
LEGGE 27 maggio 2002, n. 104
G.U.R.I. 1 giugno 2002, n. 127
Disposizioni per il completamento e l'aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero e modifiche alla legge 27 ottobre 1988, n. 470.
Testo annotato al 30 dicembre 2004
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Modifiche alla legge 27 ottobre 1988, n. 470, e ulteriori disposizioni per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero (1)
1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è sostituita dalla seguente:
"d) per irreperibilità presunta, salvo prova contraria:
1) trascorsi cento anni dalla nascita;
2) dopo due rilevazioni censuarie consecutive concluse con esito negativo;
3) quando risulti inesistente, tanto nel comune di provenienza quanto nell'AIRE, indirizzo all'estero;
4) quando risulti dal ritorno per mancato recapito della cartolina avviso, spedita ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, in occasione delle due ultime consultazioni che si siano tenute con un intervallo non inferiore ad un anno, esclusa l'elezione del Parlamento europeo limitatamente ai cittadini residenti nei Paesi dell'Unione europea nonché le consultazioni referendarie locali;".
2. I cittadini cancellati per irreperibilità dalle liste elettorali, ai sensi del comma 1 del presente articolo, se si presentano ai consolati per esprimere il voto per corrispondenza all'estero, sono senz'altro ammessi al voto previa annotazione in apposito registro e contestuale rilascio di un certificato elettorale e di un plico elettorale contenente la busta affrancata che dovrà essere inviata per posta ai rispettivi consolati dall'elettore secondo le modalità di cui ai commi 4 e 6 dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n. 459. Nel caso in cui i cittadini cancellati per irreperibilità abbiano invece optato per l'esercizio del diritto di voto in Italia, sono ammessi al voto previa richiesta all'ufficio elettorale del comune di origine.
3. I cittadini cancellati possono, in ogni momento, richiedere, con comunicazione recante l'indicazione delle proprie generalità e del luogo di residenza, al comune che ha provveduto alla cancellazione, di essere reiscritti d'ufficio nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e nelle liste elettorali.
4. Tutte le cancellazioni e i reinserimenti effettuati devono essere comunicati dai comuni per l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale dei cittadini italiani residenti all'estero di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459.
5. Il comma 2 dell'articolo 8 della citata legge n. 470 del 1988 è sostituito dal seguente:
"2. La rilevazione dei cittadini italiani all'estero si svolge ricavando i dati personali disponibili citati all'articolo 10 dagli schedari consolari di cui all'articolo 67 dei decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200".
6. L'articolo 14 della citata legge n. 470 del 1988 è sostituito dal seguente:
"ART. 14. - 1. Sulla base dei dati della rilevazione, le rappresentanze diplomatico-consolari, dopo aver aggiornato gli schedari di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, ne trasmettono in via informatica i dati al Ministero degli affari esteri, che li trasmette al Ministero dell'interno Centro elettronico della direzione centrale per i servizi elettorali, per l'aggiornamento dell'AIRE e per la memorizzazione dei dati raccolti.
2. Il Ministero dell'interno trasmette i dati di cui al comma 1 ai comuni, i quali provvedono entro i successivi sessanta giorni all'aggiornamento delle rispettive anagrafi, fatta salva la previsione di cui al comma 3.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro degli affari esteri, il termine di cui al comma 2 può essere prorogato per il comune di Roma fino ad un massimo di ulteriori centottanta giorni".
4. Sono abrogati l'articolo 11, l'articolo 13, commi 2 e 3, e l'articolo 15 della citata legge n. 470 del 1988.
Ai sensi dell'art. 1, c. 2 e 3, D.L. 29 marzo 2004, n. 80, le disposizioni dell'art. 1 si applicano anche per l'esercizio finanziario 2004 e quelle dell'art. 1, c. 2 e 3 nell'ipotesi di scioglimento per mancata adozione da parte degli enti locali dei provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193 T.U. EE. LL.
Disposizioni concernenti l'assunzione di impiegati temporanei
1. Per consentire l'espletamento della rilevazione dei cittadini italiani all'estero di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, come sostituito dall'articolo 1, comma 5, della presente legge, e per gli altri urgenti adempimenti elettorali, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, previa autorizzazione della Amministrazione centrale concessa in base alle esigenze operative delle singole sedi, possono assumere impiegati temporanei anche in deroga ai limiti del contingente di cui all'articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, nei limiti di spesa di cui al comma 2 del presente articolo; i relativi rapporti di impiego sono regolati dalle disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. (1)
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 14.424.641,19 per l'anno 2002.
Si riporta il testo dall'art. 8, comma 1, del D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284:"Art. 8 - Proroga di disposizioni relative al funzionamento delle rappresentanze displomatiche e degli uffici consolari all'estero
1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 27 maggio 2002, n. 104, sono prorogate per l'anno 2003, limitatamente al periodo di durata di un solo rinnovo dei contratti stipulati a seguito delle procedure di selezione già espletate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 153, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18".
Per effetto dell'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i rapporti di impiego a tempo determinato, di cui al comma annotato, sono prorogati al 2005, fino al completamento dell'ultimo rinnovo semestrale autorizzato ai sensi dell'art. 1-bis, del D.L. 31 marzo 2003, n. 52.
Acquisizione di servizi informatici
1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad acquisire beni e servizi informatici nei limiti di spesa di cui ai comma 2 del presente articolo.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 1.766.282,59 per l'anno 2002.
Oneri
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 16.190.924 euro per l'anno finanziario 2002, si provvede per detto anno, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 27 maggio 2002
CIAMPI
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
TREMAGLIA, Ministro per gli italiani nel mondo
Visto, il Guardasigilli: CASTELLI