Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

DECRETO-LEGGE 28 maggio 2004 n. 136

G.U.R.I. 28 maggio 2004, n. 124

Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione.

(convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186)

TESTO COORDINATO (alla legge 5 agosto 2022, n. 108 e con annotazioni alla data 21 maggio 2021)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire in particolari settori della pubblica amministrazione, al fine di assicurarne una migliore funzionalità;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 14 maggio e del 21 maggio 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Validità di contratti di lavoro

(modificato e integrato dalla legge di conversione 27 luglio 2004, n. 186)

1. Restano validi fino al 31 dicembre 2004 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi della convenzione 23 novembre 2000 tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

2. Restano validi fino al 31 dicembre 2004 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 16 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale degli enti pubblici non economici - quadriennio normativo 1994-1997 e biennio economico 1994-1995 - tra l'INPDAP e i soggetti che, pur utilmente collocati in graduatorie di selezione pubblica per contratti di formazione e lavoro di cui al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, avevano superato il limite dei trentadue anni di età al momento della sottoscrizione dei relativi contratti.

3. Gli oneri finanziari relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 2 sono a carico degli enti di cui ai medesimi commi, che vi provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

[4. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione ed in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2004, se in scadenza entro tale data.] (comma abrogato) (1)

4-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 1

Riallineamento delle posizioni di carriera del personale appartenente ai ruoli marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica con quelle del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri

(introdotto dalla legge di conversione 27 luglio 2004, n. 186)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano al personale militare in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, inquadrato nei ruoli marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, e non producono alcun effetto nei confronti del personale militare appartenente alle categorie del congedo, neppure ai fini dell'adeguamento dell'indennità prevista dall'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni.

2. Il personale di cui al comma 1 è inquadrato, in ordine di ruolo, nei gradi e con le decorrenze, ai soli effetti giuridici, di cui alle tabelle A, B, C, D, E, F e G allegate al presente decreto, salvo quanto previsto dal comma 9.

3. II personale di cui al comma 2 prende posto in ruolo dopo il personale già promosso ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.

4. Al personale inquadrato per effetto di una delle tabelle di cui al comma 2 non si applicano le rideterminazioni di anzianità eventualmente previste dalle restanti tabelle.

5. Il personale di cui al comma 2, già incluso nelle aliquote ordinarie di avanzamento definite al 31 dicembre 2002, se non ancora valutato, è inquadrato nel grado superiore con riserva di attribuire la relativa decorrenza a conclusione del procedimento di valutazione.

6. Il personale, che per effetto degli inquadramenti di cui al comma 2 consegue il grado superiore, è escluso dalle aliquote di avanzamento definite al 31 dicembre 2003, anche se è stato già valutato e promosso.

7. Per il personale inquadrato nel grado di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti ai sensi del comma 2, il periodo di permanenza nel grado è di sei anni.

8. Il personale di cui al comma 2, che si trova nelle condizioni di cui agli articoli 17, commi 3 e 4, e 34, comma 15, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, al cessare delle cause impeditive è sottoposto a valutazione con riferimento alle aliquote definite fino al 31 dicembre 2002, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, del predetto decreto legislativo n. 196 del 1995 e, al termine del procedimento valutativo, è inquadrato ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo.

9. I marescialli ordinari e gradi corrispondenti, di cui alla tabella D allegata al presente decreto, sono provvisoriamente inquadrati, in ordine di ruolo, nel grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti senza mantenere l'anzianità maturata nel grado di provenienza. La decorrenza dell'anzianità è attribuita, secondo le modalità di cui all' articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in base alla graduatoria stilata, previo giudizio di merito, secondo i criteri di cui all'articolo 35, commi terzo e quarto, legge 10 maggio 1983, n. 212, da una commissione costituita a tal fine per ciascuna Forza armata secondo le modalità di cui all'articolo 32 della stessa legge n. 212 del 1983, e successive modificazioni.

10. E' determinata al 31 dicembre 2002 un'aliquota straordinaria per l'avanzamento a scelta al grado di primo maresciallo, in cui sono inclusi i marescialli capi e gradi corrispondenti con anzianità giuridica rideterminata all'anno 1994 dalla tabella C allegata al presente decreto.

11. Per ciascuna Forza armata il numero di promozioni, da attribuire ai sensi del comma 10, è stabilito con decreto del Ministro della difesa in misura non superiore a un trentesimo della consistenza del personale appartenente al ruolo marescialli determinata per l'anno 2002 dalla tabella B allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e, per il Corpo delle capitanerie di porto, dall'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni.

12. Le promozioni conferite in relazione all'aliquota ordinaria già determinata al 31 dicembre 2002 e alle procedure di avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami relative all'anno 2002 non concorrono a determinare il limite delle promozioni di cui al comma 11.

13. Al personale promosso al grado di primo maresciallo ai sensi dei commi 10, 11 e 12 non si applica la rideterminazione di. anzianità di cui alla tabella A allegata al presente decreto.

14. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, il numero delle promozioni al grado di primo maresciallo da conferire a decorrere dall'anno 2004 e fino all'anno 2020 compreso è fissato annualmente con decreto del Ministro della difesa in misura non superiore a un trentesimo della consistenza del personale appartenente ai rispettivi ruoli marescialli determinata per l'anno precedente dal decreto di cui all'articolo 2, comma 3, dei decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e, per il Corpo delle capitanerie di porto, dall'articolo 3, comma 3, lettera b), del predetto decreto legislativo n. 196 del 1995, e successive modificazioni.

15. Il personale di cui al presente articolo, che alla data del 31 dicembre 2003 non ha compiuto, in tutto o in parte, i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti e di imbarco ovvero i corsi e gli esami di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, può espletarli nel grado di inquadramento.

16. Il trattamento economico spettante per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo è corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2003.

17. Al personale inquadrato, ai sensi del comma 2, nel grado di primo maresciallo con decorrenza 10 gennaio 2001 lo scatto aggiuntivo, di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, è corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2003.

18. A seguito dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, se persistono disallineamenti nel grado ovvero nella qualifica o nell'anzianità di grado ovvero di qualifica tra il personale appartenente ai ruoli ispettori dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e delle Forze di polizia a ordinamento civile e ai ruoli marescialli delle Forze armate, si provvede senza causare ulteriori disallineamenti, nell'ambito dei provvedimenti in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo delle Forze armate e delle Forze di polizia, di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nei limiti delle risorse disponibili nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 3, comma 155, secondo periodo della legge n. 350 del 2003.

19. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 86.179.610 per l'anno 2004, in euro 41.778.570 per l'anno 2005 e in euro 37.998.830 a decorrere dall'anno 2006, si provvede a valere sugli stanziamenti previsti dall'articolo 3, comma 155, primo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

21. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

(introdotto dalla legge di conversione 27 luglio 2004, n. 186)

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, le parole: "del ruolo unico" sono sostituite dalle seguenti: "dei ruoli di cui all'articolo 23";

b) il comma 9 è abrogato.

Art. 1

Integrazione delle disposizioni sulla prosecuzione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici oltre i limiti di età per il collocamento a riposo (1)

(introdotto dalla legge di conversione 27 luglio 2004, n. 186)

1. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "E' inoltre data facoltà ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con esclusione degli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile, del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di richiedere il trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno d'età. In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti, in funzione dell'efficiente andamento dei servizi e tenuto conto delle disposizioni in materia di riduzione programmata del personale di cui all' articolo 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché all'articolo 34, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all'articolo 3, commi 53 e 69, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le amministrazioni, inoltre, possono destinare il dipendente trattenuto in servizio a compiti diversi da quelli svolti. I periodi di lavoro derivanti dall'esercizio della facoltà di cui al secondo, terzo e quarto periodo del presente comma non danno luogo alla corresponsione di alcuna ulteriore tipologia di incentivi al posticipo del pensionamento nè al pagamento dei contributi pensionistici e non rilevano ai fini della misura del trattamento pensionistico".

(1)

Vedi l'art. 1 del D.P.R 6 settembre 2005: "Autorizzazione ad assunzioni di personale nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 1, commi 95, 96 e 97 della legge 30 dicembre 2004, n. 311", pubblicato nella G.U.R.I. 22 settembre, n. 221.

Art. 2

Misure relative [alla Croce Rossa ed] (1) alla Società Dante Alighieri

(modificato dalla legge di conversione 27 luglio 2004, n. 186)

[1. Fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, sono fatti salvi gli effetti giuridici ed economici delle ordinanze commissariali dell'Associazione italiana della Croce Rossa n. 430 del 3 marzo 2003, n. 1541 del 23 luglio 2003 e n. 1657 dell'8 settembre 2003; la dotazione organica dell'ente rimane provvisoriamente determinata dall'ordinanza commissariale n. 1996 del 24 novembre 2003.] (comma abrogato) (2)

2. In considerazione dell'alto rilievo culturale e dei fini istituzionali della Società Dante Alighieri e della sua comprovata e pluridecennale notorietà, anche in ambito internazionale, la predetta Società è assimilata, nel rispetto della sua struttura e finalità, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui alla sezione H del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Conseguentemente, l'attività statutaria svolta dalla Società alle predette condizioni non si considera attività commerciale.

3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3

Diritto di opzione per il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri

1. L'articolo 12, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera h), della legge 15 maggio 1997, n. 127, si interpreta nel senso che il diritto di opzione ivi previsto deve intendersi attribuito esclusivamente al personale a suo tempo inquadrato nei ruoli di cui alle Tabelle B e C allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400, e non anche al personale appartenente ad altri ruoli istituiti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi di diverse disposizioni normative, pur se aggiunti ai ruoli di cui alla predetta legge n. 400 del 1988.

Art. 3

Mobilità del personale dirigenziale

(introdotto dalla legge di conversione 27 luglio 2004, n. 186)

1. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il primo ed il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: "E assicurata la mobilità dei dirigenti, nei limiti dei posti disponibili, in base all' articolo 30 del presente decreto".

2. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-bis. Le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici comunicano, altresì, entro il 30 giugno di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica i dati complessivi e riepilogativi relativi ai ruoli, alla dotazione organica, agli incarichi dirigenziali conferiti, anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, nonché alle posizioni di comando, fuori ruolo, aspettativa e mobilità, con indicazione della decorrenza e del termine di scadenza. Le informazioni sono comunicate e tempestivamente aggiornate per via telematica a cura delle amministrazioni interessate, con inserimento nella banca dati prevista dall'articolo 23, comma 2, secondo le modalità individuate con circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica".

Art. 3

Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali (1)

(introdotto dalla legge di conversione 27 luglio 2004, n. 186)

1. In via transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2004, i segretari comunali e provinciali per i quali sia terminato il quadriennio di disponibilità nell'anno 2002, non ricollocati presso altre amministrazioni, rimangono alle dipendenze dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali sino al passaggio in mobilità, nella piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica.

2. Ai segretari comunali e provinciali per i quali, a decorrere dall'anno 2003, sia terminato il quadriennio di disponibilità si applicano gli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Prima del collocamento in disponibilità, l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali verifica ai sensi dell'articoli 33, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ogni possibilità di impiego diverso all'interno o con mobilità verso altre amministrazioni.

3. Per la mobilità volontaria dei segretari comunali e provinciali si applica l'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Sono abrogati l'articolo 18, ad eccezione del comma 11, e l'articolo 19, comma 11, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.

Art. 3

Modifica all'articolo 101 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali

(introdotto dalla legge di conversione 27 luglio 2004, n. 186)

1. All'articolo 101 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Durante il periodo in cui il segretario comunale o provinciale è utilizzato in posizione di distacco, comando, aspettativa, fuori ruolo o altra analoga posizione presso altre amministrazioni pubbliche e in ogni altro caso previsto dalla legge, il termine di collocamento in disponibilità resta sospeso".

Art. 3

Disposizioni relative alla Commissione per le adozioni internazionali

(introdotto dalla legge di conversione 27 luglio 2004, n. 186)

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, al presidente della Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è attribuita un'indennità nella misura da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. A tal fine si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, per l'esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, ratificata ai sensi della medesima legge n. 476 del 1998".

Art. 4

Personale di prestito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

(modificato dalla legge di conversione 27 luglio 2004, n. 186)

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in relazione alle diversificate e specialistiche esigenze funzionali, può continuare ad avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di personale appartenente alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, a tale fine collocato in posizione di comando o in analoga posizione consentita dai rispettivi ordinamenti. Il costo del personale durante il periodo di utilizzazione è posto a carico del bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Art. 5

Normative tecniche in materia di costruzioni

(modificato e integrato dalla legge di conversione 27 luglio 2004, n. 186, integrato dall'art. 14-noviesdecies del D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, dall'art. 10, comma 7-bis, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e integrato dall'art. 9, comma 10-quater, del D.L. 16 giugno 2022, n. 68, convertito dalla legge 5 agosto 2022, n. 108)

1. Per assicurare uniformi livelli di sicurezza, ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, secondo un programma di priorità per gli edifici scolastici e sanitari, alla redazione di norme tecniche, anche per la verifica sismica ed idraulica, relative alle costruzioni, nonché alla redazione di norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni. Ai fini dell'emanazione delle norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti acquisisce il parere tecnico del Registro italiano dighe, da inviare entro trenta giorni dalla richiesta. (1)

2. Le norme tecniche di cui al comma 1 sono emanate con le procedure di cui all'articolo 52 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di concerto con il Dipartimento della protezione civile.

2-bis. Al fine di avviare una fase sperimentale di applicazione delle norme tecniche di cui al comma 1, è consentita, per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle stesse, la possibilità di applicazione, in alternativa, della normativa precedente sulla medesima materia, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, e alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme di attuazione, fatto salvo, comunque, quanto previsto dall'applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246. (2) (3)

2-ter. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, la verifica preventiva di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accerta anche la conformità dei progetti alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018, ovvero alle norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse), di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2014. L'esito positivo della verifica di cui al primo periodo esclude l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, al capo III del titolo II della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e alla sezione II del capo IV della parte II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. I progetti corredati dalla verifica di cui al primo periodo sono depositati ai soli fini informativi, con modalità telematica, presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche-AINOP, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Con la stessa modalità e per le medesime finalità di cui al terzo periodo sono depositati le varianti di carattere sostanziale regolarmente approvate e i documenti di cui agli articoli 6 e 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonchè agli articoli 65, comma 6, ove applicabile, e 67, commi 7 e 8-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

2-quater. In relazione ai progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, approvati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008, e la data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, l'accertamento della conformità di detti progetti alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 è effettuato entro il 31 dicembre 2021, previa richiesta da parte delle stazioni appaltanti da presentare entro il 31 dicembre 2020 e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Consiglio superiore dei lavori pubblici per i lavori di importo superiore a 50 milioni di euro e dai comitati tecnici amministrativi istituiti presso i provveditorati interregionali per le opere pubbliche per i lavori di importo inferiore a 50 milioni di euro. Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 50 milioni di euro presenti elementi di particolare rilevanza e complessità, l'accertamento di cui al primo periodo è effettuato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici su richiesta motivata del provveditore interregionale per le opere pubbliche.

2-quinquies. In caso di esito positivo, l'accertamento di cui al comma 2-quater produce i medesimi effetti degli adempimenti e dell'autorizzazione previsti dagli articoli 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dall'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e dagli articoli 17, 18 e 19 della legge 2 febbraio 1974, n. 64. I progetti corredati dall'accertamento positivo di cui al comma 2-quater sono depositati, con modalità telematica, presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche-AINOP, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Con la stessa modalità di cui al secondo periodo sono depositati le varianti di carattere sostanziale regolarmente approvate e i documenti di cui agli articoli 6 e 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonchè agli articoli 65, comma 6, ove applicabile, e 67, comma 7 o comma 8-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

(1)

Per l'aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni» si rimanda al D.M. Infrastrutture e Trasporti 17 gennaio 2018.

(2)

Il termine di cui al comma annotato è:

- prorogato al 31 dicembre 2007 dall'art. 3, comma 4-bis, del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, convertito dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17,;

- differito al 30 giugno 2009 dall'art. 20, comma 1, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 e succ. mod.;

- e prorogato al 28 febbraio 2017 dall'art. 7, comma 11-bis, del D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.

(3)

In ordine al regime transitorio per l'operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni, vedi l'art. 20 del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Art. 5

Integrazione delle disposizioni concernenti i Giochi olimpici invernali di Torino del 2006

(introdotto dalla legge di conversione 27 luglio 2004, n. 186)

1. Dopo l'articolo 9 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"Art. 9-bis. - (Varianti in corso d'opera). - 1. Le varianti in corso d'opera per motivi di cui all'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, contenute in apposita perizia suppletiva e di variante, possono essere autorizzate dalla stazione appaltante a condizione che il completamento integrale dell'opera interessata sia assicurato a valere sulle risorse disponibili, trascorsi trenta giorni dalla presentazione della richiesta da parte della stazione appaltante delle autorizzazioni e dei pareri obbligatori agli enti e agli uffici coinvolti senza che sia stato comunicato formalmente un motivato dissenso, sempreché sia assicurata la copertura economica della eventuale maggiore spesa nel quadro economico dell'intervento. Gli enti e gli uffici, ai quali sono stati richiesti autorizzazioni e pareri, possono domandare, entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta da parte della stazione appaltante, una sola volta eventuali integrazioni alla documentazione loro presentata"

Art. 6

Modificazioni alla legge 28 gennaio 1994, n. 84

(modificato dalla legge di conversione 27 luglio 2004, n. 186)

[1. All'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Esperite le procedure di cui al comma 1, qualora entro trenta giorni non si raggiunga l'intesa con la regione interessata, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indica il prescelto nell'ambito di una terna formulata a tale fine dal presidente della giunta regionale, tenendo conto anche delle indicazioni degli enti locali e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessati. Ove il presidente della giunta regionale non provveda alla indicazione della terna entro trenta giorni dalla richiesta allo scopo indirizzatagli dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, questi chiede al Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre la questione al Consiglio dei ministri, che provvede con deliberazione motivata".] (1)

(1)

La Corte costituzionale, con sentenza 28/09-7/10/2005, n. 378, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo annotato.

Art. 7

Disposizioni in materia di attività sportiva dilettantistica

(abrogato dall'art. 17, comma 1, del D.L.vo 28 febbraio 2021, n. 39(1)

[1. In relazione alla necessità di confermare che il CONI è unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche, le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si applicano alle società ed alle associazioni sportive dilettantistiche che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, quale garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni.

2. Il CONI trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate, l'elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi.]

(1)

Per l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo annotato, si rimanda all'art. 17-bis, comma 1, del medesimo D.L.vo 39/2021, come modificato.

Art. 8

Disposizioni relative al Ministero della difesa

(modificato dalla legge di conversione 27 luglio 2004, n. 186 e abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 1025, del D.L.vo 15 marzo 2010, n. 66)

[1. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la parola: "dieci" è sostituita dalla seguente: "undici".

2. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa, nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il maggior onere derivante dalla previsione, ai sensi del comma 1, del trattamento economico spettante al titolare dell'incarico di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è compensato rendendo contestualmente indisponibili, al fine del conferimento presso la stessa amministrazione, tre posti effettivamente coperti di livello dirigenziale. In alternativa, il predetto incarico di cui all'articolo 19, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 è conferito ad un ufficiale generale e gradi corrispondenti delle Forze armate, equiparato a dirigente di prima fascia, ferma restando la consistenza organica dei predetti gradi prevista dalla vigente normativa.

3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono adottate le disposizioni idonee ad assicurare in via definitiva l'invarianza della spesa.]

Art. 8

Disposizioni in materia di quote di riserva per le assunzioni obbligatorie

(introdotto dalla legge di conversione 27 luglio 2004, n. 186)

1. Le riserve di posti previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, si applicano alle procedure concorsuali previste dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi incluse quelle per il conferimento degli incarichi di presidenza, di durata annuale, negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e ne gli istituti d'arte. (1)

(1)

La Corte costituzionale, con sentenza 3-11/05/2006, n. 190, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo annotato, nella parte in cui si riferisce alle procedure per il conferimento degli incarichi di presidenza e nella parte residua dello stesso articolo, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale).

Art. 8

Disposizioni relative al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

(introdotto dalla legge di conversione 27 luglio 2004, n. 186)

1. Per l'anno scolastico 2004-2005 il termine del 31 luglio di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, è fissato al 25 agosto 2004.

Art. 8

Disposizioni in materia di ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri

(introdotto dalla legge di conversione 27 luglio 2004, n. 186)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 102:

1) al primo comma è abrogata la lettera c);

2) dopo il primo comma è inserito il seguente:

"L'amministrazione degli affari esteri può inoltre organizzare un corso di aggiornamento per consiglieri di ambasciata della durata complessiva di almeno tre mesi";

3) al secondo comma, dopo le parole: "I corsi previsti dal primo" sono inserite le seguenti: "e dal secondo";

b) all'articolo 108:

1) il primo comma è sostituito dal seguente: "Le promozioni al grado di consigliere di ambasciata sono effettuate fra i consiglieri di legazione che nel loro grado abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio";

2) il secondo comma è abrogato;

c) all'articolo 110:

1) al primo comma, dopo le parole: "quattro anni" sono inserite le seguenti: ", salva la facoltà dell'amministrazione di disporre l'esecuzione del provvedimento di destinazione entro i sessanta giorni successivi" ed è soppresso l'ultimo periodo;

2) il secondo comma è abrogato;

3) al terzo comma, dopo le parole: "fra sede e sede" sono inserite le seguenti: ", salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere proroghe nella misura massima di trenta giorni per consentire una ordinata gestione dei movimenti";

d) all'articolo 110-bis:

1) al primo comma, le parole: "durante il mese di gennaio di ogni anno" sono sostituite dalle seguenti: "secondo le modalità specificamente disciplinate dall'amministrazione medesima"; le parole: "nel corso dello stesso anno" sono soppresse; dopo le parole: "rappresentanza diplomatica" sono inserite le seguenti: "e di capo di consolato generale di I classe";

2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I capi dei consolati generali di I classe sono individuati dal Ministro degli affari esteri fra i funzionari diplomatici che possiedono le qualità più idonee per svolgere l'incarico";

e) all'articolo 173, comma 4, dopo le parole: "per gravi ragioni di salute" sono inserite le seguenti: "o perché affidati all'altro genitore a seguito di divorzio, annullamento, separazione legale o consensuale omologata, nonché nei casi di provvedimenti di separazione o scioglimento del matrimonio pronunciati dal giudice straniero anche se non delibati o, in caso di figli naturali legalmente riconosciuti, affidati al genitore non convivente con il dipendente all'estero";

f) all'articolo 190, primo comma, dopo le parole: "di cui ai successivi articoli" sono aggiunte le seguenti: ", anche secondo le modalità di cui al regolamento previsto dall'articolo 31 della legge 23 aprile 2003, n. 109".

2. All'articolo 17 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-bis. In deroga a quanto previsto dagli articoli 102, primo comma, lettera b), e 107, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, i funzionari diplomatici entrati in servizio dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2003 possono essere promossi al grado di consigliere di legazione anche se non hanno frequentato il corso di aggiornamento di cui al medesimo articoli 102, primo comma, lettera b). I funzionari che sono stati promossi senza aver frequentato il corso sono tenuti a seguire, entro tre anni dalla promozione stessa, un apposito corso di aggiornamento di durata semestrale".

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, salvo la previsione di cui al comma 1, lettera e), non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

4. All'onere finanziario derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera e), valutato in complessivi euro 199.765 a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8

Attività di ricerca nel campo della protezione civile

(introdotto dalla legge di conversione 27 luglio 2004, n. 186)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in relazione a quanto disposto nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004, tutte le attività convenzionali da porre in essere in materia di protezione civile da parte dei gruppi nazionali di ricerca scientifica sono sottoposte alla preventiva intesa del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le convenzioni in atto sono risolte con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ed entro i successivi sessanta giorni i presidenti dei gruppi nazionali di ricerca trasmettono al Dipartimento della protezione civile i risultati delle attività svolte, nonché, ai fini del rimborso, il quadro delle spese effettivamente sostenute.

Art. 8

Disposizioni relative all'azienda Policlinico Umberto I di Roma

(introdotto dalla legge di conversione 27 luglio 2004, n. 186)

1. La successione prevista dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453, si interpreta nel senso che l'azienda Policlinico Umberto I di Roma succede nei contratti di durata in essere con la soppressa omonima azienda universitaria esclusivamente nelle obbligazioni relative alla esecuzione dei medesimi successiva alla data di istituzione della predetta azienda Policlinico Umberto I.

Art. 8

Contributo una tantum alle aziende colpite dalla siccità nell'annata 1989-1990

(introdotto dalla legge di conversione 27 luglio 2004, n. 186)

1. Il contributo una tantum previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31, a favore delle aziende olivicole e viticole colpite dalla siccità nell'annata agraria 1989-1990 deve intendersi erogabile dagli enti territoriali interessati entro i limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11 del medesimo decreto-legge e nell'ambito della quota destinata a ciascun ente.

2. Al citato articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 367 del 1990, le parole: "di lire:' sono sostituite dalle seguenti: "fino a lire".

Art. 8

Contributo straordinario al Corpo nazionale soccorso alpino

(introdotto dalla legge di conversione 27 luglio 2004, n. 186)

1. Allo scopo di concorrere all'avvio e al perseguimento delle finalità istituzionali del Corpo nazionale soccorso alpino, è attribuito al medesimo un contributo straordinario di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 350.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8

Norme di interpretazione autentica

(introdotto dalla legge di conversione 27 luglio 2004, n. 186)

1. Il punto B.3), lettera b-bis), della tabella di valutazione annessa al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, si interpreta nel senso che il servizio prestato nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e in qualità dì personale educativo è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole o di attività; analogamente, il servizio prestato nella scuola secondaria di primo e di secondo grado è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole. Il punto B.3), lettera h), della tabella di cui al precedente periodo si interpreta nel senso che il servizio valutabile in misura doppia è esclusivamente quello prestato nella sede scolastica ubicata in comune classificato come di montagna, situata al di sopra dei seicento metri, e non anche quello prestato in altre sedi diverse della stessa scuola.

2. L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, si interpreta nel senso che la rideterminazione delle graduatorie permanenti dell'ultimo scaglione previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, è riferita, per quanto concerne i soli titoli di servizio, esclusivamente a quelli prestati a partire dall'anno scolastico 2003-2004.

Art. 8

Proroga di termine

(introdotto dalla legge di conversione 27 luglio 2004, n. 186)

1. Il termine indicato dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto interministeriale 15 luglio 2003, n. 388, è prorogato di sei mesi",

Art. 9

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri

MAZZELLA, Ministro per la funzione pubblica

TREMONTI, Ministro dell'economia e delle finanze

URBANI, Ministro per i beni e le attività culturali

LUNARDI, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

TABELLE - [non disponibili] (1)