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ASSESSORATO DELLA SANITA'

DECRETO 26 marzo 2002

G.U.R.S. 19 aprile 2002, n. 18

Aggiornamento delle rette da corrispondere ai centri di riabilitazione convenzionati per le prestazioni sanitarie riabilitative a decorrere dal 1° gennaio 2002.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale;

Visto il comma 2 dell'art. 22 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68, laddove si autorizza l'Assessore regionale per la sanità ad apportare, in relazione all'aumento del costo della vita, i necessari adeguamenti alla misura delle rette;

Vista la legge regionale 28 marzo 1986, n. 16;

Vista la legge regionale 23 maggio 1991, n. 33;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato con il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, emanata a norma dell'art. 2 della legge delega n. 421 del 23 ottobre 1992;

Visti i decreti assessoriali n. 21843 del 28 marzo 1997, n. 24467 del 28 gennaio 1998, n. 30350 del 22 ottobre 1999, n. 31601 del 19 aprile 2000 e n. 33476 del 6 dicembre 2000 relativi alla determinazione e/o aggiornamento delle rette da corrispondere ai centri di riabilitazione;

Visto il verbale degli incontri tenutisi, tra le parti, i giorni 18 e 29 giugno 2001;

Ravvisata l'esigenza di ridefinire la retta da riconoscere ai centri di riabilitazione convenzionati per l'anno 2002, tenendo conto:

A) in ordine alle spese di funzionamento:

- del tasso medio di inflazione anno 2001 pari al +2,8%;

- del tasso inflattivo programmato per l'anno 2002 pari all'1,7%;

B) in ordine alla spesa del personale:

- dell'incremento del 4,75% per l'IRAP;

- dell'incremento per l'applicazione del nuovo C.C.N.L. per il personale medico e non medico per il biennio 2000-2001 nella misura rispettivamente di:


- internato                            +  8,20%
- seminternato                         +  8,67%
- ambulatoriale individuale            + 10,11%
- ambulatoriale piccolo gruppo         +  9,49%
- domiciliare                          + 10,57%

Accertato che sono già assistiti, attualmente, presso i predetti centri un numero di soggetti gravi superiore al 50% dei posti convenzionati;

Ravvisata, pertanto, la necessità di incrementare fino al 50% il numero dei posti letto per assistiti gravi in regime di internato e seminternato, per ogni centro convenzionato;

Ritenuto di riconoscere nella misura del 30% l'integrazione della retta base per i trattamenti ad internato e seminternato per i maggiori oneri derivanti da eventuali incrementi di personale di assistenza e comunque riferiti ad assistiti in condizione di particolare gravità. Tale incremento sarà previsto sino al massimo del 50% dei posti letto convenzionati per assistiti gravi in regime di internato e seminternato e semprecché i centri di riabilitazione siano in regola con l'iscrizione all'albo regionale di cui alla legge regionale 28 marzo 1986, n. 16;

Ritenuto, sulla base dei sopra citati elementi, di determinare la nuova retta che le Aziende unità sanitarie locali corrisponderanno ai centri di riabilitazione convenzionati per le prestazioni sanitarie riabilitative ex art. 26 della legge n. 833/78 e delle leggi regionali n. 68/81 e 16/86, che siano in possesso dei requisiti di cui al decreto del 15 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 19 dell'11 aprile 1992, sulla rideterminazione degli standards del personale, e che rispettino il C.C.N.L. per la categoria, nella misura appresso indicata per le varie tipologie di trattamento riabilitativo e semprecché le prestazioni per singola tipologia siano effettuate nel limite massimo stabilito dalle rispettive convenzioni:


TIPO DI STRUTTURE                           Importo in Euro
Internato                                       106,69
Internato per gravi (maggiorazione del 30%)     138,70
Seminternato                                     64,90
Seminternato per gravi (maggiorazione del 30%)   84,37
Ambulatoriale ed extramurale (individuale)       40,60
Ambulatoriale ed extramurale (piccolo gruppo)    14,14
Domiciliare                                      52,68
Ritenuto che per quanto non espressamente previsto dal presente decreto restano confermate le disposizioni vigenti;

Decreta:

Art. 1

La misura della retta che le Aziende unità sanitarie locali corrisponderanno, a carico del proprio bilancio, a decorrere dal 1° gennaio 2002, ai centri di riabilitazione convenzionati per le prestazioni sanitarie riabilitative ex art. 26 della legge n. 833/78 e delle leggi regionali n. 68/81 e n. 16/86, che siano in possesso dei requisiti di cui al decreto del 15 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 19 dell'11 aprile 1992, sulla rideterminazione degli standards del personale, e che rispettino il C.C.N.L. per la categoria, nella misura appresso indicata per le varie tipologie di trattamento riabilitativo e semprecché le prestazioni per singola tipologia siano effettuate nel limite massimo stabilito dalle rispettive convenzioni:


TIPO DI STRUTTURE                          Importo in Euro
Internato                                       106,69
Internato per gravi (maggiorazione del 30%)     138,70
Seminternato 	                                    64,90
Seminternato per gravi (maggiorazione del 30%)   84,37
Ambulatoriale ed extramurale (individuale)       40,60
Ambulatoriale ed extramurale (piccolo gruppo)    14,14
Domiciliare                                      52,68
Art. 2

Le Aziende unità sanitarie locali sono autorizzate a riconoscere ai singoli centri di riabilitazione ex art. 26 della legge n. 833/78 la maggiorazione della retta del 30% per i soggetti gravi ricoverati in regime di internato e seminternato nella misura del 50% dei posti convenzionati.

Art. 3

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto restano confermate le disposizioni vigenti.

Il presente decreto sarà inviato per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 26 marzo 2002.

CITTADINI