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N.d.R. Il presente decreto è stato REVOCATO dall'art. 5, comma 1, del D.A. Turismo Sport e Spettacolo 22 novembre 2018.

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

DECRETO 6 maggio 2002

G.U.R.S. 9 agosto 2002, n. 36

Integrazione del decreto 11 giugno 2001, concernente requisiti per la classifica in stelle delle aziende turistico-ricettive, elencate nell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996 [N.d.R. recte: legge regionale 6 aprile 1996, n. 27], per il quinquennio 2002-2006.

N.d.R. Il presente decreto è stato REVOCATO dall'art. 5, comma 1, del D.A. Turismo Sport e Spettacolo 22 novembre 2018.

L'ASSESSORE PER IL TURISMO,

LE COMUNICAZIONI, ED I TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il decreto n. 908/VI/TUR dell'11 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 35 del 13 luglio 2001;

Considerato che il suddetto decreto prevede espressamente ai fini della classifica degli alberghi a 5 e a 4 stelle l'esistenza di appositi locali attrezzati per la ristorazione;

Considerato che il possesso di tali requisiti può costituire una penalizzazione per le strutture ricettive che si trovano nell'ambito dei centri urbani residenziali e nei centri storici dei comuni dell'isola che non possono realizzare locali per la ristorazione adeguati alla consistenza ricettiva della struttura, sia per vincoli urbanistici, monumentali, ecc., e sia per necessità imposte da scelte imprenditoriali, che ovviamente devono tener conto anche di valutazioni connesse al rapporto tra costi e benefici, nonché alla necessità di assicurare competitività al prodotto turistico sui mercati nazionali ed internazionali;

Ritenuta l'opportunità di tener conto anche di tali circostanze in sede di attribuzione della classifica;

Sentite le organizzazioni di categoria nella riunione del 18 aprile 2002;

Decreta:

N.d.R. Il presente decreto è stato REVOCATO dall'art. 5, comma 1, del D.A. Turismo Sport e Spettacolo 22 novembre 2018.

Art. 1

Ad integrazione del decreto n. 908/VI/TUR dell'11 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 35 del 13 luglio 2001, le strutture ricettive che sono realizzate nell'ambito dei centri urbani residenziali e dei centri storici dei comuni dell'isola, che non possono realizzare locali per la ristorazione adeguati alla consistenza ricettiva della struttura, sia per vincoli urbanistici, monumentali, ecc., e sia per necessità imposte da scelte imprenditoriali, che ovviamente devono tener conto anche di valutazioni connesse al rapporto tra costi e benefici, nonché alla necessità di assicurare competitività al prodotto turistico sui mercati nazionali ed internazionali, possono conseguire la classifica di albergo a 4 stelle, anche se le stesse non dispongono di appositi locali per la ristorazione.

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Art. 2

La classifica è effettuata dall'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico competente per territorio su richiesta del gestore della struttura e previo apposito nulla osta del dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni dei trasporti.

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Art. 3

Tale nulla osta verrà rilasciato sulla base di una perizia tecnica e/o di una relazione con allegato un business-plan sulle valutazioni di tipo imprenditoriale, dalle quali risulti l'impossibilità oggettiva a realizzare il locale attrezzato per i servizi di ristorazione adeguato in rapporto alla ricettività della struttura ovvero l'assoluta non convenienza imprenditoriale alla realizzazione di locali attrezzati per la ristorazione che comportano una diminuzione sensibile della consistenza ricettiva. Il nulla osta verrà rilasciato anche sulla base dei seguenti presupposti:

a) esistenza nell'immediato interland dell'albergo di un numero di esercizi di ristorazione adeguati alla qualità della struttura stessa;

b) esistenza comunque di uno snack-bar in grado di assicurare un servizio di ristorazione di base nella struttura ricettiva.

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Art. 4

Rimangono ferme tutte le altre statuizioni di cui al decreto n. 908/VI/TUR dell'11 giugno 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 6 maggio 2002.

CASCIO