Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 marzo 2004

SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.I. 25 ottobre 2004, n. 251

Applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 50 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, concernente la definizione delle caratteristiche tecniche della Tessera sanitaria (TS).

TESTO COORDINATO (al D.M. Economia e Finanze 30 maggio 2022)

IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELLA SALUTE E LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

Visto l'art. 50, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie e, in particolare, il comma 1 il quale stabilisce che il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministero della salute e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, definisce i parametri della Tessera del cittadino (TC);

Visto l'art. 4, comma 127, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il quale, in particolare, ha modificato l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sostituendovi la denominazione "Tessera sanitaria" e la sigla "TS" alla denominazione e alla sigla, rispettivamente, "Tessera del cittadino" e "TC";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 2003, n. 605, e successive modificazioni, concernente le disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale;

Visto il decreto 23 dicembre 1976 del Ministro delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario, n. 345 del 29 dicembre 1976, e successive modificazioni, concernente le modalità per l'attribuzione e comunicazione del numero di codice fiscale;

Visto il decreto 15 novembre 1983 del Ministero delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 333 del 5 dicembre 1983, concernente l'approvazione del tesserino plastificato di codice fiscale;

Viste le decisioni 189, 190 e 191 del 18 giugno 2003 della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (CASSTM), pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 27 ottobre 2003, n. L276, che definiscono le caratteristiche della Tessera europea di assicurazione malattia;

Considerata la necessità di definire le caratteristiche tecniche della Tessera sanitaria;

Decreta:

Art. 1

Definizione dei parametri della tessera sanitaria

(sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.M. Economia e Finanze 14 marzo 2022 e integrato dall'art. 1, comma 1, del D.M. Economia e Finanze 30 maggio 2022)

1. Le caratteristiche tecniche della Tessera sanitaria (TS) sono riportate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Con riferimento alla tessera sanitaria su supporto della Carta nazionale dei servizi (TS-CNS), di cui all'art. 11, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:

a) le caratteristiche della componente CNS sono conformi con quanto previsto dal decreto 9 dicembre 2004 e dal decreto 20 giugno 2011;

b) a partire dal 1° marzo 2022 potranno essere generate secondo il layout di cui al capitolo 1 dell'allegato B, sostituendo progressivamente le tessere TS-CNS generate con i loghi regionali di cui al capitolo 2 dell'allegato B, corrispondenti alla regione di assistenza dell'intestatario della tessera.

2-bis. Tenuto conto della grave crisi internazionale in atto che determina la possibile scarsità dei materiali necessari per la produzione del microchip presente sulla TS-CNS di cui al comma 2, a partire dal 1° giugno 2022, per le nuove emissioni e per le emissioni di duplicati ovvero per le emissioni per scadenza, il Ministero dell'economia e delle finanze può emettere alternativamente la tessera sanitaria TS ovvero la tessera TS-CNS, riportanti sul retro la Tessera europea di assicurazione di malattia (TEAM).

2-ter. Per gli assistiti per i quali non è stata rilasciata la TS-CNS ai sensi del comma 2-bis, è consentito poter utilizzare, fino al 31 dicembre 2023, la propria TS-CNS precedentemente ricevuta, anche se riporta sul fronte della medesima TS-CNS una data di validità già scaduta. A tal fine sul portale del Sistema tessera sanitaria (www.sistemats.it) è reso disponibile il software necessario per l'aggiornamento della componente CNS. La proroga di scadenza di cui al presente comma è limitato alle sole funzionalità della componente CNS e non della TEAM riportata sul retro della TS-CNS.

3. Le tessere sanitarie di cui ai commi 1 e 2:

a) sono prodotte, laddove previsto, anche con le diciture in lingua italiana e in lingua tedesca per gli assistiti della Provincia autonoma di Bolzano e nel caso in cui il nome e/o il cognome registrati negli archivi del Ministero dell'economia e finanze comprendano caratteri diacritici, il cognome e nome dell'intestatario della TS sono riportati su due righe, tra loro incolonnate: la prima contenente il dato con i segni diacritici e la seconda la relativa traslitterazione;

b) riportano sul retro la Tessera europea di assicurazione di malattia (TEAM), laddove previsto sulla base dei dati forniti dalle regioni e province autonome e Ministero della salute al Sistema TS;

c) sono sostitutive del tesserino plastificato del codice fiscale di cui al decreto 15 novembre 1983 del Ministero delle finanze;

d) hanno la validità di sei anni o fino alla scadenza del permesso di soggiorno, ovvero, per i nuovi nati, per i quali viene emessa la Tessera sanitaria TS di cui al comma 1, la validità di un anno.

e) sono recapitate all'indirizzo risultante all'Anagrafe tributaria dell'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto 30 giugno 2004 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute.

Art. 1

Tessere sanitarie regionali

(introdotto dall'art. 1 del D.M. Economia e Finanze 19 aprile 2006)

1. Ai sensi del comma 11 dell'art. 50, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono riconosciute conformi alle caratteristiche tecniche della tessera sanitaria (TS) di cui all'art. 1, le tessere adottate dalle regioni Lombardia, Veneto, Sardegna, Sicilia, Friuli-Venezia Giulia, di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 1

Tessere sanitarie regionali sostitutive del tesserino plastificato del codice fiscale

(introdotto dall'art. 1 del D.M. Economia e Finanze 19 aprile 2006)

1. Con riferimento alle tessere sanitarie regionali di cui all'art. 1- bis, le tessere adottate dalle regioni Sardegna, Sicilia e Friuli-Venezia Giulia risultano anche sostitutive del tesserino plastificato del codice fiscale di cui al decreto 15 novembre 1983 del Ministero delle finanze.

2. Con successivi decreti sono indicate le ulteriori tessere sanitarie regionali che risultano anche sostitutive del tesserino plastificato del codice fiscale di cui al decreto 15 novembre 1983 del Ministero delle finanze.

Roma, 11 marzo 2004

p. Il Ministero dell'economia e delle finanze

Il Ragioniere generale dello Stato

GRILLI

p. Il Ministero della salute

Il Capo del Dipartimento della qualità

DARI

p. La Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Capo del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie

PELOSI