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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/905 DELLA COMMISSIONE, 12 maggio 2025

G.U.U.E. 13 giugno 2025, Serie L

Regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 per quanto riguarda un meccanismo di riesame interno per dare seguito alle conclusioni del comitato di controllo dell'osservanza della convenzione di Aarhus relative al caso ACCC/C/2015/128 e altri aggiornamenti procedurali. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 3 luglio 2025

Applicabile dal: (vedi nota)

Nota:

Per l'applicabilità si veda l'articolo 2

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 4,

visto il regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 33,

previa consultazione del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

1) L'Unione è firmataria della Convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale («convenzione di Aarhus»). La convenzione di Aarhus è attuata nell'Unione mediante il regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

2) L'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1367/2006 esclude dall'ambito di applicazione del regolamento gli atti amministrativi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera g), adottati dalla Commissione nel settore della concorrenza. Le decisioni della Commissione in materia di aiuti di Stato interessate dal procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato non possono essere oggetto di una richiesta di riesame da parte del pubblico a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006.

3) Nel caso ACCC/C/2015/128 (3) il comitato di controllo dell'osservanza della convenzione di Aarhus («l'ACCC») ha constatato una violazione della convenzione di Aarhus da parte dell'Unione per non aver concesso ai membri del pubblico l'accesso a procedimenti amministrativi o giudiziari per impugnare le decisioni in materia di aiuti di Stato adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 2, del trattato che violano il diritto dell'Unione in materia di ambiente.

4) L'Unione dovrebbe adottare misure per rispondere alle conclusioni dell'ACCC istituendo un meccanismo di riesame interno. Tale meccanismo dovrebbe applicarsi alle decisioni in materia di aiuti di Stato che chiudono il procedimento di indagine formale ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del trattato, adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2015/1589 e aventi come base giuridica l'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), prima parte della lettera b) (aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo) e lettere c), d) ed e), del trattato e l'articolo 93 e l'articolo 106, paragrafo 2, dello stesso. In tale contesto, lo Stato membro notificante dovrebbe confermare che né l'attività oggetto di un aiuto di Stato né qualsiasi caratteristica della misura notificata indissolubilmente legata all'oggetto dell'aiuto violano il diritto ambientale dell'Unione (4). Tale conferma dovrebbe essere data nel modulo di cui all'allegato I, parte I, punto 6.8, del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (5). Se la misura di aiuto di Stato è contraria al diritto dell'Unione, laddove siano soddisfatti i requisiti pertinenti stabiliti dalla giurisprudenza (6), la Commissione non può autorizzare l'aiuto.

5) Per consentire agli Stati membri di adeguarsi ai nuovi requisiti derivanti da questo nuovo meccanismo di riesame interno, l'obbligo per gli Stati membri di confermare nella notifica l'assenza di una violazione del diritto ambientale dell'Unione dovrebbe applicarsi a decorrere da due mesi dopo la pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

6) Le modalità della procedura di riesame interno sono illustrate in dettaglio in una comunicazione della Commissione relativa al codice delle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato (7).

7) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 794/2004, un aumento non superiore al 20 % della dotazione originaria di un regime di aiuti non dovrebbe essere considerato una modifica ad un aiuto esistente. Ai fini di certezza del diritto è opportuno chiarire che la disposizione di cui sopra si applica solo ai regimi di aiuti autorizzati o ai regimi di aiuti ritenuti compatibili a norma del regolamento (UE) n. 651/2014 (8), poiché altri tipi di aiuti esistenti, come gli aiuti di preadesione, potrebbero non disporre di una dotazione originaria autorizzata.

8) E' opportuno che la Commissione modifichi i moduli di notifica a seguito dell'adozione di regolamenti, orientamenti e quadri aggiornati in merito agli aiuti a finalità regionale (9), agli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (10), delle reti a banda larga (11), del clima, dell'ambiente e dell'energia (12), del finanziamento del rischio (13), agli aiuti nel settore agricolo (14) e nel settore della pesca (15) e in merito alla proroga degli orientamenti sugli aiuti di Stato al settore del trasporto aereo (16). Alla luce delle modifiche, è opportuno modificare il modulo di notifica e le schede di informazioni sugli aiuti di Stato contenuti nel regolamento (CE) n. 794/2004 affinché riflettano tali modifiche e affinché la Commissione riceva tutte le informazioni necessarie per svolgere la sua valutazione alla luce delle norme modificate in materia di aiuti di Stato.

9) La prassi della Commissione si è evoluta, con l'utilizzo di sistemi elettronici di notifica e di modelli di relazione annuale. E' pertanto opportuno modificare l'articolo 3, paragrafo 3, e l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione per garantire che la Commissione riceva tutte le informazioni necessarie per svolgere la sua valutazione alla luce delle norme in materia di aiuti di Stato.

10) La prassi della Commissione in materia di trasmissione delle relazioni nei settori dell'agricoltura e della pesca deve essere modificata, in linea con le norme generali in materia di relazioni. Gli Stati membri dovrebbero pertanto presentare le loro relazioni anche nei settori dell'agricoltura e della pesca conformemente all'allegato III del regolamento (CE) n. 794/2004, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del suddetto regolamento.

11) La giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell'Unione ha ulteriormente chiarito la nozione di «interessati» ai sensi dell'articolo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2015/1589 (17). E' pertanto opportuno modificare il modulo per la denuncia che figura nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 794/2004.

12) Il regolamento (CE) n. 794/2004 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 248 del 24.9.2015, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1589/oj.

(2)

Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264 del 25.9.2006, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1367/OJ).

(3)

Per le risultanze e le relative informazioni sul caso, cfr. https://unece.org/env/pp/cc/accc.c.2015.128_european-union.

(4)

Ex multis, sentenza del 22 marzo 1977, Iannelli & Volpi, causa 74/76, ECLI:EU:C:1977:51, punto 14: «Può accadere che determinate caratteristiche di un aiuto, contrastanti con disposizioni particolari del trattato (...), siano così indissolubilmente legate all'oggetto dell'aiuto, che risulti impossibile esaminarle in via autonoma, di guisa che la loro incidenza sulla compatibilità o sull'incompatibilità dell'aiuto nel suo complesso dev'essere in tal caso necessariamente valutata mediante il procedimento ex art. 93».

(5)

Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 140 del 30.4.2004, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/794/oj).

(6)

Sentenza della Corte di giustizia del 15 giugno 1993, Matra SA/Commissione, C-225/91, ECLI:EU:C:1993:239, punto 41; sentenza della Corte di giustizia del 22 marzo 1977, Iannelli & Volpi SpA, 74/76, ECLI:EU:C:1977:51, punto 14; sentenza della Corte di giustizia del 31 gennaio 2023, Commissione/Braesch e a., C-284/21 P, ECLI:EU:C:2023:58, punti da 96 a 99.

(7)

Comunicazione della Commissione pubblicata in applicazione dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, relativa ai casi AT.40721 - Microsoft Teams ed AT.40873 - Microsoft Teams II (GU C, C/2025/2810, 13.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2810/oj).

(8)

Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/651/oj).

(9)

Comunicazione della Commissione «Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale» (GU C 153 del 29.4.2021).

(10)

Comunicazione della Commissione «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione» (GU C 414 del 28.10.2022).

(11)

Comunicazione della Commissione «Orientamenti in materia di aiuti di Stato a favore delle reti a banda larga» (GU C 36 del 31.1.2023).

(12)

Comunicazione della Commissione «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2022» (GU C 80 del 18.2.2022).

(13)

Comunicazione della Commissione «Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio» (GU C 508 del 16.12.2021).

(14)

Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU L 327 del 21.12.2022, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2472/oj) e comunicazione della Commissione «Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali» (GU C 485 del 21.12.2022).

(15)

Regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (GU L 327 del 21.12.2022, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2473/oj) e comunicazione della Commissione «Orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura» (GU C 107 del 23.3.2023).

(16)

Comunicazione della Commissione che proroga il periodo transitorio previsto dagli orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree per quanto riguarda gli aeroporti regionali (GU C 244 dell'11.7.2023).

(17)

Sentenza della Corte di giustizia del 2 settembre 2021 nella causa C-647/19 P, Ja zum Nürburgring/Commissione, ECLI:EU:C:2021:666, punti 56 e 57; sentenza della Corte di giustizia del 31 gennaio 2023 nella causa C-284/21, Commissione/Braesch e a., ECLI:EU:C:2023:58, punti 59 e 60; sentenza della Corte di giustizia del 5 settembre 2024 nella causa C-224/23 P, Penya Barça Lyon (PBL) e Issam Abdelmouine/Commissione, ECLI:EU:C:2024:682, punti da 59 a 72.

Art. 1

Il regolamento (CE) n. 794/2004 è così modificato:

1) all'articolo 1, i termini «regolamento (CE) n. 659/1999» sono sostituiti dai termini «regolamento (UE) 2015/1589»;

2) all'articolo 2, i termini «regolamento (CE) n. 659/1999» sono sostituiti dai termini «regolamento (UE) 2015/1589»;

3) all'articolo 3, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le notificazioni sono inviate elettronicamente, per mezzo dell'applicazione elettronica designata dalla Commissione.

Tutta la corrispondenza relativa a una notificazione è inviata elettronicamente per mezzo del sistema elettronico sicuro designato dalla Commissione.»

;

4) all'articolo 4, il paragrafo 1 è così modificato:

a) nella prima frase, i termini «regolamento (CE) n. 659/1999» sono sostituiti dai termini «regolamento (UE) 2015/1589»;

b) la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Un aumento non superiore al 20 % della dotazione originaria di un aiuto esistente autorizzato o ritenuto compatibile a norma del regolamento (UE) n. 651/2014 non è tuttavia considerato una modifica ad un aiuto esistente.»;

5) all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fatto salvo ogni eventuale obbligo supplementare di trasmissione di relazioni specificatamente stabilite in decisioni condizionali a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/1589, nonché il rispetto di eventuali impegni assunti dallo Stato membro nell'ambito di una decisione di autorizzazione di aiuti, gli Stati membri compilano le relazioni annuali sui regimi di aiuti e sugli aiuti individuali esistenti per ciascun anno civile o parte di anno civile in cui si applica il regime, utilizzando il modello standardizzato di relazione riportato nell'allegato III.»

;

6) all'articolo 7, i termini «articolo 88, paragrafo 3, del trattato» sono sostituiti dai termini «articolo 108, paragrafo 3, del trattato» e i termini «regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio» sono sostituiti dai termini «regolamento (UE) 2015/1589»;

7) l'articolo 8 è così modificato:

a) al paragrafo 1, i termini «regolamento (CE) n. 659/1999» sono sostituiti dai termini «regolamento (UE) 2015/1589»;

b) al paragrafo 5, i termini «regolamento (CE) n. 659/1999» sono sostituiti dai termini «regolamento (UE) 2015/1589»;

c) al paragrafo 5 bis, i termini «articolo 6 bis, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 659/1999» sono sostituiti dai termini «articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2015/1589»;

d) al paragrafo 5 ter, i termini «articolo 6 bis, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 659/1999» sono sostituiti dai termini «articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2015/1589»;

8) all'articolo 9, paragrafo 1, i termini «articolo 88, paragrafo 3, del trattato» sono sostituiti dai termini «articolo 108, paragrafo 3, del trattato»;

9) all'articolo 11 bis, paragrafo 1, i termini «dell'articolo 10, paragrafo 1, e dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999» sono sostituiti dai termini «dell'articolo 12, paragrafo 1, e dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1589»;

10) all'articolo 11 ter, i termini «regolamento (CE) n. 659/1999» sono sostituiti dai termini «regolamento (UE) 2015/1589»;

11) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;

12) gli allegati III.A, III.B e III.C sono soppressi;

13) è inserito l'allegato III, quale riportato nell'allegato II del presente regolamento;

14) l'allegato IV è sostituito dal testo che figura nell'allegato III del presente regolamento;

15) è aggiunto l'allegato V, quale riportato nell'allegato IV del presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'allegato I, parte I, punto 6.8, del regolamento (CE) n. 794/2004, modificato conformemente all'articolo 1, punto 11, del presente regolamento, si applica a decorrere dal 13 agosto 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2025

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN