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DECRETO PRESIDENZIALE 1 giugno 2004

G.U.R.S. 25 giugno 2004, n. 27

Classificazione dei porti di categoria II, classe III, ricadenti nell'ambito del territorio della Regione Siciliana.

TESTO COORDINATO (al D.P. 540/2024)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il proprio regolamento interno;

Visto, in particolare, l'art. 32 dello Statuto speciale per la Regione Siciliana;

Visto il D.P.R. n. 684 dell'1 luglio 1977 - Norme di attuazione dello Statuto in materia di demanio marittimo;

Vista la legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, ed in particolare, l'art. 30;

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 , recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale, che introduce nuove modalità di classificazione dei porti di interesse regionale;

Visto l'art. 10 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;

Vista la nota prot. n. 12832 del 31 luglio 2001 dell'Ufficio legislativo e legale che, con proprio parere, si è espresso in ordine alla problematica, ritenendo la classificazione dei porti, da II categoria, II classe in poi, rientrante nella esclusiva competenza della Regione Sicilia, mediante D.P.Reg.;

Visto il decreto n. 37/Gab. del 16 novembre 2001 dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 275 del 26 dicembre 2003, con la quale, su proposta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, è stato espresso parere favorevole all'approvazione della classificazione dei porti;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 17 del 15 gennaio 2004, che ha integrato la deliberazione summenzionata n. 275/2003;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 171 del 5 maggio 2004, di ulteriore integrazione della deliberazione n. 275/2003, con le nuove tabelle (allegato B) predisposte dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, recanti la classificazione per tipologia di destinazione dei porti regionali di categoria II, classe III;

Ritenuto di dover procedere, in conformità, all'adozione del provvedimento presidenziale conseguenziale;

Decreta:

Art. 1

Sono classificati di categoria II, classe III, con la rispettiva destinazione funzionale, i porti, indicati nell'allegato B di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 171 del 5 maggio 2004, ricadenti nell'ambito del territorio della Regione Siciliana e nei limiti del demanio marittimo ad essa trasferito, ai sensi dell'art. 32 dello Statuto e delle relative norme di attuazione.

Art. 2

Resta salva sia la distribuzione di competenze tra Regione e comuni, fissata dall'art. 30 della legge regionale n. 21/85, sulla "base della previgente classificazione dei porti", che le determinazioni assunte nella "Intesa istituzionale di programma stipulata tra il Governo della Repubblica e la Giunta regionale siciliana" in data 5 novembre 2001. A tal fine, i porti indicati nel summenzionato allegato B che non sono compresi nei porti di II categoria, III classe, rimangono di competenza comunale con le destinazioni indicate nell'allegato stesso.

Restano salvi gli incarichi già affidati dai comuni ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 21/85.

Art. 3

Eventuali modifiche ai prospetti concernenti la classificazione dei porti, allegati al presente decreto, di cui ne costituiscono parte integrante, dovranno essere adottate con decreto del Presidente della Regione.

Palermo, 1 giugno 2004.

CUFFARO