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DECRETO LEGISLATIVO 10 dicembre 2002, n. 306

G.U.R.I. 31 gennaio 2003, n. 25

Disposizioni sanzionatorie in attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001 relativo ai controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, a norma dell'articolo 3 della legge 1 marzo 2002, n. 39.

TESTO COORDINATO (alla legge 4 giugno 2010, n. 96)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 3, comma 1, della legge 1 marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria 2001), recante delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie;

Visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, concernente l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1148/2001, della Commissione, del 12 giugno 2001, concernente i controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, e successive modifiche;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Visto il decreto legislativo 1° febbraio 2000, n. 57, recante disciplina sanzionatoria relativa ai controlli sulla qualità dei prodotti ortofrutticoli, a norma dell'articolo 8 della legge 24 aprile 1998, n. 128;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 28 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 5 marzo 2002, concernente disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001, in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 2002;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 25 luglio 2002;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 2002;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e per gli affari regionali:

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le sanzioni applicabili in materia di commercializzazione all'interno dell'Unione europea e di interscambio con i Paesi terzi dei prodotti ortofrutticoli freschi, oggetto di norme di commercializzazione stabilite dalla regolamentazione comunitaria.

Art. 2

Sanzioni nella fase di commercializzazione

(modificato dall'art. 32, comma 1, lett. a) e b), della legge 4 giugno 2010, n. 96)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializzi prodotti ortofrutticoli senza essere iscritto alla banca dati istituita ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, e successive modificazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del citato regolamento (CE) n. 1580/2007, rilasciata dall'Agecontrol S.p.a. ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, e del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2009, appone sui colli l'etichetta conforme all'allegato II del medesimo regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.100 euro a 6.200 euro.

Art. 3

Impedimento delle operazioni di controllo

(integrato dall'art. 2, comma 2, del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, convertito dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17 e modificato dall'art. 32, comma 1, lett. c) e d), della legge 4 giugno 2010, n. 96)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque impedisce l'espletamento delle funzioni di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, o, comunque, ne ostacola lo svolgimento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.100 euro a 6.200 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di fornire agli organismi di controllo le informazioni richieste dai suddetti organismi e previste dal citato regolamento (CE) n. 1580/2007, ovvero le fornisce in maniera difforme, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a euro 1.550.

2-bis. Gli operatori iscritti nella banca dati di cui all'articolo 2, comma 1, possono presentare entro il 31 dicembre 2007 le istanze di aggiornamento relative alla propria attività, conseguenti a variazioni intervenute prima della data di entrata in vigore della presente disposizione.

Art. 4

Violazioni alle norme di qualità e sui controlli

(modificato dall'art. 32, comma 1, lett. e) e f), della legge 4 giugno 2010, n. 96)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le norme per gli ortofrutticoli freschi adottate dalla Commissione delle Comunità europee, a norma degli articoli 113 e 113-bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, e successive modificazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 550 euro a 15.500 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni in materia di controlli di cui all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, e successive modificazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

Art. 5

Accertamento delle violazioni

(integrato e modificato dall'art. 1, comma 6, del D.L. 28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla legge 29 aprile 2005, n. 71)

1. L'Agecontrol S.p.a. e le regioni e le province autonome provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, all'accertamento delle violazioni amministrative previste nel presente decreto e all'applicazione delle relative sanzioni.

2. Ai fini degli accertamenti e delle procedure applicative, di cui al comma 1, e per quanto non previsto dal presente decreto, restano ferme le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. I funzionari dell'Agecontrol S.p.a. e quelli regionali deputati al controllo rivestono la qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi dell'articolo 357 del codice penale.

Art. 6

Abrogazione

1. Il decreto legislativo 1° febbraio 2000, n. 57, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri

BUTTIGLIONE, Ministro per le politiche comunitarie

CASTELLI, Ministro della giustizia

TREMONTI, Ministro dell'economia e delle finanze

ALEMANNO, Ministro delle politiche agricole e forestali

LA LOGGIA, Ministro per gli affari regionali

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI