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DECRETO-LEGGE 7 giugno 2006, n. 206

G.U.RI. 8 giugno 2006, n. 131

Disposizioni urgenti in materia di IRAP e di canoni demaniali marittimi.

(convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 234)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la regolarità dei versamenti in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) nelle more della pronuncia della Corte di giustizia delle Comunità europee in merito alla compatibilità comunitaria del tributo stesso;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di garantire il completamento degli adempimenti istruttori tecnici, necessari alla corretta rideterminazione dei canoni demaniali marittimi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° giugno 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Versamenti IRAP

(integrato dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 234)

1. In caso di violazione dell'obbligo di versamento in acconto o a saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si applicano le disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni.

1-bis. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 174, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applicano limitatamente alle regioni che non abbiano raggiunto, entro il 30 giugno 2006, un accordo con il Governo sulla copertura dei disavanzi di gestione del servizio sanitario regionale e si interpretano nel senso che l'IRAP è calcolata maggiorando di un punto percentuale l'aliquota, ordinaria o ridotta, vigente nelle regioni interessate, fatti salvi comunque i regimi di esenzione.

1-ter. Il versamento della prima rata di acconto dell'IRAP dovuta dai contribuenti interessati dalle disposizioni dell'articolo 1, comma 174, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, effettuato entro il 20 luglio 2006, non è soggetto alla maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Art. 2

Canoni demaniali marittimi

(modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 234)

1. All'articolo 14-quinquies, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, e successive modificazioni, "dopo le parole: "delle categorie interessate" sono inserite le seguenti: "nonché con le associazioni dei consumatori"" e le parole "15 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2006".

Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 2006

NAPOLITANO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

PADOA SCHIOPPA, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: MASTELLA