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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 17 novembre 2005, n. 269

G.U.R.I. 29 dicembre 2005, n. 302

Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi provenienti dalle navi, che è possibile ammettere alle procedure semplificate.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

E CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e, in particolare, l'articolo 31, che prescrive che sono adottate per ciascun tipo di attività, con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, le norme che fissano i tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni in base alle quali le attività di recupero sono sottoposte a procedure semplificate;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 12 giugno 2002, n. 161, recante regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 148, recante regolamento di approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti, ai sensi degli articoli 12 e 18, comma 2, lettera m), e 18, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e in particolare l'articolo 1, commi 4 e 5;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, recante attuazione della direttiva 2000/59/CE, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico e in particolare l'articolo 10, comma 2, che prevede che i residui del carico siano in via prioritaria avviati al riciclaggio ed al recupero;

Visto l'articolo 10-bis del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47;

Vista la legge 29 settembre 1980, n. 662, relativa alla ratifica ed esecuzione della Marpol 73 (convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi) con annessi, adottata a Londra il 2 novembre 1973;

Vista la legge 4 giugno 1982, n. 438, concernente l'adesione ai protocolli relativi alle convenzioni internazionali per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e per la salvaguardia della vita umana in mare con allegati adottati a Londra il 17 febbraio 1978, e loro esecuzione;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, concernente le imposte sulla produzione e sui consumi per il settore degli oli minerali e relative sanzioni penali e amministrative;

Visti il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione e, in particolare, l'articolo 52, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, approvazione del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione e, in particolare, l'articolo 52;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Espletata la procedura di notificazione di cui alle direttive 91/689/CEE e 98/34/CE;

Sentito il parere della Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 26 maggio 2005;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nella seduta del 25 luglio 2005;

Ritenuto di non dover accogliere la richiesta di soppressione dell'articolo 2, in quanto il medesimo contiene i principi generali, al pari del soprarichiamato decreto del Ministro dell'ambiente 12 giugno 2002, n. 161, e soddisfa una richiesta formulata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota UL/2005/6134 del 2 settembre 2005;

ADOTTA:

il seguente regolamento

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le procedure semplificate per le attività di recupero dei seguenti rifiuti pericolosi:

a) residui del carico delle navi costituiti dalle acque di zavorra venute a contatto con il carico o con i suoi residui e dalle acque di lavaggio (miscele di acque marine lacustri o fluviali ed idrocarburi);

b) residui del carico delle navi costituiti da prodotti chimici soggetti alla Convenzione Marpol;

c) acque di sentina delle navi.

2. Fermo restando quanto disposto all'articolo 9, il presente regolamento si applica esclusivamente alle attività di recupero svolte presso gli impianti che operano ai sensi del Codice della Navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni.

3. Per la terminologia riportata nel presente regolamento si rinvia alle definizioni contenute nel decreto legislativo del 24 giugno 2003, n. 182.

Art. 2

Principi generali

1. Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 1 ammessi alle procedure semplificate non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare non devono:

a) creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la flora e la fauna;

b) causare inconvenienti da rumori e odori;

c) danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.

2. Gli impianti che effettuano le attività di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 1 operano nel rispetto delle norme vigenti in particolare in materia di:

a) tutela delle acque di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni;

b) tutela della qualità dell'aria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modificazioni;

c) etichettatura, imballaggio e manipolazione delle sostanze pericolose.

3. Le operazioni di messa in riserva e le attività, i procedimenti e i metodi di recupero devono, inoltre, essere conformi alle norme vigenti in materia di disciplina urbanistica, tutela della salute umana e dell'ambiente, rumore, igiene degli ambienti di lavoro, industrie insalubri, sicurezza, prevenzione incendi e rischi di incidenti rilevanti, con particolare riguardo al proprio settore di attività.

4. Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero devono garantire l'ottenimento di materie prime o di prodotti con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore nelle forme usualmente commercializzate.

Art. 3

Requisiti soggettivi

1. In attesa delle norme per la determinazione dei requisiti soggettivi per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, da adottare ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui ai seguenti commi.

2. Ai fini dell'applicazione della procedura semplificata di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, alle attività di recupero disciplinate dal presente regolamento, il titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, i soci amministratori delle società in nome collettivo e gli accomandatari delle società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e gli amministratori di società commerciali legalmente costituite appartenenti a Stati membri della Unione europea ovvero a Stati che concedano il trattamento di reciprocità:

a) devono essere cittadini italiani, cittadini di Stati membri dell'Unione europea oppure cittadini residenti in Italia, di un altro Stato che riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;

b) devono essere domiciliati, residenti ovvero con sede o una stabile organizzazione in Italia;

c) devono essere iscritti nel registro delle imprese, ad eccezione delle imprese individuali;

d) non devono trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;

e) non devono aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione, nonché della sospensione della pena:

1) a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente;

2) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

f) devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;

g) non devono essere sottoposti a misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni;

h) non devono essersi resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente articolo.

Art. 4

Comunicazione di inizio attività

1. I soggetti che effettuano o che intendono effettuare le attività di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 1, negli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, trasmettono alla provincia competente per territorio, la comunicazione di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997, contenente tra l'altro:

a) gli estremi dei provvedimenti amministrativi rilasciati dall'Autorità marittima o dall'Autorità portuale ai fini dell'esercizio dell'impianto, ove previsti;

b) le tipologie, le caratteristiche e la quantità annua dei rifiuti che, nel rispetto della potenzialità dell'impianto, si intendono recuperare;

c) i prodotti e le materie prime ottenuti dalle attività di recupero.

2. Alla comunicazione è allegata la dichiarazione di rispetto delle norme tecniche contenute nel presente regolamento.

3. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.

Art. 5

Individuazione dei rifiuti

1. L'allegato 1 definisce le tipologie dei rifiuti pericolosi e, per ciascuna tipologia, i relativi metodi di recupero ammessi alle procedure semplificate ai sensi del presente regolamento.

2. Le procedure semplificate disciplinate dal presente regolamento si applicano esclusivamente alle attività di recupero specificate ed ai rifiuti pericolosi, individuati dai rispettivi codici e descritti negli allegati, che vengono avviati in modo effettivo ed oggettivo al recupero.

3. Nel caso in cui l'impianto di recupero non coincida con quello costiero destinatario del carico, di cui il rifiuto costituisce il residuo, è necessario che il titolare dell'impianto ricevente verifichi la conformità del rifiuto conferito anche mediante la caratterizzazione dello stesso con appositi campionamenti ed analisi effettuati secondo metodiche ufficiali.

Art. 6

Messa in riserva

1. Gli impianti che effettuano le attività di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 1, non necessitano di aree e settori distinti per il deposito dei rifiuti e della materia prima.

2. Gli impianti devono essere provvisti di:

a) adeguato sistema di difesa dalle acque meteoriche esterne;

b) adeguato sistema di raccolta delle acque meteoriche interne;

c) adeguato sistema di raccolta dei reflui. Ogni sistema dovrà terminare con pozzetti di contenimento e raccolta a tenuta, di idonee dimensioni.

3. La quantità di rifiuti di cui all'articolo 1 messi in riserva presso ciascun impianto non può eccedere mai il cinquanta per cento della quantità dei rifiuti che, ai sensi dell'articolo 7 del presente regolamento, può essere sottoposta ad attività di recupero in un anno nell'impianto stesso.

4. La messa in riserva deve essere effettuata presso gli impianti o stabilimenti in effettivo esercizio dove i rifiuti sono recuperati. I rifiuti devono essere sottoposti alle attività di recupero con cadenza almeno semestrale che può essere estesa di ulteriori due mesi qualora ricorrano motivate situazioni tecniche riguardanti la gestione dell'impianto, delle quali deve essere data tempestiva notizia alla provincia.

Art. 7

Quantità impiegabile

1. La quantità impiegabile negli impianti, di cui all'articolo 1, comma 2, è individuata nell'allegato 2, in relazione alle diverse operazioni di recupero ammesse a procedura semplificata e, comunque, non deve mai eccedere la quantità di rifiuti che l'impianto può sottoporre ad attività di recupero in un anno.

Art. 8

Adempimenti amministrativi

1. Ai sensi dell'articolo 12, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, i soggetti che effettuano le attività di recupero dei rifiuti individuati all'articolo 1 sono tenuti a registrare nel registro di cui al citato articolo 12, con le modalità indicate dal decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 148, e successive modifiche, i rifiuti in ingresso, conferiti sia direttamente sia attraverso bettoline, nonché i rifiuti in uscita prodotti dalle attività di recupero, rimanendo esclusi dalla registrazione i prodotti e le materie prime ottenuti dall'attività di recupero stessa.

2. I prodotti ottenuti, nel caso rientrino nella disciplina delle accise, saranno accertati e presi in carico dall'impianto secondo le procedure previste dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Fino all'accertamento di cui sopra, i serbatoi utilizzati per l'attività disciplinata dal presente decreto non sono assoggettati a verifica fiscale.

3. Sono fatte salve le prescrizioni tecniche contenute nei provvedimenti di autorizzazione, di concessione e nelle ordinanze rilasciate dall'Autorità portuale o marittima.

Art. 9

Disposizioni finali

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, la notifica del comandante della nave è equiparata al formulario di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, limitatamente ai trasporti dei rifiuti delle navi effettuati all'interno delle aree sottoposte al controllo dell'Autorità marittima o dell'Autorità portuale.

2. Il decreto ministeriale 12 giugno 2002, n. 161, è così modificato:

a) il punto 6.5 dell'allegato 1, relativo alla regolamentazione dell'attività di recupero delle miscele acqua-idrocarburi provenienti dalla pulizia delle navi contenenti oli minerali, è soppresso;

b) le indicazioni relative al punto 6.5 della tabella dell'allegato 2 sono soppresse;

c) nell'allegato 1, suballegato 1, è aggiunto il punto 6.6 riportato in allegato 3 al presente regolamento;

d) nella tabella di cui all'allegato 2 è aggiunta la riga relativa a recupero rifiuti portuali, riportata in allegato 4 al presente regolamento.

3. Gli operatori che intendono continuare le operazioni di recupero svolte ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, devono inoltrare, entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, copia della comunicazione di cui al suddetto articolo 10-bis, integrandola con le informazioni di cui all'articolo 4 del presente regolamento, alla provincia territorialmente competente, che provvede alla verifica della sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. L'inoltro della documentazione predetta consente la prosecuzione dell'attività. La comunicazione, deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 novembre 2005

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

MATTEOLI

Il Ministro delle attività produttive

SCAJOLA

Il Ministro della salute

STORACE

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2005

Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 276

ALLEGATO 1

(Art. 5, comma 1)

1. Tipologia: miscele di acque marine lacustri o fluviali ed idrocarburi.

[13 07 01*] [13 07 02*] [13 07 03*] [13 08 02*] [16 07 08*]

1.1 Provenienza:

cisterne delle navi (comprese le cisterne delle navi impiegate in attività di disinquinamento).

1.2 Caratteristiche del rifiuto: miscele di acqua e idrocarburi emulsionate, anche con morchie, residui oleosi, ed impurezze.

1.3 Attività di recupero:

a) separazione fisica della miscela acqua-idrocarburi per decantazione e successivo trattamento di centrifugazione e miscelazione con oli combustibili [R3] in impianti che operano ai sensi del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, definito come Codice della Navigazione;

b) separazione fisica della miscela acqua-idrocarburi per decantazione con eventuale trattamento successivo di centrifugazione per impiego negli impianti di produzione quali materie prime tipiche del ciclo produttivo petrolifero [R3] in impianti che operano ai sensi del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, definito come Codice della Navigazione.

1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

a) miscele di idrocarburi assimilate al petrolio greggio quale materia prima destinata agli impianti di produzione;

b) combustibili con caratteristiche conformi alla norma UNI-CTI 6579 e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002, e successive modifiche;

2. Tipologia: acque di sentina delle navi.

[13 04 01*] [13 04 03*]

2.1 Provenienza: sentina delle navi.

2.2 Caratteristiche del rifiuto: miscele di acqua emulsionata con residui oleosi, idrocarburi ed impurezze.

2.3 Attività di recupero:

messa in riserva (R13) per la separazione fisica della miscela acqua-idrocarburi per decantazione e trattamento successivo di centrifugazione e miscelazione con oli combustibili [R3] in impianti che operano ai sensi del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, definito come Codice della Navigazione.

2.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

combustibili con caratteristiche conformi alla norma UNI-CTI 6579 e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002 e successive modifiche.

3. Tipologia: residui del carico e miscele di prodotti, diversi da quelli individuati al punto 1, soggetti a Convenzione MARPOL e provenienti dalla pulizia di serbatoi per trasporto, contenenti sostanze pericolose [16 07 09*].

3.1 Provenienza: cisterne delle navi (comprese le cisterne delle navi impiegate in attività di disinquinamento).

3.2 Caratteristiche del rifiuto:

residui/miscele acquose che contengono sostanze pericolose così come definite ed indicate nella Convenzione Marpol.

3.3 Attività di recupero:

rigenerazione/recupero di solventi (R2), riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (R3), riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche (R5) e rigenerazione degli acidi e delle basi (R6) per separazione e/o trattamento fisico-chimico in impianti che operano ai sensi del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, definito come Codice della Navigazione messa in riserva dei rifiuti (R13) in impianti che operano ai sensi del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, definito come Codice della Navigazione, per sottoporli ad una delle attività di recupero sopra descritte.

3.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

sostanze con caratteristiche merceologiche conformi al carico di cui costituivano il residuo.

ALLEGATO 2

(Art. 7)

Attività di recupero

Codice allegato 1

Codice CER

Tipologie rifiuti

Quantità massima per impianto (Tonnellate/anno)

Recupero rifiuti portuali

1

[13 07 01*]

[13 07 02*]

[13 07 03*]

[13 08 02*]

[16 07 08*]

Miscele di acque marine, lacustri o fluviali ed idrocarburi

500.000

Recupero rifiuti portuali

2

[13 04 01*]

[13 04 03*]

Acque di sentina delle navi

20.000

Recupero rifiuti portuali

3

[16 07 09*]

Residui del carico e miscele di prodotti soggetti a Convenzione Marpol, diversi da quelli individuati al punto 1, contenenti sostanze pericolose

500.000

ALLEGATO 3

(Art. 9, comma 2, lettera c)

6.6 Tipologia: acque di sentina delle navi:

[13 04 01*] [13 04 03*].

6.6.1 Provenienza: sentina delle navi.

6.6.2 Caratteristiche del rifiuto: miscele di acqua emulsionata con residui oleosi, idrocarburi ed impurezze

6.6.3 Attività di recupero:

messa in riserva (R13) per la separazione fisica della miscela acqua-idrocarburi per decantazione e trattamento successivo di centrifugazione e miscelazione con oli combustibili [R3] in impianti non operanti ai sensi del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, definito come Codice della Navigazione.

6.6.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

combustibili con caratteristiche conformi alla norma UNI-CTI 6579 e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002 e successive modifiche.

ALLEGATO 4

(Art. 9, comma 2, lettera d)

Attività di recupero

Codice allegato 1 (sub 1 D.M. 161 come modificato dall'Allegato 3 del presente decreto

Codice CER

Tipologie rifiuti

Quantità massima per impianto (tonnellate/anno)

Recupero rifiuti portuali

6.6

[13 04 01*]

[13 04 03*]

Acque di sentina delle navi

20.000