
N.d.R. Per la sostituzione delle disposizioni del presente si rimanda al D.A. Attività Produttive 26 luglio 2019.
ASSESSORATO
DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO,
DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA
DECRETO 19 giugno 2003
G.U.R.S. 8 agosto 2003, n. 35
Determinazione dei compensi spettanti ai commissari straordinari e ai vice commissari straordinari.
N.d.R. Per la sostituzione delle disposizioni del presente si rimanda al D.A. Attività Produttive 26 luglio 2019.
L'ASSESSORE
PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO,
L'ARTIGIANATO E LA PESCA
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1993, con cui sono stati determinati i compensi spettanti ai commissari governativi nominati ai sensi dell'art. 2543 c.c.;
Visto il decreto n. 2887 del 30 ottobre 1995, con il quale è stato istituito l'elenco regionale dei commissari straordinari di società cooperative e loro consorzi che rinvia, all'art. 11, al suddetto decreto ministeriale per la determinazione dei compensi;
Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 2002, di adeguamento dei suddetti compensi;
Considerato che i compensi determinati ai sensi del decreto ministeriale 15 febbraio 1993 non sono più adeguati alla realtà odierna ed alle difficoltà dell'incarico di cui all'art. 2543 c.c.;
Ritenuto, pertanto, di dovere provvedere al recepimento del suindicato decreto ministeriale per quanto concerne la determinazione dei compensi per gli incarichi di commissario straordinario svolti nell'ambito del territorio della Regione Siciliana;
Ritenuto, inoltre, di estendere le determinazioni di cui all'art. 2 del predetto decreto ministeriale anche ai vice-commissari straordinari;
Decreta:
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I compensi spettanti ai commissari governativi sono determinati, secondo il criterio a loro più favorevole, in base all'ammontare dei ricavi o alla consistenza dell'attivo patrimoniale, risultanti dal bilancio dell'ultimo esercizio conclusosi al momento del commissariamento, anche se alla sua approvazione si pervenga nel corso della gestione commissariale, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, nelle seguenti misure lorde mensili:
a) fino a Euro 260.000,00: Euro 775,00;
b) oltre Euro 260.000,00 fino a Euro 1.550.000,00: Euro 1.290,00;
c) oltre Euro 1.550.000,00 fino a Euro 5.165.000,00: Euro 2.065,00;
d) oltre Euro 5.165.000,00: Euro 3.100,00.
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Tenuto conto dei risultati ottenuti, dell'attività svolta e della durata dell'incarico, l'autorità di vigilanza può autorizzare la liquidazione del compenso determinato con i criteri esposti nel precedente art. 1), con una maggiorazione fino ad un massimo del 50% o con una decurtazione fino ad un massimo del 30% del compenso prima determinato.
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Nel caso in cui sia stato nominato anche un vice commissario, allo stesso spetterà un compenso pari al 70% di quello stabilito per il commissario dal precedente art. 1.
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Il compenso ed il rimborso delle spese sono a totale carico dell'ente commissariato; in caso di mancanza o di insufficienza di attività, si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 della legge 17 luglio 1975, n. 400; in tale ipotesi il predetto compenso verrà liquidato in relazione alla durata dell'incarico e comunque nella misura forfettaria massima di sei mensilità, determinato secondo i criteri di cui alla lettera a) dai precedenti artt. 1 e 2.
Le disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 del presente decreto si applicano anche alle gestioni straordinarie delle cooperative cessate prima dell'1 luglio 2003 ai sensi dell'art. 83 della L.R. 17/2004.
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Le disposizioni del presente decreto decorrono dal 1° luglio 2003 e si applicano anche alle procedure di gestione commissariale degli enti cooperativi in corso alla suddetta data, salvo che non sia stato adottato e trasmesso il provvedimento di determinazione del compenso finale.
Il presente decreto verrà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 19 giugno 2003.
CIMINO
Le disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 del presente decreto si applicano anche alle gestioni straordinarie delle cooperative cessate prima dell'1 luglio 2003 ai sensi dell'art. 83 della L.R. 17/2004.