
ASSESSORATO
DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
CIRCOLARE 30 dicembre 2003, n. 3
G.U.R.S. 30 gennaio 2004, n. 5
Tasse sulle concessioni governative regionali. Articolo 4 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 - Disposizioni programmatiche finanziarie per l'anno 2003.
ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE - UFFICIO DI GABINETTO - SEGRETERIA GENERALE
AI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE DI AGRIGENTO, CALTANISSETTA, ENNA, CATANIA, MESSINA, PALERMO, RAGUSA, SIRACUSA, TRAPANI
AGLI ASSESSORATI REGIONALI
ALLE RAGIONERIE CENTRALI
AL DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO
ALLE PREFETTURE DELLA SICILIA
ALLE QUESTURE DELLA SICILIA
ALLE PROVINCIE REGIONALI DELLA SICILIA
AI COMUNI DELLA SICILIA - SETTORE COMMERCIO - UFFICIO TECNICO - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE REGIONALE DELLA SICILIA
e, p.c.
ALLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE DI CONTROLLO - UFFICIO IV
ALLE RAGIONERIE PROVINCIALI DELLO STATO IN SICILIA
L'art. 4 della legge finanziaria, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 17 del 17 aprile 2003, parte prima, prevede al comma 1 l'esclusione dalla tariffa delle tasse sulle concessioni governative regionali, di cui al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, richiamato dall'art. 6 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 24, a decorrere dal 1° gennaio 2003 delle voci di tassa n. 27, 42, 43 e 44 e precisamente:
Numero d'ordine 27:
Abilitazione alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi (legge 16 dicembre 1985, n. 752, art. 17).
Numero d'ordine 42:
Concessione per l'esercizio di servizi pubblici di linee di navigazione interna per trasporto di persone o di cose ai sensi dell'art. 225, 1° comma, del codice della navigazione.
Numero d'ordine 43:
Concessione per l'esercizio di servizi pubblici di navigazione interna di rimorchio o di traino con mezzi meccanici, ai sensi dell'art. 225, secondo comma, del codice della navigazione.
Numero d'ordine 44:
Autorizzazione per l'esercizio di servizi di navigazione interna di trasporto, di rimorchio o di traino, non compresi nei numeri precedenti, ai sensi dell'art. 226 del Codice della navigazione.
L'abrogazione delle predette voci di tassa, previste nella tariffa annessa al decreto legislativo di cui sopra, è stata determinata dagli esigui importi delle stesse ed, inoltre, dalla insussistenza delle attività a tale titolo tassate, all'interno del territorio siciliano.
La predetta legge finanziaria, al comma 2, prevede, inoltre, l'aggiunzione di ulteriori quattro commi all'art. 6 della citata legge n. 24/1993, concernenti in particolare:
- l'obbligo del pagamento della tassa in oggetto anche nel caso che l'autorizzazione, licenza, abilitazione, o altro atto richiesto per le attività comprese nella tabella di cui al D.P.R. n. 641/72 è sostituita dalla denuncia di inizio di attività; in quest'ultimo caso l'obbligo del pagamento della predetta tassa sorge nei confronti del contribuente che presenta la predetta denuncia, fermo restando l'obbligo dell'accertamento dell'avvenuto pagamento del tributo in questione, da parte della Autorità amministrativa che rilascia successivamente l'autorizzazione;
- il controllo degli uffici amministrativi che rinnovano e quindi rilasciano atti soggetti al tributo in esame, sul versamento, da parte dei soggetti autorizzati, delle tasse annuali a decorrere dalla data di emanazione dell'atto o dell'eventuale rinnovo;
- le modalità di versamento delle tasse medesime mediante l'esclusivo utilizzo del conto corrente postale n. 17770900 intestato alla Cassa provinciale della Regione Siciliana - Banco di Sicilia - Palermo. Tale versamento, per ogni anno di riferimento, deve essere effettuato con l'apposito bollettino di conto corrente personalizzato con il logo della Regione e con i codici identificativi delle tipologie dei versamenti, disponibile presso tutti gli uffici postali della Sicilia. In particolare, il bollettino deve essere compilato con tutti i dati informativi e contabili ivi richiesti, presenti sul fronte dello stesso. Il versamento delle eventuali sanzioni amministrative irrogate ai trasgressori della legge n. 24/1993, invece, deve essere effettuato nel conto corrente postale n. 302901 intestato alla Cassa provinciale della Regione Siciliana - Banco di Sicilia - Palermo, mediante l'utilizzo di un ordinario bollettino di conto corrente.
- la trasmissione entro il 28 febbraio di ogni anno a questo Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - dipartimento finanze e credito - servizio entrate erariali e proprie - U.O.B. tributi propri indiretti e diretti - da parte degli enti che rilasciano le autorizzazioni amministrative, degli elenchi completi dei contribuenti comunque assoggettati alle tasse sulle concessioni governative regionali, distinti per oggetto dell'autorizzazione ed identificabili attraverso il codice fiscale o la partita I.V.A. Nel caso in cui le stesse Amministrazioni siano dotate di adeguate strutture informatiche, i dati sopra richiesti possono essere trasmessi altresì su floppy disk da 3,5" - 1,44 MB per MS-DOS in formato ASCII.
L'azione di vigilanza e di controllo delle entrate di questo dipartimento mira, in tal modo, all'acquisizione dell'elenco degli atti autorizzativi, di competenza dei vari Assessorati regionali o d'altre amministrazioni (comuni, province, ASL, etc.), cui dovrebbero corrispondere gli attestati di versamento registrati presso la Cassa regionale, al fine di ottenere un maggior rispetto degli adempimenti previsti dalle circolari assessoriali già emanate nonché un incisivo impulso al gettito del tributo.
Al fine di assicurare uniformità di interpretazione e comportamento tra le amministrazioni che rilasciano autorizzazioni amministrative soggette al pagamento delle tasse in questione, si reputa opportuno fornire i seguenti chiarimenti in ordine alle problematiche più di frequente proposte.
Per quanto concerne il recupero delle tasse evase, l'art. 13 del D.P.R. n. 641 del 26 ottobre 1972 dispone un termine di decadenza di tre anni, decorrenti dal giorno in cui è stata commessa la violazione, nel quale l'Amministrazione finanziaria può procedere all'accertamento del tributo evaso - dunque per le tasse non pagate durante il suddetto periodo le Amministrazioni interessate dovranno inoltrare preventivo atto di intimazione nei confronti dei soggetti inadempienti.
In seguito, se gli stessi, nonostante l'atto suddetto, non versano le tasse evase, le amministrazioni medesime dovranno attivarsi per darne comunicazione agli uffici dell'agenzia delle entrate competenti per territorio, che oltre a richiedere il tributo applicheranno anche le dovute sanzioni per il mancato o ritardato pagamento della tassa.
Per i periodi anteriori al termine di decadenza, nella considerazione che, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 641/72 "gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate", l'Amministrazione competente al rilascio dovrà comunicare agli interessati che l'omesso versamento della tassa, anche se è intervenuta la decadenza, rende inefficace l'autorizzazione amministrativa a suo tempo rilasciata, con la conseguenza che l'attività sarebbe svolta illegittimamente. In caso di mancato adempimento dell'onere del pagamento da parte degli interessati, sarà competenza delle Amministrazioni che rilasciano gli atti comminare la sanzione amministrativa prevista dall'art. 9 del D.P.R. n. 641/72 il quale prevede che "Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni governative senza aver ottenuto l'atto stesso o assolta la relativa tassa è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa e in ogni caso non inferiore a lire duecentomila" (euro 103,29). Nei casi di constatati mancati pagamenti sarà sempre cura dell'Amministrazione interessata redigere il ruolo per la successiva riscossione coattiva da parte del concessionario della riscossione.
Per il recupero delle tasse concernenti le autorizzazioni rilasciate in Sicilia, relative agli ultimi tre anni, nei confronti di soggetti residenti fuori del territorio della Regione Siciliana, devono essere attivati gli uffici dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale è stata accertata la violazione.
Le autorizzazioni, licenze e iscrizioni se previste dalla legge e connesse a funzioni proprie della Regione Siciliana, anche se non descritte esplicitamente nella tabella contenente le distinte fattispecie, sono sottoposte alle tasse sulle concessioni governative regionali, in quanto comprese nella seguente voce generica (D.P.R. n. 641/72):
"autorizzazioni, licenze e iscrizioni non considerate in altri articoli della presente tariffa, richieste dalla legge per l'esercizio di attività industriali o commerciali e di professioni arti o mestieri".
a) attività industriali o commerciali euro 180,76 b) professioni euro 61,97 c) arti e mestieri euro 25,82
Relativamente alla classificazione degli esercizi di somministrazione di alimenti, abrogata dalla legge 25 agosto 1991, n. 287, ai fini dell'applicazione della tassa sulle autorizzazioni sanitarie relative agli stessi, deve essere preso in considerazione solo il numero degli abitanti del comune nel quale vengono rilasciate.
In ordine al rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività del commercio su aree pubbliche di cui alle leggi regionali n. 18/95 e n. 2/96, sono sottoposte a tassazione esclusivamente le autorizzazioni rilasciate ai non residenti in Sicilia dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.
Per una migliore comprensione degli atti sottoposti a tassa sulle concessioni governative regionali, si fornisce in allegato, un elenco delle voci di tassa previste dal decreto legislativo n. 230/91 e dal D.P.R. n. 641/72.
Il dirigente generale del dipartimento regionale
finanze e credito: PERGOLIZZI
Con errata corrige pubblicata nella G.U.R.S. 12 marzo 2004, n. 11 l'allegato annotato è stato così modificato:
"a pag. 65, relativamente al numero d'ordine 5, punto 2) per gli ambulatori e per i gabinetti di analisi per il pubblico, devono intendersi aggiunte nelle colonne tassa di rilascio e tassa annuale, rispettivamente, le seguenti cifre: "139,44" e "69,72". A pag. 68, relativamente al numero d'ordine 14, la cifra "25,82" deve intendersi correttamente inserita nella colonna tassa di rilascio.".