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DECRETO-LEGGE 20 giugno 2002, n. 122

G.U.R.I. 19 agosto 2002, n. 193

Disposizioni concernenti proroghe in materia di sfratti, di edilizia e di espropriazione.

(convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 185)

Testo annotato al 1° agosto 2003

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di ridurre le tensioni abitative connesse ai provvedimenti esecutivi di rilascio degli immobili relativi a determinate categorie di locatari, nonché di prorogare l'entrata in vigore di disposizioni normative in materia di edilizia e di espropriazione per pubblica utilità, al fine di armonizzarle con le recenti modifiche normative approvate dal Parlamento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. La sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione, da ultimo disposta per gli immobili adibiti ad uso abitativo, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, è prorogata fino al 30 giugno 2003. (1)

2. Su ricorso del locatore, notificato al conduttore, che contesti la sussistenza in capo a quest'ultimo dei requisiti richiesti per la sospensione dell'esecuzione, il giudice dell'esecuzione procede con le modalità di cui all'articolo 11, commi quinto e sesto, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, disponendo o meno la prosecuzione dell'esecuzione con provvedimento da emanarsi nel termine di giorni otto dalla data di presentazione del ricorso. Avverso il decreto è ammessa opposizione al tribunale, che giudica in composizione collegiale con le modalità di cui all'articolo 618 del codice di procedura civile.

(1)

Per effetto dell'art. 1 del D.L. 24 giugno 2003, n. 147, convertito dalla legge 1° agosto 2003, n. 200 la sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione di cui al comma annotato è prorogata fino al 30 giugno 2004.

Art. 2

(modificato dalla legge di conversione)

1. Il termine di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, è prorogato al 30 giugno 2003.

Art. 3

(modificato dalla legge di conversione)

1. Il termine di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, è prorogato al 30 giugno 2003.

Art. 4

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri

LUNARDI, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI