
DECRETO LEGISLATIVO 30 gennaio 2006, n. 26
SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 26 G.U.R.I. 3 febbraio 2006, n. 28
Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonchè disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150.
TESTO COORDINATO (alla legge 23 gennaio 2025, n. 4 e con annotazioni alla data 23 febbraio 2024)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonchè per l'emanazione di un testo unico;
Visti in particolare gli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, della citata legge n. 150 del 2005, concernenti l'istituzione della Scuola superiore della magistratura, nuove norme in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari nonchè nuove norme in tema di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, espressi in data 29 novembre 2005 ed in data 1° dicembre 2005, e del Senato della Repubblica, espressi in data 1° dicembre 2005 ed in data 24 novembre 2005, a norma dell'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 150 del 2005;
Ritenuto di conformarsi alle condizioni formulate dalla Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati e dalla Commissione programmazione economica, bilancio del Senato della Repubblica, con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, come pure alla condizione formulata dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati in ordine all'articolo 20, comma 1;
Ritenuto di conformarsi parzialmente alla condizione formulata dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati in ordine alla soppressione degli articoli 9 e 16, mediante l'eliminazione, dal novero dei casi di incompatibilità con l'ufficio di componente del comitato direttivo e di componente dei comitati di gestione, del riferimento alla attività imprenditoriale o di componente di organi di amministrazione di enti pubblici e privati, fermo restando, invece, il mantenimento di tale incompatibilità, per ragioni di opportunità ritenute non superabili e tenuto conto di come, nella parte motiva del parere, la stessa Commissione ponga in rilievo criticamente non già l'introduzione di casi di incompatibilità, ma l'eccessiva estensione dei medesimi, in relazione alle cariche pubbliche elettive ed alla attività di componente di organi di controllo di enti pubblici e privati;
Ritenuto, inoltre, di non recepire la condizione formulata dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati relativamente all'articolo 27, comma 1, atteso che forti e non superabili ragioni di opportunità, hanno suggerito di non includere, nell'ambito dei soggetti che il comitato di gestione può chiamare a tenere i corsi di formazione per il passaggio dei magistrati a funzioni superiori, gli avvocati del libero foro;
Esaminate le osservazioni formulate dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati e dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2005;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Finalità e funzioni
Scuola superiore della magistratura
(modificato dall'art. 3, comma 1, della legge 30 luglio 2007, n. 111, dall'art. 56, comma 1, lett. a), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sostituito dall'art. 17-bis, comma 1, lett. a), del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e modificato dall'art. 16, comma 1, del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito dalla legge 10 agosto 2023, n. 112)
1. E' istituita la Scuola superiore della magistratura, di seguito denominata: "Scuola".
2. La Scuola ha competenza in via esclusiva in materia di formazione e aggiornamento dei magistrati.
3. La Scuola è un ente autonomo, con personalità giuridica di diritto pubblico, piena capacità di diritto privato e autonomia organizzativa, funzionale e gestionale, negoziale e contabile, secondo le disposizioni del proprio statuto e dei regolamenti interni, nel rispetto delle norme di legge.
4. Per il raggiungimento delle proprie finalità la Scuola si avvale di personale dell'organico del Ministero della giustizia, ovvero comandato da altre amministrazioni, in numero non superiore a cinquanta unità.
5. Il personale dell'Amministrazione della giustizia è scelto con procedure selettive organizzate dalla Scuola, in funzione delle esigenze specifiche e delle corrispondenti competenze professionali. Al termine della procedura selettiva la Scuola richiede l'assegnazione del personale selezionato al Ministero della giustizia, che è tenuto a provvedere entro quindici giorni dalla richiesta. La Scuola, di propria iniziativa o a domanda del dipendente, può richiedere al Ministero della giustizia la revoca dell'assegnazione. La revoca su iniziativa dell'Amministrazione della giustizia è subordinata al parere favorevole della Scuola.
6. Il personale in servizio presso la Scuola superiore della magistratura alla data di entrata in vigore della presente disposizione rimane assegnato alla Scuola a norma del comma 5.
7. Il trattamento economico accessorio del personale del Ministero della giustizia e di quello comandato è a carico della Scuola e, in attesa di specifica disposizione contrattuale ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è costituito da un'indennità di funzione in quota fissa, da corrispondersi mensilmente, e in quota variabile, da corrispondersi annualmente, all'esito del processo di valutazione della performance individuale, da considerarsi integralmente sostitutiva degli emolumenti accessori attualmente previsti, ad eccezione dei buoni pasto. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Scuola, sono individuati i criteri, le misure nonchè le modalità di erogazione della predetta indennità, nel rispetto dei limiti annuali previsti dalla legislazione vigente in materia di trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici e nell'ambito delle risorse disponibili nel bilancio annuale della Scuola. Il Fondo risorse decentrate del Ministero della giustizia è proporzionalmente ridotto in relazione al numero di unità di personale assegnate alla Scuola. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate fino a un massimo di tre sedi della Scuola. Con il medesimo decreto è individuata la sede della Scuola in cui si riunisce il comitato direttivo. (1)
Per l'interpretazione del secondo periodo del comma annotato, si rimanda all'art. 50, comma 6, del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
Finalità
(sostituito dall'art. 3, comma 2, della legge 30 luglio 2007, n. 111, integrato dall'art. 3-quater, comma 1, lett. a), del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, dall'art. 10, comma 1, lett. a), della legge 17 giugno 2022, n. 71 e dall'art. 3, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 marzo 2024, n. 44)
1. La Scuola è preposta:
a) alla formazione e all'aggiornamento professionale dei magistrati ordinari;
b) all'organizzazione di seminari di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati e, nei casi previsti dalla lettera n), di altri operatori della giustizia;
c) alla formazione iniziale e permanente della magistratura onoraria;
d) alla formazione dei magistrati titolari di funzioni direttive e semidirettive negli uffici giudiziari;
d-bis) all'organizzazione di corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi di primo e di secondo grado;
e) alla formazione dei magistrati incaricati di compiti di formazione;
f) alle attività di formazione decentrata;
g) alla formazione, su richiesta della competente autorità di Governo, di magistrati stranieri in Italia o partecipanti all'attività di formazione che si svolge nell'ambito della Rete di formazione giudiziaria europea ovvero nel quadro di progetti dell'Unione europea e di altri Stati o di istituzioni internazionali, ovvero all'attuazione di programmi del Ministero degli affari esteri e al coordinamento delle attività formative dirette ai magistrati italiani da parte di altri Stati o di istituzioni internazionali aventi ad oggetto l'organizzazione e il funzionamento del servizio giustizia;
h) alla collaborazione, su richiesta della competente autorità di Governo, nelle attività dirette all'organizzazione e al funzionamento del servizio giustizia in altri Paesi;
i) alla realizzazione di programmi di formazione in collaborazione con analoghe strutture di altri organi istituzionali o di ordini professionali;
l) alla pubblicazione di ricerche e di studi nelle materie oggetto di attività di formazione;
m) all'organizzazione di iniziative e scambi culturali, incontri di studio e ricerca, in relazione all'attività di formazione;
n) allo svolgimento, anche sulla base di specifici accordi o convenzioni che disciplinano i relativi oneri, di seminari per operatori della giustizia o iscritti alle scuole di specializzazione forense;
o) alla collaborazione alle attività connesse con lo svolgimento del tirocinio dei magistrati ordinari nell'ambito delle direttive formulate dal Consiglio superiore della magistratura e tenendo conto delle proposte dei consigli giudiziari;
o-bis) all'organizzazione di corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario.
2. All'attività di ricerca non si applica l'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
3. L'organizzazione della Scuola è disciplinata dallo statuto e dai regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 2.
Statuto
(modificato dall'art. 3, comma 3, della legge 30 luglio 2007, n. 111)
1. La Scuola è retta da un proprio statuto, adottato dal comitato direttivo con il voto favorevole di almeno otto componenti.
2. La Scuola adotta regolamenti di organizzazione interna, in conformità alle disposizioni dello statuto.
Organi
(sostituito dall'art. 3, comma 4, della legge 30 luglio 2007, n. 111)
1. Gli organi della Scuola sono:
a) il comitato direttivo;
b) il presidente;
c) il segretario generale.
Composizione e funzioni
(sostituito dall'art. 3, comma 5, della legge 30 luglio 2007, n. 111 e integrato dall'art. 17-bis, comma 1, lett. b), del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113)
1. Il comitato direttivo è composto da dodici membri.
2. Il comitato direttivo adotta e modifica lo statuto e i regolamenti interni; cura la tenuta dell'albo dei docenti; adotta e modifica, tenuto conto delle linee programmatiche proposte annualmente dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro della giustizia, il programma annuale dell'attività didattica; approva la relazione annuale che trasmette al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura; nomina i docenti delle singole sessioni formative, determina i criteri di ammissione ai corsi dei partecipanti e procede alle relative ammissioni; conferisce ai responsabili di settore l'incarico di curare ambiti specifici di attività; nomina il segretario generale e il vice segretario generale; vigila sul corretto andamento della Scuola; approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo.
Nomina
(modificato dall'art. 3, comma 6, della legge 30 luglio 2007, n. 111, integrato dall'art. 56, comma 1, lett. b), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e dall'art. 17-bis, comma 1, lett. c), del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113)
1. Fanno parte del comitato direttivo dodici componenti di cui sette scelti fra magistrati, anche in quiescenza, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, tre fra professori universitari, anche in quiescenza, e due fra avvocati che abbiano esercitato la professione per almeno dieci anni. Le nomine sono effettuate dal Consiglio superiore della magistratura, in ragione di sei magistrati e di un professore universitario, e dal Ministro della giustizia, in ragione di un magistrato, di due professori universitari e di due avvocati.
2. I magistrati ancora in servizio nominati nel comitato direttivo sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura per tutta la durata dell'incarico ovvero, a loro richiesta, possono usufruire di un esonero parziale dall'attività giurisdizionale nella misura determinata dal Consiglio superiore della magistratura.
2-bis. I professori universitari ancora in servizio nominati nel comitato direttivo possono essere collocati in aspettativa con assegni. A richiesta dell'interessato, l'aspettativa è concessa dal rettore. Il periodo dell'aspettativa è utile ai fini della progressione di carriera e ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza. Ai professori collocati in aspettativa si applica quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
3. I componenti del comitato direttivo sono nominati per un periodo di quattro anni; [fatta eccezione per i soggetti indicati al comma 1,] (parole soppresse) (1) essi non possono essere immediatamente rinnovati e non possono fare parte delle commissioni di concorso per magistrato ordinario.
4. I componenti cessano dalla carica per dimissioni o per il venire meno dei requisiti previsti per la nomina.
Parole soppresse dall'art. 3, comma 6, lett. c), della legge 30 luglio 2007, n. 111.
Funzionamento
(modificato dall'art. 3, comma 7, della legge 30 luglio 2007, n. 111)
1. Il comitato direttivo delibera a maggioranza con la presenza di almeno otto componenti. Per gli atti di straordinaria amministrazione è necessario il voto favorevole di sette componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Il voto è sempre palese.
2. Il componente che si trova in conflitto di interesse in relazione a una specifica deliberazione ovvero se ricorrono motivi di opportunità, dichiara tale situazione al comitato e si astiene dal partecipare alla discussione e alla relativa deliberazione.
Indipendenza dei componenti
1. I componenti del comitato direttivo esercitano le proprie funzioni in condizioni di indipendenza rispetto all'organo che li ha nominati.
Incompatibilità
1. Salva l'attività di studio e di ricerca, l'ufficio di componente del comitato direttivo è incompatibile con qualsiasi carica pubblica elettiva o attività di componente di organi di controllo di enti pubblici e privati.
Trattamento economico
(sostituito dall'art. 17-bis, comma 1, lett. d), del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113)
1. Al presidente del comitato direttivo, anche in quiescenza, è corrisposta un'indennità di funzione stabilita nel limite di 20.000 euro annui, oltre al gettone di presenza nel limite di euro 600 per seduta fino a un massimo di 40 sedute annue; ai componenti del comitato direttivo, anche in quiescenza, è corrisposto un gettone di presenza nel limite di euro 600 per seduta fino a un massimo di 40 sedute annue.
2. La misura dell'indennità di funzione e del gettone di presenza di cui al comma 1 è stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, tenuto conto del trattamento attribuito per analoghe funzioni presso la Scuola nazionale dell'amministrazione.
Funzioni
(sostituito dall'art. 3, comma 8, della legge 30 luglio 2007, n. 111)
1. Il presidente ha la rappresentanza legale della Scuola ed è eletto tra i componenti del comitato direttivo a maggioranza assoluta. Il presidente presiede il comitato direttivo, ne convoca le riunioni fissando il relativo ordine del giorno, adotta i provvedimenti d'urgenza, con riserva di ratifica se essi rientrano nella competenza di altro organo, ed esercita i compiti attribuitigli dallo statuto.
2. Le modalità di sostituzione del presidente in caso di assenza o impedimento sono disciplinate dallo statuto.
Sezione IV
I RESPONSABILI DI SETTORE
(sostituita dall'art. 3, comma 9, della legge 30 luglio 2007, n. 111)
Funzioni
(sostituito dall'art. 3, comma 10, della legge 30 luglio 2007, n. 111 e integrato dall'art. 17-bis, comma 1, lett. e), del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113)
1. I componenti del comitato direttivo svolgono anche i compiti di responsabili di settore, curando, nell'ambito assegnato dallo stesso comitato direttivo:
a) la predisposizione della bozza di programma annuale delle attività didattiche, da sottoporre al comitato direttivo, elaborata tenendo conto delle linee programmatiche sulla formazione pervenute dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro della giustizia, nonchè delle proposte pervenute dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio universitario nazionale;
b) l'attuazione del programma annuale dell'attività didattica approvato dal comitato direttivo;
c) la definizione del contenuto analitico di ciascuna sessione;
d) l'individuazione dei docenti chiamati a svolgere l'incarico di insegnamento in ciascuna sessione, utilizzando lo specifico albo tenuto presso la Scuola, e la proposta dei relativi nominativi, in numero doppio rispetto agli incarichi, al comitato direttivo;
e) la proposta dei criteri di ammissione alle sessioni di formazione;
f) l'offerta di sussidio didattico e di sperimentazione di nuove formule didattiche;
g) lo svolgimento delle sessioni presentando, all'esito di ciascuna di esse, relazioni consuntive;
g-bis) l'individuazione di esperti formatori, scelti tra magistrati, docenti universitari e avvocati con adeguata qualificazione professionale ed esperienza organizzativa e formativa, nonchè tra altri esperti qualificati, per i compiti previsti dal regolamento interno.
Nomina
(abrogato dall'art. 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111)
[1. I componenti dei comitati di gestione sono nominati, dal comitato direttivo, tra i magistrati ordinari che esercitano le funzioni giudicanti o quelle requirenti da almeno quindici anni, nonchè tra gli avvocati con non meno di quindici anni di esercizio della professione e tra i professori universitari in materie giuridiche.
2. I componenti dei comitati sono nominati per un periodo di quattro anni e non possono essere immediatamente rinnovati; essi non possono fare parte delle commissioni di concorso per uditore giudiziario.
3. I componenti cessano dalla carica per dimissioni o per il venire meno dei requisiti previsti per la nomina.]
Funzionamento
(abrogato dall'art. 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111)
[1. I comitati di gestione deliberano a maggioranza relativa, con la presenza di almeno tre componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Il voto è palese.
2. Il componente, che si trovi in conflitto di interesse in relazione a una specifica deliberazione ovvero se ricorrono motivi di opportunità, dichiara tale situazione al comitato e si astiene dal partecipare all'attività del medesimo, nonchè alle discussioni e relative deliberazioni.
3. L'astensione è obbligatoria nei casi in cui il componente del comitato direttivo svolga attività professionale o di lavoro autonomo in procedimenti trattati da magistrati che frequentano i corsi presso la Scuola superiore della magistratura e comunque fino alla valutazione di cui all'articolo 30 e la discussione o la deliberazione riguardi tali magistrati.]
Indipendenza dal comitato direttivo
(abrogato dall'art. 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111)
[1. I componenti dei comitati di gestione esercitano le proprie funzioni in condizioni di indipendenza rispetto all'organo che li ha nominati.]
Incompatibilità
(abrogato dall'art. 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111)
[1. Salva l'attività di studio e di ricerca, l'ufficio di componente del comitato di gestione è incompatibile con qualsiasi carica pubblica elettiva o di componente di organi di controllo di enti pubblici e privati.]
Trattamento economico
(abrogato dall'art. 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111)
[1. Ai componenti dei comitati di gestione è corrisposto un gettone di presenza per ciascuna seduta, la cui entità è stabilita, fino ad un massimo di Euro 300 per seduta, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto, tenuto conto del trattamento attribuito per analoghe funzioni presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione.
2. Ai componenti dei comitati di gestione che si recano fuori della sede di cui all'articolo 12, comma 2, è riconosciuto, oltre al gettone di presenza, il rimborso delle spese di trasferta.]
Sezione IV-bis
IL SEGRETARIO GENERALE
(introdotta dall'art. 3, comma 11, della legge 30 luglio 2007, n. 111)
Segretario generale
(introdotto dall'art. 3, comma 11, della legge 30 luglio 2007, n. 111)
1. Il segretario generale della Scuola:
a) è responsabile della gestione amministrativa e coordina tutte le attività della Scuola con esclusione di quelle afferenti alla didattica;
b) provvede all'esecuzione delle delibere del comitato direttivo esercitando anche i conseguenti poteri di spesa;
c) predispone la relazione annuale sull'attività della Scuola;
d) esercita le competenze eventualmente delegategli dal comitato direttivo;
e) esercita ogni altra funzione conferitagli dallo statuto e dai regolamenti interni.
Funzioni, durata e trattamento economico
(introdotto dall'art. 3, comma 11, della legge 30 luglio 2007, n. 111 e integrato e modificato dall'art. 17-bis, comma 1, lett. f), del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113)
1. Il comitato direttivo nomina il segretario generale, scegliendolo tra i magistrati ordinari ovvero tra i dirigenti di prima fascia, attualmente in servizio, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I magistrati ordinari devono aver conseguito la quarta valutazione di professionalità. Al segretario generale si applica l'articolo 6, commi 3, nella parte in cui si prevede il divieto di far parte delle commissioni di concorso per magistrato ordinario, e 4.
2. Il segretario generale dura in carica cinque anni durante i quali, se magistrato, è collocato fuori dal ruolo organico della magistratura. L'attribuzione dell'incarico ad un dirigente di prima fascia non magistrato comporta il divieto di coprire la posizione in organico lasciata vacante nell' amministrazione di provenienza.
3. L'incarico [, per il quale non sono corrisposti indennità o compensi aggiuntivi,] (parole soppresse) (1) può essere rinnovato per una sola volta per un periodo massimo di due anni e può essere revocato dal comitato direttivo, con provvedimento motivato adottato previa audizione dell'interessato, nel caso di grave inosservanza delle direttive e degli indirizzi stabiliti dal comitato stesso.
3-bis. Al segretario generale, se magistrato ordinario collocato fuori dal ruolo organico della magistratura, nel rispetto della disciplina di cui all'articolo 58, secondo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, è corrisposto un trattamento economico accessorio annuo lordo di importo non superiore alla misura di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel rispetto del limite fissato dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
Parole soppresse dall'art. 17-bis, comma 1, lett. f), punto 1), del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
Sezione IV-ter
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(introdotta dall'art. 17-bis, comma 1, lett. g), del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113)
Vice segretario generale
(introdotto dall'art. 17-bis, comma 1, lett. g), del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113)
1. Il vice segretario generale della Scuola:
a) coadiuva il segretario generale nell'esercizio delle sue funzioni;
b) esercita le competenze delegategli dal segretario generale;
c) sostituisce il segretario generale in caso di assenza o impedimento ed esercita ogni altra funzione conferitagli dallo statuto e dai regolamenti interni.
Funzioni, durata e trattamento economico
(introdotto dall'art. 17-bis, comma 1, lett. g), del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113)
1. Il comitato direttivo, sentito il segretario generale, nomina il vice segretario generale, scegliendolo tra i magistrati ordinari che abbiano conseguito la seconda valutazione di professionalità, ovvero tra i dirigenti di seconda fascia, attualmente in servizio presso l'amministrazione giudiziaria, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al vice segretario generale si applica l'articolo 6, commi 3, nella parte in cui prevede il divieto di far parte delle commissioni di concorso per magistrato ordinario, e 4, del presente decreto.
2. Il vice segretario generale dura in carica cinque anni durante i quali, se magistrato, è collocato fuori dal ruolo organico della magistratura, nel rispetto della disciplina di cui all'articolo 58, secondo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. L'attribuzione dell'incarico a un dirigente di seconda fascia non magistrato comporta il divieto di coprire la posizione in organico lasciata vacante nell'amministrazione di provenienza.
3. L'incarico può essere rinnovato per una sola volta per un periodo massimo di due anni e può essere revocato, su richiesta motivata del segretario generale, dal comitato direttivo, con provvedimento adottato previa audizione del vice segretario generale, nel caso di grave inosservanza delle direttive o delle disposizioni del segretario generale.
4. Al vice segretario generale, se magistrato ordinario collocato fuori dal ruolo organico della magistratura, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, è corrisposta un'indennità di funzione stabilita nel limite massimo di 20.000 euro annui.
TITOLO I-bis
Disposizioni in tema di corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario
(introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. b), del D.L.vo 28 marzo 2024, n. 44)
Oggetto
(introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. b), del D.L.vo 28 marzo 2024, n. 44)
1. La Scuola organizza corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario riservati a laureati che sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e che svolgono o hanno svolto il periodo di tirocinio formativo, oppure hanno prestato la loro attività presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, o presso le strutture organizzative disciplinate dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151.
2. La Scuola, nell'esercizio della propria autonomia, tenuto conto delle proprie risorse, stabilisce, per ogni corso, il numero massimo di partecipanti ammessi e i criteri di preferenza per il caso in cui gli aspiranti siano in numero superiore ai posti disponibili.
Programma e modalità
(introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. b), del D.L.vo 28 marzo 2024, n. 44)
1. I corsi vertono sulle materie oggetto della prova scritta del concorso per magistrato ordinario e possono essere organizzati in tutto o in parte in sede decentrata.
2. I corsi consistono in sessioni di studio tenute da docenti di elevata competenza e professionalità, individuati nell'albo esistente presso la Scuola.
3. I corsi sono organizzati secondo le modalità previste nello statuto della Scuola.
Costi
(introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. b), del D.L.vo 28 marzo 2024, n. 44)
1. I costi di organizzazione gravano sui partecipanti in una misura che tiene conto delle condizioni reddituali loro e dei loro nuclei familiari, secondo le determinazioni del Comitato direttivo.
TITOLO II
Disposizioni sui magistrati ordinari in tirocinio (1)
(sostituito dall'art. 3, comma 12, della legge 30 luglio 2007, n. 111)
In deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui al titolo annotato, si rimanda all'art. 2, comma 3, del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197 e all'art. 1, comma 381, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Durata (1)
(sostituito dall'art. 3, comma 13, della legge 30 luglio 2007, n. 111)
1. Il tirocinio dei magistrati ordinari nominati a seguito di concorso per esame, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, ha la durata di diciotto mesi e si articola in sessioni, una delle quali della durata di sei mesi, anche non consecutivi, effettuata presso la Scuola ed una della durata di dodici mesi, anche non consecutivi, effettuata presso gli uffici giudiziari. Le modalità di svolgimento delle sessioni del tirocinio sono definite con delibera del Consiglio superiore della magistratura.
Per la durata del tirocinio di cui all'articolo annotato, si rimanda all'art. 2, comma 3, del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197.
Articolazione
(abrogato dall'art. 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111)
[1. Il tirocinio si articola in sessioni, una delle quali della durata di sei mesi, anche non consecutivi, effettuata presso la Scuola ed una della durata di diciotto mesi, anche non consecutivi, effettuata presso uffici giudiziari di primo grado. Le modalità delle sessioni sono stabilite dal Comitato direttivo.]
Contenuto e modalità di svolgimento
(sostituito dall'art. 3, comma 14, della legge 30 luglio 2007, n. 111)
1. Nella sessione effettuata presso le sedi della Scuola, i magistrati ordinari in tirocinio frequentano corsi di approfondimento teorico-pratico su materie individuate dal Consiglio superiore della magistratura con le delibere di cui al comma 1 dell'articolo 18, nonchè su ulteriori materie individuate dal comitato direttivo nel programma annuale. La sessione presso la Scuola deve in ogni caso tendere al perfezionamento delle capacità operative e professionali, nonchè della deontologia del magistrato ordinario in tirocinio.
2. I corsi sono tenuti da docenti di elevata competenza e professionalità, nominati dal comitato direttivo al fine di garantire un ampio pluralismo culturale e scientifico.
3. Tra i docenti sono designati i tutori che assicurano anche l'assistenza didattica ai magistrati ordinari in tirocinio.
4. Al termine delle sessioni presso la Scuola, il comitato direttivo trasmette al Consiglio superiore della magistratura una relazione concernente ciascun magistrato.
Contenuto e modalità di svolgimento
(modificato e integrato dall'art. 3, comma 15, della legge 30 luglio 2007, n. 111)
1. La sessione presso gli uffici giudiziari si articola in tre periodi: il primo periodo, della durata di quattro mesi, è svolto presso i tribunali e consiste nella partecipazione all'attività giurisdizionale relativa alle controversie o ai reati rientranti nella competenza del tribunale in composizione collegiale e monocratica, compresa la partecipazione alla camera di consiglio, in maniera che sia garantita al magistrato ordinario in tirocinio la formazione di una equilibrata esperienza nei diversi settori; il secondo periodo, della durata di due mesi, è svolto presso le procure della Repubblica presso i tribunali; il terzo periodo, della durata di sei mesi, è svolto presso un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione del magistrato ordinario in tirocinio. (1)
2. Il comitato direttivo approva per ciascun magistrato ordinario in tirocinio il programma di tirocinio da svolgersi presso gli uffici giudiziari del capoluogo del distretto di residenza del magistrato ordinario in tirocinio, salva diversa autorizzazione dello stesso comitato direttivo per gravi e motivate esigenze; il programma garantisce al magistrato ordinario in tirocinio un'adeguata formazione nei settori civile, penale e dell'ordinamento giudiziario e una specifica preparazione nelle funzioni che sarà chiamato a svolgere nella sede di prima destinazione.
3. I magistrati affidatari presso i quali i magistrati ordinari svolgono i prescritti periodi di tirocinio sono designati dal Consiglio superiore della magistratura, su proposta del competente consiglio giudiziario.
4. Al termine della sessione, i singoli magistrati affidatari compilano, per ciascun magistrato ordinario in tirocinio loro assegnato, una scheda valutativa che trasmettono al comitato direttivo ed al Consiglio superiore.
Per la durata dei periodi in cui si articola la sessione a norma del comma annotato, si rimanda all'art. 2, comma 3, del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197 e all'art. 1, comma 381, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Procedimento
(modificato e integrato dall'art. 3, comma 16, della legge 30 luglio 2007, n. 111)
1. Al termine del tirocinio sono trasmesse al Consiglio superiore della magistratura le relazioni redatte all'esito delle sessioni unitamente ad una relazione di sintesi predisposta dal comitato direttivo della Scuola.
2. Il Consiglio superiore della magistratura opera il giudizio di idoneità al conferimento delle funzioni giudiziarie, tenendo conto delle relazioni redatte all'esito delle sessioni trasmesse dal comitato direttivo, della relazione di sintesi dal medesimo predisposta, del parere del consiglio giudiziario e di ogni altro elemento rilevante ed oggettivamente verificabile eventualmente acquisito. Il giudizio di idoneità, se positivo, contiene uno specifico riferimento all'attitudine del magistrato allo svolgimento delle funzioni giudicanti o requirenti.
3. In caso di deliberazione finale negativa, il Consiglio superiore della magistratura comunica la propria decisione al comitato direttivo.
4. Il magistrato ordinario in tirocinio valutato negativamente è ammesso ad un nuovo periodo di tirocinio della durata di un anno, consistente in una sessione presso le sedi della Scuola della durata di due mesi, che si svolge con le modalità previste dall'articolo 20, e in una sessione presso gli uffici giudiziari. La sessione presso gli uffici giudiziari si articola in tre periodi: il primo periodo, della durata di tre mesi, è svolto presso il tribunale e consiste nella partecipazione all'attività giurisdizionale relativa alle controversie o ai reati rientranti nella competenza del tribunale in composizione collegiale e monocratica, compresa la partecipazione alla camera di consiglio, in maniera che sia garantita al magistrato ordinario in tirocinio la formazione di una equilibrata esperienza nei diversi settori; il secondo periodo, della durata di due mesi, è svolto presso la procura della Repubblica presso il tribunale; il terzo periodo, della durata di cinque mesi, è svolto presso un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione del magistrato ordinario in tirocinio.
5. Al termine del periodo di tirocinio di cui al comma 4 ed all'esito del procedimento indicato ai commi 1 e 2, il Consiglio superiore della magistratura delibera nuovamente; la seconda deliberazione negativa determina la cessazione del rapporto di impiego del magistrato ordinario in tirocinio.
Tipologia dei corsi
(sostituito dall'art. 3, comma 17, della legge 30 luglio 2007, n. 111)
1. Ai fini della formazione e dell'aggiornamento professionale, nonchè per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa e per lo svolgimento delle funzioni direttive, il comitato direttivo approva annualmente, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, il piano dei relativi corsi nell'ambito dei programmi didattici deliberati, tenendo conto della diversità delle funzioni svolte dai magistrati.
Oggetto
(integrato e modificato dall'art. 3, comma 18, della legge 30 luglio 2007, n. 111)
1. I corsi di formazione e di aggiornamento professionale si svolgono presso le sedi della Scuola e consistono nella frequenza di sessioni di studio tenute da docenti di elevata competenza e professionalità, individuati nell'albo esistente presso la Scuola. Lo statuto determina il numero massimo degli incarichi conferibili ai docenti anche tenuto conto della loro complessità e onerosità. L'albo è aggiornato annualmente dal comitato direttivo in base alle nuove disponibilità fatte pervenire alla Scuola e alla valutazione assegnata a ciascun docente tenuto conto anche del giudizio contenuto nelle schede compilate dai partecipanti al corso.
2. I corsi sono teorici e pratici, secondo il programma e le modalità previste dal piano approvato dal comitato direttivo.
2-bis. Il comitato direttivo e i responsabili di settore, secondo le rispettive competenze, usufruiscono delle strutture per la formazione decentrata eventualmente esistenti presso i vari distretti di corte d'appello per la realizzazione dell'attività di formazione decentrata e per la definizione dei relativi programmi.
Obbligo di frequenza
(sostituito dall'art. 3, comma 19, della legge 30 luglio 2007, n. 111)
1. Tutti i magistrati in servizio hanno l'obbligo di partecipare almeno una volta ogni quattro anni ad uno dei corsi di cui all'articolo 24, individuato dal consiglio direttivo in relazione alle esigenze professionali, di preparazione giuridica e di aggiornamento di ciascun magistrato e tenuto conto delle richieste dell'interessato, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.
2. La partecipazione ai corsi è disciplinata dal regolamento adottato dalla Scuola.
3. Il periodo di partecipazione all'attività di formazione indicata nel comma 2 è considerato attività di servizio a tutti gli effetti.
4. Nei primi quattro anni successivi all'assunzione delle funzioni giudiziarie i magistrati devono partecipare almeno una volta l'anno a sessioni di formazione professionale.
Valutazione finale
(abrogato dall'art. 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111)
[1. Al termine del corso di aggiornamento professionale, il comitato di gestione, in base ai pareri espressi dai docenti ai risultati delle prove sostenute dai partecipanti ed alla diligenza dimostrata da ciascun partecipante durante il corso, formula una sintetica valutazione finale che tiene conto del livello di preparazione del magistrato e di specifici elementi attitudinali allo svolgimento delle funzioni giudiziarie.
2. La valutazione è inserita nel fascicolo personale del magistrato e il Consiglio superiore della magistratura ne tiene conto ai fini delle determinazioni relative al magistrato medesimo.]
Capo II-bis
CORSI DI FORMAZIONE A SEGUITO DEL CONFERIMENTO E DELLA CONFERMA DEGLI INCARICHI DIRETTIVI E SEMIDIRETTIVI DI PRIMO E DI SECONDO GRADO
(introdotto dall'art. 3-quater, comma 1, lett. b), del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, integrato dall'art. 4, comma 1, lett. b), del D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137 e sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. b), del D.L. 29 novembre 2024, n. 178, convertito dalla legge 23 gennaio 2025, n. 4)
Oggetto
(introdotto dall'art. 3-quater, comma 1, lett. b), del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, integrato e modificato dall'art. 10, comma 1, lett. b), c), d), e), f), g), ed h), della legge 17 giugno 2022, n. 71, dall'art. 4, comma 1, lett. a), del D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137 e sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. a), del D.L. 29 novembre 2024, n. 178, convertito dalla legge 23 gennaio 2025, n. 4)
1. I magistrati giudicanti e requirenti ai quali sono conferiti o confermati incarichi direttivi e semidirettivi di primo e di secondo grado devono, entro sei mesi dal conferimento o dalla conferma, frequentare un corso mirato all'approfondimento della materia ordinamentale e dei criteri di gestione delle organizzazioni complesse nonchè al miglioramento delle competenze riguardanti la capacità di analisi ed elaborazione dei dati statistici e la conoscenza, l'applicazione e la gestione dei sistemi informatici e dei modelli di gestione delle risorse umane e materiali utilizzati dal Ministero della giustizia per il funzionamento dei propri servizi.
2. I corsi di formazione di cui al comma 1 hanno la durata di almeno tre settimane, anche non consecutive, e si concludono con lo svolgimento di una prova finale consistente in una esercitazione pratica.
3. Sono esonerati dalla partecipazione al corso di formazione di cui al comma 1 i magistrati che abbiano frequentato un corso analogo a quello di cui al comma 1 nei cinque anni antecedenti al conferimento o alla conferma dell'incarico.
[Capo III
Corsi di formazione per il passaggio a funzioni superiori, per il passaggio da funzioni giudicanti a requirenti e viceversa e per l'accesso a funzioni direttive]
(abrogato dall'art. 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111)
Oggetto
(abrogato dall'art. 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111)
[1. I corsi di formazione per il passaggio a funzioni superiori, per il passaggio da funzioni giudicanti a requirenti e viceversa e per l'accesso a funzioni direttive si svolgono presso le sedi della Scuola e consistono in sessioni di studio tenute da professori universitari, associati, straordinari ed ordinari in materie giuridiche, da magistrati che svolgono funzioni di secondo grado, nonchè delle giurisdizioni superiori, ordinaria e amministrativa, anche a riposo, e da avvocati dello Stato con non meno di quindici anni di servizio nominati dal comitato di gestione nell'ambito del piano di cui all'articolo 23.
2. I corsi di formazione per il passaggio a funzioni superiori, nonchè per il passaggio da funzioni giudicanti a requirenti e viceversa, debbono prevedere una parte teorica e una parte pratica. La parte pratica prevede lo studio e la discussione di casi giudiziari e la redazione di provvedimenti aventi ad oggetto questioni relative all'esercizio delle funzioni richieste dal magistrato.
3. I corsi di formazione per l'accesso a funzioni direttive hanno ad oggetto lo studio delle problematiche teoriche e pratiche relative all'esercizio delle funzioni del dirigente, con riferimento sia a quelle di natura giudiziaria che a quelle di amministrazione della giurisdizione.]
Frequenza e durata
(abrogato dall'art. 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111)
[1. Ciascun magistrato ha diritto a partecipare ai corsi.
2. Per la partecipazione ai corsi, al magistrato è riconosciuto un periodo di congedo retribuito.
3. Il differimento della partecipazione ai corsi può essere disposto dal capo dell'ufficio giudiziario di appartenenza per un periodo non superiore a sei mesi per comprovate e motivate esigenze di organizzazione o di servizio.
4. Il comitato di gestione dispone la partecipazione del magistrato al primo corso successivo alla scadenza del termine di cui al comma 3. Non sono ammessi ulteriori differimenti.
5. I corsi hanno una durata di due settimane consecutive.
6. Al termine dei corsi ogni docente esprime un parere su ciascuno dei partecipanti che tenga conto del livello di professionalità manifestato dal magistrato.]
[Capo IV
Valutazioni periodiche dei magistrati]
(abrogato dall'art. 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111)
Periodicità
(abrogato dall'art. 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111)
[1. I magistrati che, al settimo anno dall'ingresso in magistratura, non hanno effettuato il passaggio dalle funzioni giudicanti alle funzioni requirenti, o viceversa, hanno l'obbligo di frequentare un corso di aggiornamento e di formazione professionale relativo alle funzioni da essi svolte, che si tiene secondo le modalità previste dall'articolo 24.]
Valutazione della Scuola
(abrogato dall'art. 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111)
[1. Al termine di ciascun corso, il comitato di gestione, sulla base dei pareri espressi dai docenti ai sensi dell'articolo 28, comma 6, dei risultati delle prove sostenute dai partecipanti e della diligenza dimostrata da ciascun partecipante durante il corso, formula una sintetica valutazione finale che tiene conto del livello di preparazione del magistrato e di specifici elementi attitudinali inerenti le funzioni svolte. La valutazione è inserita nel fascicolo personale del magistrato e il Consiglio superiore della magistratura ne tiene conto ai fini delle proprie determinazioni relative al magistrato medesimo.]
Valutazione del Consiglio superiore della magistratura
(abrogato dall'art. 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111)
[1. Il Consiglio superiore della magistratura, all'esito del corso, esprime un giudizio di idoneità del magistrato all'esercizio definitivo delle funzioni giudiziarie.
2. Ai fini del giudizio di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura si basa sui seguenti elementi:
a) il giudizio valutativo della Scuola, espresso all'esito del corso di aggiornamento professionale e di formazione svolto dal magistrato;
b) la laboriosità e produttività;
c) la capacità tecnica;
d) l'attività giudiziaria e scientifica;
e) l'equilibrio;
f) la disponibilità alle esigenze del servizio;
g) il comportamento nei confronti dei soggetti processuali;
h) il rispetto della deontologia.
3. In caso di esito negativo, il corso viene ripetuto per non più di due volte, con le stesse modalità previste per il primo.
4. Tra un giudizio e l'altro deve intercorrere un periodo di tempo di due anni.
5. In caso di tre giudizi negativi consecutivi, il magistrato è dispensato dal servizio ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni.]
[Sezione II
VALUTAZIONI SUCCESSIVE]
(abrogata dall'art. 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111)
Periodicità
(abrogato dall'art. 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111)
[1. I magistrati che non hanno sostenuto i concorsi per le funzioni di secondo grado o di legittimità sono sottoposti, da parte del Consiglio superiore della magistratura, a valutazioni di professionalità al compimento del tredicesimo, ventesimo e ventottesimo anno dall'ingresso in magistratura.]
Corso di formazione presso la Scuola
(abrogato dall'art. 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111)
[1. Ciascuna delle valutazioni di cui all'articolo 32 è preceduta dalla partecipazione, da parte del magistrato interessato, ad un corso di aggiornamento e di formazione professionale presso le sedi della Scuola che termina con un giudizio trasmesso al Consiglio superiore della magistratura; si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e 30.
2. La partecipazione ai corsi di cui al comma 1 non è suscettibile di differimento.]
Valutazione del Consiglio superiore della magistratura
(abrogato dall'art. 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111)
[1. Il Consiglio superiore della magistratura, all'esito del corso presso la Scuola, esprime sul magistrato il giudizio valutativo di cui all'articolo 32.
2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 2, 3, 4 e 5.]
Progressione economica
(abrogato dall'art. 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111)
[1. Il passaggio alla quinta, sesta e settima classe stipendiale può essere disposto solo se il magistrato è stato positivamente valutato dal Consiglio superiore della magistratura.]
Magistrati che non hanno ottenuto l'idoneità nei concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità
(abrogato dall'art. 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111)
[1. All'esito dei concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità, la commissione di concorso comunica al Consiglio superiore della magistratura l'elenco dei magistrati che non hanno ottenuto i relativi posti e che, in quanto giudicati non idonei, devono essere sottoposti alle valutazioni di professionalità di cui all'articolo 32.]
Copertura finanziaria
(integrato dall'art. 17-bis, comma 1, lett. h), del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113)
1. Agli oneri finanziari conseguenti alla applicazione del presente decreto, con esclusione dell'articolo 1, comma 4, si provvede mediante l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 37, della legge 25 luglio 2005, n. 150.
2. All'attuazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 4, si provvede con le risorse umane del Ministero della giustizia, i cui oneri, limitatamente al trattamento economico fondamentale, restano a carico della stessa amministrazione, all'uopo utilizzando le risorse finanziarie a tale scopo già destinate e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Abrogazioni
1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo di attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 25 luglio 2005, n. 150, sono abrogati, dalla data di efficacia delle disposizioni contenute nel presente decreto:
a) l'articolo 128, primo comma, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
b) l'articolo 129 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;
c) l'articolo 129-bis dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 16 della legge 13 febbraio 2001, n. 48;
d) l'articolo 11, comma 5, della legge 13 febbraio 2001, n. 48;
e) l'articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 13 febbraio 2001, n. 48;
f) la legge 30 maggio 1965, n. 579;
g) l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, nonchè le disposizioni emanate in attuazione di tale articolo.
Efficacia
1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 gennaio 2006
CIAMPI
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
CASTELLI, Ministro della giustizia
TREMONTI, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: CASTELLI