
REGOLAMENTO (CE) N. 794/2004 DELLA COMMISSIONE, 21 aprile 2004
G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 140
Disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (1)
TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) n. 2015/2282)
Titolo sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2015/2282.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 20 maggio 2004
Applicabile dal: 20 maggio 2004
______________________________________________________________________
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto Il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (1) , in particolare l'articolo 27,
sentito il parere del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,
considerando quanto segue:
1) Al fine di agevolare la predisposizione delle notificazioni di aiuti di Stato da parte degli Stati membri e la valutazione delle stesse da parte della Commissione è auspicabile creare un modulo obbligatorio di notificazione. Detto modulo dovrebbe essere il più possibile esaustivo.
2) Il modulo standard per la notificazione, la scheda di informazioni sintetiche, nonché le schede di informazioni complementari devono applicarsi a tutte le linee direttrici e discipline esistenti nel settore degli aiuti di Stato. Essi devono essere modificati o sostituiti in funzione della futura evoluzione di tali testi.
3) E' opportuno prevedere meccanismi di notificazione semplificati per determinate modifiche ad aiuti esistenti. Tali meccanismi semplificati devono essere ammessi solo se la Commissione è regolarmente informata sull'applicazione degli aiuti esistenti.
4) A fini di certezza del diritto è opportuno chiarire che non è necessario notificare alla Commissione aumenti di piccola entità, non superiori al 20% della dotazione originaria di un regime di aiuti, volti in particolare a tenere conto degli effetti dell'inflazione, in quanto è improbabile che tali aumenti alterino l'originaria valutazione di compatibilità della Commissione, a condizione che restino immutate le altre condizioni previste per il regime di aiuti.
5) L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 659/1999 obbliga gli Stati membri a presentare alla Commissione relazioni annuali su tutti i regimi di aiuti o gli aiuti individuali concessi al di fuori di un regime di aiuti autorizzato, non assoggettati a obblighi specifici in tal senso nell'ambito di una decisione condizionale.
6) Per assolvere alla sua responsabilità di controllo degli aiuti la Commissione ha bisogno di ricevere informazioni precise dagli Stati membri sui tipi di aiuti e gli importi che essi hanno erogato nell'ambito di regimi di aiuti esistenti. E' possibile semplificare e migliorare i meccanismi per le comunicazioni alla Commissione relative agli aiuti di Stato attualmente descritti nella procedura comune di relazioni e notificazioni a norma del trattato CE e dell'accordo OMC esposta nella lettera della Commissione agli Stati membri del 2 agosto 1995. Il presente regolamento nulla dispone quanto alla parte di detta procedura comune riguardante gli obblighi degli Stati membri relativi alla notificazione delle sovvenzioni e sulle misure compensative e dell'articolo XVI dell'accordo GATT 1994, adottata il 21 luglio 1995.
7) Le informazioni richieste nelle relazioni annuali sono destinate a permettere alla Commissione di verificare i livelli globali di aiuti e a fornire un quadro generale degli effetti che i vari tipi di aiuto producono per la concorrenza. A tal fine, la Commissione deve avere il diritto di richiedere agli Stati membri, in singoli casi, informazioni aggiuntive su argomenti specifici. La scelta degli argomenti deve essere discussa preventivamente con gli Stati membri.
8) Le relazioni annuali non riguardano le informazioni che potrebbero essere necessarie per verificare che determinate misure di aiuto siano conformi alla legislazione comunitaria. E' opportuno quindi che la Commissione mantenga la possibilità di richiedere agli Stati membri l'assunzione di impegni o di subordinare le proprie decisioni alla condizione che siano fornite informazioni supplementari.
9) I termini ai fini del regolamento (CE) n. 659/1999 devono essere calcolati a norma del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (2) integrato dalle norme specifiche fissate nel presente regolamento. In particolare è necessario individuare gli eventi che determinano il momento da cui decorrono i termini applicabili ai procedimenti relativi agli aiuti di Stato. Le norme stabilite nel presente regolamento si devono applicare ai termini che non sono scaduti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
10) Il recupero ha l'obiettivo di ripristinare la situazione esistente prima dell'illegittima concessione dell'aiuto. Per garantire la parità di trattamento è opportuno misurare in maniera obiettiva i vantaggi a partire dal momento in cui l'aiuto è divenuto disponibile per l'impresa beneficiaria, indipendentemente dall'esito delle eventuali decisioni commerciali adottate successivamente dall'impresa.
11) Conformemente alla prassi finanziaria generale è opportuno fissare il tasso di interesse applicato al recupero sotto forma di tasso percentuale annuale.
12) Il volume e la frequenza delle transazioni interbancarie determinano un tasso di interesse misurabile in maniera costante e significativo sotto il profilo statistico, che deve quindi costituire la base del tasso di interesse per il recupero. Il tasso swap interbancario deve tuttavia essere adeguato per riflettere i livelli generalmente superiori dei rischi commerciali al di fuori del settore bancario. Sulla base delle informazioni sui tassi swap interbancari la Commissione deve fissare un unico tasso di interesse per il recupero per ciascuno Stato membro. A fini di certezza del diritto e di parità di trattamento è opportuno stabilire il metodo preciso di calcolo del tasso di interesse e prevedere la pubblicazione del tasso di interesse per il recupero applicabile in ogni dato momento, nonchè dei tassi applicati precedentemente.
13) Si può supporre che un aiuto di Stato riduca il fabbisogno finanziario a medio termine dell'impresa beneficiaria. A tali fini e in linea con la prassi finanziaria generale si può definire come medio termine un periodo di cinque anni. Il tasso di interesse per il recupero dovrebbe quindi corrispondere a un tasso percentuale annuale fissato per cinque anni.
14) Considerando che l'obiettivo è ripristinare la situazione esistente prima dell'illegittima concessione dell'aiuto e conformemente alla prassi finanziaria generale, il tasso di interesse per il recupero fissato dalla Commissione deve essere applicato secondo il regime dell'interesse composto su base annua. Per queste stesse ragioni il tasso di interesse per il recupero applicabile nel primo anno del periodo di recupero si deve applicare per i primi cinque anni del periodo di recupero, mentre il tasso di interesse per il recupero applicabile nel sesto anno del periodo di recupero si applicherà per i cinque anni successivi e così via.
15) Il presente regolamento deve applicarsi alle decisioni di recupero notificate successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 83 del 23.7.1999. Regolamento modificato dall'atto di adesione 2003.
GU L 124 dell'8.6.1971.
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce disposizioni dettagliate relativamente alla forma, al contenuto e ad altre modalità delle notificazioni e delle relazioni annuali di cui al regolamento (CE) n. 659/1999. Esso stabilisce anche disposizioni per il calcolo dei termini in tutti i procedimenti relativi agli aiuti di Stato e del tasso d'interesse per il recupero di aiuti illegittimi.
2. Il presente regolamento si applica agli aiuti in tutti i settori.
Moduli di notificazione
Fatti salvi gli obblighi degli Stati membri di notificare gli aiuti di Stato nel settore dell'industria carboniera a norma della decisione 2002/871/CE (1), le notificazioni di nuovi aiuti di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 659/1999, tranne quelle di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del presente regolamento, sono effettuate utilizzando il modulo di notificazione di cui all'allegato I, parte I del presente regolamento.
Le informazioni supplementari necessarie per la valutazione della misura conformemente ai regolamenti, alle linee direttrici, alle discipline e agli altri testi applicabili agli aiuti di Stato sono fornite utilizzando le schede di informazioni complementari di cui all'allegato I parte III.
Ogniqualvolta le linee direttrici o le discipline relative sono modificate o sostituite, la Commissione adatta i moduli di notificazione e le schede di informazioni corrispondenti.
GU L 300 del 5.11.2002.
_§__§__022[DL001]ALLEGATI - [non disponibili].
Trasmissione della notificazione
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 271/2008)
1. La notificazione è inviata alla Commissione mediante convalida elettronica effettuata dalla persona designata dallo Stato membro. Tale notificazione convalidata viene considerata inviata dal Rappresentante permanente.
2. La Commissione invia la sua corrispondenza al Rappresentante permanente dello Stato membro interessato o ad altro destinatario designato dallo Stato membro.
3. A partire dal 1° luglio 2008, le notificazioni sono inviate elettronicamente per mezzo dell'applicazione web SANI (Sistema interattivo di notifica degli aiuti di Stato). Tutta la corrispondenza relativa a una notificazione è inviata elettronicamente per mezzo del sistema di posta elettronica protetto con infrastruttura a chiave pubblica (PKI).
4. In circostanze eccezionali e previo accordo della Commissione e dello Stato membro interessato, può essere usato un canale di comunicazione convenuto, diverso da quelli di cui al paragrafo 3, per inviare una notificazione o la relativa corrispondenza. In mancanza di tale accordo, la notificazione o la relativa corrispondenza inviata alla Commissione da uno Stato membro tramite un canale di comunicazione diverso da quelli di cui al paragrafo 3 non si considera presentata alla Commissione.
5. Se la notificazione o la relativa corrispondenza contiene informazioni riservate, lo Stato membro interessato deve identificare chiaramente tali informazioni e giustificarne la classificazione come riservate.
6. Gli Stati membri fanno riferimento al numero di identificazione dell'aiuto di Stato assegnato a un regime di aiuti dalla Commissione per ogni concessione di aiuto a un beneficiario finale. Il paragrafo 1 non si applica agli aiuti concessi mediante misure fiscali.
Procedura di notificazione semplificata per determinate modifiche di aiuti esistenti
1. Ai fini dell'articolo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 659/1999 si intende per modifica di un aiuto esistente qualsiasi cambiamento diverso dalle modifiche di carattere puramente formale e amministrativo che non possono alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto con il mercato comune. Un aumento non superiore al 20% della dotazione originaria di un regime di aiuti non è tuttavia considerato una modifica ad un aiuto esistente.
2. Le seguenti modifiche di un aiuto esistente sono notificate utilizzando il modulo di notificazione semplificato riportato nell'allegato II:
(a) aumenti superiori al 20% della dotazione per un regime di aiuto autorizzato;
(b) proroga al massimo di sei anni di un regime di aiuto esistente autorizzato, con o senza aumento della dotazione;
(c) inasprimento delle condizioni per l'applicazione di un regime di aiuto autorizzato, riduzione dell'intensità dell'aiuto o riduzione delle spese ammissibili.
La Commissione si adopera per adottare una decisione sugli aiuti notificati mediante il modulo di notificazione semplificato entro un mese.
3. La procedura di notificazione semplificata non è ammessa per la notificazione di modifiche di regimi di aiuti per i quali gli Stati membri non hanno trasmesso relazioni annuali ai sensi degli articoli 5, 6 e 7, a meno che non siano trasmesse contestualmente le relazioni annuali per gli anni in cui sono stati concessi gli aiuti.
Forma e contenuto delle relazioni annuali
1. Fatti salvi i commi secondo e terzo del presente paragrafo, nonché ogni eventuale obbligo supplementare di trasmissione di relazioni specificatamente stabilite in decisioni condizionali a norma dell'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 659/1999 e altresì il rispetto di eventuali impegni assunti dallo Stato membro nell'ambito di una decisione di autorizzazione di aiuti, gli Stati membri compilano le relazioni annuali sui regimi di aiuti esistenti a norma dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 659/1999 per ciascun anno civile o parte di anno civile in cui si applica il regime, utilizzando il modello standardizzato di relazione riportato nell'allegato IIIA.
Le relazioni annuali sui regimi di aiuti esistenti relativi alla produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'allegato I trattato CE sono redatte sulla base del modello riportato nell'allegato IIIB.
Le relazioni annuali sui regimi di aiuti esistenti relativi alla produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti della pesca di cui all'allegato I del trattato sono redatte sulla base del modello di cui all'allegato IIIC.
2. La Commissione può richiedere agli Stati membri di fornirle informazioni aggiuntive su argomenti specifici da discutere preventivamente con gli Stati membri.
Trasmissione e pubblicazione delle relazioni annuali
1. Ogni Stato membro trasmette le sue relazioni annuali alla Commissione in formato elettronico non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce la relazione.
In casi giustificati gli Stati membri possono presentare una stima, a condizione che i dati reali siano trasmessi al più tardi insieme ai dati dell'anno successivo.
2. Annualmente la Commissione pubblica un quadro di valutazione degli aiuti di Stato contenente una sintesi delle informazioni trasmesse nelle relazioni annuali nel corso dell'anno precedente.
Qualificazione giuridica delle relazioni annuali
La trasmissione di relazioni annuali non costituisce un adempimento dell'obbligo di notificare le misure di aiuto prima di darvi esecuzione a norma dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato e detta trasmissione non pregiudica in alcun modo l'esito di un'indagine su un presunto aiuto illegittimo con la procedura di cui al capo III del regolamento (CE) n. 659/1999.
Calcolo dei termini
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 271/2008 e modificato ed integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 372/2014)
1. I termini stabiliti dal regolamento (CE) n. 659/1999 e dal presente regolamento o fissati dalla Commissione in applicazione dell'articolo 108 del trattato sono calcolati a norma del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 e delle disposizioni specifiche di cui ai paragrafi da 2 a 5 ter del presente articolo. In caso di conflitto prevalgono le disposizioni del presente regolamento.
2. I termini sono espressi in mesi o giorni lavorativi.
3. Ai fini del calcolo dei termini di azione per la Commissione, l'evento rilevante ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 è la ricezione della notificazione o della successiva corrispondenza a norma dell'articolo 3, paragrafi 1 e 3, del presente regolamento.
4. Ai fini del calcolo dei termini di azione per gli Stati membri, l'evento rilevante ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 è la ricezione della notificazione o della successiva corrispondenza da parte della Commissione a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.
5. Ai fini del calcolo dei termini per la trasmissione di osservazioni da parte di terzi o degli Stati membri non interessati direttamente dal procedimento dopo l'avvio del procedimento di indagine formale di cui all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 659/1999, l'evento rilevante ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 è la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della comunicazione di avvio del procedimento.
5 bis. Ai fini del calcolo del termine per la presentazione delle informazioni richieste a terzi ai sensi dell'articolo 6 bis, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 659/1999, l'evento rilevante ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 è il ricevimento della richiesta di informazioni.
5 ter. Ai fini del calcolo del termine per la presentazione delle informazioni richieste a terzi ai sensi dell'articolo 6 bis, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 659/1999, l'evento rilevante ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 è la notifica della decisione.
6. Tutte le richieste di proroga dei termini devono essere debitamente giustificate e trasmesse per iscritto almeno due giorni lavorativi prima della scadenza, all'indirizzo indicato dalla parte che stabilisce il termine.
Metodo di fissazione dei tassi di interesse
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 271/2008)
1. Salvo se altrimenti previsto da una decisione specifica, il tasso di interesse da utilizzare per il recupero degli aiuti di Stato concessi in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE è un tasso percentuale annuo, fissato anticipatamente dalla Commissione per ogni anno civile.
2. Il tasso di interesse è calcolato aggiungendo 100 punti base al tasso del mercato monetario a 1 anno. Se tali tassi non sono disponibili, si utilizza il tasso del mercato monetario a 3 mesi oppure, in mancanza di quest'ultimo, il rendimento dei titoli di Stato.
3. In mancanza dati affidabili sul mercato monetario o sul rendimento dei titoli, o di dati equivalenti, oppure in casi eccezionali, la Commissione, in stretta cooperazione con lo Stato membro o gli Stati membri interessati, può fissare un tasso di recupero sulla base di un metodo diverso e sulla base delle informazioni disponibili.
4. Il tasso di recupero è aggiornato una volta all'anno. Il tasso di base viene calcolato sulla base del tasso del mercato monetario a 1 anno rilevato nei mesi di settembre, ottobre e novembre dell'anno in questione. Il tasso così calcolato si applica per tutto l'anno successivo.
5. Inoltre, per tenere conto di variazioni significative ed improvvise, viene effettuato un aggiornamento ogniqualvolta il tasso medio, calcolato nei tre mesi precedenti, si discosta di più del 15% dal tasso in vigore. Il nuovo tasso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo ai mesi utilizzati per il calcolo.
Pubblicazione
La Commissione pubblica i tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato, in vigore e storici, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e a scopo informativo su Internet.
Metodo di applicazione degli interessi
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 271/2008)
1. Il tasso di interesse da applicare è il tasso in vigore alla data in cui l'aiuto illegittimo è stato messo per la prima volata a disposizione del beneficiario.
2. Il tasso di interesse è applicato secondo il regime dell'interesse composto fino alla data di recupero dell'aiuto. Gli interessi maturati l'anno precedente producono interessi in ciascuno degli anni successivi.
3. Il tasso di interesse di cui al paragrafo 1 si applica per tutto il periodo fino alla data di recupero. Tuttavia, se è trascorso più di un anno tra la data in cui l'aiuto illegittimo è stato per la prima volta messo a disposizione del beneficiario e la data di recupero dell'aiuto, il tasso di interesse è ricalcolato a intervalli di un anno, sulla base del tasso in vigore nel momento in cui si effettua il ricalcolo.
Ricevibilità delle denunce
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 372/2014)
1. Chiunque presenti denuncia ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, e dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/99 dimostra di essere interessato ai sensi dell'articolo 1, lettera h), di detto regolamento.
2. Gli interessati compilano il modulo di cui all'allegato IV e forniscono tutte le informazioni obbligatorie ivi richieste. Su richiesta motivata, la Commissione può dispensare un interessato dall'obbligo di fornire parte delle informazioni richieste nel modulo.
3. Le denunce sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea.
CAPO V ter
Individuazione e tutela delle informazioni riservate
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 372/2014)
Protezione dei segreti aziendali e di altre informazioni riservate
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 372/2014)
Chiunque presenti informazioni ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 menziona chiaramente le informazioni che considera riservate, specificandone i motivi, e presenta alla Commissione una versione distinta non riservata delle informazioni. Qualora le informazioni debbano essere fornite entro una certa scadenza, questa stessa scadenza vale anche per la versione non riservata.
Riesame
La Commissione, di concerto con gli Stati membri, riesamina l'applicazione del presente regolamento entro quattro anni dalla sua entrata in vigore.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il capo II si applica soltanto alle notificazioni trasmesse alla Commissione oltre cinque mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
Il capo III si applica alle relazioni annuali relative agli aiuti concessi a decorrere dal 1° gennaio 2003.
Il capo IV si applica a tutti i termini che sono stati fissati ma non sono ancora scaduti alla data di entrata di vigore del presente regolamento.
Gli articoli 9 e 11 si applicano a tutte le decisioni di recupero notificate successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2004.
Per la Commissione
Mario MONTI
Membro della Commissione
ALLEGATI - [non disponibili]. (1)
L'allegato II non disponibile è stato da ultimo modificato dal Reg. (CE) n. 271/2008 del 25 marzo 2008, l'allegato I non disponibile è stato da ultimo modificato dagli allegati I, II, III del Reg. (CE) n. 1125/2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 308 del 24 novembre 2009, l'allegato VI è stato introdotto dall'allegato del Reg. (UE) n. 372/2014 e l'allegato I è stato modificato dall'allegato I del Reg. (UE) n. 2015/2282, gli allegati III A e III B sono stati sostituiti dall'allegato II del Reg. (UE) n. 2015/2282 e l'allegato I è stato modificato dall'allegato del Reg. (UE) n. 2016/246 e dall'allegato del Reg. (UE) 2016/2105.