
N.d.R.: La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 2, comma 1, della L.R. 29/2012.
LEGGE REGIONALE 27 agosto 2002, n. 17
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA 2 settembre 2002, n. 41
Provvedimenti urgenti per la copertura dei disavanzi delle aziende sanitarie per l'anno 2001.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 1/2007)
N.d.R.: La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 2, comma 1, della L.R. 29/2012.
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
N.d.R.: La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 2, comma 1, della L.R. 29/2012.
Adeguamento al Piano di rientro dal disavanzo sanitario
(sostituito dall'art. 25, comma 1, della L.R. 1/2009)
1. Le risorse derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare non strumentale delle aziende sanitarie regionali sono integralmente destinate a concorrere al ripiano di eventuali maggiori disavanzi del Servizio sanitario regionale, rispetto a quanto previsto dal Piano di rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio sanitario della Regione Campania 1 gennaio 2007-31 dicembre 2009, approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 460 del 20 marzo 2007.
2. La Giunta regionale definisce con propri provvedimenti le procedure e le modalità più vantaggiose per l'alienazione degli immobili di cui al presente articolo.
N.d.R.: La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 2, comma 1, della L.R. 29/2012.
Ricapitalizzazione delle Aziende sanitarie locali e ospedaliere
(modificato dall'art. 1, comma 1, della L.R. 30/2002 e modificato dall'art. 31, comma 36, della L.R. 1/2007)
1. La Regione, al fine di ricapitalizzare le Aziende sanitarie locali e le Aziende ospedaliere, conferisce alle medesime una somma pari ad euro 250.000.000,00 ripartita per ogni singola Azienda sulla base della situazione patrimoniale in essere al 31 dicembre 2001 ed erogata nel corso di dieci anni in rate annuali di importo costante.
2. L'importo di cui al comma 1 è oggetto da parte delle Aziende interessate di operazioni connesse alla cessione di crediti nei limiti dell'importo dei pagamenti da eseguire, relativi ai debiti maturati e non estinti al 31 dicembre 2001, così come rappresentati nel Bilancio di esercizio corrente.
3. La Giunta regionale è autorizzata a definire con proprio atto i criteri e le modalità di erogazione per le operazioni di cui ai commi 1 e 2 per l'assegnazione delle risorse.
4. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2, pari ad Euro 25.000.000,00= annui, per gli esercizi finanziari dal 2002 al 2009, si provvede con le risorse rivenienti dalla ristrutturazione del debito regionale, ai sensi dell'articolo 7 della Legge regionale 26 luglio 2002, n. 15 e, per gli esercizi 2010 e 2011, con quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 28.
N.d.R.: La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 2, comma 1, della L.R. 29/2012.
Dichiarazione di urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente, al sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.
La presente Legge Regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania. 27 agosto 2002
BASSOLINO