
LEGGE REGIONALE 15 maggio 2002, n. 4
G.U.R.S. 17 maggio 2002, n. 23
Interventi per l'accelerazione ed il completamento del risanamento della città di Messina. Interventi nel settore abitativo. Modifiche alle leggi regionali 3 maggio 2001, n. 6 e 26 marzo 2002, n. 2.
N.d.R. La validità della presente normativa è stata confermata dall'art. 63, comma 13, della L.R. 23/2002 e successivamente dall'art. 30, comma 2, della L.R. 7/2003.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 23/2002 e con annotazioni alla data 8 maggio 2007)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
Oggetto e ordine di priorità degli interventi
1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 10 è sostituito dai seguenti:
"1. La somma di cui all'articolo 1 è destinata alla costruzione o all'acquisto di alloggi ed alla realizzazione delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria nonché alla realizzazione di centri sociali polifunzionali.
1 bis. Nel caso di acquisto di nuovi alloggi realizzati da privati, consorzi di cooperative e enti edilizi, si fa riferimento, per i costi, al vigente decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici emanato nel rispetto delle direttive nazionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che stabilisce i limiti massimi di costi per interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e convenzionata-agevolata nel territorio della Regione. Gli alloggi da acquistare devono rispondere ai requisiti stabiliti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche, fermo restando quanto disposto dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche, compresa la convenzione ex articolo 35 della stessa legge.".
2. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 10 è sostituito dal seguente:
"3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge un'apposita commissione costituita da un dirigente tecnico dell'Istituto autonomo per le case popolari di Messina, da un dirigente tecnico del comune di Messina e da un funzionario amministrativo dello stesso comune con funzione di segretario, nominati rispettivamente dai rappresentanti delle amministrazioni di appartenenza, verifica ed integra, sulla base dello stato di attuazione del risanamento, l'ordine di priorità degli interventi a suo tempo stabilito con delibera del consiglio comunale di Messina e predispone, tenendo conto dei diversi tempi di attuazione che la costruzione e l'acquisizione di alloggi presentano, un cronoprogramma degli interventi e delle azioni di risanamento. Il consiglio comunale nei trenta giorni successivi adotta, con propria deliberazione, il nuovo ordine di priorità. Trascorsi i termini sopradetti, il sindaco ne dispone l'attuazione con propria determinazione.".
Piani particolareggiati ed allocazione degli interventi di risanamento
1. All'articolo 3 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 10 sono aggiunti i seguenti commi:
"2. Tutti i piani particolareggiati di risanamento adottati dal consiglio comunale di Messina sono approvati integralmente con la presente legge. Eventuali modifiche all'interno di essi, limitatamente alle aree da risanare, che riguardino specifiche destinazioni d'uso, di distribuzione degli standard urbanistici, densità fondiarie, purché mantenute all'interno del dimensionamento complessivo, non costituiscono variante al Piano regolatore generale vigente e alla variante generale adottata e sono approvate con deliberazione della giunta comunale non soggetta ad ulteriore approvazione. (1)
3. (Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana).
4. Gli interventi di risanamento possono essere allocati anche nelle aree destinate all'edilizia residenziale nei piani particolareggiati di cui al comma 2. Nel caso in cui le aree indicate nei commi precedenti non siano sufficienti, gli interventi di risanamento possono allocarsi nelle aree destinate ad edilizia residenziale pubblica dallo strumento urbanistico adottato, senza ulteriori pareri.
5. Al fine di favorire gli obiettivi di integrazione sociale e di riqualificazione urbana dell'azione di risanamento degli ambiti di cui all'articolo 2, nelle aree riservate all'intervento dei privati, individuate nei piani particolareggiati di risanamento, possono essere allocati programmi costruttivi di edilizia residenziale convenzionata. Gli interventi di edilizia sovvenzionata, la cui realizzazione o acquisizione è finanziata dalla presente legge, possono essere allocati nelle aree destinate ad edilizia economica e popolare dallo strumento generale adottato.".
L'art. 3, comma 2, della L.R. 10/90 è stato integrato dall'art. 139, comma 14, della L.R. 4/2003 .
Compiti dell'Istituto autonomo per le case popolari
1. L'articolo 4 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 10 è sostituito dal seguente: (1)
"Art. 4. - 1. Per la progettazione e la realizzazione delle opere finanziate con la presente legge, nonché per la gestione degli alloggi, il comune di Messina si avvale dell'Istituto autonomo per le case popolari di Messina, che assume anche la funzione di stazione appaltante. Ai fini dell'approvazione tecnico-amministrativa dei progetti e delle relative perizie di variante e suppletive, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, l'Istituto è autorizzato ad avvalersi della commissione tecnica istituita presso lo stesso dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche. Resta di competenza della stessa commissione tecnica l'approvazione dei progetti relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
2. L'approvazione tecnico-amministrativa della commissione tecnica costituisce anche autorizzazione per l'inizio dei lavori, ai sensi e per gli effetti degli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64. Sono di competenza della stessa commissione tecnica tutti gli adempimenti successivi e conclusivi della legge 2 febbraio 1974, n. 64.
3. La commissione tecnica, di cui al comma 1, integrata dal presidente della commissione edilizia comunale e da due esperti allo scopo delegati dal sindaco, esprime il parere obbligatorio propedeutico al rilascio della concessione edilizia richiesto dal regolamento edilizio.
4. L'approvazione definitiva del progetto viene deliberata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Messina, con successiva presa d'atto da parte della giunta comunale.
5. Per le finalità della presente legge, ai fini della redazione ed esecuzione dei progetti, l'Istituto autonomo per le case popolari è autorizzato ad avvalersi di professionisti esterni.
6. Per l'affidamento degli incarichi di progettazione, il cui importo stimato del servizio è inferiore a 200.000 euro, l'Istituto autonomo per le case popolari può procedere all'affidamento a liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 e successive modifiche, ed alle società di cui alle lettere a) e b) del comma 6 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche, di sua fiducia. L'Istituto autonomo per le case popolari deve verificare l'esperienza e la capacità professionale dei progettisti incaricati e motivarne la scelta in relazione al progetto da affidare. Qualora il corrispettivo presunto delle competenze sia uguale o superiore al controvalore in euro di 200.000 DSP, l'Istituto autonomo per le case popolari affida l'incarico ai sensi del capo V del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
7. Per far fronte al pagamento delle competenze tecniche, l'Istituto autonomo per le case popolari di Messina è autorizzato ad istituire nel proprio bilancio un fondo di rotazione di 2,5 milioni di euro, al cui finanziamento si provvede con i fondi stanziati dall'articolo 1 e resi immediatamente disponibili all'atto dell'entrata in vigore della stessa. A reintegro del fondo di rotazione sono destinate le somme per le competenze tecniche previste nei decreti di finanziamento dei singoli interventi.
8. Gli alloggi devono essere realizzati secondo le tipologie previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche.
9. I progetti devono prevedere l'utilizzazione delle aree di ciascun lotto per la realizzazione di case popolari ed opere di urbanizzazione primaria, nonché la totale demolizione di casette ultrapopolari, di baracche e di ogni altra costruzione comunque esistente.".
Vedi l'art. 4 della L.R. 10/90 come oggi riformulato a seguito delle successive modifiche.
Requisiti degli assegnatari
1. L'articolo 5 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 10, è sostituito dal seguente: (1)
"Art. 5. - 1. Gli alloggi sono assegnati ai nuclei familiari aventi residenza anagrafica effettiva nelle aree da risanare da almeno tre anni continuativi alla data del 31 dicembre 1998, nonché in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modifiche, con esclusione del limite massimo di reddito.".
Vedi l'art. 5 della L.R. 10/90 come oggi riformulato a seguito delle successive modifiche.
Iter di assegnazione e censimento costruzioni
1. L'articolo 6 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 10 è sostituito dal seguente:
"Art. 6. - 1. Ai fini dell'assegnazione di cui all'articolo 5 l'anzianità di residenza di tre anni complessivi in una o più zone di cui all'articolo 3 deve essere comprovata mediante certificato storico-anagrafico.
2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana l'amministrazione comunale deve procedere ad un nuovo censimento di tutte le costruzioni precarie e baracche esistenti negli ambiti di risanamento, mediante i propri organi di polizia municipale.
3. L'assegnazione è disposta dal sindaco, previa delibera della giunta comunale su graduatorie formulate dagli appositi uffici comunali secondo i criteri dettati dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modifiche, a favore degli abitanti delle zone interessate ai singoli progetti di risanamento.".
Consegna alloggi
1. L'articolo 7 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 10 è sostituito dal seguente:
"Art. 7. - 1. L'assegnazione degli alloggi è effettuata dopo l'approvazione del progetto. L'assegnatario ne può prendere possesso solo dopo che è effettuata la consegna all'ente appaltante da parte dell'impresa esecutrice, che rimane responsabile della loro custodia fino alla consegna degli stessi all'ente appaltante.
2. La consegna degli alloggi agli assegnatari ha luogo quando le costruzioni hanno ottenuto il necessario collaudo, l'abitabilità e tutte le approvazioni amministrative previste per legge in materia igienico-sanitaria e deve avvenire entro sei mesi dalla dichiarazione di ultimazione dei lavori da parte del direttore dei lavori.
3. Il nucleo familiare avente diritto all'assegnazione, prima dell'immissione nel nuovo alloggio, deve liberare da persone e cose l'alloggio in cui risiede per consentire la contestuale demolizione.".
Aree interessate ai progetti di risanamento
1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 10 aggiungere "che costituisce titolo per l'inserimento nella graduatoria generale per l'assegnazione degli alloggi".
Interventi di demolizione
1. L'articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 10, è sostituito dal seguente:
"Art. 9. - 1. E' fatto obbligo all'Istituto autonomo per le case popolari di provvedere all'immediata demolizione delle casette e delle baracche lasciate libere dagli assegnatari o sgomberate in forza di atto amministrativo ovvero renderle comunque inservibili all'uso abitativo.
2. All'onere finanziario per i lavori di demolizione e di trasporto a rifiuto dei materiali inerti si fa fronte mediante apposita previsione nel quadro economico-finanziario progettuale.
3. L'Istituto autonomo per le case popolari è inoltre autorizzato a stipulare contratti aperti per interventi di demolizione di baracche o case ultrapopolari che si rendono libere a prescindere dall'assegnazione degli alloggi. Tali interventi trovano copertura sugli stanziamenti di cui alla presente legge.".
Aggiornamento graduatorie
1. L'articolo 11 della legge regionale 10 luglio 1990, n. 10 è sostituito dal seguente:
"Art. 11. - 1. La Commissione provinciale per l'assegnazione di alloggi popolari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, è tenuta ad aggiornare le graduatorie definitive, distinte per ogni singolo ambito di intervento, entro centoventi giorni dall'approvazione della presente legge.
2. In caso di mancato rispetto dei termini di cui al comma 1, il sindaco, in quanto commissario straordinario, adotta con proprie determinazioni, ratificate dalla giunta comunale, i relativi atti sostitutivi.".
Graduatorie definitive
1. Alla legge regionale 6 luglio 1990, n. 10, dopo l'articolo 11, è aggiunto il seguente articolo:
"Art. 11 bis. - 1. Il comune di Messina è tenuto a formulare le graduatorie definitive, distinte per ogni singolo progetto di intervento, entro centoventi giorni dalla data di consegna dei lavori dei singoli lotti.
2. Le autorizzazioni e le approvazioni di carattere amministrativo, tecnico ed economico, ivi comprese quelle di cui alla legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche, si intendono acquisite favorevolmente trascorsi sessanta giorni dalla richiesta delle medesime qualora non siano intervenuti provvedimenti interruttivi o di reiezione motivati da parte degli organi competenti. Le autorizzazioni e approvazioni, relative ad interventi di prescrizioni o richieste di modifiche da parte dei predetti enti, devono essere sottoposte a riesame entro trenta giorni dalla notifica all'ente progettista o ai professionisti e la definitiva approvazione si conclude entro i successivi trenta giorni. In caso di inerzia degli enti preposti al rilascio di approvazioni, autorizzazioni, pareri e certificazioni, il sindaco assume i poteri di commissario straordinario sostituendosi all'organo inadempiente.
3. In caso di mancato rispetto dei termini di cui al presente articolo l'Assessore regionale per i lavori pubblici e l'Assessore regionale per gli enti locali, previa intesa, nominano appositi commissari ad acta rispettivamente presso l'Istituto autonomo case popolari ed il comune entro trenta giorni dalla scadenza del termine assegnato per porre in essere gli adempimenti previsti.".
Contributi in favore del comune di Barcellona
1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato ad erogare al comune di Barcellona, per l'esercizio finanziario 2002, la somma di 1.900 migliaia di euro per l'acquisto, il recupero e l'utilizzazione della stazione ferroviaria dismessa al fine di consentire la realizzazione degli interventi pubblici di arredo urbano.
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede con le disponibilità indicate nella tabella H, articolo 130 - U.P.B. 12.2.2.6.1, allegata alla legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.
Modifiche alla legge regionale 26 marzo 2002, n. 2
1. Alla lettera d), comma 3, dell'articolo 56 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002" dopo la parola "escludendo" aggiungere la parola "unilaterali".
2. Al comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 sopprimere le parole "limitrofo e".
Contributi in favore dei soci di cooperative edilizie (1)
(modificato dall'art. 63, comma 14, della L.R. 23/2002)
1. Il Presidente della Regione, Dipartimento regionale di protezione civile è autorizzato ad erogare un finanziamento straordinario ai soggetti destinatari delle ordinanze sindacali di sgombro degli alloggi siti nel piano di zona Tremonti-Ritiro di Messina ricadenti nelle palazzine A14, A15, A16, A17 e B12 della cooperativa edilizia "Il Cerbiatto" e A11, A12, A13, B6, B7, B8, B9 e B11 della cooperativa "La Gazzella".
2. Il contributo viene erogato su richiesta degli interessati, previa trasmissione della copia autentica dell'ordinanza di sgombro e della copia dell'originario atto di assegnazione quale titolo di detenzione.
3. Il contributo viene, altresì, erogato in luogo degli interventi di recupero, ricostruzione e ristrutturazione previsti dal comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 22, in misura pari alle somme versate da ciascun beneficiario fino alla data di emanazione dell'ordinanza alla cooperativa di appartenenza e agli istituti di credito mutuanti per il rimborso delle semestralità di mutuo.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 2002 la spesa di euro 2.700 migliaia cui si fa fronte mediante riduzione della spesa autorizzata per l'esercizio finanziario medesimo, dalla legge regionale 6 luglio 1990, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni (U.P.B. 6.2.2.6.1 cap. 672407), di importo corrispondente sia in termini di competenza che di cassa.
In ordine all'articolo annotato vedi l'interpretazione autentica di cui all'art. 105 della L.R. 4/2003 .
Interventi in località Tremonti-Ritiro nel comune di Messina
1. L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato ad erogare un finanziamento al comune di Messina per l'esecuzione dei lavori di demolizione degli edifici evacuati, il recupero delle relative aree, il completamento delle opere di regimentazione delle acque, l'urbanizzazione e le opere di presidio dell'area e degli immobili ricadenti nel comprensorio Tremonti-Ritiro e già oggetto dei provvedimenti di cui all'articolo 1 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 22.
2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 2.500 migliaia cui si fa fronte mediante riduzione della spesa autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, dalla legge regionale 6 luglio 1990, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni (U.P.B. 6.2.6.1 cap. 672407) di importo corrispondente sia in termini di competenza che di cassa.
Canone di locazione per alloggi con superficie utile inferiore ai 45 mq.
1. Per gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica che conducono in locazione appartamenti con superficie utile inferiore a quella prevista dalla lettera b), primo comma, dell'articolo 19 della legge 8 agosto 1977, n. 513 e successive modifiche, non si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale 7 giugno 1994, n. 18, e dai correlati decreti dell'Assessore regionale per i lavori pubblici n. 370/11 del 15 marzo 1996 e n. 1112 del 23 luglio 1999.
2. Per tali alloggi il canone di locazione è determinato secondo la normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge regionale 7 giugno 1994, n. 18.
Proroga di termini
1. I termini previsti dagli articoli 1, 7, 13 e 16 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2004. (1)
Il termine annotato è stato prorogato nei limiti, dall'art. 31 della L.R. 15/2004 fino al 31 dicembre 2006 e dall'art. 6, comma 1, della L.R. 13/2007 fino al 31 dicembre 2008.
Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2001, n. 6
1. Il comma 4 dell'articolo 102 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, è sostituito dal seguente:
"4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire i progetti già finanziati, inseriti nelle misure del POP Sicilia 1994-1999 in esubero rispetto alle esigenze della rendicontazione comunitaria, in un apposito programma regionale mantenendo il finanziamento sui capitoli originali senza determinare ulteriori oneri per il bilancio regionale. I dipartimenti regionali possono imputare tali progetti al POR Sicilia 2002-2006, dopo averne accertato la coerenza programmatica e la compatibilità tecnica con le schede tecniche di misura del complemento di programmazione dello stesso POR Sicilia.".
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 15 maggio 2002.
CUFFARO
Assessore regionale per il bilancio e le finanze
PAGANO
Assessore regionale per gli enti locali
D'AQUINO
Assessore regionale per i lavori pubblici
SCAMMACCA DELLA BRUCA
Assessore regionale per il territorio e l'ambiente
PELLEGRINO
Assessore regionale per il turismo,
le comunicazioni ed i trasporti
CASCIO