 e preso atto che la competente commissione del Senato non si è pronunciata nei termini previsti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
EMANA
il seguente regolamento:
Determinazione dei compensi
1. I consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura determinano le indennità di funzione o le altre forme di compenso, comunque denominato, spettanti ai presidenti e ai componenti degli organi delle camere di commercio. I suddetti compensi sono determinati tenuto conto del numero delle imprese iscritte o annotate nel registro delle imprese, nonché delle entrate riscosse per diritto annuale e per diritti di segreteria. I componenti dei consigli hanno diritto esclusivamente ad un gettone di presenza per la partecipazione a ciascuna riunione.
2. Le indennità spettanti ai presidenti sono ricomprese tra un minimo ed un massimo rispettivamente pari a: 50 e 70 milioni di lire per le camere di commercio al cui registro delle imprese sono iscritte o annotate fino a 40.000 imprese, 70 e 90 milioni di lire per le camere di commercio al cui registro delle imprese sono iscritte o annotate un numero di imprese compreso tra 40.001 e 80.000, 90 e 130 milioni di lire per le camere di commercio al cui registro delle imprese sono iscritte o annotate oltre 80.000 imprese. Per gli altri componenti, i consigli camerali determinano i compensi, diversificandoli, in relazione alla carica rivestita.
3. I consigli camerali ed i consigli delle unioni regionali e dei centri estero determinano i compensi per i componenti, rispettivamente, degli organi delle aziende speciali delle camere di commercio, delle unioni regionali e dei centri estero in misura non superiore al 40 per cento degli importi stabiliti per i componenti dei corrispondenti organi della camera di commercio, per i primi, e della camera di commercio capoluogo di regione, per gli altri.
4. I consigli di cui al comma 3 provvedono ogni tre anni all'adeguamento delle indennità e degli altri compensi di cui al presente articolo nel rispetto del tetto dell'inflazione programmata.
5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Abrogazioni
1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 6 dell'articolo 3 della legge 1 agosto 1988, n. 340;
b) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 11 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
c) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 6 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1998.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 agosto 2001
CIAMPI
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
FRATTINI, Ministro per la funzione pubblica
MARZANO, Ministro delle attività produttive
TREMONTI, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2001
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 91