
ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI
DECRETO 6 dicembre 2006
G.U.R.S. 15 dicembre 2006, n. 57
Integrazione del decreto 11 giugno 2001, concernente requisiti per la classifica in stelle delle aziende turistico-ricettive, elencate nell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, per il quinquennio 2002-2006.
L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto n. 908/VI/Tur dell'11 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 35 del 13 luglio 2001;
Considerato che il suddetto decreto prevede espressamente, ai fini della classifica degli alberghi, motel e villaggi albergo a 5, 4 e 3 stelle, per le aziende turistico residenziali e residenze turistico alberghiere a 4 stelle e per gli esercizi di affittacamere a 3 e 2 stelle, la dotazione dell'impianto di climatizzazione nelle camere e nei locali comuni;
Considerato che il possesso di tale requisito può costituire una penalizzazione, oltre che una dispendiosa e superflua dotazione per quelle strutture alberghiere ubicate in località poste ad altitudine superiore a 1.000 metri sul livello del mare dove le temperature, da dati statistici riscontrabili, sono tali da non rendere necessaria la dotazione degli impianti di climatizzazione;
Ritenuto di dovere tenere conto di tali circostanze in sede di attribuzione della classifica mantenendo l'obbligatorietà del possesso del requisito solo per le strutture a 5 stelle;
Udito il parere delle associazioni di categoria espresso in data 27 novembre 2006;
Decreta:
Ad integrazione del decreto n. 908/VI/Tur dell'11 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 35 del 13 luglio 2001, gli alberghi, motel e villaggi albergo a 4 e 3 stelle, le aziende turistico residenziali e le residenze turistico alberghiere a 4 stelle e gli esercizi di affittacamere a 3 e 2 stelle ubicati in località poste ad altitudine superiore a 1.000 metri sul livello del mare possono conseguire la classifica spettante sulla base del possesso dei requisiti previsti dal decreto n. 908/VI/Tur dell'11 giugno 2001, anche in assenza di impianto di climatizzazione nelle camere e nei locali comuni, con le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto.
La classificazione è effettuata dalle aziende autonome provinciali per l'incremento turistico o, successivamente alla soppressione delle stesse, dalla provincia territorialmente competente, su richiesta del gestore della struttura e previa verifica, effettuata dall'ente preposto alla classificazione, sui dati climatici medi estivi della località ove è sita la struttura, che dovranno rientrare all'interno di valori tali da non rendere necessaria l'installazione di sistemi di refrigerazione degli ambienti al fine di mantenere condizioni di vivibilità e benessere all'interno degli stessi.
Rimangono ferme tutte le altre statuizioni di cui al decreto n. 908/VI/Tur dell'11 giugno 2001.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 6 dicembre 2006.
MISURACA