
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 dicembre 2001, n. 7301
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA 11 gennaio 2002, n. 2
Modifiche ed integrazioni alla delibera di Giunta Regionale n. 3958 del 7 agosto 2001 contenente "Definizione dei requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi minimi per l'autorizzazione alla realizzazione e dell'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie delle strutture pubbliche e private e approvazione delle procedure di autorizzazione ".
PREMESSO CHE:
- con deliberazione n. 3958 del 7 agosto 2001 la Giunta Regionale ha recepito il documento elaborato dalla Commissione tecnica, appositamente incaricata con D.P.G.R. n. 8329 del 30.11.2000, e per l'effetto ha approvato:
- i requisiti minimi strutturali tecnologici ed organizzativi per l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie delle strutture pubbliche e private della Regione Campania, così come definiti nel documento stesso;
- i criteri per la verifica del fabbisogno, preordinata all'autorizzazione alla realizzazione di nuove strutture sanitarie, nonché le procedure e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione ed all'esercizio di attività sanitarie;
- la modulistica per l'inoltro delle istanze da parte degli interessati;
- i termini per la presentazione delle istanze da parte degli interessati e per l'adeguamento ai requisiti minimi come innanzi definiti;
- il provvedimento è entrato in vigore il 10 settembre 2001, data della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 46;
- da detta data decorreva, tra gli altri, il termine di 90 giorni concesso ai titolari delle strutture sanitarie e socio sanitarie della Regione già in esercizio per richiedere ai Comuni territorialmente competenti il rilascio di nuova autorizzazione all'esercizio;
CONSIDERATO CHE:
- a seguito dell'entrata in vigore della citata deliberazione Giunta Regionale 3958/2001, sono pervenute all'Assessorato alla Sanità numerose richieste di chiarimenti da parte dei soggetti pubblici e privati destinatari del provvedimento, relative sia alla esplicitazione delle procedure da attivare, sia all'interpretazione di alcuni aspetti tecnici dei requisiti minimi definiti nel provvedimento stesso;
- nell'intento di agevolare la puntuale applicazione del deliberato e facilitare, per quanto possibile, i complessi adempimenti a carico dei soggetti interessati, è emersa l'opportunità di dare risposta puntuale ai quesiti espressi;
DATO ATTO CHE:
- con delibera n. 6418 del 23.11.2001 la Giunta Regionale ha incaricato l'Assessore alla Sanità di emanare, avvalendosi del supporto della Commissione tecnica di cui al DPGR n. 8239 del 30.11.2000, così come integrata dalla DGR n. 3008 del 15.06.2001, linee guida applicative, a chiarimento ed ad eventuale rettifica del documento recepito con la più volte citata delibera della Giunta Regionale n. 3958 del 7 agosto 2001;
- con la delibera 6418/2001 stessa ha fissato in 120 giorni decorrenti dal 10.09.2001, il nuovo termine entro il quale richiedere ai Comuni territorialmente competenti il rilascio di nuove autorizzazione all'esercizio;
ATTESO CHE:
- la Commissione ha provveduto:
- a redigere una nota di chiarimenti ai quesiti posti, tale da agevolare la puntuale applicazione della delibera 3958/2001 e facilitare, per quanto possibile, i complessi adempimenti a carico dei soggetti interessati;
- a rettificare e modificare il testo approvato con la medesima delibera n. 3958/2001 sulla base delle osservazioni fatte pervenire dai soggetti interessati, recependo quelle che, compatibili con le norme di riferimento nazionali e regionali, non alterano i contenuti sostanziali del provvedimento ma lo rendono di più facile lettura e di più semplice applicazione;
RITENUTO:
- di dover far proprio l'elaborato della Commissione tecnica di che trattasi e di approvare, in conseguenza, il nuovo documento, a modifica di quello approvato con la citata delibera n. 3958/2001;
RILEVATO che:
- al fine di rinvenire soluzioni atte a regolamentare le fattispecie relative alla realizzazione di nuove strutture sanitarie e/o socio sanitarie ovvero, al loro ampliamento, trasformazione o trasferimento in altra sede (fatte salve le ipotesi di trasferimento disciplinate al punto 1.3 del documento allegato alla presente delibera) sulla base di concessione o autorizzazione edilizia rilasciata dai Comuni territorialmente competenti, nel periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore del D.lgs 229/99 alla data di pubblicazione sul BURC della D.G.R. 3958/2001, senza la previa verifica di compatibilità del progetto da parte della Regione, occorre preliminarmente accertare la dimensione del fenomeno sia riguardo alla consistenza numerica che alla tipologia delle strutture;
- in conseguenza, è necessario affidare un congruo termine per la presentazione della domanda ai comuni competenti per il rilascio di nuova autorizzazione all'esercizio.
La Giunta, in conformità, a voti unanimi
DELIBERA
Articolo Unico
Per quanto esposto in narrativa e che qui si intende riportato:
- di recepire integralmente il nuovo il documento elaborato dalla Commissione tecnica costituita con D.P.G.R. 8239 del 30.11.2000, ed integrata con D.G.R. n. 3008 del 15.06.2001 che viene allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e che sostituisce, a tutti gli effetti, il documento approvato con D.G.R. n. 3958 del 07.08.2001;
- di fissare in 90 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul BURC della presente deliberazione il nuovo termine entro il quale i soggetti interessati, pubblici e privati, dovranno presentare ai Comuni territorialmente competenti la domanda di rilascio di nuova autorizzazione all'esercizio;
- di riservarsi di emanare idonea disciplina, dopo aver accertato la dimensione del fenomeno, per le fattispecie, contemplate in narrativa, concernenti realizzazioni di strutture sanitarie e/o socio sanitarie, sulla base di concessioni o autorizzazioni edilizie rilasciate dai comuni territorialmente competenti nel periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore del D.lgs 229/99 alla data di pubblicazione sul BURC della D.G.R. 3958/2001, senza la previa verifica di compatibilità del progetto da parte della Regione come invece dovuto ai sensi dell'art. 8 ter, comma 3, del D.lgs 229/99;
- di esonerare temporaneamente, fino a nuove disposizioni regionali, i soggetti che versano nelle condizioni di cui sopra, dalla presentazione di alcuna delle domande di autorizzazione disciplinate dal documento allegato alla presente deliberazione;
- di fare obbligo ai medesimi soggetti di trasmettere entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC della presente deliberazione, all'Assessorato alla Sanità - Settore Programmazione Sanitaria idonea documentazione attestante l'intervenuta concessione o autorizzazione edilizia (ove dovuta) e il rilascio dell'eventuale autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria e/o socio sanitaria, corredata da una autocertificazione attestante la tipologia e il regime delle prestazioni che si intendono realizzare o già autorizzati all'esercizio, comprensiva della specificazione della dotazione di posti letto, nel caso di strutture di ricovero a ciclo continuativo/diurno, e di posti residenziali/semiresidenziali per le strutture di tale tipologia;
- di inviare il presente provvedimento al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione per la pubblicazione sul B.U.R.C.;
- di notificare il presente atto all'A.G.C. Gabinetto di Presidenza, al Settore Programmazione Sanitaria, al Settore Assistenza Sanitaria, al Settore Assistenza Ospedaliera e al Settore Fasce Deboli.
Il Presidente
BASSOLINO
Il Segretario
DI GIACOMO