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DIRETTIVA (CEE) 95/23 DEL CONSIGLIO, 22 giugno 1995

G.U.C.E. 11 ottobre 1995, n. L 243

Modifiche alla direttiva 64/433/CEE relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche.

Note sul recepimento

Adottata il: 22 giugno 1995

Entrata in vigore il: 1° luglio 1995

Termine per il recepimento: 1° luglio 1995

Recepita il: 23 novembre 1995

Provvedimenti nazionali di recepimento:

D.M. 23 novembre 1995

Nota

In quanto recante modifica alla Dir. 64/433/CEE, la presente direttiva cessa di avere effetto a partire dal 1° gennaio 2006, data dalla quale la direttiva qui modificata è stata espressamente abrogata dall'art. 2 della Dir. 2004/41/CE.

______________________________________________________________________

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

Vista la proposta della Commissione (1),

Visto il parere del Parlamento europeo (2),

Visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

Considerando che la direttiva 64/433/CEE (4) ha stabilito le norme concernenti la produzione e l'immissione sul mercato delle carni fresche di bovini, suini, ovini e caprini, nonché dei solipedi domestici;

Considerando che le disposizioni relative agli stabilimenti di capacità limitata e che ne autorizzano il riconoscimento in base a criteri strutturali e infrastrutturali semplificati dovrebbero essere ulteriormente semplificate per tener conto di situazioni particolari, in applicazione del principio di sussidiarietà;

Considerando che è opportuno precisare le condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di frattaglie sezionate;

Considerando che le disposizioni relative al documento di accompagnamento possono essere semplificate;

Considerando che le carni provenienti da stabilimenti di capacità limitata - allorché sono prodotte e immesse sul mercato - devono soddisfare unicamente i requisiti igienici generali e non possono quindi essere contrassegnate con il bollo comunitario ed essere oggetto di scambi;

Considerando che i massimali di lavorazione previsti per i macelli e i laboratori di sezionamento di capacità limitata devono essere allineati a quelli stabiliti dalla direttiva 92/120/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche per la produzione e la commercializzazione di alcuni prodotti d'origine animale (5);

Considerando tuttavia che, nell'applicare detti limiti è opportuno tener conto di talune situazioni specifiche;

Considerando che l'esperienza ha mostrato che è necessario modificare la direttiva 64/433/CEE riguardo a taluni punti tecnici che, nell'applicazione pratica, hanno posto problemi,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DIRETTIVA:

(1)

G.U. 12 agosto 1994, n. C 224.

(2)

G.U. 1 maggio 1995, n. C 109.

(3)

G.U. 31 dicembre 1994, n. C 397.

(4)

G.U. 29 luglio 1964, n. 121. Direttiva aggiornata dalla direttiva 91/497/CEE (G.U. 24 settembre 1991, n. L 268) e modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

(5)

G.U. 15 marzo 1993, n. L 62.

Art. 1

La direttiva 64/433/CEE è così modificata:

1) All'articolo 2, è aggiunta la seguente lettera:

"o) centro di riconfezionamento: un laboratorio o un deposito in cui si effettuano le operazioni di raggruppamento e/o di reimballaggio di carni confezionate destinate all'immissione sul mercato."

2) All'articolo 3, il paragrafo 1 è modificato come segue:

a) al punto A, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

"a) siano ottenute in un macello che soddisfi le condizioni di cui all'allegato I, capitoli I e II, e sia riconosciuto e controllato a norma dell'articolo 10;"

b) al punto A, lettera f):

ba) il punto ii) è sostituito dal seguente:

"ii) di un documento di accompagnamento commerciale, restando inteso che esso dovrà:

- essere rilasciato dallo stabilimento di spedizione;

- oltre alle indicazioni previste all'allegato I, capitolo X, punto 50, recare il marchio del numero di riconoscimento veterinario dello stabilimento riconosciuto e, per le carni congelate, recare chiaramente l'indicazione del mese e dell'anno di congelazione;

- per le carni destinate alla Finlandia e la Svezia, recare una delle indicazioni previste nell'allegato IV, parte IV, terzo trattino;

- essere conservato dal destinatario per poter essere presentato all'autorità competente, su richiesta di quest'ultima. Se si tratta di dati informatici, questi devono essere stampati a richiesta di detta autorità;"

bb) il testo dell'ultimo comma è sostituito dal seguente:

"A richiesta dell'autorità competente dello Stato membro di destinazione dovrà essere prodotto un attestato sanitario qualora le carni sono destinate ad essere esportate verso un paese terzo dopo trasformazione. Le spese sostenute per tale attestato sono a carico degli operatori;"

c) al punto B:

- il testo della parte introduttiva è sostituito dal seguente:

"B. Le pezzature inferiori a quelle di cui al punto A o le carni disossate, siano esse confezionate o meno:";

- alle lettere a) e b) dopo la parola "disossate" sono aggiunte le parole "o confezionate";

d) al punto C:

- al primo comma il testo della seconda frase è sostituito dal seguente:

"Per le frattaglie intere devono ricorrere i requisiti di cui ai punti A e B.";

- al primo comma, ultima frase, il termine "a fette" è soppresso;

- il secondo comma è soppresso;

e) al punto D, lettera b) è aggiunta la frase seguente:

"In tal caso, il numero di riconoscimento veterinario del magazzino frigorifero deve figurare sul documento di accompagnamento commerciale.";

f) è aggiunto il seguente punto:

"F. le carni fresche che sono disimballate e reimballate in uno stabilimento diverso da quello in cui sono state confezionate:

a) rispondano ai requisiti di cui ai punti A, B, C e D;

b) siano disimballate e reimballate in un centro di imballaggio che soddisfi i requisiti di cui all'allegato I, capitolo I, riconosciuto e controllato a norma dell'articolo 10."

3) Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

A. A decorrere dal 1° gennaio 1995 gli Stati membri, in deroga all'articolo 3, possono autorizzare l'immissione sul mercato, ai fini della commercializzazione nel loro territorio nazionale, di carni provenienti da macelli per i quali non ricorrano le condizioni di cui all'allegato I, capitoli I e II, purché ricorrano le seguenti condizioni:

a) i macelli in questione devono:

i) non trattare più di 20 unità di bestiame adulto (UGB) alla settimana, con un massimo di 1 000 UGB all'anno;

ii) soddisfare i requisiti di cui all'allegato I, capitoli V e VII, capitolo XIV, punto 66, primo, secondo e quarto comma e del punto 67 e del capitolo XV, punto 69, eccettuati i requisiti relativi alle carni fresche importate, e dei punti 71, 72 e 73;

iii) soddisfare i requisiti dell'allegato II;

iv) comunicare in anticipo al servizio veterinario l'ora della macellazione, il numero e l'origine degli animali, per consentirgli di procedere all'ispezione ante mortem a norma dell'allegato I, capitolo VI, presso l'azienda agricola o presso il macello;

b) il gestore del macello, il proprietario o il suo rappresentante deve tenere un registro che consenta di controllare:

- le entrate di animali e le uscite di prodotti della macellazione,

- i controlli effettuati,

- i risultati dei controlli.

Questi dati devono essere comunicati all'autorità competente, su richiesta di quest'ultima;

c) il veterinario ufficiale o un ausiliario deve procedere all'ispezione post mortem delle carni a norma dell'allegato I, capitolo VIII, in osservanza dei requisiti di cui all'allegato I, capitolo VII, punto 32. Qualora esse presentino lesioni o alterazioni l'ispezione post mortem deve essere effettuata dal veterinario ufficiale. Il veterinario ufficiale o l'ausiliario sotto la sua responsabilità controlla regolarmente l'osservanza delle norme di igiene di cui all'allegato I, capitoli V e VII.

Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, gli Stati membri adottano i seguenti tassi di conversione:

i) Carni bovine

- bovini adulti ai sensi del regolamento (CEE) n. 805/68 e solipedi: 1 UGB,

- altri bovini: 0,50 UGB;

ii) Carni suine

- suini di peso vivi superiore a 100 kg: 0,20 UGB,

- altri suini (a): 0,15 UGB;

iii) Altre carni

- ovini e caprini: 0,10 UGB,

- agnelli, capretti e suinetti di peso vivi inferiore a 15 kg: 0,05 UGB.

B. Gli Stati membri possono, entro il limite di 1 000 UGB di cui al punto A, primo comma, lettera a), punto i), derogare al limite settimanale ivi previsto per tener conto della necessità di macellare gli agnelli e i capretti nel periodo che precede le festività religiose, purché il veterinario ufficiale sia presente all'atto della macellazione, che i requisiti in materia di igiene siano rispettati e che tali carni non abbiano costituito oggetto di alcun congelamento prima dell'immissione sul mercato.

C. I quantitativi massimi previsti al punto A, primo comma, lettera a), punto i), possono essere applicati ai singoli operatori che macellano per proprio conto a intervalli nettamente distinti della settimana in uno stabilimento che soddisfi le seguenti condizioni:

a) il proprietario dello stabilimento o qualsiasi altra persona che lo utilizzi ha beneficiato, in materia di igiene della produzione, di una particolare formazione riconosciuta dall'autorità competente;

b) gli animali destinati a essere macellati appartengono al proprietario dello stabilimento o a un proprietario di macelleria o sono stati acquistati da costoro per soddisfare al fabbisogno di cui alla lettera d);

c) la produzione delle carni avviene in locali che soddisfano i requisiti dell'allegato II;

d) la produzione deve restare limitata all'approvvigionamento degli stabilimenti appartenenti ai macellai di cui alla lettera b) e alla vendita sul posto al consumatore o alle collettività locali.

In caso di cumulo dei quantitativi individuali di macellazione, i massimali di cui al punto A, lettera a), punto i), possono essere portati a 30 UGB alla settimana e a 1 500 UGB alla settimana per i macelli per i quali ricorrono le condizioni di cui al primo comma. Gli Stati membri che esercitano tale facoltà comunicano alla Commissione l'elenco degli stabilimenti che beneficiano di tali disposizioni.

D. Secondo la procedura prevista all'articolo 16, gli Stati membri possono essere autorizzati a far beneficiare delle disposizioni previste al punto A i macelli situati in regioni che presentano particolari difficoltà di ordine geografico o di approvvigionamento e che trattano al massimo 2 000 UGB per anno.

E. L'autorità competente può accordare deroghe, a norma dell'allegato II, per i laboratori di sezionamento che non sono situati all'interno di uno stabilimento riconosciuto e che non producono più di cinque tonnellate di carni disossate alla settimana ovvero l'equivalente di carni con osso.

Le disposizioni di cui all'allegato I, capitolo V, capitolo VII, punto 38, capitolo IX - eccettuati i requisiti di temperatura del locale previsti al punto 46, lettera c), seconda frase - e capitolo X, punto 48 si applicano alle operazioni di deposito e di sezionamento negli stabilimenti di cui al primo comma.

F. Le carni che provengono dagli stabilimenti di cui al presente articolo e che sono state giudicate idonee al consumo umano, tenuto conto dei requisiti di igiene e di ispezione sanitaria previsti dalla presente direttiva, devono essere contrassegnate da un bollo nazionale che non deve poter essere confuso con il bollo comunitario e, segnatamente, non essere ovale. Tale bollo non è tuttavia necessario per le pezzature non imballate.

G. Gli Stati membri possono altresì derogare ai requisiti minimi di cui all'allegato I, capitolo I per i depositi frigoriferi di capacità limitata in cui sono immagazzinate solo carni imballate e altri generi alimentari. Fino al 30 giugno 1997 la Svezia può autorizzare di immagazzinare carni imballate e carni non imballate in uno stesso locale frigorifero purché siano separate adeguatamente.

H. I macelli che beneficiano delle deroghe di cui al presente articolo sono sottoposti all'ispezione comunitaria prevista per gli stabilimenti riconosciuti.

(a) La selvaggina con pelo è assimilata alle rispettive specie ai fini dell'applicazione dei tassi di conversione."

4) E' aggiunto il seguente articolo:

"Articolo 4 bis

1. Gli Stati membri comunicano entro il 31 dicembre 1995 l'elenco degli stabilimenti di cui all'articolo 1 della direttiva 91/498/CEE (*) nonché quello degli stabilimenti per i quali siano stati concessi termini a norma del presente articolo.

2. Le autorità competenti possono concedere a un macello che benefici di una deroga, a norma dell'articolo 2 della direttiva 91/498/CEE e che possa dimostrare - con soddisfazione di detta autorità - che ha iniziato a conformarsi ai requisiti fissati dalla presente direttiva, ma che non potrà rispettare, per motivi che non gli sono imputabili, i termini inizialmente previsti, un termine supplementare indispensabile per consentirgli di conformarvisi.

3. Qualora uno stabilimento registrato a norma dell'articolo 4 si trovi in corso di sistemazione secondo un piano di ristrutturazione approvato dalla competente autorità, allo scopo di accedere ad un riconoscimento a norma dell'articolo 10, tale autorità può determinare le quantità commercializzate da tale stabilimento in funzione dello stato di avanzamento dei lavori.

4. Gli Stati membri, al momento del recepimento della presente direttiva nelle rispettive legislazioni nazionali, devono precisare le modalità con le quali le sanzioni di cui all'articolo 10 e all'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 91/498/CEE si applicano in caso di inosservanza, da parte di uno stabilimento di cui al presente articolo, degli impegni assunti al momento della concessione della deroga temporanea di modo che tali sanzioni possano essere applicate al più tardi al 31 dicembre 1995, per quanto concerne la Svezia, al 31 dicembre 1996 e, per quanto concerne l'Austria e la Finlandia, al 31 dicembre 1997.

(*) Direttiva 91/498/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche della Comunità in materia di produzione e immissione sul mercato di carni fresche (G.U. 24 settembre 1991, n. L 268). Direttiva modificata dall'atto di adesione del 1994."

5) All'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto iii), dopo il termine "sarcoporidiosi" è aggiunto "evidente macroscopicamente".

6) Il testo dell'articolo 6 è modificato come segue:

- al paragrafo 1, lettera e), quinto trattino, sono soppresse le parole "la corretta esecuzione del dissanguamento";

- al paragrafo 1, il testo della lettera h) è sostituito dal seguente:

"h) le carni siano munite del bollo sanitario nazionale che non deve poter essere confuso con il bollo comunitario e, segnatamente, non essere ovale."

7) All'articolo 9, primo comma, punto iii), dopo le parole "magazzino frigorifero" sono aggiunte le parole "di un centro di imballaggio autorizzato".

8) All'articolo 10, paragrafo 1, quarto e quinto comma, è aggiunto, alla fine, il seguente membro di frase: "per la parte di attività messa in discussione o per tutto lo stabilimento".

9) All'articolo 12:

a) il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Esperti veterinari della Commissione possono procedere, laddove ciò sia necessario per l'applicazione uniforme della presente direttiva, in collaborazione con le autorità nazionali competenti, a controlli sul posto. A tal fine possono verificare, controllando una percentuale rappresentativa di stabilimenti, se l'autorità competente verifica l'osservanza da parte degli stabilimenti delle disposizioni della presente direttiva. Lo Stato membro nel cui territorio viene effettuato un controllo assiste gli esperti nell'adempimento della loro missione. La Commissione informa lo Stato membro interessato in merito al risultato dei controlli effettuati.";

b) è aggiunto il seguente paragrafo:

"3. Le modalità di applicazione del presente articolo, e segnatamente quelle intese a stabilire le modalità di collaborazione con le autorità nazionali, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 16."

10) All'articolo 13, il paragrafo 1 è soppresso.

11) L'allegato I è modificato come segue:

a) al capitolo II, al punto 14, lettera c), i) è aggiunto il seguente testo:

"... qualora tali operazioni siano praticate nel macello. Inoltre, quando si tratta di suini, il presente requisito si applica nella misura necessaria per prevenire la contaminazione delle carni fresche e delle frattaglie";

b) al capitolo IV, punto 17, lettera a), il riferimento "capitolo XIV, punto 66, quarto comma" è sostituito dal riferimento "capitolo XIV, punto 66, ottavo comma";

c) al capitolo VI, punto 25, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

"Gli animali devono essere sottoposti all'ispezione ante mortem entro un termine inferiore a ventiquattr'ore dopo il loro arrivo al macello, e inferiore a ventiquattr'ore prima della macellazione. Inoltre, il veterinario ufficiale può esigere un'ispezione in qualsiasi altro momento";

d) al capitolo VII, punto 33, è aggiunta la seguente frase:

"L'insufflazione meccanica per la scuoiatura degli agnelli e dei capretti di peso vivi inferiore a 15 kg può essere approvata dalle autorità competenti nel rispetto delle norme igieniche.";

e) al capitolo IX, punto 43, le parole "di bovini" sono soppresse;

f) al capitolo XI:

- il punto 49 è sostituito dal seguente:

"La bollatura sanitaria deve essere effettuata sotto la sorveglianza del veterinario ufficiale. A tal fine quest'ultimo deve controllare

a) la bollatura sanitaria;

b) i marchi e i materiali di confezionamento qualora questi ultimi portino già il bollo previsto nel presente capitolo.";

- al punto 50, lettera b), è aggiunto il seguente comma:

"Le dimensioni e i caratteri a stampa del bollo possono essere ridotti per la bollatura sanitaria degli agnelli, capretti e suinetti.";

- al punto 51:

i) è aggiunto il seguente secondo trattino:

"- le carcasse di agnelli, capretti e suinetti devono essere contrassegnate con almeno due bolli, apposti su ciascun lato della carcassa, sulla spalla o sul lato esterno delle coscie,";

ii) è aggiunto il testo seguente quale secondo comma:

"Tuttavia, per le carcasse di agnelli, capretti e suinetti, la bollatura sanitaria può avvenire mediante apposizione di una etichetta o placchetta, purché queste vengano utilizzate una sola volta.";

- il testo dei punti da 52 a 56 è sostituito dal seguente:

"52. I fegati di bovini, suini e solipedi vanno bollati con marchio a fuoco mediante un bollo a norma del punto 50 se destinati a un altro Stato membro oppure a un paese del SEE.

53. Gli altri sottoprodotti della macellazione idonei al consumo umano devono essere bollati immediatamente, direttamente sulla superficie del prodotto, ovvero sull'imballaggio o sulla confezione a norma del punto 50. Il bollo di cui al punto 50 deve essere apposto su una etichetta fissata sulla confezione o sull'imballaggio o stampata sull'imballaggio. Se l'imballaggio o il confezionamento è effettuato in un macello, il bollo deve recare anche il numero di riconoscimento di tale stabilimento.

54. Gli imballaggi devono essere sempre bollati a norma del punto 55.

55. I tagli di carne e le frattaglie imballati di cui ai punti 52 e 53 devono recare una bollatura sanitaria a norma del punto 50. La bollatura deve recare il numero di riconoscimento veterinario del laboratorio di sezionamento in luogo di quello del macello, applicato su un'etichetta fissata sull'imballaggio ovvero stampata sullo stesso in modo da lacerarsi al momento della sua apertura. E' consentita la mancata distruzione della bollatura solo quando l'imballaggio stesso è distrutto nel momento dell'apertura.

Tuttavia, quando le carni o le frattaglie sono confezionate a norma del capitolo XII, punto 62, l'etichetta di cui sopra può essere fissata al confezionamento. Se le frattaglie sono imballate presso un macello, il numero che appare sulla bollatura sanitaria deve corrispondere al numero di riconoscimento veterinario di tale macello. Tale requisito si applica anche in caso di utilizzazione di eurocontenitori conformi ai requisiti di cui al punto 59 b).

56. Qualora le carni fresche siano confezionate in porzioni commerciali destinate alla vendita diretta al consumatore si applicano i punti 53 e 55. Le dimensioni di cui al punto 50 non si applicano alla bollatura di cui al presente punto.

Se le carni sono reimballate in un laboratorio diverso da quello in cui sono state confezionate, sulla confezione deve figurare il bollo sanitario del laboratorio di sezionamento che ha eseguito il confezionamento e sull'imballaggio deve figurare il bollo sanitario del laboratorio di imballaggio."

- il testo del punto 58 è sostituito dal seguente:

"58. I coloranti utilizzati per il bollo sanitario devono essere quelli previsti all'articolo 2, punto 8) della direttiva 94/36/CE (G.U. 10 settembre 1994, n. L 237).";

g) al capitolo XII:

- al punto 59, lettera a), è aggiunto il seguente comma:

"É vietata l'utilizzazione del legno fuorché per le carcasse di agnelli o di capretti, purché siano adottate tutte le precauzioni per evitare il contatto tra le carni e l'imballaggio in caso di lacerazione della confezione.";

- al punto 60, il testo del quarto comma è sostituito dal seguente:

"Se i fegati, i rognoni o i cuori sono oggetto di scambi o di importazioni ciascuna confezione deve contenere un solo organo intero.";

- il testo del punto 62 è sostituito dal seguente:

"Tuttavia, se sono soddisfatte tutte le condizioni di protezione dell'imballaggio, la confezione non dev'essere trasparente e incolore. Gli eurocontenitori possono parimenti essere utilizzati come secondo contenitore purché siano rispettate le altre condizioni di cui al punto 59.";

- al punto 63 è aggiunto il seguente paragrafo:

"Le carni fresche possono parimenti essere imballate in un laboratorio di sezionamento purché gli eurocontenitori, che devono soddisfare i requisiti di cui al punto 59, lettera b), siano stati precedentemente puliti e disinfettati prima di essere introdotti nel laboratorio.";

- al punto 64, è aggiunto il seguente membro di frase:

"salvo nel caso di porzioni commerciali destinate alla vendita diretta al consumatore";

h) nel capitolo XIV, punto 66, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

"Le autorità competenti possono concedere, caso per caso, deroghe al suddetto requisito per consentire il trasporto delle carni verso laboratori o macellerie situati nelle immediate vicinanze del macello, purché la durata del trasporto non superi due ore e per motivi connessi con la tecnica di maturazione delle carni."

12) All'allegato II, capitolo II:

i) al punto 10:

- alla lettera c), anziché: "spazi per lo stordimento e il dissanguamento, nettamente separati..." leggasi "uno spazio per lo stordimento e il dissanguamento, nettamente separato...";

- il testo della lettera f) è sostituito dal seguente:

"f) un locale di raffreddamento di capacità adeguata all'entità e tipo delle operazioni di macellazione, in cui si trovi una zona separata o che possa essere separata destinata al deposito di carcasse sequestrate, salvo nel caso in cui tali carcasse siano immediatamente avviate, sotto controllo ufficiale, verso uno stabilimento specializzato per esservi sottoposte ad esami complementari.";

ii) al punto 11:

- i termini "o pulire" sono soppressi;

- è aggiunta la seguente frase:

"Nel locale di macellazione gli stomaci e gli intestini possono essere puliti in momenti distinti della macellazione.";

iii) è aggiunto il seguente punto:

"15) Nei macelli deve esservi un locale contenente un armadio chiudibile a chiave a disposizione del servizio di ispezione per tutta la durata del lavoro."

Art. 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative comprese le eventuali sanzioni, necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. In attesa dell'attuazione delle disposizioni della presente direttiva, si applicano le norme nazionali in materia, nell'osservanza delle disposizioni generali del trattato.

Art. 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Essa si applica a decorrere dal 1° luglio 1995.

Art. 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 22 giugno 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ph. VASSEUR