Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

LEGGE REGIONALE 30 aprile 2001, n. 5

S.O. G.U.R.S. 7 maggio 2001, n. 21

Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Stato di previsione dell'entrata

1. La Regione è autorizzata ad accertare le entrate da essa direttamente deliberate.

2. E' altresì autorizzata a riscuotere e versare nella propria cassa tutte le entrate ad essa comunque spettanti in base agli articoli 36 e seguenti dello Statuto ed alle relative norme di attuazione dovute per l'anno finanziario 2001 giusta lo stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge (tabella A).

Art. 2

Stato di previsione della spesa

1. Il Presidente della Regione, gli Assessori regionali ed i dirigenti generali, in relazione alla loro preposizione, sono autorizzati ad impegnare e pagare le spese della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2001, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella B).

Art. 3

Elenchi

1. Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione della spesa.

2. Le spese per le quali può esercitarsi da parte del Presidente della Regione la facoltà di cui all'articolo 9, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni, sono descritte nel l'elenco n. 2 annesso allo stato di previsione della spesa.

3. I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà al Presidente della Regione di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'articolo 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni, sono quelli descritti nell'elenco n. 3 annesso allo stato di previsione della spesa.

4. I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà all'Assessore regionale per il bilancio e le finanze di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni, sono quelli descritti nell'elenco n. 4 annesso allo stato di previsione della spesa.

5. Sono considerate spese correnti d'amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, quelle descritte nell'elenco n. 5 annesso allo stato di previsione della spesa.

Art. 4

Ripartizione territoriale delle spese in conto capitale

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, primo comma, n. 4, della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Assessori regionali, ciascuno per la parte di propria competenza, presentano alla Giunta regionale le proposte di ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale e relativa appendice per l'anno finanziario 2001, con riferimento agli indici demografici, di disoccupazione, di emigrazione e di reddito medio pro-capite.

2. Gli Assessori regionali, entro sessanta giorni dall'approvazione della delibera di ripartizione da parte della Giunta regionale, determinano la spesa dei singoli capitoli concernenti opere pubbliche per un importo pari almeno all'80 per cento dello stanziamento.

3. Entro sessanta giorni dall'approvazione della delibera di ripartizione da parte della Giunta regionale, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione determina la spesa per i cantieri di lavoro per un importo pari al 50 per cento dello stanziamento previsto.

4. Copia della delibera di ripartizione territoriale dei fondi è trasmessa alla Commissione bilancio dell'Assemblea regionale entro il termine di dieci giorni dalla sua adozione.

Art. 5

Totale generale del bilancio annuale

1. E' approvato in lire 32.268.037 milioni il totale generale dell'entrata ed il totale generale della spesa del bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2001.

Art. 6

Bilancio pluriennale

1. E' approvato in lire 78.235.483 milioni il totale generale dell'entrata ed il totale generale della spesa del bilancio pluriennale della Regione Siciliana per il triennio 2001-2003, nelle risultanze di cui alle tabelle C e D allegate alla presente legge.

2. Al bilancio pluriennale è annesso l'elenco n. 6 relativo agli oneri a carico del triennio 2001-2003 per far fronte a nuovi provvedimenti legislativi.

Art. 7

Quadro generale riassuntivo

1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2001 e per il triennio 2001-2003 con i relativi allegati.

Art. 8

Bilancio di previsione di cassa

1. E' approvato il bilancio di previsione di cassa per l'anno 2001 nelle risultanze di cui alla tabella F allegata alla presente legge.

2. Le previsioni di cassa contenute nel bilancio di cui al comma 1 tengono conto delle variazioni apportate con decreti dell'Assessore per il bilancio e le finanze, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 34, fino alla data di approvazione della presente legge. I predetti decreti sono, di conseguenza, annullati.

Art. 9

Azienda delle foreste demaniali

1. E' approvato il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2001 e per il triennio 2001-2003, allegato al bilancio della Regione (appendice n. 1).

Art. 10

Annessi

1. Alla presente legge sono allegati il nomenclatore degli atti (annesso n. 1) e l'indice cronologico degli atti (annesso n. 2).

Art. 11

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal primo gennaio 2001.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 aprile 2001.

LEANZA

Assessore regionale per il bilancio e le finanze

NICOLOSI

ALLEGATI

- [non disponibili].