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DECRETO LEGISLATIVO 4 settembre 2002, n. 262

SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 214 G.U.R.I. 21 novembre 2002, n. 273

Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.

TESTO COORDINATO (al D.M. Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare 20 febbraio 2020, n. 32 e con annotazioni alla data 25 gennaio 2018)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1 della legge 1 marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2001, ed in particolare l'allegato "A";

Vista la direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 3;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1994, ed in particolare l'articolo 47;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 luglio 2002;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Ambito di applicazione e finalità

1. Il presente decreto disciplina i valori di emissione acustica, le procedure di valutazione della conformità, la marcatura, la documentazione tecnica e la rilevazione dei dati sull'emissione sonora relativi alle macchine ed alle attrezzature destinate a funzionare all'aperto, al fine di tutelare sia la salute ed il benessere delle persone che l'ambiente.

2. Esso si applica alle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto individuate e definite all'articolo 2 e all'allegato I che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono immesse in commercio o messe in servizio come unità complete per l'uso previsto.

3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto:

a) le macchine destinate essenzialmente al trasporto di merci o passeggeri su strada, su rotaia, per via aerea o per via navigabile;

b) le macchine progettate e costruite specificatamente a fini militari e di polizia e per i servizi di emergenza;

c) gli accessori privi di motore delle macchine ed attrezzature di cui al comma 1 immessi in commercio o messi in servizio separatamente, ad eccezione dei martelli demolitori tenuti a mano e dei martelli demolitori idraulici.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) "macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto", di seguito denominate: "macchine ed attrezzature": tutte le macchine rientranti nella definizione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, e successive modifiche, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, semoventi o mobili, le quali, a prescindere dagli organi di trazione di cui dispongono ed a seconda del tipo cui appartengono, siano destinate al funzionamento all'aperto e contribuiscano, quindi, all'esposizione al rumore ambientale. L'uso di macchine ed attrezzature all'interno di strutture che non influiscono significativamente sulla trasmissione del suono, ad esempio sotto tendoni o tettoie di riparo dalle intemperie oppure all'interno di strutture aperte degli edifici, è considerato alla stregua dell'utilizzo all'aperto. Questa definizione comprende anche macchine prive di motore, di applicazione industriale od ambientale, a seconda del tipo cui appartengono, destinate ad essere usate all'aperto e che contribuiscono all'esposizione al rumore ambientale;

b) "marcatura": l'apposizione visibile, leggibile ed indelebile della marcatura CE di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, e successive modifiche, cui si aggiunge l'indicazione del livello di potenza sonora garantito;

c) "livello di potenza sonora L�WA": il livello di potenza sonora ponderato A in dB riferito a 1 pW quale definito in EN ISO 3744:1995 e EN ISO 3746:1995;

d) "livello di potenza sonora rilevato": il livello di potenza sonora determinato in base alle misurazioni di cui all'allegato III; i valori misurati possono essere rilevati da una sola macchina rappresentativa del tipo o dalla media di una loro serie;

e) "livello di potenza sonora garantito": il livello di potenza sonora determinato in base ai requisiti di cui all'allegato III, che include le incertezze legate alle variazioni di produzione e alle procedure di misurazione, il cui non superamento sia confermato dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità in base agli strumenti tecnici applicati e citati nella documentazione tecnica;

f) "potenza netta installata": per motori endotermici: la potenza in "kW CEE", ottenuta sul banco di prova all'estremità dell'albero motore o del suo equivalente, misurata conformemente al metodo di cui al decreto 12 giugno 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 6 ottobre 1981, e al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, in data 16 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000, per la misura della potenza dei motori a combustione interna dei veicoli stradali, esclusa la potenza assorbita dalla ventola di raffreddamento del motore; per i motori diesel la definizione è conforme al decreto ministeriale 20 dicembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2000;

g) "immissione in commercio": prima messa a disposizione, all'interno della Comunità, a titolo oneroso o gratuito, delle macchine ed attrezzature di cui all'allegato I;

h) "messa in servizio": primo utilizzo, conforme alla sua destinazione, all'interno della Comunità, di macchine ed attrezzature di cui all'allegato I; per le macchine che, anteriormente al primo utilizzo, non devono essere, dal fabbricante o da terzi da esso designati, nè installate, nè regolate, la messa in servizio è considerata effettuata al momento dell'immissione in commercio;

i) "fabbricante": persona fisica o giuridica responsabile della progettazione e della realizzazione di macchine ed attrezzature di cui all'allegato I, ai fini dell'immissione in commercio con il proprio nome o con il proprio marchio. Sono, altresì, considerati fabbricanti le persone fisiche o giuridiche che, per uso proprio, progettano o fanno progettare, realizzano o fanno realizzare o mettono in servizio le macchine ed attrezzature di cui all'allegato I;

j) "mandatario": qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita all'interno della Comunità che abbia ricevuto mandato scritto dal fabbricante per adempiere a suo nome agli obblighi previsti dal presente decreto;

k) "tipo": gruppo di macchine ed attrezzature, indicate con un nome generico, conformi alle definizioni di cui all'allegato I;

l) "modello": gruppo di macchine ed attrezzature facenti parte di un determinato tipo;

m) "esemplare": singola macchina ed attrezzatura identificata da un unico numero di serie.

Art. 3

Immissione in commercio e libera circolazione

(integrato dall'art. 1, comma 1, del D.L.vo 17 febbraio 2017, n. 41)

1. Il fabbricante o il mandatario può immettere in commercio o mettere in servizio le macchine ed attrezzature di cui all'allegato I, a condizione che dette macchine ed attrezzature:

a) soddisfino i requisiti in materia di emissione acustica ambientale stabiliti dal presente decreto;

b) siano state sottoposte alle procedure di valutazione della conformità di cui all'articolo 11;

c) rechino la dichiarazione CE di conformità, nonchè la marcatura CE e l'indicazione del livello di potenza sonora garantito, di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma l.

2. Le macchine e le attrezzature di cui al comma 1 non conformi ai requisiti stabiliti dal presente decreto possono essere presentate nell'ambito di fiere, esposizioni o dimostrazioni purchè rechino l'indicazione, chiara e visibile, che non sono conformi ai predetti requisiti e che non possono essere immesse in commercio o messe in servizio fino a che non siano rese conformi agli stessi requisiti e purchè, durante le dimostrazioni, siano adottate misure di sicurezza adeguate a garantire la protezione delle persone.

2-bis. Qualora il fabbricante non è stabilito nell'Unione europea e non ha individuato il mandatario di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j), gli obblighi di cui al presente decreto gravano su chiunque, persona fisica o giuridica, immette in commercio o mette in servizio le macchine e attrezzature nel territorio nazionale.

Art. 4

Controllo sul mercato

1. L'attività di controllo sulle macchine e sulle attrezzature di cui all'allegato I connessa all'applicazione del presente decreto è svolta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio che, a tale fine, si avvale dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), previa definizione dei criteri sulla base dei quali la stessa Agenzia procede ad espletare gli accertamenti di carattere tecnico.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio fornisce alle autorità competenti degli altri Stati membri informazioni sui risultati dell'attività di cui al comma 1.

Art. 5

Presunzione di conformità

1. Si presumono conformi alle disposizioni del presente decreto le macchine e le attrezzature di cui all'allegato I, recanti la marcatura CE, l'indicazione del livello di potenza sonora garantito e accompagnate dalla dichiarazione CE di conformità.

Art. 6

Non conformità delle macchine ed attrezzature

1. Qualora nell'esercizio dell'attività di controllo di cui all'articolo 4, comma 1, sia accertato che macchine ed attrezzature di cui all'allegato I non sono conformi ai requisiti previsti dal presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio intima, per iscritto, al fabbricante o al mandatario di adottare, entro trenta giorni dal ricevimento dell'intimazione stessa, le misure necessarie per rendere conformi alle prescrizioni del presente decreto le macchine ed attrezzature in questione e tutti gli esemplari dello stesso tipo già immessi in commercio o messi in servizio.

2. Qualora il fabbricante o il mandatario non ottemperi, entro i termini, alle prescrizioni di cui al comma 1, l'autorità di cui al comma 1 vieta temporaneamente l'immissione in commercio o la messa in servizio degli esemplari non conformi ed ordina il ritiro temporaneo di tutti gli esemplari già immessi in commercio o messi in servizio, a cura e spese del fabbricante o del mandatario.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio informa immediatamente la Commissione europea e le autorità competenti degli altri Stati membri dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 2.

4. A seguito delle conclusioni delle consultazioni avviate dalla Commissione europea con i soggetti interessati, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2000/14/CE, i provvedimenti di cui al comma 2 possono essere definitivamente confermati, modificati o revocati.

5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio comunica i provvedimenti di cui al comma 2 ai Ministeri delle attività produttive e del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 7

Mezzi di impugnazione

1. Qualsiasi provvedimento amministrativo adottato che produce l'effetto di limitare l'immissione in commercio o la messa in servizio di macchine e di attrezzature oggetto del presente decreto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Il provvedimento è comunicato, senza indugio, alla parte interessata con l'indicazione contestuale del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere.

Art. 8

Dichiarazione CE di conformità

1. Ciascun esemplare di cui all'allegato I, deve essere accompagnato dalla dichiarazione CE di conformità contenente le indicazioni di cui all'allegato II, redatta a cura del fabbricante o del suo mandatario, anche in più lingue ufficiali della Comunità, purchè una di esse sia l'italiano. Nel caso di traduzione in lingua italiana da altra lingua comunitaria è sufficiente la traduzione delle parti scritte, senza ripetere le parti specifiche alla macchina purchè sia adottato un chiaro sistema di riferimento incrociato dei testi.

2. Copia della dichiarazione CE di conformità di cui al comma 1 e della documentazione tecnica di cui all'allegato V, punto 3, all'allegato VI, punto 3, all'allegato VII, punto 2, e all'allegato VIII, punti 3.1 e 3.3, deve essere conservata dal fabbricante o dal suo mandatario per dieci anni dalla data di fabbricazione dell'ultimo esemplare della macchina e della attrezzatura alla quale si riferisce.

Art. 9

Marcatura

1. Le macchine e le attrezzature di cui all'allegato I, immesse in commercio o messe in servizio, devono recare in modo visibile, leggibile ed indelebile la marcatura CE di conformità e l'indicazione del livello di potenza sonora garantito, secondo quanto stabilito all'allegato IV.

2. E' vietato apporre sulle macchine e sulle attrezzature di cui al comma 1 marchi o iscrizioni che possono trarre in inganno circa il significato o il simbolo grafico della marcatura CE o l'indicazione del livello di potenza sonoro garantito. Possono essere apposti sulla macchina o sulla attrezzatura altri marchi purchè ciò non pregiudichi la visibilità e la leggibilità della marcatura CE e dell'indicazione del livello di potenza sonora garantito.

3. La marcatura CE indica che le macchine e le attrezzature soddisfano anche i requisiti previsti da altra normativa che, per differenti aspetti, stabilisce l'obbligo di marcatura. Nel caso in cui detta normativa attribuisca, per un periodo transitorio, al fabbricante o al mandatario la facoltà di scelta in ordine alle disposizioni da applicare, la marcatura CE deve fare riferimento solo alle disposizioni applicate, che devono essere riportate nei documenti, nelle avvertenze o nelle istruzioni per l'uso previsti per tali macchine ed attrezzature.

Art. 10

Macchine ed attrezzature soggette a limiti di emissione acustica

1. Il livello di potenza sonora garantito delle macchine e delle attrezzature di cui all'allegato I, parte b), non può superare i valori limite di emissione acustica stabiliti nello stesso allegato.

Art. 11

Valutazione della conformità

1. Prima di immettere in commercio o di mettere in servizio macchine ed attrezzature di cui all'allegato 1, parte b), il fabbricante o il mandatario sottopone ciascun tipo di macchina e di attrezzatura a una delle seguenti procedure di valutazione della conformità:

a) procedura di controllo interno della produzione con valutazione della documentazione tecnica e controlli di cui all'allegato VI;

b) procedura di verifica dell'esemplare unico di cui all'allegato VII;

c) procedura di garanzia di qualità totale di cui all'allegato VIII.

2. Ai fini dell'immissione in commercio o della messa in servizio di macchine e di attrezzature di cui all'allegato I, parte c), il fabbricante o il mandatario sottopone ciascun tipo di macchina e di attrezzatura alla procedura di controllo interno della produzione di cui all'allegato V.

3. Il fabbricante o il mandatario fornisce, su richiesta motivata, alla Commissione europea e agli altri Stati membri tutte le informazioni utilizzate nell'ambito della procedura di valutazione della conformità per un dato tipo di macchina e di attrezzatura e, in particolare, la documentazione tecnica di cui all'allegato V, punto 3, all'allegato VI, punto 3, all'allegato VII, punto 2, ed all'allegato VIII, punti 3.1 e 3.3.

Art. 12

Organismi di certificazione

(modificato dall'art. 2, comma 1, del D.L.vo 17 febbraio 2017, n. 41)

1. Gli organismi di certificazione svolgono le procedure di valutazione di conformità di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c).

2. Gli organismi di certificazione sono accreditati dall'organismo nazionale di accreditamento designato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, previa verifica dei requisiti minimi previsti nell'allegato IX, parte a). Lo svolgimento dell'attività di cui al comma 1 è subordinata ad apposita autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, su istanza degli organismi interessati presentata ai sensi dell'allegato IX, parte b), ai fini della verifica del possesso dei requisiti prescritti. L'autorizzazione ministeriale ha validità fino alla data di scadenza indicata nel certificato di accreditamento.

3. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle attività produttive:

a) sono disciplinate le procedure, nonchè i requisiti previsti ai fini dell'autorizzazione [di cui al comma 1] (parole soppresse) (1). Fino all'adozione del predetto decreto si applicano le procedure e i requisiti minimi stabiliti nell'allegato IX;

b) è revocata l'autorizzazione nel caso in cui il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al quale spetta la vigilanza sugli organismi di certificazione, riscontri la sopravvenuta mancanza dei requisiti prescritti o accerti gravi e reiterate irregolarità da parte dell'organismo stesso;

c) è sospesa l'autorizzazione [di cui al comma 1] (parole soppresse) (1), previa contestazione all'organismo stesso dei relativi motivi e fissazione di un termine di trenta giorni per ricevere eventuali elementi giustificativi e controdeduzioni, nel caso in cui l'organismo di certificazione non svolga efficacemente o in modo soddisfacente i propri compiti;

d) è revocata l'autorizzazione se l'organismo di cui al comma 1 non ottempera nei modi e nei tempi indicati a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione di cui alla lettera c).

4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare comunica al Ministero dello sviluppo economico il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2, nonchè le eventuali revoche e sospensioni ai sensi delle lettere b), c) e d) del comma 3, ai fini della notifica alla Commissione europea.

5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco degli organismi di certificazione e dei relativi aggiornamenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, completi del numero di identificazione loro attribuito dalla Commissione europea.

(1)

Parole soppresse dall'art. 1, comma 1, lett. c), del D.L.vo 17 febbraio 2017, n. 41.

Art. 13

Rilevazione di dati sull'emissione acustica

1. Al fine della rilevazione dei dati relativi all'emissione acustica, il fabbricante o il mandatario trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed alla Commissione europea una copia della dichiarazione di conformità CE per ciascun tipo di macchina e di attrezzatura di cui all'allegato I, immesso in commercio o messo in servizio. Tale obbligo non ricorre qualora sia già stato soddisfatto in un altro Stato membro della Comunità.

Art. 14

Procedura di modifica degli allegati

(modificato dall'art. 3, comma 1, del D.L.vo 17 febbraio 2017, n. 41)

1. Le integrazioni e le modifiche degli allegati al presente decreto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 15

Sanzioni

(integrato dall'art. 4, comma 1, del D.L.vo 17 febbraio 2017, n. 41)

1. Il fabbricante o il mandatario che immette in commercio o mette in servizio macchine ed attrezzature di cui all'allegato I, non accompagnate dalla dichiarazione CE di conformità di cui all'articolo 8, comma 1, è punito, fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1000 a euro 50000.

2. Il fabbricante o il mandatario che viola le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, è punito, fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 25000.

3. Il fabbricante o il mandatario che immette in commercio o mette in servizio macchine ed attrezzature, di cui all'allegato I, prive della marcatura CE di conformità e dell'indicazione del livello di potenza sonora garantito di cui all'articolo 9, comma 1, è punito, fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1000 a euro 50000.

4. Il fabbricante o il mandatario che viola le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, è punito, fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 25000.

5. Il fabbricante o il mandatario che immette in commercio o mette in servizio macchine ed attrezzature di cui all'allegato I, parte b), non conformi ai requisiti previsti all'articolo 10, comma 1, è punito, fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1000 a euro 50000.

5-bis. I soggetti di cui all'articolo 3 che immettono in commercio o mettono in servizio macchine ed attrezzature di cui all'allegato I, parte b) e parte c), per le quali è riscontrato da parte dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale il superamento del livello di potenza sonora garantito, sono soggetti, fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 50.000.

6. Il fabbricante o il mandatario che immette in commercio o mette in servizio macchine ed attrezzature di cui all'allegato I, parte b), in violazione alle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, è punito, fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1000 a euro 50000.

7. Il fabbricante o il mandatario che immette in commercio o mette in servizio macchine ed attrezzature di cui all'allegato I, parte c), in violazione alle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, è punito, fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1000 a euro 50000.

8. Il fabbricante o il mandatario che viola le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, è punito, fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 25000.

9. Il fabbricante o il mandatario che non ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, è punito, fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1000 a euro 50000.

9-bis. Le attività di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni sono svolte dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

Art. 16

Norma di rinvio

1. Alle procedure di valutazione della conformità delle macchine e delle attrezzature di cui all'articolo 11, a quelle finalizzate alla designazione degli organismi notificati di cui all'articolo 12, alla vigilanza sugli organismi stessi, nonchè all'effettuazione dei controlli sulle macchine e sulle attrezzature di cui all'articolo 4, si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta il decreto per la determinazione delle tariffe di cui al citato articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

Art. 17

Abrogazioni

1. Il decreto ministeriale 28 novembre 1987, n. 588, il decreto ministeriale 28 novembre 1987, n. 592, il decreto ministeriale 3 dicembre 1987, n. 598, il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 135, il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 136, il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 137, il decreto ministeriale 4 marzo 1994, n. 316, e il decreto ministeriale 25 marzo 1994, n. 317, sono abrogati.

Art. 18

Disposizioni transitorie

1. Fino alla data del 1 gennaio 2003 è consentita l'immissione in commercio o la messa in servizio di macchine ed attrezzature di cui all'allegato I conformi alla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto e già costruite alla stessa data.

2. Fino alla data del 1 luglio 2003 restano ferme le autorizzazioni provvisorie rilasciate, alla data di entrata in vigore del presente decreto, agli organismi abilitati a svolgere i compiti di cui all'articolo 12, comma 1.

Art. 19

Entrata in vigore

1. Le disposizioni relative ai livelli ridotti di potenza sonora ammissibili della fase II di cui all'allegato I entrano in vigore a decorrere dal 3 gennaio 2006.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 settembre 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri

BUTTIGLIONE, Ministro per le politiche comunitarie

MATTEOLI, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

MARZANO, Ministro delle attività produttive

SIRCHIA, Ministro della salute

MARONI, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

CASTELLI, Ministro della giustizia

TREMONTI, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

ALLEGATO I

(modificato dall'articolo unico del D.M. Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare 24 luglio 2006)

(Articolo 1)

Parte A

Definizioni delle macchine ed attrezzature

1. Piattaforme aeree di accesso con motori a combustione interna

Un'attrezzatura composta di almeno una piattaforma di lavoro, una struttura estensibile e un telaio. La piattaforma di lavoro consiste in una piattaforma recintata o una gabbia che può essere spostata sotto carico alla posizione di lavoro richiesta. La struttura estensibile è collegata al telaio e sostiene la piattaforma di lavoro; essa consente lo spostamento della piattaforma di lavoro alla posizione richiesta.

2. Decespugliatori

Gruppo portatile, con motore a combustione interna, dotato di una lama rotante in metallo o in plastica atta a tagliare erbe infestanti, cespugli, arbusti e piccola vegetazione. L'elemento di taglio opera su un piano approssimativamente parallelo al suolo.

3. Montacarichi per materiali da cantiere

Montacarichi motorizzato installato provvisoriamente nei cantieri edili o di ingegneria civile ad uso degli addetti ai lavori, il quale:

(i) serve determinati piani di calpestio; in tal caso la piattaforma è:

- adibita al solo trasporto di cose; accessibile alle persone per le operazioni di carico e scarico;

- accessibile alle persone in fase di montaggio, smontaggio e manutenzione;

- telecomandata;

- effettua la corsa lungo l'asse verticale o un asse che diverge al massimo di 15° dalla verticale;

- sostenuta da: fune metallica, catena, vite e madrevite; meccanismo a cremagliera, martinetto idraulico (diretto o indiretto), o sistema di tiranteria ad espansione;

- retta da montanti che necessitano o meno di strutture di supporto autonome; oppure

(ii) serve la sola stazione estrema superiore o un'area di lavoro che si estende al di sopra di essa (ad esempio un tetto); in tal caso il dispositivo di carico è:

- adibito al solo trasporto di cose;

- progettato in modo che non sia necessario accedervi ai fini di carico, scarico, manutenzione, montaggio e smontaggio;

- non prevede l'accesso degli addetti ai lavori;

- telecomandato;

- effettua la corsa ad un angolo di almeno 30° dalla verticale ma è utilizzabile a qualsiasi angolo;

- retto da una fune in acciaio e da un sistema di trasmissione meccanica;

- manovrato da comandi a pressione costante;

- non si avvale di contrappesi;

- ha un carico nominale massimo di 300 kg;

- ha una velocità massima di 1 m/s;

- le guide necessitano di strutture di supporto autonome.

4. Sega a nastro per cantieri

Apparecchio motorizzato ad alimentazione manuale, di peso inferiore a 200 kg, munito di un utensile di taglio monolama a nastro continuo montato tra due o più volani di guida.

5. Sega circolare per cantieri

Apparecchi ad alimentazione di peso inferiore a 200 kg, composto da un disco circolare monolama (diverso dalla sega a nastro abrasivo) di diametro compreso fra 350 mm e 500 mm, che rimane fissa durante la normale funzione di taglio, e da una tavola orizzontale che rimane fissa del tutto o in parte durante il funzionamento. La lama è montata su un mandrino orizzontale non basculante, la cui posizione rimane fissa durante il funzionamento. La macchina può presentare una delle seguenti caratteristiche:

- la possibilità di sollevare e abbassare la lama rispetto alla tavola;

- il telaio della macchina al di sotto della tavola può essere aperto o chiuso;

- la sega può essere dotata di una tavola mobile ad azione manuale supplementare (non adiacente alla lama).

6. Motosega a catena portatile

Utensile motorizzato impiegato per tagliare il legno e consiste in un monoblocco in cui sono integrati impugnatura, un motore ed elemento di taglio, progettato per essere tenuto con le due mani.

7. Veicolo combinato di spurgo

Automezzo che può fungere sia da dispositivo spurgatubi per l'aspirazione di reflui. Vedi spurgatubi ad alta pressione e veicolo per l'aspirazione di reflui.

8. Mezzi di compattazione

Macchine per l'addensamento dei materiali in sito, ad esempio pietrame, terreno o materiali di rivestimento del suolo, mediante azione di rullatura, battitura o vibrazione dell'attrezzo. Esistono in versione semovente, trainata, a conduzione manuale o utilizzata come accessorio di una macchina portante. I mezzi di compattazione si suddividono in:

- rulli con conducente: mezzi di compattazione semoventi ad uni o più cilindri metallici o rulli gommati; la stazione dell'operatore fa parte integrante della macchina;

- rulli con operatore a piedi: mezzi di compattazione semoventi ad uno o più cilindri metallici o rulli gommati in cui l'attrezzatura per la traslazione, la manovra, la frenatura e l'azione vibrante è disposta in modo tale da essere azionata da un operatore o mediante telecomando;

- rulli trainati: mezzi di compattazione a uno o più cilindri metallici o rulli gommati che non dispongono di trazione autonoma; la stazione di lavoro dell'operatore si trova sul veicolo di trazione;

- piastre vibranti e vibrocostipatori: mezzi di compattazione dotati di piastre prevalentemente piatte che inducono la vibrazione del terreno; sono azionati da un operatore o costituiscono un accessorio di una macchina portante;

- mezzi di compattazione ad azione d'urto: mezzi di compattazione nei quali, con l'esplosione di particolari miscele, si fa muovere in senso prevalentemente verticale il piedi di addensamento; la macchina è azionata direttamente da un operatore.

9. Motocompressori

Qualsiasi macchina destinata ad essere utilizzata con attrezzatura intercambiabile che comprima aria, gas o vapori portandoli ad una pressione maggiore di quella a monte. Il motocompressore comprende il compressore vero e proprio, la motrice e qualsiasi altro componente o dispositivo di sicurezza della macchina.

Sono escluse le seguenti categorie di dispositivi:

- ventilatori, cioè dispositivi per la circolazione dell'aria ad una pressione positiva di non oltre 110000 Pa;

- pompe a vuoto, ovvero dispositivi o apparecchi per l'estrazione di aria da spazi chiusi ad una pressione non superiore a quella atmosferica;

- turbogas.

10. Martelli demolitori, tenuti a mano

Martelli rompicalcestruzzo (alimentati da un motore di qualsiasi tipo) utilizzati nei cantieri edili o di ingegneria civile.

11. Betoniere

Apparecchio atto alla preparazione di cemento a prescindere dal processo di caricamento, impastatura e svuotamento. Può essere ad azionamento continuo o intermittente. Le betoniere montate su autotelaio vengono denominate autobetoniere (vedi definizione 55).

12. Argano per cantieri

Dispositivo motorizzato di sollevamento, installato in via provvisoria, dotato di utensili per sollevare ed abbassare carichi sospesi

13. Pompe per cemento ed intonacatrici

Macchine per il pompaggio e la posa di calcestruzzo o malta nei cantieri, con o senza agitatore, mediante le quali il materiale viene trasportato al punto di posa in opera tramite tubature, dispositivi di distribuzione o bracci di distribuzione. Il materiale è convogliato:

- per il calcestruzzo, meccanicamente mediante pompa a stantuffo o a rotore;

- per la malta, meccanicamente mediante pompe a stantuffo, elicolidali, a tubo flessibile o a rotore oppure pneumaticamente mediante compressori con o senza camera d'aria.

Queste macchine possono essere montate su un autotelaio, su rimorchio o su veicoli speciali.

14. Trasportatori a nastro

Dispositivo provvisorio per il trasporto di materiali sciolti mediante nastro motorizzato.

15. Impianti frigoriferi montati su veicoli

Unità di refrigerazione del vano di carico dei veicoli delle categorie N2, N3, O3 e O4 come definite nella direttiva 70/156/CEE. L'unità di refrigerazione può essere alimentata da una parte integrante dell'unità stessa, da un elemento a sé installato sul veicolo, dal motore dell'autoveicolo o da una fonte energetica indipendente o ausiliaria.

16. Apripista (dozer)

Trattore semovente gommato o cingolato utilizzato per esercitare una forza di trazione o di spinta mediante equipaggiamenti montati sulla macchina stessa.

17. Perforatrici

Macchine utilizzate per l'esecuzione di fori nei cantieri mediante:

- percussione;

- rotazione;

- percussione-rotazione.

I carri di perforazione sono stazionari durante la perforazione, ma possono spostarsi da un punto all'altro in quanto semoventi. Possono essere montati su autocarro, su autotelaio, su trattore, su cingoli, su slitta (trainata da un argano). I carri di perforazione montati su autocarro, trattore o rimorchio, o comunque gommati, possono muoversi anche su strada.

18. Dumper

Macchine semoventi gommate o cingolate a cassone aperto; espressamente realizzate per trasportare, ribaltare o spargere materiale; possono essere equipaggiate di un dispositivo integrato di autocaricamento.

19. Attrezzature per il carico e lo scarico di autobotti e autosili

Dispositivi motorizzati collegati a botti o sili montati su autocarri, che effettuano il carico e lo scarico di liquidi o materiali sciolti per mezzo di pompe o simili.

20. Escavatori idraulici o a funi

Mezzi semoventi gommati o cingolati che portano una piattaforma girevole per almeno 360° intorno ad un asse verticale, che scavano, sollevano e scaricano il materiale per mezzo di una benna montata su un cinematismo a braccio articolato o su un braccio telescopico, senza che il telaio o il carro si sposti per tutto il ciclo operativo della macchina.

21. Terne

Macchine semoventi gommate o cingolate costituite da un carro che monta sia un meccanismo di carico con benna frontale che un retroescavatore. In modalità di retroescavatore, lo scavo avviene normalmente al di sotto del piano di appoggio della macchina con movimento a cucchiaio verso la macchina stessa; il retroescavatore scava, solleva e scarica materiale mentre il carro rimane fermo. In modalità di pala caricatrice, la benna carica e scava il materiale mediante traslazione in avanti della macchina stessa, e solleva, trasporta e scarica materiale.

22. Campane per la raccolta del vetro

Contenitori di qualsiasi materiale usati per la raccolta delle bottiglie di vetro. Sono dotati di almeno due aperture: una per l'inserimento delle bottiglie e l'altra per lo svuotamento del contenitore stesso.

23. Motolivellatrici

Mezzo gommato semovente caratterizzato da una lama regolabile poggiante sugli assali anteriore e posteriore, che taglia, movimenta e sparge materiali, generalmente a fini di livellamento.

24. Tagliaerba/tagliabordi

Gruppi portatili con motore a combustione interna, dotato di filo flessibile rotante, o altro elemento di taglio flessibile non metallico (ad es. coltelli rotativi), utilizzato per tagliare erbe infestanti, superfici erbose o vegetazione soffice. L'organo di taglio opera su un piano approssimativamente parallelo (tagliaerba) o perpendicolare (tagliaerba bordatore) al suolo.

25. Tagliasiepi

Macchina portata a mano da un operatore, con fonte di potenza e attrezzo integrati, destinata al taglio di siepi e cespugli mediante una o più lame dotate di moto alternativo.

26. Spurgatubi ad alta pressione

Veicolo dotato di un dispositivo per l'espurgo di fognature o pozzi neri mediante un getto d'acqua ad alta pressione. Il dispositivo può essere montato in modo solidale sul telaio di un autocarro o inserito in un telaio proprio e può essere fisso o amovibile, per rendere la struttura intercambiabile.

27. Idropulitrici

Apparecchio munito di ugelli o di altri orifizi da cui fuoriesce un getto d'acqua (eventualmente con additivi) ad elevata energia cinetica. In generale queste macchine sono costituite da: dispositivo per il trasporto, generatore di pressione, tubi flessibili, spruzzatori, meccanismi di sicurezza, meccanismi di controllo e di misurazione. Possono essere mobili o fisse.

- Le idropulitrici mobili sono apparecchi facilmente trasportabili in quanto concepiti per l'uso in punti diversi, e quindi generalmente dotati di telaio o montati su un veicolo. Tutte le condotte di alimentazione necessarie sono flessibili e facilmente scollegabili.

- Le idropulitrici fisse sono concepite per restare relativamente a lungo in uno stesso luogo e per essere spostate mediante adeguata attrezzatura. Sono generalmente montate su carrello o slitta, con condotte di alimentazione scollegabili.

28. Martelli demolitori idraulici

Attrezzature che utilizzano la fonte energetica della macchina portante per azionare un pistone (talvolta gas assistito) collegato ad un utensile. L'onda d'urto generata dall'azione cinetica scorre attraverso l'utensile e produce la rottura del materiale. I martelli demolitori idraulici richiedono olio in pressione per il loro funzionamento. L'insieme martello-macchina portante è comandata da un operatore generalmente seduti nella cabina della macchina portante.

29. Centraline idrauliche

Qualsiasi macchina destinata ad essere utilizzata con attrezzatura intercambiabile, che comprime un liquido portandolo ad una pressione maggiore di quella in aspirazione. Essa si compone di una motrice, una pompa, con o senza serbatoio, ed accessori (ad esempio comandi, valvola limitatrice di pressione).

30. Tagliasfalto

Macchina mobile impiegata per l'esecuzione di tagli nel cemento, nell'asfalto o in latri materiali stradali. L'organo di taglio è costituito da un disco rotante ad alta velocità. La traslazione in avanti della macchina può essere:

- manuale

- meccanico-manuale

- motorizzata.

31. Compattatori di rifiuti, tipo a pala caricatrice con benna

Veicolo gommato semovente di compattamento dei rifiuti, che monta anteriormente l'attacco per la benna e cui le ruote in acciaio (gabbie) servono a compattare, smuovere, spianare e caricare terra, residui e rifiuti in genere.

32. Tosaerba

Macchina per il taglio delle superfici erbose o con accessorio per il taglio delle superfici erbose, condotta a mano o con posto di guida, il cui organo di taglio opera su un piano approssimativamente parallelo al suolo e determina l'altezza di taglio a partire dal suolo mediante ruote, cuscini d'aria o pattini; dotata di un motore endotermico o elettrico. Gli organi di taglio possono essere:

- lame rigide, oppure

- uno o più fili non metallici o lamine non metallici liberi di ruotare con energia cinetica superiore 10 J; l'energia cinetica è calcolata secondo la norma EN 786:1997, allegato B.

Anche macchina per il taglio delle superfici erbose o con accessorio per il taglio delle superfici erbose, a conduzione manuale o con posto di guida, il cui organo di taglio ruota su un asse orizzontale ed esegue l'azione di taglio mediante barra falciante fissa o coltello fisso (rasaerba a cilindri).

33. Tagliaerba elettrici/tagliabordi elettrici

Macchina elettrica per il taglio delle superfici erbose o di vegetazione soffice, spinta da un operatore o azionata da un conducente, il cui organo di taglio è costituito da uno o più fili non metallici o lamine non metalliche liberi di ruotare con energia cinetica non superiore a 10 J; esso opera su un piano approssimativamente parallelo (tagliaerba) o perpendicolare (tagliaerba bordatore) al suolo; l'energia cinetica è calcolata secondo la norma EN 786:1997, allegato B.

34. Soffiatori di fogliame

Macchina motorizzata impiegata per sgombrare prati, strade e superfici varie da fogliame ed altro materiale leggero per mezzo di un flusso d'aria ad alta velocità. Può essere portatile (a mano) o mobile.

35. Aspiratori di fogliame

Macchina motorizzata impiegata per raccogliere fogliame ed altri detriti mediante un dispositivo aspirante composto da una fonte di potenza che produce il vuoto all'interno della macchina, da un bocchettone di aspirazione e da un serbatoio per il materiale raccolto. Può essere portatile (a mano) o mobile.

36. Carrelli elevatori con carico a sbalzo

Carrello elevatore gommato, con motore a combustione interna, munito di contrappeso o dispositivo di sollevamento (montanti, bracci telescopici o bracci articolati). Può trattarsi di:

- carrelli elevatori fuoristrada (carrelli elevatori con carico a sbalzo su ruote per terreni dissestati o impervi (ad es. cantieri);

- altri carrelli elevatori con carico a sbalzo. Sono esclusi i carrelli elevatori con carico a sbalzo costruiti specificatamente per la movimentazione di container.

37. Pale caricatrici

Mezzi semoventi gommati o cingolati costituiti da una struttura e da un cinematismo anteriore che portano una benna che carica o scava sfruttando la traslazione in avanti della macchina e che solleva, trasporta e scarica materiale.

38. Gru mobili

Gru semovente a braccio capace di spostarsi, carica o a vuoto, senza apposite rotaie di scorrimento. In fase di trasferimento la stabilità è garantita dalla forza di gravità e la base viaggia su telaio gommato, cingolato o altra struttura mobile. In fase di lavoro la stabilità è aumentata da stabilizzatori o zavorre. La torre della gru mobile può essere girevole a 360°, parzialmente girevole o fissa. È generalmente dotata di uno o più argani e/o cilindri idraulici di sollevamento per l'azionamento del braccio e del carico. Il braccio può essere telescopico, articolato, reticolare, o presentare una combinazione di queste caratteristiche, ma è comunque di rapido azionamento. I carichi sono sospesi al braccio (Jib) mediante strutture a gancio integrato o altri meccanismi di sollevamento a fini speciali.

39. Contenitori mobili per rifiuti

Contenitori dotati di ruote, progettati appositamente per la raccolta temporanea di rifiuti muniti di coperchio.

40. Motozappe

Macchina semovente guidata da un addetto che la segue a piedi; può essere:

- con o senza supporti gommati, in modo tale che l'utensile di lavoro scava e garantisce allo stesso tempo l'avanzamento (motozappa);

- o mossa da una o più ruote direttamente azionate dal motore e dotata di utensili di zappatura (motozappa a ruota o ruote).

41. Vibrofinitrici

Macchina semovente impiegata nella costruzione stradale per la stesa in strati di materiali stradali quali conglomerati bituminosi, cemento e pietrisco. Le vibrofinitrici possono essere munite di rasiera ad alta compattazione.

42. Apparecchiature di palificazione

Attrezzature per l'installazione e la rimozione dei pali, per esempio masse battenti, estrattori, vibratori o dispositivi statici di battuta o estrazione dei pali di un insieme di macchine e componenti utilizzati per l'installazione o l'estrazione dei pali che include anche:

- attrezzature di palificazione costituite da una macchina base montata su cingoli, su ruote o su rotaia, dall'attacco flottante della guida, dalla guida o da altri sistemi analoghi;

- accessori per esempio cuffie dei pali, coperture, lastre, anelli, dispositivi di serraggio, dispositivi di movimentazione dei pali, guide per i pali, protezione acustiche e dispositivi di assorbimento degli urti e delle vibrazioni, gruppi idraulici o elettrogeni e dispositivi di sollevamento delle persone o piattaforme.

43. Posatubi

Mezzo semovente gommato o cingolato specificatamente progettato per la movimentazione e la posa di tubi e componenti per canalizzazioni. La struttura di partenza è quella del trattore, cui sono applicati componenti speciali quali carro, telaio principale, contrappeso, braccio e meccanismo di sollevamento, braccio laterale orientabile su un piano verticale.

44. Spartineve cingolati

Mezzo cingolato semovente impiegato per esercitare con appositi equipaggiamenti una forza di trazione o di spinta su neve o ghiaccio.

45. Gruppo elettrogeni

Qualsiasi dispositivo costituito da un motore a combustione interna che produca un flusso continuo di energia elettrica mediante un alternatore o una dinamo.

46. Autospazzatrici

Macchina spazzatrice equipaggiata di una serie di spazzole, che sospinge i detriti nel raggio d'azione di un ugello d'aspirazione, e che li raccoglie in un apposito contenitore mediante un sistema pneumatico a depressione (flusso ad alta velocità) o di trasporto meccanico. Le spazzole e l'aspiratore possono essere montanti in modo solidale sul telaio di un autocarro o incorporati in un telaio autonomo e possono essere fissi o amovibili, per rendere la struttura intercambiabile.

47. Veicolo per la raccolta di rifiuti

Veicolo destinato alla raccolta ed al trasporto di rifiuti domestici e di spazzatura in genere, che vengono caricati manualmente o prelevati da cassonetti. Il veicolo può essere dotato di meccanismo di compattazione. Il sistema si compone di un telaio cabinato su cui poggia il contenitore e può essere corredato di un dispositivo voltacassonetti.

48. Frese da asfalto

Macchina mobile impiegata per rimuovere il materiale di pavimentazione stradale (asfalto o altro) mediante un cilindro motorizzato dal quale sporgono file di risalti per la fresatura. Durante l'operazione di taglio i cilindri di taglio eseguono un movimento rotatorio.

49. Scarificatori

Macchina motorizzata a mano o con posto di guida, equipaggiata di denti per tagliare longitudinalmente e frantumare la superficie erbosa di parchi, giardini e aree verdi; essa definisce la profondità di taglio a partire dal suolo.

50. Trituratrici e cippatrici

- trituratrici e cippatrici per giardinaggio: macchina motorizzata dotata di uno o più organi di taglio atti a ridurre le masse di materiale organico in piccoli pezzi. Il funzionamento avviene a macchina ferma. Consiste generalmente di un'apertura di alimentazione in cui si inserisce il materiale (eventualmente tramite un attrezzo apposito), di un organo di taglio che tritura il materiale con qualsivoglia metodo (taglio, sminuzzamento, schiacciamento o altro) e di un condotto per lo scarico del materiale triturato. Può essere dotata di dispositivo di raccolta.

- cippatrici per legno: macchina motorizzata che riduce il legno in frammenti (chip) usando componenti quali un disco o tamburo rotante o dispositivo simile con strumenti di taglio o un meccanismo a vite che esegue l'operazione di cippatura. Le cippatrici sono munite di componenti di alimentazione meccanica o di componenti di cippatura che fungono da componenti di alimentazione meccanica. Sono alimentate su un piano orizzontale o essenzialmente orizzontale e sono progettate per essere caricate manualmente a macchina ferma. Le cippatrici per legno sono azionate da motore elettrico o da motore a combustione interna integrato.

51. Frese da neve rotative

Macchine impiegate per sgombrare le vie di circolazione dalla neve, che viene rimossa da una lama rotante, accelerata ed espulsa tramite soffiante ad alta velocità.

52. Veicoli per l'aspirazione di reflui

Veicoli dotati di dispositivi a depressione per l'espurgo di fognature o pozzi neri da acqua, fango, melma, rifiuti ecc. Il dispositivo può essere montato in modo solidale sul telaio di un autocarro o incorporato in un telaio autonomo e può essere fisso o amovibile, per rendere la struttura intercambiabile.

53. Gru a torre

Gru il cui braccio ruota a 360° e poggia sulla sommità di una torre, la quale in fase di lavoro resta approssimativamente perpendicolare al suolo. La gru a torre è motorizzata e provvista di un sistema di sollevamento dei carichi sospesi; questi sono quindi trasportati mediante modifica dello sbraccio, traslazione del carrello o traslazione della gru stessa. Talvolta la gru esegue solo alcune di queste operazioni. La gru può essere fissa o dotata di mezzi per la traslazione, anche fuoristrada.

54. Scavatrincee

Escavatore semovente gommato o cingolato, azionato da un conducente o da un operatore che lo segue a piedi, provvisto anteriormente o posteriormente di una catenaria di scavo impiegata per realizzare fossi o trincee con operazione continua, mediante traslazione della macchina.

55. Autobetoniere

Veicolo adibito al trasporto di calcestruzzo preconfenzionato dalla centrale di betonaggio al cantiere. Il calcestruzzo è contenuto in un tamburo che ruota sia in fase di marcia sia a veicolo fermo; lo scarico sul luogo di posa avviene invertendo il senso di rotazione del tamburo. La betoniera è azionata dal motore dell'autoveicolo, tramite presa di forza, oppure da un motore ausiliario.

56. Motopompe

Macchina composta da una pompa d'acqua e da un sistema di comando. Per pompa si intende un'apparecchiatura che aumenta l'energia cinetica del liquido.

57. Gruppi elettrogeni di saldatura

Qualsiasi generatore rotativo che produca corrente di saldatura.

Parte B

Macchine ed attrezzature soggette a limiti di emissione acustica

Il livello di potenza sonora garantito delle macchine ed attrezzature sotto elencate non deve superare il livello di potenza sonora ammissibile stabilito nella tabella seguente dei valori limite:

- montacarichi per materiali da cantiere (azionati da motore a combustione interna)

Definizione n. 3. Misura: Allegato III B 3

Parametro da indicare nella dichiarazione di conformità: potenza netta installata [kW]

- mezzi di compattazione (solo rulli vibranti e rulli statici, piastre vibranti e vibrocostipatori)

Definizione n. 8. Misura: Allegato III B 8

Parametro da indicare nella dichiarazione di conformità: potenza netta installata [kW] motocompressori (<350 kW)

Definizione n. 9. Misura: Allegato III B 9

Parametro da indicare nella dichiarazione di conformità: potenza netta installata [kW]

- martelli demolitori tenuti a mano

Definizione n. 10. Misura: Allegato III B 10

Parametro da indicare nella dichiarazione di conformità: massa [kg]

- argani da cantiere (azionati da motore a combustione interna)

Definizione n. 12. Misura: Allegato III B 12

Parametro da indicare nella dichiarazione di conformità: potenza netta installata [kW]

- apripista (<500 kW)

Definizione n. 16. Misura: Allegato III B 16

Parametro da indicare nella dichiarazione di conformità: potenza netta installata [kW]

- dumper (<500 kW)

Definizione n. 18. Misura: Allegato III B 18

Parametro da indicare nella dichiarazione di conformità: potenza netta installata [kW]

- escavatori idraulici o a funi (<500 kW)

Definizione n. 20. Misura: Allegato III B 20

Parametro da indicare nella dichiarazione di conformità: potenza netta installata [kW]

- terne (<500 kW)

Definizione n. 21. Misura: Allegato III B 21

Parametro da indicare nella dichiarazione di conformità: potenza netta installata [kW]

- motolivellatrici (<500 kW)

Definizione n. 23. Misura: Allegato III B 23

Parametro da indicare nella dichiarazione di conformità: potenza netta installata [kW]

- centraline idrauliche

Definizione n. 29. Misura: Allegato III B 29

Parametro da indicare nella dichiarazione di conformità: potenza netta installata [kW]

- compattatori di rifiuti con pala caricatrice e benna (<500 kW)

Definizione n. 31. Misura: Allegato III B 31

Parametro da indicare nella dichiarazione di conformità: potenza netta installata [kW]

- tosaerba (escluse: le macchine ad uso agricolo e forestale

- i dispositivi multifunzionali il cui principale elemento motorizzato ha una potenza installata di più di 20 kW)

Definizione n. 32. Misura: Allegato III B 32

Parametro da indicare nella dichiarazione di conformità: larghezza di taglio [cm]

- tagliaerba (trimmer) elettrici/tagliabordi elettrici

Definizione n. 33. Misura: Allegato III B 33

Parametro da indicare nella dichiarazione di conformità: larghezza di taglio [cm]

- carrelli elevatori, carrelli elevatori con motore a combustione interna con carico a sbalzo (sono esclusi "altri carrelli elevatori con carico a sbalzo" di cui all'allegato I n. 36, secondo trattino, con capacità nominale di non oltre 10 t)

Definizione n. 36. Misura: Allegato III B 36

Parametro da indicare nella dichiarazione di conformità: potenza netta installata [kW]

- pale caricatrici (<500 kW)

Definizione n. 37. Misura: Allegato III B 37

Parametro da indicare nella dichiarazione di conformità: potenza netta installata [kW]

- gru mobili

Definizione n. 38. Misura: Allegato III B 38

Parametro da indicare nella dichiarazione di conformità: potenza netta installata [kW]

- motozappe (<3 kW)

Definizione n. 40. Misura: Allegato III B 40

Parametro da indicare nella dichiarazione di conformità: potenza netta installata [kW]

- vibrofinitrici (escluse le vibrofinitrici munite di rasiera ad alta compattazione)

Definizione n. 41. Misura: Allegato III B 41

Parametro da indicare nella dichiarazione di conformità: potenza netta installata [kW]

- gruppi elettrogeni (<400 kW)

Definizione n. 45. Misura: Allegato III B 45

Parametro da indicare nella dichiarazione di conformità: potenza elettrica [kW]

- gru a torre

Definizione n. 53. Misura: Allegato III B 53

Parametro da indicare nella dichiarazione di conformità: potenza netta installata [kW]

- gruppi elettrogeni di saldatura

Definizione n. 57. Misura: Allegato III B 57

Parametro da indicare nella dichiarazione di conformità: potenza elettrica [kW]

Tipo di macchina e attrezzatura

Potenza netta installata P in Kw

Potenza elettrica Pel in kW [1]

Massa dell'apparecchio m in kg

Ampiezza di taglio L in cm

Livello ammesso di potenza sonora

in dB/1 pW

Fase I

A partire dal

3 gennaio 2002

Fase II

A partire dal

3 gennaio 2006

Mezzi di compattazione (rulli vibranti, piastre vibranti e vibrocostipatori)

P ≤ 8

108

105 (2)

8 < P ≤ 70

109

106 (2)

P > 70

89 + 11 lg P

86 + 11 lg P (2)

Apripista, pale caricatrici e terne cigolati

P ≤ 55

106

103 (2)

P > 55

87 + 11 lg P

84 + 11 lg P (2)

Apripista, pale caricatrici e terne gommati; dumper; compattatori di rifiuti con pala caricatrice;

carrelli elevatori con motore a combustione interna con carico a sbalzo; gru mobili; mezzi di compattazione (rulli statici);

vibrofinitrici; centraline idrauliche

P ≤ 55

104

101 (2) (3)

P > 55

85 + 11 lg P

82 + 11 lg P (2) (3)

Escavatori, montacarichi per materiali da cantiere, argani, motozappe

P ≤ 15

96

93

P > 15

83 + 11 lg P

80 + 11 lg P

Martelli demolitori tenuti a mano

m ≤ 15

107

105

15 < m < 30

94 + 11 lg m

92 + 11 lg m (2)

m ≥ 30

96 + 11 lg m

94 + 11 lg m

Gru a torre

.

98 + lg P

96 + lg P

Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di saldatura

Pel ≤ 2

97 + lg Pel

95 + lg Pel

2 < Pel ≤ 10

98 + lg Pel

96 + lg Pel

10 > Pel

97 + lg Pel

95 + lg Pel

Motocompressori

P ≤ 15

99

97

P > 15

97 + 2 lg P

95 + 2 lg P

Tosaerba, tagliaerba elettrici e tagliabordi elettrici

L ≤ 50

96

94 (2)

50 < L ≤ 70

100

98

70 < L ≤ 120

100

98 (2)

L > 120

105

103 (2)

(1) Pel per gruppi elettrogeni di saldatura: corrente convenzionale di saldatura moltiplicata per la tensione convenzionale a carico relativa al valore più basso del fattore di utilizzazione del tempo indicato dal fabbricante.

(2) I valori delle fase II sono meramente indicativi per i seguenti tipi di macchine e attrezzature:

- rulli vibranti con operatore a piedi;

- piastre vibranti (P > 3kW);

- vibrocostipatori;

- apripista (muniti di cingoli d'acciaio);

- pale caricatrici (munite di cingoli d'acciaio P > 55 kW);

- carrelli elevatori con motore a combustione interna con carico a sbalzo;

- vibrofinitrici dotate di rasiera con sistema di compattazione;

- martelli demolitori con motore a combustione interna tenuti a mano (15 > m 30);

- tosaerba, tagliaerba elettrici e tagliabordi elettrici (L 50, L > 70).

I valori definitivi dipenderanno dall'eventuale modifica della direttiva a seguito della relazione di cui all'art. 20, paragrafo 1. Qualora la direttiva non subisse alcuna modifica, i valori della fase I si applicheranno anche nella fase II.

(3) Per le gru mobili dotate di un solo motore, i valori della fase I si applicano fino al 3 gennaio 2008. Dopo tale data si applicano i valori della fase II.

Nei casi in cui il livello ammesso di potenza sonora è calcolato mediante formula, il valore calcolato è arrotondato al numero intero più vicino.

Parte C

Macchine e attrezzature assoggettate solo alla marcatura

Le macchine ed attrezzature elencate in prosieguo sono soggette solo alla marcatura:

- piattaforme di accesso aereo con motore a combustione interna

Definizione n. 1. Misura: Allegato III B 1

Parametro da indicare nella dichiarazione di conformità: potenza netta installata [kW]

- decespugliatori

Definizione n. 2. Misura: Allegato III B 2

Parametro da indicare nella dichiarazione di conformità: potenza (netta) installata [kW] montacarichi per materiali da cantiere (con motore elettrico)

Definizione n. 3. Misura: Allegato III B 3

Parametro da indicare nella dichiarazione di conformità: potenza installata [kW]

- seghe a nastro per cantieri

Definizione n. 4. Misura: Allegato III B 4

Parametro da indicare nella dichiarazione di conformità: potenza installata [kW]

- seghe circolari per cantieri

Definizione n. 5. Misura: Allegato III B 5

Parametro da indicare nella dichiarazione di conformità: diametro dell'utensile [mm]

- motoseghe a catena portatili

Definizione n. 6. Misura: Allegato III B 6

Parametro da indicare nella dichiarazione di conformità: potenza (netta) installata [kW]

- veicoli combinati di spurgo

Definizione n. 7. Misura: Allegato III B 7

Parametro da indicare nella dichiarazione di conformità: potenza netta installata [kW]

- mezzi di compattazione (mezzi costipanti ad azione d'urto)

Definizione n. 8. Misura: Allegato III B 8

Parametro da indicare nella dichiarazione di conformità: potenza netta installata [kW]

- betoniere

Definizione n. 11. Misura: Allegato III B 11

Parametro da indicare nella dichiarazione di conformità: capacità del bicchiere [m3]

- argani per cantieri (con motore elettrico)

Definizione n. 12. Misura: Allegato III B 12

Parametro da indicare nella dichiarazione di conformità: potenza installata [kW]

- pompe per cemento ed intonacatrici

Definizione n. 13. Misura: Allegato III B 13

Parametro da indicare nella dichiarazione di conformità: potenza (netta) installata [kW] trasportatori a nastro

Definizione n. 14. Misura: Allegato III B 14

Parametro da indicare nella dichiarazione di conformità: potenza installata [kW]

- impianti frigoriferi montati su veicolo

Definizione n. 15. Misura: Allegato III B 15

Parametro da indicare nella dichiarazione di conformità: potenza resa (refrigerazione/riscaldamento) [kW]

- perforatrici

Definizione n. 17. Misura: Allegato III B 17

Parametro da indicare nella dichiarazione di conformità: potenza (netta) installata [kW]

- attrezzature per il carico e lo scarico di autobotti e autosili

Definizione n. 19. Misura: Allegato III B 19

Parametro da indicare nella dichiarazione di conformità: potenza netta installata [kW]

- campane per la raccolta del vetro

Definizione n. 22. Misura: Allegato III B 22

Parametro da indicare nella dichiarazione di conformità: capacità [m3]

- tagliaerba/tagliabordi

Definizione n. 24. Misura: Allegato III B 24

Parametro da indicare nella dichiarazione di conformità: larghezza di taglio [cm]

- tagliasiepi

Definizione n. 25. Misura: Allegato III B 25

Parametro da indicare nella dichiarazione di conformità: potenza (netta) installata [kW]

- spurgatubi ad alta pressione

Definizione n. 26. Misura: Allegato III B 26

Parametro da indicare nella dichiarazione di conformità: potenza netta installata [kW]

- idropulitrici

Definizione n. 27. Misura: Allegato III B 27

Parametro da indicare nella dichiarazione di conformità: portata nominale [l/h]

- martelli demolitori idraulici

Definizione n. 28. Misura: Allegato III B 28

Parametro da indicare nella dichiarazione di conformità: massa [kg]

- tagliasfalto

Definizione n. 30. Misura: Allegato III B 30

Parametro da indicare nella dichiarazione di conformità: diametro massimo della sega [mm]

- soffiatori di fogliame

Definizione n. 34. Misura: Allegato III B 34

Parametro da indicare nella dichiarazione di conformità: portata d'aria nominale [m3/s]

- aspiratori di fogliame

Definizione n. 35. Misura: Allegato III B 35

Parametro da indicare nella dichiarazione di conformità: portata d'aria nominale [m3/s]

- carrelli elevatori, con motore a combustione interna con carico a sbalzo (solo "altri carrelli elevatori con carico a sbalzo" di cui all'allegato I n. 36, secondo trattino, con capacità nominale di non oltre 10 t)

Definizione n. 36. Misura: Allegato III B 36

Parametro da indicare nella dichiarazione di conformità: potenza netta installata [kW]

- contenitori mobili di rifiuti

Definizione n. 39. Misura: Allegato III B 39

Parametro da indicare nella dichiarazione di conformità: potenza netta installata [m3]

- vibrofinitrici (munite di rasiera ad alta compattazione)

Definizione n. 41. Misura: Allegato III B 41

Parametro da indicare nella dichiarazione di conformità: potenza netta installata [kW]

- attrezzature di palificazione

Definizione n. 42. Misura: Allegato III B 42

Parametro da indicare nella dichiarazione di conformità:

per martelli ad impatto: energia d'impatto nominale [J]

per vibratori: coppia eccentrica [Nm]

per attrezzature di introduzione/estrazione statiche: forza azionatrice [N]

- posatubi

Definizione n. 43. Misura: Allegato III B 43

Parametro da indicare nella dichiarazione di conformità: potenza netta installata [kW]

- gatti delle nevi

Definizione n. 44. Misura: Allegato III B 44

Parametro da indicare nella dichiarazione di conformità: potenza netta installata [kW]

- gruppi elettrogeni (≥400 kW)

Definizione n. 45. Misura: Allegato III B 45

Parametro da indicare nella dichiarazione di conformità: potenza elettrica [kW]

- autospazzatrici

Definizione n. 46. Misura: Allegato III B 46

Parametro da indicare nella dichiarazione di conformità: potenza netta installata [kW]

- veicoli per la raccolta dei rifiuti

Definizione n. 47. Misura: Allegato III B 47

Parametro da indicare nella dichiarazione di conformità: potenza netta installata [kW]

- frese da asfalto

Definizione n. 48. Misura: Allegato III B 48

Parametro da indicare nella dichiarazione di conformità: potenza netta installata [kW]

- scarificatori

Definizione n. 49. Misura: Allegato III B 49

Parametro da indicare nella dichiarazione di conformità: potenza netta installata [kW]

- Trituratrici e cippatrici

Definizione n. 50. Misura: Allegato III B 50

Parametro da indicare nella dichiarazione di conformità: potenza netta installata [kW]

- frese da neve rotative (semoventi, esclusi gli accessori)

Definizione n. 51. Misura: Allegato III B 51

Parametro da indicare nella dichiarazione di conformità: potenza netta installata [kW]

- veicoli per l'aspirazione di reflui

Definizione n. 52. Misura: Allegato III B 52

Parametro da indicare nella dichiarazione di conformità: potenza netta installata [kW]

- scavatrincee

Definizione n. 54. Misura: Allegato III B 54

Parametro da indicare nella dichiarazione di conformità: potenza netta installata [kW]

- autobetoniere

Definizione n. 55. Misura: Allegato III B 55

Parametro da indicare nella dichiarazione di conformità: potenza netta installata [kW]

- motopompe (escluse quelle sommerse)

Definizione n. 56. Misura: Allegato III B 56

Parametro da indicare nella dichiarazione di conformità: potenza netta installata [kW]

ALLEGATO II

(modificato dall'Articolo Unico, comma 1, del D.M. Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare 20 febbraio 2020, n. 32)

(articolo 8)

Dichiarazione CE di conformità

La dichiarazione CE di conformità deve contenere i seguenti elementi:

- nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità;

- nome e indirizzo della persona che detiene la documentazione tecnica;

- descrizione dell'attrezzatura:

- tipo di macchina secondo la classificazione dell'allegato I;

- tipo (numero/nome del modello), numero di serie (facoltativo) ecc.;

- potenza netta installata o qualsiasi altro valore connesso con l'emissione sonora; per le macchine elencate all'allegato I, parte b), occorre indicare il parametro riportato nella tabella di cui alla medesima parte dello stesso allegato; per le macchine elencate all'allegato I parte c) sono indicati i parametri raccomandati.

- procedura di valutazione della conformità seguita e, se del caso, nome e indirizzo dell'organismo designato che l'ha effettuata. La procedura di valutazione della conformità seguita dal fabbricante deve essere indicata nel modo seguente:

- procedura di cui all'allegato V

- procedura 1 o 2 di cui all'allegato VI e nome e indirizzo dell'organismo notificato

- procedura di cui all'allegato VII e nome e indirizzo dell'organismo notificato

- procedura di cui all'allegato VIII e nome e indirizzo dell'organismo notificato

- livello di potenza sonora misurato di un'apparecchiatura rappresentativa del tipo oggetto della dichiarazione di conformità;

- livello di potenza sonora garantita per l'apparecchiatura;

- rinvio alla direttiva n. 2000/14/CE;

- dichiarazione di conformità ai requisiti della direttiva n. 2000/14/CE;

- all'occorrenza la/le dichiarazione/i di conformità e estremi delle altre normative applicate;

- il luogo e la data della dichiarazione;

- dati sulla persona abilitata a firmare la dichiarazione giuridicamente vincolante per il fabbricante o per il suo mandatario stabilito nella Comunità.

ALLEGATO IV

(articolo 9)

Modelli della marcatura CE di conformità e dell'indicazione del livello di potenza sonora garantito

La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali "CE" secondo il simbolo grafico che segue:

In caso di ingrandimento o di riduzione della marcatura CE a seconda delle dimensioni delle macchine o attrezzature, devono essere rispettate le proporzioni indicate nel grafico di cui sopra. I vari elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale, che non può essere inferiore a 5 mm.

L'indicazione del livello di potenza sonora garantito consiste nella cifra unica del livello di potenza sonora garantito espresso in dB, nel simbolo "LwA" e in un pittogramma, espressi come segue:

Se l'indicazione è ridotta o ingrandita ridotta a seconda delle dimensioni delle macchine o attrezzature, le proporzioni fornite nel disegno di cui sopra devono essere rispettate. La dimensione verticale dell'indicazione non dovrebbe, se possibile, essere inferiore ai 40 mm.

ALLEGATO V

(articolo 11)

Controllo interno di fabbricazione

1. Questo allegato descrive la procedura con cui il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2, accerta e dichiara che le macchine o attrezzature sono conformi alle prescrizioni del presente decreto. Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, appone su ciascuna macchina o attrezzatura la marcatura CE di conformità e l'indicazione del livello di potenza sonora garantito prescritti all'articolo 9 e redige per iscritto la dichiarazione di conformità CE prescritta all'articolo 8.

2. Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, predispone la documentazione tecnica descritta al punto 3 e la tiene a disposizione delle autorità nazionali competenti, a fini ispettivi, per almeno dieci anni dalla data di fabbricazione dell'ultimo esemplare prodotto. Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, può incaricare un'altra persona della custodia della documentazione tecnica. In tal caso, deve includere il nome e l'indirizzo di detta persona nella dichiarazione di conformità CE.

3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità delle macchine o attrezzature alle prescrizioni del presente decreto. Essa deve contenere almeno i seguenti elementi:

- nome ed indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità;

- descrizione della macchina o attrezzatura;

- marca;

- denominazione commerciale;

- tipo, serie e numeri di identificazione;

- dati tecnici necessari ai fini dell'identificazione della macchina o attrezzatura e della definizione dell'emissione sonora, inclusi, se del caso, disegni schematici e altre descrizioni o spiegazioni necessarie alla loro comprensione;

- rinvio al presente decreto;

- la relazione tecnica sulle misurazioni del rumore effettuate ai sensi del presente decreto;

- strumenti tecnici applicati e risultati della valutazione delle incertezze dovute alla variabilità in produzione e loro relazione con il livello di potenza sonora garantito.

4. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché, nel processo di fabbricazione, sia garantita la conformità delle macchine o attrezzature alla documentazione tecnica di cui ai punti 2 e 3 e alle prescrizioni del presente decreto.

ALLEGATO VI

(articolo 11)

Controllo interno della produzione con valutazione della documentazione tecnica e controlli periodici

1. Questo allegato descrive la procedura con cui il fabbricante, o il mandatario stabilito nella Comunità, che soddisfa gli obblighi di cui ai punti 2, 5 e 6, accerta e dichiara che le macchine o attrezzature in gestione sono conformi alle prescrizioni del presente decreto. Il costruttore, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, appone su ciascuna macchina ed attrezzatura la marcatura CE di conformità e l'indicazione del livello di potenza sonora garantito prescritti all'articolo 9 e redige per iscritto la dichiarazione di conformità CE prescritta all'articolo 8.

2. Il costruttore, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, predispone la documentazione tecnica descritta al punto 3 e la tiene a disposizione delle autorità nazionali competenti, a fini ispettivi, per almeno dieci anni dalla data di fabbricazione dell'ultimo esemplare prodotto. Il costruttore, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, può incaricare un'altra persona della custodia della documentazione tecnica. In tal caso, deve includere il nome e l'indirizzo di detta persona nella dichiarazione di conformità CE.

3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità delle macchine ed attrezzature alle prescrizioni del presente decreto. Deve contenere almeno i seguenti elementi:

- nome ed indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità;

- descrizione della macchina o attrezzatura;

- marca;

- denominazione commerciale;

- tipo, serie e numeri di identificazione;

- dati tecnici necessari ai fini dell'identificazione della macchina o attrezzatura e della definizione dell'emissione sonora, inclusi, se del caso, disegni schematici e altre descrizioni o spiegazioni necessarie alla loro comprensione;

- rinvio al presente decreto;

- la relazione tecnica sulle misurazioni del rumore condotte sulla macchina od attrezzatura secondo le prescrizioni del presente decreto;

- strumenti tecnici applicati e risultati della valutazione delle incertezze dovute alla variabilità in produzione e loro relazione con il livello di potenza sonora garantito.

4. Il costruttore prende tutte le misure necessarie affinché, nel processo di fabbricazione, sia garantita la conformità delle macchine ed attrezzature alla documentazione tecnica di cui ai punti 2 e 3 e alle prescrizioni del presente decreto.

5. Valutazione da parte dell'organismo designato prima della immissione sul mercato.

Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, presenta copia della sua documentazione tecnica a un organismo designato di sua scelta prima che il primo esemplare della macchina od attrezzatura sia immesso sul mercato o reso operativo.

Se sussistono dubbi sulla plausibilità della documentazione tecnica, l'ente designato ne informa il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, e, se necessario, esegue, o fa eseguire, le modifiche alla documentazione tecnica, o eventualmente, le prove ritenute necessarie.

Dopo l'organismo designato ha elaborato una relazione in cui conferma che la documentazione tecnica soddisfa le prescrizioni del presente decreto, il costruttore, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, può apporre la marcatura CE alla macchina od attrezzatura e redigere una dichiarazione CE di conformità, secondo gli articoli 10 e 9, per la quale mantiene completa responsabilità.

6. Valutazione da parte dell'ente designato durante la produzione.

Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, deve inoltre coinvolgere l'organismo designato nella fase produttiva secondo una delle seguenti procedure a scelta del fabbricante stesso, o del suo mandatario stabilito nella Comunità.

- l'organismo designato conduce controlli periodici per verificare il mantenimento della conformità della macchina od attrezzatura prodotta alla documentazione tecnica ed alle prescrizioni del presente decreto; in particolare l'organismo designato concentra la propria attenzione su:

= marcatura corretta e completa della macchina o attrezzatura secondo quanto disposto dall'articolo 9,

= redazione della dichiarazione CE di conformità secondo quanto disposto dall'articolo 8,

= strumenti tecnici applicati e risultati della valutazione delle incertezze dovute alla viabilità in produzione e la loro relazione con il livello di potenza sonora garantito.

Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, garantisce all'organismo designato libero accesso a tutta la documentazione interna a supporto di queste procedure, i risultati effettivi delle verifiche ispettive interne, e, se del caso, le azioni correttive intraprese.

Solo se i controlli sopra esposti forniscono risultati insoddisfacenti, l'organismo designato conduce prove di rumorosità, che a suo giudizio, e secondo la sua esperienza, possono essere semplificati o condotti completamente secondo le prescrizioni esposte nell'allegato III per il tipo di macchina od attrezzature in esame.

- L'organismo designato esegue, o fa eseguire, prove ad intervalli casuali. Un adeguato campione della produzione finale, scelto dall'organismo designato, deve essere esaminato e si eseguono prove di rumore adeguate, come definito nell'allegato III, o prove equivalenti per verificare la conformità dei prodotti con i requisiti corrispondenti del decreto. Il controllo del prodotto include i seguenti aspetti:

= marcatura corretta e completa della macchina o attrezzatura secondo quanto stabilito dall'articolo 9,

= redazione della dichiarazione CE di conformità secondo quanto disposto dall'articolo 8.

Per entrambe le procedure la frequenza dei controlli sarà definita dall'organismo designato secondo i risultati delle precedenti ispezioni, la necessità di controllare azioni correttive e ulteriori indicazioni per la frequenza dei controlli possono essere date dal volume di produzione annuale e dall'affidabilità generale del costruttore a mantenere i valori garantiti; comunque un controllo completo sarà condotto almeno ogni 3 anni.

Se sussistono dubbi sulla plausibilità della documentazione tecnica o sul suo rispetto durante la produzione, l'organismo designato informa il costruttore, o il suo mandatario stabilito nella Comunità.

Nei casi in cui le macchine od attrezzature controllate non siano conformi alle prescrizioni del presente decreto, l'organismo designato informa lo Stato membro designante.

ALLEGATO VII

(articolo 11)

Verifica dell'esemplare unico

1. Questo allegato descrive la procedura con cui il fabbricante, o il mandatario stabilito nella Comunità, accerta e dichiara che la macchina o attrezzatura cui è stato rilasciato il certificato di cui al punto 4 sono conformi alle prescrizioni del presente decreto. Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, appone su ciascuna macchina o attrezzatura la marcatura CE di conformità, integrata dagli elementi prescritti all'articolo 9 e redige per iscritto la dichiarazione CE di conformità di cui all'articolo 8.

2. La domanda di verifica di un esemplare unico deve essere presentata dal fabbricante, o dal suo mandatario stabilito nella Comunità, ad un organismo designato da lui prescelto.

Tale richiesta deve contenere:

- nome ed indirizzo del fabbricante e, se la richiesta è presentata dal suo mandatario, anche il nome e indirizzo di quest'ultimo;

- dichiarazione scritta che la medesima richiesta non è stata presentata presso un altro organismo designato;

- documentazione tecnica conforme alle seguenti prescrizioni:

= descrizione della macchina o attrezzatura;

= marca;

= denominazione commerciale;

= tipo, serie e numeri di identificazione;

= dati tecnici necessari ai fini dell'identificazione della macchina o attrezzatura e della definizione dell'emissione sonora, inclusi, se del caso, disegni schematici e altre descrizioni o spiegazioni necessarie alla loro comprensione;

= rinvio al presente decreto.

3. L'organismo designato:

- verifica se la macchina o attrezzatura è stata fabbricata conformemente alla documentazione tecnica

- concorda con il richiedente il luogo dove, conformemente al presente decreto, saranno effettuate le prove di emissione sonora;

- conformemente al presente decreto effettuata o da effettuare le necessarie prove di misurazione dell'emissione sonora.

4. Allorché le macchine o attrezzature sono conformi ai requisiti del presente decreto, l'organismo designato rilascia al richiedente un certificato di conformità secondo la procedura di cui al seguente modello.

Se l'organismo designato rifiuta di un certificato di conformità, esso deve fornire le ragioni particolareggiate di tale rifiuto.

5. Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, conserva con la documentazione tecnica copie del certificato di conformità per un periodo di 10 anni dalla data in cui la macchina o attrezzatura è stata introdotta sul mercato.

ALLEGATO VIII

(articolo 11)

Garanzia di qualità totale

1. Questo allegato descrive la procedura con cui il fabbricante che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2 accerta e dichiara che le macchine o attrezzature in questione soddisfano i requisiti del presente decreto. Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, appone su ciascun prodotto la marcatura CE, corredata delle informazioni di cui all'articolo 9 e redige per iscritto la dichiarazione CE di conformità prescritta all'articolo 8.

2. Il fabbricante applica un sistema di qualità approvato per la progettazione, la fabbricazione, la verifica finale e le prove del prodotto secondo quanto specificato al punto 3 ed è assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4.

3. Sistema di qualità.

3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema di qualità ad un organismo designato di sua scelta.

La domanda contiene:

- tutte le opportune informazioni sulla categoria di prodotti prevista, compresa la documentazione tecnica su tutte le macchine o attrezzature già in fase di progettazione o produzione, che devono contenere le seguenti informazioni minime:

= nome ed indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità;

= descrizione della macchina o attrezzatura;

= marca;

= denominazione commerciale;

= tipo, serie e numeri di identificazione;

= dati tecnici necessari ai fini dell'identificazione della macchina o attrezzatura e della definizione dell'emissione sonora, inclusi, se del caso, disegni schematici e altre descrizioni o spiegazioni necessarie alla loro comprensione;

= rinvio al presente decreto;

= la relazione tecnica sulle misurazioni del rumore effettuate ai sensi del presente decreto;

= strumenti tecnici applicati e risultati della valutazione delle incertezze dovute alla variabilità in produzione e loro relazione con il livello di potenza sonora garantito;

= una copia della dichiarazione CE di conformità;

- la documentazione relativa al sistema di qualità.

3.2. Il sistema di qualità deve garantire la conformità del prodotto ai pertinenti requisiti delle direttive che si applicano nei suoi confronti.

Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forme di misure scritte, procedure e istruzioni. La documentazione relativa al sistema di qualità consente una comprensione univoca delle misure e delle procedure in materia di qualità, come i programmi, gli schemi, i manuali e i rapporti riguardanti la qualità.

3.3. Detta documentazione contiene in particolare un'adeguata descrizione:

- degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in materia di qualità di progettazione e di qualità dei prodotti;

- della documentazione tecnica da redigere per ciascun prodotto, che contenga le informazioni minime di cui al punto 3.1. per la documentazione tecnica ivi menzionata,

- delle tecniche di controllo e di verifica della progettazione, dei processi e degli interventi sistematici che verranno applicati all'atto della progettazione dei prodotti appartenenti alla categoria di macchina o attrezzature in questione;

- delle corrispondenti tecniche di fabbricazione, di controllo della qualità e di garanzia della qualità, dei processi e degli interventi sistematici che si intende applicare;

- dei controlli e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli;

- dei dossier riguardanti la qualità, come i rapporti ispettivi e i dati sulle prove e sulle tarature, i rapporti sulle qualifiche del personale in causa, ecc.;

- dei mezzi che consentono di verificare se si è ottenuta la qualità richiesta in materia di progettazione e di prodotti e se il sistema di qualità funziona efficacemente.

L'organismo designato valuta il sistema di qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti nei confronti dei sistemi di qualità che soddisfano la norma UNI EN ISO 9001.

Almeno un membro del gruppo incaricato della valutazione deve avere acquisito esperienza in materia di valutazione della tecnologia delle macchine o attrezzature in questione. La procedura di valutazione comprende una visita ai locali del fabbricante.

La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.

3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato, ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità tiene informato l'organismo designato che ha approvato il sistema di qualità sugli adeguamenti che intende apportare al sistema.

L'organismo designato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se è necessaria una nuova valutazione.

L'organismo designato comunica la sua decisione al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo designato.

4.1. Scopo della sorveglianza CE è accertarsi che il fabbricante soddisfi debitamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.

4.2. Il fabbricante consente all'organismo designato di accedere a fini ispettivi ai locali di progettazione, fabbricazione, ispezione, prova e deposito e deve fornire tutte le necessarie informazioni, in particolare:

- la documentazione relativa al sistema di qualità;

- i dossier riguardanti la qualità previsti dalla sezione "Progettazione" del sistema di qualità, come i risultati di analisi, calcoli, prove, ecc.;

- i dossier riguardanti la qualità previsti dalla sezione "Fabbricazione" del sistema di qualità, come i rapporti ispettivi e i dati sulle prove e sulle tarature, i rapporti sulle qualifiche del personale in causa, ecc.

4.3. L'organismo designato svolge periodicamente verifiche intese ad accertare che il fabbricante mantenga ed applichi il sistema di qualità e fornisce al fabbricante una relazione sulle verifiche effettuate.

4.4. Inoltre, l'organismo designato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità. L'organismo designato fornisce al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono svolte prove, una relazione sulle stesse.

5. Il fabbricante, per un periodo di almeno dieci anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione della macchina o attrezzatura, tiene a disposizione delle autorità degli Stati membri:

- la documentazione di cui al punto 3.1., secondo trattino, del presente allegato;

- gli adattamenti di cui al punto 3.4, secondo capoverso;

- le decisioni e i rapporti dell'organismo accreditato di cui al punto 3.4, ultimo capoverso e ai punti 4.3. e 4.4.

6. Ogni organismo-designato comunica agli altri organismi designati le opportune informazioni riguardanti le approvazioni di sistemi di qualità rilasciate o revocate.

ALLEGATO IX

(modificato e integrato dall'art. 5, del D.L.vo 17 febbraio 2017, n. 41)

(articolo 12)

Parte A

Requisiti minimi per l'accredimento degli organismi di cui all'articolo 12, comma 2

I requisiti minimi per l'accreditamento degli organismi di cui all'articolo 12 sono riportati di seguito:

1. L'organismo, il suo direttore e il personale incaricato di eseguire operazioni di verifica non possono essere né il progettista, né il costruttore, né il fornitore, né l'installatore delle macchine o attrezzature, né il mandatario dei predetti soggetti. Essi non possono intervenire né direttamente né come mandatari nella progettazione, costruzioni, commercializzazione e manutenzione di tali macchine o attrezzature, né rappresentare le parti coinvolte in tali attività. Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche tra il fabbricante e l'organismo.

2. L'organismo e il suo personale devono eseguire le valutazioni e le verifiche con la massima integrità professionale e la massima competenza tecnica e devono essere liberi da ogni pressione e stimolo, in particolare di ordine finanziario, che possono influenzare le loro decisioni o i risultati del loro operato in particolare quelli provenienti da persone o gruppi di persone interessati ai risultati delle verifiche.

3. L'organismo deve disporre del personale e possedere i mezzi necessari per svolgere adeguatamente i compiti tecnici e amministrativi connessi con le operazioni di controllo e sorveglianza; esso deve anche avere accesso al materiale necessario per eventuali verifiche eccezionali.

3-bis. Gli organismi di certificazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

a) almeno un fonometro di classe 1;

b) microfoni in campo libero;

c) calibratore acustico di classe 1;

d) stazione meteo (umidità, pressione atmosferica, temperatura, velocità del vento).

4. Il personale incaricato dei controlli deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) qualifica di tecnico competente in acustica ambientale;

b) aver frequentato con profitto un corso di formazione in materia di acustica ambientale, compresa l'applicazione della direttiva 2000/14/CE, che attribuisce almeno tre crediti formativi. (1)

5. L'imparzialità del personale incaricato del controllo deve essere garantita. La retribuzione di ogni addetto non deve essere in funzione del numero dei controlli effettuati né dei risultati dei controlli.

6. L'organismo deve sottoscrivere una assicurazione di responsabilità civile per i rischi derivanti dall'attività di attestazione della conformità. Tale obbligo non si applica agli organismi pubblici.

7. Il personale dell'organismo è tenuto al segreto professionale per tutto ciò di cui viene a conoscenza durante l'esecuzione delle prove (tranne nei confronti delle autorità amministrative competenti dello Stato membro in cui esercita le sue attività) nel quadro del presente decreto.

Parte B

Procedure e contenuto relativi alla istanza di cui all'articolo 12, comma 2.

1) L'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui all'articolo 12, comma 2, deve essere indirizzata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per conoscenza, al Ministero dello sviluppo economico.

2) Alla istanza redatta secondo le indicazioni di cui al punto 1) e firmata dal legale rappresentate dell'organismo, devono essere allegati i seguenti documenti:

a) copia dell'atto costitutivo e statuto, per i soggetti di diritto privato, ovvero dell'atto normativo per i soggetti di diritto pubblico;

b) indirizzo della sede legale del richiedente;

c) certificato di iscrizione alla CCIA, per i soggetti di diritto privato;

d) specificazione delle categorie di macchine ed attrezzature e modulo/i di verifica della conformità per il/i quale/i viene richiesta autorizzazione;

e) planimetrie della sede e delle eventuali sedi distaccate, nonché dei siti di prova nella disponibilità dell'organismo;

f) organigramma con elencazione nominativa del personale e delle relative qualifiche;

g) elenco delle attrezzature e strumentazioni necessarie per lo svolgimento delle attività per cui viene richiesta la designazione;

h) manuale di qualità redatto in base alla norma UNI CEI EN 45011;

i) polizza di assicurazione di responsabilità civile con massimale non inferiore a 2,5 milioni di euro per i rischi derivanti dall'esercizio di attività di attestazione della conformità. Tale obbligo non si applica agli organismi pubblici;

j) dichiarazione impegnativa in ordine al soddisfacimento dei requisiti minimi di cui alla parte a) del presente allegato.

3) Verificata la regolarità della documentazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, effettua una ispezione in loco e redige apposito verbale ai fini dell'emanazione del decreto di designazione di cui all'articolo 12, comma 1.

(1)

Per la definizione delle caratteristiche del corso di formazione di cui alla lettera annotata, si rimanda al D.M. Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare 25 gennaio 2018.