
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 25 gennaio 2018
G.U.R.I. 8 febbraio 2018, n. 32
Definizione delle caratteristiche del corso di formazione in materia di acustica ambientale, di cui all'allegato IX, parte A, punto 4, lettera B) del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262.
TESTO COORDINATO (al D.M. Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare 25 marzo 2019)
IL DIRETTORE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DI CONCERTO CON IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 maggio 2000 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
Visto il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262 «Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto»;
Visto il decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 41 «Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'art. 19, comma 2, lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161» ed in particolare l'art. 6, che conferisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la definizione delle caratteristiche del corso di cui all'allegato IX, parte A, punto 4, lettera b), del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto;
Decreta:
Campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce le caratteristiche del corso rivolto al personale incaricato dei controlli di cui all'allegato IX, parte A, punto 4, lettera b), del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 41.
2. Il personale incaricato dei controlli che risulta, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 41/2017, già inserito nell'elenco degli ispettori degli organismi di certificazione autorizzati ad operare nell'ambito del decreto legislativo n. 262/2002 è tenuto alla frequenza dei corsi di cui al presente decreto.
Enti formatori
1. I corsi di formazione in materia di acustica ambientale di cui all'allegato IX, parte A, punto 4, lettera b), del decreto legislativo n. 262/2002, sono tenuti dagli organismi di certificazione di cui all'art. 12 del medesimo decreto legislativo.
2. Gli enti formatori definiti al comma 1 sono autorizzati al rilascio dei crediti formativi di cui all'allegato IX, parte A, punto 4, lettera b), del decreto legislativo n. 262/2002.
Durata dei corsi
1. I corsi di formazione di cui al presente decreto devono avere una durata minima di 24 ore, delle quali almeno 8 dovranno essere riservate ad esercitazioni pratiche.
2. La frequenza ai corsi è obbligatoria per la totalità della durata prevista al comma 1.
Caratteristiche dei corsi e crediti formativi
1. I corsi di formazione devono essere tenuti da ispettori già qualificati dagli organismi di certificazione per operare nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 262/2002.
2. L'allegato I del presente decreto stabilisce le caratteristiche minime dei corsi, la relativa strutturazione in moduli e gli argomenti da trattare nell'ambito dei medesimi.
3. A ciascun modulo di cui si compone il corso corrisponde l'attribuzione di un credito formativo.
4. I programmi dei corsi devono consentire l'attribuzione di almeno 3 crediti formativi secondo quanto disposto nell'allegato I.
5. Non sono validi ai fini del presente decreto corsi effettuati esclusivamente in modalità e-learning. Sono invece considerati validi corsi effettuati in blended-learning, da intendere come modalità di erogazione dei percorsi formativi che alterna momenti di formazione a distanza (e-learning) con attività di formazione in aula. In tal caso, le lezioni frontali dovranno coprire almeno il 50% dell'intera durata del corso.
Prova finale
(integrato dall'art. 1, comma 1, del D.M. Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare 25 marzo 2019)
1. Una volta completato il corso, i crediti formativi sono attribuiti dagli enti formatori di cui all'art. 2 solo a seguito del superamento di una prova finale di verifica dell'apprendimento, con il rilascio di apposita documentazione riportante i contenuti del corso e gli esiti della stessa prova finale di verifica.
2. La prova finale di verifica di cui al comma 1 è costituita da almeno 30 quiz a risposta multipla, 10 per ognuno dei moduli, ivi compresi quelli previsti dallo schema riportato in allegato I, e si intende superata con almeno il 70% delle risposte corrette per ciascun modulo.
3. Per lo svolgimento della prova finale di verifica deve essere costituita una commissione esaminatrice composta dai docenti del corso e da un membro esterno designato dal Ministero dell'ambiente, con funzione di presidente di commissione. I costi per lo svolgimento di tale funzione sono a carico dell'organismo di certificazione che ha erogato il corso.
3-bis. In casi eccezionali la partecipazione dei componenti della commissione alla prova finale può svolgersi in videoconferenza, previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente, secondo le modalità indicate dal presidente di commissione. In ogni caso l'utilizzo della videoconferenza è subordinato ai seguenti presupposti: l'aula nella quale si tiene la prova finale deve essere interamente visibile al fine di consentire il controllo sul corretto svolgimento dell'esame; i quiz a risposta multipla devono essere diversi per ogni candidato e la loro formulazione da parte della commissione deve essere previamente approvata dal presidente; la correzione dei quiz, alla presenza di tutti i membri della commissione, deve avvenire in videoconferenza.
4. Gli organismi di certificazione, in quanto enti formatori, devono conservare la documentazione relativa ai corsi effettuati anche al fine di consentire eventuali accertamenti da parte dell'Organismo nazionale di accreditamento nella fase di rilascio/mantenimento/rinnovo dell'accreditamento.
Roma, 25 gennaio 2018
Il direttore generale per i rifiuti e l'inquinamento
GRILLO
Il direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
FIORENTINO