
N.d.R.: La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 2, comma 1, della L.R. 29/2012.
LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2002, n. 30
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA 30 dicembre 2002, n. 66
Integrazioni e modifiche della legge regionale 27 agosto 2002, n. 17 concernente "provvedimenti urgenti per la copertura dei disavanzi delle aziende sanitarie per l'anno 2001".
N.d.R.: La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 2, comma 1, della L.R. 29/2012.
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:
N.d.R.: La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 2, comma 1, della L.R. 29/2012.
1. All'articolo 2 della Legge regionale 27 agosto 2002, n. 17, avente ad oggetto: "Provvedimenti urgenti per la copertura dei disavanzi delle Aziende Sanitarie per l'anno 2001", è aggiunto il seguente comma: "4. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2, pari ad Euro 25.000.000,00= annui, per gli esercizi finanziari dal 2002 al 2009, si provvede con le risorse rivenienti dalla ristrutturazione del debito regionale, ai sensi dell'articolo 7 della Legge regionale 26 luglio 2002, n. 15 e, per gli esercizi 2010 e 2011, con Legge finanziaria regionale, iscritte nella UPB 4.15.38 - Assistenza Sanitaria".
N.d.R.: La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 2, comma 1, della L.R. 29/2012.
1. La presente Legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.
Napoli 27 dicembre 2002
BASSOLINO