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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 settembre 2006, n. 1489

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA 9 ottobre 2006, n. 46

Istituzione dei Nuclei di Valutazione per la verifica dei requisiti ulteriori di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e/o sociosanitarie ai sensi del Regolamento n. 3 del 31 luglio 2006.

PREMESSO

- che la legge regionale 24 Dicembre 2003, n. 28, ed in particolare l'art. 9, comma 1, dispone che: "Al fine di accelerare l'iter del processo di accreditamento istituzionale di cui al decreto legislativo n. 502/92, la Giunta Regionale, procedendo con atti separati per Settori di attività, emana entro 60 gg. dalla data di entrata in vigore della presente Legge, i provvedimenti relativi ai settori della riabilitazione e della emodialisi e conclude i lavori relativi agli altri Settori di attività entro 180 gg. dalla stessa data";

- che con deliberazione n. 1526 del 29 luglio 2004 la Giunta Regionale, ha approvato, in recepimento del documento elaborato dalla Commissione Tecnica all'uopo costituita, il complesso delle procedure, dei termini e dei requisiti ulteriori per l'accreditamento istituzionale - ai sensi dell'art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modifiche ed integrazioni - dei soggetti pubblici e privati che erogano attività specialistica di emodialisi e di riabilitazione ambulatoriale;

- che con deliberazione n. 1646 del 22 novembre 2005 la Giunta Regionale, ai sensi della D.G.R.C. n. 1526 del 29 luglio 2004, ha ritenuto di dover, pertanto, stabilire i criteri e le modalità per l'istituzione e il funzionamento dei Nuclei di valutazione deputati all'accertamento ed alla verifica del possesso dei requisiti ulteriori per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e/o socio sanitarie, nonché le modalità di funzionamento dei nuclei stessi e di svolgimento delle verifiche, secondo quanto previsto nel documento allegato;

- che, a seguito di giudizio proposto innanzi al T.A.R. dalla s.r.l. Rusdial, è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 9,della L.R. n. 28/2003, nella parte in cui attribuiva alle competenze della Giunta Regionale e non del Consiglio Regionale, la possibilità di emanare atti aventi natura di Regolamenti per contrasto con gli artt. 121 e 123 della Costituzione in relazione agli artt. 19 e 20 dello Statuto della Regione Campania;

- che la Corte Costituzionale con sentenza n. 119 del 20 marzo 2006 ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, della legge della Regione Campania 24 Dicembre 2003, n. 28 (disposizioni urgenti per il risanamento della finanza regionale), nella parte in cui non esclude gli atti di natura regolamentare dai provvedimenti ivi previsti, attribuiti alla competenza della Giunta Regionale" e che per effetto di tale pronuncia resta priva di efficacia la deliberazione n. 1526 del 29 luglio 2004 e va revocata la deliberazione n. 1646 del 22 novembre 2005;

VISTO

- che con deliberazione n. 444 del 19 aprile 2006 la Giunta Regionale, ha sottoposto all'approvazione del Consiglio Regionale il Regolamento recante la definizione dei requisiti ulteriori e le procedure per l accreditamento istituzionale dei soggetti pubblici e privati che erogano attività di assistenza specialistica di emodialisi e di riabilitazione ambulatoriale;

- che il Consiglio Regionale ha approvato il Regolamento n. 3 del 31 luglio 2006, pubblicato sul BURC n. 41 del 5 settembre 2006, recante la definizione dei requisiti ulteriori e le procedure per l'accreditamento istituzionale dei soggetti pubblici e privati che erogano attività di assistenza specialistica di emodialisi e di riabilitazione ambulatoriale, proposto dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 444 del 19 aprile 2006;

ATTESO

- che le procedure disciplinate con il predetto Regolamento prevedono che l'accertamento e la verifica dei requisiti ulteriori in possesso delle strutture sanitarie, per accedere all'accreditamento istituzionale, vengano effettuate dall'Assessorato Regionale alla Sanità per il tramite di appositi Nuclei di Valutazione, addestrati per lo svolgimento delle attività valutative;

- che il Regolamento di che trattasi rinvia ad apposita deliberazione della Giunta Regionale la determinazione dei criteri per l'istituzione ed il funzionamento di detti Nuclei di valutazione;

VISTO

- il documento allegato alla presente deliberazione, da intendersi quale parte integrante e sostanziale della stessa, con il quale vengono disciplinati la costituzione ed il funzionamento dei Nuclei di Valutazione di che trattasi, le modalità di svolgimento delle verifiche di competenza dei Nuclei stessi, nonché la disciplina della fase di primo avvio;

RITENUTO

- che a causa della notevole complessità delle verifiche da effettuarsi e delle consistenti risorse da mettere in campo appare opportuno stabilire, a carico delle strutture che richiedono l'accreditamento istituzionale, un contributo economico alle spese per le attività di valutazione, che dovrà essere versato alla Azienda Sanitaria Locale nel cui territorio opera la struttura, prima dell'inizio dell'accertamento dei requisiti ulteriori, determinandolo in un minimo di euro 3.000,00=, ovvero, se maggiore, nell'uno per mille del valore della produzione della struttura richiedente nell'anno solare precedente a quello in cui effettua il versamento, fino ad un massimo di euro 5.000,00=;

- che tale contributo dovrà essere versato direttamente dall'ASL ai soggetti incaricati dell'attività di valutazione;

- che, nelle more della costituzione dei Nuclei regionali di "Valutatori per l'accreditamento", così come indicati nel documento allegato, vi è necessità di dare sollecita esecuzione al Regolamento 3 del 31 luglio 2006, prevedendo, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, l'istituzione, in via temporanea e per la fase di primo avvio del processo di valutazione, di Nuclei di Valutatori costituiti con le modalità pure indicate nel sopra citato documento allegato;

PROPONE e la Giunta in conformità, all'unanimità

DELIBERA

Art. 0

Articolo Unico

Per tutto quanto esposto in narrativa, e che qui si intende integralmente riportato ed approvato:

- di PRENDERE ATTO che la deliberazione n. 1526 del 29 luglio 2004 è diventata inefficace per effetto della dichiarazione di illegitimità della Corte Costituzionale dell'art. 9, comma 1, della legge della Regione Campania 24 Dicembre 2003, n. 28;

- di REVOCARE la deliberazione n. 1646 del 22 novembre 2005, istitutiva dei nuclei di valutazione per la verifica dei requisiti ulteriori di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e/o sociosanitarie ai sensi della D.G.R.C. n. 1526 del 29 luglio 2004;

- di STABILIRE, ai sensi di quanto previsto dal regolamento n. 3 del 31 luglio 2006, pubblicato sul BURC n. 41 del 5 settembre 2006, i criteri e le modalità per l'istituzione e il funzionamento dei Nuclei di valutazione deputati all'accertamento ed alla verifica del possesso dei requisiti ulteriori per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e/o socio sanitarie, nonché le modalità di funzionamento dei nuclei stessi e di svolgimento delle verifiche, secondo quanto previsto nel documento allegato alla presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale;

- di STABILIRE, a carico delle strutture che richiedono l'accreditamento istituzionale un contributo economico alle spese per le attività di valutazione, determinato in un minimo di euro 3.000,00, ovvero, se maggiore, nell'uno per mille del valore della produzione della struttura richiedente nell'anno solare precedente a quello in cui effettua il versamento, fino a un massimo di euro 5.000,00, che dovrà essere versato alla Azienda Sanitaria Locale nel cui territorio opera la struttura, prima dell'inizio dell'accertamento dei requisiti ulteriori da parte dei Nuclei di Valutazione;

- di STABILIRE che tale contributo dovrà essere versato direttamente dall'ASL ai soggetti incaricati dell'attività di valutazione;

- di STABILIRE che il Presidente della Giunta Regionale, con proprio decreto, costituisce con le modalità indicate nel documento allegato alla presente deliberazione, in via temporanea e per la fase di primo avvio del processo di valutazione, i Nuclei di Valutatori e ne definsce i relativi compensi;

- di MANDARE copia del presente provvedimento ai Settori Assistenza Sanitaria e Programmazione Sanitaria della Giunta Regionale ed all'ARSAN per il seguito di competenza ed al Settore Stampa e documentazione della Giunta Regionale per la pubblicazione sul BURC.

Il Presidente

BASSOLINO

Il Segretario

BRANCATI