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ASSESSORATO DELLA SANITA'

DECRETO 15 febbraio 1992

G.U.R.S. 11 aprile 1992, n. 19

Rideterminazione degli standards del personale dei centri di riabilitazione.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;

Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che attribuisce alle Regioni le competenze in materia di autorizzazione e vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carattere privato, ivi comprese quelle convenzionate ai sensi dell'art. 26 della stessa legge (istituti per la riabilitazione funzionale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali);

Visto l'art. 4 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68;

Visto l'art. 15 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68;

Vista la legge regionale 28 marzo 1986, n. 16 e l'allegato piano degli interventi in favore dei soggetti portatori di handicap, che, al titolo "Iscrizione all'albo" prescrive l'individuazione degli standards che devono prevedere, per ciascuna tipologia di servizio, la quantità di personale distinto per tipo, qualifica e specialità;

Vista la circolare ministeriale n. 500.6/AG 1105/1171 del 7 giugno 1984, con la quale sono stati predisposti gli standards degli operatori della riabilitazione del personale di assistenza e del personale addetto ai servizi generali e amministrativi;

Visto il decreto assessoriale n. 58998 dell'11 dicembre 1986, con il quale venivano determinati, per ciascuna tipologia di servizio, gli standards del personale di cui devono essere dotati i centri di riabilitazione;

Visto il proprio decreto n. 93218 del 10 luglio 1991, con il quale sono stati modificati gli standards stabiliti con il decreto n. 58998 dell'11 dicembre 1986;

Rilevata la necessità di procedere ad alcuni adeguamenti e modifiche miranti a rendere più funzionali le strutture ed i centri;

Decreta:

Art. 1

Nel testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono rideterminati gli standards del personale di cui devono essere dotati gli enti e le istituzioni ed associazioni pubbliche e private che operano nel settore dei servizi in favore dei soggetti portatori di handicap e che intendono concorrere alla gestione dei servizi mediante la stipula di convenzioni.

Art. 2

Il presente decreto, che sostituisce il decreto assessoriale n. 93218 del 10 luglio 1991, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 15 febbraio 1992.

ALAIMO

Allegato

STANDARDS DEL PERSONALE DEI CENTRI DI RIABILITAZIONE

(legge regionale 28 marzo 1986, n. 16)

- Internato

- Centro diurno

- Servizio ambulatoriale

- Servizio domiciliare

- Servizio extramurale

- Centri per gravi

- Centri occupazionali - riabilitativi

- Centri per pluriminorati non vedenti

Struttura per internato con moduti da 60 P.L.

- n. 1 direttore medico, specialista in relazione alla tipologia degli assistiti, responsabile, a rapporto libero professionale per 12 ore settimanali per non meno di 2 ore al giorno che si avvale di consulenze specialistiche di regola richieste alla USL. In caso di impossibilità da parte di quest'ultima, potrà avvalersi di specialisti in regime di convenzionamento o di rapporto libero professionale;

- n. 12 ore settimanali di assistenza sanitaria svolta da un medico specialista collaboratore a rapporto libero professionale;

- n. 1 psicologo;

- n. 1 assistente sociale;

- n. 12 terapisti della riabilitazione in relazione alla tipologia degli assistiti (FKT - ortottisti logopedisti - psicomotricisti) e/od operatori per soggetti portatori di handicap per l'età evolutiva: educatori, tecnici della educazione musicale ed espressiva, per soggetti adulti: maestri d'arte, interpreti del linguaggio mimico - gestuale;

- n. 3 infermieri professionali;

- n. 14 ausiliari socio - sanitari specializzati o addetti all'assistenza e accompagnatori di handicappati;

- n. 7 operai addetti ai servizi generali;

- n. 1 direttore amministrativo;

- n. 1 impiegato amministrativo carriera di concetto;

- n. 1 cuoco;

- n. 1 addetto alla cucina;

- n. 1 operaio addetto alla manutenzione.

Centro diurno (modulo di 40 posti in seminternato)

- n. 1 direttore medico, specialista in relazione alla tipologia degli assistiti, responsabile, a rapporto libero professionale per 10 ore settimanali;

- n. 12 ore settimanali di assistenza sanitaria svolta da un medico specialista collaboratore a rapporto libero professionale;

- n. 1 psicologo;

- n. 1 assistente sociale,

- n. 4 ausiliari socio - sanitari specializzati;

- n. 6 terapisti della riabilitazione in relazione alla tipologia degli assistiti (FKT - ortottisti - logopedisti - psicomotricisti) e/od operatori per soggetti portatori di handicap: per l'età evolutiva: educatori - tecnici dell'educazione musicale ed espressiva, per soggetti adulti: maestri d'arte - interpreti del linguaggio mimico gestuale;

- n. 1 impiegato amministrativo collaboratore direttivo;

- n. 1 infermiere professionale;

- n. 1 cuoco;

- n. 1 addetto alla cucina;

- n. 1 addetto ai servizi generali.

Struttura ambulatoriale per 38 prestazioni giornaliere

- n. 1 direttore medico, specialista in relazione alla tipologia degli assistiti, responsabile, a rapporto libero professionale per 10 ore settimanali;

- n. 10 ore settimanali di assistenza sanitaria svolta da un medico specialista collaboratore a rapporto libero professionale;

- n. 1 psicologo a rapporto libero professionale per 10 ore settimanali;

- n. 1 assistente sociale;

- n. 5 terapisti della riabilitazione in relazione alla tipologia degli assistiti (FKT - logopedisti - ortottisti - psicomotricisti);

- n. 1 impiegato amministrativo collaboratore direttivo;

- n. 2 ausiliari socio - sanitari specializzati.

Struttura per 19 prestazioni domiciliari giornaliere

- n. 1 direttore medico, specialista in relazione alla tipologia degli assistiti, responsabile, a rapporto libero professionale per 10 ore settimanali;

- n. 1 medico specialista, in relazione alla tipologia degli assistiti, a rapporto libero professionale per 10 ore settimanali;

- n. 1 assistente sociale a rapporto libero professionale per 18 ore settimanali;

- n. 1 psicologo a rapporto libero professionale per 10 ore settimanali;

- n. 4 terapisti della riabilitazione in relazione alla tipologia degli assistiti;

- n. 1 impiegato amministrativo collaboratore direttivo.

Il presente servizio, quando è aggregato o collegato ad un centro ambulatoriale e/o diurno, può essere così articolato:

- il direttore medico, responsabile del centro da cui di pende il servizio con le stesse funzioni, per ulteriori 5 ore di servizio settimanali;

- il medico specialista del centro stesso per ulteriori 5 ore di servizio settimanali.

La funzione amministrativa viene svolta dall'impiegato amministrativo del centro diurno o della struttura ambulatoriale

- n. 1 assistente sociale a rapporto libero professionale per 18 ore settimanali;

- n. 1 psicologo a rapporto libero professionale per 10 ore settimanali;

- n. 4 terapisti della riabilitazione in relazione alla tipologie degli assistiti.

Struttura per 20 prestazioni extramurali giornaliere

- n. 1 direttore medico specialista in relazione alla tipologia degli assistiti, responsabile, a rapporto libero professionale per 10 ore settimanali;

- n. 1 medico specialista, in relazione alla tipologia degli assistiti a rapporto libero professionale per 10 ore settimanali;

- n. 1 psicologo a rapporto libero professionale per 18 ore settimanali;

- n. 1 assistente sociale a rapporto libero professionale per 18 ore settimanali;

- n. 3 terapisti della riabilitazione in relazione alla tipologia degli assistiti (FKT - logopedisti - ortottisti - psicomotricisti).

Centro per gravi (modulo di 20 posti)

- n. 1 direttore medico, specialista in relazione alla tipologia degli assistiti, responsabile, a tempo pieno che si avvale di consulenze specialistiche di regola richieste alla USL. In caso di impossibilità da parte di quest'ultima potrà avvalersi di specialisti in regime di convenzionamento o di rapporto libero professionale;

- n. 12 ore settimanali di assistenza sanitaria svolta da un medico specialista collaboratore, in relazione alla tipologia degli assistiti, a rapporto libero professionale;

- n. 1 psicologo;

- n. 1 assistente sociale;

- n. 5 infermieri professionali;

- n. 6 ausiliari socio - sanitari specializzati;

- n. 7 terapisti della riabilitazione in relazione alla tipologia degli assistiti (FKT - ortottisti - logopedisti - psicomotricisti) e/od operatori per l'animazione e l'inserimento sociale dei soggetti portatori di handicap: per l'età evolutiva: educatori, tecnici dell'educazione musicale ed espressiva; per soggetti adulti: maestri d'arte, interpreti del linguaggio mimico - gestuale, (in ogni caso dovrà essere assicurata la presenza dei due operatori previsti dalla legge);

- n. 1 impiegato amministrativo collaboratore direttivo;

- n. 1 impiegato amministrativo carriera di concetto;

- n. 1 cuoco;

- n. 1 addetto alla cucina;

- n. 2 addetti ai servizi generali;

- n. 1 operaio addetto alla manutenzione.

Centri occupazionali - riabilitativi - modulo per 20 soggetti

- n. 1 direttore medico, specialista in relazione alla tipologia degli assistiti, responsabile, per 12 ore settimanali e per non meno di 2 ore al giorno;

- n. 1 psicologo;

- n. 1 assistente sociale coordinatore;

- n. 2 terapisti della riabilitazione in relazione alla tipologia degli assistiti;

- n. 1 insegnante di mantenimento, operatore specializzato per handicappati psico - fisici per l'età evolutiva;

- n. 2 insegnanti tecnico - pratici per il recupero e l'integrazione lavorativa: per l'età evolutiva: tecnici dell'educazione speciale per attività di libera espressione e per l'apprendimento di tecniche pratiche lavorative, per soggetti adulti: maestri d'arte;

- n. 2 ausiliari socio - sanitari specializzati;

- n. 1 impiegato amministrativo collaboratore direttivo;

- n. 1 cuoco;

- n. 1 addetto alla cucina;

- n. 2 addetti ai servizi generali;

- n. 1 operaio addetto alla manutenzione.

Questi centri possono avvalersi, ad integrazione dei servizi previsti, dell'opera di associazioni di volontariato, le cui attività si fondano, a norma di statuto, in prestazioni volontarie e personale dei soci.

Centri per pluriminorati non vedenti

In tali centri vengono previste n. 3 sezioni, ognuna delle quali dovrà ospitare non più di 10 soggetti, distinti per fasce d'età (da 3 a 10 anni - da 11 a 18 anni e da 18 anni in su).

- n. 1 psicologo;

- n. 2 pedagogisti;

- n. 1 assistente sociale;

- n. 1 ortopedico;

- n. 1 medico generico a tempo pieno;

- n. 3 impiegati amministrativi carriera di concetto;

- n. 1 cuoco;

- n. 1 addetto alla cucina.

In ciascuna sezione per minori da 3 a 18 anni:

- n. 1 pediatria;

- n. 1 educatore professionale per ogni 5 soggetti x 2 turni;

- n. 1 terapista della riabilitazione per ogni 3 soggetti;

- n. 1 musicoterapista;

- n. 1 terapista della psicomotricità x 2 turni;

- n. 1 logopedista ogni 5 soggetti x 2 turni;

- n. 1 ausiliario socio - sanitario specializzato ogni 4 soggetti x 2 turni;

- n. 1 operaio addetto alla manutenzione degli ambienti ogni 5 soggetti x 2 turni;

- n. 1 infermiere professionale per ogni 10 soggetti x 4 turni

Nella sezione per adulti:

- n. 1 neuropsichiatra a tempo pieno;

- n. 1 terapista della riabilitazione ogni 5 soggetti;

- n. 1 operatore sociale per l'animazione;

- n. 1 musicoterapista;

- n. 1 infermiere professionale ogni 5 soggetti x 4 turni;

- n. 1 ausiliario socio - sanitario specializzato ogni 5 soggetti x 2 turni;

- n. 1 operaio addetto alla manutenzione degli ambienti x 2 turni.

Norme generali

Nel caso di enti che gestiscono più strutture o centri omogenei o polivalenti il direttore medico responsabile dovrà assicurare per ciascuna struttura o centro le ore di prestazioni in ognuna previste.

Pertanto, sino al raggiungimento del massimo dell'orario previsto per il personale medico a tempo pieno nei contratti di lavoro, dovrà essere prevista una sola unità.

Solo nel caso di superamento del limite predetto dovrà essere coadiuvato da uno o da più vice direttori medici secondo le prestazioni orarie da garantire.

Nel medesimo caso il direttore amministrativo sarà unico e sarà coadiuvato per ciascun modulo aggiuntivo da un impiegato amministrativo collaboratore.

Analoga procedura vale per il personale addetto alle cucine.

Al di fuori dei casi sopra indicati espressamente, nel caso di strutture con posti letto o con numero di prestazioni aggiuntivi rispetto ai moduli tipo sopra previsti, le prestazioni orarie aggiuntive per ogni figura professionale dovranno essere garantite con prestazioni erogate da altre unità di personale con rapporto di lavoro ad ore o part - time.

Norme transitorie

All'adeguamento degli standards previsti dal presente decreto gli enti e le associazioni già convenzionati ed iscritti o non all'albo regionale previsto dall'art. 14 della legge regionale n. 68/81, alla data della pubblicazione dello stesso, dovranno adeguarsi entro 180 giorni.

Norme finali

Nei casi di autorizzazione all'apertura ed esercizio delle strutture i richiedenti dovranno comunicare il nominativo del direttore responsabile, allegando la prescritta documentazione, al medico provinciale competente, il quale, esaminati i requisiti dello stesso, esprimerà il suo parere con una "presa d'atto".

Con la medesima procedura si provvederà nei casi di sostituzione.