
LEGGE 27 ottobre 1988, n. 470
G.U.R.I. 7 novembre 1988, n. 261
Anagrafe e censimento degli italiani all'estero.
TESTO COORDINATO (alla legge 30 dicembre 2023, n. 213)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
(integrato dall'art. 38, comma 1, del D.L.vo 13 aprile 2017, n. 64, a decorrere dal primo giorno dell'anno scolastico successivo all'entrata in vigore del predetto D.L.vo 64/2017)
1. Le anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) sono tenute presso i comuni e presso il Ministero dell'interno.
2. Le anagrafi dei comuni sono costituite da schedari che raccolgono le schede individuali e le schede di famiglia eliminate dall'anagrafe della popolazione residente in dipendenza del trasferimento permanente all'estero delle persone cui esse si riferiscono, ed inoltre le schede istituite a seguito di trascrizione di atti di stato civile pervenuti dall'estero.
3. Gli ufficiali di stato civile devono comunicare all'ufficio d'anagrafe del proprio comune il contenuto degli atti dello stato civile e delle relative annotazioni che si riferiscono ai cittadini residenti all'estero.
4. L'anagrafe istituita presso il Ministero dell'interno contiene dati desunti dalle anagrafi comunali e dalle dichiarazioni rese a norma dell'articolo 6.
5. La stessa anagrafe contiene i dati anagrafici dei cittadini nati e residenti all'estero dei quali nessuno degli ascendenti è nato nel territorio della Repubblica o vi ha mai risieduto.
6. Ai fini di cui al comma 5, l'ufficio dello stato civile di Roma comunica all'anagrafe del Ministero dell'interno il contenuto degli atti dello stato civile e delle relative annotazioni che si riferiscono ai predetti cittadini.
7. Apposita annotazione indica, per ogni cittadino incluso nell'anagrafe di cui ai commi 4 e 5, se lo stesso è iscritto nelle liste elettorali di un comune della Repubblica.
8. Non sono iscritti nelle anagrafi di cui al presente articolo 1 i cittadini che si recano all'estero per cause di durata limitata non superiore a dodici mesi.
9. Non sono altresì iscritti nelle stesse anagrafi:
a) i cittadini che si recano all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali, nonchè dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo ed inviati all'estero nell'ambito di attività scolastiche fuori dal territorio nazionale;
b) i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all'estero e le persone con essi conviventi, i quali siano stati notificati alle autorità locali ai sensi delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, rispettivamente del 1961 e del 1963, ratificate con legge 9 agosto 1967, n. 804.
10. Il supporto tecnico per la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe di cui al comma 4 è costituito dal centro elettronico della Direzione centrale per i servizi elettorali.
11. Ad uno o più funzionari del Ministero dell'interno, con qualifica funzionale non inferiore alla settima, sono attribuiti i poteri e i doveri dell'ufficiale di anagrafe.
12. Gli atti delle anagrafi di cui al presente articolo sono atti pubblici.
1. L'iscrizione nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero viene effettuata:
a) per trasferimento della residenza da un comune italiano all'estero, dichiarato o accertato a norma del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, e successive modificazioni;
b) per trasferimento dall'AIRE di altro comune o dall'anagrafe di cui al comma 4 dell'articolo 1, quando l'interessato ne faccia domanda, avendo membri del proprio nucleo familiare iscritti nell'AIRE o nell'anagrafe della popolazione residente del comune;
c) a seguito della registrazione dell'atto di nascita pervenuto ai sensi [degli articoli 51 e 52 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238,] (1) e dell'articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200;
d) per acquisizione della cittadinanza italiana da parte di persona residente all'estero;
e) per esistenza di cittadino all'estero giudizialmente dichiarata.
2. L'ufficiale di anagrafe annota sulle schede individuali l'indirizzo all'estero comunicato dall'interessato o comunque accertato.
Il R.D. 1238/1939 è stato abrogato dall'art. 110, comma 1, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e qualsiasi riferimento, nelle leggi, nei regolamenti o in altri atti normativi delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile di cui al R.D. n. 1238/1939, deve intendersi effettuato alle corrispondenti norme del nuovo regolamento, approvato con il citato D.P.R. n. 396/2000.
1. Nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero devono essere registrate le mutazioni relative alle posizioni anagrafiche conseguenti:
a) alle dichiarazioni, rese dagli interessati per sé o per persone sulle quali esercitano la potestà o tutela, concernenti i trasferimenti di residenza o di abitazione che hanno avuto luogo all'estero;
b) alle comunicazioni di stato civile;
c) alle dichiarazioni rese dagli interessati concernenti il cambiamento della qualifica professionale e del titolo di studio.
(modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 27 maggio 2002, n. 104)
1. La cancellazione dalle anagrafi degli italiani residenti all'estero viene effettuata:
a) per iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente a seguito di trasferimento dall'estero;
b) per immigrazione dall'estero in altro comune della Repubblica, segnalata a norma del secondo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136;
c) per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
d) per irreperibilità presunta, salvo prova contraria:
1) trascorsi cento anni dalla nascita;
2) dopo due rilevazioni censuarie consecutive concluse con esito negativo;
3) quando risulti inesistente, tanto nel comune di provenienza quanto nell'AIRE, indirizzo all'estero;
4) quando risulti dal ritorno per mancato recapito della cartolina avviso, spedita ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, in occasione delle due ultime consultazioni che si siano tenute con un intervallo non inferiore ad un anno, esclusa l'elezione del Parlamento europeo limitatamente ai cittadini residenti nei Paesi dell'Unione europea nonché le consultazioni referendarie locali;
e) per perdita della cittadinanza;
f) per trasferimento nell'AIRE di altro comune.
1. Gli ufficiali di anagrafe che eseguono le iscrizioni, le mutazioni e le cancellazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 devono darne comunicazione entro quarantotto ore al Ministero dell'interno che le comunica entro sessanta giorni dalla ricezione ai competenti uffici consolari.
(integrato dall'art. 3, comma 1, del D.L. 18 dicembre 2012, n. 223, convertito dalla legge 31 dicembre 2012, n. 232, dall'art. 16, comma 3, del D.L. 25 marzo 2019, n. 22, convertito dalla legge 20 maggio 2019, n. 41 e dall'art. 1, comma 243, della legge 30 dicembre 2023, n. 213)
1. I cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all'estero devono farne dichiarazione all'ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dalla immigrazione.
2. I cittadini italiani che risiedono all'estero alla data dell'entrata in vigore della presente legge devono dichiarare la loro residenza al competente ufficio consolare entro un anno dalla predetta data.
3. I cittadini italiani residenti all'estero che cambiano la residenza o l'abitazione devono farne dichiarazione entro novanta giorni all'ufficio consolare nella cui circoscrizione si trova la nuova residenza o la nuova abitazione.
4. Le dichiarazioni rese dagli interessati devono specificare i componenti della famiglia di cittadinanza italiana ai quali la dichiarazione stessa si riferisce e sono accompagnate da documentazione comprovante la residenza nella circoscrizione consolare.
5. Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari provvedono comunque a svolgere ogni opportuna azione intesa a promuovere la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo, anche sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 5, ed avvalendosi, per quanto possibile, della collaborazione delle pubbliche autorità locali, per ottenere la segnalazione dei nominativi dei cittadini italiani residenti nelle rispettive circoscrizioni e dei relativi recapiti.
6. Le notizie recate dalle dichiarazioni sono registrate dagli uffici consolari interessati negli schedari istituiti a norma dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200. Scaduti i termini per la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo, gli uffici consolari provvedono ad iscrivere d'ufficio nei predetti schedari i cittadini italiani che non abbiano presentato le dichiarazioni, ma dei quali gli uffici consolari abbiano conoscenza, in base ai dati in loro possesso.
7. Una copia autentica della dichiarazione o, in mancanza di questa, l'iscrizione d'ufficio è trasmessa entro centottanta giorni dall'ufficio consolare al Ministero dell'interno per le registrazioni di competenza e per le successive, immediate comunicazioni al comune italiano competente.
8. Altra copia autentica della dichiarazione è trasmessa all'ufficio consolare della circoscrizione di provenienza.
9. La richiesta agli uffici consolari, da parte dei cittadini italiani residenti all'estero, di atti, documenti e certificati deve essere accompagnata, qualora non siano già state rese, dalle dichiarazioni di cui al presente articolo. In mancanza di tali dichiarazioni gli uffici consolari corrisponderanno alla richiesta, provvedendo contestualmente alla iscrizione d'ufficio a norma del comma 6.
9-bis. Gli effetti della dichiarazione resa all'ufficio consolare, ai sensi dei commi 1 e 3, hanno decorrenza dalla data di presentazione della stessa, qualora non sia stata già resa la dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero presso il comune di ultima residenza, a norma della vigente legislazione anagrafica.
9-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e all'articolo 19, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, che, nell'esercizio delle funzioni, acquisiscono elementi rilevanti che indicano la residenza di fatto all'estero da parte del cittadino italiano, li comunicano al comune di iscrizione anagrafica e all'ufficio consolare competente per territorio rispettivamente per i provvedimenti di competenza, inclusi quelli di cui all'articolo 11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228.
9-quater. Il comune comunica le iscrizioni e cancellazioni d'ufficio effettuate nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero all'Agenzia delle entrate per i controlli fiscali di competenza.
1. Sulla base delle risultanze dell'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero e con l'osservanza delle disposizioni degli articoli da 29 a 31 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, spetta agli ufficiali di anagrafe dei comuni ed a quelli di cui all'articolo 1, comma 11, il rilascio dei seguenti certificati:
a) certificato di stato di famiglia;
b) certificato di residenza attestante che il richiedente, in precedenza iscritto nell'anagrafe dei residenti nel comune da certa data, risulta attualmente nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, con decorrenza dalla data di cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente per trasferimento all'estero, ovvero dalla data di iscrizione nell'anagrafe dei residenti all'estero a seguito di trascrizione di atto di stato civile.
(modificato dall'art. 1, comma 5, della legge 27 maggio 2002, n. 104)
1. La rilevazione dei cittadini italiani all'estero ha luogo contemporaneamente al censimento dei cittadini residenti in Italia. (1)
2. La rilevazione dei cittadini italiani all'estero si svolge ricavando i dati personali disponibili citati all'articolo 10 dagli schedari consolari di cui all'articolo 67 dei decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.
3. Il Ministero degli affari esteri sovraintende a tutte le operazioni relative alla rilevazione adottando i provvedimenti necessari per il loro regolare e tempestivo svolgimento; promuove, inoltre, nelle forme ritenute più efficaci, idonea attività di informazione e pubblicità in merito alla rilevazione stessa.
Si riporta il testo dell'art. 1 del D.L. 3 agosto 2001, n. 312, convertito dalla legge 1 ottobre 2001, n. 358:
"Art. 1
1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e tenuto conto del riordino delle modalità procedurali ivi previste, la seconda rilevazione dei cittadini italiani all'estero, di cui all'articolo 8 della citata legge n. 470 del 1988, è fissata in data 21 marzo 2003".
1. Oggetto della rilevazione dei cittadini all'estero sono, in ciascuna circoscrizione consolare, i cittadini italiani residenti e i cittadini italiani temporaneamente presenti.
2. Sono residenti nella circoscrizione consolare i cittadini italiani che, alla data della rilevazione, hanno la dimora abituale nella circoscrizione stessa, anche se ne sono temporaneamente assenti per motivi che non comportano trasferimento di residenza, secondo le norme della presente legge e del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, e successive modificazioni.
3. Sono temporaneamente presenti nella circoscrizione consolare i cittadini italiani che vi si trovano per uno dei motivi di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 1 e che hanno la residenza in Italia.
1. Per le singole persone costituenti la popolazione residente, la rilevazione concerne le fondamentali notizie di stato civile ed anagrafico, il comune italiano di ultima residenza e di origine e l'iscrizione nelle liste elettorali.
2. Per le persone temporaneamente presenti nella circoscrizione la rilevazione concerne notizie di stato civile ed anagrafico, il luogo di residenza, il motivo della temporanea presenza e l'iscrizione nelle liste elettorali.
3. La rilevazione ha inoltre per oggetto notizie concernenti il grado di istruzione dei cittadini residenti all'estero, le notizie professionali ed altre di carattere socio-economico.
(abrogato dall'art. 1, comma 7, della legge 27 maggio 2002, n. 104)
[1. Tra il settantesimo ed il sessantesimo giorno precedente la data della rilevazione, il capo dell'ufficio consolare costituisce l'ufficio circoscrizionale di rilevazione.
2. L'ufficio è composto da non meno di cinque e non più di venti cittadini italiani residenti nella circoscrizione fra i quali il capo dell'ufficio consolare designa il presidente.
3. I membri dell'ufficio sono scelti dal capo dell'ufficio consolare in una lista, comprendente un numero di cittadini italiani doppio rispetto a quello dei componenti l'ufficio, predisposta, ove esista, dal comitato dell'emigrazione italiana della circoscrizione.
4. Per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dell'ufficio, spetta un compenso giornaliero, da determinarsi, con apposito decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, in misura corrispondente alle retribuzioni locali e alla retribuzione base giornaliera spettante, nel Paese in cui ha sede l'ufficio consolare, al personale assunto con contratto regolato dalla legge locale ed adibito a mansioni analoghe.]
1. Il capo dell'ufficio consolare è responsabile del buon andamento delle operazioni della rilevazione nell'ambito della circoscrizione consolare e riferisce al Ministero degli affari esteri in ordine al regolare svolgimento delle operazioni stesse.
1. Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari provvedono a svolgere ogni opportuna azione intesa ad ottenere la segnalazione da parte delle pubbliche autorità locali dei nominativi e del recapito dei cittadini italiani che si trovano nella loro circoscrizione.
[2. L'ufficio consolare, sulla scorta delle risultanze dello schedario di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, e dei dati assunti ai sensi del comma 1, provvede ad inviare, per posta, agli interessati, i moduli di rilevazione, da compilarsi in triplice copia.] (comma abrogato) (1)
[3. L'ufficio stesso, avvalendosi anche della collaborazione dei comitati dell'emigrazione italiana, provvede a distribuire congrui quantitativi di moduli di rilevazione in ogni utile sede, ivi comprese le imprese presso le quali lavorano cittadini italiani, gli enti, le associazioni e le altre istituzioni cui partecipano i cittadini stessi. Inoltre invita, con ogni possibile mezzo di informazione, ivi comprese le trasmissioni della radiotelevisione italiana dedicate all'estero, i cittadini altrimenti non reperibili a ritirare presso lo stesso ufficio i moduli di rilevazione oppure a comunicare il proprio indirizzo.] (comma abrogato) (1)
Comma abrogato dall'art. 1, comma 7, della legge 27 maggio 2002, n. 104.
(sostituito dall'art. 1, comma 6, della legge 27 maggio 2002, n. 104)
1. Sulla base dei dati della rilevazione, le rappresentanze diplomatico-consolari, dopo aver aggiornato gli schedari di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, ne trasmettono in via informatica i dati al Ministero degli affari esteri, che li trasmette al Ministero dell'interno Centro elettronico della direzione centrale per i servizi elettorali, per l'aggiornamento dell'AIRE e per la memorizzazione dei dati raccolti.
2. Il Ministero dell'interno trasmette i dati di cui al comma 1 ai comuni, i quali provvedono entro i successivi sessanta giorni all'aggiornamento delle rispettive anagrafi, fatta salva la previsione di cui al comma 3.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro degli affari esteri, il termine di cui al comma 2 può essere prorogato per il comune di Roma fino ad un massimo di ulteriori centottanta giorni.
(abrogato dall'art. 1, comma 7, della legge 27 maggio 2002, n. 104)
[1. Il capo della rappresentanza diplomatica nei Paesi in cui sorgono impedimenti a procedere ad operazioni di rilevazione deve darne notizia al Ministero degli affari esteri. Ove gli impedimenti non possano essere rimossi, le rilevazioni, per i Paesi di cui trattasi, sono compiute sui dati delle anagrafi degli italiani residenti all'estero e servono ad integrare i dati delle rilevazioni fatte a norma della presente legge.]
1. Agli effetti dell'applicazione delle norme della presente legge, l'espressione "uffici consolari" indica gli uffici consolari di prima categoria.
2. Le relative circoscrizioni comprendono quelle degli uffici consolari ad essi aggregati con decreto del Ministro degli affari esteri.
3. Nei Paesi in cui non esistono gli uffici consolari di prima categoria sopra indicati, le funzioni previste dalla presente legge sono svolte dalle ambasciate, previa consultazioni degli organismi locali rappresentativi della comunità italiana.
1. Al fine di potenziare i servizi connessi con gli schedari ed i registri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, nonché di agevolare le operazioni di registrazione e rilevazione previste dalla presente legge, il Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari saranno dotati di adeguati strumenti ed attrezzature informatiche inclusi i programmi di base ed applicativi nonché di sistemi elettronici e telematici per la raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati.
2. Per la fase di avvio delle operazioni previste al comma precedente, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad assumere, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed alla legge 13 agosto 1980, n. 462, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 di detta legge ed eventuali altri divieti di assunzione, impiegati con contratto temporaneo nei limiti di un contingente non superiore a cento unità da assegnarsi alle rappresentanze diplomatiche o uffici consolari di prima categoria, in relazione alla consistenza delle comunità italiane residenti nelle rispettive circoscrizioni.
[3. Per consentire alle rappresentanze diplomatiche ed agli uffici consolari di far fronte ai maggiori compiti derivanti dall'applicazione della presente legge, il contingente degli impiegati di cui all'articolo 152 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è elevato di ottantacinque unità da assumere ed assegnarsi prioritariamente agli uffici all'estero nelle cui circoscrizioni risiedano comunità italiane particolarmente consistenti. Il Ministero degli affari esteri può assumere le predette unità di personale anche in deroga al limite di centocinquanta unità all'anno previsto dal primo comma dell'articolo 1 della citata legge 13 agosto 1980, n. 462, ed eventuali altri divieti di assunzione.] (comma abrogato) (1)
4. Le assunzioni del personale previste dal presente articolo possono essere effettuate a partire dall'entrata in vigore della presente legge.
5. La rilevazione degli italiani all'estero potrà essere effettuata in collaborazione con l'Istituto centrale di statistica.
Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. d), del D.L.vo 7 aprile 2000, n. 103.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'interno e della giustizia, sentito l'Istituto centrale di statistica, è emanato il regolamento per l'esecuzione della legge stessa e saranno dettate le norme per la prima formazione e per la tenuta degli schedari dei cittadini residenti all'estero.
1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1988 e lire 10 miliardi annui per i successivi esercizi finanziari, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione per il Ministero del tesoro per il 1988, utilizzando l'apposito accantonamento.
2. Per gli adempimenti di competenza del Ministero dell'interno, ivi compresi quelli dell'articolo 14, terzo comma, è riservata nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1 la somma di 2 miliardi da ripartire negli esercizi 1988, 1989, 1990.
3. Le somme di cui al presente articolo non impegnate o non erogate nell'anno di competenza, possono essere utilizzate per gli stessi fini nell'arco di due esercizi finanziari immediatamente successivi.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Sono abrogate le disposizioni di legge in contrasto o comunque incompatibili con la presente legge.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 27 ottobre 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI