Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 25 giugno 2025, n. 2104

SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 4 luglio 2025, n. 30

Approvazione dei requisiti minimi, definizioni e disposizioni applicabili a tutte le aziende turistico-ricettive elencate all'art. 3 della legge regionale 25 febbraio 2025, n. 6.

L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LO SPORT E LO SPETTACOLO

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la L.R. n. 1 del 09 gennaio 2025 - "Legge di Stabilità regionale 2025/2027";

VISTA la L.R. n. 2 del 09 gennaio 2025, Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2025/2027, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 3 del 15.01.2025;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 2 del 16 gennaio 2025 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale e del Piano degli Indicatori, triennio 2025/2027;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e ss.mm.ii. "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale";

VISTO il D.P.R. 5 dicembre 2009, n. 12, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 59 del 21 dicembre 2009 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTO il D.P.R. 18 gennaio 2013, n. 6 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 10 del 28 febbraio 2013 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi e dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12";

VISTO il D.P.R. 14 giugno 2016, n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni" ed in particolare l'Allegato 1 che sostituisce l'Allegato 1 al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modificazioni ed abroga il D.P.Reg. 22 ottobre 2014, n. 27 e il D.P.Reg. 21 dicembre 2015, n. 33;

VISTO il D.P. Reg. 5 aprile 2022, n. 9, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 341 del 08.08.2023 con la quale, per le motivazioni nella stessa indicate, l'arch. Maria Concetta Antinoro è stata nominata Dirigente Generale del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo;

VISTO il D.D.G. n. 2495 del 06.10.2022 con il quale è stato conferito alla dott.ssa Rosalia Giambrone l'incarico di Dirigente responsabile del Servizio 3 - "Osservatorio Turistico e dello Sport" - presso il Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, con decorrenza dal 16.06.2022 fino al 31.12.2024;

VISTO il D.D.G. n. 4641/A.1 del 19.12.2024 con il quale è stato differito il termine di scadenza dell'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 3 "Osservatorio Turistico e dello Sport" conferito alla dott.ssa Rosalia Giambrone, fino al 30 giugno 2025;

VISTA la Legge regionale 13 marzo 1982, n. 14, "Disciplina dei complessi ricettivi all' aria aperta";

VISTA la Legge regionale 20 agosto 1996, n. 38, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 42 del 22 agosto 1996, e in particolare l'art. 11 che include nelle imprese alberghiere le aziende turistiche residenziali con attività ricettiva aperta al pubblico anche con permanenza a rotazione, a gestione unitaria;

VISTA la Legge regionale 23 dicembre 2000 n. 32 e in particolare l'art. 88 "Aiuti ai Bed and Breakfast" come modificato dalla Legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, ed in particolare dall'art. 110, comma 14;

VISTA la Legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, e in particolare art. 30, comma l, che inserisce il Turismo rurale tra le attività ricettive di cui all'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, come modificato dall'art. 1, comma 7, della L.R. 13/2006 e dall'art. 21, comma 1, della L.R. 3/2010;

VISTO il decreto n. 53 del 08 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 17, parte I, del 13 aprile 2001, con il quale sono stati approvati i requisiti per la classificazione in stelle dei bed and breakfast;

VISTO il decreto n. 908 dell'11 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 35 del 13 luglio 2001, con il quale sono stati approvati i requisiti per la classificazione in stelle delle aziende turistico-ricettive di cui all'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, come integrata dalla legge regionale 20 agosto 1996, n. 38, art. 11;

VISTO il decreto assessoriale del 29 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 1, del 4 gennaio 2002, parzialmente modificato ed integrato dal decreto n. 189 dell'11 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 44 del 20 settembre 2002, con il quale sono stati approvati i requisiti per la classifica in stelle delle aziende agrituristiche elencate nell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, per il quinquennio 2002-2006;

VISTO il decreto n. 152 del 6 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 36 del 9 agosto 2002, con il quale, in deroga al decreto n. 908/2001, sono state stabilite le condizioni e i criteri per ammettere alla classifica a 4 stelle alberghi anche in assenza di locali destinati alla ristorazione;

VISTA la Legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, e in particolare l'art. 41, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 14, del 27 marzo 2002, che modifica ulteriormente l'art. 88 della Legge regionale 23 dicembre 2000 n. 32 e inserisce i bed and breakfast tra le attività di cui all'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27;

VISTO il decreto n. 165 del 6 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 41 del 30 agosto 2002, con il quale sono stati approvati i requisiti per la classifica e lo svolgimento dell'attività di turismo rurale;

VISTA la Legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, e in particolare l'art. 77, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 17, del 17 aprile 2003, che modifica ulteriormente l'art. 88 di cui alla Legge regionale 23 dicembre 2000 n. 32;

VISTO l'art. 5, della legge regionale 15 settembre 2005 n. 10, con il quale sono state soppresse le Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico;

VISTA la Legge regionale 6 febbraio 2006, n. 13, "Riproposizione di norme in materia di turismo", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 7 dell'8 febbraio 2006;

VISTO il decreto n. 159 del 6 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 57 del 15 dicembre 2006, parte I, con il quale, in deroga al decreto n. 908/2001, gli alberghi, i motel, i villaggi albergo a 4 e 3 stelle, le aziende turistico-residenziali e le residenze turistico alberghiere a 4 stelle e gli esercizi di affittacamere a 3 e 2 stelle, ubicati in località poste ad altitudine superiore a 1000 metri sul livello del mare possono conseguire la classifica anche in assenza di impianto di refrigerazione nelle camere e nei locali comuni;

VISTO il decreto n. 25/GAB del 28 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 12 del 16 marzo 2007 ed il decreto n. 9 del 12 febbraio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 9 del 22 febbraio 2008, con il quale è stata prorogata la validità delle norme contenute nei decreti n. 908 dell'11 giugno 2001, n. 152 del 6 maggio 2002, n. 159 del 6 dicembre 2006, n. 53 dell'8 febbraio 2001, n. 49 del 29 novembre 2001, parzialmente modificato dai decreti n. 189 dell'11 luglio 2002 e n. 165 del 6 giugno 2002, con i quali sono stati approvati, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, i requisiti per la classifica delle aziende ricettive di cui all'art. 3 della citata legge regionale n. 27/96, fino alla definizione dei nuovi parametri;

VISTO il decreto n. 2351/GAB del 15 dicembre 2014, "Requisiti per la classifica in stelle delle aziende turistico-ricettive, elencate nell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 54, parte I, del 24 dicembre 2014, col quale si sostituisce l'allegato A al decreto n. 908 dell'11 giugno 2001;

VISTO il decreto n. 469/GAB del 20 marzo 2017, "Obbligo della comunicazione dei dati rilevanti ai fini ISTAT per il mantenimento della classifica delle strutture ricettive di cui all'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 e s.m.i." pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 14, parte I, del 07 aprile 2017;

VISTO il decreto assessoriale n. 3098 del 22 novembre 2018 "Modifica dei requisiti per l'attribuzione della classifica in stelle delle aziende turistico-ricettive" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 51, parte I, del 30 novembre 2018, col quale si sostituisce l'allegato A al decreto n. 2351/GAB del 15 dicembre 2014;

VISTO il decreto assessoriale del 05 giugno 2019, n. 1507 "Modifica dei requisiti per l'attribuzione della classifica in stelle alle aziende turistico-ricettive" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 29, parte I, del 21 giugno 2019 che, in ragione delle innovazioni introdotte col citato Decreto assessoriale n. 3098 del 22 novembre 2018, prevedere un regime transitorio che consenta agli operatori di adeguarsi alla nuove prescrizioni adottando una tempistica certa e condivisa;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, con il quale sono stati istituiti gli Sportelli Unici per le Attività produttive, ed il DPR 7 settembre 2010, n. 160 - Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO Il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222, Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

VISTA la legge regionale 27 marzo 2013 n. 7 - Norme transitorie per l'istituzione dei Liberi Consorzi comunali;

VISTA la legge regionale 24 marzo 2014 n. 8 - Istituzione dei Liberi Consorzi comunali e delle Città Metropolitane;

VISTA la legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 - Disposizioni in materia di Liberi Consorzi comunali e Città metropolitane ed in particolare l'art. 33, commi 2, 4 e 6;

VISTA la legge 29 luglio 2014, n. 106 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo" di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, e in particolare, l'articolo 10, comma 5 che dispone: "... il Ministro dei beni e delle attività' culturali e del turismo, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata aggiorna gli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettive e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale"

VISTO il D.M. 14 giugno 1989, n. 236 "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche" e s.m.i.;

VISTO l'art. 13 - ter "Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale" del D. L. 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla Legge 15 dicembre 2023, n. 191 (in G.U. 16/12/2023, n. 293);

VISTO il Decreto del Ministero del Turismo del 06 giugno 2024 (prot. 16726/24) recante "Disposizioni applicative per l'individuazione delle modalità di interoperabilità tra la banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche di cui all'articolo 13-quater, comma 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e le banche dati regionali e delle Province autonome delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche";

VISTO il D.L. 24 aprile 2017, n. 50" Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo" convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 (in S.O. n. 31, relativo alla G.U. 23/06/2017, n. 144) che all'art. 4 disciplina il regime fiscale delle locazioni brevi;

VISTO il D.L. 30 aprile 2019 n. 34, art. 13 - quater comma 4, "Disposizioni in materia di locazioni brevi e attività ricettive", convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58;

VISTO il decreto assessoriale n. 1783 del 27 luglio 2022 "Istituzione del Codice Identificativo Regionale (CIR) delle strutture ricettive e degli alloggi per uso turistico" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 44, parte I, del 23 settembre 2022;

VISTA la Legge regionale 25 febbraio 2025 n. 6, "Disciplina delle strutture turistico-ricettive" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 11, del 28 febbraio 2025;

VISTO l'art. 5 della L.R. n. 6/2025, comma 1, che recita "Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge previo parere della competente Commissione dell'Assemblea regionale siciliana, sono stabiliti i requisiti minimi obbligatori, i criteri per la classificazione, le caratteristiche tecniche e le specifiche modalità di esercizio delle strutture turistico-ricettive";

VISTO l'art. 5 comma 2 bis della Legge regionale 12.05.2025, n. 22 "Disposizioni varie in materia di edilizia. Norme in materia di personale. Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2025, n. 6 e alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 98";

VISTO l'art. 23, comma 5 della L.R. n. 6/2025 con il quale gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge regionale n. 14/1982 e successive modificazioni, sono abrogati;

VISTO l'art. 39, comma 3 della L.R. n. 6/2025 con il quale gli articoli da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 e successive modificazioni sono abrogati;

VISTO l'art. 39, comma 1 della L.R. n. 6/2025 con il quale sono apportate le seguenti modifiche al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10 e successive modificazioni: le parole "alle province regionali" sono sostituite dalle parole "al dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo";

VISTO l'art. 39, comma 2 della L.R. n. 6/2025 con il quale sono apportate le seguenti modifiche al comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 11 e successive modificazioni: dopo le parole "delle strutture extralberghiere" è aggiunto il seguente periodo "alla classificazione provvede il Dipartimento del Turismo, dello sport e dello spettacolo";

RITENUTO pertanto di dovere provvedere a quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5, e 6 dell'art. 5 della L.R. n. 6/2025;

RITENUTO inoltre di dover provvedere a quanto previsto dall'art. 6 "Requisiti di sicurezza", dell'art. 7 "Verifica della classificazione", dell'art. 8 "Requisiti morali degli esercenti l'attività turistico-ricettiva", dall'art. 9 "Esercizio dell'attività turistico-ricettiva", dall'art. 10 "Codice Identificativo delle strutture turistico-ricettive", dall'art. 11 "Denominazione delle strutture turistico-ricettive", dall'art. 12 "Obbligo di comunicazione dei dati", dall'art. 13 "Pubblicità dei prezzi e informazioni all'interno delle strutture turistico-ricettive", dall'art. 14 "Obblighi assicurativi" della L.R. n. 6/2025;

RITENUTO inoltre di dover provvedere a quanto previsto dall'art. 36 "Funzioni di Vigilanza e Controllo", dall'art. 37 "Diffida, sospensione e divieto dell'esercizio di attività turistico-ricettiva", l'art. 38 "Sanzioni amministrative" della L.R. n. 6/2025;

VISTA la nota prot. n. 20970/S3 del 05 giugno 2025 con la quale l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo ha trasmesso alla Segreteria della Giunta regionale la bozza definitiva del decreto di cui all'art. 5, comma 1 della L.R. n. 6/2025, per l'inoltro alla competente V Commissione legislativa ARS, allo scopo di acquisire il relativo parere;

CONSIDERATO che in data 25 giugno 2025 la V Commissione legislativa ARS "Cultura, Formazione e Lavoro" ha espresso il proprio parere favorevole con alcune richieste di modifica;

RITENUTO di dover apportare le modifiche proposte dalla V Commissione legislativa ARS sul testo trasmesso con nota prot. n. 20970/S3 del 05 giugno 2025;

RITENUTO, pertanto, di poter provvedere all'emissione del decreto di cui all'art. 5, comma 1 della L.R. n. 6/2025, munito del parere favorevole reso dalla V Commissione legislativa ARS nella seduta del 25 giugno 2025;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi di cui alla premessa, sono approvati i "REQUISITI MINIMI, DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI APPLICABILI A TUTTE LE AZIENDE TURISTICO-RICETTIVE ELENCATE ALL'ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2025, n. 6.

Art. 3

L'Allegato "A" e l'Allegato "B" fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 4

Sono modificati i requisiti per l'attribuzione della classifica in stelle alle aziende turistico-ricettive, secondo quanto riportato nell'Allegato "A" del presente decreto, nonché i requisiti per l'avvio dell'attività delle dimore destinate in tutto o in parte a locazioni turistiche, secondo quanto riportato nell'Allegato "A" e nell'Allegato "B" del presente decreto.

Art. 5

Ai fini dell'individuazione dei requisiti per l'attribuzione della classifica, descritti nell'Allegato "A" al presente decreto, sono strutture alberghiere: gli alberghi, i condhotel, le residenze turistico alberghiere, le residenze d'epoca alberghiere, i villaggi turistici. Ai fini dell'individuazione dei requisiti per l'attribuzione della classifica, descritti nell'Allegato "A" al presente decreto, sono strutture extra alberghiere: gli affittacamere, gli alberghi diffusi, gli alloggi agrituristici e gli alloggi in aziende ittiche, i bed & breakfast, i campeggi, le case ed appartamenti per vacanze, le case per ferie, gli ostelli, i rifugi escursionistici e rifugi montani, dimore destinate in tutto o in parte a turismo rurale; Ai fini dell'individuazione dei requisiti per l'attribuzione della classifica, descritti nell'Allegato "A" al presente decreto, sono altre strutture turistico-ricettive le dimore destinate in tutto o in parte a locazioni turistiche.

Art. 6

Costituisce requisito, al fine dell'ottenimento del provvedimento di classifica, il possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), che sarà utilizzato per tutte le comunicazioni e notifiche tra la Pubblica Amministrazione e la struttura ricettiva stessa.

Art. 7

Le strutture ricettive già esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano, entro dieci giorni lavorativi, al Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, per il tramite del Servizio Turistico Regionale competente per territorio, e al SUAP, l'indirizzo PEC, obbligandosi a mantenerlo attivo e funzionante, tramite dichiarazione resa dal legale rappresentante o titolare.

Art. 8

Le strutture ricettive di nuova attivazione comunicano l'indirizzo PEC, obbligandosi a mantenerlo attivo e funzionante, contestualmente all'atto della presentazione della SCIA Unica al SUAP per l'avvio dell'attività.

Art. 9

Le strutture ricettive comunicano al Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo per il tramite del Servizio Turistico Regionale competente per territorio, ed al SUAP, entro cinque giorni lavorativi, ogni variazione dell'indirizzo PEC, tramite dichiarazione resa dal legale rappresentante o titolare.

Art. 10

I SUAP dei Comuni della Regione siciliana adeguano la modulistica in conformità alle disposizioni del presente decreto.

Art. 11

Ai sensi dell'art. 5, comma 4 e comma 5, della L.R. n. 6/2025 tutte le segnalazioni e le comunicazioni di classificazione, rinnovo della classificazione, variazione della classificazione, modifica della classificazione, devono essere presentate con il pagamento della somma di € 75,00 sui conti correnti di seguito indicati:

- versamento di €37,50 (pari al 50%) - Titolo 3 -Tipologia 100 - Categoria 2 - Capitolo di entrata n. 8585 - Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo - Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo;

- versamento di €37,50 (pari al 50%) - Titolo 3 -Tipologia 100 - Categoria 2 - Capitolo di entrata n. 8586 - Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti.

Le ricevute dei due versamenti sopra indicati vanno inviate, unitamente all'istanza, al Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo. Il mancato versamento di anche di una sola delle due quote comporta l'invalidità dell'istanza.

Art. 12

Le strutture ricettive devono essere in possesso di tutti i requisiti di natura tecnico-edilizia, igienico-sanitaria, di sicurezza ed in particolare in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 13

L'inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 5, 6, 7, e 8 del presente decreto, in quanto impedimento all'acquisizione delle informazioni da richiedersi ai fini della classificazione e agli accertamenti connessi, comporta l'applicazione del sistema sanzionatorio di cui agli art. 37 e 38 della legge regionale n. 6/2025, sino al provvedimento di chiusura in caso di accertata recidiva.

Art. 14

I titolari o i gestori delle strutture turistico-ricettive e coloro che esercitano la locazione per finalità turistiche sono tenuti alla comunicazione dei flussi turistici per finalità statistiche al Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo tramite il sistema Turist@t. 

I soggetti di cui al comma 1 registrano giornalmente l'arrivo e la partenza di ciascun ospite e, con riferimento alle strutture turistico-ricettive, anche il numero delle camere occupate, mediante apposita procedura telematica, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali.

La comunicazione telematica dei dati, obbligatoria anche in assenza di movimento, è effettuata con cadenza giornaliera, secondo le prescrizioni impartite dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni.

Art. 15

I gestori, i titolari e i legali rappresentanti delle strutture di cui alla legge n. 6/2025 espongono il Codice identificativo nazionale (CIN) di cui all'articolo 13 ter del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, e successive modificazioni all'esterno delle strutture turistico-ricettive, integrandolo direttamente nell'insegna o ponendolo nelle sue immediate vicinanze nonché sui siti web e in tutte le forme di pubblicità.

Art. 16

I titolari delle strutture turistico-ricettive, a esclusione delle locazioni turistiche di cui all'articolo 35 della l.r. 6/2025, stipulano, per i periodi di esercizio, una polizza per i rischi da responsabilità civile nei confronti dei clienti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul sito del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, ai sensi dell'art. 98, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana in forma integrale comprensiva deli allegati.

Palermo, 25 giugno 2025.

AMATA