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N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il presente decreto-legge è abrogato, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.

DECRETO LEGGE 6 dicembre 1990, n. 367

G.U.R.I. 6 dicembre 1990, n. 285

Misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1989-1990.

(convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31)

Testo annotato al 27 luglio 2004

N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il presente decreto-legge è abrogato, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire in favore delle aziende agricole e zootecniche e dei lavoratori addetti, danneggiati dalla eccezionale siccità che ha caratterizzato l'annata agricola 1989-90;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 novembre 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto-legge:

N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il presente decreto-legge è abrogato, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.

Art. 1

1. Alle aziende agricole, singole o associate, colpite dalla siccità verificatasi nell'annata agraria 1989-90 e dichiarata eccezionale per singoli territori regionali con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, si applicano le provvidenze e le procedure previste dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, nelle misure stabilite dal presente decreto.

N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il presente decreto-legge è abrogato, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.

Art. 2

(modificato dalla legge di conversione 30 gennaio 1991, n. 31 e dall'art. 8-septies, comma 2, del D.L. 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186)

1. In relazione agli eventi di cui all'articolo 1, i contributi previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, a favore delle aziende agricole singole o associate, di cui all'articolo 1, sono elevati rispettivamente:

a) a lire 3 milioni ed a lire 10 milioni a favore delle aziende agricole aventi diritto, per due annate agrarie, anche non consecutive, a partire dall'annata 1981-82, congiuntamente o disgiuntamente alle provvidenze di cui all'articolo 1, secondo comma, lettere b) e c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) a lire 5 milioni ed a lire 11 milioni a favore delle aziende agricole aventi diritto, per tre annate agrarie, anche non consecutive, a partire dall'annata 1981-82, congiuntamente o disgiuntamente alle provvidenze di cui all'articolo 1, secondo comma, lettere b e c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) a lire 6 milioni ed a lire 12 milioni a favore delle aziende agricole aventi diritto, per quattro annate agrarie, anche non consecutive, a partire dall'annata 1981-82, congiuntamente o disgiuntamente alle provvidenze di cui all'articolo 1, secondo comma, lettere b) e c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni;

d) a lire 7 milioni ed a lire 13 milioni a favore delle aziende agricole aventi diritto, per almeno tre annate consecutive, a partire dall'annata agraria 1986-87, congiuntamente o disgiuntamente alle provvidenze di cui all'articolo 1, secondo comma, lettere b) e c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. E' attribuito un contributo una tantum fino a lire 2 milioni per ettaro e comunque entro il limite massimo di cinquanta milioni ad azienda, a favore delle aziende olivicole e viticole del Mezzogiorno colpite dalla siccità nell'annata 1989-90 che abbiano subìto un danno superiore al 50 per cento dell'intera produzione lorda vendibile e ricadenti nelle aree a tal uopo delimitate. (1)

(1)

Si riporta il testo dell'art. 8-septies, comma 1, del D.L. 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186:

"1. Il contributo una tantum previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31, a favore delle aziende olivicole e viticole colpite dalla siccità nell'annata agraria 1989-1990 deve intendersi erogabile dagli enti territoriali interessati entro i limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11 del medesimo decreto-legge e nell'ambito della quota destinata a ciascun ente."

N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il presente decreto-legge è abrogato, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.

Art. 3

(modificato dalla legge di conversione 30 gennaio 1991, n. 31)

1. A favore dei produttori agricoli zootecnici, compresi quelli agro-pastorali, le cui aziende ricadenti nelle zone delimitate dalle regioni abbiano subìto perdite non inferiori al 35 per cento della produzione lorda globale, esclusa quella zootecnica, sono concessi, con preferenza ai coltivatori diretti, contributi una tantum [per l'acquisto di cereali foraggeri e mangimi occorrenti] (parole soppresse) per l'alimentazione del bestiame per l'anno 1990, nella misura di L. 150.000 per capo bovino adulto e di L. 30.000 per capo ovi-caprino adulto.

N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il presente decreto-legge è abrogato, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.

Art. 4

(modificato dalla legge di conversione 30 gennaio 1991, n. 31)

1. A favore delle aziende agricole, ivi comprese quelle di funghicoltura di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 126, singole o associate, di cui all'articolo 1, aventi diritto, nel periodo 1981-90, per almeno tre annate agrarie anche non consecutive, congiuntamente o disgiuntamente alle provvidenze di cui all'articolo 1, secondo comma, lettere b) e c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, sono concessi finanziamenti di soccorso decennali, con preammortamento triennale, con preferenza alle aziende a conduzione diretta del coltivatore nonchè dell'agricoltore a titolo principale, per far fronte al pagamento delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, nonchè delle esposizioni finanziarie destinate alle necessità dell'azienda agricola, ancorchè scadute e non pagate o con scadenze già prorogate o in corso di proroga, non ancora formalizzate al fine di comprendere eventuali benefici precedenti, comunque poste in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e scadenti entro il 31 dicembre 1992. La scadenza di dette rate, comprese le garanzie che assistono i relativi finanziamenti, è prorogata fino alla concessione da parte delle regioni dei finanziamenti di soccorso decennali o delle provvidenze creditizie di cui all'articolo 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198, e comunque per non più di 24 mesi.

2. Le rate prorogate sono assistite dal concorso nel pagamento degli interessi, ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni, entro i limiti delle disponibilità finanziarie riconosciute alle regioni. Le predette rate sono assistite, altresì, dalla garanzia del fondo interbancario di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, anche se non fruiscono del concorso negli interessi. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi al tasso agevolato fissato in base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985. A tali finanziamenti è estesa la garanzia del fondo interbancario di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, che si applica anche agli imprenditori agricoli a titolo principale di cui all'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

3. Le provvidenze di cui al comma 2 possono essere anticipate dagli istituti di credito, a richiesta dei produttori agricoli interessati, previa presentazione di dichiarazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

4. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi mediante abbuono del 20 per cento del capitale mutuato, fino ad un massimo di lire 150 milioni di abbuono, entro i limiti delle disponibilità finanziarie riconosciute alle regioni.

5. Il fondo interbancario di garanzia di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, opera anche per i due anni di proroga di cui alla legge 13 maggio 1985, n. 198, nonchè fino al completamento delle pratiche relative ai finanziamenti di cui al comma 1, ovvero per il periodo massimo di tre anni del preammortamento.

6. Le regioni possono concedere, in alternativa ai finanziamenti di cui al presente articolo, con preferenza alle aziende diretto-coltivatrici, contributi in conto capitale pari al 60 per cento della passività da consolidare entro il limite di 50 milioni di passività.

7. Le domande intese ad ottenere i finanziamenti previsti dal comma 1 devono essere presentate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, unitamente alla dichiarazione di cui all'articolo 10. (1) (2)

(1)

Si riporta il testo dell'art. 20, comma 1, della legge 20 maggio 1991, n. 158:

"Art. 20

Aiuti creditizi alle aziende agricole e zootecniche

1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31, in materia di aiuti creditizi alle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1989-1990, è differito al 30 aprile 1991".

(2)

Si riporta il testo dell'art. 5, comma 6-bis del D.L. 3 maggio 1991, n. 142, convertito dalla legge 3 luglio 1991, n. 195:

"Art. 5

6-bis. Il termine di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31, in materia di aiuti creditizi alle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1989-1990, già differito al 30 aprile 1991 dall'articolo 20 della legge 20 maggio 1991, n. 158, è ulteriormente differito al 31 luglio 1991".

N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il presente decreto-legge è abrogato, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.

Art. 4

(aggiunto dalla legge di conversione 30 gennaio 1991, n. 31)

1. Le provvidenze e le procedure previste dal decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 286, per le aziende agricole singole o associate colpite dalla siccità nell'annata agraria 1988-1989, sono estese alle province di Forlì, Ravenna, Rovigo e Livorno. Tali provvidenze non possono superare un importo complessivo di trenta miliardi di lire.

N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il presente decreto-legge è abrogato, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.

Art. 5

(integrato dalla legge di conversione 30 gennaio 1991, n. 31)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 4, si applicano anche alle domande non ancora definite alla data di entrata in vigore del presente decreto, presentate, entro il 31 marzo 1990, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 286.

1-bis. Per le aziende agricole di funghicoltura, di cui all'articolo 4, comma 1, sono concesse le provvidenze previste dallo stesso articolo 4 solo se i danni subiti nel periodo 1985-1990 siano riferiti ad almeno due annate agrarie consecutive.

N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il presente decreto-legge è abrogato, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.

Art. 6

(modificato dalla legge di conversione 30 gennaio 1991, n. 31)

1. Gli organismi cooperativi e le associazioni di produttori riconosciute che gestiscono impianti di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, nei quali il conferimento dei soci non sia inferiore, come media delle tre campagne precedenti l'evento siccitoso, al 51 per cento del prodotto lavorato, che abbiano avuto una riduzione dei conferimenti non inferiore al 45 per cento della media delle tre campagne precedenti l'evento siccitoso dell'annata agraria 1989-90 e nelle quali il 50 per cento dei soci conferenti ricade nei territori delimitati ai sensi dell'articolo 1, possono beneficiare, per una sola volta, di un contributo fino al 50 per cento della media annua delle spese di gestione sostenute nel triennio 1987-89.

N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il presente decreto-legge è abrogato, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.

Art. 7

1. I consorzi di bonifica, i consorzi di bonifica e di irrigazione e gli enti irrigui operanti nei territori delimitati ai sensi dell'articolo 1, i quali per carenza idrica hanno dovuto sospendere anche parzialmente l'erogazione dell'acqua di irrigazione a causa dell'evento di cui allo stesso articolo 1, concedono per l'anno 1990 l'esonero dal pagamento dei contributi dovuti per la gestione dell'irrigazione.

2. Ai consorzi ed enti di cui al comma 1, che registrano minori entrate a seguito dell'applicazione della misura di cui al medesimo comma 1, sono concessi dalle regioni interessate contributi nel limite del 90 per cento delle spese non coperte per minor gettito conseguito.

N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il presente decreto-legge è abrogato, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.

Art. 8

1. Le somme occorrenti per l'attuazione degli articoli 3, 6 e 7 sono corrisposte alle regioni dietro presentazione di apposita rendicontazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il presente decreto-legge è abrogato, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.

Art. 9

1. Alle aziende agricole assuntrici di manodopera, nonchè alle aziende coltivatrici dirette, mezzadrili e coloniche di cui all'articolo 1, aventi diritto, nel periodo 1981-90, per almeno tre annate agrarie anche non consecutive, congiuntamente o disgiuntamente alle provvidenze di cui all'articolo 1, secondo comma, lettere b) e c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, è concesso l'esonero nella misura del 50 per cento dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per gli anni 1990 e 1991.

N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il presente decreto-legge è abrogato, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.

Art. 10

1. Le provvidenze stabilite dal presente decreto a favore delle aziende agricole, singole ed associate, di cui all'articolo 1 sono erogate dalle regioni sulla base della presentazione, da parte del richiedente, di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, riguardante l'entità del danno subìto nell'annata agraria 1989-90 ed il possesso dei requisiti per l'ottenimento delle provvidenze, nel periodo 1981-90, di cui all'articolo 1, secondo comma, lettere b) e c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le regioni pubblicano l'elenco nominativo dei beneficiari del presente decreto, l'ammontare delle provvidenze concesse a ciascuno, nonchè il comune di appartenenza.

N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il presente decreto-legge è abrogato, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.

Art. 11

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 650 miliardi per l'anno 1990 e in lire 250 miliardi per l'anno 1991, si provvede a carico delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, appositamente integrato:

a) di lire 450 miliardi per il 1990 e di lire 100 miliardi per il 1991 mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del capitolo 7759 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, rispettivamente, per gli anni suddetti, all'uopo intendendosi ridotta di pari importo, per i medesimi anni, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64;

b) di lire 200 miliardi per l'anno 1990 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando, quanto a lire 50 miliardi, l'accantonamento "Interventi nel settore delle opere di irrigazione" e, quanto a lire 150 miliardi, parte dell'accantonamento "Interventi a favore della regione Sardegna ivi compresi quelli destinati a realizzare la contiguità territoriale".

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il presente decreto-legge è abrogato, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.

Art. 12

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del

Consiglio dei Ministri

SACCOMANDI, Ministro dell'agricoltura

e delle foreste

CIRINO POMICINO, Ministro del bilancio

e della programmazione economica

CARLI, Ministro del tesoro

DONAT CATTIN, Ministro del lavoro

e della previdenza sociale

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI