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DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 29 luglio 2004, n. 1526

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA 30 agosto 2004, n. 41

Definizione dei requisiti ulteriori e delle procedure per l'accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 8 quater - D.Lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni - dei soggetti pubblici e privati che erogano attività di assistenza specialistica di emodaliasi e di riabilitazione ambulatoriale.

PREMESSO

- che con deliberazione n. 3958 del 7/8/2001, modificata ed integrata con deliberazione n. 7301 del 31/12/2001, la Giunta Regionale ha provveduto a definire i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio delle attività sanitarie e ad approvare le procedure di autorizzazione;

- che detti provvedimenti sono stati adottati in recepimento del documento elaborato dalla Commissione tecnica appositamente incaricata con DPGRC n. 8329 del 30.11.2000;

DATO ATTO

- che la predetta Commissione, giusta delibera della Giunta Regionale n. 3008 del 15/06/2001, è stata incaricata altresì di elaborare le procedure, termini e requisiti ulteriori per l'accreditamento istituzionale delle struttura sanitarie ai sensi dell'art. 8 quater del D.lgs 502 del 31.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni;

- che la composizione della Commissione stessa è stata integrata e modificata con DPGRC n. 877 del 16.12.2002;

CONSIDERATO

- che la Commissione ha provveduto ad elaborare ed a consegnare all'Assessore alla Sanità, con nota prot. 2004.0165884 del 27.02.04, un documento tecnico, redatto sulla base dell'incarico ricevuto e di quanto prescritto dall'art. 9 della legge regionale n. 28 del 24.12.2003, che ha, tra l'altro, incaricato la Giunta Regionale a provvedere con priorità ai settori dell'emodialisi e della riabilitazione;

- che la rilevanza della normativa ha richiesto ulteriori verifiche e confronti con i rappresentanti delle categorie interessate;

SENTITO

- Le OO.SS.

VISTO

- il citato documento, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, con il quale, relativamente ai soggetti pubblici e privati che erogano attività di assistenza specialistica di emodialisi - sia in strutture ambulatoriali che di ricovero - e di riabilitazione in regime ambulatoriale, sono stati definiti:

a. il complesso delle procedure e dei termini per il rilascio del titolo di accreditamento istituzionale e per il suo rinnovo;

b. i requisiti generali, ulteriori rispetto a quelli minimi, che i soggetti interessati devono possedere per accedere all'accreditamento istituzionale;

c. i requisiti specifici, ulteriori a quelli minimi, il cui possesso da parte degli interessati costituisce anch'esso precondizione all'accreditamento istituzionale;

VERIFICATA

- la congruità e l'esaustività del documento in questione rispetto sia all'oggetto dell'incarico conferito alla Commissione tecnica sia alla normativa di riferimento, ed in particolare all'art. 8 quater del D.lgs 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO

- di dover far propria la proposta della Commissione tecnica di che trattasi;

ATTESO

- che le procedure di come innanzi disciplinate dal citato documento tecnico prevedono che l'accertamento dei requisiti ulteriori dei livelli di qualità organizzativa tecnico-professionale da possedersi per accedere al titolo di accreditamento istituzionale venga effettuato dall'Assessorato regionale alla Sanità per il tramite di appositi Nuclei di Valutazione, istituiti dalla Giunta Regionale ed addestrati per lo svolgimento di tali attività valutative;

RITENUTO

- di dover rinviare ad apposita deliberazione della Giunta Regionale l'istituzione di detti Nuclei di Valutazione e di dover stabilire che la formazione e l'addestramento dei soggetti chiamati a farne parte dovrà essere effettuata dall'Agenzia Regionale Sanitaria (A.R.SAN.) che provvederà ad elaborare apposito programma formativo;

- infine, allo scopo di raccordare, per i centri di dialisi, i requisiti ulteriori specifici definiti nella sezione C dell'allegato documento con quelli minimi organizzativi già in vigore ai sensi della DGRC 7301/2001, di dover modificare tale provvedimento richiedendo, in luogo di quanto ivi previsto per il personale infermieristico, la presenza di un infermiere professionale ogni quattro procedure dialitiche in atto attesa l'evoluzione della procedura;

DELIBERA

Art. 0

Articolo Unico

Per tutto quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato ed approvato di:

- recepire integralmente il documento allegato alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale e per l'effetto approvare, alla stregua delle indicazioni del documento stesso:

a. il complesso delle procedure e dei termini per il rilascio del titolo di accreditamento istituzionale e per il suo rinnovo;

b. i requisiti generali, ulteriori rispetto a quelli minimi, che i soggetti interessati devono possedere per accedere all'accreditamento istituzionale;

c. i requisiti specifici, ulteriori a quelli minimi, il cui possesso da parte degli interessati costituisce anch'esso precondizione all'accreditamento istituzionale;

- rinviare ad apposita deliberazione della Giunta Regionale l'istituzione dei Nuclei di Valutazione deputati all'accertamento dei requisiti ulteriori e dei livelli di qualità organizzativa tecnico-professionale da possedersi per accedere al titolo di accreditamento istituzionale;

- stabilire che la formazione e l'addestramento dei soggetti chiamati a far parte dei predetti Nuclei di Valutazione sarà effettuata dall'Agenzia Regionale Sanitaria (A.R.SAN.) che provvederà ad elaborare apposito progetto formativo;

- modificare nel modi previsti in narrativa la deliberazione della Giunta Regionale n. 7301 del 31.12.2001;

- mandare copia del presente provvedimento ai Settori Assistenza Sanitaria e Programmazione Sanitaria della Giunta Regionale e all'Arsan, per il seguito di competenza;

- mandare al Settore Stampa e Documentazione della Giunta Regionale per la pubblicazione sul BURC.

Il Segretario

Brancati

Il Presidente

Bassolino