
REGOLAMENTO (CE) N. 864/2004 DEL CONSIGLIO, 29 aprile 2004
G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 161
Modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, tenendo conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.
N.d.R. Il presente è stato SOSTITUITO dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 9 giugno 2004, n. L 206.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 1° maggio 2004
Applicabile dal: 1° gennaio 2006 (vedi nota)
Nota
L'art.2 ha disposto che si applicano a decorrere dal:
a) 1° maggio 2004: l'articolo 1, paragrafi 9, 18, 19, 21 e 24, nonché l'articolo 29 per quanto riguarda gli allegati VIII e VIII bis;
B) 1° gennaio 2005: l'articolo 1, punto 1, per quanto riguarda l'inserimento del luppolo, punti 8 e 11, per quanto riguarda il luppolo, punti 12, 13, 14, 15, 16 e 17, per quanto riguarda il luppolo, punto 20 per quanto riguarda il capitolo 10 quinquies, l'articolo 1, punto 25, per quanto riguarda la lettera e), l'articolo 1, punto 26, per quanto riguarda il paragrafo 4 ter, l'articolo 1, punto 29, per quanto riguarda gli allegati I, VI e VII per le parti relative al luppolo.
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IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,
visto il protocollo n. 4 concernente il cotone (1), allegato all'atto di adesione del 1979, in particolare il paragrafo 6,
visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,
visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (2), in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (3),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (4),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
considerando quanto segue:
1) Il disaccoppiamento del sostegno diretto ai produttori e l'introduzione del regime di pagamento unico sono elementi chiave del processo di riforma della politica agricola comune, il cui obiettivo è quello di garantire il passaggio da una politica di sostegno dei prezzi e della produzione ad una politica di sostegno dei redditi degli agricoltori. Il regolamento (CE) n. 1782/2003 (5) ha introdotto tali elementi per tutta una serie di prodotti agricoli.
2) Per conseguire gli obiettivi che costituiscono il fulcro della riforma della politica agricola comune, è opportuno che il sostegno al cotone, all'olio di oliva, al tabacco greggio e al luppolo sia in ampia misura disaccoppiato e integrato nel regime di pagamento unico.
3) Le norme sui regimi di sostengo diretto di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 dovrebbero essere adattate in modo da consentirne l'attuazione nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia.
4) Nel corso del periodo di riferimento 2000-2002 non esistevano aiuti diretti per i produttori di cotone. Tuttavia, nell'ambito delle disposizioni in vigore durante tale periodo, i produttori percepivano un sostegno comunitario indirettamente, attraverso un aiuto concesso alle imprese di sgranatura.
5) La piena integrazione del regime di sostegno attualmente in vigore nel settore del cotone nel regime di pagamento unico rischierebbe seriamente di perturbare la produzione nelle regioni produttrici di cotone della Comunità. E' quindi opportuno che il sostegno resti in parte legato alla coltura di cotone e assuma la forma di un pagamento specifico per ettaro ammissibile al beneficio dell'aiuto. Il relativo importo dovrebbe essere determinato in modo da garantire condizioni economiche che, nelle regioni che si prestano a tale coltura, permettano di garantire il proseguimento dell'attività nel settore del cotone e di evitare che la coltura del cotone sia soppiantata da altre colture. In tale ottica appare giustificato fissare l'aiuto totale disponibile per ettaro per ciascuno Stato membro al 35% della quota nazionale dell'aiuto di cui i produttori hanno beneficiato indirettamente.
6) E' opportuno destinare al regime di pagamento unico il rimanente 65% della quota nazionale dell'aiuto di cui i produttori hanno beneficiato indirettamente.
7) Per motivi ambientali è opportuno stabilire una superficie di base per Stato membro per limitare le superfici investite a cotone. Inoltre, è opportuno limitare le superfici ammissibili a quelle autorizzate dagli Stati membri.
8) Per consentire ai produttori e alle imprese di sgranatura di migliorare la qualità del cotone, è opportuno incoraggiare la costituzione di organizzazioni interprofessionali che dovranno essere riconosciute dagli Stati membri. Tali organizzazioni dovrebbero essere finanziate dai loro membri. E' opportuno che la Comunità contribuisca indirettamente alle attività di tali organizzazioni attraverso una maggiorazione dell'aiuto a tali agricoltori membri delle stesse.
9) Per favorire un approvvigionamento di qualità per l'industria, è opportuno autorizzare le organizzazioni riconosciute ad adottare una tabella di differenziazione dell'aiuto al quale hanno diritto i produttori loro membri. Tale tabella, che dovrà essere approvata dagli Stati membri, dovrebbe basarsi su criteri da stabilire.
10) Un'eventuale completa integrazione del regime di sostegno legato alla produzione attualmente in vigore nel settore dell'olio di oliva nel regime di pagamento unico potrebbe creare problemi per talune regioni della Comunità tradizionalmente dedite all'olivicoltura. In queste regioni si corre un certo rischio di mettere a repentaglio la cura degli oliveti, che porterebbe al degrado dei terreni e dei paesaggi e avrebbe un impatto negativo a livello sociale. E' quindi possibile che una parte del sostegno sia subordinata alla manutenzione degli oliveti che presentano un valore sociale o ambientale.
11) Di conseguenza, è opportuno che almeno il 60% dell'importo medio dei pagamenti erogati a titolo di aiuto alla produzione nel settore dell'olio di oliva nel corso del periodo di riferimento che va dal 2000 al 2002 sia convertito in diritti nell'ambito del regime di pagamento unico, il calcolo dei diritti per ogni singolo agricoltore dovrebbe essere basato sulle campagne di commercializzazione 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 e 2002/2003. Tuttavia, per ragioni di equità, occorrerebbe inoltre integrare pienamente nel regime di pagamento unico le aziende che dispongono di una superficie inferiore a 0,3 ettari SIG olivi, in base al sistema di informazione geografica degli oliveti.
12) E' opportuno determinare il numero di ettari da prendere in considerazione nel calcolo del diritto al pagamento unico basandosi sul sistema di informazione geografica degli oliveti che farà parte del sistema integrato di gestione e di controllo.
13) La parte rimanente degli aiuti alla produzione versati nel settore dell'olio di oliva nel corso del periodo di riferimento dovrebbe restare a disposizione degli Stati membri e assumere la forma di dotazioni nazionali, intese a permettere l'erogazione di un aiuto agli agricoltori per il mantenimento degli oliveti di particolare valore sociale o ambientale, con particolare riferimento alle tradizioni culturali locali, soprattutto nelle zone marginali. Di tale aiuto dovrebbero beneficiare anche le aziende olivicole che dispongono di una superficie inferiore a 0,3 ettari SIG olivi. Per semplificazione, nell'ambito di tale regime dovrebbero essere concessi aiuti di importo di almeno 50 EUR.
14) E' opportuno che gli Stati membri abbiano la possibilità di trattenere l'importo necessario al finanziamento di azioni nel settore dell'olio di oliva connesse alla qualità del prodotto, al monitoraggio e all'informazione, realizzate nell'ambito di programmi di lavoro elaborati dalle organizzazioni di operatori olivicoli riconosciute.
15) Nell'ambito del regime attualmente in vigore sono ammesse al beneficio dell'aiuto alla produzione soltanto le superfici di oliveti i cui impianti sono anteriori al 1° maggio 1998, le superfici di oliveti di sostituzione o le superfici che rientrano in programmi di impianti autorizzati dalla Commissione. Tali superfici dovrebbero pertanto essere le sole ammissibili al beneficio dell'aiuto nell'ambito del regime di pagamento unico e del regime di pagamento applicabile agli oliveti. Per Cipro e Malta il termine ultimo dovrebbe essere il 31 dicembre 2001, conformemente alla deroga di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (6).
16) Per Cipro e Malta, gli importi massimi dell'aiuto per gli oliveti potranno essere stabiliti in via definitiva solo dopo l'introduzione del sistema di informazione geografica in tali Stati membri. E' necessario pertanto prevedere la possibilità di rivedere le cifre degli importi massimi stabiliti per detti Stati membri.
17) L'attuale regime di sostegno ai produttori di tabacco greggio dovrebbe essere in parte disaccoppiato e integrato nel regime di pagamento unico e in parte trasferito alla dotazione per la ristrutturazione. Tuttavia, per evitare effetti distorsivi sulla produzione e sulle economie locali e consentire l'adattamento del prezzo di mercato alle nuove condizioni, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati, durante un periodo transitorio, a mantenere accoppiato fino al 60% dei pagamenti erogati a titolo di aiuto alla produzione nel settore del tabacco ed erogare la parte rimanente come aiuto disaccoppiato.
18) E' opportuno disporre che gli agricoltori che hanno abbandonato il settore del tabacco in quanto hanno deciso di partecipare ad un programma di riscatto delle quote attuato a norma dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2075/92 e che percepiscono un aiuto nell'ambito del regime di pagamento unico, non possano beneficiare anche del prezzo di riscatto, lasciando loro la facoltà di scegliere tra i due tipi di pagamento. Tuttavia, per garantire una scelta equa, appare appropriato che una parte del prezzo di riscatto sia versata nella misura necessaria a compensare la differenza tra l'importo dell'aiuto per il tabacco preso in considerazione ai fini del calcolo dell'importo di riferimento e l'importo del prezzo di riscatto, qualora quest'ultimo sia più elevato.
19) Per quanto riguarda il premio che continuerà ad essere versato per la produzione di tabacco nel corso delle campagne 2006 e 2007, è opportuno trasferire al Fondo comunitario per il tabacco un importo pari al 4% nel primo anno e al 5% nel secondo anno, da destinare al finanziamento di azioni di informazione destinate a sensibilizzare il pubblico sugli effetti nocivi del consumo di tabacco.
20) La piena integrazione del luppolo nel regime di pagamento unico permette ai produttori di luppolo di percepire un reddito stabile. Gli agricoltori potranno decidere liberamente se continuare o abbandonare la coltura del luppolo, per motivi connessi alle condizioni del mercato o per motivi strutturali, senza rischiare di perdere ogni reddito.
21) Per tener conto di situazione particolari del mercato o di implicazioni regionali, è opportuno dare agli Stati membri interessati la facoltà di conservare una certa percentuale dell'aiuto disaccoppiato. In tal caso gli Stati membri possono assegnare interamente o parzialmente la parte conservata agli agricoltori che producono luppolo mediante un aiuto per superficie e/o ai gruppi di produttori riconosciuti per consentire loro di svolgere taluni compiti.
22) Il disaccoppiamento dell'aiuto per il cotone e il tabacco greggio potrebbe richiedere azioni intese alla ristrutturazione. E' opportuno concedere un sostegno supplementare della Comunità alle regioni di produzione degli Stati membri in cui l'aiuto comunitario per il cotone e il tabacco greggio è stato concesso durante le campagne 2000, 2001 e 2002 attraverso il trasferimento di stanziamenti dalla rubrica 1 a) alla rubrica 1 b) delle prospettive finanziarie. Tale sostegno supplementare dovrebbe essere utilizzato secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (7).
23) Al fine di assicurare l'armoniosa continuità del versamento degli aiuti al reddito dei produttori di cotone, degli olivicoltori e dei produttori di tabacco, è opportuno escludere la possibilità di rinviare l'integrazione di tali regimi di sostegno nel regime di pagamento unico.
24) In base ai nuovi dati la superficie nazionale garantita per la frutta a guscio in Polonia deve essere aumentata.
25) Al fine di assicurare che le modifiche apportate per i nuovi Stati membri possano entrare in vigore entro la data di adesione, il presente regolamento deve entrare in vigore entro il 1° maggio 2004,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO
GU L 291 del 19.11.1979. Protocollo modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 (GU L 148 dell'1.6.2001).
GU L 236 del 23.9.2003.
Parere reso il 10 marzo 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
Parere reso il 26 febbraio 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
GU L 270 del 21.10.2003. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 583/2004 (GU L 91 del 30.3.2004).
GU L 210 del 28.7.1998. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.
GU L 160 del 26.6.1999. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1783/2003 (GU L 270 del 21.10.2003).
Il regolamento (CE) n. 1782/2003 è modificato come segue:
1) Il quarto trattino dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"- regimi di sostegno a favore degli agricoltori che producono frumento duro, colture proteiche, riso, frutta a guscio, colture energetiche, patate da fecola, latte, sementi, seminativi, carni ovine e caprine, carni bovine, leguminose da granella, cotone, tabacco, luppolo e degli agricoltori dediti all'olivicoltura."
2) L'articolo 11, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:
"1. A partire dal bilancio 2007, onde assicurare che gli importi per il finanziamento della politica agricola comune attualmente alla voce 1a (misure di sostegno dei mercati e aiuti diretti) rispettino i massimali annui stabiliti nella decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio il 18 novembre 2002, relativa alle conclusioni della riunione del Consiglio europeo tenutasi a Bruxelles il 24 e 25 ottobre 2002, è fissato un adattamento dei pagamenti diretti quando le previsioni per il finanziamento delle misure previste alla voce 1a, in un determinato esercizio finanziario, aumentate degli importi di cui agli articoli 143 quinquies e 143 sexies e prima dell'applicazione della modulazione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, indicano che il suddetto massimale annuo, tenendo conto di un margine di 300 milioni di EUR al di sotto del medesimo, sarà superato. Ciò lascia impregiudicate le prospettive finanziarie per il periodo 2007-2013."
3) Il secondo comma dell'articolo 19, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:
"Questa banca dati consente, in particolare, la consultazione diretta e immediata, tramite l'autorità competente dello Stato membro, dei dati relativi agli anni civili e/o alle campagne di commercializzazione a partire dall'anno 2000 e, per gli aiuti concessi in virtù del titolo IV, capitolo 10 ter, a partire dal 1° maggio 1998."
4) L'articolo 20 è sostituito dal seguente:
"Articolo 20
Sistema di identificazione delle parcelle agricole
1. Il sistema di identificazione delle parcelle agricole è costituito sulla base di mappe o estremi catastali o altri riferimenti cartografici. Vengono utilizzate tecniche del sistema informatizzato d'informazione geografica, comprese di preferenza ortoimmagini aeree o spaziali. Si applica un criterio omogeneo di accuratezza equivalente almeno a quello della cartografia su scala 1:10000.
2. Il sistema di identificazione include, se del caso, un sistema di informazione geografica degli oliveti, costituito da una banca dati alfanumerica informatizzata e da una banca dati di riferimento grafico informatizzata relativa agli alberi di olivo e alle superfici interessate."
5) L'articolo 22 è modificato come segue:
a) al paragrafo 1, dopo il primo trattino è inserito il trattino seguente:
"- il numero di alberi di olivo e il loro posizionamento all'interno della parcella, ";
b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. Gli Stati membri possono disporre che le domande di aiuto debbano indicare soltanto gli elementi che cambiano rispetto all'anno precedente. Gli Stati membri distribuiscono moduli prestampati basati sulle superfici determinate nell'anno precedente e forniscono materiale grafico indicante l'ubicazione delle superfici stesse e, ove pertinente, il posizionamento degli alberi di olivo."
6) L'articolo 35 è sostituito dal seguente:
"Articolo 35
Doppie domande
1. La superficie corrispondente al numero di ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2, che forma oggetto di una domanda di pagamento unico, può altresì formare oggetto di una domanda per qualsiasi altro pagamento diretto nonché per altri eventuali aiuti non contemplati dal presente regolamento, salvo se altrimenti disposto.
2. Gli agricoltori che hanno partecipato al programma di riscatto delle quote di tabacco nell'ambito del regolamento (CEE) n. 2075/92 possono beneficiare o del pagamento unico o del prezzo di riscatto delle quote. Tuttavia, se il prezzo di riscatto delle quote è superiore all'importo calcolato per il tabacco da includere nell'importo di riferimento, l'agricoltore ha diritto, oltre al pagamento unico, ad una parte del prezzo di riscatto corrispondente alla differenza tra il prezzo di riscatto e l'importo calcolato a norma dell'allegato VII, punto I, del presente regolamento."
7) All'articolo 37, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
"Tuttavia, per l'olio di oliva l'importo di riferimento è la media quadriennale degli importi dei pagamenti complessivamente percepiti da un agricoltore nel quadro del regime di sostegno all'olio di oliva di cui all'allegato VI, calcolata e adattata a norma dell'allegato VII, durante le campagne di commercializzazione 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 e 2002/2003."
8) L'articolo 40, paragrafo 5, è sostituito dal seguente:
"5. I paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano, mutatis mutandis, agli agricoltori soggetti, nel corso del periodo di riferimento, ad impegni agroambientali nell'ambito dei regolamenti (CEE) n. 2078/92 (*) e (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, ai coltivatori di luppolo che, nel corso dello stesso periodo, erano soggetti a un impegno di estirpazione in virtù del regolamento (CE) n. 1098/98 del Consiglio (**), nonché ai produttori di tabacco che hanno partecipato al programma di riscatto delle quote nell'ambito del regolamento (CEE) n. 2075/92.
Qualora gli impegni coprano sia il periodo di riferimento sia il periodo di cui al paragrafo 2 gli Stati membri stabiliscono, secondo criteri oggettivi e in modo tale da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, un importo di riferimento in base alle modalità di applicazione stabilite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2.
(*) GU L 215 del 30.7.1992.
(**) GU L 157 del 30.5.1998."
9) All'articolo 42, paragrafo 9, la data del 29 settembre 2003 è sostituita dalla data del 15 maggio 2004.
10) All'articolo 43, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) nel caso degli aiuti per la fecola di patate, i foraggi essiccati, le sementi, gli oliveti e il tabacco, elencati nell'allegato VII, il numero di ettari la cui produzione ha fruito dell'aiuto durante il periodo di riferimento, calcolato in base all'allegato VII, punti B, D, F, H e I;".
11) All'articolo 44, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:
"Per "ettari ammissibili" si intendono anche le superfici investite a luppolo o soggette all'obbligo di ritiro temporaneo dalla produzione, e le superfici a oliveto, calcolate a norma dell'allegato VII, punto H, secondo comma, i cui impianti sono anteriori al 1° maggio 1998, salvo per Cipro e Malta per i quali la data è il 31 dicembre 2001, o i nuovi oliveti di sostituzione di impianti preesistenti o ogni nuovo impianto di olivi effettuato nell'ambito di programmi autorizzati e registrato in un sistema di informazione geografica."
12) L'articolo 51 è sostituito dal seguente:
"Articolo 51
Uso agricolo del suolo
Gli agricoltori possono utilizzare le parcelle dichiarate ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, per qualsiasi attività agricola, ad eccezione delle seguenti:
a) colture permanenti, ad eccezione del luppolo e degli oliveti piantati anteriormente al 1° maggio 1998, salvo per Cipro e Malta per i quali la data è il 31 dicembre 2001, o dei nuovi oliveti di sostituzione di impianti preesistenti o di ogni nuovo impianto di olivi effettuato nell'ambito di programmi autorizzati e registrato in un sistema di informazione geografica;
b) la produzione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 (*) e all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96.
Gli Stati membri possono tuttavia decidere di consentire la coltivazione di prodotti secondari sugli ettari ammessi all'aiuto per un periodo massimo di tre mesi che inizia ogni anno il 15 agosto; su richiesta di uno Stato membro, tale data è tuttavia modificata secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2, per le regioni in cui i cereali sono di solito raccolti prima per motivi climatici;
c) la coltura di patate diverse da quelle destinate alla fabbricazione di fecola di patate, per le quali è concesso l'aiuto di cui all'articolo 93.
(*) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. "
13) L'articolo 60, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:
"1. Qualora uno Stato membro si avvalga dell'opzione di cui all'articolo 59, gli agricoltori possono, in deroga all'articolo 51 e ai sensi del presente articolo, utilizzare anche le parcelle dichiarate ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, e destinate alla produzione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 o all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 e delle patate diverse da quelle destinate alla fabbricazione di fecola di patate, per i quali è concesso l'aiuto di cui all'articolo 93 del presente regolamento, tranne le colture permanenti ad eccezione del luppolo o degli oliveti piantati anteriormente al 1° maggio 1998 o dei nuovi oliveti di sostituzione di impianti preesistenti o di ogni nuovo impianto di olivi effettuato nell'ambito di programmi autorizzati e registrato in un sistema di informazione geografica."
14) L'articolo 64, paragrafo 2, è modificato come segue:
a) nel primo comma il passo "Articoli 66, 67, 68 e 69" è sostituito da "Articoli 66, 67, 68, 68 bis e 69";
b) nel secondo comma il passo "Articoli 66, 67, 68 e 69" è sostituito da "Articoli 66, 67, 68, 68 bis e 69".
15) L'articolo 65, paragrafo 1, è modificato come segue:
il passo "Articoli 66, 67, 68 e 69" è sostituito da "Articoli 66, 67, 68, 68 bis e 69".
16) Nel titolo III, capitolo 5, sezione 2, è inserito l'articolo seguente:
"Articolo 68 bis
Pagamenti per il luppolo
Nel caso dei pagamenti per il luppolo, gli Stati membri possono trattenere fino al 25% della componente "massimali nazionali" di cui all'articolo 41, corrispondente ai pagamenti per superficie e all'aiuto per la messa a riposo temporanea per il luppolo, di cui all'allegato VI.
In tal caso e nei limiti del massimale fissato a norma dell'articolo 64, paragrafo 2, lo Stato membro in questione effettua, su base annua, un pagamento supplementare agli agricoltori e/o un pagamento ai gruppi di produttori riconosciuti a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1696/71.
Il pagamento supplementare è concesso per ettaro agli agricoltori che producono luppolo, fino a un livello massimo del 25% dei pagamenti per ettaro di cui all'allegato VI, da erogare alle condizioni previste al titolo IV, capitolo 10 quinquies."
Il pagamento ai gruppi di produttori riconosciuti è concesso per finanziare le attività di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere da a) a d), del regolamento (CEE) n. 1696/71."
17) L'articolo 71 è modificato come segue:
a) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:
"Per il luppolo, il periodo transitorio di cui al primo comma termina il 31 dicembre 2005. Il periodo transitorio di cui al primo comma non si applica per il cotone, l'olio d'oliva, le olive da tavola e il tabacco.";
b) al paragrafo 2 il primo comma è sostituito dal seguente:
"Fatto salvo l'articolo 70, paragrafo 2, nel periodo transitorio lo Stato membro in questione applica i pagamenti diretti di cui all'allegato VI secondo le condizioni stabilite rispettivamente nel titolo IV, capitoli 3, 6-10 e 10 quinquies-13 del presente regolamento, nell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2019/93, nell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1452/2001, nell'articolo 13 e nell'articolo 22, paragrafi da 2 a 4 del regolamento (CE) n. 1453/2001 e nell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1454/2001, nei limiti dei massimali di bilancio corrispondenti alla componente di questi pagamenti diretti nell'ambito del massimale nazionale di cui all'articolo 41, fissato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2, del presente regolamento per ciascun pagamento diretto."
18) All'articolo 71 octies, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. In deroga all'articolo 51 e ai sensi delle disposizioni del presente articolo, gli agricoltori possono utilizzare anche le parcelle dichiarate ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, e destinate alla produzione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96, all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 e delle patate diverse da quelle destinate alla fabbricazione di fecola di patate, per i quali è concesso l'aiuto di cui all'articolo 93 del presente regolamento, tranne le colture permanenti ad eccezione del luppolo e degli oliveti piantati anteriormente al 1° maggio 1998 e, a Cipro e Malta, anteriormente al 31 dicembre 2001, o dei nuovi oliveti di sostituzione di impianti preesistenti o di ogni nuovo impianto di olivi effettuato nell'ambito di programmi autorizzati e registrato in un sistema di informazione geografica."
19) L'articolo 84 è modificato come segue:
a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. E' fissata una superficie massima garantita pari a 815600 ettari.";
b) al paragrafo 3, per la Polonia, la superficie nazionale garantita pari a 1000 ettari è sostituita da 4200 ettari.
20) I seguenti capitoli sono inseriti nel titolo IV:
"Capitolo 10 bis
Pagamento specifico per il cotone
Articolo 110 bis
Campo di applicazione
E' concesso un aiuto agli agricoltori che producono cotone di cui al codice NC 5201 00 alle condizioni specificate nel presente capitolo.
Articolo 110 ter
Ammissibilità
1. L'aiuto è concesso per ettaro di superficie ammissibile seminata a cotone. Per essere ammissibile al beneficio dell'aiuto la superficie è situata su terreni agricoli autorizzati dallo Stato membro per la coltivazione del cotone, seminata con varietà autorizzate e coltivata almeno fino all'apertura delle capsule in condizioni di crescita normali.
Tuttavia, se il cotone non ha raggiunto la fase dell'apertura delle capsule a causa di condizioni climatiche eccezionali riconosciute come tali dallo Stato membro, le superfici investite a cotone rimangono ammissibili all'aiuto purché non siano state utilizzate fino al momento dell'apertura delle capsule a scopi diversi dalla produzione di cotone.
2. Gli Stati membri autorizzano i terreni e le varietà di cui al paragrafo 1 secondo modalità e condizioni da adottarsi secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2.
Articolo 110 quater
Superfici e importi di base
1. E' istituita una superficie di base nazionale per i seguenti paesi:
Grecia: 370000 ha
Spagna: 70000 ha
Portogallo: 360 ha.
2. L'importo dell'aiuto per ettaro ammissibile è il seguente:
Grecia: 594 EUR per 300000 ettari e 342,85 EUR per i rimanenti 70000 ettari,
Spagna: 1039 EUR,
Portogallo: 556 EUR
3. Se in uno Stato membro la superficie coltivata a cotone ammissibile al beneficio dell'aiuto in un dato anno supera la superficie di base fissata al paragrafo 1, l'aiuto di cui al paragrafo 2 per il relativo Stato membro è ridotto in proporzione al superamento della superficie di base.
Tuttavia, per la Grecia è applicata la riduzione proporzionata in relazione all'importo dell'aiuto fissato per la parte della superficie di base nazionale composta dai 70000 ettari al fine di rispettare l'importo globale di 202,2 milioni di EUR.
4. Norme particolareggiate per l'applicazione del presente articolo saranno adottate secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2.
Articolo 110 quinquies
Organizzazioni interprofessionali riconosciute
1. Ai fini del presente capitolo, per "organizzazione interprofessionale riconosciuta" si intende ogni persona giuridica costituita da produttori di cotone e da almeno un'impresa di sgranatura allo scopo, in particolare, di garantire l'approvvigionamento dell'impresa di sgranatura in cotone non sgranato di qualità soddisfacente. Gli Stati membri sul cui territorio sono stabilite le imprese di sgranatura procedono al riconoscimento delle organizzazioni che rispettano criteri da adottarsi secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2.
2. L'organizzazione interprofessionale riconosciuta è finanziata dai suoi membri.
Articolo 110 sexies
Differenziazione dell'aiuto da parte delle organizzazioni interprofessionali riconosciute
1. L'organizzazione interprofessionale riconosciuta può decidere che al massimo la metà dell'aiuto a cui hanno diritto i produttori membri della stessa, in base alle superfici ammissibili al beneficio dell'aiuto in virtù dell'articolo 110 ter, paragrafo 1, sia differenziata secondo una tabella da essa fissata.
2. La tabella di cui al paragrafo 1 è approvata dallo Stato membro e rispetta criteri da adottarsi secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2. Tali criteri riguardano, in particolare, la qualità del cotone non sgranato da consegnare alle imprese, adattata in funzione delle condizioni economiche e ambientali caratteristiche delle zone interessate.
Articolo 110 septies
Pagamento degli aiuti
1. Gli agricoltori percepiscono l'aiuto per ettaro di superficie ammissibile di cui all'articolo 110 quater.
2. Gli agricoltori membri di un'organizzazione interprofessionale riconosciuta ricevono un aiuto per ettaro ammissibile a norma dell'articolo 110 quater, maggiorato di 10 EUR. Tuttavia, in caso di differenziazione, l'aiuto è erogato per ettaro ammissibile a norma dell'articolo 110 quater, adattato in applicazione dell'articolo 110 sexies, paragrafo 1. L'importo adattato è maggiorato di 10 EUR.
Capitolo 10 ter
Aiuto per gli oliveti
Articolo 110 octies
Campo di applicazione
Alle condizioni specificate nel presente capitolo, è concesso un aiuto agli agricoltori quale contributo per la manutenzione di oliveti di particolare valore sociale o ambientale.
Articolo 110 nonies
Ammissibilità
Il pagamento dell'aiuto è subordinato alle seguenti condizioni:
a) l'oliveto è registrato nel sistema di informazione geografica di cui all'articolo 20, paragrafo 2;
b) sono ammissibili all'aiuto esclusivamente le superfici degli oliveti piantati anteriormente al 1° maggio 1998, salvo per Cipro e Malta per i quali la data è il 31 dicembre 2001, o degli oliveti di sostituzione o degli impianti realizzati nell'ambito di un programma approvato dalla Commissione;
c) il numero di alberi di olivo presenti nell'oliveto non differisce di oltre il 10% dal numero registrato alla data del 1° gennaio 2005 nel sistema di informazione geografica di cui all'articolo 20, paragrafo 2;
d) l'oliveto presenta le caratteristiche proprie della categoria di oliveti per la quale è richiesto l'aiuto;
e) l'aiuto richiesto ammonta perlomeno a 50 EUR per domanda.
Articolo 110 decies
Importi
1. L'aiuto per gli oliveti è concesso per ettaro SIG olivi. L'ettaro SIG olivi è l'unità di superficie utilizzata nell'ambito di un metodo comune da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2, in base ai dati del sistema di informazione geografica degli oliveti, di cui all'articolo 20, paragrafo 2.
2. Nel limite degli importi massimi stabiliti al paragrafo 3 e previa deduzione dell'importo trattenuto a norma del paragrafo 4, gli Stati membri fissano un aiuto per ettaro SIG olivi per cinque categorie al massimo di superfici olivicole.
Essi definiscono tali categorie tenendo conto di un quadro comune di criteri ambientali e sociali, connessi in particolare ai paesaggi e alle tradizioni sociali, da adottarsi secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2. In questo contesto è riservata un'attenzione particolare al mantenimento degli oliveti nelle zone marginali.
3. Qualora venga applicato il coefficiente 0,4, in seguito all'applicazione del coefficiente 0,6 come stabilito nell'allegato VII (H) gli importi massimi di aiuto di cui al paragrafo 2 sono i seguenti:
. |
Milioni di EUR |
Francia |
2,11 |
Grecia |
208,14 |
Italia |
272,05 |
Cipro |
2,93 |
Malta |
0,07 |
Spagna |
412,45 |
Portogallo |
22,66 |
Slovenia |
0,17 |
Gli Stati membri ripartiscono il proprio importo massimo tra le varie categorie in base a criteri oggettivi e non discriminatori. Per ciascuna categoria, l'aiuto per ettaro SIG olivi può essere pari, al massimo, alle spese di manutenzione, escluse le spese di raccolta.
Qualora gli Stati membri decidessero di diminuire il coefficiente 0,4, gli importi massimi di aiuto stabiliti nella tabella precedente nonché gli allegati VIII e VIIIa sono adeguati secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2.
Gli importi massimi di aiuto stabiliti per Cipro e Malta sono provvisori. Essi potranno essere riesaminati nel 2005, dopo l'introduzione del sistema di informazione geografica di cui all'articolo 20, paragrafo 2, e secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2, per essere adattati di conseguenza.
4. Gli Stati membri possono trattenere fino al 10% degli importi di cui al paragrafo 3 per garantire il finanziamento comunitario dei programmi di lavoro elaborati da organizzazioni di operatori riconosciute a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola (*).
Tuttavia, qualora uno Stato membro decida di applicare un coefficiente superiore allo 0,6 come indicato nell'allegato VII, lettera H, esso può trattenere fino al 10% della componente per l'olio d'oliva nell'ambito del massimale nazionale di cui all'articolo 41 per garantire il finanziamento comunitario dei programmi di lavoro di cui al primo comma. Tale importo massimo è fissato secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2.
Capitolo 10 quater
Aiuto per il tabacco
Articolo 110 undecies
Campo di applicazione
Per le campagne 2006, 2007, 2008 e 2009 può essere concesso un aiuto agli agricoltori che producono tabacco greggio di cui al codice NC 2401 alle condizioni specificate nel presente capitolo.
Articolo 110 duodecies
Ammissibilità
L'aiuto è concesso agli agricoltori che hanno ottenuto il pagamento di un premio per il tabacco ai sensi del regolamento (CEE) n. 2075/92 negli anni civili 2000, 2001 e 2002 e agli agricoltori che hanno acquisito quote di produzione di tabacco durante il periodo 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2005.
a) il tabacco deve provenire da una zona di produzione elencata nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione (**);
b) sono rispettati i requisiti di qualità definiti nel regolamento (CE) n. 2848/98;
c) l'agricoltore consegna il tabacco in foglia all'impresa di prima trasformazione in base ad un contratto di coltivazione.
d) deve essere accordato in modo tale da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori e/o secondo criteri oggettivi, ad esempio produttivi di tabacco situati nelle regioni dell'obiettivo I o produttori che coltivano varietà di una certa qualità.
Articolo 110 terdecies
Importi
1. Nel caso in cui venga applicato un coefficiente di 0,6 risultante dall'applicazione del coefficiente di 0,4 previsto nell'allegato VII, lettera I, l'importo massimo dell'aiuto totale, inclusi gli importi da trasferire al Fondo comunitario per il tabacco di cui all'articolo 110 quaterdecies, è fissato come segue:
. |
2006-2009 milioni di EUR |
Belgio |
2,374 |
Germania |
21,287 |
Grecia |
227,331 |
Spagna |
70,599 |
Francia |
48,217 |
Italia |
200,821 |
Austria |
0,606 |
Portogallo |
10,161 |
Se gli Stati membri decidono una riduzione nel coefficiente di 0,6, l'importo massimo dell'aiuto di cui alla suddetta tabella nonché all'allegato VIII sarà adeguato secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2.
Articolo 110 quaterdecies
Trasferimento al Fondo comunitario per il tabacco
Un importo pari al 4% per l'anno civile 2006 e al 5% per l'anno civile 2007 dell'aiuto concesso conformemente al presente capitolo è destinato al finanziamento di azioni di informazione nell'ambito del Fondo comunitario per il tabacco previsto dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2075/92.
Capitolo 10 quinquies
Aiuti per superficie per il luppolo
Articolo 110 quindecies
Campo di applicazione
E' concesso un aiuto agli agricoltori che producono luppolo di cui al codice NC 1210 alle condizioni specificate nel presente capitolo.
Articolo 110 sexdecies
Ammissibilità
Sono ammissibili le superfici seguenti:
superfici situate nelle regioni produttrici di luppolo pubblicate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1784/77 del Consiglio (***),
- piantate a luppolo, e
- effettivamente raccolte.
(*)GU L 206 del 9.6.2004.
(**) GU L 358 del 31.12.1998. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1983/2002 della Commissione (GU L 306 dell'8.11.2002).
(***) GU L 200 dell'8.8.1997. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003."
21) Nel titolo IV bis, all'articolo 143 quater, paragrafo 2, dopo la prima frase della lettera a) è inserita la frase seguente:
"Tuttavia, per i pagamenti diretti di cui al capitolo 7 del titolo IV del presente regolamento si applicano le seguenti percentuali massime: 85% nel 2004, 90% nel 2005, 95% nel 2006 e 100% a decorrere dal 2007."
22) E' inserito il titolo seguente:
" TITOLO IV TER
Trasferimenti finanziari
Articolo 143 quinquies
Trasferimento finanziario a favore della ristrutturazione nelle regioni produttrici di cotone
A partire dall'esercizio 2007, un importo di 22 milioni di EUR, pari al 50% della media triennale dell'aiuto totale per gli anni 2000, 2001 e 2002 per il tabacco sovvenzionato, è assegnato quale sostegno comunitario supplementare per anno civile all'attuazione di misure a favore delle regioni produttrici di cotone nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale finanziati dal FEAOG, sezione Garanzia, a norma del regolamento (CE) n. 1257/1999.
Articolo 143 sexies
Trasferimento finanziario a favore della ristrutturazione nelle regioni produttrici di tabacco
A partire dall'esercizio 2010, un importo di 484 milioni di EUR, pari al 50% della media triennale dell'aiuto totale per gli anni 2000, 2001 e 2002 per il tabacco sovvenzionato, è assegnato quale sostegno comunitario supplementare per anno civile all'attuazione di misure a favore delle regioni produttrici di tabacco nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale finanziati dal FEAOG, sezione Garanzia, a norma del regolamento (CE) n. 1257/1999, per quanto concerne gli Stati membri nei quali i produttori di tabacco hanno beneficiato di un aiuto a norma del regolamento (CEE) n. 2075/92 nel corso degli anni 2000, 2001 e 2002.
23) All'articolo 145 sono aggiunte le lettere seguenti:
"r) per quanto riguarda il cotone, modalità di applicazione relative:
- al calcolo della riduzione dell'aiuto di cui all'articolo 110 quater, paragrafo 3,
- alle organizzazioni interprofessionali riconosciute, in particolare al loro finanziamento e al sistema di sanzioni e di controllo;
s) per quanto riguarda il regime di pagamento unico, modalità per il calcolo e/o per l'adeguamento dei diritti di pagamento, al fine di integrare nel regime l'aiuto alla produzione per il cotone, l'olio d'oliva, il tabacco e il luppolo."
24) Dopo l'articolo 151 sono inseriti gli articoli seguenti:
"Articolo 151 bis
Modifiche del regolamento (CE) n. 546/2002
Il regolamento (CE) n. 546/2002 è modificato come segue:
1) Agli articoli 1 e 2 e nell'allegato I "raccolti 2002, 2003, 2004" è sostituito con "raccolti 2002, 2003, 2004 e 2005".
2) Il titolo della tabella II figurante nell'allegato II è sostituito con il testo seguente:
"Limiti di garanzia per i raccolti 2003, 2004 e 2005".
Articolo 151 ter
Modifica del regolamento (CE) n. 2075/92
All'articolo 13, paragrafo 1, è aggiunto il seguente trattino:
"- 3% del premio per il raccolto 2005."
25) All'articolo 152 sono aggiunte le lettere seguenti:
"d) titoli I e II del regolamento (CEE) n. 2075/92. Tuttavia, tali disposizioni continuano ad applicarsi alle domande di pagamenti diretti in relazione al raccolto 2005;
e) articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 1696/71 (*). Tuttavia, tali disposizioni continuano ad applicarsi alle domande di pagamenti diretti in relazione al raccolto 2004 al raccolto 2005 se uno Stato membro decide di applicare il regime di pagamento unico dopo il periodo transitorio per il luppolo di cui al terzo comma dell'articolo 71, paragrafo 1, del presente regolamento.
(*) GU L 175 del 4.8.1971. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2320/2003 (GU L 345 del 31.12.2003)."
26) Nell'articolo 153 sono inseriti i paragrafi seguenti:
"4 bis. Il regolamento (CE) n. 1051/2001 (*) è abrogato. Tuttavia, esso continua ad applicarsi per la campagna di commercializzazione 2005/2006.
4 ter. Il regolamento (CE) n. 1098/98 è abrogato. Tuttavia, esso continua ad essere applicato sino al 31 dicembre 2005 se uno Stato membro decide di applicare il regime di pagamento unico dopo il periodo transitorio per il luppolo di cui al terzo comma dell'articolo 71, paragrafo 1, del presente regolamento.
(*) GU L 148 dell'1.6.2001."
27) E' inserito l'articolo seguente:
"Articolo 155 bis
Entro il 31 dicembre 2009, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento riguardo ai settori del cotone, dell'olio di oliva, delle olive da tavola e degli oliveti, del tabacco e del luppolo, corredata, se necessario, di adeguate proposte."
28) All'articolo 156, paragrafo 2, sono aggiunte le lettere seguenti:
"g) il titolo IV, capitolo 10 bis, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006 per il cotone seminato a partire da tale data;
h) il titolo IV, capitolo 10 ter si applica a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2005/2006."
29) Gli allegati sono modificati a norma dell'allegato del presente regolamento.
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 2004.
2. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006 ad eccezione delle seguenti disposizioni:
a) articolo 1, paragrafi 9, 18, 19, 21 e 24, nonché l'articolo 29 per quanto riguarda gli allegati VIII e VIII bis che si applicano dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;
b) articolo 1, punto 1, per quanto riguarda l'inserimento del luppolo, punti 8 e 11, per quanto riguarda il luppolo, punti 12, 13, 14, 15, 16 e 17, per quanto riguarda il luppolo, punto 20 per quanto riguarda il capitolo 10 quinquies, l'articolo 1, punto 25, per quanto riguarda la lettera e), l'articolo 1, punto 26, per quanto riguarda il paragrafo 4 ter, l'articolo 1, punto 29, per quanto riguarda gli allegati I, VI e VII per le parti relative al luppolo, che si applicano dal 1° gennaio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
M. Mc DOWELL
Allegato
Gli allegati sono modificati come segue:
1) L'allegato I è sostituito dal seguente:
"Allegato I
Elenco dei regimi di sostegno che soddisfano i criteri di cui all'articolo 1
Settore |
Base giuridica |
Note |
Pagamento unico |
Titolo III del presente regolamento |
Pagamento disaccoppiato (cfr. allegato VI) (*) |
Pagamento unico per superficie |
Titolo IV bis, articolo 143 ter del presente regolamento |
Pagamento disaccoppiato che sostituisce tutti i pagamenti diretti specificati nel presente allegato |
Frumento (grano) duro |
Titolo IV, capitolo 1, del presente regolamento |
Aiuto alla superficie (premio alla qualità) |
Colture proteiche |
Titolo IV, capitolo 2, del presente regolamento |
Aiuto alla superficie |
Riso |
Titolo IV, capitolo 3, del presente regolamento |
Aiuto alla superficie |
Frutta a guscio |
Titolo IV, capitolo 4, del presente regolamento |
Aiuto alla superficie |
Colture energetiche |
Titolo IV, capitolo 5, del presente regolamento |
Aiuto alla superficie |
Patate da fecola |
Titolo IV, capitolo 6, del presente regolamento |
Aiuto alla produzione |
Latte e prodotti lattiero-caseari |
Titolo IV, capitolo 7, del presente regolamento |
Premi per i prodotti lattiero-caseari e pagamenti supplementari |
Seminativo in Finlandia e in talune regioni della Svezia |
Titolo IV, capitolo 8, del presente regolamento (**) (*****) |
Aiuto regionale specifico per i seminativi |
Sementi |
Titolo IV, capitolo 9, del presente regolamento (**) (*****) |
Aiuto alla produzione |
Seminativi |
Titolo IV, capitolo 10, del presente regolamento (***) (*****) |
Aiuto alla superficie, compresi i pagamenti per le superfici ritirate dalla produzione, i pagamenti per i foraggi insilati, gli importi supplementari (**), il supplemento per il frumento duro e l'aiuto specifico |
Ovini e caprini |
Titolo IV, capitolo 11, del presente regolamento (***) (*****) |
Premio per pecora e per capra, premio supplementare e alcuni pagamenti supplementari |
Carni bovine |
Titolo IV, capitolo 12, del presente regolamento (*****) |
Premio speciale (***), premio di destagionalizzazione, premio per vacca nutrice (compresi il premio versato per le giovenche e il premio nazionale supplementare per vacca nutrice, purché cofinanziato) (***), premio all'abbattimento (***), pagamento per l'estensivizzazione e pagamenti supplementari |
Legumi da granella |
Titolo IV, capitolo 13, del presente regolamento (*****) |
Aiuto alla superficie |
Specifici tipi di colture e di produzione di qualità |
Articolo 69 del presente regolamento (****) |
. |
Foraggi essiccati |
Articolo 71, paragrafo 2, secondo comma, del presente regolamento (*****) |
. |
Regime dei piccoli agricoltori |
Articolo 2 bis del regolamento (CE) n. 1259/1999 |
Aiuto transitorio alla superficie per gli agricoltori che ricevono meno di 1.250 EUR |
Olio di oliva |
Titolo IV, capitolo 10 ter, del presente regolamento |
Aiuto alla superficie |
Bachi da seta |
Articolo 1 del regolamento (CEE) n. 845/72 |
Aiuto destinato a favorire la bachicoltura |
Banane |
Aiuto alla produzione |
|
Uve secche |
Aiuto alla superficie |
|
Tabacco |
Titolo IV, capitolo 10 quater, del presente regolamento |
Aiuto alla produzione |
Luppolo |
Titolo IV, capitolo 10 quinquies, del presente regolamento (***) (*****) |
Aiuto alla superficie |
POSEIDOM |
Articolo 9 (**) (*****), articolo 12, paragrafo 2, e articolo 16 del regolamento (CE) n. 1452/2001 |
Settori: carni bovine; zucchero; vaniglia verde |
POSEIMA |
Articolo 13 (**) (*****), articoli 16, 17 e articolo 28, paragrafo 1, articolo 21, articolo 22, paragrafi 2-4 (**) (*****) e 7, articoli 27, 29 e articolo 30, paragrafi 1, 2 e 4, del regolamento (CE) n. 1453/2001 |
Settori: carni bovine; latte; patate; zucchero; vimini; ananassi, tabacco, patate da semina, cicoria e tè |
POSEICAN |
Articoli 5 (**) (*****), 9 e 14 del regolamento (CE) n. 1454/2001 |
Settori: carni bovine; carni ovine e caprine; patate |
Isole dell'Egeo |
Articoli 6 (**) (*****), 8, 11 e 12 del regolamento (CEE) n. 2019/93 |
Settori: carni bovine; patate; olive; miele |
Cotone |
Titolo IV, capitolo 10 bis, del presente regolamento |
Aiuto alla superficie |
(*) A decorrere dal 1° gennaio 2005 o successivamente in caso di applicazione dell'articolo 71. Per il 2004 o successivamente in caso di applicazione dell'articolo 71, i pagamenti diretti elencati nell'allegato VI sono inclusi nell'allegato I, ad eccezione dei foraggi essiccati e del cotone. (**) In caso di applicazione dell'articolo 70. (***) In caso di applicazione degli articoli 66, 67, 68 o 68 bis. (****) In caso di applicazione dell'articolo 69. (*****) In caso di applicazione dell'articolo 71." |
2) L'allegato II è sostituito dal seguente:
"Allegato II
Massimali nazionali di cui all'articolo 12, paragrafo 2
Stato membro |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
Belgio |
4,7 |
6,2 |
7,7 |
7,7 |
Danimarca |
7,7 |
10,3 |
12,9 |
12,9 |
Germania |
40,4 |
54,6 |
68,3 |
68,3 |
Grecia |
45,4 |
60,6 |
75,7 |
75,7 |
Spagna |
56,9 |
76,5 |
95,5 |
95,5 |
Francia |
51,4 |
68,7 |
85,9 |
85,9 |
Irlanda |
15,3 |
20,4 |
25,5 |
25,5 |
Italia |
62,3 |
83,7 |
104,6 |
104,6 |
Lussemburgo |
0,2 |
0,3 |
0,4 |
0,4 |
Paesi Bassi |
6,8 |
9,2 |
11,5 |
11,5 |
Austria |
12,4 |
17,1 |
21,3 |
21,3 |
Portogallo |
10,8 |
14,6 |
18,2 |
18,2 |
Finlandia |
8,0 |
10,8 |
13,6 |
13,6 |
Svezia |
6,6 |
8,8 |
11,0 |
11,0 |
Regno Unito |
17,7 |
23,6 |
29,5 |
29,5 |
Stato membro |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Belgio |
7,7 |
7,7 |
7,7 |
7,7 |
Danimarca |
12,9 |
12,9 |
12,9 |
12,9 |
Germania |
68,3 |
68,3 |
68,3 |
68,3 |
Grecia |
75,7 |
75,7 |
75,7 |
75,7 |
Spagna |
95,5 |
95,5 |
95,5 |
95,5 |
Francia |
85,9 |
85,9 |
85,9 |
85,9 |
Irlanda |
25,5 |
25,5 |
25,5 |
25,5 |
Italia |
104,6 |
104,6 |
104,6 |
104,6 |
Lussemburgo |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
Paesi Bassi |
11,5 |
11,5 |
11,5 |
11,5 |
Austria |
21,3 |
21,3 |
21,3 |
21,3 |
Portogallo |
18,2 |
18,2 |
18,2 |
18,2 |
Finlandia |
13,6 |
13,6 |
13,6 |
13,6 |
Svezia |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
Regno Unito |
29,5 |
29,5 |
29,5 |
29,5 |
2 bis) L'allegato IV è modificato come segue:
Gli ultimi due trattini della seconda colonna sono sostituiti dai seguenti:
- "Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, se del caso, anche mediante il divieto di estirpazione degli olivi
- Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli
- Mantenimento degli oliveti in buone condizioni vegetative."
3) L'allegato V è sostituito dal seguente:
"Allegato V
Regimi di sostegno compatibili di cui all'articolo 26
Settore |
Base giuridica |
Note |
Uve secche |
Aiuto alla superficie |
|
Misure agroambientali |
Titolo II, capo VI (articoli da 22 a 24) e articolo 55, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999 |
Aiuto alla superficie |
Silvicoltura |
Articolo 31 e articolo 55, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999 |
Aiuto alla superficie |
Zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali |
Titolo II, capo V (articoli da 13 a 21) e articolo 55, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999 |
Aiuto alla superficie |
Foraggi essiccati |
Articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 603/95 |
Aiuto alla produzione |
Limoni destinati alla trasformazione |
Aiuto alla produzione |
|
Pomodori da trasformazione |
Aiuto alla produzione |
|
Vino |
Articoli da 11 a 15 del regolamento (CE) n. 1493/1999 |
Aiuto alla ristrutturazione" |
4) All'allegato VI sono aggiunte le seguenti righe:
"Cotone |
Paragrafo 3 del protocollo n. 4 concernente il cotone allegato all'atto di adesione della Grecia |
Sostegno mediante il pagamento per il cotone non sgranato |
Olio di oliva |
Articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE |
Aiuto alla produzione |
Tabacco |
Aiuto alla produzione |
|
Luppolo |
Articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1696/71 |
Aiuto alla superficie |
Articolo 2 del regolamento (CE) n. 1098/98 |
Aiuto per la messa a riposo temporanea" |
5) all'allegato VII è aggiunto il testo seguente:
"G. Cotone
Se un agricoltore ha dichiarato una superficie seminata a cotone, gli Stati membri calcolano l'importo da includere nell'importo di riferimento moltiplicando il numero di ettari, con due cifre decimali, su cui è stato prodotto cotone che ha beneficiato dell'aiuto a norma del paragrafo 3 del protocollo n. 4 concernente il cotone (*) in ciascuno degli anni del periodo di riferimento, per i seguenti importi per ettaro:
- 966 EUR per la Grecia,
- 1 509 EUR per la Spagna,
- 1 202 EUR per il Portogallo.
H. Olio di oliva
Se un agricoltore ha beneficiato dell'aiuto alla produzione di olio di oliva, l'importo è calcolato moltiplicando il numero di tonnellate per le quali è stato concesso tale pagamento nel corso del periodo di riferimento (ossia in ciascuna delle campagne di commercializzazione 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 e 2002/2003, rispettivamente) per il corrispondente importo unitario dell'aiuto, espresso in euro/t, fissato dai regolamenti (CE) n. 1415/2001 (**), (CE) n. 1271/2002 (***), (CE) n. 1221/2003 (****) e (CE) n. 1794/2003 (*****) della Commissione, moltiplicato per il coefficiente 0,6. Tuttavia, entro il 1 agosto 2005 gli Stati membri possono decidere di aumentare questo coefficiente. Tale coefficiente non si applica agli agricoltori il cui numero medio di ettari SIG olivi nel corso del periodo di riferimento, escluso il numero di ettari SIG olivi corrispondente ad impianti supplementari realizzati dopo il 1° maggio 1998, che non rientrano in un programma approvato, sia inferiore a 0,3. Il numero di ettari SIG olivi è calcolato in base ad un metodo comune da stabilirsi secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2, e in base ai dati del sistema di informazione geografica degli oliveti.
Qualora, nel periodo di riferimento, l'applicazione delle misure di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1638/98 (******) abbia avuto ripercussioni negative su pagamenti dell'aiuto, il calcolo di cui al terzo comma è adeguato come segue:
- nel caso di applicazione delle misure a una sola campagna di commercializzazione, il numero di tonnellate da prendere in considerazione per la campagna in questione è pari al numero di tonnellate per il quale sarebbe stato concesso l'aiuto se non fossero state applicate le misure,
- nel caso di applicazione delle misure a due campagne di commercializzazione consecutive, il numero di tonnellate da prendere in considerazione per la prima campagna è fissato conformemente al primo trattino e il numero di tonnellate da prendere in considerazione per la campagna successiva è pari al numero di tonnellate per il quale è stato concesso l'aiuto per l'ultima campagna di commercializzazione precedente il periodo che non ha subito ripercussioni dall'applicazione delle misure in questione.
Gli Stati membri definiscono il numero di ettari da prendere in considerazione nel calcolo del pagamento unico come il numero di ettari SIG olivi ottenuto nell'ambito di un metodo comune da definirsi secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2, e in base ai dati del sistema di informazione geografica degli oliveti, escluso il numero di ettari SIG olivi corrispondente ad impianti supplementari che non rientrano in un programma approvato realizzati dopo il 1° maggio 1998, eccetto per Cipro e Malta cui si applica la data del 31 dicembre 2001.
I. Tabacco greggio
Se l'agricoltore ha percepito un premio per il tabacco greggio, l'importo da includere nell'importo di riferimento è calcolato moltiplicando il numero di kg per il quale è stato concesso il premio rispettivamente in ciascuno degli anni del periodo di riferimento per l'importo medio ponderato dell'aiuto concesso per kg nel corso del periodo di riferimento triennale, tenendo conto del quantitativo totale di tabacco greggio per l'insieme dei gruppi di varietà e moltiplicato per un coefficiente di 0,4. Gli Stati membri possono decidere di aumentare tale coefficiente.
A decorrere dal 2010 il coefficiente è di 0,5.
Il numero di ettari da includere nel calcolo del pagamento unico corrisponde alla superficie indicata nei contratti di coltivazione registrati, per la quale è stato concesso il premio, rispettivamente in ciascuno degli anni del periodo di riferimento, limitatamente ad una superficie di base che la Commissione fissa in funzione della superficie totale comunicatale a norma dell'allegato I, punto 1.3, del regolamento (CE) n. 2636/1999 della Commissione (*******).
Qualora, nel periodo di riferimento, l'applicazione delle misure di cui all'articolo 50 del regolamento (CEE) n. 2848/98 abbia avuto ripercussioni negative sui pagamenti dell'aiuto, il calcolo di cui al terzo comma è adeguato come segue:
- nel caso di una riduzione totale o parziale del premio, gli importi del pagamento da prendere in considerazione per la campagna in questione sono pari agli importi che sarebbero stati concessi se non fosse stata applicata la riduzione,
- nel caso di una riduzione totale o parziale della quota di produzione, gli importi del pagamento da prendere in considerazione per la campagna in questione sono pari agli importi del premio che sarebbero stati concessi nella campagna precedente, senza applicare la riduzione del premio, a condizione che la superficie di produzione indicata nell'ultimo contratto di coltivazione non sia stata utilizzata per un'altra coltura ammissibile, durante la campagna in questione, in base a un altro regime di sostegno diretto.
J. Luppolo
Se l'agricoltore ha beneficiato di un aiuto per superficie per il luppolo o di un aiuto per la messa a riposo temporanea, gli Stati membri calcolano gli importi da includere nell'importo di riferimento moltiplicando il numero di ettari, con due cifre decimali, per i quali è stato concesso il pagamento, in ciascuno degli anni del periodo di riferimento rispettivamente, per l'importo di 480 EUR per ettaro."
(*) GU L 291 del 19.11.1979.
(**) GU L 191 del 13.7.2001.
(***) GU L 184 del 13.7.2002.
(****) GU L 170 del 9.7.2003.
(*****) GU L 262 del 14.10.2003.
(******) GU L 210 del 28.7.1998.
(*******) GU L 323 del 15.12.1999."
6) L'allegato VIII è sostituito dal seguente:
"Allegato VIII
Massimali nazionali di cui all'articolo 41
Stato membro |
2005 |
2006 |
2007, 2008 e 2009 |
2010 e anni successivi |
Belgio |
411 |
413 |
530 |
530 |
Danimarca |
838 |
838 |
996 |
996 |
Germania |
4 489 |
4 503 |
5 492 |
5 496 |
Grecia |
837 |
1 700 |
1 722 |
1 760 |
Spagna |
3 244 |
4 043 |
4 241 |
4 253 |
Francia |
7 199 |
7 231 |
8 091 |
8 099 |
Irlanda |
1 136 |
1 136 |
1 322 |
1 322 |
Italia |
2 539 |
3 112 |
3 464 |
3 497 |
Lussemburgo |
27 |
27 |
37 |
37 |
Paesi Bassi |
386 |
386 |
779 |
779 |
Austria |
613 |
614 |
712 |
712 |
Portogallo |
452 |
493 |
559 |
561 |
Finlandia |
467 |
467 |
552 |
552 |
Svezia |
612 |
612 |
729 |
729 |
Regno Unito |
3 351 |
3 351 |
3 869 |
3 869" |
7) L'allegato VIII bis è sostituito dal seguente:
"Allegato VIII bis
Massimali nazionali di cui all'articolo 71 quater
I massimali sono stati calcolati tenendo conto della tabella degli incrementi di cui all'articolo 143 bis e non devono pertanto essere ridotti.
(In milioni di EUR)
Anno civile |
Repubblica ceca |
Estonia |
Cipro |
Lettonia |
Lituania |
2005 |
228,8 |
23,4 |
8,9 |
33,9 |
92,0 |
2006 |
266,7 |
27,3 |
12,5 |
39,6 |
107,3 |
2007 |
343,6 |
40,4 |
16,3 |
55,6 |
146,9 |
2008 |
429,2 |
50,5 |
20,4 |
69,5 |
183,6 |
2009 |
514,9 |
60,5 |
24,5 |
83,4 |
220,3 |
2010 |
600,5 |
70,6 |
28,6 |
97,3 |
257,0 |
2011 |
686,2 |
80,7 |
32,7 |
111,2 |
293,7 |
2012 |
771,8 |
90,8 |
36,8 |
125,1 |
330,4 |
Anni successivi |
857,5 |
100,9 |
40,9 |
139,0 |
367,1 |
(In milioni di EUR)
Anno civile |
Ungheria |
Malta |
Polonia |
Slovenia |
Slovacchia |
2005 |
350,8 |
0,67 |
724,6 |
35,8 |
97,7 |
2006 |
420,2 |
0,83 |
881,7 |
41,8 |
115,3 |
2007 |
508,3 |
1,64 |
1 140,8 |
56,0 |
146,5 |
2008 |
634,9 |
2,05 |
1 425,9 |
70,0 |
183,1 |
2009 |
761,6 |
2,46 |
1 711,0 |
84,0 |
219,6 |
2010 |
888,2 |
2,87 |
1 996,1 |
98,0 |
256,1 |
2011 |
1 014,9 |
3,28 |
2 281,1 |
112,0 |
292,6 |
2012 |
1 141,5 |
3,69 |
2 566,2 |
126,0 |
329,2 |
Anni successivi |
1 268,2 |
4,10 |
2 851,3 |
140,0 |
365,7" |